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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/04/2025, n. 2031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2031 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli sezione civile settima composta dai magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio presidente dott. Michele Magliulo consigliere dott.ssa Lucia Minauro consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 3852/2017 R.G. di appello avverso la sentenza n.
52/2017 del Tribunale di Napoli pubblicata in data 04/01/2017,
t r a
(c.f. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Carlo Carbone (c.f. ); C.F._2
APPELLANTE
e
(c.f. ) n.q. di erede di , CP_1 C.F._3 Persona_1 rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Galateri di Genola (c.f.
); C.F._4
(c.f. ), n.q. di erede di Parte_2 C.F._5 Per_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Galateri di Genola (c.f.
[...]
). C.F._4
APPELLATI
Conclusioni: come da note di udienza del 6 giugno 2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione notificato in data 14.09.2009, Parte_1
conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli, Persona_1 chiedendo: “A) Dichiarare l'opera eseguita e descritta in premessa, da parte del Sig. illegittima;
“B) Condannare il Sig. Persona_1 [...]
a smontare la canna fumaria montata sulla facciata del fabbricato Per_1
come descritto in premessa ed a ripristinare la muratura del cornicione danneggiato in conseguenza del montaggio della canna stessa e al pagamento dell'importo quantificato per il ripristino in euro 6.480,00 in favore della parte istante con vincolo al ripristino;
C) Condannare il Sig.
al risarcimento del pagamento delle spese, diritti ed onorari Persona_1
inerenti al precedente giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore.
A sostegno della domanda la parte attrice deduceva che:
- era proprietario di due unità immobiliari facenti parte dell'edificio condominiale sito in Napoli al Vico II Duchesca, n. 12.
- , proprietario di locali siti al piano terra e al piano Persona_1
ammezzato del suddetto condominio (nei quali svolgeva attività di ristorazione e pizzeria) installava per uso esclusivo, una canna fumaria in appoggio al muro comune, sulla facciata esterna;
- in particolare, così come da perizia depositata in atti: "la canna fumaria va dal piano terra fino alla copertura del fabbricato suddetto, ovvero, la tubazione, è posta all'esterno in adiacenza al vano di accesso al locale piano terra su Vico Il Duchesca, n. 12, a seguito di uno scasso nel muro di circa 50x50 cm e prosegue in orizzontale per circa 1,5 m. appoggiata sempre lungo la facciata del fabbricato di cui è condomino il Sig. , Pt_1
quindi raggiunge il prospetto dell'edificio adiacente, sito sempre in Vico Il
Duchesca; da qui la tubazione, prosegue verso l'alto appoggiandosi al prospetto dell'edificio stesso"; tra l'altro " la suddetta canna fumaria non veniva installata a regola d'arte, tanto è vero che la canna fumaria ha un andamento non perfettamente verticale ed è ancorata in maniera insufficiente vista la sua lunghezza (circa 16 m);
- la facciata del fabbricato, a ridosso della quale veniva installata la
2 suddetta canna, subiva ictu oculi, consistenti danni tali da pregiudicarne la stabilità ed inficiarne il decoro architettonico;
- che, conferito incarico all'Ing. , al fine di accertare le Controparte_2
condizioni di danneggiamento prodotte alla muratura di facciata del fabbricato, in seguito alla suddetta installazione, nonché di stimare i lavori necessari per lo smontaggio della canna abusivamente montata e dei successivi lavori necessari per il ripristino della muratura e del cornicione danneggiato, emergeva la seguente situazione: a) apertura di grossi fori, dimensione pari ad almeno 50x50 cm, nella muratura portante esterna al piano terra del fabbricato;
b) danni alla zona a livello del piano ammezzato per inserire il notevole ringrosso della zona filtro della stessa canna fumaria con evidente indebolimento della muratura stessa;
c) danni al cornicione di copertura che risulta abbondantemente manomesso per l'inserimento della canna fumaria;
d) perforazione della impermeabilizzazione sul cornicione per poter fissare le staffe di ancoraggio del tratto posto sopra il cornicione con seguente infiltrazione di acqua nella muratura;
e) generale riduzione della capacità portante della muratura esterna dovuta ai tagli effettuati al piano terra ammezzato effettuati senza adoperare gli accorgimenti della buona regola dell'arte;
- che l'Ing. indicava quale importo dei lavori necessari per lo CP_2
smontaggio della canna fumaria abusivamente montata sulla facciata del fabbricato e dei successivi lavori necessari per il ripristino della muratura e del cornicione danneggiato, in conseguenza del montaggio della canna stessa, un totale di € 6.480,00.
