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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 26/11/2025, n. 2894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2894 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. EA Basta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 26.11.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n.3939/2022 R.G. tra
, rapp.to e difeso dall'Avv. Vito Nicola Ciullo come da procura speciale in calce al Parte_1 ricorso;
opponente e
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso Controparte_1 dagli Avv.ti Renato Vestini e Salvatore Graziuso come da procura generale allegata alla memoria difensiva nonchè
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa Controparte_2 dall'Avv. Gabriele Toma come da procura speciale allegata alla memoria difensiva opposti
Oggetto: opposizione a intimazione di pagamento - pagamento contributi previdenziali
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 06.04.2022 la parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva opposizione, previa sospensione, avverso l'intimazione di pagamento n. 05920219002494727000, notificata in data
18.02.2022, con specifico riferimento ai crediti riportati nelle seguenti cartelle di pagamento: 1) n.
05920120015207388000, presuntivamente notificata il 02.08.2012; 2) n. 05920150017255761000, presuntivamente notificata l' 11.03.2016; 3) n. 05920150021608262001, presuntivamente notificata l'11.03.2016; 4) n. 05920160002339655000, presuntivamente notificata il 17.06.2016; 5) n.
05920160002521918001, presuntivamente notificata il 17.06.2016; 6) n. 05920160013363185000, presuntivamente notificata il 07.02.2017; 7) n. 05920180022816706001, presuntivamente notificata il
02.11.2018; nonché con riferimento ai crediti riportati nel seguente avviso di addebito emesso per il presunto mancato pagamento di “Contributi IVS”, per gli anni 2010-2012: 8) n. 35920120003882916000, presuntivamente notificato il 04.02.2013.
A sostegno dell'opposizione, eccepiva la nullità/illegittimità della intimazione di pagamento impugnata
1 per omessa notifica degli atti presupposti, nonché l'estinzione dei crediti contributivi per decorso del termine di prescrizione quinquennale, ex art. 3, comma 9 lettera b) della legge 8 agosto 1995 n°335.
Instaurato il contraddittorio, eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice adito in Controparte_2 favore del giudice Tributario con riguardo alle cartelle n. 05920120015207388000, n.
05920150017255761000, n. 05920150021608262001, n. 05920160002521918001, n.
05920160013363185000 e n. 05920180022816706001 relative a crediti tributari (n. 1, 2, 3 5, 6 e 7 dell'elenco surrichiamato), nonché il difetto di competenza per materia in favore del Giudice di Pace quanto alla cartella n. 05920160002339655000 (n. 4 elenco), relativa a sanzioni amministrative;
nel merito, contestava la fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto. CP_ Si costituiva l' che contestava la fondatezza del ricorso chiedendone il rigetto.
Rigettata la richiesta di sospensiva ed esaurita la trattazione, all'esito dell'udienza del 26.11.2025 la causa
è decisa con la presente sentenza.
* * *
Va osservato in via preliminare che la giurisdizione del Tribunale adito sussiste esclusivamente in ordine alle somme iscritte a ruolo a titolo di contributi previdenziali dovuti all' non invece in relazione ad CP_1 altri crediti riportati nella intimazione di pagamento richiamata in premessa, aventi natura tributaria (con riferimento ai crediti portati nelle cartelle aventi n.1, 2, 3 5, 6 e 7 dell'elenco surrichiamato) o attinenti a sanzioni amministrative (v. cartella 4) n. 05920160002339655000). Con note di trattazione scritta del
13.06.2023 parte ricorrente ha rinunciato agli atti ed all'azione relativamente alle suindicate cartelle.
