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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 11/02/2025, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
I^ Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente Rel.
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere
Dott. Cesare Marziali Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 658 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 e promossa
DA
C
, nata a [...] il [...], ivi res , V.lo Godenza n. 460 (C.F. Parte_1
) e , nata a [...] il [...], ivi res.te V.lo C.F._1 Parte_2
Godenza n. 460 (C.F. ), quali eredi accettanti con il beneficio C.F._2
dell'inventario di , socio e legale rapp.te della , Persona_1 Controparte_2
nato a [...] il [...] e deceduto a Fabriano in data 02/06/2021; e
[...]
, nato a [...] il [...], res.te in Matelica, V.lo Godenza n. 459 Parte_3
(CF. , in proprio e quale socio e legale rapp.te della C.F._3 [...]
, corr. in Matelica, V.lo Godenza n. 419, rapp.ti e difesi dall'Avv. Controparte_2
Giovanna Sartori del Foro di Macerata (N. fax 0737/631273 – PEC
- C.F. ), Email_1 C.F._4 elettivamente domiciliati in Ancona presso lo studio legale dell'Avv. Maurizio Barbieri
(N. Fax 071/55722- PEC C.F. Email_2
), P.zza del Blebiscito n. 55, giusta procura speciale C.F._5
APPELLANTE
CONTRO
(Partita IVA , con sede a Controparte_3 P.IVA_1
Jesi (AN) in Viale Trieste n. 24, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Claudia Gianangeli (Codice Fiscale
fax 0731/213237, indirizzo pec: C.F._6 Email_3 [...]
del Foro di Ancona, elettivamente domiciliato presso lo Email_4
studio del predetto Avvocato in Jesi (AN), Via Donatori di sangue n. 2, in virtù di procura speciale
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Macerata in data 31.12.2021 e in materia di opposizione a decreto ingiuntivo per vendita di beni mobili
Conclusioni: vedi note di p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale adito, con la sentenza in epigrafe, rigettava l'opposizione proposta da e avverso il Controparte_2 Persona_1 Parte_3
decreto ingiuntivo per l'importo complessivo di € 363.806,79 oltre accessori ottenuto dal per il pagamento di 31 Controparte_3
cambiali agrarie rilasciate dalla predetta società a titolo di corrispettivo della vendita di gasolio per autotrazione.
Il Tribunale disattendeva l'eccezione di prescrizione d evidenziando (cosi nella sentenza) che il Dott. Commercialista professionista incaricato dalla Controparte_4
società, a fronte della diffida di pagamento inviata dall'avv. per Controparte_5
pag. 2/8 conto del alla s.n.c. e ai soci e con raccomandata del CP_3 Per_1 Parte_3
24 maggio 2018 aveva posto in essere un comportamento incompatibile con la volontà di valersi della prescrizione, onde in ogni caso la rinuncia alla prescrizione stessa (art. 2937 c.c.).
Aggiungeva il giudicante che detta condotta appariva compatibile e coerente con la consapevolezza in capo alla s.n.c. di aver in effetti ricevuto gli estratti di conto (v. doc.
3 di parte opposta), estratti che il aveva dedotto di aver inviato alla s.n.c., CP_3
anche ai fini della interruzione della prescrizione, nel 2011, nel 2013 e nel 2014 (v. doc.
11 di parte opposta), circostanza invece contestata dagli opponenti nella presente sede processuale.
Infondata era anche l'eccezione di prescrizione degli interessi a decorrere dalla inattività della società debitrice.
Le parti sopra indicati nella loro qualità, impugnavano la predetta decisione e prospettava le doglianze in seguito riportate.
Si costituiva il che chiedeva il rigetto dell'impugnazione. Controparte_3
Con la prima doglianza gli appellanti allegano che “le trattative stragiudiziali non rappresentano il riconoscimento del diritto altrui ai sensi dell'art. 2944 cc, e non hanno né efficacia interruttiva della prescrizione, né possono importare rinuncia tacita a far valere la prescrizione stessa, perché non costituiscono fatti incompatibili in maniera assoluta con la volontà di avvalersi della causa estintiva del diritto altrui, come richiesto dal disposto dell'art. 2937, comma 3, c.c. (Cass. Civ. n. 27930/2011)”, aggiungendo che il professionista non aveva avuto alcun incarico in tal senso.