Si costituiva in giudizio , chiedendo: “1) Accertare e Persona_1
dichiarare la carenza di legittimazione attiva del Sig. , Parte_1 nonché di accertare in capo al predetto dell'inesistenza dell'interesse ad agire;
2) Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva del
Sig. , non essendo quest'ultimo proprietario né utilizzatore Persona_1 dell'immobile dove è posta la canna fumaria di cui si chiede la rimozione;
3) In subordine nel merito rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto e diritto;
4) Con vittoria di spese ed onorari di causa con attribuzione ”.
Espletata l'attività istruttoria, il processo veniva dichiarato interrotto
3 all'udienza del 28 gennaio 2014 per il sopravvenuto decesso del convenuto.
Riassunta la causa su istanza di parte attrice, si costituivano gli eredi del convenuto che instavano per il rigetto della domanda. Riservata la causa in decisione, il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 57/2017, così provvedeva: “rigetta la domanda attrice;
condanna al Parte_1
pagamento in favore di parte convenuta delle spese di giudizio che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre il rimborso spese generali al 15% IVA
e CPA come per legge;
pone definitivamente a carico di Parte_1
le spese di ctu”.
[...]
Il giudizio di appello
, con atto di appello notificato in data 27/06/2017 a Parte_1 [...]
e entrambi n.q. di eredi di , ha CP_1 Parte_2 Persona_1
impugnato la predetta sentenza, chiedendone la riforma e rassegnando le seguenti conclusioni: “A) revocare e/o modificare il provvedimento del giudizio del 17.02.2015 nella parte in cui dispone lo stralcio del fascicolo di parte attorea;
B) dichiarare l'opera eseguita e descritta in atti da parte del
Sig. illegittima;
C) condannare i Sig.ri e Persona_1 CP_1 [...]
di eredi del Sig. a smontare la canna fumaria Parte_3 Persona_1
montata sulla facciata del fabbricato come descritto in atti e nella perizia del CTU ed a ripristinare la muratura del cornicione danneggiati in conseguenza del montaggio della canna stessa e/o al pagamento dell'importo quantificato per il ripristino in 6.480,00 in favore di parte istante con vincolo al ripristino e/o ancora al pagamento dell'importo così come quantificato dal CTU Dott. e/o ancora nella misura Per_2 quantificata dall'On. Giudicante;
D) condannare gli appellanti n.q. al pagamento di spese diritto ed onorari del doppio grado di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
Si sono costituiti in giudizio e n.q. di eredi di CP_1 Parte_2
, chiedendo: “1) accertata e verificata l'improcedibilità (ex art. Persona_1
348 c.p.c.) e l'inammissibilità (ex art. 348 bis c.p.c.) del proposto appello e per l'effetto lo dichiari improcedibile ed inammissibile condannando la parte appellante alla rifusione delle spese di giudizio ed al pagamento dei
4 diritti ed onorari (oltre accessori come per legge) con attribuzione al procuratore costituito; 2) nel merito, nella denegata ipotesi in cui l'On.
Corte ritenesse ammissibile e procedibile il proposto appello, rigetti, in ogni caso, le conclusioni formulate dall'appellante perché infondate in fatto
e diritto e confermi la sentenza impugnata in ogni sua parte;
3) condanni, inoltre, per l'effetto, la parte appellante alla refusione delle spese ed onorari di causa con attribuzione al sottoscritto procuratore”.
I motivi della decisione
In via preliminare deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello.
Secondo giurisprudenza costante, “gli articoli 342 e 434 del Cpc, nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere,
a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra
l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (cfr. Cass. 03/11/2020, n.24262). Ai fini dell'ammissibilità dell'appello, infatti, non è necessaria la trascrizione testuale delle parti di sentenza gravate, essendo sufficiente l'indicazione dei passaggi argomentativi che si intendono censurare unitamente alle ragioni di dissenso, in modo da sostenere l'idoneità di queste ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata.
