TRIB
Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 29/10/2025, n. 521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 521 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
RGL n. 1009 /2022 + 1638/22 + 663/23 + 777/23
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Sassari SEZIONE LAVORO
Sentenza pronunciata a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (udienza figurata del 30/09/2025), nelle cause n. 1009/2022 + 1638/22 + 663/23 + 777/23 RGL, promosse da:
, ass. dall'Avv.to PILO Parte_1 C.F._1
STEFANO,
PARTE RICORRENTE
contro
:
, ass. dall'Avv.to NIVOLA MARIO CP_1 P.IVA_1
PARTE CONVENUTA Motivi della decisione Premesso che:
− parte ricorrente , con ricorsi poi riuniti, ha chiesto Parte_1
l'accertamento negativo del credito invocato dall' a Controparte_2 titolo di contributi eccedenti il minimale quale socio lavoratore della CTM impianti srl in virtù del computo nel reddito degli utili non distribuiti per gli anni 2012, 2013, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022; in particolare ha opposto la comunicazione di debito n. 730015651549K4202205 dell'importo di
€ 12.173,19 riferito alle rate prima, seconda e terza dell'anno 2017 (RG 1009/22), l'avviso di addebito n. 402 2022 0001986425 000 dell'importo di € 5.374,00 riferito alle rate prima, seconda e terza dell'anno 2016 (RG 1638/22), l'invito a regolarizzare la posizione contributiva notificato il 31/3/23 dell'importo di € 33.027,30 riferito agli anni 2012, 2013, 2017, 2018, 2019 (RG 663/23), gli inviti a regolarizzare la posizione contributiva notificati il 18/5/23 dell'importo di
€ 34.251,38 il primo e € 27.770,81 il secondo, riferiti agli anni 2012, 2013, 2016, 2017, 2018, 2019 il primo e 2016, 2017, 2018, 2019 il secondo, nonché l'avviso di addebito n. 402 2021 00018246 05 000 dell'importo di € 999,05 asseritamente notificato il 26/1/22 per gli anni 2014 e 2015 (RG 777/23);
− parte ricorrente ha dedotto la nullità dei provvedimenti per carenza di motivazione e, in ogni caso, l'infondatezza della pretesa contributiva non avendo percepito utili sociali per le annualità in esame, i quali pertanto, ai sensi dell'art. 47 comma 1 TU 917/86, costituiscono legittimamente solo reddito di
1 impresa e non della persona fisica;
in relazione all'avviso di addebito n. 402 2021 00018246 05 000 dell'importo di € 999,05 relativo agli anni 2014 e 2015 (RG 777/23) ha eccepito la nullità ed inesistenza della notifica non avendo mai ricevuto l'atto; nei ricorsi RG 663/23 e 777/23, ha inoltre chiesto l'accertamento del diritto al DURC positivo con condanna dell' al rilascio;
CP_1
− parte convenuta si è costituita eccependo l'improponibilità/improcedibilità CP_1 dei ricorsi per mancata previa instaurazione di procedimento amministrativo, l'inammissibilità dell'impugnazione degli inviti a regolarizzare la posizione contributiva e ha richiamato l'art. 3 bis D.L. n. 384/92 a supporto della necessaria valutazione della totalità del reddito di impresa a prescindere dalla distribuzione degli utili;
ha rilevato l'irretrattabilità di quanto portato dall'avviso di addebito n. 402 2021 00018246 05 000 dell'importo di € 999,05 relativo agli anni 2014 e 2015 (RG 777/23), regolarmente notificato e non tempestivamente impugnato e l'inammissibilità dell'accertamento per gli anni 2020, 2021 e 2022 in assenza di alcuna richiesta da parte dell' CP_1
− la discussione delle cause riunite è stata fissata in trattazione scritta;
− viste le note depositate dalle parti, invero riferite al solo procedimento RG 1009/22 sia nell'intestazione che nel merito, le cause vengono così decise.
Ritenuto che:
1. preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione di improcedibilità ai sensi dell'art. 443 c.p.c. formulata da parte resistente, non essendo la previa domanda amministrativa necessaria – salvo che la legge non disponga esplicitamente in senso contrario - "nei casi di procedimento che debba avanzare ex officio o in quelli in cui l'azione giudiziale sia finalizzata a contrastare una (già esercitata) pretesa dell'ente previdenziale (ad es. accertamento negativo rispetto ad una pretesa di recupero di indebito), oltre che nelle ulteriori ipotesi […] in cui sull'an del diritto o della prestazione vi sia già stato riconoscimento amministrativo o giudiziale e si discuta esclusivamente sulla regolare corresponsione, anche quantitativa, di quanto dovuto, sulla base di posizioni o diritti previdenziali la cui consistenza (posizioni previdenziali) o sussistenza (diritti a prestazioni) sia però già certa inter partes. Si tratta in questi casi, di vicende nelle quali il diritto alla prestazione (situazioni già riconosciute in sede amministrativa o giudiziale) è necessariamente noto all'ente o nelle quali l'oggetto del contendere è già stato apprezzato (accertamenti negativi rispetto a recuperi di indebiti) da parte dello stesso, sicché si manifesta come meno intensa la ratio deflattiva su cui si regge, nel presupposto di un effetto favorevole riconnesso al previo esame amministrativo in forza di apposita domanda, la disciplina generale di segno contrario di cui si è detto;
oppure di situazioni rispetto alle quali, per l'officiosità del procedimento, emerge di per sé un contrasto con la necessità della previa domanda amministrativa." (Cass. n. 30283/18);
2 2. nel caso di specie, avente ad oggetto l'accertamento negativo di una pretesa contributiva, non è dunque necessaria la previa presentazione di domanda amministrativa;
3. alla luce della documentazione versata in atti dall' deve poi ritenersi CP_1 regolare la notificazione dell'avviso di addebito n. 402 2021 00018246 05 000 relativo agli anni 2014 e 2015 (RG 777/23); si evince, infatti, che l'ente ha provveduto alla notifica in via diretta tramite l'ufficio postale, il postino ha indicato “assente avvisato 27/12/2021” sulla busta e il plico è poi stato restituito al mittente per compiuta giacenza;
si tratta della procedura semplificata prevista dall' art. 26 comma 1 seconda parte d.P.R. n. 602/1973 la cui coerenza è stata da ultimo confermata anche da Cass. n. 21847/25 che si richiama ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. stante l'esaustività e organicità della motivazione:
“5. Appare utile procedere ad una complessiva ricostruzione del quadro normativo.
5.1. L'art. 30 del d.l. n. 78 del 31 maggio 2010 convertito nella legge n. 122 del 30 luglio 2010, intitolato “Potenziamento dei processi di riscossione dell' ” al primo comma dispone che decorrere dal 1° CP_1 gennaio 2011, l'attività di riscossione relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all' anche a seguito di CP_1 accertamenti degli uffici, è effettuata mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo.”
5.2. Al secondo comma sono indicati i requisiti formali e sostanziali dell'atto mentre al quarto comma è previsto che “L'avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e , dai messi comunali dagli CP_1 agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento.”
5.3. Il quinto comma dispone poi che l'avviso debba essere
“consegnato, in deroga alle disposizione contenute nel decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, agli agenti della riscossione con le modalità e i termini stabiliti dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale” e che “all'atto dell'affidamento e, successivamente, in presenza di nuovi elementi, l fornisce, anche su richiesta CP_1 dell'agente della riscossione, tutti gli elementi, utili a migliorare l'efficacia dell'azione di recupero.” Il comma 13 si occupa delle sanzioni e delle somme aggiuntive oltre che dell'aggio e delle spese di riscossione.
5.4. Il comma 14 del citato articolo 30 dispone poi che “ai fini di cui al presente articolo, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle
3 somme iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati ai fini del recupero delle somme dovute a qualunque titolo all' al titolo esecutivo emesso dallo stesso Istituto, costituito CP_1 dall'avviso di addebito contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento delle medesime somme affidate per il recupero agli agenti della riscossione.”
5.5. L'ultimo comma (il quindicesimo) infine dispone che i rapporti con gli agenti della riscossione continuino ad essere regolati secondo le disposizioni vigenti.
6. Ad un primo esame emerge quindi che la modalità ordinaria di notifica dell'avviso di addebito è quella che si effettua alla PEC del destinatario e che però è possibile eseguirla “anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento”.
6.1. Tanto premesso va rilevato che il comma 14 dell'art. 30 individua un criterio di interpretazione delle norme che sono richiamate nei vari commi dello stesso articolo e che sono specificatamente riferite alle procedure di riscossione attuate tramite ruolo e cartella di pagamento cui si fa riferimento (cfr. art. 30 comma 5) e rinvia ai fini del recupero delle somme dovute a qualunque titolo all' tramite avviso di CP_1 addebito “alle norme vigenti relative al ruolo, alle somme iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento”.
6.2. Ne consegue che laddove la notifica venga eseguita mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, come consentito dal secondo comma dell'art. 30 citato, è alle modalità di notifica che si utilizzano per le cartelle di pagamento che si deve fare riferimento.
7. A tal fine soccorre allora la giurisprudenza che si è formata in tema di notifica delle cartelle di pagamento che viene effettuata a mezzo del servizio postale.