Con il secondo motivo di appello si insorge avverso la valutazione delle copie degli estratti conto degli anni 2012, 2013 e 2014, asseritamente inviati al debitore da parte del in difetto di prova della avvenuta spedizione e della conseguente Controparte_3
ricezione da parte dei debitori di tali atti. Si aggiunge che gli estratti conto non possono essere nemmeno considerati quali atti interruttivi della prescrizione poiché non pag. 3/8 contengono la dichiarazione di costituzione in mora del debitore, cosi come richiesto dalla norma di cui all'art. 2943 cc, ma si limitano a rappresentare l'ammontare del debito scaduto.
La prima doglianza è infondata.
Secondo la giurisprudenza di legittimità (Cassazione civile sez. III, 14/07/2009, (ud.
15/04/2009, dep. 14/07/2009), n.16379): “le trattative di bonario componimento di una vertenza possono peraltro integrare gli estremi dell'atto idoneo ad interrompere la prescrizione ex art. 2944 c.c., tutte le volte in cui, dal comportamento di una delle parti, risulti il riconoscimento dell'altrui diritto di credito, essendo dipesa la mancata transazione da questioni attinenti alla liquidazione del danno e non anche all'esistenza del diritto (Cass. sez. 3^, 6.8.1999 n. 8477 e 12.3.1992, n. 9539; Cass. sez. 1^ 26.9.1978,
n. 4322, ove è più specificamente affermato che la rinuncia alla prescrizione per effetto di atto incompatibile con la volontà di avvalersi di essa, a norma dell'art. 2937 c.c., ovvero l'interruzione della prescrizione medesima, per effetto di riconoscimento, a norma dell'art. 2944 stesso codice, possono conseguire anche da una proposta transattiva, qualora questa, anzichè presupporre la contestazione del diritto della controparte, venga formulata in circostanze e con modalità tali da implicare ammissione del diritto stesso, e sia rivolta solo ad ottenere un componimento sulla liquidazione del quantum).”. Il principio di diritto è stato ribadito dalla Cassazione civile sez. III - 27/11/2018, n. 30596 dove si legge: “le trattative di amichevole composizione possono comportare l'interruzione della prescrizione, ex art. 2944 c.c., quando dal comportamento di una delle parti risulti il riconoscimento del contrapposto diritto di credito e la transazione sia mancata solo per questioni attinenti alla liquidazione, ma non anche all'esistenza, del diritto, sicchè, "a fortiori", l'effetto interruttivo si realizza quando le trattative abbiano avuto ad oggetto esclusivamente la liquidazione del "quantum" e si siano svolte in circostanze e con modalità tali da implicare l'ammissione del diritto stesso" (è citata Cass. Sez. 3, sent. 24 settembre
2015, n. 18879, Rv. 636989-01).”.
pag. 4/8 Nel caso di specie, a seguito della richiesta di pagamento dall'avv. Controparte_5
per conto del , il Dott. risponde in data 08.06.2018 CP_3 Parte_4
che “In riferimento alla Vs. del 24/05/2018, di cui all'oggetto, a seguito di richiesta del
Sig. Legale Rappresentante della ho assunto Persona_1 Parte_5
l'incarico di valutare tutte le possibilità al fine di arrivare a una soluzione che possa definire la posizione debitoria in essere con il creditore Controparte_3
di Ancona vostro assistito Dovendo verificare con l'interessato tutte le posizioni in essere compresa l'UI ora , ciò anche in virtù delle Controparte_6
anticipazioni fatte dal nuovo governo in merito ad una sanatoria/condono/pace fiscale con rilevanti riduzioni del debito, chiedo un termine di trenta giorni dalla data odierna, che utilizzerò per prendere contatto con gli altri creditori, in quanto la sistemazione del
Vs. credito non può, in alcun modo, prescindere dalla situazione debitoria complessiva, poiché solo in tal modo si potrà trovare una soluzione relativa alla Vs. posizione creditoria, collegata agli altri in termini di garanzie concesse. Sarà mia cura contattare il Vs. Studio per tenerVi informati e per trovare un accordo comune tra debitori e tutti i creditori, che porti finalmente ad una soluzione definitiva. Certo della Vs. valutazione positiva di quanto sopra esposto, Vi chiedo di sospendere ogni azione che potrebbe compromettere ulteriormente ogni possibilità di definizione».