Nel caso di specie, dalla lettura complessiva dell'atto di appello è possibile desumere, come si vedrà, quali siano i capi di sentenza che l'appellante ha inteso impugnare e, soprattutto, quali siano le motivazioni che, se condivise, dovrebbero condurre alla riforma della decisione.
L'impugnazione deve essere, dunque, delibata nel merito.
Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante censura la sentenza di
5 primo grado nella parte in cui il Tribunale nega la legittimazione passiva e la titolarità della proprietà dell'immobile, sito al piano terra, in capo a
[...]
. Per_1
Secondo la ricostruzione dell'impugnante, il primo giudice avrebbe operato una superficiale e sommaria valutazione della ctu dell'arch. Persona_3
nella quale è chiaramente evidenziato che la canna fumaria partiva dal piano terra dello stabile sito in Napoli alla via Siniscalchi n. 10 (ex Vico II
Duchessa) dal locale ex pizzeria del , di cui il convenuto si era Per_1
dichiarato proprietario. Il giudice di prime cure avrebbe, dunque, erroneamente dichiarato la carenza di legittimazione passiva del convenuto per non essere proprietario del locale a servizio del quale era stata posta la canna (senza che il convenuto avesse, peraltro, sollevato tale eccezione).
Evidenzia, inoltre, come il CTU abbia ritenuto, nelle proprie conclusioni, che la documentazione catastale dell'intero immobile non fosse aggiornata e che dunque, rivelasse dati incerti.
A giudizio dell'appellante, inoltre, il convenuto avrebbe installato la canna fumaria per la propria esclusiva attività e, pertanto, sarebbe in ogni caso legittimato passivo in quanto committente/esecutore nella qualità di titolare della pizzeria.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante contesta quanto affermato dal giudicante circa la mancata allegazione di elementi contrari di prova, da parte dell'attore, in ordine alla carenza di legittimazione passiva del convenuto. Ritiene, infatti, l'appellante che tale prova sia stata ampiamente da lui fornita mediante l'allegazione di una perizia giurata e che, ad ogni modo, la prova della legittimazione passiva può essere anche dalla mancata specifica contestazione o risultare dalle stesse allegazioni difensive del convenuto medesimo.
L'appello è fondato.
Va rilevato che da un'attenta lettura della CTU dell'arch. si Persona_3
evince chiaramente che la canna fumaria oggetto di giudizio sia stata posta a servizio della pizzeria, di cui era titolare, senza alcun dubbio,
. Persona_1
Quest'ultimo, infatti, ha ammesso espressamente, nel corso del giudizio,
6 di essere titolare della pizzeria, negando, invece, di essere proprietario del locale in cui veniva svolta l'attività.
Nello specifico, il ha ammesso di aver svolto fino al 2007 attività di Per_1
ristorazione nei locali ad oggi adibiti ad esercizio commerciale destinato alla vendita di ogni genere, ossia negli stessi locali dai quali, secondo quanto rilevato dalla CTU, parte la canna fumaria.
Sebbene non possa ritenersi compiutamente provata la proprietà del locale sito al piano terra in capo al - in quanto dalle visure catastali Per_1
(non aggiornate) il locale risulta intestato ad , madre dello Persona_4 stesso ed attesa l'assenza di altra utile documentazione -, tuttavia, appare evidente (come emerge dalla ctu) che la canna fumaria sia stata istallata per lo svolgimento dell'attività di ristorazione e pizzeria in titolarità del e che, dunque lo stesso sia legittimato passivo, quantomeno quale Per_1 committente dell'opera, nella qualità di gestore della pizzeria.
Quanto alla domanda dell'appellante volta alla rimozione della canna fumaria, in ragione della lesione al decoro architettonico dell'edificio, occorre rammentare quanto affermato dalla Suprema Corte di
Cassazione: “l'appoggio di una canna fumaria al muro comune perimetrale di un edificio condominiale individua una modifica della cosa comune che, seppur conforme alla destinazione della stessa, ciascun condomino può apportare a sue cure e spese, sempre che non impedisca l'altrui paritario uso, non rechi pregiudizio alla stabilità ed alla sicurezza dell'edificio e non ne alteri il decoro architettonico;
fenomeno – quest'ultimo – che si verifica non già quando si mutano le originali linee architettoniche, ma quando la nuova opera si rifletta negativamente sull'insieme dell'armonico aspetto dello stabile, a prescindere dal pregio estetico che possa avere l'edificio”
(Ord. C. Cass. civ. 26/05/2021, n. 14598).
