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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 14/04/2025, n. 1299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1299 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Firenze III sezione civile in composizione monocratica, in persona del dott.
Enrico D'Alfonso, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7659 R.G.A.C. dell'anno 2022, avente ad oggetto: restituzione somma, vertente
TRA
e concordato preventivo, in persona del Parte_1 liquidatore p.t., elettivamente domiciliata in S. Miniato presso lo studio dell'avv. S. Giugni, che la rappresenta e difende come da mandato allegato dell'atto di citazione;
ATTORE
E
in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente Controparte_1 domiciliata in Castelfiorentinopresso lo studio dell'avv. L. Vasconi, che la rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Parte attrice: accertare e dichiarare l'inesistenza di cessioni di credito a favore di
[...] valide e/o efficaci e/o opponibili a Controparte_1 Parte_1
e concordato preventivo e, per l'effetto, condannarla al pagamento della
[...] complessiva somma di euro 246.312,06, oltre interessi di mora al saldo, o, in ipotesi e preso atto dell'inopponibilità delle cessioni di credito che non sono state notificate dalla banca in data anteriore al deposito della domanda di concordato, condannare Controparte_1 al pagamento in favore dell'attrice della complessiva somma di euro 96.543,68, oltre
[...] interessi di mora al saldo. Con vittoria di compensi e spese del giudizio.
Parte convenuta: respingere tutte le richieste attoree sia formulate in atto di citazione sia come formulate nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 1).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 concordato preventivo deduceva che dalle indagini effettuate dagli organi della procedura - presentata con ricorso ex art. 161 comma 6 L.F. depositato in data 22.06.2017 - era emerso che, successivamente all'apertura della procedura Banca di Cambiano 1884 S.p.a. aveva incassato effetti presentati s.b.f. per complessivi € 264.437,96, presentati a fronte dell'apertura di credito concessa alla attrice in data 21.11.2016.
Rilevata l'inapplicabilità dell'art. 5 della legge 21 febbraio 1991, n. 52 al caso di specie, evidenziava l'inesistenza di cessioni di credito valide, efficaci e opponibili alla procedura con atto avente data certa anteriore al deposito della domanda di concordato preventivo, ai sensi del combinato disposto degli art. 169 e 45 L.F..
Da ciò conseguiva, quindi, il diritto della procedura ad ottenere la restituzione della somma richiesta.
nel costituirsi in giudizio, affermava che la data da cui decorrono gli CP_1 effetti del concordato non fosse quella di presentazione della domanda presso il Tribunale, ma quella di pubblicazione della stessa nel registro imprese, avvenuta in data 20.11.2017.
Evidenziava che alcune fatture indicate dalla controparte non fossero state incassate, che quelle incassate lo erano state prima del 20.11.2017 e, comunque, che le cessioni erano state notificate tutte tra il 21 ed il 22 giugno 2017, pertanto sarebbero state opponibili anche nel caso in cui fossero state incassate dopo il 20.11.2017, e anche nel caso in cui gli effetti del concordato fossero decorsi dalla presentazione della domanda in Tribunale in data
22.06.2017.
La parte attrice a seguito della costituzione della banca, preso atto dell'esistenza di fatture insolute per € 39.511,89, riduceva la propria domanda in misura corrispondente al predetto importo.
All'udienza del 9.1.2025, sulla scorta di una istruttoria documentale, le parti concludevano come indicato in epigrafe e la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
***
Tanto premesso la domanda è infondata, e va dunque respinta.
Premesso infatti che la parte attrice ha rinunciato a parte della domanda a seguito della produzione della documentazione effettuata dalla parte convenuta, quanto al restante importo di € 246.312,06 occorre osservare quanto segue, sulla scorta del principio cd. della ragione più liquida.
Anche a voler accedere del tutto a quanto affermato dalla parte attrice, ed a considerare dunque che siano opponibili alla procedura le sole cessioni di credito notificate prima del
2 deposito in cancelleria della domanda di concordato preventivo, pacificamente avvenuto in data 22.6.17 (doc. 3 ed 8), la domanda sarebbe comunque infondata.