Dal preciso tenore della missiva si ricava inequivocabilmente che il professionista: a) ha ricevuto mandato da legale rappresentante della Società per Controparte_2
definire la posizione debitoria in essere con il b) chiede tempo per CP_3
concludere un accordo stragiudiziale con tutti i creditori;
c) invita il a CP_3
sospendere ogni azione che potrebbe compromettere la definizione.
L'Avv. così risponde in data 18/06/2018: “Egr. Dott. a nome e per CP_5 CP_4
conto del in persona del Presidente dott. Controparte_7
, riscontro la pregiata Sua dello scorso 08 Giugno per Controparte_8
rappresentare quanto segue. Il mio assistito si dichiara disponibile a concedere il termine richiesto di 30 giorni dalla predetta per la formulazione da parte della
pag. 5/8 nonchè dei soci illimitatamente responsabili, di una Controparte_2
proposta transattiva di definizione del debito, sospendendo nel frattempo qualsiasi azione volta al recupero coattivo del credito. Preciso però che il , in Controparte_3
funzione della disponibilità concessa, non solo si aspetta di ricevere una proposta seria
e concreta, che tenga in particolare considerazione la garanzia concessa a suo favore dai sigg.ri e , quale l'ipoteca volontaria di I grado Persona_1 Parte_3
rilasciata già in data 11.12.2006, ma oltretutto, al di là del contenuto della proposta, che comunque verrà valutato con la massima attenzione, esige che gli venga versato un acconto, entro e non oltre la metà del prossimo mese di settembre, non inferiore ad
Euro 20.000,00, tenuto conto dell'entità del credito vantato e del fatto che l'ultimo versamento eseguito da parte dei debitori risale ormai a troppo tempo fa.”
E' bene aggiungere che pochi mesi dopo (22/10/2018), l'Avv. scrive CP_5
nuovamente al Dott. “Buonasera, stante l'avvenuta emanazione del decreto CP_4
fiscale, contenente la c.d. "pace fiscale", come da accordi intercorsi resto in attesa di ricevere entro la fine del corrente mese una proposta di accordo rispetto alla esposizione debitoria dei Suoi assistiti nei confronti del di Controparte_7
Ancona.”
Per parte sua, il Dott. invierà in data 09.04.2019 all'avv. una email CP_4 CP_5
contenente una proposta transattiva concordata con la società debitrice e i soci illimitatamente responsabili a saldo e stralcio che visto l'inizio del giudizio non sarà accettata.
Orbene, è evidente che il Commercialista dia per scontato l'esistenza del credito del
, tanto da invitarlo a sospendere “qualsiasi azione volta al recupero coattivo CP_3
del credito” e si limiti a trattare con il creditore soltanto sulla liquidazione del quantum, rientrando proprio in quella fattispecie esaminata dalla giurisprudenza citata.
pag. 6/8 Gli appellanti allegano che il sentito come teste, ha riferito di non aver CP_4
convenuto con il legale rappresentante il tenore della missiva e che: “ho inviato una proposta transattiva dopo aver analizzato la situazione finanziaria generale della società e dei soci;
preciso di non aver espresso alcuna volontà di non voler contestare la pretesa, sia perché io non ne avevo il mandato sia perché non se ne era discusso con lo
”. Per_1
Fatto è che la ricostruzione fornita da teste risulta inattendibile alla luce del tenore del carteggio in atti dove si riscontra il suo mandato a definire la posizione debitoria in essere con il , la sua richiesta di non procedere esecutivamente per la CP_3
soddisfazione del credito e l'invio della proposta transattiva concordata con la ditta e i soci suoi clienti.