Dunque, secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza, il danno al decoro prescinde dal pregio artistico dell'edificio e si valuta tenendo conto dell'incidenza dell'installata canna fumaria sulla complessiva armonia dell'edificio.
Ebbene, nel caso di specie, questa Corte ritiene che la canna fumaria oggetto di contestazione per le sue dimensioni e per la sua innegabile evidenza, non si inserisca nell'aspetto armonico della facciata,
7 producendo un risultato esteticamente sgradevole, alterando il decoro architettonico dell'edificio.
Alla luce di quanto esposto, e , entrambi n.q. di CP_1 Parte_2
eredi , in riforma della sentenza impugnata devono essere Persona_1
condannati alla rimozione della canna fumaria e al pagamento dei danni conseguenti all'istallazione della stessa.
In particolare, tali danni sono stati compitamente individuati e quantificati dal CTU ed ammontano ad € 981,76, somma che rivalutata all'attualità, in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, dal 14 settembre 2009 (data di notifica dell'atto di citazione) e sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, ascende ad euro
1293,96.
Sulla tale somma competono, altresì, gli interessi legali, a partire dal
14.9.2009 (notifica dell'atto di citazione) e da calcolarsi, fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, segnante la trasformazione dell'obbligazione risarcitoria in debito di valuta (cfr. Cass. n. 3996/01 e
Cass. n. 1256/95), non sull'importo liquidato all'attualità ma sul controvalore originario, annualmente rivalutato (cfr. Cass. S.U. 17.2.1995
n°1712) e sulla somma finale rivalutata, da tale ultima data sino al soddisfo (cfr. Cass. n. 13508/91).
La riforma della sentenza appellata determina l'automatica caducazione del capo concernente le spese processuali (in virtù dell'operatività del c.d. effetto espansivo interno di cui all'art. 336, comma 1, c.p.c.) ed una nuova regolamentazione delle spese del doppio grado di giudizio, alla stregua dell'esito finale della lite (cfr., sul punto, Cass. ord. n. 6259/14, nonché sentt. n. 14633/12 e n. 18837/10).
Pertanto, in applicazione del principio di soccombenza, le spese della lite sono poste per entrambi i gradi di giudizio a carico delle parti appellate e sono liquidate come da dispositivo secondo i nuovi parametri di cui al D.M.
n. 55/2014 aggiornato al D.M. n. 147 del 13 agosto 2022, in base a valori prossimi ai medi tariffari, tenuto conto del valore della causa, della natura dell'affare, delle questioni trattate e con esclusione della fase istruttoria, non espletata in questo grado del giudizio.
Le spese di c.t.u. sono poste definitivamente a carico delle parti
8 soccombenti e . CP_1 Parte_2
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli –Sezione Civile VII, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto Parte_1
di appello notificato in data 27/06/2017, avverso la sentenza n. 57/2017 del Tribunale di Napoli, pubblicata in data 04/01/2017, uditi i procuratori delle parti, ogni ulteriore domanda od eccezione reietta, così provvede:
1) accoglie l'appello proposto da e, per l'effetto, Parte_1
condanna e , entrambi n.q. di eredi CP_1 Parte_2
di , alla rimozione della canna fumaria e al pagamento, Persona_1 per i danni prodotti dall'istallazione della stessa, della somma di € 1293,96 oltre interessi al tasso legale sulla somma devalutata al momento della domanda e rivalutata di anno in anno fino alla presente sentenza, nonché gli interessi legali dal momento della presente decisione al saldo;
2) condanna e entrambi n.q. di CP_1 Parte_2
eredi di al pagamento, in favore di Persona_1 Parte_1
, delle spese di entrambi i gradi di giudizio, con attribuzione
[...] all'avv. Carlo Carbone, dichiaratosi antistatario, che liquida:
- per il primo grado in € 2.800,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15% ed ulteriori accessori come per legge;
- per il secondo grado in € 2.300,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15% ed ulteriori accessori come per legge;
3) pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico di e CP_1
. Parte_2
Napoli nella Camera di Consiglio del 3 aprile 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa
Lucia Minauro dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli sezione civile settima composta dai magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio presidente dott. Michele Magliulo consigliere dott.ssa Lucia Minauro consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 3852/2017 R.G. di appello avverso la sentenza n.