Buona parte delle cessioni, infatti, risultano notificate in data antecedente rispetto al deposito della domanda di cui sopra, vale a dire il giorno 21.6.17 (v. doc. da 3 a 6 parte convenuta).
La contestazione effettuata dalla parte attrice sul punto, e cioè che la produzione delle scansioni pdf delle PEC inviate non sarebbe sufficiente dovendosi produrre i relativi file formato .eml, è del tutto generica, e dunque irricevibile in termini di disconoscimento ex art. 2712 c.c.. In questo caso, infatti, non si sta parlando della notificazione di un atto giudiziario, bensì di riproduzioni informatiche che hanno la valenza di cui all'art. 2712 c.c..
Con la conseguenza per cui al fine di privare le predette riproduzioni di valenza probatoria, degradandole a presunzioni semplici, ne è necessario il disconoscimento. Questo, però, deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta (Cass.
2.9.2016, n. 17526; conf. Cass. ord.
2.10.19 n. 24613).
Nel caso di specie, a ben vedere, un disconoscimento non è stato proprio posto in essere, neppure in modo generico, visto che come si è detto la parte si è limitata ad una generica lamentazione in merito al fatto che non sono stati prodotti i file delle PEC nel formato .eml.
Non è pertanto neppure necessario, a fronte di una simile generica contestazione, che l'ufficio richieda al gestore di fornire il certificato di avvenuta consegna delle PEC in originale o in copia autentica.
Ma neppure è fondata la domanda, proposta in via subordinata, di pagamento della somma di euro 96.543,68, corrispondente agli importi delle fatture la cui cessione è stata notificata in data 22.6.17, vale a dire il giorno stesso del deposito in cancelleria della domanda di concordato preventivo.
Se infatti ad essere rilevante è appunto il momento di presentazione della domanda di concordato ex art. 169 l.fall. non potrà infatti che assumere rilievo l'orario in cui la domanda è stata presentata, essendo evidente che se la notificazione della cessione sia avvenuta in un orario antecedente rispetto a quello della presentazione della domanda di concordato, la cessione sarà opponibile alla procedura.
Orbene se la banca convenuta ha documentato l'esatto orario di notifica delle cessioni (v. doc. 6 e 7) la parte attrice nulla ha invece provato, e prima ancora neppure allegato, in merito all'orario del deposito in cancelleria della domanda di concordato, di modo che non è possibile affermare che le predette cessioni siano inopponibili alla procedura.
Le spese di giudizio vanno, in ogni caso, integralmente compensate tra le parti. È vero, infatti, quanto affermato dalla parte attrice in merito al fatto che le richieste stragiudiziali
3 effettuate alla banca (v. doc. 6 e 7) non hanno visto alcuna risposta, il che non corrisponde certo ad un comportamento caratterizzato da buona fede e correttezza nei confronti della controparte. Il riferimento è non tanto al doc. 6, che costituisce una mera richiesta di pagamento, alla quale la banca avrebbe potuto al limite anche non rispondere ritenendola infondata, ma al doc. 7, nel quale la richiesta di pagamento è accompagnata dall'affermazione “non è mai stata documentata l'esistenza di cessioni del credito valide ed efficaci e non vi è pertanto alcun titolo per trattenere le somme riscosse”. A fronte di ciò la banca ben avrebbe potuto – ed anzi dovuto, secondo buona fede e correttezza – documentare in sede stragiudiziale gli insoluti e le notificazioni delle cessioni il che avrebbe verosimilmente evitato l'insorgenza del presente giudizio o, quanto meno, avrebbe consentito alla parte attrice un'adeguata valutazione di una situazione di cui non poteva avere conoscenza, essendosi trovata a dover proporre un'azione, sostanzialmente, “al buio”.
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, così provvede:
a. Rigetta la domanda;
b. Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Firenze, 14.4.2025
Il giudice dr. Enrico D'Alfonso
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