Parimenti infondato è il secondo motivo di appello (in verità assorbito dalla rinuncia di cui sopra che presuppone necessariamente l'avvenuta prescrizione del credito) ove si consideri che gli estratti contengono l'invito al pagamento dell'esposizione debitoria elencati e quindi rappresentano una costituzione in mora e che l'accettazione e la lavorazione (stampa e consegna) dell'invio telematico degli estratti sono attestati da
CP_9
A tale riguardo sarebbe stato onere del destinatario fornire la prova della mancata consegna o di un diverso contenuto della stessa e, comunque, v'è l'ulteriore prova della ricezione degli estratti consistente nel significativo comportamento del professionista che dà per scontato nel 2018 l'esistenza di un credito ingente e quindi l'intervento di ulteriori atti interruttivi rispetto a quello del lontano 2006.
Per quanto esposto, la Corte di Appello deve rigettare l'impugnazione e confermare la sentenza di primo grado
Le spese di causa seguono la soccombenza nella misura indicata nel dispositivo.
Si dà atto della sussistenza, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma
1-quater, dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore pag. 7/8 importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma bis dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, , e nei confronti di Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
ed avverso la sentenza in epigrafe, così provvede: Controparte_3
- Rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
- Condanna , (entrambe intra vires), e a Parte_1 Parte_2 Parte_3
rifondere all'appellato le spese di lite del grado, spese che liquida in € 20.119, oltre spese generali al 15%, CAP e IVA come per legge;
- Dà atto della sussistenza, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma
1-quater, dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma bis dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Ancona li 04.02.2025
IL PRESIDENTE Est.
Gianmichele Marcelli
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
I^ Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente Rel.
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere
Dott. Cesare Marziali Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 658 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 e promossa
DA
C
, nata a [...] il [...], ivi res , V.lo Godenza n. 460 (C.F. Parte_1
) e , nata a [...] il [...], ivi res.te V.lo C.F._1 Parte_2
Godenza n. 460 (C.F. ), quali eredi accettanti con il beneficio C.F._2
dell'inventario di , socio e legale rapp.te della , Persona_1 Controparte_2
nato a [...] il [...] e deceduto a Fabriano in data 02/06/2021; e
[...]
, nato a [...] il [...], res.te in Matelica, V.lo Godenza n. 459 Parte_3
(CF. , in proprio e quale socio e legale rapp.te della C.F._3 [...]
, corr. in Matelica, V.lo Godenza n. 419, rapp.ti e difesi dall'Avv. Controparte_2
Giovanna Sartori del Foro di Macerata (N. fax 0737/631273 – PEC
- C.F. ), Email_1 C.F._4 elettivamente domiciliati in Ancona presso lo studio legale dell'Avv. Maurizio Barbieri
(N. Fax 071/55722- PEC C.F. Email_2
), P.zza del Blebiscito n. 55, giusta procura speciale C.F._5
APPELLANTE
CONTRO
(Partita IVA , con sede a Controparte_3 P.IVA_1
Jesi (AN) in Viale Trieste n. 24, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Claudia Gianangeli (Codice Fiscale
fax 0731/213237, indirizzo pec: C.F._6 Email_3 [...]
del Foro di Ancona, elettivamente domiciliato presso lo Email_4
studio del predetto Avvocato in Jesi (AN), Via Donatori di sangue n. 2, in virtù di procura speciale
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Macerata in data 31.12.2021 e in materia di opposizione a decreto ingiuntivo per vendita di beni mobili
Conclusioni: vedi note di p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale adito, con la sentenza in epigrafe, rigettava l'opposizione proposta da e avverso il Controparte_2 Persona_1 Parte_3
decreto ingiuntivo per l'importo complessivo di € 363.806,79 oltre accessori ottenuto dal per il pagamento di 31 Controparte_3
cambiali agrarie rilasciate dalla predetta società a titolo di corrispettivo della vendita di gasolio per autotrazione.