Passando al merito della controversia, nel sistema delineato dal legislatore, una volta ricevuta la notificazione della cartella esattoriale (o dell'avviso di addebito, cui l'art.30, comma 14, d.l. n. 78/2010, conv. in l. n.122/2010 ha esteso la normativa in materia di cartelle di pagamento) il destinatario della stessa ha unicamente la possibilità di proporre opposizione avverso la stessa nel termine di 40 giorni previsto dall'art.24 del d.lgs. n.46/99 per vizi attinenti al merito della pretesa contributiva, oppure di spiegare opposizione agli atti esecutivi, nel termine di 20 giorni, per far valere vizi procedurali.
Decorsi i termini di cui sopra, il cui carattere perentorio è stato ribadito dalla giurisprudenza di legittimità
(cfr. da ultimo Cass. n.17978/08) e salva l'ipotesi nella quale la cartella di pagamento o l'avviso di addebito non siano mai stati notificati - nel qual caso una intimazione di pagamento, un preavviso di iscrizione ipotecaria o di fermo, un pignoramento oppure un estratto di ruolo può costituire effettivamente il primo atto con il quale l'esistenza delle cartelle di pagamento o degli avvisi di addebito è portata a conoscenza del contribuente - viene meno ogni possibilità di far valere contestazioni, sia di forma sia di merito, in ordine al credito iscritto a ruolo.
Resta ferma la possibilità di proporre una autentica opposizione all'esecuzione ex art.615 c.p.c., con l'ovvia precisazione per cui i fatti modificativi, impeditivi od estintivi del credito sui quali può estendersi la cognizione del giudice saranno solo quelli che sfuggono alle conseguenze derivanti dal mancato rispetto del termine di decadenza di cui all'art.24 cit. e coincideranno dunque con quelli successivi alla 2 notificazione del titolo.
Nella vicenda in esame, dalla documentazione in atti, risulta che l'avviso di addebito n.
35920120003882916000 (unico atto della intimazione di pagamento opposta per cui sussistono la giurisdizione e la competenza del giudice adito) riguardante contributi “IVS fissi/percentuale sul CP_1 minimale” (4' rata 2010, 4' rata 2011 e 1' rata 2012) è stato notificato presso un indirizzo errato, ovvero in
“Taurisano, Contrada Da Livola”. Tuttavia, dal certificato di residenza storico allegato al fascicolo attoreo risulta che il ricorrente risiede in Urdorf - Svizzera sin dal 2012.
Il primo atto con cui parte ricorrente è venuta a conoscenza della pretesa contributiva è stato l'intimazione di pagamento n. 05920179003796904000 (all. memoria notificata in data 25.05.2018, Controparte_2 presso l'indirizzo di residenza elvetica “Bahnhofstrasse 91, Urdorf EE, Svizzera”.
Tuttavia, poiché tale avviso riguarda nello specifico contributi previdenziali per gli anni 2010 (4° rata),
2011(4° rata) e 2012 (1° rata), gli stessi devono ritenersi estinti per prescrizione alla data di notifica dell'intimazione di pagamento n. 05920179003796904000, avvenuta il 25.05.2018.
Ad ogni buon conto trova applicazione la normativa sopravvenuta contenuta nella legge n.197/2022
(Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-
2025), il cui art.1 – comma 222 – dispone che: “Sono automaticamente annullati, alla data del 30 aprile 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio
2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali (…)”.
Dall'esame della documentazione in atti emerge come il debito contributivo richiesto con l'avviso di addebito n. 35920120003882916000 per ciascun anno di riferimento (2010, 2011 e 2012), sia inferiore all'importo indicato dalla citata normativa, ovvero ad € 1.000,00, onde lo stesso deve ritenersi annullato ex lege.
In forza delle considerazioni che precedono, in parziale accoglimento del ricorso, si dichiarano non dovute le somme portate dall'avviso di addebito n. 35920120003882916000.
Le spese processuali possono essere compensate tra le parti in considerazione della soccombenza reciproca.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- dichiara che non è tenuto a pagare i contributi previdenziali riportati nell'avviso di Parte_1 addebito n. 35920120003882916000;
- compensa le spese processuali tra le parti.
