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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 14/04/2025, n. 714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 714 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di POTENZA SEZIONE CIVILE
in persona del GO -dott. Giuseppe Lomonaco-, in data 14.04.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 2692/2014, avente ad oggetto: arricchimento senza causa, vertente
tra
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Vincenzo Pascale e domiciliato presso il suo studio, giusta mandato a margine dell'atto introduttivo;
(PEC in atti) ATTORE
e (Cod. fisc./P. Iva: ), rappresentato Controparte_1 P.IVA_1 e difeso dall'Avv. Domenico Papaleo e domiciliato presso il suo studio, giusta mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta;
(PEC in atti)
CONVENUTO
(Cod. fisc./P. Iva: , rappresentato e difeso Controparte_2 P.IVA_2 dall'Avv. C. Ferri e domiciliato presso l'Ufficio legale dell'Ente, giusta mandato a margine della copia notificata della chiamata del terzo (PEC in atti)
CONVENUTO/TERZO CHIAMATO CONFERENZA INTERISTITUZIONALE (già (Cod. CP_3 CP_4 fisc./P. Iva: ), rappresentata e difesa dall'Avv.ta Maria Pia Basso e P.IVA_3 domiciliata presso il suo studio, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
(PEC in atti)
CONVENUTO/TERZO CHIAMATO
* * * * * * * * * * * * * SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Va premesso che la presente sentenza viene redatta nella forma semplificata prevista dall'art. 132 c.p.c., come novellato dall'art. 45 comma 17 della legge 69/2009, per cui, con riguardo alle domande ed eccezioni formulate dalle parti ed al fatto e svolgimento del processo, per quanto non di seguito esposto, si rinvia al contenuto degli atti di causa e dei verbali di udienza.
Con atto del 22.09.14, ritualmente notificato, evocava in Parte_1 giudizio per sentirlo condannare al pagamento Controparte_1 dell'indennizzo a lui spettante per essersi detto Ente ingiustamente arricchito in danno dell'attore. Allegava di aver realizzato una condotta idrica poi utilizzata dal citato ente per fornire il servizio idrico ad altre unità immobiliari traendone un profitto attraverso il pagamento delle bollette dei consumi. Contr si costituiva contestando an e quantum debeatur preliminarmente eccependo il difetto di legittimazione attiva e passiva e la prescrizione;
all'uopo
1 chiamava in causa sia il (proprietario della rete idrica) sia il C.I.I. Controparte_2
(già ) nei confronti dei quali l'attore estendeva la domanda e che, a loro volta, CP_4 eccepivano il difetto di legittimazione passiva oltre a contestare nel merito la domanda. Ammessa ed espletata la prova per testi, la causa, caratterizzata da lunghi periodi di 'stanca' dovuti essenzialmente all'avvicendarsi dei g.i. assegnatari della controversia e alle note vicende occasionate dalla pandemia da Covid-19, veniva definitivamente introitata per la decisione cui seguiva lo scambio di comparse conclusionali e repliche nei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda è infondata e va rigettata
In ossequio al principio della ragione più liquida (vds Cass. 9309/20), prima ancora delle pregiudiziali circa la legittimazione attiva e passiva, si esaminerà l'eccezione di prescrizione, ritualmente sollevata dagli enti convenuti e che assume carattere dirimente ed assorbente. Il compendio istruttorio ha acclarato che la condotta idrica sia stata realizzata da e dai di lui genitori (cfr teste ) con un Parte_1 Tes_1 esborso stimato pari a € 9.247,03. Altro elemento pacifico è che, trattandosi di infrastruttura idrica, l'opera appartiene al demanio. Deve infatti rilevarsi che “le reti, intese in senso ampio, vanno ricomprese, in quanto appartenenti ad enti pubblici territoriali, tra i beni demaniali, ai