Il Tribunale disattendeva l'eccezione di prescrizione d evidenziando (cosi nella sentenza) che il Dott. Commercialista professionista incaricato dalla Controparte_4
società, a fronte della diffida di pagamento inviata dall'avv. per Controparte_5
pag. 2/8 conto del alla s.n.c. e ai soci e con raccomandata del CP_3 Per_1 Parte_3
24 maggio 2018 aveva posto in essere un comportamento incompatibile con la volontà di valersi della prescrizione, onde in ogni caso la rinuncia alla prescrizione stessa (art. 2937 c.c.).
Aggiungeva il giudicante che detta condotta appariva compatibile e coerente con la consapevolezza in capo alla s.n.c. di aver in effetti ricevuto gli estratti di conto (v. doc.
3 di parte opposta), estratti che il aveva dedotto di aver inviato alla s.n.c., CP_3
anche ai fini della interruzione della prescrizione, nel 2011, nel 2013 e nel 2014 (v. doc.
11 di parte opposta), circostanza invece contestata dagli opponenti nella presente sede processuale.
Infondata era anche l'eccezione di prescrizione degli interessi a decorrere dalla inattività della società debitrice.
Le parti sopra indicati nella loro qualità, impugnavano la predetta decisione e prospettava le doglianze in seguito riportate.
Si costituiva il che chiedeva il rigetto dell'impugnazione. Controparte_3
Con la prima doglianza gli appellanti allegano che “le trattative stragiudiziali non rappresentano il riconoscimento del diritto altrui ai sensi dell'art. 2944 cc, e non hanno né efficacia interruttiva della prescrizione, né possono importare rinuncia tacita a far valere la prescrizione stessa, perché non costituiscono fatti incompatibili in maniera assoluta con la volontà di avvalersi della causa estintiva del diritto altrui, come richiesto dal disposto dell'art. 2937, comma 3, c.c. (Cass. Civ. n. 27930/2011)”, aggiungendo che il professionista non aveva avuto alcun incarico in tal senso.
Con il secondo motivo di appello si insorge avverso la valutazione delle copie degli estratti conto degli anni 2012, 2013 e 2014, asseritamente inviati al debitore da parte del in difetto di prova della avvenuta spedizione e della conseguente Controparte_3
ricezione da parte dei debitori di tali atti. Si aggiunge che gli estratti conto non possono essere nemmeno considerati quali atti interruttivi della prescrizione poiché non pag. 3/8 contengono la dichiarazione di costituzione in mora del debitore, cosi come richiesto dalla norma di cui all'art. 2943 cc, ma si limitano a rappresentare l'ammontare del debito scaduto.
La prima doglianza è infondata.
Secondo la giurisprudenza di legittimità (Cassazione civile sez. III, 14/07/2009, (ud.
