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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Alessandria, sez. II, sentenza 12/01/2026, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Alessandria |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ALESSANDRIA Sezione 2, riunita in udienza il
22/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
RO ANTONIO, Presidente
FERRARI RC NO ARMANDO A, Relatore
GRILLO FRANCO, Giudice
in data 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 238/2025 depositato il 09/07/2025
proposto da ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Difensore_2 - CF_Difensore_1
Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. AT Direzione Provinciale Alessandria
elettivamente domiciliato presso dp.alessandria@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - NE - Alessandria
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 00120250002942425000 IRES-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 75/2025 depositato il 22/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 o “Ricorrente” o "Parte Privata” o “Societa”) ha impugnato la cartella di pagamento emessa e notificata da Agenzia AT NE (“AER”) all'esito di controllo formale eseguito dall'Agenzia AT (“AE”) in tema di imposte dirette per l'anno 2020 in dipendenza del quale era stato rilevato e contestato l'omesso versamento di imposte conseguente all'indebita deduzione di agevolazioni non spettanti.
Con l'impugnazione Ricorrente_1 ha rilevato ed eccepito: (i) che la Società aveva eseguiti quattro interventi negli anni 2011 (due interventi), 2012 (un intervento) e 2014 (un intervento) beneficianti delle agevolazioni previste per il miglioramento dell'efficienza energetica edilizia (Ecobonus) dalla Legge di Bilancio 2007 n.
296/2006; (ii) che solo due dei predetti interventi erano stati oggetto di contestazione ovvero quello eseguito nel 2011 per un valore di detrazione di € 20.620 da recuperare in 10 anni (rata di € 2.062) e quello del 2012 per un valore di detrazione di € 55.000 da recuperare in 10 anni (rata di € 5.500); (iii) che la contestazione dell'Ufficio era quella di indebita detrazione della rata di € 2.062 risultando la spesa da analoghe fatture a quelle relative ad altro intervento di riqualificazione energetica per il quale la Società già aveva raggiunto il valore massimo detraibile;
(iv), che, diversamente da quanto sostenuto dall'Ufficio, si trattava di due differenti spese ed agevolazioni, pur relative ad interventi eseguiti allo stesso edificio, ma comunque differenti e cumulabili;
(v) che l'Ufficio aveva già verificato gli anni 2011-12-14 senza sollevare contestazioni al riguardo;
(vi) che la ragione del mancato riconoscimento della rata di € 5.500 era invece costituita dalla affermazione dell'Ufficio della mancata consegna della documentazione idonea all'esame della pretesa;
(vii) che, diversamente, la documentazione era stata consegnata il 23.12.14 all'Ufficio a seguito dell'invito di quest'ultimo alla esibizione senza, successivamente, ulteriori richieste e/o contestazioni;
(viii) che i medesimi rilievi sottoposti all'odierno Collegio erano già stati affrontati da altra Sezione di questa Corte per gli anni per 2018-19 con accoglimento delle ragioni di Ricorrente_1; concludeva pertanto per l'annullamento degli atti impugnati.
L'Ufficio ha depositate le proprie deduzioni con le quali ha opposto la non spettanza della deduzione di
€ 2.062,00 posto che il beneficio fiscale riguardava la medesima detrazione fiscale già utilizzata e saturata relativa a lavori eseguiti nel medesimo periodo presso lo stesso capannone e contenuti nelle medesime fatture;
quanto invece alla deduzione di € 5.500 ribadiva la mancanza della produzione della documentazione giustificativa e l'assenza della descrizione degli interventi effettuati;
concludeva infine per il rigetto del ricorso notificato;
All'udienza del 15.09.25 è stata rigettata l'istanza di sospensione per difetto di periculum stante l'esiguità delle somme controverse.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questo Collegio, preso atto che le questioni controverse, seppur per differenti annualità ma fondate sulle stesse circostanze e presupposti, sono state già sottoposte ad altra Sezione di questa Corte e da quest'ultima decise con la sentenza n. 162/2025, dopo aver letta la pronuncia emanata, intende dare continuità a quanto ivi affermato ed alle conclusioni cui il precedente Collegio è già pervenuto.
