TRIB
Decreto 16 aprile 2025
Decreto 16 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, decreto 16/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
n. 2204/2022 V.G.
TRIBUNALE DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Alessia Caprio, in funzione di giudice delle successioni:
visti gli atti del fascicolo n. 2204/2022 V.G. riguardante l'eredità giacente del defunto R_
(c.f. ), nato a [...] il [...] e deceduto in Montevarchi (AR)
[...] C.F._1
l'11.01.2019;
preso atto del contenuto del verbale di inventario dei beni ereditari del 08.05.2023 registrato in
Arezzo il 12.06.2023 al n. 1829, serie 4, e con un contributo di euro 200,00;
preso atto della relazione finale depositata dal curatore in data 16.04.2025;
vista la documentazione prodotta unitamente a detta relazione ed alle relazioni depositate in precedenza;
ricordato che, come si evince dalle previsioni degli artt. 528 e seguenti c.c., la ratio dell'istituto dell'eredità giacente è rappresentata dalla necessità di garantire un'adeguata amministrazione del patrimonio ereditario in vista del soddisfacimento delle posizioni creditorie di terzi (cfr. art. 530
c.c.) o dell'accettazione della eredità medesima da parte dei possibili chiamati (cfr. art. 532 c.c.);
atteso, dunque, che la cessazione dello stato di giacenza di una eredità non sempre coincide con l'accettazione di questa da parte di alcuno dei relativi chiamati, in quanto l'esigenza di un'adeguata amministrazione può venire meno anche quando, nel concreto, non vi siano ulteriori incombenze da espletare, o nel patrimonio ereditario non esistano o non residuino partite attive di alcun genere;
rilevato che, nella fattispecie emerge, allo stato, l'inesistenza di beni da porre in liquidazione ai fini del pagamento dei creditori dell'eredità o comunque da amministrare in vista di un'eventuale futura accettazione ad opera di possibili chiamati all'eredità e, dunque, che non vi sono altre formalità da svolgere (cfr. relazione depositata dal curatore avv. Sara Busatti il 25.03.2025: “In esito alla attività di indagine, in data 8 maggio 2023 dinanzi al funzionario incaricato Dr.ssa Maria Luisa Avanzati veniva redatto verbale di inventario mediante il quale si dava atto della insussistenza di attività nel compendio ereditario e che l'unica passività accerta risultava essere quella nei confronti del ricorrente per spese funerarie sostenute da detta amministrazione. Da tale Parte_1
1 data non sono emerse variazioni dei dati acquisiti (….) Dagli accertamenti espletati anche presso il
Comune di nascita del de cuius non è risultata la sussistenza di chiamati alla eredità”)
che, inoltre, il Curatore ha rappresentato che alla data del deposito della relazione finale, il saldo attivo del conto corrente della procedura, contenente le somme versate da parte ricorrente a titolo di fondo spese, era pari ad € 416,51;
ritenuto che, a fronte delle risultanze di cui sopra, non rimanga che dichiarare chiusa la procedura di eredità giacente del defunto;
esaminate, quindi, le istanze formulate dal Curatore nella citata relazione finale relativamente alla richiesta di un compenso per l'attività espletata, ritenute siffatte istanze legittime oltre che giustificate e ritenuto, inoltre, che, in ordine all'ammontare del compenso, visti, da un lato, l'assenza di disposizioni specifiche e, dall'altro, la varietà dei parametri indicati in giurisprudenza, debba necessariamente parametrarsi l'entità del compenso in relazione alla natura e all'importanza dell'opera prestata dal Curatore, alla durata dell'incarico e alle attività concretamente espletate dal Curatore;
ritenuto quindi che, nello specifico, al su nominato Curatore possa essere riconosciuto a titolo di compenso per l'attività svolta ed ancora da svolgere, la somma di € 1.276,00, oltre accessori come per legge, determinata facendo applicazione dei parametri forensi vigenti, con particolare riferimento ai valori medi per l'assistenza stragiudiziale in affari di valore fino ad € 5.200, somma che ovviamente andrà primariamente posta a carico dell'eredità e, per la parte per cui non vi è capienza dell'attivo ereditario, a carico della parte ricorrente ai sensi Parte_1 dell'art. 8, DPR n. 115/2002;
ritenuto che
, per quanto riguarda il rendiconto finale, lo stesso debba essere reso non al Tribunale, poiché con il venir meno della giacenza della eredità, cessa ogni potere di vigilanza da parte del giudice delle successioni, ma soltanto, se richiesto, agli aventi diritto quali, appunto, gli eredi, i legatari e o i creditori non interamente soddisfatti:
P.Q.M.