15/04/2009, dep. 14/07/2009), n.16379): “le trattative di bonario componimento di una vertenza possono peraltro integrare gli estremi dell'atto idoneo ad interrompere la prescrizione ex art. 2944 c.c., tutte le volte in cui, dal comportamento di una delle parti, risulti il riconoscimento dell'altrui diritto di credito, essendo dipesa la mancata transazione da questioni attinenti alla liquidazione del danno e non anche all'esistenza del diritto (Cass. sez. 3^, 6.8.1999 n. 8477 e 12.3.1992, n. 9539; Cass. sez. 1^ 26.9.1978,
n. 4322, ove è più specificamente affermato che la rinuncia alla prescrizione per effetto di atto incompatibile con la volontà di avvalersi di essa, a norma dell'art. 2937 c.c., ovvero l'interruzione della prescrizione medesima, per effetto di riconoscimento, a norma dell'art. 2944 stesso codice, possono conseguire anche da una proposta transattiva, qualora questa, anzichè presupporre la contestazione del diritto della controparte, venga formulata in circostanze e con modalità tali da implicare ammissione del diritto stesso, e sia rivolta solo ad ottenere un componimento sulla liquidazione del quantum).”. Il principio di diritto è stato ribadito dalla Cassazione civile sez. III - 27/11/2018, n. 30596 dove si legge: “le trattative di amichevole composizione possono comportare l'interruzione della prescrizione, ex art. 2944 c.c., quando dal comportamento di una delle parti risulti il riconoscimento del contrapposto diritto di credito e la transazione sia mancata solo per questioni attinenti alla liquidazione, ma non anche all'esistenza, del diritto, sicchè, "a fortiori", l'effetto interruttivo si realizza quando le trattative abbiano avuto ad oggetto esclusivamente la liquidazione del "quantum" e si siano svolte in circostanze e con modalità tali da implicare l'ammissione del diritto stesso" (è citata Cass. Sez. 3, sent. 24 settembre
2015, n. 18879, Rv. 636989-01).”.
pag. 4/8 Nel caso di specie, a seguito della richiesta di pagamento dall'avv. Controparte_5
per conto del , il Dott. risponde in data 08.06.2018 CP_3 Parte_4
che “In riferimento alla Vs. del 24/05/2018, di cui all'oggetto, a seguito di richiesta del
Sig. Legale Rappresentante della ho assunto Persona_1 Parte_5
l'incarico di valutare tutte le possibilità al fine di arrivare a una soluzione che possa definire la posizione debitoria in essere con il creditore Controparte_3
di Ancona vostro assistito Dovendo verificare con l'interessato tutte le posizioni in essere compresa l'UI ora , ciò anche in virtù delle Controparte_6
anticipazioni fatte dal nuovo governo in merito ad una sanatoria/condono/pace fiscale con rilevanti riduzioni del debito, chiedo un termine di trenta giorni dalla data odierna, che utilizzerò per prendere contatto con gli altri creditori, in quanto la sistemazione del
Vs. credito non può, in alcun modo, prescindere dalla situazione debitoria complessiva, poiché solo in tal modo si potrà trovare una soluzione relativa alla Vs. posizione creditoria, collegata agli altri in termini di garanzie concesse. Sarà mia cura contattare il Vs. Studio per tenerVi informati e per trovare un accordo comune tra debitori e tutti i creditori, che porti finalmente ad una soluzione definitiva. Certo della Vs. valutazione positiva di quanto sopra esposto, Vi chiedo di sospendere ogni azione che potrebbe compromettere ulteriormente ogni possibilità di definizione».
Dal preciso tenore della missiva si ricava inequivocabilmente che il professionista: a) ha ricevuto mandato da legale rappresentante della Società per Controparte_2
definire la posizione debitoria in essere con il b) chiede tempo per CP_3
concludere un accordo stragiudiziale con tutti i creditori;
c) invita il a CP_3
sospendere ogni azione che potrebbe compromettere la definizione.
L'Avv. così risponde in data 18/06/2018: “Egr. Dott. a nome e per CP_5 CP_4
conto del in persona del Presidente dott. Controparte_7
, riscontro la pregiata Sua dello scorso 08 Giugno per Controparte_8
rappresentare quanto segue. Il mio assistito si dichiara disponibile a concedere il termine richiesto di 30 giorni dalla predetta per la formulazione da parte della
pag. 5/8 nonchè dei soci illimitatamente responsabili, di una Controparte_2
proposta transattiva di definizione del debito, sospendendo nel frattempo qualsiasi azione volta al recupero coattivo del credito. Preciso però che il , in Controparte_3
funzione della disponibilità concessa, non solo si aspetta di ricevere una proposta seria
e concreta, che tenga in particolare considerazione la garanzia concessa a suo favore dai sigg.ri e , quale l'ipoteca volontaria di I grado Persona_1 Parte_3
rilasciata già in data 11.12.2006, ma oltretutto, al di là del contenuto della proposta, che comunque verrà valutato con la massima attenzione, esige che gli venga versato un acconto, entro e non oltre la metà del prossimo mese di settembre, non inferiore ad
Euro 20.000,00, tenuto conto dell'entità del credito vantato e del fatto che l'ultimo versamento eseguito da parte dei debitori risale ormai a troppo tempo fa.”