52/2017 del Tribunale di Napoli pubblicata in data 04/01/2017,
t r a
(c.f. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Carlo Carbone (c.f. ); C.F._2
APPELLANTE
e
(c.f. ) n.q. di erede di , CP_1 C.F._3 Persona_1 rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Galateri di Genola (c.f.
); C.F._4
(c.f. ), n.q. di erede di Parte_2 C.F._5 Per_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Galateri di Genola (c.f.
[...]
). C.F._4
APPELLATI
Conclusioni: come da note di udienza del 6 giugno 2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione notificato in data 14.09.2009, Parte_1
conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli, Persona_1 chiedendo: “A) Dichiarare l'opera eseguita e descritta in premessa, da parte del Sig. illegittima;
“B) Condannare il Sig. Persona_1 [...]
a smontare la canna fumaria montata sulla facciata del fabbricato Per_1
come descritto in premessa ed a ripristinare la muratura del cornicione danneggiato in conseguenza del montaggio della canna stessa e al pagamento dell'importo quantificato per il ripristino in euro 6.480,00 in favore della parte istante con vincolo al ripristino;
C) Condannare il Sig.
al risarcimento del pagamento delle spese, diritti ed onorari Persona_1
inerenti al precedente giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore.
A sostegno della domanda la parte attrice deduceva che:
- era proprietario di due unità immobiliari facenti parte dell'edificio condominiale sito in Napoli al Vico II Duchesca, n. 12.
- , proprietario di locali siti al piano terra e al piano Persona_1
ammezzato del suddetto condominio (nei quali svolgeva attività di ristorazione e pizzeria) installava per uso esclusivo, una canna fumaria in appoggio al muro comune, sulla facciata esterna;
- in particolare, così come da perizia depositata in atti: "la canna fumaria va dal piano terra fino alla copertura del fabbricato suddetto, ovvero, la tubazione, è posta all'esterno in adiacenza al vano di accesso al locale piano terra su Vico Il Duchesca, n. 12, a seguito di uno scasso nel muro di circa 50x50 cm e prosegue in orizzontale per circa 1,5 m. appoggiata sempre lungo la facciata del fabbricato di cui è condomino il Sig. , Pt_1
quindi raggiunge il prospetto dell'edificio adiacente, sito sempre in Vico Il
Duchesca; da qui la tubazione, prosegue verso l'alto appoggiandosi al prospetto dell'edificio stesso"; tra l'altro " la suddetta canna fumaria non veniva installata a regola d'arte, tanto è vero che la canna fumaria ha un andamento non perfettamente verticale ed è ancorata in maniera insufficiente vista la sua lunghezza (circa 16 m);
- la facciata del fabbricato, a ridosso della quale veniva installata la
2 suddetta canna, subiva ictu oculi, consistenti danni tali da pregiudicarne la stabilità ed inficiarne il decoro architettonico;
- che, conferito incarico all'Ing. , al fine di accertare le Controparte_2
condizioni di danneggiamento prodotte alla muratura di facciata del fabbricato, in seguito alla suddetta installazione, nonché di stimare i lavori necessari per lo smontaggio della canna abusivamente montata e dei successivi lavori necessari per il ripristino della muratura e del cornicione danneggiato, emergeva la seguente situazione: a) apertura di grossi fori, dimensione pari ad almeno 50x50 cm, nella muratura portante esterna al piano terra del fabbricato;
b) danni alla zona a livello del piano ammezzato per inserire il notevole ringrosso della zona filtro della stessa canna fumaria con evidente indebolimento della muratura stessa;
c) danni al cornicione di copertura che risulta abbondantemente manomesso per l'inserimento della canna fumaria;
d) perforazione della impermeabilizzazione sul cornicione per poter fissare le staffe di ancoraggio del tratto posto sopra il cornicione con seguente infiltrazione di acqua nella muratura;
e) generale riduzione della capacità portante della muratura esterna dovuta ai tagli effettuati al piano terra ammezzato effettuati senza adoperare gli accorgimenti della buona regola dell'arte;
- che l'Ing. indicava quale importo dei lavori necessari per lo CP_2
smontaggio della canna fumaria abusivamente montata sulla facciata del fabbricato e dei successivi lavori necessari per il ripristino della muratura e del cornicione danneggiato, in conseguenza del montaggio della canna stessa, un totale di € 6.480,00.