7.1. Orbene l'art. 26 del d.p.r. n. 602 del 1973 dispone che “La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale;
in tal caso, quando ai fini del perfezionamento della notifica sono necessarie più formalità, le stesse possono essere compiute, in un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, da soggetti diversi tra quelli sopra indicati ciascuno dei quali certifica l'attività svolta mediante relazione datata e sottoscritta.” La stessa norma dispone poi che “La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento;
in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di
4 ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda.” La disposizione prevede poi che “Nei casi previsti dall'art. 140, del codice di procedura civile, la notificazione della cartella di pagamento si effettua con le modalità stabilite dall'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l'avviso del deposito è affisso nell'albo del comune. (…) Per quanto non è regolato dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 60 del predetto decreto;
(…)”.
7.2. La norma è stata poi oggetto di un intervento della Corte Costituzionale che con la sentenza 19 - 22 novembre 2012, n. 258, ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale del terzo comma (corrispondente all'attualmente vigente quarto comma) dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), nella parte in cui stabilisce che la notificazione della cartella di pagamento «Nei casi previsti dall'art. 140 del codice di procedura civile [...] si esegue con le modalità stabilite dall'art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600», anziché «Nei casi in cui nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi sia abitazione, ufficio o azienda del destinatario [...] si esegue con le modalità stabilite dall'art. 60, primo comma, alinea e lettera e), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600»".
7.3. Ciò posto l'art. 8 della legge n. 890 del 1992 intitolato
“notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari”, per quanto qui interessa dispone che “ (…) Se le persone abilitate a ricevere il piego, in luogo del destinatario, rifiutano di riceverlo o di firmare il registro di consegna, ovvero se l'agente postale non può recapitarlo per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, il piego è depositato subito nell'ufficio postale. L'agente postale rilascia avviso al destinatario mediante affissione alla porta d'ingresso oppure mediante immissione nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda. Di tutte le formalità eseguite e del deposito nonché dei motivi che li hanno determinati è fatta menzione sull'avviso di ricevimento che, datato e sottoscritto dall'agente postale, è unito al piego.
Trascorsi dieci giorni dalla data in cui il piego è stato depositato nell'ufficio postale senza che il destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro, il piego stesso è datato e sottoscritto dall'impiegato postale e subito restituito in raccomandazione,
5 unitamente all'avviso di ricevimento, al mittente con l'indicazione non ritirato.
La notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del deposito. (…)”
7.4. L'art. 25 dell'Allegato A alla delibera n. 385/13/CONS Condizioni generali di servizio per l'espletamento del servizio universale postale di , che regola la distribuzione nell'ufficio postale, CP_3 dispone poi che “ la consegna degli invii postali avviene presso l'ufficio postale e i centri di distribuzione qualora (….) b) la cassetta domiciliare manchi, non sia idonea o conforme alle prescrizioni o agli accordi di cui all'art. 22.
Nei casi che precedono, il destinatario riceve una sola volta l'avviso che indica l'ufficio postale o il centro di distribuzione presso il quale resta in giacenza tutta la corrispondenza che non è possibile recapitare a domicilio.”
7.5. La stessa norma al comma 3 dispone inoltre che la consegna degli invii a firma avviene presso l'ufficio postale e il centro di distribuzione anche quando, tra l'altro, “a) non è possibile recapitare gli invii per assenza del destinatario o di altra persona abilitata al ritiro di cui agli artt. 27 - 28 - 29 e 30;”.
7.6. Al comma 4 poi prevede che “Nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d), il destinatario riceve un avviso che gli indica l'ufficio postale o il centro di distribuzione per il ritiro dell'invio.”.
8. Specificatamente con l'ordinanza interlocutoria è stata evidenziata l'esistenza di orientamenti non univoci con riguardo al rilevo da attribuire alla raccomandata informativa nel procedimento attinente alla riscossione dei contributi previdenziali rispetto a quello che avviene nella materia della riscossione dei tributi.
8.1. Pur nell'ambito di un quadro normativo sovrapponibile, quanto meno per effetto del rinvio contenuto nell'art. 30 del d.l. n. 78 del 31 maggio 2010 convertito nella legge n. 122 del 30 luglio 2010, si è affermato che “In tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario, non è necessario l'invio di una successiva raccomandata informativa in quanto trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario, peraltro con esclusione dell'art. 1, comma 813, della l. n. 145 del 2018, in quanto privo di efficacia retroattiva, e non quelle della l. n. 890 del 1982” (cfr. Cass. 10/04/2019 n. 10037).
6 8.2. Dall'altra parte e con riguardo alla riscossione dei contributi previdenziali, invece, si è affermato che “la notifica della cartella esattoriale avvenuta, nell'irreperibilità relativa del destinatario, senza l'invio della raccomandata informativa - non prevista secondo la legislazione vigente al momento di effettuazione della predetta notifica -, rimane rituale anche dopo la pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 2012, con la quale è stato introdotto l'obbligo della raccomandata in questione, a condizione che il termine perentorio per proporre opposizione avverso la cartella sia decorso, in tal caso configurandosi l'esaurimento del rapporto, ormai consolidato per l'inoppugnabilità della cartella stessa” (cfr. Cass. 19/11/2021 n. 35692).
9. Ritiene il Collegio che la questione sottoposta al suo esame possa trovare una agevole soluzione nel caso in esame muovendo da alcune considerazioni fattuali.
9.1. In primo luogo va considerato che l'avviso di pagamento di cui si discute è stato notificato al contribuente per effetto del decorso del termine di compiuta giacenza della raccomandata in data 14.10.2014 quando perciò era già intervenuta la sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 2012.
9.2. Ne consegue che non rileva nel caso di specie quanto affermato da questa Corte con l'ordinanza n. 35692 del 2021 che si è preoccupata di risolvere il problema della sopravvenuta incostituzionalità della norma nella parte in cui non prevedeva l'invio della raccomandata informativa e dei riflessi sulle notifiche effettuate prima della pronuncia della Corte costituzionale.
9.3. Qui la notifica è successiva alla sentenza n. 258 del 2012.
10. Vale allora la regola secondo cui in tema di riscossione delle imposte (ed anche dei contributi previdenziali), la notifica della cartella di pagamento può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del primo comma dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati.
10.1. In tal caso, la notifica di regola si perfeziona alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica, in quanto l'avvenuta effettuazione della notificazione, su istanza del soggetto legittimato, e la relazione tra la persona cui è
7 stato consegnato l'atto ed il destinatario della medesima costituiscono oggetto di attestazione dell'agente postale assistita dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ., trovando applicazione le norme del regolamento postale relative agli invii raccomandati e non quelle relative alla notifica a mezzo posta ex l. n. 890 del 1982 (cfr., tra le molte, Cass. n. 29710/2018; Cass. n. 8086/2018; Cass. n. 4275/2018; Cass. n. 29022/2017; Cass. n. 4376/2017; Cass. n. 1304/2017; Cass. n. 23511/2016; Cass. n. 12083/2016; Cass. n. 16949/2014; Cass. n. 6395/2014; Cass. n. 11708/2011).
10.2. Questa Corte ha poi ritenuto che la notificazione “diretta”, anche dopo la riforma della riscossione coattiva, continua ad essere una facoltà del concessionario, poi divenuto agente, della riscossione. Inoltre, si è rammentato che l'art. 26 nella parte in cui facoltizza l'agente della riscossione alla notifica “diretta” delle cartelle esattoriali non si espone a rilievi di costituzionalità essendo stato ritenuto che la norma operi un ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati e che è comunque assicurata al contribuente la facoltà di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile (cfr. Cass. n. 17248 del 2017 e n. 35822 del 2023; Corte Cost. n. 175 del 2018).
11. In sostanza, la notifica della cartella di pagamento e dell'avviso di addebito ex art. 30 comma 4 può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La seconda parte del primo comma dell'art. 26 del d.p.r. n. 602 del 1973 prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. Così anche il più volte ricordato articolo 30 che a tali modalità di notifica rinvia.
12. Ciò premesso, e come più sopra ricordato, la giurisprudenza di questa Corte è costante nel ritenere che trovano applicazione le norme del regolamento postale relative agli invii raccomandati - e non quelle relative alla notifica a mezzo posta ex legge n. 890 del 1982 - tra cui, dunque, anche l'art. 8, comma 4, che prevede l'invio di raccomandata informativa della legge n. 890.
12.1. In particolare si afferma che l'art. 8 della legge n. 890 del 1982 non è applicabile alle fattispecie in cui è pacifico che la notifica della cartella di pagamento è stata eseguita a mezzo posta ex art. 26, comma 1, ultima parte, del d.p.r. n. 602 del 1973, senza
8 l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario o di altro soggetto previsto dalla citata disposizione (cfr. Cass. n. 35397 del 2023 pag. 6).
12.2. Se pertanto, come osserva anche la Procura generale nelle sue conclusioni, non trova applicazione l'art. 8, comma 4, della legge n. 890 deve trovare applicazione l'art. 25 delle Condizioni generali di servizio per l'espletamento del servizio universale postale in base al quale la consegna degli invii cd. a firma quali sono le raccomandate, quando non ne è possibile il recapito per assenza del destinatario o di altra persona abilitata al ritiro, deve avvenire presso l'ufficio postale e il centro di distribuzione e il destinatario riceve un avviso che gli indica l'ufficio postale o il centro di distribuzione per il ritiro dell'invio.
