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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 05/02/2025, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 827/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del GOP Grazia Cammaroto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N.827/2022 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, discussa all'udienza del 5 febbraio 2025 fissata ex art. 281 sexies c.p.c. e promossa da
• (cod. fisc. ), nata a [...] P.S. Parte_1 C.F._1
(R.C.) il 12.11.1977 e residente in [...], elettivamente domiciliata alla via Stadio a Monte trav. I n. 5/b, presso lo studio dell'Avv.to Claudio Pennestrì ( cod. fisc. ), pec: C.F._2 che la rappresentata e difende in virtù di procura in Email_1 calce alla citazione in atti il 19.03.2022 attrice-opponente contro
• (P. IV , cod fisc. Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1
), con socio unico, in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2 avente sede legale in Milano, Piazza della Trivulziana n. 4/A, iscritta nell'Elenco delle società veicolo ai sensi dell'articolo 4 del provvedimento della Banca d'Italia del
07/06/2017 con numero 35239.3, elettivamente domiciliata in Via Paolo Emilio Taviani
n. 170, 19125 - La Spezia (SP), rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Raffaele Zurlo (cod fisc ) ed Andrea C.F._3
Ornati (cod. fisc. , giusta procura generale alle liti per atto in C.F._4
Notaio Dott.ssa del 28 maggio 2020, Rep. 2496 e Racc. n. 909 , Persona_1 allegata al ricorso introduttivo del procedimento monitorio iscritto al n. 166/2022 convenuta –opposta
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato il 17/03/2022
[...]
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n.78/2022 reso il 01.02.2022 da Pt_1
pagina 1 di 11 questo tribunale nel procedimento iscritto al N. 166/2022 in accoglimento del ricorso proposto dalla con cui veniva intimato il pagamento della somma di Controparte_1 euro 8.303,60 oltre interessi come da domanda, spese e compensi di procedura con gli accessori di legge.
L'opponente eccepiva il difetto di legittimazione attiva della società in quanto CP_1
i contatti di finanziamento sottoscritti con la ST non rientravano nella categoria di quelli oggetto della cessione intercorsa tra ST ed CP_1 eccepiva inoltre il difetto sostanziale e processuale della cessionaria in riferimento all'azione monitoria esperita perché dalla documentazione allegata al fascicolo del monitoro non risultava provata l'avvenuta cessione del credito oggetto di ingiunzione;
che, infatti, dal contratto allegato e dall'estratto di pubblicazione in GU non poteva ritenersi che il credito ingiunto fosse incluso nell'operazione di cessione. Che la società non aveva dato valida prova della effettiva titolarità del credito ingiunto. Che la cedente aveva omesso ogni comunicazione in merito alla cessione ed anche omesso di notificare la decadenza dal beneficio del termine;
che risultava violato l'art. 18 dell'accordo contrattuale e che alcuna procedura stragiudiziale era svolta dall'opposta anteriormente al deposito del ricorso monitorio;
che il calcolo dell'importo ingiunto risultava incerto e comunque errato nel conteggio degli interessi;
contestava quindi l'importo ingiunto, rilevando non trasparenza nei conteggi, non risultando chiaro quanto richiesto in pagamento agli opponenti a titolo di capitale residuo e quanto a titolo di interessi;
deduceva violazione di legge sulla percentuale di calcolo degli interessi applicata;
che gli interessi risultavano peraltro illegittimamente conteggiati in violazione del divieto di anatocismo.
Pertanto, concludeva chiedendo “… revocare, annullare, dichiarare nullo o inefficace il decreto ingiuntivo opposto, per tutti i motivi indicati nel presente atto;
-condannare in ogni caso parte opposta al pagamento delle spese, delle competenze e degli onorari”
1.2 Il 30.08.2022, costituendosi in giudizio, la insisteva nella domanda Controparte_1 monitoria chiedendo il rigetto dell'opposizione. Rilevava che, quale società veicolo, alla stessa non risultavano opponibili eccezioni nascenti dall'originario rapporto contrattuale intercorso con la cedente;
che non trattandosi di intermediario bancario, la società non era soggetta all'arbitrato; insisteva nella ritualità dell'intervenuta cessione e quindi nella titolarità dell'azione esperita, avendo documentato la sussistenza dei presupposti legittimanti l'azione esperita con la produzione del contratto di cessione e della lista dei crediti ceduti, documenti già allegati in sede monitoria;
che trattandosi comunque di cessione ex art. 58 TUB, sulla base della giurisprudenza richiamata, pagina 2 di 11 risultava sufficiente la pubblicazione in GU della intervenuta cessione per provare il perfezionamento della fattispecie traslativa;
che i crediti de qua erano inclusi nella cessione in quanto rientranti nelle categorie di quelli riferiti in GU, individuati per momento genetico (data in cui è sorto il rapporto), causale del credito e inadempimento. Che ex art. 1186 c.c. risultava irrilevante l'omessa comunicazione ad opera della cedente della decadenza dal beneficio del termine e che nel caso detta comunicazione era stata effettuata con la missiva allegata (doc. 5) e il documento
“estratto conto” allegato già al fascicolo monitorio (all.10). rilevava infine l'infondatezza delle contestazioni mosse dall'opponente in merito agli interessi conteggiati e comunque la genericità della contestazione mossa.
Concludeva chiedendo: “-In via preliminare, nel merito, concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo n. 78/2022, R.G. n. 166/2022, del
01/02/2022 emesso dal Tribunale di Reggio Calabria,, stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648 C.p.c. In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n.
78/2022, R.G. n. 166/2022, del 01/02/2022 emesso dal Tribunale di Reggio Calabria. In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, la sig.ra al Parte_1 pagamento in favore della società della diversa, maggiore o minore Controparte_1 somma che risulterà all'esito dell'espletanda attività istruttoria. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre IV e Cpa, nonché successive occorrende...”
1.3 Con ordinanza del 9/01/2024 non veniva concessa la provvisoria esecutività al decreto opposto e, invitata la convenuta a promuovere entro il termine indicato la procedura di mediazione (art. 5 d.l. 28 /2010 ), la trattazione della causa veniva rimessa all'udienza del 17/04/2024 per il prosieguo del giudizio.
1.4 il fascicolo veniva rimesso a nuovo istruttore e il 12.04.2024 veniva acquisito al giudizio il verbale negativo di mediazione. All'esito della richiesta della conventa, veniva disposta la comparizione della parti al fine di tentare la bonaria definizione della lite con la formulazione, ove possibile, di una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c..
All'esito dell'udienza del 12.06.24, fallito il tentativo di conciliazione, venivano concessi alle parti i termini ex art. 183 comma 6 c,p.c. richiesti e, con ordinanza del 21.11.2024, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata all'udienza del 5 febbraio
2025 per la discussione orale, precisazione delle conclusioni e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. con concessione alle parti del termine per il deposito di brevi note conclusive. pagina 3 di 11 1.5 Acquisiti al giudizio gli scritti conclusivi depositati, all'udienza del 5 febbraio 2025 le parti discutevano la causa e precisavano le rispettive conclusioni come da verbale e viene decisa come segue.