E' bene aggiungere che pochi mesi dopo (22/10/2018), l'Avv. scrive CP_5
nuovamente al Dott. “Buonasera, stante l'avvenuta emanazione del decreto CP_4
fiscale, contenente la c.d. "pace fiscale", come da accordi intercorsi resto in attesa di ricevere entro la fine del corrente mese una proposta di accordo rispetto alla esposizione debitoria dei Suoi assistiti nei confronti del di Controparte_7
Ancona.”
Per parte sua, il Dott. invierà in data 09.04.2019 all'avv. una email CP_4 CP_5
contenente una proposta transattiva concordata con la società debitrice e i soci illimitatamente responsabili a saldo e stralcio che visto l'inizio del giudizio non sarà accettata.
Orbene, è evidente che il Commercialista dia per scontato l'esistenza del credito del
, tanto da invitarlo a sospendere “qualsiasi azione volta al recupero coattivo CP_3
del credito” e si limiti a trattare con il creditore soltanto sulla liquidazione del quantum, rientrando proprio in quella fattispecie esaminata dalla giurisprudenza citata.
pag. 6/8 Gli appellanti allegano che il sentito come teste, ha riferito di non aver CP_4
convenuto con il legale rappresentante il tenore della missiva e che: “ho inviato una proposta transattiva dopo aver analizzato la situazione finanziaria generale della società e dei soci;
preciso di non aver espresso alcuna volontà di non voler contestare la pretesa, sia perché io non ne avevo il mandato sia perché non se ne era discusso con lo
”. Per_1
Fatto è che la ricostruzione fornita da teste risulta inattendibile alla luce del tenore del carteggio in atti dove si riscontra il suo mandato a definire la posizione debitoria in essere con il , la sua richiesta di non procedere esecutivamente per la CP_3
soddisfazione del credito e l'invio della proposta transattiva concordata con la ditta e i soci suoi clienti.
Parimenti infondato è il secondo motivo di appello (in verità assorbito dalla rinuncia di cui sopra che presuppone necessariamente l'avvenuta prescrizione del credito) ove si consideri che gli estratti contengono l'invito al pagamento dell'esposizione debitoria elencati e quindi rappresentano una costituzione in mora e che l'accettazione e la lavorazione (stampa e consegna) dell'invio telematico degli estratti sono attestati da
CP_9
A tale riguardo sarebbe stato onere del destinatario fornire la prova della mancata consegna o di un diverso contenuto della stessa e, comunque, v'è l'ulteriore prova della ricezione degli estratti consistente nel significativo comportamento del professionista che dà per scontato nel 2018 l'esistenza di un credito ingente e quindi l'intervento di ulteriori atti interruttivi rispetto a quello del lontano 2006.
Per quanto esposto, la Corte di Appello deve rigettare l'impugnazione e confermare la sentenza di primo grado
Le spese di causa seguono la soccombenza nella misura indicata nel dispositivo.
Si dà atto della sussistenza, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma
1-quater, dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore pag. 7/8 importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma bis dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, , e nei confronti di Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
ed avverso la sentenza in epigrafe, così provvede: Controparte_3
- Rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
- Condanna , (entrambe intra vires), e a Parte_1 Parte_2 Parte_3
rifondere all'appellato le spese di lite del grado, spese che liquida in € 20.119, oltre spese generali al 15%, CAP e IVA come per legge;
- Dà atto della sussistenza, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma
1-quater, dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma bis dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Ancona li 04.02.2025
IL PRESIDENTE Est.
Gianmichele Marcelli
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