12.3. Pertanto, in caso di notifica a mezzo posta e senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, quando non sia possibile il recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione è eseguita una volta che siano decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto) e nel procedimento semplificato che è posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, trova applicazione il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica (essendo stato, come detto, ritenuto costituzionalmente legittimo l'art. 26, comma 1, d.P.R. 602 del 1973) (cfr. anche Cass. n. 26806 del 2024 e n. 35397 del 2023).
12.4. Con le ordinanze da ultimo citate alle quali il Collegio intende dare continuità, si richiama quanto già affermato da Cass. n. 10131 del 2020.
13. Si tratta della soluzione che appare coerente con il principio, costantemente affermato dalla Corte (cfr. Cass. n. 26806 del 2024, pag. 8, secondo cpv.), secondo cui, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della l. n. 890 del 1982.
14. Né la circostanza che in talune occasioni, muovendo da quanto affermato dalle sezioni unite con la sentenza n. 10012 del 2021, si sia affermato che - qualora l'atto da notificare, tramite servizio postale, non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo - la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante in base ad
9 un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa si pone in contrasto con la ricostruzione sopra operata ove si consideri che in quelle fattispecie la notifica era pacificamente avvenuta a mezzo del servizio postale ma ai sensi della legge 20 novembre 1982, n. 890 (cfr. punto 2 del Considerato dell'ordinanza interlocutoria n. 21714 del 2020 cui è seguita la sentenza delle sezioni unite citata) e dunque un caso non assimilabile alla fattispecie oggi in esame in cui invece la notifica della cartella è avvenuta tramite invio diretto di lettera raccomandata con CP_4
15. Va rilevato che nella specie risulta che l'agente postale ha dato atto di avere imbucato l'avviso di ricevimento in cassetta e dunque la notifica effettuata mediante invio diretto a mezzo posta si è perfezionata ai sensi delle regole che disciplinano il servizio postale ordinario.
16. Pertanto, e concludendo, in esecuzione delle regole proprie del servizio postale deve solo essere lasciato l'avviso che indica l'ufficio postale o il centro di distribuzione per il ritiro dell'invio (ex art. 25 comma 4) qualora non sia possibile recapitare gli invii per assenza del destinatario o di altra persona abilitata al ritiro di cui agli artt. 27 - 28
- 29 e 30. ( In questo senso si veda anche recentemente Cass. n. 31369 del 2024).
16.1. La notificazione è conforme al paradigma normativo, delineato da una disciplina peculiare, che regolamenta in modo esaustivo la materia e non impone il rispetto delle previsioni della legge n. 890 del 1982. Nell'interpretazione della disciplina vigente, rivestono rilievo essenziale anche le finalità dell'intervento normativo.
16.2. Il legislatore, nell'introdurre l'avviso di addebito, si prefigge di rendere più efficienti, anche mediante forme più snelle di notifica, le procedure di riscossione dei contributi previdenziali. In questo contesto s'inquadra la disposizione dell'art. 30, comma 4, del d.l. n. 78 del 2010, che concede all'Istituto di notificare l'avviso di addebito anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento, senza ulteriori aggravi procedurali (cfr. Cass. n. 31369 del 2024 cit.).”;
4. deve quindi concludersi esistono due modalità di notifica a mezzo posta cui l'ente può far ricorso, una che prevede l'intervento dell'ufficiale giudiziario e impone l'invio di una seconda raccomandata informativa qualora l'atto venga depositato all'ufficio postale per assenza del destinatario ex legge n. 890/82 e,
10 una seconda, semplificata, tramite “invio diretto” ex art. 26 d.P.R. n. 602/1973 che consente agli agenti della riscossione e, per estensione, agli enti come l' per i propri avvisi di addebito, di notificare gli atti direttamente, tramite CP_1 una semplice raccomandata con avviso di ricevimento, senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, come regolarmente avvenuto nel caso di specie;
5. al conseguente decorso del termine per impugnare il merito della pretesa consegue l'irretrattabilità del credito portato dall'avviso d'addebito n. 402 2021 00018246 05 000 dell'importo di € 999,05 relativo agli anni 2014 e 2015 (RG 777/23);
6. priva di pregio, oltre che generica, è poi l'allegazione relativa alla carenza di motivazione del provvedimento, essendo lo stesso conforme a legge in relazione al contenuto;
7. alla luce di ciò il ricorso RG 777/23 non può trovare accoglimento in relazione alla domanda di annullamento dell'avviso di addebito n. 402 2021 00018246 05 000 dell'importo di € 999,05 relativo agli anni 2014 e 2015;
8. venendo al merito, ovvero alla assoggettabilità a contribuzione anche degli utili non distribuiti ascrivibili al socio lavoratore di società di capitali con conseguente obbligo di versamento dei contributi a percentuale eccedenti i minimi, i ricorsi risultano fondati;
9. richiamando l'indirizzo già espresso da codesto Tribunale (rif. RG 623/22 dott. Girolametti, sentenza n. 475 del 30/9/25) si osserva che, a livello normativo, l'art. 1, comma primo, della legge n. 233/1990 stabilisce che a decorrere dal 1 luglio 1990 l'ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, titolari, coadiuvanti e coadiutori, è pari al 12 per cento del reddito annuo derivante dalla attività di impresa che dà titolo all'iscrizione alla gestione, dichiarato ai fini IRPEF, relativo all'anno precedente;
10. l'art.
3-bis del d.l. n. 384 del 1992, convertito con modificazione dalla legge n. 438 del 1992, ha poi stabilito che a decorrere dall'anno 1993, l'ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, è rapportato alla totalità dei redditi di impresa denunciati ai fini IRPEF per l'anno al quale i contributi stessi si riferiscono;
11. ai fini esegetici, si richiama, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., la pronuncia resa dalla Corte d'Appello di Firenze, n. 555 del 20/12/2023, ivi evidenziandosi che “entrambe le norme si occupano della determinazione del contributo annuo per gli esercenti il commercio e l'artigianato, determinazione che va effettuata con riferimento ai redditi denunciati a fini Irpef: mentre la prima norma faceva riferimento al reddito annuo dell'impresa che aveva dato luogo all'iscrizione, la seconda norma, nell'ampliare i redditi da considerarsi al medesimo fine, si riferiva alla totalità dei redditi d'impresa, comprendendovi
11 quindi anche redditi relativi a imprese diverse rispetto a quella che aveva dato luogo all'iscrizione; in entrambi i casi, comunque, le norme si riferivano a
“redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF”, ossia a redditi che avevano un determinato regime fiscale, imponendo tale normativa una sua lettura alla luce delle disposizioni a carattere fiscale;
12. nella specie, l aveva ritenuto dovuti i contributi eccedenti il minimale (e CP_1 non distribuiti tra i soci), applicando alla società di capitali il principio di
“trasparenza fiscale” vigente per le società di persone;
ciò, in considerazione di quanto previsto da circolari (Circ. n. 32/1999 – Circ. n. 102/2003, secondo CP_1 cui il socio lavoratore di srl è tenuto: i) fermo restando l'obbligo a versare i contributi in misura minimale, a versare anche i contributi sul reddito dichiarato dalla società di capitali imputato al socio per trasparenza in ragione delle quote sociali da questi detenute;
ii) a versare i contributi sugli emolumenti eventualmente percepiti come amministratore, così analogamente a quanto avviene per le società di persone);
13. sul punto, deve osservarsi che il principio di “trasparenza fiscale” previsto all'art. 5 del TUIR (in base al quale “I redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili”), mentre costituisce una regola per le società di persone, trova applicazione per le società di capitali soltanto se viene esercitata un'opzione della società che può appunto imputare i redditi ai soci a prescindere o meno dalla percezione degli stessi (in tal senso l'art. 115 TUIR: “1. Esercitando l'opzione di cui al comma 4, il reddito imponibile dei soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), al cui capitale sociale partecipano esclusivamente soggetti di cui allo stesso articolo 73, comma 1, lettera a), ciascuno con una percentuale del diritto di voto esercitabile nell'assemblea generale, richiamata dall'articolo 2346 del codice civile, e di partecipazione agli utili non inferiore al 10 per cento e non superiore al 50 per cento, è imputato a ciascun socio, indipendentemente dall'effettiva percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili”);
14. quindi, qualora tale opzione non sia esercitata (come nella specie), i redditi prodotti e accantonati devono considerarsi imputati alla società non come redditi conseguiti effettivamente dal socio (ed invero, stante le vicende societarie, potrebbe avvenire che quei redditi accantonati in riserva siano successivamente distribuiti, venendo poi a spettare ad un socio diverso da quello interessato, laddove ad es. sia intervenuta una cessione di quote);
15. pertanto, tali redditi vanno intesi come redditi da capitale, secondo la definizione datane dall'art. 44 TUIR “1. Sono redditi di capitale: … e) gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle società, salvo il disposto della lettera d) del comma 2 dell'articolo 53; è ricompresa tra gli utili la remunerazione dei
12 finanziamenti eccedenti di cui all'articolo 98 direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate, anche in sede di accertamento”;