2 L'opposizione proposta da è fondata e va accolta per i motivi che di Parte_1 seguito si precisano.
3 Va osservato che con l'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento d'ingiunzione, si svolge secondo le norme del rito ordinario, nel quale il creditore opposto è gravato dall'onere di provare i fatti costitutivi della domanda proposta e può produrre nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria, per cui il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione dell'ingiunzione, ma la fondatezza della pretesa creditoria nel suo complesso (Cass. 12.3.2019, n 7020; Cass., 8.2.92,
n.1410; Cass., 23.10.90, n. 10280; Cass., 28.11.89, n. 5185; Cass., 19.1.88, n. 361;
Cass.,5.12.87, n. 9078).
Ed ancora, che la giurisprudenza di legittimità ha puntualizzato che il creditore il quale agisce in giudizio deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto ed allegare l'inadempimento (o l'inesatto adempimento) del debitore, sul quale, invece, incombe l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione (ovvero un fatto estintivo o modificativo della stessa). Tale pronuncia si fonda su due principi fondamentali, e cioè la vicinanza della prova – per cui il relativo onere incombe su colui che può osservarlo in modo più “agevole”, tenendo conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione-; nonché la persistenza presuntiva del diritto –per cui, una volta provata dal creditore l'esistenza di un diritto destinato ad essere soddisfatto entro un certo termine, grava sul debitore l'onere di dimostrare l'esistenza del fatto estintivo costituito dal suo (esatto) adempimento ( Cass. Sez. Un. n. 13533/2001).
4 Premessi tali principi, in merito ai fatti di causa si rileva che sulla base degli atti e documenti prodotti in allegato alla costituzione delle rispettive parti, risulta che il procedimento verte su tre contratti di finanziamento ( aperura credito per carta Aura con massimale di euro 3.500,00 del 9.11.2020; finanziamento credito al consumo di euro 12.00,00 del 15.03.2013 e richiesta aperura linea di credito revolvig per l'importo di euro 2.100,00 in cui manca la pagine finale ) sottoscritti dall'opponente con la società ST;
l'opposta ha prodotto nel giudizio i moduli contrattuali sottoscritti dall'attrice (all. 3, 4, e 5 Fasc mon.). pagina 4 di 11 Che la parte opponente non ha contestato di aver omesso di rimborsare alla
ST gli importi come concordati, ma ha contestato il saldo ingiunto e il calcolo degli interessi;
ha inoltre eccepito, in via preliminare, la carenza di legittimazione all'azione monitoria dell'opposta e il difetto di legittimazione sostanziale e processuale della stessa sulla base della documentazione allegata alla domanda monitoria.
L'opposta ha di contro dedotto che la documentazione prodotta nel monitorio e quella ulteriore allegata alla sua costituzione nel presente giudizio comprova la titolarità del credito ingiunto in capo alla stessa e la correttezza del quantum preteso, trattandosi di sorte capitale residua e di interessi conteggiati dalla stessa cedente negli estratti conto allegati (all.7,8 e 9 fasc. mon.).
5 Ciò posto, va osservato che è onere della società opposta fornire prova nel giudizio dell'esistenza del credito ingiunto e preliminarmente, dare prova della propria legittimazione processuale e sostanziale, presupposto che, in conformità a quanto statuito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte in materia, anche in assenza di apposita contestazione di controparte, è comunque onere del giudice rilevare ed accertare d'ufficio ex actis (Cass. Sez. U. 16.02.2016, n.2951).
5.1 Nel caso in esame, la parte opponente ha espressamente contestato la legittimazione dell'opposta, rilevando che dalla documentazione da quest'ultima allegata anche nel procedimento monitorio non può ritenersi provata la titolarità del credito ingiunto e quindi la legittimazione processuale all'azione esperita. Ha lamentato che il contrato di trasferimento in blocco dei crediti intercorso tra l'originaria contraente e allegato dall'opposta non conferiva alcuna certezza in merito alla effettiva CP_1
cessione anche del credito oggetto di ingiunzione in capo all'opposta. Inoltre, che la cessione non poteva ritenersi provata in assenza degli allegati contrattuali e che il credito ingiunto non poteva ritenersi incluso nella cessione
Che l'importo ingiunto per come preteso nel suo complessivo ammontare, non risultava chiaro, non distinguendo quanto dovuto a titolo di sorte capitale residua e di quanto chiesto a titolo di interessi, peraltro erratamente conteggiati ed in violazione del divieto di anatocismo, sulla base delle norme del codice civile richiamate e la giurisprudenza anche di legittimità riportata.
5.2 Di contro, sul punto l'opposta ha insistito nella valenza probatoria della documentazione allegata al fascicolo di costituzione ed al fascicolo del monitorio, rilevando di avere prodotto: oltre ai contratti sottoscritti dall'opponente, l'atto di trasferimento dei crediti in blocco in favore di da ST con gli allegati CP_1 pagina 5 di 11 (All. 11 e 12 al fasc mon.) ed anche l'elenco dei crediti ceduti (doc. All. 12); la missiva di comunicazione di cessione fatta pervenire 15.11.18 ma non ritirata dall'opponente; in ogni caso la pubblicazione della cessione in GU da cui si evincevano i crediti ceduti, individuabili per categorie (all.6 fasc. mon.); gli estratti conto attestanti il saldo dovuto
(all. 7,8.9, fasc. mon.); la prova della notifica della decadenza dal beneficio del termine operata (All. 5 al fasc costituzione e all.10 del fasc mon.). Eccepiva la genericità delle contestazioni in merito al quantum mosse da controparte anche in forza degli estratti conto allegati.
Che pertanto la titolarità del credito in capo all'opposta e l'entità del credito erano provati al giudizio dai documenti allegati.
6 Va precisato che l'opposta ha provato l'esistenza della cessione in blocco di crediti intercorsa tra la stessa e la ST il 14.09.2018. Ha allegato (all.11 al monitorio)
l'accettazione della proposta di acquisto di crediti in blocco ceduti da ST, nonché la pubblicazione per estratto dell'intervenuta cessione in blocco in Gazzetta
Ufficiale (all.6 fasc. mon).
L'opposta non ha allegato il documento “Allegato A” espressamente richiamato in contratto e contenente l'elenco dei crediti effettivamente ceduti in blocco da
Fidomestic a , né il modello di pubblicazione, “All. B” al detto contratto, per CP_1 poterlo rapportare a quello pubblicato in GU, rilevando che i criteri di identificazione dei crediti riferiti nell'estratto pubblicato in GU non sono espressamente riportati nel contratto di cessione del 14.09.2018.