sensi del combinato disposto del secondo comma dell'art. 822 e del primo comma dell'art. 824 cod. civ. Il comma 1 dell'art. 143 del d.lgs. n. 152 del 2006 (codice dell'ambiente) conferma la natura demaniale delle infrastrutture idriche, dettando una specifica normativa di settore. Esso dispone, infatti, che: «Gli acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione e le altre infrastrutture idriche di proprietà pubblica, fino al punto di consegna e/o di misurazione, fanno parte del demanio ai sensi degli articoli 822 e seguenti del codice civile e sono inalienabili se non nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge»” (Corte. Cost 320/11). Altro fatto incontestato è che l'infrastruttura, inizialmente costruita nell'interesse del solo attore, sia stata successivamente (e venga tutt'ora) Contr utilizzata da che ha realizzato su di essa diverse diramazioni per fornire il servizio idrico ai proprietari dei fondi adiacenti e limitrofi a quello dell'attore. Fatta questa premessa, e sussunta la fattispecie dedotta in giudizio nell'alveo della disciplina dell'arricchimento ingiustificato (artt. 2041 e segg. cod. civ.), si osserva che uno dei presupposti fondamentali del richiamato istituto è la corrispondenza tra arricchimento di una parte e l'impoverimento dell'altra. A specificazione, poi, della consistenza dell'indennizzo, l'inciso contenuto nel primo comma dell'art. 2041 c.c. “..nei limiti dell'arricchimento..”, sta a significare proprio che l''indennizzo non deve essere maggiore nè dell'arricchimento nè del depauperamento. Occorre innanzitutto precisare che l'utilizzo della condotta da parte di 2 AQL è del tutto lecito e consentito;
ciò, in quanto Controparte_1 gestisce il servizio idrico integrato nell'intero territorio della Regione Basilicata. Più precisamente, con delibera dell'Assemblea dei Sindaci n. 19 del 3 settembre 2002, l'Autorità d'Ambito (AATO) della Basilicata ha affidato, a partire dal 1° gennaio 2003 e per un periodo di trent'anni, il Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) della Regione Basilicata, ad “ , in Controparte_1 ossequio alle disposizioni della Legge 36/94, della Legge Regionale 63/96, nonché della disciplina relativa ai Servizi Pubblici Locali di cui al d. lgs. 267/2000, Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, e successive integrazioni e modificazioni. Ciò consente di acclarare che gli importi derivanti dal pagamento delle bollette da parte dei beneficiari del servizio (diversi dall'attore) non possono integrare un arricchimento senza causa, rappresentando per legge il corrispettivo di un contratto di fornitura regolarmente concluso tra le parti. Tra l'altro, a fronte di tale arricchimento non corrisponde il relativo depauperamento patrimoniale dell'attore. Ne consegue che la pretesa “risarcitoria” (inammissibile per il solo fatto di essere qualificata tale e non indennitaria) pari ad € 10.000,00 calcolata sugli ultimi dieci anni di utilizzo non può trovare accoglimento. Sul punto, è da precisare che, contrariamente a quanto sostenuto dall'attore, l'utilizzo della Contr condotta da parte di costituisce un atto (lecito) istantaneo ma con effetti permanenti. In buona sostanza, il vantaggio/arricchimento non è dato dal corrispettivo per consumi che gli altri utenti hanno versato, versano e Contr continuano a versare ad bensì deriva dal semplice fatto dell'utilizzazione della condotta per servire (onerosamente o gratuitamente) altri utenti (ossia: a prescindere dal possibile incremento economico che se ne possa trarre). In ogni caso, l'azione proposta è comunque ammissibile, dovendosi affermare che gli esborsi sostenuti dall'attore per la sola realizzazione della Contr condotta (depauperamento) si sono rivelati vantaggiosi per Nei limiti testè precisati, all'attore