16. la situazione dei redditi accantonati in riserva sembra equiparabile alla situazione del reddito prodotto dalla società di capitale, laddove il socio non svolga attività lavorativa (in merito la circolare n. 84/2021 che recepiva le CP_1 indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali in linea con l'orientamento recente della Corte di Cassazione – sentenze n. 21540/2019, n. 23790/2019, n. 23792/2019, n. 24096/2019 e n. 24097/2019 – secondo cui devono essere esclusi dalla base imponibile contributiva i redditi di capitale attribuiti agli iscritti alle Gestione speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali derivanti dalla partecipazione a società di capitali nella quale i lavoratori autonomi non svolgono attività lavorativa);
17. in particolare, Cass. n. 23790/2019 aveva evidenziato come per i soci di società commerciali la condizione essenziale perché sorga l'obbligo contributivo alla Gestione degli artigiani e dei commercianti è quella della “partecipazione personale al lavoro aziendale”, mentre “la sola percezione di utili derivanti da una mera partecipazione (senza lavoro) in società di capitali, non può far scattare il rapporto giuridico previdenziale, atteso che il reddito di capitale non rientra tra quelli costituzionalmente protetti, per il quale la collettività deve farsi carico della libertà dai bisogni (tra i quali rientra il diritto alla pensione al termine dell'attività lavorativa)”, conseguendone che gli utili derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa, disciplinati dal Testo unico delle imposte sui redditi tra i redditi di capitale, non sono ascrivibili alle disposizioni di cui all'articolo 3-bis del decreto- legge n. 384/1992; nello stesso senso, Cass. n. 24097/2019, secondo cui la suindicata impostazione sarebbe coerente con tutto il sistema come delineata dall'art. 38, comma 2 Cost., che prevede che la tutela previdenziale spetti ai lavoratori, non a coloro che si limitano ad investire i propri capitali a scopo di utile;
18. tale impostazione è stata recentemente ribadita anche dalla Corte d'Appello di Milano, sentenza n. 280 del 18/04/2025, che ha ulteriormente evidenziato che le ragioni che giustificano l'imputazione per trasparenza ai singoli soci solo per i redditi delle società di persone, diversamente dai redditi delle società di capitali, che sono sottoposti all'aliquota d'imposta sui redditi delle società, trovano conferma nella decisione della Corte costituzionale, che con la sentenza n. 354 del 6 novembre 2001, è stata chiamata a decidere della legittimità costituzionale del citato art. 3 bis della D.L. n. 384 del 1992, proprio sotto il profilo che la norma, comportando l'inclusione nella base contributiva soltanto degli utili derivanti dalla partecipazione a società di persone, e non anche degli utili derivanti dalla partecipazione a società di capitali, sarebbe stata contraria agli articoli 3, 38 e 53 della costituzione;
19. la Corte costituzionale ha ritenuto infondata la questione osservando, fra l'altro, che secondo la ricostruzione normativa dei redditi d'impresa e dei redditi 13 di capitale di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, il reddito prodotto dalle società di persone è reddito proprio del socio, realizzandosi, in virtù del precetto di cui al citato articolo 5 del D.P.R. n. 917 del 1986, sia pure agli specifici fini tributari, l'immedesimazione tra società partecipata e socio;
20. la Corte ha escluso che tale normativa determini una ingiustificata discriminazione tra soci di società di capitali e di persone, affermando che:
“secondo il D.P.R. n. 917 del 1986, cui la norma denunciata fa rinvio, mentre i redditi da capitale costituiscono gli utili che il socio consegue per effetto della partecipazione in società dotate di personalità giuridica (art. 41), soggette, a loro volta, all'imposta sul reddito dalle stesse conseguito, i redditi c.d. di impresa di cui fruisce il socio delle società in accomandita semplice (così come, del resto, il socio delle società in nome collettivo) sono i redditi delle stesse società, inclusi nella predetta categoria, come già visto, dall'art. 6 del medesimo D.P.R. n. 917 del 1986, e, al tempo stesso, da imputare “a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione”, proporzionalmente alla “quota di partecipazione agli utili”, in forza del precedente art. 5 (redditi prodotti in forma associata). Ciò fa sì, appunto, che il reddito prodotto dalle società in accomandita semplice sia reddito proprio del socio, realizzandosi, in virtù del predetto art. 5, come questa Corte ha già avuto occasione di rilevare, sia pure agli specifici fini tributari, “l'immedesimazione” fra società partecipata e socio (ordinanza n. 53 del 2001). Secondo la Corte di legittimità, quindi, mentre i soci di società di persone sono tenuti al versamento dei contributi corrispondenti alle somme spettanti seppure mai materialmente percepite, invece, analoga disposizione non è prevista per i soci di società di capitali e tale differenziazione è conforme a Costituzione”;
21. sulla base di quanto sopra riportato, che la giudicante condivide e fa proprio, deriva che il reddito prodotto dalla società di capitali, fino al momento della decisione di distribuzione degli utili, non rientra nella nozione di reddito d'impresa ai fini IRPEF dei singoli soci, diversamente da quanto accade per le società di persone, rimanendo attribuito per intero alla società quale distinto soggetto giuridico, che potrebbe invero deliberare di non distribuirlo in forma di utile di esercizio;
22. di talché, posto che il fatto costitutivo della pretesa contributiva c.d. a percentuale è costituito dall'avvenuta percezione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito, laddove quest'ultimo non sia stato distribuito e rimasto imputato al patrimonio della società, non vi è stata allora alcuna percezione effettiva da parte del socio di tale reddito;
23. solo ove vi sia stata effettiva distribuzione degli utili ai soci, allora si dovranno seguire le regole stabilite dalla normativa rilevante (art. 89 TUIR); in assenza di quanto sopra, alcuna pretesa contributiva può avanzare l' con riferimento a CP_1 quanto prodotto dalla società, non concorrendo tali somme alla formazione del reddito da parte del lavoratore autonomo iscritto alla gestione previdenziale;
14 24. nel caso di specie, non è contestata la mancata distribuzione degli utili per gli anni 2012, 2013, 2016, 2017, 2018, e 2019 e pertanto tali redditi sono ascrivibili unicamente alla società;
25. ne deriva pertanto l'illegittimità dell'operato dell' che ha vantato un CP_1 recupero contributivo valorizzando i redditi maturati dalla s.r.l. e calcolando i contributi a percentuale sulla base della quota di partecipazione del ricorrente al capitale sociale senza che vi sia stata distribuzione degli utili al socio;
26. quanto agli anni 2020, 2021 e 2022, oggetto di domanda di accertamento negativo in assenza di alcuna richiesta dell' deve rilevarsi, in senso CP_1 dirimente, la totale assenza di puntuale allegazione e prova dei fatti costitutivi della domanda;
27. infine, stante l'accertata legittimità della pretesa portata dall' nell'avviso di CP_1 addebito n. 402 2021 00018246 05 000 dell'importo di € 999,05 relativo agli anni 2014 e 2015 (RG 777/23), non può essere dichiarata la regolarità contributiva;
peraltro, a confutazione dell'argomento di parte ricorrente in forza del quale la regolarità sussiste comunque in caso di “crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso giudiziario sino al passaggio in giudicato della sentenza, salva l'ipotesi cui all'art. 24, comma 3, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46” ex art. 3 comma 2 lett. e) DM 30/01/15, quando è stato richiesto il DURC non era pendente un giudizio avente ad oggetto le suddette annualità;
28. le spese di lite possono essere compensate per 1/3 stante la reciproca soccombenza e vengono poste a carico di parte convenuta nella restante misura di 2/3 indicata in dispositivo, liquidata ai sensi del DM 10/3/2014 n. 55, tenuto conto della riunione dei procedimenti, dei valori minimi stante l'identità delle questioni trattate, senza computo della fase istruttoria non svolta e oltre rimborso spese forfettarie del 15%.
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta la domanda di annullamento dell'avviso di addebito n. 402 2021 00018246 05 000 dell'importo di € 999,05 relativo agli anni 2014 e 2015;
- accerta che per gli anni 2012, 2013, 2016, 2017, 2018 e 2019 parte ricorrente non è debitrice nei confronti dell' artigiani di contributi a percentuale;
Controparte_5
- dichiara l'illegittimità della pretesa contributiva portata dalla comunicazione di debito n. 730015651549K4202205 riferita alle rate prima, seconda e terza dell'anno 2017 (RG 1009/22), dall'avviso di addebito n. 402 2022 0001986425 000 riferito alle rate prima, seconda e terza dell'anno 2016 (RG 1638/22), dall'invito a regolarizzare la posizione contributiva notificato il 31/3/23 riferito agli anni 2012, 2013, 2017, 2018, 2019 (RG 663/23) e dagli inviti a regolarizzare la posizione contributiva notificati il 18/5/23 riferiti agli anni 2012, 2013, 2016, 2017, 2018, 2019 (RG 777/23);
15 - rigetta la domanda in relazione agli anni 2020, 2021 e 2022 (RG 777/23);
-rigetta la domanda relativa al DURC (RG 663/22 e 777/23);
-compensa per 1/3 le spese di lite;
- condanna parte convenuta alla rifusione delle restanti spese di lite, liquidate in € 4.350,00 oltre rimborso spese forfettarie del 15%, oltre CPA ed IVA come per legge, oltre contributi unificati se versati.
Così deciso in Sassari, il 29/10/2025.