Ha allegato nel fascicolo monitorio il documento all.12 (fasc. mon.) che indica come
“elenco dei crediti” ma che, in realtà, è documento che riporta solo le tre posizioni contrattuali oggetto di causa e non “l'allegato A” richiamato in contratto;
peraltro il documento all.12 è privo di attestazione di autenticità o di elementi tali da conferire al documento genuinità e autenticità (manca pure la sottoscrizione di chi lo avrebbe redatto o estratto e se effettivamente estratto dall'originale elenco, oggetto del contratto di cessione).
6.1 Va osservato che la pubblicazione della avvenuta cessione di crediti in blocco in
Gazzetta Ufficiale e l'iscrizione della stessa nel Registro delle Imprese, adempimenti che l'opposta ha provato nel giudizio, sono formalità equiparate a tutti gli effetti alla notificazione della cessione ai debitori ceduti ex art. 1264 c.c.
Quindi a prescindere se la debitrice abbia avuto notizia con la raccomandata allegata dall'opposta (non ritirata il 14.09.18) dell'intervenuta cessione ex art.1264 c.c., va precisato che tale adempimento rileva soltanto al fine di escludere l'efficacia del pagina 6 di 11 pagamento al cedente, ma che è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito (Cass., Ordinanza 16.04.2021, n.10200).
Che pertanto, anche in ipotesi di cessione di crediti in blocco ex art. 50 TUB, la pubblicazione della notizia della cessione ad opera del cessionario in Gazzetta Ufficiale ha i medesimi effetti della notificazione della cessione ai sensi dell'art.1264 e non costituisce prova della cessione del credito (Cass. ordinanza n.17944 del 2023).
Che piuttosto, il perfezionamento della fattispecie traslativa del credito deve essere oggetto di autonoma prova cui è tenuto il cessionario e che può darsi senza vincoli di forma e quindi anche in base a presunzioni.
Che in conformità ai principi in tema sanciti dalla Suprema Corte, in caso di contestazione in sede processuale del credito della cessionaria “occorre dimostrare
l'inclusione di quel credito nell'operazione di cessione attraverso prove documentali attestanti la propria legittimazione sostanziale”. In più chiari termini, “chi agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario in virtù di una operazione di cessione in blocco ed art. 58 d.lgs. n.385/93 ha l'onere di dimostrare
l'inclusione del credito azionato nell'operazione di cessione in blocco, fornendo la prova sostanziale della propria legittimazione” (Cass. n.3405/2024 del 6.02.2024; n.5478 del
29.02.2024; n.21821 del 20.07.2023; n. 24798 del 5.11.2020).
Che quindi, in caso di contestazione della titolarità del credito in capo alla asserita cessionaria, quest'ultima dovrà comunque fornire la prova documentale inconfutabile relativa all'inserimento di tale credito nel perimetro dell'operazione di cessione specificamente indicata (Cass. n.3405/2024; n.21821/2023; tribunale di Prato,
14.02.2023, n.102; tribunale di Firenze, 5.12.2022, n.3401).
7 Applicando i superiori principi al caso in esame e valutando i documenti allegati ai fascicoli delle rispettive parti, non può ritenersi che la società convenuta abbia dato prova nel giudizio della effettiva titolarità del credito ingiunto.
Risulta piuttosto al giudizio che la convenuta non abbia dato prova della propria legittimazione all'azione monitoria esperita.
7.1 In particolare, dall'esame della documentazione acquisita al giudizio risulta che l'opposta, a differenza di quanto assume in comparsa di costituzione, se ha dato prova di avere acquistato da ST un portafoglio di crediti, non ha dato prova che nel predetto portafoglio fosse incluso anche il credito oggetto dell'ingiunzione qui in contestazione, in quanto non risulta provato al giudizio che nell'acquisto dei crediti operato dalla ST vi fosse incluso il credito ingiunto.
L'opposta, che ha prodotto il giudizio un accordo contrattuale intercorso tra la cedente pagina 7 di 11 ST e la stessa non ha però prodotto “l'allegato A” del contratto CP_1 stesso, contenente l'elenco dei crediti effettivamente oggetto di cessione e che, per espressa clausola contrattuale, risultava parte essenziale ed integrante il predetto contratto;
non ha nemmeno prodotto l'allegato B del citato contratto per verificare se l'estratto pubblicato in GU (all.6) è riferibile effettivamente alla proposta contrattuale allegata (all.11) tenuto conto che nel predetto contratto non risultano riferiti i criteri identificativi dei crediti oggetto di cessione, né indicati per categorie omogenee.
Peraltro i criteri riferiti nell'estratto pubblicato in GU risultano assai sommari e generici e non permettono di presumere o ritenere che anche quello ingiunto fosse inserito nel portafoglio di crediti oggetto di cessione.
7.2. Al giudizio risulta solo provato che l'opponente ha sottoscritto con ST o intermediari di ST i tre contratti di finanziamento allegati dall'opposta (All.3, 4
e 5 fasc. mon.); che la ST ha ceduto in blocco a un certo numero di CP_1 posizione debitorie, nemmeno indicate per essere individuate per categorie e con criteri specifici.
L'accettazione della proposta, l'acquisto ad opera di prova al giudizio che un CP_1 portafoglio di crediti in sofferenza sia stato ceduto da ST il 14.09.2018 alle condizioni definite tra le parti nel contratto allegato (All.11 fasc mon.)
Il contratto richiama espressamente come integranti ed essenziali gli allegati che elenca, tra cui l'allegato A) rubricato “elenco dei crediti “ oggetto di cessione che però
a differenza di quanto assume in comparsa, la società convenuta ha omesso di allegare.
Infatti, l'estratto dell'elenco che la parte opposta ha depositato in allegato alla sua costituzione nel presente giudizio (all.12 Fasc monitorio ) è peraltro un documento privo di elementi idonei a conferirne valenza probatoria, perché privo di sottoscrizione anche da parte di colui che lo avrebbe redatto o estratto, privo di attestazione di conformità al documento originale da cui sarebbe stato estratto, privo insomma di elementi che lascino desumere con certezza la sua provenienza, paternità, conformità e autenticità.
Manca insomma anche un estratto conforme e certificato dell'elenco da cui evincere che il credito ingiunto fosse incluso tra quelli oggetto dell'accordo intercorso tra l'originaria contraente e l'odierna opposta.
Peraltro, nell'atto di trasferimento in blocco del 14.09.18, i criteri di individuazione dei crediti in sofferenza oggetto di cessione, le categorie, non sono nemmeno precisati e le caratteristiche dei creduti ceduti in blocco sono assai generiche e sommarie anche nell'estratto pubblicato in GU se riferibile a tale cessione, stante l'omessa allegazione ad pagina 8 di 11 opera dell'opposta anche dell'Allegato B, contenente il modello di pubblicazione della cessione.
Peraltro anche i documenti “estratti conto” allegati al fascicolo monitorio (all.7,8 e 9) sono privi di una sottoscrizione leggibile del responsabile che lo ha redatto , riportando una firma incomprensibile (una sigla) apposta da un non indicato responsabile ( “un responabile”), senza appunto riportare l'indicazione del nome dell'apponente la firma.