Lecce, 26.11.2025
Il Giudice del Lavoro
(F.to EA Basta)
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. EA Basta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 26.11.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n.3939/2022 R.G. tra
, rapp.to e difeso dall'Avv. Vito Nicola Ciullo come da procura speciale in calce al Parte_1 ricorso;
opponente e
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso Controparte_1 dagli Avv.ti Renato Vestini e Salvatore Graziuso come da procura generale allegata alla memoria difensiva nonchè
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa Controparte_2 dall'Avv. Gabriele Toma come da procura speciale allegata alla memoria difensiva opposti
Oggetto: opposizione a intimazione di pagamento - pagamento contributi previdenziali
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 06.04.2022 la parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva opposizione, previa sospensione, avverso l'intimazione di pagamento n. 05920219002494727000, notificata in data
18.02.2022, con specifico riferimento ai crediti riportati nelle seguenti cartelle di pagamento: 1) n.
05920120015207388000, presuntivamente notificata il 02.08.2012; 2) n. 05920150017255761000, presuntivamente notificata l' 11.03.2016; 3) n. 05920150021608262001, presuntivamente notificata l'11.03.2016; 4) n. 05920160002339655000, presuntivamente notificata il 17.06.2016; 5) n.
05920160002521918001, presuntivamente notificata il 17.06.2016; 6) n. 05920160013363185000, presuntivamente notificata il 07.02.2017; 7) n. 05920180022816706001, presuntivamente notificata il
02.11.2018; nonché con riferimento ai crediti riportati nel seguente avviso di addebito emesso per il presunto mancato pagamento di “Contributi IVS”, per gli anni 2010-2012: 8) n. 35920120003882916000, presuntivamente notificato il 04.02.2013.
A sostegno dell'opposizione, eccepiva la nullità/illegittimità della intimazione di pagamento impugnata
1 per omessa notifica degli atti presupposti, nonché l'estinzione dei crediti contributivi per decorso del termine di prescrizione quinquennale, ex art. 3, comma 9 lettera b) della legge 8 agosto 1995 n°335.
Instaurato il contraddittorio, eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice adito in Controparte_2 favore del giudice Tributario con riguardo alle cartelle n. 05920120015207388000, n.
05920150017255761000, n. 05920150021608262001, n. 05920160002521918001, n.
05920160013363185000 e n. 05920180022816706001 relative a crediti tributari (n. 1, 2, 3 5, 6 e 7 dell'elenco surrichiamato), nonché il difetto di competenza per materia in favore del Giudice di Pace quanto alla cartella n. 05920160002339655000 (n. 4 elenco), relativa a sanzioni amministrative;
nel merito, contestava la fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto. CP_ Si costituiva l' che contestava la fondatezza del ricorso chiedendone il rigetto.
Rigettata la richiesta di sospensiva ed esaurita la trattazione, all'esito dell'udienza del 26.11.2025 la causa
è decisa con la presente sentenza.
* * *
Va osservato in via preliminare che la giurisdizione del Tribunale adito sussiste esclusivamente in ordine alle somme iscritte a ruolo a titolo di contributi previdenziali dovuti all' non invece in relazione ad CP_1 altri crediti riportati nella intimazione di pagamento richiamata in premessa, aventi natura tributaria (con riferimento ai crediti portati nelle cartelle aventi n.1, 2, 3 5, 6 e 7 dell'elenco surrichiamato) o attinenti a sanzioni amministrative (v. cartella 4) n. 05920160002339655000). Con note di trattazione scritta del
13.06.2023 parte ricorrente ha rinunciato agli atti ed all'azione relativamente alle suindicate cartelle.