La Giudice dr.ssa Ilaria Grosso
16
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Sassari SEZIONE LAVORO
Sentenza pronunciata a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (udienza figurata del 30/09/2025), nelle cause n. 1009/2022 + 1638/22 + 663/23 + 777/23 RGL, promosse da:
, ass. dall'Avv.to PILO Parte_1 C.F._1
STEFANO,
PARTE RICORRENTE
contro
:
, ass. dall'Avv.to NIVOLA MARIO CP_1 P.IVA_1
PARTE CONVENUTA Motivi della decisione Premesso che:
− parte ricorrente , con ricorsi poi riuniti, ha chiesto Parte_1
l'accertamento negativo del credito invocato dall' a Controparte_2 titolo di contributi eccedenti il minimale quale socio lavoratore della CTM impianti srl in virtù del computo nel reddito degli utili non distribuiti per gli anni 2012, 2013, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022; in particolare ha opposto la comunicazione di debito n. 730015651549K4202205 dell'importo di
€ 12.173,19 riferito alle rate prima, seconda e terza dell'anno 2017 (RG 1009/22), l'avviso di addebito n. 402 2022 0001986425 000 dell'importo di € 5.374,00 riferito alle rate prima, seconda e terza dell'anno 2016 (RG 1638/22), l'invito a regolarizzare la posizione contributiva notificato il 31/3/23 dell'importo di € 33.027,30 riferito agli anni 2012, 2013, 2017, 2018, 2019 (RG 663/23), gli inviti a regolarizzare la posizione contributiva notificati il 18/5/23 dell'importo di
€ 34.251,38 il primo e € 27.770,81 il secondo, riferiti agli anni 2012, 2013, 2016, 2017, 2018, 2019 il primo e 2016, 2017, 2018, 2019 il secondo, nonché l'avviso di addebito n. 402 2021 00018246 05 000 dell'importo di € 999,05 asseritamente notificato il 26/1/22 per gli anni 2014 e 2015 (RG 777/23);
− parte ricorrente ha dedotto la nullità dei provvedimenti per carenza di motivazione e, in ogni caso, l'infondatezza della pretesa contributiva non avendo percepito utili sociali per le annualità in esame, i quali pertanto, ai sensi dell'art. 47 comma 1 TU 917/86, costituiscono legittimamente solo reddito di
1 impresa e non della persona fisica;
in relazione all'avviso di addebito n. 402 2021 00018246 05 000 dell'importo di € 999,05 relativo agli anni 2014 e 2015 (RG 777/23) ha eccepito la nullità ed inesistenza della notifica non avendo mai ricevuto l'atto; nei ricorsi RG 663/23 e 777/23, ha inoltre chiesto l'accertamento del diritto al DURC positivo con condanna dell' al rilascio;
CP_1
− parte convenuta si è costituita eccependo l'improponibilità/improcedibilità CP_1 dei ricorsi per mancata previa instaurazione di procedimento amministrativo, l'inammissibilità dell'impugnazione degli inviti a regolarizzare la posizione contributiva e ha richiamato l'art. 3 bis D.L. n. 384/92 a supporto della necessaria valutazione della totalità del reddito di impresa a prescindere dalla distribuzione degli utili;
ha rilevato l'irretrattabilità di quanto portato dall'avviso di addebito n. 402 2021 00018246 05 000 dell'importo di € 999,05 relativo agli anni 2014 e 2015 (RG 777/23), regolarmente notificato e non tempestivamente impugnato e l'inammissibilità dell'accertamento per gli anni 2020, 2021 e 2022 in assenza di alcuna richiesta da parte dell' CP_1
− la discussione delle cause riunite è stata fissata in trattazione scritta;
− viste le note depositate dalle parti, invero riferite al solo procedimento RG 1009/22 sia nell'intestazione che nel merito, le cause vengono così decise.
Ritenuto che:
1. preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione di improcedibilità ai sensi dell'art. 443 c.p.c. formulata da parte resistente, non essendo la previa domanda amministrativa necessaria – salvo che la legge non disponga esplicitamente in senso contrario - "nei casi di procedimento che debba avanzare ex officio o in quelli in cui l'azione giudiziale sia finalizzata a contrastare una (già esercitata) pretesa dell'ente previdenziale (ad es. accertamento negativo rispetto ad una pretesa di recupero di indebito), oltre che nelle ulteriori ipotesi […] in cui sull'an del diritto o della prestazione vi sia già stato riconoscimento amministrativo o giudiziale e si discuta esclusivamente sulla regolare corresponsione, anche quantitativa, di quanto dovuto, sulla base di posizioni o diritti previdenziali la cui consistenza (posizioni previdenziali) o sussistenza (diritti a prestazioni) sia però già certa inter partes. Si tratta in questi casi, di vicende nelle quali il diritto alla prestazione (situazioni già riconosciute in sede amministrativa o giudiziale) è necessariamente noto all'ente o nelle quali l'oggetto del contendere è già stato apprezzato (accertamenti negativi rispetto a recuperi di indebiti) da parte dello stesso, sicché si manifesta come meno intensa la ratio deflattiva su cui si regge, nel presupposto di un effetto favorevole riconnesso al previo esame amministrativo in forza di apposita domanda, la disciplina generale di segno contrario di cui si è detto;
oppure di situazioni rispetto alle quali, per l'officiosità del procedimento, emerge di per sé un contrasto con la necessità della previa domanda amministrativa." (Cass. n. 30283/18);
2 2. nel caso di specie, avente ad oggetto l'accertamento negativo di una pretesa contributiva, non è dunque necessaria la previa presentazione di domanda amministrativa;
3. alla luce della documentazione versata in atti dall' deve poi ritenersi CP_1 regolare la notificazione dell'avviso di addebito n. 402 2021 00018246 05 000 relativo agli anni 2014 e 2015 (RG 777/23); si evince, infatti, che l'ente ha provveduto alla notifica in via diretta tramite l'ufficio postale, il postino ha indicato “assente avvisato 27/12/2021” sulla busta e il plico è poi stato restituito al mittente per compiuta giacenza;
si tratta della procedura semplificata prevista dall' art. 26 comma 1 seconda parte d.P.R. n. 602/1973 la cui coerenza è stata da ultimo confermata anche da Cass. n. 21847/25 che si richiama ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. stante l'esaustività e organicità della motivazione:
“5. Appare utile procedere ad una complessiva ricostruzione del quadro normativo.
5.1. L'art. 30 del d.l. n. 78 del 31 maggio 2010 convertito nella legge n. 122 del 30 luglio 2010, intitolato “Potenziamento dei processi di riscossione dell' ” al primo comma dispone che decorrere dal 1° CP_1 gennaio 2011, l'attività di riscossione relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all' anche a seguito di CP_1 accertamenti degli uffici, è effettuata mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo.”
5.2. Al secondo comma sono indicati i requisiti formali e sostanziali dell'atto mentre al quarto comma è previsto che “L'avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e , dai messi comunali dagli CP_1 agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento.”
5.3. Il quinto comma dispone poi che l'avviso debba essere
“consegnato, in deroga alle disposizione contenute nel decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, agli agenti della riscossione con le modalità e i termini stabiliti dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale” e che “all'atto dell'affidamento e, successivamente, in presenza di nuovi elementi, l fornisce, anche su richiesta CP_1 dell'agente della riscossione, tutti gli elementi, utili a migliorare l'efficacia dell'azione di recupero.” Il comma 13 si occupa delle sanzioni e delle somme aggiuntive oltre che dell'aggio e delle spese di riscossione.
5.4. Il comma 14 del citato articolo 30 dispone poi che “ai fini di cui al presente articolo, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle
3 somme iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati ai fini del recupero delle somme dovute a qualunque titolo all' al titolo esecutivo emesso dallo stesso Istituto, costituito CP_1 dall'avviso di addebito contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento delle medesime somme affidate per il recupero agli agenti della riscossione.”
5.5. L'ultimo comma (il quindicesimo) infine dispone che i rapporti con gli agenti della riscossione continuino ad essere regolati secondo le disposizioni vigenti.
6. Ad un primo esame emerge quindi che la modalità ordinaria di notifica dell'avviso di addebito è quella che si effettua alla PEC del destinatario e che però è possibile eseguirla “anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento”.
6.1. Tanto premesso va rilevato che il comma 14 dell'art. 30 individua un criterio di interpretazione delle norme che sono richiamate nei vari commi dello stesso articolo e che sono specificatamente riferite alle procedure di riscossione attuate tramite ruolo e cartella di pagamento cui si fa riferimento (cfr. art. 30 comma 5) e rinvia ai fini del recupero delle somme dovute a qualunque titolo all' tramite avviso di CP_1 addebito “alle norme vigenti relative al ruolo, alle somme iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento”.
6.2. Ne consegue che laddove la notifica venga eseguita mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, come consentito dal secondo comma dell'art. 30 citato, è alle modalità di notifica che si utilizzano per le cartelle di pagamento che si deve fare riferimento.
7. A tal fine soccorre allora la giurisprudenza che si è formata in tema di notifica delle cartelle di pagamento che viene effettuata a mezzo del servizio postale.
