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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 03/06/2025, n. 844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 844 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 1917/2024
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Prima
VERBALE DI CAUSA
Oggi 3/06/2025, alle ore 12:44, innanzi al dott. Antonio Pianoforte, sono comparsi: per ), l'avv. Umberto Di Grande;
Parte_1 P.IVA_1 per l'avv. Avveduto Rosario autodifeso;
Parte_2
È altresì presente ai fini della pratica forense la dott.ssa Erika Mililli.
Il giudice invita le parti a precisare le rispettive conclusioni e a discutere la causa, ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c.
L'avv. di parte appellante precisa le conclusioni come da atto introduttivo. Sull'inammissibilità dell'appello, rappresenta che la causa deriva da un contratto di somministrazione;
il contratto è stato rintracciato e depositato con le note conclusionali. Sono stati violati dal giudice di pace i principi regolatori della materia. La causa originale del contenzioso era la diffida e messa in mora. Le fatture hanno tutti i criteri idonei per la prova del credito (utenza, consumi, ecc.). Il giudice di pace ha applicato la prescrizione biennale, che non andava indicata che sono emesse oltre al 2020. Quanto a quelli del
2019, eccepisce che non vi è prova della comunicazione, ma per contratto non serviva.
L'avv. di parte appellata insiste nelle conclusioni come da comparsa di costituzione e chiede l'improcedibilità, in quanto si presume che la sentenza del giudice di pace sia stata adottata in via equitativa. Contesta l'appello del comune: non vi è prova dell'esistenza di un contratto.
L'avv. Avveduto rileva l'inutizzabilità del documento prodotto al maturare delle preclusioni, in quanto non vi sono i presupposti dei nova in appello. Le considerazioni circa la prescrizione e quantificazione dei consumi non possono essere applicati: è comunque onere del soggetto di dimostrare di aver effettuato le forniture e il prezzo delle stesse. Non vi è la delibera di giunta che approva di anno in anno i prezzi. Il canone idrico non è un tributo, l'atto è proveniente da soggetto non autorizzato.
Il giudice
Si ritira in camera di consiglio.
Uscito dalla camera di consiglio, pronuncia sentenza dandone lettura, con relativa stesura a verbale:
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
Il tribunale, nella persona del giudice monocratico dott. Antonio Pianoforte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al numero di r.g. 1917/2024 pendente tra:
in persona del signor Sindaco pro tempore, P.Iva: , con Sede in Parte_1 P.IVA_1
via Francesco Mormino Penna n. 2, rappresentato e difeso dall'avv. Umberto Di Grande, giusta Pt_1 procura rilasciata in ottemperanza alla Delibera di G.C. n. 83 del 29/05/2024, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Comunale dell'Ente sita a in Via Francesco Mormino Penna n. 2; Pt_1
APPELLANTE contro nato il [...] a [...], (C.F. ), Parte_2 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Rosario Avveduto, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in nella Via Bixio n. 64, giusta procura in atti;
Pt_1
APPELLATA
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 405/2023 del 21/12/2023 il giudice di pace di Modica, r.g. 541/2023, ha accolto la domanda di annullamento della diffida di pagamento e contestuale messa in mora n. 4614 del 19/10/2022 avente ad oggetto la somma di € 1.097,32 per presunte omissioni nel versamento di canoni idrici per l'anno 2017/2018, avanzata da nei confronti del Parte_2 Parte_1
Il giudice di pace pronunciava sentenza di accertamento negativo del credito, ancorché pronunciandosi con l'annullamento della diffida n. 4614 del 19.10.2022, così disponendo: “[a]ccoglie la domanda dell'opponente e per l'effetto annulla la diffida di pagamento nr 4614 emessa dal Parte_2 in data 19.10.22 e recapitata all'attore in data 13.01.2023. Condanna il Parte_1 Parte_1 al pagamento delle spese di lite che vengono liquidate in favore dell'attore in complessivi € 293,00
[...] di cui € 43,00 per spese vive, oltre spese generali Iva e CA come per legge”, accogliendo il ricorso ritenendo prescritto il credito vantato dal relativo ai consumi idrici dell'anno 2017 per Parte_1
pagina 2 di 6 il trascorrere del termine di prescrizionale di cui all'art. 2948 c.c. ed illegittima la pretesa di pagamento relativa ai consumi idrici dell'anno 2018 per violazione dell'iter procedimentale descritto dalla deliberazione n. 311/2019/R/IDR, da ultimo modificata con deliberazione n. 610/2021/R/IDR, emessa dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).
Peraltro, il non dava prova della somma richiesta a titolo di canoni idrici, non avendo indicato i Pt_1 criteri per determinarla, con la conseguenza che l'atto opposto risultava contrastante col principio della trasparenza degli atti amministrativi;
inoltre, riteneva i motivi di accoglimento assorbenti degli altri motivi di impugnazione.