Si costituiva in giudizio , chiedendo: “1) Accertare e Persona_1
dichiarare la carenza di legittimazione attiva del Sig. , Parte_1 nonché di accertare in capo al predetto dell'inesistenza dell'interesse ad agire;
2) Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva del
Sig. , non essendo quest'ultimo proprietario né utilizzatore Persona_1 dell'immobile dove è posta la canna fumaria di cui si chiede la rimozione;
3) In subordine nel merito rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto e diritto;
4) Con vittoria di spese ed onorari di causa con attribuzione ”.
Espletata l'attività istruttoria, il processo veniva dichiarato interrotto
3 all'udienza del 28 gennaio 2014 per il sopravvenuto decesso del convenuto.
Riassunta la causa su istanza di parte attrice, si costituivano gli eredi del convenuto che instavano per il rigetto della domanda. Riservata la causa in decisione, il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 57/2017, così provvedeva: “rigetta la domanda attrice;
condanna al Parte_1
pagamento in favore di parte convenuta delle spese di giudizio che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre il rimborso spese generali al 15% IVA
e CPA come per legge;
pone definitivamente a carico di Parte_1
le spese di ctu”.
[...]
Il giudizio di appello
, con atto di appello notificato in data 27/06/2017 a Parte_1 [...]
e entrambi n.q. di eredi di , ha CP_1 Parte_2 Persona_1
impugnato la predetta sentenza, chiedendone la riforma e rassegnando le seguenti conclusioni: “A) revocare e/o modificare il provvedimento del giudizio del 17.02.2015 nella parte in cui dispone lo stralcio del fascicolo di parte attorea;
B) dichiarare l'opera eseguita e descritta in atti da parte del
Sig. illegittima;
C) condannare i Sig.ri e Persona_1 CP_1 [...]
di eredi del Sig. a smontare la canna fumaria Parte_3 Persona_1
montata sulla facciata del fabbricato come descritto in atti e nella perizia del CTU ed a ripristinare la muratura del cornicione danneggiati in conseguenza del montaggio della canna stessa e/o al pagamento dell'importo quantificato per il ripristino in 6.480,00 in favore di parte istante con vincolo al ripristino e/o ancora al pagamento dell'importo così come quantificato dal CTU Dott. e/o ancora nella misura Per_2 quantificata dall'On. Giudicante;
D) condannare gli appellanti n.q. al pagamento di spese diritto ed onorari del doppio grado di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
Si sono costituiti in giudizio e n.q. di eredi di CP_1 Parte_2
, chiedendo: “1) accertata e verificata l'improcedibilità (ex art. Persona_1
348 c.p.c.) e l'inammissibilità (ex art. 348 bis c.p.c.) del proposto appello e per l'effetto lo dichiari improcedibile ed inammissibile condannando la parte appellante alla rifusione delle spese di giudizio ed al pagamento dei
4 diritti ed onorari (oltre accessori come per legge) con attribuzione al procuratore costituito; 2) nel merito, nella denegata ipotesi in cui l'On.
Corte ritenesse ammissibile e procedibile il proposto appello, rigetti, in ogni caso, le conclusioni formulate dall'appellante perché infondate in fatto
e diritto e confermi la sentenza impugnata in ogni sua parte;
3) condanni, inoltre, per l'effetto, la parte appellante alla refusione delle spese ed onorari di causa con attribuzione al sottoscritto procuratore”.
I motivi della decisione
In via preliminare deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello.
Secondo giurisprudenza costante, “gli articoli 342 e 434 del Cpc, nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere,
a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra
l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (cfr. Cass. 03/11/2020, n.24262). Ai fini dell'ammissibilità dell'appello, infatti, non è necessaria la trascrizione testuale delle parti di sentenza gravate, essendo sufficiente l'indicazione dei passaggi argomentativi che si intendono censurare unitamente alle ragioni di dissenso, in modo da sostenere l'idoneità di queste ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata.