7.1. Orbene l'art. 26 del d.p.r. n. 602 del 1973 dispone che “La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale;
in tal caso, quando ai fini del perfezionamento della notifica sono necessarie più formalità, le stesse possono essere compiute, in un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, da soggetti diversi tra quelli sopra indicati ciascuno dei quali certifica l'attività svolta mediante relazione datata e sottoscritta.” La stessa norma dispone poi che “La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento;
in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di
4 ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda.” La disposizione prevede poi che “Nei casi previsti dall'art. 140, del codice di procedura civile, la notificazione della cartella di pagamento si effettua con le modalità stabilite dall'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l'avviso del deposito è affisso nell'albo del comune. (…) Per quanto non è regolato dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 60 del predetto decreto;
(…)”.
7.2. La norma è stata poi oggetto di un intervento della Corte Costituzionale che con la sentenza 19 - 22 novembre 2012, n. 258, ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale del terzo comma (corrispondente all'attualmente vigente quarto comma) dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), nella parte in cui stabilisce che la notificazione della cartella di pagamento «Nei casi previsti dall'art. 140 del codice di procedura civile [...] si esegue con le modalità stabilite dall'art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600», anziché «Nei casi in cui nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi sia abitazione, ufficio o azienda del destinatario [...] si esegue con le modalità stabilite dall'art. 60, primo comma, alinea e lettera e), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600»".
7.3. Ciò posto l'art. 8 della legge n. 890 del 1992 intitolato
“notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari”, per quanto qui interessa dispone che “ (…) Se le persone abilitate a ricevere il piego, in luogo del destinatario, rifiutano di riceverlo o di firmare il registro di consegna, ovvero se l'agente postale non può recapitarlo per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, il piego è depositato subito nell'ufficio postale. L'agente postale rilascia avviso al destinatario mediante affissione alla porta d'ingresso oppure mediante immissione nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda. Di tutte le formalità eseguite e del deposito nonché dei motivi che li hanno determinati è fatta menzione sull'avviso di ricevimento che, datato e sottoscritto dall'agente postale, è unito al piego.
Trascorsi dieci giorni dalla data in cui il piego è stato depositato nell'ufficio postale senza che il destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro, il piego stesso è datato e sottoscritto dall'impiegato postale e subito restituito in raccomandazione,
5 unitamente all'avviso di ricevimento, al mittente con l'indicazione non ritirato.
La notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del deposito. (…)”
7.4. L'art. 25 dell'Allegato A alla delibera n. 385/13/CONS Condizioni generali di servizio per l'espletamento del servizio universale postale di , che regola la distribuzione nell'ufficio postale, CP_3 dispone poi che “ la consegna degli invii postali avviene presso l'ufficio postale e i centri di distribuzione qualora (….) b) la cassetta domiciliare manchi, non sia idonea o conforme alle prescrizioni o agli accordi di cui all'art. 22.
Nei casi che precedono, il destinatario riceve una sola volta l'avviso che indica l'ufficio postale o il centro di distribuzione presso il quale resta in giacenza tutta la corrispondenza che non è possibile recapitare a domicilio.”
7.5. La stessa norma al comma 3 dispone inoltre che la consegna degli invii a firma avviene presso l'ufficio postale e il centro di distribuzione anche quando, tra l'altro, “a) non è possibile recapitare gli invii per assenza del destinatario o di altra persona abilitata al ritiro di cui agli artt. 27 - 28 - 29 e 30;”.
7.6. Al comma 4 poi prevede che “Nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d), il destinatario riceve un avviso che gli indica l'ufficio postale o il centro di distribuzione per il ritiro dell'invio.”.
8. Specificatamente con l'ordinanza interlocutoria è stata evidenziata l'esistenza di orientamenti non univoci con riguardo al rilevo da attribuire alla raccomandata informativa nel procedimento attinente alla riscossione dei contributi previdenziali rispetto a quello che avviene nella materia della riscossione dei tributi.
8.1. Pur nell'ambito di un quadro normativo sovrapponibile, quanto meno per effetto del rinvio contenuto nell'art. 30 del d.l. n. 78 del 31 maggio 2010 convertito nella legge n. 122 del 30 luglio 2010, si è affermato che “In tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario, non è necessario l'invio di una successiva raccomandata informativa in quanto trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario, peraltro con esclusione dell'art. 1, comma 813, della l. n. 145 del 2018, in quanto privo di efficacia retroattiva, e non quelle della l. n. 890 del 1982” (cfr. Cass. 10/04/2019 n. 10037).
6 8.2. Dall'altra parte e con riguardo alla riscossione dei contributi previdenziali, invece, si è affermato che “la notifica della cartella esattoriale avvenuta, nell'irreperibilità relativa del destinatario, senza l'invio della raccomandata informativa - non prevista secondo la legislazione vigente al momento di effettuazione della predetta notifica -, rimane rituale anche dopo la pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 2012, con la quale è stato introdotto l'obbligo della raccomandata in questione, a condizione che il termine perentorio per proporre opposizione avverso la cartella sia decorso, in tal caso configurandosi l'esaurimento del rapporto, ormai consolidato per l'inoppugnabilità della cartella stessa” (cfr. Cass. 19/11/2021 n. 35692).
9. Ritiene il Collegio che la questione sottoposta al suo esame possa trovare una agevole soluzione nel caso in esame muovendo da alcune considerazioni fattuali.
9.1. In primo luogo va considerato che l'avviso di pagamento di cui si discute è stato notificato al contribuente per effetto del decorso del termine di compiuta giacenza della raccomandata in data 14.10.2014 quando perciò era già intervenuta la sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 2012.
9.2. Ne consegue che non rileva nel caso di specie quanto affermato da questa Corte con l'ordinanza n. 35692 del 2021 che si è preoccupata di risolvere il problema della sopravvenuta incostituzionalità della norma nella parte in cui non prevedeva l'invio della raccomandata informativa e dei riflessi sulle notifiche effettuate prima della pronuncia della Corte costituzionale.
9.3. Qui la notifica è successiva alla sentenza n. 258 del 2012.
10. Vale allora la regola secondo cui in tema di riscossione delle imposte (ed anche dei contributi previdenziali), la notifica della cartella di pagamento può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del primo comma dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati.
10.1. In tal caso, la notifica di regola si perfeziona alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica, in quanto l'avvenuta effettuazione della notificazione, su istanza del soggetto legittimato, e la relazione tra la persona cui è
7 stato consegnato l'atto ed il destinatario della medesima costituiscono oggetto di attestazione dell'agente postale assistita dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ., trovando applicazione le norme del regolamento postale relative agli invii raccomandati e non quelle relative alla notifica a mezzo posta ex l. n. 890 del 1982 (cfr., tra le molte, Cass. n. 29710/2018; Cass. n. 8086/2018; Cass. n. 4275/2018; Cass. n. 29022/2017; Cass. n. 4376/2017; Cass. n. 1304/2017; Cass. n. 23511/2016; Cass. n. 12083/2016; Cass. n. 16949/2014; Cass. n. 6395/2014; Cass. n. 11708/2011).
10.2. Questa Corte ha poi ritenuto che la notificazione “diretta”, anche dopo la riforma della riscossione coattiva, continua ad essere una facoltà del concessionario, poi divenuto agente, della riscossione. Inoltre, si è rammentato che l'art. 26 nella parte in cui facoltizza l'agente della riscossione alla notifica “diretta” delle cartelle esattoriali non si espone a rilievi di costituzionalità essendo stato ritenuto che la norma operi un ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati e che è comunque assicurata al contribuente la facoltà di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile (cfr. Cass. n. 17248 del 2017 e n. 35822 del 2023; Corte Cost. n. 175 del 2018).
11. In sostanza, la notifica della cartella di pagamento e dell'avviso di addebito ex art. 30 comma 4 può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La seconda parte del primo comma dell'art. 26 del d.p.r. n. 602 del 1973 prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. Così anche il più volte ricordato articolo 30 che a tali modalità di notifica rinvia.
12. Ciò premesso, e come più sopra ricordato, la giurisprudenza di questa Corte è costante nel ritenere che trovano applicazione le norme del regolamento postale relative agli invii raccomandati - e non quelle relative alla notifica a mezzo posta ex legge n. 890 del 1982 - tra cui, dunque, anche l'art. 8, comma 4, che prevede l'invio di raccomandata informativa della legge n. 890.
12.1. In particolare si afferma che l'art. 8 della legge n. 890 del 1982 non è applicabile alle fattispecie in cui è pacifico che la notifica della cartella di pagamento è stata eseguita a mezzo posta ex art. 26, comma 1, ultima parte, del d.p.r. n. 602 del 1973, senza
8 l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario o di altro soggetto previsto dalla citata disposizione (cfr. Cass. n. 35397 del 2023 pag. 6).
12.2. Se pertanto, come osserva anche la Procura generale nelle sue conclusioni, non trova applicazione l'art. 8, comma 4, della legge n. 890 deve trovare applicazione l'art. 25 delle Condizioni generali di servizio per l'espletamento del servizio universale postale in base al quale la consegna degli invii cd. a firma quali sono le raccomandate, quando non ne è possibile il recapito per assenza del destinatario o di altra persona abilitata al ritiro, deve avvenire presso l'ufficio postale e il centro di distribuzione e il destinatario riceve un avviso che gli indica l'ufficio postale o il centro di distribuzione per il ritiro dell'invio.