Ai documenti estratti conto, che sono liste movimenti della ST, in assenza di una valida sottoscrizione non può conferirsi valenza di vere e proprie certificazioni di crediti ex art. 50 TUB.
7.3 Alla comunicazione, alla missiva non ritirata dal debitore il 15.11.18, a prescindere se effettivamente inviata all'indirizzo corretto o meno come eccepito dall'opponente, non può conferirsi valenza probatoria in merito all'esistenza della titolarità del credito ingiunto in capo all'opposta, in quanto la comunicazione ex art 1264 c.c. rileva ai fini di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento al cedente ed è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa del contratto. (Cass. ordinanza n.10200/2021 già citata). Né al documento redatto dalla stessa creditrice può conferirsi valenza probatoria in merito alla sussistenza del credito e alla correttezza dell'importo richiesto in pagamento.
7.4 In conclusione l'accordo di cessione in blocco dei crediti allegato dall'opposta se sottoscritto anche dalla cedente (stante la mancanza della copia della proposta firmata dalla ST) comunque in mancanza degli allegati contrattuali espressamente richiamati ed integranti elementi essenziali del contratto stesso (All.A elenco dei crediti ceduti), o di estratti conformi al documento originale e validamente sottoscritti ed attestati come tali, non permette di verificare che il credito oggetto di causa fosse incluso nell'operazione di cessione intercorsa tra l'originaria contraente, ST e
CP_1
7.5 Conseguentemente, non risulta possibile verificare nel giudizio in maniera oggettiva e con ragionevole certezza che il credito oggetto di causa facesse parte del blocco di crediti conferito da ST a . CP_1
Né a tale incertezza supplisce la prova della pubblicazione in GU dell'atto di cessione, in quanto la pubblicazione ha i medesimi effetti della notificazione della cessione ai sensi dell'art.1264 e non costituisce prova della cessione del credito (Cass. ordinanza n.17944 del 2023 cit.)
7.6 Peraltro, in assenza di criteri identificativi dei crediti ceduti non riferiti nell'accordo del 14.09.18 nemmeno per categorie, l'estratto pubblicato in GU non supplisce tale pagina 9 di 11 carenza non potendosi ritenere, in assenza di produzione anche dell'allegato contrattuale B, che l'estratto pubblicato (All.6) si riferisca a tale accordo contrattuale e, comunque, stante la sommarietà e genericità dei criteri identificativi dei crediti indicati in estratto, non può ritenersi con certezza che il credito ingiunto fosse incluso nel portafoglio ceduto.
8 L'accettazione della proposta contrattuale di cessione in blocco di crediti a CP_1
da ST, documento allegato dall'opposta al ricorso monitorio, i contratti sottoscritti dall'opponete con ST e gli estratti conto allegati, contestati nel loro ammontare dall'opponente, non provano, in assenza degli allegati contrattuali espressamente richiamati e facenti parte integrante del contratto stesso (“elenco dei crediti ceduti”) ed in assenza di validi estratti certificati o quantomeno firmati dai responsabili che hanno redatto il documenti prodotto dall'opposta (all.12), che il credito oggetto di causa fosse incluso nell'operazione di trasferimento intercorsa tra le due società.
Deve ritenersi che nel caso in esame pur a voler ritenere che l'opponente abbia avuto notizia della cessione del credito dall'originaria contraente a in virtù della CP_1 missiva non ritirata dalla destinataria 14.09.2018, ciò non è sufficiente a provare l'esistenza della titolarità del credito in capo all'opposta, né a far insorgere presunzioni in tal senso.
La missiva de qua, che ha le finalità di cui all'art.1264 c.c., è solo un mero indizio, perché non risulta supportato da altri elementi probatori che inducano a ritenere che il credito oggetto di causa sia stato oggetto di un contratto perfezionato che insomma il credito de quo fosse parte anche del compendio conferito a perché l'allegato CP_1
contratto (alias accettazione di una proposta priva di elementi contrattuali essenziali, cioè degli allegati essenziali alla prova dell'oggetto del trasferimento) non è idoneo a fondare l'esistenza della titolarità del credito in capo all'opposta.
8.1 Né l'estratto conto (all.n.
7.8.9. fasc. mon.) e il conteggio riportato nel foglio 2 dell'all.5 al fasc cost. sono documenti idonei a conferire certezza in merito alla sussistenza e all'entità del credito ingiunto.
Sul punto si rileva che nel citato documento all.5, il conteggio di pag. 2 del documento,
è privo di intestazione ed anche di sottoscrizione da parte del responsabile che lo avrebbe redatto;
è privo di intestazione, di attestazione di conformità e di autenticità e non è quindi idoneo a provare che l'importo a saldo debitorio indicato sia effettivamente dovuto dall'opponente, né che la detta comunicazione sia stata effettivamente spedita o ricevuta dalla destinataria (l'unica ricevuta allegata pagina 10 di 11 dall'opposta è quella della missiva rispedita al mittente il 15.11.18; le altre missive sono prive di ricevute di spedizione e consegna) .
9 In conclusione la documentazione allegata non permette di concludere con ragionevole certezza che l'opposta sia sostanzialmente titolare della pretesa creditoria azionata.
9.1 Insomma non è provato al giudizio che il titolare sostanziale del credito ingiunto alla data di proposizione della domanda monitoria fosse effettivamente la convenuta.
10 È fondata e va, pertanto, accolta l'opposizione proposta da e va Parte_1
conseguentemente revocato il decreto ingiuntivo oggetto dell'odierna opposizione.
12 Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate in favore della parte attrice secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 modificati da ultimo dal D.M.
147/2022 in vigore dal 23.10.2022 ed in considerazione del valore della controversia e degli adempimenti processuali svolti. I compensi si liquidano come da dispositivo e il pagamento va posto in favore dello Stato essendo parte attrice ammessa al gratuito patrocinio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria - Seconda Sezione Civile - in composizione monocratica, nella persona del GOP Grazia Cammaroto, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.827/2022 R.G.A.C. promossa da nei Parte_1 confronti di in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
- accoglie l'opposizione proposta da e per l'effetto revoca il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 78/2022 reso da questo tribunale il 1.02.2022 in favore di Controparte_1 nel procedimento iscritto al n.166/2022 RG;
- condanna la convenuta in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1 al pagamento in favore dell'attrice, parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, delle spese e compensi di lite che liquida complessivamente in euro 3.688,00 di cui euro 188,00 per spese ed euro 3.500,00 per compensi, oltre spese forfettarie (15% dei compensi), CPA ed IVA come per legge, disponendone il pagamento in favore dello
Stato.
Così deciso in Reggio Calabria, il 5 febbraio 2025 in esito alla camera di consiglio chiusa alle ore 17,00 .