andrebbe riconosciuta l'indennità commisurata all'effettivo depauperamento costituito dagli esborsi sostenuti per la sola costruzione dell'acquedotto. A questo punto, però, il Tribunale ritiene fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalle convenute. L'azione residuale di ingiustificato arricchimento, infatti, soggiace al termine di prescrizione ordinaria decennale che decorre, nel caso di specie, dal momento in cui il diritto può essere fatto valere che va individuato e coincide con il momento in cui l'opera è stata realizzata (recte: in cui gli esborsi sono stati sostenuti). Sul punto non vi è dubbio, per stessa ammissione di parte attrice, che la condotta sia stata realizzata parecchi anni addietro (“negli anni 80” a dire del Comune di , “molti anni orsono” e comunque oltre i dieci anni CP_2 antecedenti alla proposizione della causa secondo la ricostruzione operata dall'attore). Segnatamente, la richiesta di “risarcimento” commisurato agli ultimi dieci anni assume valore confessorio, ancorchè la circostanza risulti provata ad abundantiam dalla deposizione del teste , il quale ha Tes_1
3 riferito che la costruzione della condotta sia stata eseguita anche con il contributo dei genitori dell'attore. Conclusivamente, la domanda va rigettata per intervenuta prescrizone. Le spese seguono la soccombenza e, applicato lo scaglione tabellare minimo con riduzione del 30% per l'unicità e non complessità della questione esaminata, vengo liquidate nella misura di cui in dispositivo in favore delle convenute vittoriose.
P.T.M. Il Tribunale di Potenza, definitivamente pronunciando sulla domanda promossa da nei confronti di del Parte_1 Controparte_1
e del (già , nella causa iscritta al R.G. n. Controparte_2 CP_6 CP_4
2692/2014 così provvede:
i) Rigetta la domanda;
ii) Condanna al pagamento, in favore di Parte_1
del e del (già Controparte_1 Controparte_2 CP_6
, delle spese e compensi di lite che si liquidano per CP_4 ciascuno di essi convenuti in complessivi € 1.778,00, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e Cassa Avvocati, se e come per legge dovuti. Respinte o assorbite ulteriori doglianze.
Così deciso in Potenza, lì 14.04.2025
Il GO
(dott. Giuseppe Lomonaco)
4
IL TRIBUNALE di POTENZA SEZIONE CIVILE
in persona del GO -dott. Giuseppe Lomonaco-, in data 14.04.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 2692/2014, avente ad oggetto: arricchimento senza causa, vertente
tra
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Vincenzo Pascale e domiciliato presso il suo studio, giusta mandato a margine dell'atto introduttivo;
(PEC in atti) ATTORE
e (Cod. fisc./P. Iva: ), rappresentato Controparte_1 P.IVA_1 e difeso dall'Avv. Domenico Papaleo e domiciliato presso il suo studio, giusta mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta;
(PEC in atti)
CONVENUTO
(Cod. fisc./P. Iva: , rappresentato e difeso Controparte_2 P.IVA_2 dall'Avv. C. Ferri e domiciliato presso l'Ufficio legale dell'Ente, giusta mandato a margine della copia notificata della chiamata del terzo (PEC in atti)
CONVENUTO/TERZO CHIAMATO CONFERENZA INTERISTITUZIONALE (già (Cod. CP_3 CP_4 fisc./P. Iva: ), rappresentata e difesa dall'Avv.ta Maria Pia Basso e P.IVA_3 domiciliata presso il suo studio, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
(PEC in atti)
CONVENUTO/TERZO CHIAMATO
* * * * * * * * * * * * * SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Va premesso che la presente sentenza viene redatta nella forma semplificata prevista dall'art. 132 c.p.c., come novellato dall'art. 45 comma 17 della legge 69/2009, per cui, con riguardo alle domande ed eccezioni formulate dalle parti ed al fatto e svolgimento del processo, per quanto non di seguito esposto, si rinvia al contenuto degli atti di causa e dei verbali di udienza.