12.3. Pertanto, in caso di notifica a mezzo posta e senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, quando non sia possibile il recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione è eseguita una volta che siano decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto) e nel procedimento semplificato che è posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, trova applicazione il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica (essendo stato, come detto, ritenuto costituzionalmente legittimo l'art. 26, comma 1, d.P.R. 602 del 1973) (cfr. anche Cass. n. 26806 del 2024 e n. 35397 del 2023).
12.4. Con le ordinanze da ultimo citate alle quali il Collegio intende dare continuità, si richiama quanto già affermato da Cass. n. 10131 del 2020.
13. Si tratta della soluzione che appare coerente con il principio, costantemente affermato dalla Corte (cfr. Cass. n. 26806 del 2024, pag. 8, secondo cpv.), secondo cui, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della l. n. 890 del 1982.
14. Né la circostanza che in talune occasioni, muovendo da quanto affermato dalle sezioni unite con la sentenza n. 10012 del 2021, si sia affermato che - qualora l'atto da notificare, tramite servizio postale, non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo - la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante in base ad
9 un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa si pone in contrasto con la ricostruzione sopra operata ove si consideri che in quelle fattispecie la notifica era pacificamente avvenuta a mezzo del servizio postale ma ai sensi della legge 20 novembre 1982, n. 890 (cfr. punto 2 del Considerato dell'ordinanza interlocutoria n. 21714 del 2020 cui è seguita la sentenza delle sezioni unite citata) e dunque un caso non assimilabile alla fattispecie oggi in esame in cui invece la notifica della cartella è avvenuta tramite invio diretto di lettera raccomandata con CP_4
15. Va rilevato che nella specie risulta che l'agente postale ha dato atto di avere imbucato l'avviso di ricevimento in cassetta e dunque la notifica effettuata mediante invio diretto a mezzo posta si è perfezionata ai sensi delle regole che disciplinano il servizio postale ordinario.
16. Pertanto, e concludendo, in esecuzione delle regole proprie del servizio postale deve solo essere lasciato l'avviso che indica l'ufficio postale o il centro di distribuzione per il ritiro dell'invio (ex art. 25 comma 4) qualora non sia possibile recapitare gli invii per assenza del destinatario o di altra persona abilitata al ritiro di cui agli artt. 27 - 28
- 29 e 30. ( In questo senso si veda anche recentemente Cass. n. 31369 del 2024).
16.1. La notificazione è conforme al paradigma normativo, delineato da una disciplina peculiare, che regolamenta in modo esaustivo la materia e non impone il rispetto delle previsioni della legge n. 890 del 1982. Nell'interpretazione della disciplina vigente, rivestono rilievo essenziale anche le finalità dell'intervento normativo.
16.2. Il legislatore, nell'introdurre l'avviso di addebito, si prefigge di rendere più efficienti, anche mediante forme più snelle di notifica, le procedure di riscossione dei contributi previdenziali. In questo contesto s'inquadra la disposizione dell'art. 30, comma 4, del d.l. n. 78 del 2010, che concede all'Istituto di notificare l'avviso di addebito anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento, senza ulteriori aggravi procedurali (cfr. Cass. n. 31369 del 2024 cit.).”;
4. deve quindi concludersi esistono due modalità di notifica a mezzo posta cui l'ente può far ricorso, una che prevede l'intervento dell'ufficiale giudiziario e impone l'invio di una seconda raccomandata informativa qualora l'atto venga depositato all'ufficio postale per assenza del destinatario ex legge n. 890/82 e,
10 una seconda, semplificata, tramite “invio diretto” ex art. 26 d.P.R. n. 602/1973 che consente agli agenti della riscossione e, per estensione, agli enti come l' per i propri avvisi di addebito, di notificare gli atti direttamente, tramite CP_1 una semplice raccomandata con avviso di ricevimento, senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, come regolarmente avvenuto nel caso di specie;
5. al conseguente decorso del termine per impugnare il merito della pretesa consegue l'irretrattabilità del credito portato dall'avviso d'addebito n. 402 2021 00018246 05 000 dell'importo di € 999,05 relativo agli anni 2014 e 2015 (RG 777/23);
6. priva di pregio, oltre che generica, è poi l'allegazione relativa alla carenza di motivazione del provvedimento, essendo lo stesso conforme a legge in relazione al contenuto;
7. alla luce di ciò il ricorso RG 777/23 non può trovare accoglimento in relazione alla domanda di annullamento dell'avviso di addebito n. 402 2021 00018246 05 000 dell'importo di € 999,05 relativo agli anni 2014 e 2015;
8. venendo al merito, ovvero alla assoggettabilità a contribuzione anche degli utili non distribuiti ascrivibili al socio lavoratore di società di capitali con conseguente obbligo di versamento dei contributi a percentuale eccedenti i minimi, i ricorsi risultano fondati;
9. richiamando l'indirizzo già espresso da codesto Tribunale (rif. RG 623/22 dott. Girolametti, sentenza n. 475 del 30/9/25) si osserva che, a livello normativo, l'art. 1, comma primo, della legge n. 233/1990 stabilisce che a decorrere dal 1 luglio 1990 l'ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, titolari, coadiuvanti e coadiutori, è pari al 12 per cento del reddito annuo derivante dalla attività di impresa che dà titolo all'iscrizione alla gestione, dichiarato ai fini IRPEF, relativo all'anno precedente;
10. l'art.
3-bis del d.l. n. 384 del 1992, convertito con modificazione dalla legge n. 438 del 1992, ha poi stabilito che a decorrere dall'anno 1993, l'ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, è rapportato alla totalità dei redditi di impresa denunciati ai fini IRPEF per l'anno al quale i contributi stessi si riferiscono;
11. ai fini esegetici, si richiama, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., la pronuncia resa dalla Corte d'Appello di Firenze, n. 555 del 20/12/2023, ivi evidenziandosi che “entrambe le norme si occupano della determinazione del contributo annuo per gli esercenti il commercio e l'artigianato, determinazione che va effettuata con riferimento ai redditi denunciati a fini Irpef: mentre la prima norma faceva riferimento al reddito annuo dell'impresa che aveva dato luogo all'iscrizione, la seconda norma, nell'ampliare i redditi da considerarsi al medesimo fine, si riferiva alla totalità dei redditi d'impresa, comprendendovi
11 quindi anche redditi relativi a imprese diverse rispetto a quella che aveva dato luogo all'iscrizione; in entrambi i casi, comunque, le norme si riferivano a
“redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF”, ossia a redditi che avevano un determinato regime fiscale, imponendo tale normativa una sua lettura alla luce delle disposizioni a carattere fiscale;
12. nella specie, l aveva ritenuto dovuti i contributi eccedenti il minimale (e CP_1 non distribuiti tra i soci), applicando alla società di capitali il principio di
“trasparenza fiscale” vigente per le società di persone;
ciò, in considerazione di quanto previsto da circolari (Circ. n. 32/1999 – Circ. n. 102/2003, secondo CP_1 cui il socio lavoratore di srl è tenuto: i) fermo restando l'obbligo a versare i contributi in misura minimale, a versare anche i contributi sul reddito dichiarato dalla società di capitali imputato al socio per trasparenza in ragione delle quote sociali da questi detenute;
ii) a versare i contributi sugli emolumenti eventualmente percepiti come amministratore, così analogamente a quanto avviene per le società di persone);
13. sul punto, deve osservarsi che il principio di “trasparenza fiscale” previsto all'art. 5 del TUIR (in base al quale “I redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili”), mentre costituisce una regola per le società di persone, trova applicazione per le società di capitali soltanto se viene esercitata un'opzione della società che può appunto imputare i redditi ai soci a prescindere o meno dalla percezione degli stessi (in tal senso l'art. 115 TUIR: “1. Esercitando l'opzione di cui al comma 4, il reddito imponibile dei soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), al cui capitale sociale partecipano esclusivamente soggetti di cui allo stesso articolo 73, comma 1, lettera a), ciascuno con una percentuale del diritto di voto esercitabile nell'assemblea generale, richiamata dall'articolo 2346 del codice civile, e di partecipazione agli utili non inferiore al 10 per cento e non superiore al 50 per cento, è imputato a ciascun socio, indipendentemente dall'effettiva percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili”);
14. quindi, qualora tale opzione non sia esercitata (come nella specie), i redditi prodotti e accantonati devono considerarsi imputati alla società non come redditi conseguiti effettivamente dal socio (ed invero, stante le vicende societarie, potrebbe avvenire che quei redditi accantonati in riserva siano successivamente distribuiti, venendo poi a spettare ad un socio diverso da quello interessato, laddove ad es. sia intervenuta una cessione di quote);
15. pertanto, tali redditi vanno intesi come redditi da capitale, secondo la definizione datane dall'art. 44 TUIR “1. Sono redditi di capitale: … e) gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle società, salvo il disposto della lettera d) del comma 2 dell'articolo 53; è ricompresa tra gli utili la remunerazione dei
12 finanziamenti eccedenti di cui all'articolo 98 direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate, anche in sede di accertamento”;