Il Giudice Onorario
avv. Grazia Cammaroto
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del GOP Grazia Cammaroto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N.827/2022 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, discussa all'udienza del 5 febbraio 2025 fissata ex art. 281 sexies c.p.c. e promossa da
• (cod. fisc. ), nata a [...] P.S. Parte_1 C.F._1
(R.C.) il 12.11.1977 e residente in [...], elettivamente domiciliata alla via Stadio a Monte trav. I n. 5/b, presso lo studio dell'Avv.to Claudio Pennestrì ( cod. fisc. ), pec: C.F._2 che la rappresentata e difende in virtù di procura in Email_1 calce alla citazione in atti il 19.03.2022 attrice-opponente contro
• (P. IV , cod fisc. Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1
), con socio unico, in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2 avente sede legale in Milano, Piazza della Trivulziana n. 4/A, iscritta nell'Elenco delle società veicolo ai sensi dell'articolo 4 del provvedimento della Banca d'Italia del
07/06/2017 con numero 35239.3, elettivamente domiciliata in Via Paolo Emilio Taviani
n. 170, 19125 - La Spezia (SP), rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Raffaele Zurlo (cod fisc ) ed Andrea C.F._3
Ornati (cod. fisc. , giusta procura generale alle liti per atto in C.F._4
Notaio Dott.ssa del 28 maggio 2020, Rep. 2496 e Racc. n. 909 , Persona_1 allegata al ricorso introduttivo del procedimento monitorio iscritto al n. 166/2022 convenuta –opposta
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato il 17/03/2022
[...]
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n.78/2022 reso il 01.02.2022 da Pt_1
pagina 1 di 11 questo tribunale nel procedimento iscritto al N. 166/2022 in accoglimento del ricorso proposto dalla con cui veniva intimato il pagamento della somma di Controparte_1 euro 8.303,60 oltre interessi come da domanda, spese e compensi di procedura con gli accessori di legge.
L'opponente eccepiva il difetto di legittimazione attiva della società in quanto CP_1
i contatti di finanziamento sottoscritti con la ST non rientravano nella categoria di quelli oggetto della cessione intercorsa tra ST ed CP_1 eccepiva inoltre il difetto sostanziale e processuale della cessionaria in riferimento all'azione monitoria esperita perché dalla documentazione allegata al fascicolo del monitoro non risultava provata l'avvenuta cessione del credito oggetto di ingiunzione;
che, infatti, dal contratto allegato e dall'estratto di pubblicazione in GU non poteva ritenersi che il credito ingiunto fosse incluso nell'operazione di cessione. Che la società non aveva dato valida prova della effettiva titolarità del credito ingiunto. Che la cedente aveva omesso ogni comunicazione in merito alla cessione ed anche omesso di notificare la decadenza dal beneficio del termine;
che risultava violato l'art. 18 dell'accordo contrattuale e che alcuna procedura stragiudiziale era svolta dall'opposta anteriormente al deposito del ricorso monitorio;
che il calcolo dell'importo ingiunto risultava incerto e comunque errato nel conteggio degli interessi;
contestava quindi l'importo ingiunto, rilevando non trasparenza nei conteggi, non risultando chiaro quanto richiesto in pagamento agli opponenti a titolo di capitale residuo e quanto a titolo di interessi;
deduceva violazione di legge sulla percentuale di calcolo degli interessi applicata;
che gli interessi risultavano peraltro illegittimamente conteggiati in violazione del divieto di anatocismo.
Pertanto, concludeva chiedendo “… revocare, annullare, dichiarare nullo o inefficace il decreto ingiuntivo opposto, per tutti i motivi indicati nel presente atto;
-condannare in ogni caso parte opposta al pagamento delle spese, delle competenze e degli onorari”
1.2 Il 30.08.2022, costituendosi in giudizio, la insisteva nella domanda Controparte_1 monitoria chiedendo il rigetto dell'opposizione. Rilevava che, quale società veicolo, alla stessa non risultavano opponibili eccezioni nascenti dall'originario rapporto contrattuale intercorso con la cedente;
che non trattandosi di intermediario bancario, la società non era soggetta all'arbitrato; insisteva nella ritualità dell'intervenuta cessione e quindi nella titolarità dell'azione esperita, avendo documentato la sussistenza dei presupposti legittimanti l'azione esperita con la produzione del contratto di cessione e della lista dei crediti ceduti, documenti già allegati in sede monitoria;
che trattandosi comunque di cessione ex art. 58 TUB, sulla base della giurisprudenza richiamata, pagina 2 di 11 risultava sufficiente la pubblicazione in GU della intervenuta cessione per provare il perfezionamento della fattispecie traslativa;
che i crediti de qua erano inclusi nella cessione in quanto rientranti nelle categorie di quelli riferiti in GU, individuati per momento genetico (data in cui è sorto il rapporto), causale del credito e inadempimento. Che ex art. 1186 c.c. risultava irrilevante l'omessa comunicazione ad opera della cedente della decadenza dal beneficio del termine e che nel caso detta comunicazione era stata effettuata con la missiva allegata (doc. 5) e il documento
“estratto conto” allegato già al fascicolo monitorio (all.10). rilevava infine l'infondatezza delle contestazioni mosse dall'opponente in merito agli interessi conteggiati e comunque la genericità della contestazione mossa.
Concludeva chiedendo: “-In via preliminare, nel merito, concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo n. 78/2022, R.G. n. 166/2022, del
01/02/2022 emesso dal Tribunale di Reggio Calabria,, stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648 C.p.c. In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n.
78/2022, R.G. n. 166/2022, del 01/02/2022 emesso dal Tribunale di Reggio Calabria. In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, la sig.ra al Parte_1 pagamento in favore della società della diversa, maggiore o minore Controparte_1 somma che risulterà all'esito dell'espletanda attività istruttoria. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre IV e Cpa, nonché successive occorrende...”
1.3 Con ordinanza del 9/01/2024 non veniva concessa la provvisoria esecutività al decreto opposto e, invitata la convenuta a promuovere entro il termine indicato la procedura di mediazione (art. 5 d.l. 28 /2010 ), la trattazione della causa veniva rimessa all'udienza del 17/04/2024 per il prosieguo del giudizio.
1.4 il fascicolo veniva rimesso a nuovo istruttore e il 12.04.2024 veniva acquisito al giudizio il verbale negativo di mediazione. All'esito della richiesta della conventa, veniva disposta la comparizione della parti al fine di tentare la bonaria definizione della lite con la formulazione, ove possibile, di una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c..
All'esito dell'udienza del 12.06.24, fallito il tentativo di conciliazione, venivano concessi alle parti i termini ex art. 183 comma 6 c,p.c. richiesti e, con ordinanza del 21.11.2024, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata all'udienza del 5 febbraio
2025 per la discussione orale, precisazione delle conclusioni e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. con concessione alle parti del termine per il deposito di brevi note conclusive. pagina 3 di 11 1.5 Acquisiti al giudizio gli scritti conclusivi depositati, all'udienza del 5 febbraio 2025 le parti discutevano la causa e precisavano le rispettive conclusioni come da verbale e viene decisa come segue.