Con atto del 22.09.14, ritualmente notificato, evocava in Parte_1 giudizio per sentirlo condannare al pagamento Controparte_1 dell'indennizzo a lui spettante per essersi detto Ente ingiustamente arricchito in danno dell'attore. Allegava di aver realizzato una condotta idrica poi utilizzata dal citato ente per fornire il servizio idrico ad altre unità immobiliari traendone un profitto attraverso il pagamento delle bollette dei consumi. Contr si costituiva contestando an e quantum debeatur preliminarmente eccependo il difetto di legittimazione attiva e passiva e la prescrizione;
all'uopo
1 chiamava in causa sia il (proprietario della rete idrica) sia il C.I.I. Controparte_2
(già ) nei confronti dei quali l'attore estendeva la domanda e che, a loro volta, CP_4 eccepivano il difetto di legittimazione passiva oltre a contestare nel merito la domanda. Ammessa ed espletata la prova per testi, la causa, caratterizzata da lunghi periodi di 'stanca' dovuti essenzialmente all'avvicendarsi dei g.i. assegnatari della controversia e alle note vicende occasionate dalla pandemia da Covid-19, veniva definitivamente introitata per la decisione cui seguiva lo scambio di comparse conclusionali e repliche nei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda è infondata e va rigettata
In ossequio al principio della ragione più liquida (vds Cass. 9309/20), prima ancora delle pregiudiziali circa la legittimazione attiva e passiva, si esaminerà l'eccezione di prescrizione, ritualmente sollevata dagli enti convenuti e che assume carattere dirimente ed assorbente. Il compendio istruttorio ha acclarato che la condotta idrica sia stata realizzata da e dai di lui genitori (cfr teste ) con un Parte_1 Tes_1 esborso stimato pari a € 9.247,03. Altro elemento pacifico è che, trattandosi di infrastruttura idrica, l'opera appartiene al demanio. Deve infatti rilevarsi che “le reti, intese in senso ampio, vanno ricomprese, in quanto appartenenti ad enti pubblici territoriali, tra i beni demaniali, ai sensi del combinato disposto del secondo comma dell'art. 822 e del primo comma dell'art. 824 cod. civ. Il comma 1 dell'art. 143 del d.lgs. n. 152 del 2006 (codice dell'ambiente) conferma la natura demaniale delle infrastrutture idriche, dettando una specifica normativa di settore. Esso dispone, infatti, che: «Gli acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione e le altre infrastrutture idriche di proprietà pubblica, fino al punto di consegna e/o di misurazione, fanno parte del demanio ai sensi degli articoli 822 e seguenti del codice civile e sono inalienabili se non nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge»” (Corte. Cost 320/11). Altro fatto incontestato è che l'infrastruttura, inizialmente costruita nell'interesse del solo attore, sia stata successivamente (e venga tutt'ora) Contr utilizzata da che ha realizzato su di essa diverse diramazioni per fornire il servizio idrico ai proprietari dei fondi adiacenti e limitrofi a quello dell'attore. Fatta questa premessa, e sussunta la fattispecie dedotta in giudizio nell'alveo della disciplina dell'arricchimento ingiustificato (artt. 2041 e segg. cod. civ.), si osserva che uno dei presupposti fondamentali del richiamato istituto è la corrispondenza tra arricchimento di una parte e l'impoverimento dell'altra. A specificazione, poi, della consistenza dell'indennizzo, l'inciso contenuto nel primo comma dell'art. 2041 c.c. “..nei limiti dell'arricchimento..”, sta a significare proprio che l''indennizzo non deve essere maggiore nè dell'arricchimento nè del depauperamento. Occorre innanzitutto precisare che l'utilizzo della condotta da parte di 2 AQL è del tutto lecito e consentito;