Condivisibilmente, quanto alla detrazione di € 2.062/00, si è in precedenza affermata la differente natura degli interventi eseguiti dalla Ricorrente rientrando i medesimi nelle differenti fattispecie previste dai commi 345a e 345b dell'art. 1 della Legge 296/2006, per come anche successivamente aggiornata, a nulla rilevando che le opere siano state eseguite sullo stesso immobile e siano state descritte nella medesima fattura, per di più nella pacifica presenza di invio della prescritta comunicazione all'Enea e in assenza della dimostrazione della duplicazione dell'utilizzo delle medesime voci e spese.
Come già rilevato dai precedenti Giudici vi è autonomia delle detrazioni in caso di interventi di efficientamento energetico e di interventi afferenti impianti di climatizzazione e pannelli solari con la conseguente legittimità della fruizione del beneficio per le spese sostenute sia per gli uni che per gli altri.
Quanto invece alla detrazione di € 5.500/00 si è già riconosciuto che la documentazione era stata trasmessa all'Ufficio su sua richiesta fin dal 2014 senza che siano state successivamente domandate integrazioni e sollevate contestazioni;
come già rilevato nella precedente decisione il fatto genetico è invero il medesimo;
è noto che l'Ufficio non può pretendere la consegna di documentazione già a sue mani;
questo ancor di più quando la documentazione gli è già pervenuta su richiesta a nulla rilevando il fatto che l'esame riguardi corrispondenti problematiche ancorché per differenti periodi fiscali.
Ne segue l'illegittimità della reiterazione della richiesta di esibizione.
Il ricorso deve pertanto essere accolto e conseguentemente l'atto impugnato deve essere annullato.
Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato. Condanna l'Ufficio alla rifusione delle spese a favore del ricorrente liquidate in euro 800,00 oltre accessori di legge.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ALESSANDRIA Sezione 2, riunita in udienza il
22/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
RO ANTONIO, Presidente
FERRARI RC NO ARMANDO A, Relatore
GRILLO FRANCO, Giudice
in data 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 238/2025 depositato il 09/07/2025
proposto da ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Difensore_2 - CF_Difensore_1
Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. AT Direzione Provinciale Alessandria
elettivamente domiciliato presso dp.alessandria@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - NE - Alessandria
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 00120250002942425000 IRES-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 75/2025 depositato il 22/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 o “Ricorrente” o "Parte Privata” o “Societa”) ha impugnato la cartella di pagamento emessa e notificata da Agenzia AT NE (“AER”) all'esito di controllo formale eseguito dall'Agenzia AT (“AE”) in tema di imposte dirette per l'anno 2020 in dipendenza del quale era stato rilevato e contestato l'omesso versamento di imposte conseguente all'indebita deduzione di agevolazioni non spettanti.
Con l'impugnazione Ricorrente_1 ha rilevato ed eccepito: (i) che la Società aveva eseguiti quattro interventi negli anni 2011 (due interventi), 2012 (un intervento) e 2014 (un intervento) beneficianti delle agevolazioni previste per il miglioramento dell'efficienza energetica edilizia (Ecobonus) dalla Legge di Bilancio 2007 n.