2 L'opposizione proposta da è fondata e va accolta per i motivi che di Parte_1 seguito si precisano.
3 Va osservato che con l'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento d'ingiunzione, si svolge secondo le norme del rito ordinario, nel quale il creditore opposto è gravato dall'onere di provare i fatti costitutivi della domanda proposta e può produrre nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria, per cui il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione dell'ingiunzione, ma la fondatezza della pretesa creditoria nel suo complesso (Cass. 12.3.2019, n 7020; Cass., 8.2.92,
n.1410; Cass., 23.10.90, n. 10280; Cass., 28.11.89, n. 5185; Cass., 19.1.88, n. 361;
Cass.,5.12.87, n. 9078).
Ed ancora, che la giurisprudenza di legittimità ha puntualizzato che il creditore il quale agisce in giudizio deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto ed allegare l'inadempimento (o l'inesatto adempimento) del debitore, sul quale, invece, incombe l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione (ovvero un fatto estintivo o modificativo della stessa). Tale pronuncia si fonda su due principi fondamentali, e cioè la vicinanza della prova – per cui il relativo onere incombe su colui che può osservarlo in modo più “agevole”, tenendo conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione-; nonché la persistenza presuntiva del diritto –per cui, una volta provata dal creditore l'esistenza di un diritto destinato ad essere soddisfatto entro un certo termine, grava sul debitore l'onere di dimostrare l'esistenza del fatto estintivo costituito dal suo (esatto) adempimento ( Cass. Sez. Un. n. 13533/2001).
4 Premessi tali principi, in merito ai fatti di causa si rileva che sulla base degli atti e documenti prodotti in allegato alla costituzione delle rispettive parti, risulta che il procedimento verte su tre contratti di finanziamento ( aperura credito per carta Aura con massimale di euro 3.500,00 del 9.11.2020; finanziamento credito al consumo di euro 12.00,00 del 15.03.2013 e richiesta aperura linea di credito revolvig per l'importo di euro 2.100,00 in cui manca la pagine finale ) sottoscritti dall'opponente con la società ST;
l'opposta ha prodotto nel giudizio i moduli contrattuali sottoscritti dall'attrice (all. 3, 4, e 5 Fasc mon.). pagina 4 di 11 Che la parte opponente non ha contestato di aver omesso di rimborsare alla
ST gli importi come concordati, ma ha contestato il saldo ingiunto e il calcolo degli interessi;
ha inoltre eccepito, in via preliminare, la carenza di legittimazione all'azione monitoria dell'opposta e il difetto di legittimazione sostanziale e processuale della stessa sulla base della documentazione allegata alla domanda monitoria.
L'opposta ha di contro dedotto che la documentazione prodotta nel monitorio e quella ulteriore allegata alla sua costituzione nel presente giudizio comprova la titolarità del credito ingiunto in capo alla stessa e la correttezza del quantum preteso, trattandosi di sorte capitale residua e di interessi conteggiati dalla stessa cedente negli estratti conto allegati (all.7,8 e 9 fasc. mon.).
5 Ciò posto, va osservato che è onere della società opposta fornire prova nel giudizio dell'esistenza del credito ingiunto e preliminarmente, dare prova della propria legittimazione processuale e sostanziale, presupposto che, in conformità a quanto statuito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte in materia, anche in assenza di apposita contestazione di controparte, è comunque onere del giudice rilevare ed accertare d'ufficio ex actis (Cass. Sez. U. 16.02.2016, n.2951).
5.1 Nel caso in esame, la parte opponente ha espressamente contestato la legittimazione dell'opposta, rilevando che dalla documentazione da quest'ultima allegata anche nel procedimento monitorio non può ritenersi provata la titolarità del credito ingiunto e quindi la legittimazione processuale all'azione esperita. Ha lamentato che il contrato di trasferimento in blocco dei crediti intercorso tra l'originaria contraente e allegato dall'opposta non conferiva alcuna certezza in merito alla effettiva CP_1
cessione anche del credito oggetto di ingiunzione in capo all'opposta. Inoltre, che la cessione non poteva ritenersi provata in assenza degli allegati contrattuali e che il credito ingiunto non poteva ritenersi incluso nella cessione
Che l'importo ingiunto per come preteso nel suo complessivo ammontare, non risultava chiaro, non distinguendo quanto dovuto a titolo di sorte capitale residua e di quanto chiesto a titolo di interessi, peraltro erratamente conteggiati ed in violazione del divieto di anatocismo, sulla base delle norme del codice civile richiamate e la giurisprudenza anche di legittimità riportata.
5.2 Di contro, sul punto l'opposta ha insistito nella valenza probatoria della documentazione allegata al fascicolo di costituzione ed al fascicolo del monitorio, rilevando di avere prodotto: oltre ai contratti sottoscritti dall'opponente, l'atto di trasferimento dei crediti in blocco in favore di da ST con gli allegati CP_1 pagina 5 di 11 (All. 11 e 12 al fasc mon.) ed anche l'elenco dei crediti ceduti (doc. All. 12); la missiva di comunicazione di cessione fatta pervenire 15.11.18 ma non ritirata dall'opponente; in ogni caso la pubblicazione della cessione in GU da cui si evincevano i crediti ceduti, individuabili per categorie (all.6 fasc. mon.); gli estratti conto attestanti il saldo dovuto
(all. 7,8.9, fasc. mon.); la prova della notifica della decadenza dal beneficio del termine operata (All. 5 al fasc costituzione e all.10 del fasc mon.). Eccepiva la genericità delle contestazioni in merito al quantum mosse da controparte anche in forza degli estratti conto allegati.
Che pertanto la titolarità del credito in capo all'opposta e l'entità del credito erano provati al giudizio dai documenti allegati.
6 Va precisato che l'opposta ha provato l'esistenza della cessione in blocco di crediti intercorsa tra la stessa e la ST il 14.09.2018. Ha allegato (all.11 al monitorio)
l'accettazione della proposta di acquisto di crediti in blocco ceduti da ST, nonché la pubblicazione per estratto dell'intervenuta cessione in blocco in Gazzetta
Ufficiale (all.6 fasc. mon).
L'opposta non ha allegato il documento “Allegato A” espressamente richiamato in contratto e contenente l'elenco dei crediti effettivamente ceduti in blocco da
Fidomestic a , né il modello di pubblicazione, “All. B” al detto contratto, per CP_1 poterlo rapportare a quello pubblicato in GU, rilevando che i criteri di identificazione dei crediti riferiti nell'estratto pubblicato in GU non sono espressamente riportati nel contratto di cessione del 14.09.2018.