Nel caso di specie, dalla lettura complessiva dell'atto di appello è possibile desumere, come si vedrà, quali siano i capi di sentenza che l'appellante ha inteso impugnare e, soprattutto, quali siano le motivazioni che, se condivise, dovrebbero condurre alla riforma della decisione.
L'impugnazione deve essere, dunque, delibata nel merito.
Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante censura la sentenza di
5 primo grado nella parte in cui il Tribunale nega la legittimazione passiva e la titolarità della proprietà dell'immobile, sito al piano terra, in capo a
[...]
. Per_1
Secondo la ricostruzione dell'impugnante, il primo giudice avrebbe operato una superficiale e sommaria valutazione della ctu dell'arch. Persona_3
nella quale è chiaramente evidenziato che la canna fumaria partiva dal piano terra dello stabile sito in Napoli alla via Siniscalchi n. 10 (ex Vico II
Duchessa) dal locale ex pizzeria del , di cui il convenuto si era Per_1
dichiarato proprietario. Il giudice di prime cure avrebbe, dunque, erroneamente dichiarato la carenza di legittimazione passiva del convenuto per non essere proprietario del locale a servizio del quale era stata posta la canna (senza che il convenuto avesse, peraltro, sollevato tale eccezione).
Evidenzia, inoltre, come il CTU abbia ritenuto, nelle proprie conclusioni, che la documentazione catastale dell'intero immobile non fosse aggiornata e che dunque, rivelasse dati incerti.
A giudizio dell'appellante, inoltre, il convenuto avrebbe installato la canna fumaria per la propria esclusiva attività e, pertanto, sarebbe in ogni caso legittimato passivo in quanto committente/esecutore nella qualità di titolare della pizzeria.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante contesta quanto affermato dal giudicante circa la mancata allegazione di elementi contrari di prova, da parte dell'attore, in ordine alla carenza di legittimazione passiva del convenuto. Ritiene, infatti, l'appellante che tale prova sia stata ampiamente da lui fornita mediante l'allegazione di una perizia giurata e che, ad ogni modo, la prova della legittimazione passiva può essere anche dalla mancata specifica contestazione o risultare dalle stesse allegazioni difensive del convenuto medesimo.
L'appello è fondato.
Va rilevato che da un'attenta lettura della CTU dell'arch. si Persona_3
evince chiaramente che la canna fumaria oggetto di giudizio sia stata posta a servizio della pizzeria, di cui era titolare, senza alcun dubbio,
. Persona_1
Quest'ultimo, infatti, ha ammesso espressamente, nel corso del giudizio,
6 di essere titolare della pizzeria, negando, invece, di essere proprietario del locale in cui veniva svolta l'attività.
Nello specifico, il ha ammesso di aver svolto fino al 2007 attività di Per_1
ristorazione nei locali ad oggi adibiti ad esercizio commerciale destinato alla vendita di ogni genere, ossia negli stessi locali dai quali, secondo quanto rilevato dalla CTU, parte la canna fumaria.
Sebbene non possa ritenersi compiutamente provata la proprietà del locale sito al piano terra in capo al - in quanto dalle visure catastali Per_1
(non aggiornate) il locale risulta intestato ad , madre dello Persona_4 stesso ed attesa l'assenza di altra utile documentazione -, tuttavia, appare evidente (come emerge dalla ctu) che la canna fumaria sia stata istallata per lo svolgimento dell'attività di ristorazione e pizzeria in titolarità del e che, dunque lo stesso sia legittimato passivo, quantomeno quale Per_1 committente dell'opera, nella qualità di gestore della pizzeria.
Quanto alla domanda dell'appellante volta alla rimozione della canna fumaria, in ragione della lesione al decoro architettonico dell'edificio, occorre rammentare quanto affermato dalla Suprema Corte di
Cassazione: “l'appoggio di una canna fumaria al muro comune perimetrale di un edificio condominiale individua una modifica della cosa comune che, seppur conforme alla destinazione della stessa, ciascun condomino può apportare a sue cure e spese, sempre che non impedisca l'altrui paritario uso, non rechi pregiudizio alla stabilità ed alla sicurezza dell'edificio e non ne alteri il decoro architettonico;
fenomeno – quest'ultimo – che si verifica non già quando si mutano le originali linee architettoniche, ma quando la nuova opera si rifletta negativamente sull'insieme dell'armonico aspetto dello stabile, a prescindere dal pregio estetico che possa avere l'edificio”
(Ord. C. Cass. civ. 26/05/2021, n. 14598).