Passando al merito della controversia, nel sistema delineato dal legislatore, una volta ricevuta la notificazione della cartella esattoriale (o dell'avviso di addebito, cui l'art.30, comma 14, d.l. n. 78/2010, conv. in l. n.122/2010 ha esteso la normativa in materia di cartelle di pagamento) il destinatario della stessa ha unicamente la possibilità di proporre opposizione avverso la stessa nel termine di 40 giorni previsto dall'art.24 del d.lgs. n.46/99 per vizi attinenti al merito della pretesa contributiva, oppure di spiegare opposizione agli atti esecutivi, nel termine di 20 giorni, per far valere vizi procedurali.
Decorsi i termini di cui sopra, il cui carattere perentorio è stato ribadito dalla giurisprudenza di legittimità
(cfr. da ultimo Cass. n.17978/08) e salva l'ipotesi nella quale la cartella di pagamento o l'avviso di addebito non siano mai stati notificati - nel qual caso una intimazione di pagamento, un preavviso di iscrizione ipotecaria o di fermo, un pignoramento oppure un estratto di ruolo può costituire effettivamente il primo atto con il quale l'esistenza delle cartelle di pagamento o degli avvisi di addebito è portata a conoscenza del contribuente - viene meno ogni possibilità di far valere contestazioni, sia di forma sia di merito, in ordine al credito iscritto a ruolo.
Resta ferma la possibilità di proporre una autentica opposizione all'esecuzione ex art.615 c.p.c., con l'ovvia precisazione per cui i fatti modificativi, impeditivi od estintivi del credito sui quali può estendersi la cognizione del giudice saranno solo quelli che sfuggono alle conseguenze derivanti dal mancato rispetto del termine di decadenza di cui all'art.24 cit. e coincideranno dunque con quelli successivi alla 2 notificazione del titolo.
Nella vicenda in esame, dalla documentazione in atti, risulta che l'avviso di addebito n.
35920120003882916000 (unico atto della intimazione di pagamento opposta per cui sussistono la giurisdizione e la competenza del giudice adito) riguardante contributi “IVS fissi/percentuale sul CP_1 minimale” (4' rata 2010, 4' rata 2011 e 1' rata 2012) è stato notificato presso un indirizzo errato, ovvero in
“Taurisano, Contrada Da Livola”. Tuttavia, dal certificato di residenza storico allegato al fascicolo attoreo risulta che il ricorrente risiede in Urdorf - Svizzera sin dal 2012.
Il primo atto con cui parte ricorrente è venuta a conoscenza della pretesa contributiva è stato l'intimazione di pagamento n. 05920179003796904000 (all. memoria notificata in data 25.05.2018, Controparte_2 presso l'indirizzo di residenza elvetica “Bahnhofstrasse 91, Urdorf EE, Svizzera”.
Tuttavia, poiché tale avviso riguarda nello specifico contributi previdenziali per gli anni 2010 (4° rata),
2011(4° rata) e 2012 (1° rata), gli stessi devono ritenersi estinti per prescrizione alla data di notifica dell'intimazione di pagamento n. 05920179003796904000, avvenuta il 25.05.2018.
Ad ogni buon conto trova applicazione la normativa sopravvenuta contenuta nella legge n.197/2022
(Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-
2025), il cui art.1 – comma 222 – dispone che: “Sono automaticamente annullati, alla data del 30 aprile 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio
2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali (…)”.
Dall'esame della documentazione in atti emerge come il debito contributivo richiesto con l'avviso di addebito n. 35920120003882916000 per ciascun anno di riferimento (2010, 2011 e 2012), sia inferiore all'importo indicato dalla citata normativa, ovvero ad € 1.000,00, onde lo stesso deve ritenersi annullato ex lege.
In forza delle considerazioni che precedono, in parziale accoglimento del ricorso, si dichiarano non dovute le somme portate dall'avviso di addebito n. 35920120003882916000.
Le spese processuali possono essere compensate tra le parti in considerazione della soccombenza reciproca.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- dichiara che non è tenuto a pagare i contributi previdenziali riportati nell'avviso di Parte_1 addebito n. 35920120003882916000;
- compensa le spese processuali tra le parti.
Lecce, 26.11.2025
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