Ha allegato nel fascicolo monitorio il documento all.12 (fasc. mon.) che indica come
“elenco dei crediti” ma che, in realtà, è documento che riporta solo le tre posizioni contrattuali oggetto di causa e non “l'allegato A” richiamato in contratto;
peraltro il documento all.12 è privo di attestazione di autenticità o di elementi tali da conferire al documento genuinità e autenticità (manca pure la sottoscrizione di chi lo avrebbe redatto o estratto e se effettivamente estratto dall'originale elenco, oggetto del contratto di cessione).
6.1 Va osservato che la pubblicazione della avvenuta cessione di crediti in blocco in
Gazzetta Ufficiale e l'iscrizione della stessa nel Registro delle Imprese, adempimenti che l'opposta ha provato nel giudizio, sono formalità equiparate a tutti gli effetti alla notificazione della cessione ai debitori ceduti ex art. 1264 c.c.
Quindi a prescindere se la debitrice abbia avuto notizia con la raccomandata allegata dall'opposta (non ritirata il 14.09.18) dell'intervenuta cessione ex art.1264 c.c., va precisato che tale adempimento rileva soltanto al fine di escludere l'efficacia del pagina 6 di 11 pagamento al cedente, ma che è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito (Cass., Ordinanza 16.04.2021, n.10200).
Che pertanto, anche in ipotesi di cessione di crediti in blocco ex art. 50 TUB, la pubblicazione della notizia della cessione ad opera del cessionario in Gazzetta Ufficiale ha i medesimi effetti della notificazione della cessione ai sensi dell'art.1264 e non costituisce prova della cessione del credito (Cass. ordinanza n.17944 del 2023).
Che piuttosto, il perfezionamento della fattispecie traslativa del credito deve essere oggetto di autonoma prova cui è tenuto il cessionario e che può darsi senza vincoli di forma e quindi anche in base a presunzioni.
Che in conformità ai principi in tema sanciti dalla Suprema Corte, in caso di contestazione in sede processuale del credito della cessionaria “occorre dimostrare
l'inclusione di quel credito nell'operazione di cessione attraverso prove documentali attestanti la propria legittimazione sostanziale”. In più chiari termini, “chi agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario in virtù di una operazione di cessione in blocco ed art. 58 d.lgs. n.385/93 ha l'onere di dimostrare
l'inclusione del credito azionato nell'operazione di cessione in blocco, fornendo la prova sostanziale della propria legittimazione” (Cass. n.3405/2024 del 6.02.2024; n.5478 del
29.02.2024; n.21821 del 20.07.2023; n. 24798 del 5.11.2020).
Che quindi, in caso di contestazione della titolarità del credito in capo alla asserita cessionaria, quest'ultima dovrà comunque fornire la prova documentale inconfutabile relativa all'inserimento di tale credito nel perimetro dell'operazione di cessione specificamente indicata (Cass. n.3405/2024; n.21821/2023; tribunale di Prato,
14.02.2023, n.102; tribunale di Firenze, 5.12.2022, n.3401).
7 Applicando i superiori principi al caso in esame e valutando i documenti allegati ai fascicoli delle rispettive parti, non può ritenersi che la società convenuta abbia dato prova nel giudizio della effettiva titolarità del credito ingiunto.
Risulta piuttosto al giudizio che la convenuta non abbia dato prova della propria legittimazione all'azione monitoria esperita.
7.1 In particolare, dall'esame della documentazione acquisita al giudizio risulta che l'opposta, a differenza di quanto assume in comparsa di costituzione, se ha dato prova di avere acquistato da ST un portafoglio di crediti, non ha dato prova che nel predetto portafoglio fosse incluso anche il credito oggetto dell'ingiunzione qui in contestazione, in quanto non risulta provato al giudizio che nell'acquisto dei crediti operato dalla ST vi fosse incluso il credito ingiunto.
L'opposta, che ha prodotto il giudizio un accordo contrattuale intercorso tra la cedente pagina 7 di 11 ST e la stessa non ha però prodotto “l'allegato A” del contratto CP_1 stesso, contenente l'elenco dei crediti effettivamente oggetto di cessione e che, per espressa clausola contrattuale, risultava parte essenziale ed integrante il predetto contratto;
non ha nemmeno prodotto l'allegato B del citato contratto per verificare se l'estratto pubblicato in GU (all.6) è riferibile effettivamente alla proposta contrattuale allegata (all.11) tenuto conto che nel predetto contratto non risultano riferiti i criteri identificativi dei crediti oggetto di cessione, né indicati per categorie omogenee.
Peraltro i criteri riferiti nell'estratto pubblicato in GU risultano assai sommari e generici e non permettono di presumere o ritenere che anche quello ingiunto fosse inserito nel portafoglio di crediti oggetto di cessione.
7.2. Al giudizio risulta solo provato che l'opponente ha sottoscritto con ST o intermediari di ST i tre contratti di finanziamento allegati dall'opposta (All.3, 4
e 5 fasc. mon.); che la ST ha ceduto in blocco a un certo numero di CP_1 posizione debitorie, nemmeno indicate per essere individuate per categorie e con criteri specifici.
L'accettazione della proposta, l'acquisto ad opera di prova al giudizio che un CP_1 portafoglio di crediti in sofferenza sia stato ceduto da ST il 14.09.2018 alle condizioni definite tra le parti nel contratto allegato (All.11 fasc mon.)
Il contratto richiama espressamente come integranti ed essenziali gli allegati che elenca, tra cui l'allegato A) rubricato “elenco dei crediti “ oggetto di cessione che però
a differenza di quanto assume in comparsa, la società convenuta ha omesso di allegare.
Infatti, l'estratto dell'elenco che la parte opposta ha depositato in allegato alla sua costituzione nel presente giudizio (all.12 Fasc monitorio ) è peraltro un documento privo di elementi idonei a conferirne valenza probatoria, perché privo di sottoscrizione anche da parte di colui che lo avrebbe redatto o estratto, privo di attestazione di conformità al documento originale da cui sarebbe stato estratto, privo insomma di elementi che lascino desumere con certezza la sua provenienza, paternità, conformità e autenticità.
Manca insomma anche un estratto conforme e certificato dell'elenco da cui evincere che il credito ingiunto fosse incluso tra quelli oggetto dell'accordo intercorso tra l'originaria contraente e l'odierna opposta.
Peraltro, nell'atto di trasferimento in blocco del 14.09.18, i criteri di individuazione dei crediti in sofferenza oggetto di cessione, le categorie, non sono nemmeno precisati e le caratteristiche dei creduti ceduti in blocco sono assai generiche e sommarie anche nell'estratto pubblicato in GU se riferibile a tale cessione, stante l'omessa allegazione ad pagina 8 di 11 opera dell'opposta anche dell'Allegato B, contenente il modello di pubblicazione della cessione.
Peraltro anche i documenti “estratti conto” allegati al fascicolo monitorio (all.7,8 e 9) sono privi di una sottoscrizione leggibile del responsabile che lo ha redatto , riportando una firma incomprensibile (una sigla) apposta da un non indicato responsabile ( “un responabile”), senza appunto riportare l'indicazione del nome dell'apponente la firma.