Visto il combinato disposto degli artt. 480, 529 e 586 c.c.;
a) dichiara venuta meno la giacenza dell'eredità del defunto (c.f. Persona_1
), nato a [...] il [...] e deceduto in Montevarchi (AR) l'11.01.2019; C.F._1
b) dichiara cessato dalle relative funzioni il Curatore della suddetta eredità giacente, avv. Sara
Busatti;
c) approva l'operato dell'avv. Sara Busatti quale curatore dell'eredità giacente del defunto suddetto;
d) liquida a favore del su nominato Curatore a titolo di compenso per l'attività svolta ed ancora da svolgere, la somma di euro 1276,00, oltre accessori nella misura dovuta per legge, somma che viene
2 posta a carico dell'eredità e, in caso di assenza di liquidità sufficienti dell'eredità, a carico della parte ricorrente ai sensi dell'art. 8, DPR n. 115/2002, autorizzando il Parte_1
pagamento diretto;
e) dispone che il Curatore provveda tempestivamente a:
1. estinguere il conto corrente della procedura richiamato nella relazione finale e di cui sopra, previo pagamento delle spese di chiusura del conto;
2. Trattenere per sé una parte del corrispondente netto-ricavo, ove esistente, in pagamento della somma come sopra liquidata;
f) dispone che la Cancelleria dell'intestato Tribunale provveda a trasmettere in copia conforme alla sede di Firenze della “Agenzia del Demanio (…) Filiale Toscana e Umbria” il fascicolo distinto con il n. 2204/2022 VG per ogni eventuale determinazione di competenza.
Manda alla Cancelleria per le annotazioni, le comunicazioni e gli ulteriori adempimenti di rito.
Arezzo, 16.04.2025
Il Giudice dott.ssa Alessia Caprio
3
TRIBUNALE DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Alessia Caprio, in funzione di giudice delle successioni:
visti gli atti del fascicolo n. 2204/2022 V.G. riguardante l'eredità giacente del defunto R_
(c.f. ), nato a [...] il [...] e deceduto in Montevarchi (AR)
[...] C.F._1
l'11.01.2019;
preso atto del contenuto del verbale di inventario dei beni ereditari del 08.05.2023 registrato in
Arezzo il 12.06.2023 al n. 1829, serie 4, e con un contributo di euro 200,00;
preso atto della relazione finale depositata dal curatore in data 16.04.2025;
vista la documentazione prodotta unitamente a detta relazione ed alle relazioni depositate in precedenza;
ricordato che, come si evince dalle previsioni degli artt. 528 e seguenti c.c., la ratio dell'istituto dell'eredità giacente è rappresentata dalla necessità di garantire un'adeguata amministrazione del patrimonio ereditario in vista del soddisfacimento delle posizioni creditorie di terzi (cfr. art. 530
c.c.) o dell'accettazione della eredità medesima da parte dei possibili chiamati (cfr. art. 532 c.c.);
atteso, dunque, che la cessazione dello stato di giacenza di una eredità non sempre coincide con l'accettazione di questa da parte di alcuno dei relativi chiamati, in quanto l'esigenza di un'adeguata amministrazione può venire meno anche quando, nel concreto, non vi siano ulteriori incombenze da espletare, o nel patrimonio ereditario non esistano o non residuino partite attive di alcun genere;
rilevato che, nella fattispecie emerge, allo stato, l'inesistenza di beni da porre in liquidazione ai fini del pagamento dei creditori dell'eredità o comunque da amministrare in vista di un'eventuale futura accettazione ad opera di possibili chiamati all'eredità e, dunque, che non vi sono altre formalità da svolgere (cfr. relazione depositata dal curatore avv. Sara Busatti il 25.03.2025: “In esito alla attività di indagine, in data 8 maggio 2023 dinanzi al funzionario incaricato Dr.ssa Maria Luisa Avanzati veniva redatto verbale di inventario mediante il quale si dava atto della insussistenza di attività nel compendio ereditario e che l'unica passività accerta risultava essere quella nei confronti del ricorrente per spese funerarie sostenute da detta amministrazione. Da tale Parte_1