Dunque, secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza, il danno al decoro prescinde dal pregio artistico dell'edificio e si valuta tenendo conto dell'incidenza dell'installata canna fumaria sulla complessiva armonia dell'edificio.
Ebbene, nel caso di specie, questa Corte ritiene che la canna fumaria oggetto di contestazione per le sue dimensioni e per la sua innegabile evidenza, non si inserisca nell'aspetto armonico della facciata,
7 producendo un risultato esteticamente sgradevole, alterando il decoro architettonico dell'edificio.
Alla luce di quanto esposto, e , entrambi n.q. di CP_1 Parte_2
eredi , in riforma della sentenza impugnata devono essere Persona_1
condannati alla rimozione della canna fumaria e al pagamento dei danni conseguenti all'istallazione della stessa.
In particolare, tali danni sono stati compitamente individuati e quantificati dal CTU ed ammontano ad € 981,76, somma che rivalutata all'attualità, in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, dal 14 settembre 2009 (data di notifica dell'atto di citazione) e sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, ascende ad euro
1293,96.
Sulla tale somma competono, altresì, gli interessi legali, a partire dal
14.9.2009 (notifica dell'atto di citazione) e da calcolarsi, fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, segnante la trasformazione dell'obbligazione risarcitoria in debito di valuta (cfr. Cass. n. 3996/01 e
Cass. n. 1256/95), non sull'importo liquidato all'attualità ma sul controvalore originario, annualmente rivalutato (cfr. Cass. S.U. 17.2.1995
n°1712) e sulla somma finale rivalutata, da tale ultima data sino al soddisfo (cfr. Cass. n. 13508/91).
La riforma della sentenza appellata determina l'automatica caducazione del capo concernente le spese processuali (in virtù dell'operatività del c.d. effetto espansivo interno di cui all'art. 336, comma 1, c.p.c.) ed una nuova regolamentazione delle spese del doppio grado di giudizio, alla stregua dell'esito finale della lite (cfr., sul punto, Cass. ord. n. 6259/14, nonché sentt. n. 14633/12 e n. 18837/10).
Pertanto, in applicazione del principio di soccombenza, le spese della lite sono poste per entrambi i gradi di giudizio a carico delle parti appellate e sono liquidate come da dispositivo secondo i nuovi parametri di cui al D.M.
n. 55/2014 aggiornato al D.M. n. 147 del 13 agosto 2022, in base a valori prossimi ai medi tariffari, tenuto conto del valore della causa, della natura dell'affare, delle questioni trattate e con esclusione della fase istruttoria, non espletata in questo grado del giudizio.
Le spese di c.t.u. sono poste definitivamente a carico delle parti
8 soccombenti e . CP_1 Parte_2
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli –Sezione Civile VII, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto Parte_1
di appello notificato in data 27/06/2017, avverso la sentenza n. 57/2017 del Tribunale di Napoli, pubblicata in data 04/01/2017, uditi i procuratori delle parti, ogni ulteriore domanda od eccezione reietta, così provvede:
1) accoglie l'appello proposto da e, per l'effetto, Parte_1
condanna e , entrambi n.q. di eredi CP_1 Parte_2
di , alla rimozione della canna fumaria e al pagamento, Persona_1 per i danni prodotti dall'istallazione della stessa, della somma di € 1293,96 oltre interessi al tasso legale sulla somma devalutata al momento della domanda e rivalutata di anno in anno fino alla presente sentenza, nonché gli interessi legali dal momento della presente decisione al saldo;
2) condanna e entrambi n.q. di CP_1 Parte_2
eredi di al pagamento, in favore di Persona_1 Parte_1
, delle spese di entrambi i gradi di giudizio, con attribuzione
[...] all'avv. Carlo Carbone, dichiaratosi antistatario, che liquida:
- per il primo grado in € 2.800,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15% ed ulteriori accessori come per legge;
- per il secondo grado in € 2.300,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15% ed ulteriori accessori come per legge;
3) pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico di e CP_1
. Parte_2
Napoli nella Camera di Consiglio del 3 aprile 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa
Lucia Minauro dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
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