Ai documenti estratti conto, che sono liste movimenti della ST, in assenza di una valida sottoscrizione non può conferirsi valenza di vere e proprie certificazioni di crediti ex art. 50 TUB.
7.3 Alla comunicazione, alla missiva non ritirata dal debitore il 15.11.18, a prescindere se effettivamente inviata all'indirizzo corretto o meno come eccepito dall'opponente, non può conferirsi valenza probatoria in merito all'esistenza della titolarità del credito ingiunto in capo all'opposta, in quanto la comunicazione ex art 1264 c.c. rileva ai fini di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento al cedente ed è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa del contratto. (Cass. ordinanza n.10200/2021 già citata). Né al documento redatto dalla stessa creditrice può conferirsi valenza probatoria in merito alla sussistenza del credito e alla correttezza dell'importo richiesto in pagamento.
7.4 In conclusione l'accordo di cessione in blocco dei crediti allegato dall'opposta se sottoscritto anche dalla cedente (stante la mancanza della copia della proposta firmata dalla ST) comunque in mancanza degli allegati contrattuali espressamente richiamati ed integranti elementi essenziali del contratto stesso (All.A elenco dei crediti ceduti), o di estratti conformi al documento originale e validamente sottoscritti ed attestati come tali, non permette di verificare che il credito oggetto di causa fosse incluso nell'operazione di cessione intercorsa tra l'originaria contraente, ST e
CP_1
7.5 Conseguentemente, non risulta possibile verificare nel giudizio in maniera oggettiva e con ragionevole certezza che il credito oggetto di causa facesse parte del blocco di crediti conferito da ST a . CP_1
Né a tale incertezza supplisce la prova della pubblicazione in GU dell'atto di cessione, in quanto la pubblicazione ha i medesimi effetti della notificazione della cessione ai sensi dell'art.1264 e non costituisce prova della cessione del credito (Cass. ordinanza n.17944 del 2023 cit.)
7.6 Peraltro, in assenza di criteri identificativi dei crediti ceduti non riferiti nell'accordo del 14.09.18 nemmeno per categorie, l'estratto pubblicato in GU non supplisce tale pagina 9 di 11 carenza non potendosi ritenere, in assenza di produzione anche dell'allegato contrattuale B, che l'estratto pubblicato (All.6) si riferisca a tale accordo contrattuale e, comunque, stante la sommarietà e genericità dei criteri identificativi dei crediti indicati in estratto, non può ritenersi con certezza che il credito ingiunto fosse incluso nel portafoglio ceduto.
8 L'accettazione della proposta contrattuale di cessione in blocco di crediti a CP_1
da ST, documento allegato dall'opposta al ricorso monitorio, i contratti sottoscritti dall'opponete con ST e gli estratti conto allegati, contestati nel loro ammontare dall'opponente, non provano, in assenza degli allegati contrattuali espressamente richiamati e facenti parte integrante del contratto stesso (“elenco dei crediti ceduti”) ed in assenza di validi estratti certificati o quantomeno firmati dai responsabili che hanno redatto il documenti prodotto dall'opposta (all.12), che il credito oggetto di causa fosse incluso nell'operazione di trasferimento intercorsa tra le due società.
Deve ritenersi che nel caso in esame pur a voler ritenere che l'opponente abbia avuto notizia della cessione del credito dall'originaria contraente a in virtù della CP_1 missiva non ritirata dalla destinataria 14.09.2018, ciò non è sufficiente a provare l'esistenza della titolarità del credito in capo all'opposta, né a far insorgere presunzioni in tal senso.
La missiva de qua, che ha le finalità di cui all'art.1264 c.c., è solo un mero indizio, perché non risulta supportato da altri elementi probatori che inducano a ritenere che il credito oggetto di causa sia stato oggetto di un contratto perfezionato che insomma il credito de quo fosse parte anche del compendio conferito a perché l'allegato CP_1
contratto (alias accettazione di una proposta priva di elementi contrattuali essenziali, cioè degli allegati essenziali alla prova dell'oggetto del trasferimento) non è idoneo a fondare l'esistenza della titolarità del credito in capo all'opposta.
8.1 Né l'estratto conto (all.n.
7.8.9. fasc. mon.) e il conteggio riportato nel foglio 2 dell'all.5 al fasc cost. sono documenti idonei a conferire certezza in merito alla sussistenza e all'entità del credito ingiunto.
Sul punto si rileva che nel citato documento all.5, il conteggio di pag. 2 del documento,
è privo di intestazione ed anche di sottoscrizione da parte del responsabile che lo avrebbe redatto;
è privo di intestazione, di attestazione di conformità e di autenticità e non è quindi idoneo a provare che l'importo a saldo debitorio indicato sia effettivamente dovuto dall'opponente, né che la detta comunicazione sia stata effettivamente spedita o ricevuta dalla destinataria (l'unica ricevuta allegata pagina 10 di 11 dall'opposta è quella della missiva rispedita al mittente il 15.11.18; le altre missive sono prive di ricevute di spedizione e consegna) .
9 In conclusione la documentazione allegata non permette di concludere con ragionevole certezza che l'opposta sia sostanzialmente titolare della pretesa creditoria azionata.
9.1 Insomma non è provato al giudizio che il titolare sostanziale del credito ingiunto alla data di proposizione della domanda monitoria fosse effettivamente la convenuta.
10 È fondata e va, pertanto, accolta l'opposizione proposta da e va Parte_1
conseguentemente revocato il decreto ingiuntivo oggetto dell'odierna opposizione.
12 Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate in favore della parte attrice secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 modificati da ultimo dal D.M.
147/2022 in vigore dal 23.10.2022 ed in considerazione del valore della controversia e degli adempimenti processuali svolti. I compensi si liquidano come da dispositivo e il pagamento va posto in favore dello Stato essendo parte attrice ammessa al gratuito patrocinio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria - Seconda Sezione Civile - in composizione monocratica, nella persona del GOP Grazia Cammaroto, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.827/2022 R.G.A.C. promossa da nei Parte_1 confronti di in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
- accoglie l'opposizione proposta da e per l'effetto revoca il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 78/2022 reso da questo tribunale il 1.02.2022 in favore di Controparte_1 nel procedimento iscritto al n.166/2022 RG;
- condanna la convenuta in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1 al pagamento in favore dell'attrice, parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, delle spese e compensi di lite che liquida complessivamente in euro 3.688,00 di cui euro 188,00 per spese ed euro 3.500,00 per compensi, oltre spese forfettarie (15% dei compensi), CPA ed IVA come per legge, disponendone il pagamento in favore dello
Stato.
Così deciso in Reggio Calabria, il 5 febbraio 2025 in esito alla camera di consiglio chiusa alle ore 17,00 .
Il Giudice Onorario
avv. Grazia Cammaroto
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