296/2006; (ii) che solo due dei predetti interventi erano stati oggetto di contestazione ovvero quello eseguito nel 2011 per un valore di detrazione di € 20.620 da recuperare in 10 anni (rata di € 2.062) e quello del 2012 per un valore di detrazione di € 55.000 da recuperare in 10 anni (rata di € 5.500); (iii) che la contestazione dell'Ufficio era quella di indebita detrazione della rata di € 2.062 risultando la spesa da analoghe fatture a quelle relative ad altro intervento di riqualificazione energetica per il quale la Società già aveva raggiunto il valore massimo detraibile;
(iv), che, diversamente da quanto sostenuto dall'Ufficio, si trattava di due differenti spese ed agevolazioni, pur relative ad interventi eseguiti allo stesso edificio, ma comunque differenti e cumulabili;
(v) che l'Ufficio aveva già verificato gli anni 2011-12-14 senza sollevare contestazioni al riguardo;
(vi) che la ragione del mancato riconoscimento della rata di € 5.500 era invece costituita dalla affermazione dell'Ufficio della mancata consegna della documentazione idonea all'esame della pretesa;
(vii) che, diversamente, la documentazione era stata consegnata il 23.12.14 all'Ufficio a seguito dell'invito di quest'ultimo alla esibizione senza, successivamente, ulteriori richieste e/o contestazioni;
(viii) che i medesimi rilievi sottoposti all'odierno Collegio erano già stati affrontati da altra Sezione di questa Corte per gli anni per 2018-19 con accoglimento delle ragioni di Ricorrente_1; concludeva pertanto per l'annullamento degli atti impugnati.
L'Ufficio ha depositate le proprie deduzioni con le quali ha opposto la non spettanza della deduzione di
€ 2.062,00 posto che il beneficio fiscale riguardava la medesima detrazione fiscale già utilizzata e saturata relativa a lavori eseguiti nel medesimo periodo presso lo stesso capannone e contenuti nelle medesime fatture;
quanto invece alla deduzione di € 5.500 ribadiva la mancanza della produzione della documentazione giustificativa e l'assenza della descrizione degli interventi effettuati;
concludeva infine per il rigetto del ricorso notificato;
All'udienza del 15.09.25 è stata rigettata l'istanza di sospensione per difetto di periculum stante l'esiguità delle somme controverse.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questo Collegio, preso atto che le questioni controverse, seppur per differenti annualità ma fondate sulle stesse circostanze e presupposti, sono state già sottoposte ad altra Sezione di questa Corte e da quest'ultima decise con la sentenza n. 162/2025, dopo aver letta la pronuncia emanata, intende dare continuità a quanto ivi affermato ed alle conclusioni cui il precedente Collegio è già pervenuto.
Condivisibilmente, quanto alla detrazione di € 2.062/00, si è in precedenza affermata la differente natura degli interventi eseguiti dalla Ricorrente rientrando i medesimi nelle differenti fattispecie previste dai commi 345a e 345b dell'art. 1 della Legge 296/2006, per come anche successivamente aggiornata, a nulla rilevando che le opere siano state eseguite sullo stesso immobile e siano state descritte nella medesima fattura, per di più nella pacifica presenza di invio della prescritta comunicazione all'Enea e in assenza della dimostrazione della duplicazione dell'utilizzo delle medesime voci e spese.
Come già rilevato dai precedenti Giudici vi è autonomia delle detrazioni in caso di interventi di efficientamento energetico e di interventi afferenti impianti di climatizzazione e pannelli solari con la conseguente legittimità della fruizione del beneficio per le spese sostenute sia per gli uni che per gli altri.
Quanto invece alla detrazione di € 5.500/00 si è già riconosciuto che la documentazione era stata trasmessa all'Ufficio su sua richiesta fin dal 2014 senza che siano state successivamente domandate integrazioni e sollevate contestazioni;
come già rilevato nella precedente decisione il fatto genetico è invero il medesimo;
è noto che l'Ufficio non può pretendere la consegna di documentazione già a sue mani;
questo ancor di più quando la documentazione gli è già pervenuta su richiesta a nulla rilevando il fatto che l'esame riguardi corrispondenti problematiche ancorché per differenti periodi fiscali.
Ne segue l'illegittimità della reiterazione della richiesta di esibizione.
Il ricorso deve pertanto essere accolto e conseguentemente l'atto impugnato deve essere annullato.
Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato. Condanna l'Ufficio alla rifusione delle spese a favore del ricorrente liquidate in euro 800,00 oltre accessori di legge.