1 data non sono emerse variazioni dei dati acquisiti (….) Dagli accertamenti espletati anche presso il
Comune di nascita del de cuius non è risultata la sussistenza di chiamati alla eredità”)
che, inoltre, il Curatore ha rappresentato che alla data del deposito della relazione finale, il saldo attivo del conto corrente della procedura, contenente le somme versate da parte ricorrente a titolo di fondo spese, era pari ad € 416,51;
ritenuto che, a fronte delle risultanze di cui sopra, non rimanga che dichiarare chiusa la procedura di eredità giacente del defunto;
esaminate, quindi, le istanze formulate dal Curatore nella citata relazione finale relativamente alla richiesta di un compenso per l'attività espletata, ritenute siffatte istanze legittime oltre che giustificate e ritenuto, inoltre, che, in ordine all'ammontare del compenso, visti, da un lato, l'assenza di disposizioni specifiche e, dall'altro, la varietà dei parametri indicati in giurisprudenza, debba necessariamente parametrarsi l'entità del compenso in relazione alla natura e all'importanza dell'opera prestata dal Curatore, alla durata dell'incarico e alle attività concretamente espletate dal Curatore;
ritenuto quindi che, nello specifico, al su nominato Curatore possa essere riconosciuto a titolo di compenso per l'attività svolta ed ancora da svolgere, la somma di € 1.276,00, oltre accessori come per legge, determinata facendo applicazione dei parametri forensi vigenti, con particolare riferimento ai valori medi per l'assistenza stragiudiziale in affari di valore fino ad € 5.200, somma che ovviamente andrà primariamente posta a carico dell'eredità e, per la parte per cui non vi è capienza dell'attivo ereditario, a carico della parte ricorrente ai sensi Parte_1 dell'art. 8, DPR n. 115/2002;
ritenuto che
, per quanto riguarda il rendiconto finale, lo stesso debba essere reso non al Tribunale, poiché con il venir meno della giacenza della eredità, cessa ogni potere di vigilanza da parte del giudice delle successioni, ma soltanto, se richiesto, agli aventi diritto quali, appunto, gli eredi, i legatari e o i creditori non interamente soddisfatti:
P.Q.M.
Visto il combinato disposto degli artt. 480, 529 e 586 c.c.;
a) dichiara venuta meno la giacenza dell'eredità del defunto (c.f. Persona_1
), nato a [...] il [...] e deceduto in Montevarchi (AR) l'11.01.2019; C.F._1
b) dichiara cessato dalle relative funzioni il Curatore della suddetta eredità giacente, avv. Sara
Busatti;
c) approva l'operato dell'avv. Sara Busatti quale curatore dell'eredità giacente del defunto suddetto;
d) liquida a favore del su nominato Curatore a titolo di compenso per l'attività svolta ed ancora da svolgere, la somma di euro 1276,00, oltre accessori nella misura dovuta per legge, somma che viene
2 posta a carico dell'eredità e, in caso di assenza di liquidità sufficienti dell'eredità, a carico della parte ricorrente ai sensi dell'art. 8, DPR n. 115/2002, autorizzando il Parte_1
pagamento diretto;
e) dispone che il Curatore provveda tempestivamente a:
1. estinguere il conto corrente della procedura richiamato nella relazione finale e di cui sopra, previo pagamento delle spese di chiusura del conto;
2. Trattenere per sé una parte del corrispondente netto-ricavo, ove esistente, in pagamento della somma come sopra liquidata;
f) dispone che la Cancelleria dell'intestato Tribunale provveda a trasmettere in copia conforme alla sede di Firenze della “Agenzia del Demanio (…) Filiale Toscana e Umbria” il fascicolo distinto con il n. 2204/2022 VG per ogni eventuale determinazione di competenza.
Manda alla Cancelleria per le annotazioni, le comunicazioni e gli ulteriori adempimenti di rito.
Arezzo, 16.04.2025
Il Giudice dott.ssa Alessia Caprio
3