16. la situazione dei redditi accantonati in riserva sembra equiparabile alla situazione del reddito prodotto dalla società di capitale, laddove il socio non svolga attività lavorativa (in merito la circolare n. 84/2021 che recepiva le CP_1 indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali in linea con l'orientamento recente della Corte di Cassazione – sentenze n. 21540/2019, n. 23790/2019, n. 23792/2019, n. 24096/2019 e n. 24097/2019 – secondo cui devono essere esclusi dalla base imponibile contributiva i redditi di capitale attribuiti agli iscritti alle Gestione speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali derivanti dalla partecipazione a società di capitali nella quale i lavoratori autonomi non svolgono attività lavorativa);
17. in particolare, Cass. n. 23790/2019 aveva evidenziato come per i soci di società commerciali la condizione essenziale perché sorga l'obbligo contributivo alla Gestione degli artigiani e dei commercianti è quella della “partecipazione personale al lavoro aziendale”, mentre “la sola percezione di utili derivanti da una mera partecipazione (senza lavoro) in società di capitali, non può far scattare il rapporto giuridico previdenziale, atteso che il reddito di capitale non rientra tra quelli costituzionalmente protetti, per il quale la collettività deve farsi carico della libertà dai bisogni (tra i quali rientra il diritto alla pensione al termine dell'attività lavorativa)”, conseguendone che gli utili derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa, disciplinati dal Testo unico delle imposte sui redditi tra i redditi di capitale, non sono ascrivibili alle disposizioni di cui all'articolo 3-bis del decreto- legge n. 384/1992; nello stesso senso, Cass. n. 24097/2019, secondo cui la suindicata impostazione sarebbe coerente con tutto il sistema come delineata dall'art. 38, comma 2 Cost., che prevede che la tutela previdenziale spetti ai lavoratori, non a coloro che si limitano ad investire i propri capitali a scopo di utile;
18. tale impostazione è stata recentemente ribadita anche dalla Corte d'Appello di Milano, sentenza n. 280 del 18/04/2025, che ha ulteriormente evidenziato che le ragioni che giustificano l'imputazione per trasparenza ai singoli soci solo per i redditi delle società di persone, diversamente dai redditi delle società di capitali, che sono sottoposti all'aliquota d'imposta sui redditi delle società, trovano conferma nella decisione della Corte costituzionale, che con la sentenza n. 354 del 6 novembre 2001, è stata chiamata a decidere della legittimità costituzionale del citato art. 3 bis della D.L. n. 384 del 1992, proprio sotto il profilo che la norma, comportando l'inclusione nella base contributiva soltanto degli utili derivanti dalla partecipazione a società di persone, e non anche degli utili derivanti dalla partecipazione a società di capitali, sarebbe stata contraria agli articoli 3, 38 e 53 della costituzione;
19. la Corte costituzionale ha ritenuto infondata la questione osservando, fra l'altro, che secondo la ricostruzione normativa dei redditi d'impresa e dei redditi 13 di capitale di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, il reddito prodotto dalle società di persone è reddito proprio del socio, realizzandosi, in virtù del precetto di cui al citato articolo 5 del D.P.R. n. 917 del 1986, sia pure agli specifici fini tributari, l'immedesimazione tra società partecipata e socio;
20. la Corte ha escluso che tale normativa determini una ingiustificata discriminazione tra soci di società di capitali e di persone, affermando che:
“secondo il D.P.R. n. 917 del 1986, cui la norma denunciata fa rinvio, mentre i redditi da capitale costituiscono gli utili che il socio consegue per effetto della partecipazione in società dotate di personalità giuridica (art. 41), soggette, a loro volta, all'imposta sul reddito dalle stesse conseguito, i redditi c.d. di impresa di cui fruisce il socio delle società in accomandita semplice (così come, del resto, il socio delle società in nome collettivo) sono i redditi delle stesse società, inclusi nella predetta categoria, come già visto, dall'art. 6 del medesimo D.P.R. n. 917 del 1986, e, al tempo stesso, da imputare “a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione”, proporzionalmente alla “quota di partecipazione agli utili”, in forza del precedente art. 5 (redditi prodotti in forma associata). Ciò fa sì, appunto, che il reddito prodotto dalle società in accomandita semplice sia reddito proprio del socio, realizzandosi, in virtù del predetto art. 5, come questa Corte ha già avuto occasione di rilevare, sia pure agli specifici fini tributari, “l'immedesimazione” fra società partecipata e socio (ordinanza n. 53 del 2001). Secondo la Corte di legittimità, quindi, mentre i soci di società di persone sono tenuti al versamento dei contributi corrispondenti alle somme spettanti seppure mai materialmente percepite, invece, analoga disposizione non è prevista per i soci di società di capitali e tale differenziazione è conforme a Costituzione”;
21. sulla base di quanto sopra riportato, che la giudicante condivide e fa proprio, deriva che il reddito prodotto dalla società di capitali, fino al momento della decisione di distribuzione degli utili, non rientra nella nozione di reddito d'impresa ai fini IRPEF dei singoli soci, diversamente da quanto accade per le società di persone, rimanendo attribuito per intero alla società quale distinto soggetto giuridico, che potrebbe invero deliberare di non distribuirlo in forma di utile di esercizio;
22. di talché, posto che il fatto costitutivo della pretesa contributiva c.d. a percentuale è costituito dall'avvenuta percezione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito, laddove quest'ultimo non sia stato distribuito e rimasto imputato al patrimonio della società, non vi è stata allora alcuna percezione effettiva da parte del socio di tale reddito;
23. solo ove vi sia stata effettiva distribuzione degli utili ai soci, allora si dovranno seguire le regole stabilite dalla normativa rilevante (art. 89 TUIR); in assenza di quanto sopra, alcuna pretesa contributiva può avanzare l' con riferimento a CP_1 quanto prodotto dalla società, non concorrendo tali somme alla formazione del reddito da parte del lavoratore autonomo iscritto alla gestione previdenziale;
14 24. nel caso di specie, non è contestata la mancata distribuzione degli utili per gli anni 2012, 2013, 2016, 2017, 2018, e 2019 e pertanto tali redditi sono ascrivibili unicamente alla società;
25. ne deriva pertanto l'illegittimità dell'operato dell' che ha vantato un CP_1 recupero contributivo valorizzando i redditi maturati dalla s.r.l. e calcolando i contributi a percentuale sulla base della quota di partecipazione del ricorrente al capitale sociale senza che vi sia stata distribuzione degli utili al socio;
26. quanto agli anni 2020, 2021 e 2022, oggetto di domanda di accertamento negativo in assenza di alcuna richiesta dell' deve rilevarsi, in senso CP_1 dirimente, la totale assenza di puntuale allegazione e prova dei fatti costitutivi della domanda;
27. infine, stante l'accertata legittimità della pretesa portata dall' nell'avviso di CP_1 addebito n. 402 2021 00018246 05 000 dell'importo di € 999,05 relativo agli anni 2014 e 2015 (RG 777/23), non può essere dichiarata la regolarità contributiva;
peraltro, a confutazione dell'argomento di parte ricorrente in forza del quale la regolarità sussiste comunque in caso di “crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso giudiziario sino al passaggio in giudicato della sentenza, salva l'ipotesi cui all'art. 24, comma 3, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46” ex art. 3 comma 2 lett. e) DM 30/01/15, quando è stato richiesto il DURC non era pendente un giudizio avente ad oggetto le suddette annualità;
28. le spese di lite possono essere compensate per 1/3 stante la reciproca soccombenza e vengono poste a carico di parte convenuta nella restante misura di 2/3 indicata in dispositivo, liquidata ai sensi del DM 10/3/2014 n. 55, tenuto conto della riunione dei procedimenti, dei valori minimi stante l'identità delle questioni trattate, senza computo della fase istruttoria non svolta e oltre rimborso spese forfettarie del 15%.
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta la domanda di annullamento dell'avviso di addebito n. 402 2021 00018246 05 000 dell'importo di € 999,05 relativo agli anni 2014 e 2015;
- accerta che per gli anni 2012, 2013, 2016, 2017, 2018 e 2019 parte ricorrente non è debitrice nei confronti dell' artigiani di contributi a percentuale;
Controparte_5
- dichiara l'illegittimità della pretesa contributiva portata dalla comunicazione di debito n. 730015651549K4202205 riferita alle rate prima, seconda e terza dell'anno 2017 (RG 1009/22), dall'avviso di addebito n. 402 2022 0001986425 000 riferito alle rate prima, seconda e terza dell'anno 2016 (RG 1638/22), dall'invito a regolarizzare la posizione contributiva notificato il 31/3/23 riferito agli anni 2012, 2013, 2017, 2018, 2019 (RG 663/23) e dagli inviti a regolarizzare la posizione contributiva notificati il 18/5/23 riferiti agli anni 2012, 2013, 2016, 2017, 2018, 2019 (RG 777/23);
15 - rigetta la domanda in relazione agli anni 2020, 2021 e 2022 (RG 777/23);
-rigetta la domanda relativa al DURC (RG 663/22 e 777/23);
-compensa per 1/3 le spese di lite;
- condanna parte convenuta alla rifusione delle restanti spese di lite, liquidate in € 4.350,00 oltre rimborso spese forfettarie del 15%, oltre CPA ed IVA come per legge, oltre contributi unificati se versati.
Così deciso in Sassari, il 29/10/2025.
La Giudice dr.ssa Ilaria Grosso
16