ciò, in quanto Controparte_1 gestisce il servizio idrico integrato nell'intero territorio della Regione Basilicata. Più precisamente, con delibera dell'Assemblea dei Sindaci n. 19 del 3 settembre 2002, l'Autorità d'Ambito (AATO) della Basilicata ha affidato, a partire dal 1° gennaio 2003 e per un periodo di trent'anni, il Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) della Regione Basilicata, ad “ , in Controparte_1 ossequio alle disposizioni della Legge 36/94, della Legge Regionale 63/96, nonché della disciplina relativa ai Servizi Pubblici Locali di cui al d. lgs. 267/2000, Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, e successive integrazioni e modificazioni. Ciò consente di acclarare che gli importi derivanti dal pagamento delle bollette da parte dei beneficiari del servizio (diversi dall'attore) non possono integrare un arricchimento senza causa, rappresentando per legge il corrispettivo di un contratto di fornitura regolarmente concluso tra le parti. Tra l'altro, a fronte di tale arricchimento non corrisponde il relativo depauperamento patrimoniale dell'attore. Ne consegue che la pretesa “risarcitoria” (inammissibile per il solo fatto di essere qualificata tale e non indennitaria) pari ad € 10.000,00 calcolata sugli ultimi dieci anni di utilizzo non può trovare accoglimento. Sul punto, è da precisare che, contrariamente a quanto sostenuto dall'attore, l'utilizzo della Contr condotta da parte di costituisce un atto (lecito) istantaneo ma con effetti permanenti. In buona sostanza, il vantaggio/arricchimento non è dato dal corrispettivo per consumi che gli altri utenti hanno versato, versano e Contr continuano a versare ad bensì deriva dal semplice fatto dell'utilizzazione della condotta per servire (onerosamente o gratuitamente) altri utenti (ossia: a prescindere dal possibile incremento economico che se ne possa trarre). In ogni caso, l'azione proposta è comunque ammissibile, dovendosi affermare che gli esborsi sostenuti dall'attore per la sola realizzazione della Contr condotta (depauperamento) si sono rivelati vantaggiosi per Nei limiti testè precisati, all'attore andrebbe riconosciuta l'indennità commisurata all'effettivo depauperamento costituito dagli esborsi sostenuti per la sola costruzione dell'acquedotto. A questo punto, però, il Tribunale ritiene fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalle convenute. L'azione residuale di ingiustificato arricchimento, infatti, soggiace al termine di prescrizione ordinaria decennale che decorre, nel caso di specie, dal momento in cui il diritto può essere fatto valere che va individuato e coincide con il momento in cui l'opera è stata realizzata (recte: in cui gli esborsi sono stati sostenuti). Sul punto non vi è dubbio, per stessa ammissione di parte attrice, che la condotta sia stata realizzata parecchi anni addietro (“negli anni 80” a dire del Comune di , “molti anni orsono” e comunque oltre i dieci anni CP_2 antecedenti alla proposizione della causa secondo la ricostruzione operata dall'attore). Segnatamente, la richiesta di “risarcimento” commisurato agli ultimi dieci anni assume valore confessorio, ancorchè la circostanza risulti provata ad abundantiam dalla deposizione del teste , il quale ha Tes_1
3 riferito che la costruzione della condotta sia stata eseguita anche con il contributo dei genitori dell'attore. Conclusivamente, la domanda va rigettata per intervenuta prescrizone. Le spese seguono la soccombenza e, applicato lo scaglione tabellare minimo con riduzione del 30% per l'unicità e non complessità della questione esaminata, vengo liquidate nella misura di cui in dispositivo in favore delle convenute vittoriose.
P.T.M. Il Tribunale di Potenza, definitivamente pronunciando sulla domanda promossa da nei confronti di del Parte_1 Controparte_1
e del (già , nella causa iscritta al R.G. n. Controparte_2 CP_6 CP_4
2692/2014 così provvede:
i) Rigetta la domanda;
ii) Condanna al pagamento, in favore di Parte_1
del e del (già Controparte_1 Controparte_2 CP_6
, delle spese e compensi di lite che si liquidano per CP_4 ciascuno di essi convenuti in complessivi € 1.778,00, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e Cassa Avvocati, se e come per legge dovuti. Respinte o assorbite ulteriori doglianze.
Così deciso in Potenza, lì 14.04.2025
Il GO
(dott. Giuseppe Lomonaco)
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