L'appellante impugna la sentenza di primo grado sostenendo:
1) vizio di ultrapetizione della sentenza e mancato decorso del termine prescrizionale, in quanto la sentenza impugnata, sul punto, si fonda su una eccezione non sollevata dall'opponente, non rilevabile d'ufficio, sovversiva di una circostanza di fatto incontestata tra le parti e, in ogni caso, frutto dell'errato calcolo dei termini di prescrizione;
2) legittimità della diffida di pagamento e messa in mora e non applicazione al caso di specie della
Deliberazione Arera n. 311/2019/R/IDR;
3) erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui non riconosce l'atto impugnato quantomeno idoneo ad interrompere i termini di prescrizione;
4) che la motivazione era stata fatta per relationem dell'atto impugnato;
5) la mancanza di idonea sottoscrizione della diffida di pagamento impugnata, deducendo che con
Determinazione n. 62 del 15/09/2022 del Capo Settore IV Entrate veniva espressamente disposto che la firma autografa del Funzionario Responsabile dei Tributi Dott.ssa Valeria Drago venisse sostituita con l'indicazione e stampa del suo nominativo, per come risulta nell'atto impugnato che, pertanto, reca idonea sottoscrizione;
6) l'illegittima applicazione degli interessi di mora.
Costituitosi in giudizio, l'appellato chiedeva:
- in via preliminare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 339, comma 3, c.p.c., ritenere e dichiarare inammissibile l'appello proposto dal avverso la sentenza n. 405/23, resa in data Parte_1
21.12.23 dal Giudice di Pace di Modica;
- accertarsi la non conformità dell'appello al dettato di cui all'art. 342 c.p.c, non consentendo i motivi di appello proposti di assicurare la riforma della pronuncia impugnata e non sussistendo, quindi, alcuna probabilità di accoglimento del proposto gravame in quanto le singole statuizioni della sentenza su cui risulta formato il giudicato interno comportano il difetto dell'interesse alla riforma del capo oggetto di impugnazione. pagina 3 di 6 Deduceva, a tal fine:
- la mancata prova in ordine alla pretesa vantata;
- la non applicabilità della prescrizione quinquennale, esulando dalla fattispecie la applicabilità dell'art. 2948 c.c.;
- l'inesistenza di atti interruttivi e la non correttezza dell'ammontare della pretesa;
- l'inidoneità della determina n. 1186 del 15/9/2022 ad attribuire la paternità dello stesso alla dott.ssa
Valeria Drago;
- la responsabilità processuale aggravata ex art. 96, co. 3 c.p.c.
L'appello proposto dal avverso la suddetta sentenza deve essere dichiarato Parte_1 inammissibile.
Invero, trattandosi di causa con valore inferiore ad euro 1.100,00, precisamente euro 1.097,32, l'art. 339, co. 3, c.p.c. stabilisce che “[l]e sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell'articolo 113, secondo comma, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia”.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “[l]e sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità possono, ai sensi dell'art. 339, comma 3 c.p.c., soltanto formare oggetto di ricorso per cassazione
e sono, pertanto, inappellabili. L'inammissibilità dell'appello, attenendo ai presupposti dell'impugnazione, è rilevabile anche d'ufficio in sede di legittimità” (Cass. n. 22256/2017).
La violazione dell'art. 339, co. 3, c.p.c. è rilevabile anche d'ufficio, per cui è irrilevante la costituzione tardiva dell'appellato.
La giurisprudenza di legittimità, inoltre, afferma che “le sentenze rese dal giudice di pace in cause di valore non eccedente i millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi mediante moduli o formulari di cui all'art. 1342 c.c., sono da considerare sempre pronunciate secondo equità, ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.c. Ne consegue che il tribunale, in sede di appello avverso sentenza del giudice di pace, pronunciata in controversia di valore inferiore al suddetto limite,
è tenuto a verificare, in base all'art. 339, comma 3, c.p.c., come sostituito dall'art. 1 del d.lgs. 2 febbraio
2006, n. 40, soltanto l'inosservanza delle norme sul procedimento, di quelle costituzionali e comunitarie
e dei principi regolatori della materia, che non possono essere violati nemmeno in un giudizio di equità”
(cfr. ex multis, Cass. civ., sez. II, 19/01/2021, n. 769).
Attesa la mancata rituale produzione, da parte dell'appellante, del contratto da cui sarebbe scaturita l'obbligazione in capo all'odierno appellato, non si può ricondurre il rapporto giuridico sorto tra le parti ai contratti conclusi mediante moduli o formulari di cui all'art. 1342 c.c., e di conseguenza non trova pagina 4 di 6 applicazione l'eccezione di cui all'art. 113, co. 2, c.p.c. (cfr. trib. Ragusa, sent. n. 284/2023 del
17/02/2023). La documentazione invocata dal comune, infatti, è stata prodotta solo nel secondo grado di giudizio, a preclusioni ormai maturate, in virtù di quanto disciplinato dall'art. 345, co. 3, c.p.c., che dispone, nel testo ratione temporis applicabile, che “[n]on sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile”, in virtù della modifica intervenuta con l'art. 54, co. 1, lett. 0b), del d.l. 22/6/2012, n. 83, conv., con mod., nella l. 7 agosto 2012,
n. 134, che ha soppresso la locuzione “che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero”. Non è stata, infatti, allegata una causa di non imputabilità della tardiva produzione di documentazione preesistente.
Alla luce di quanto appena detto, pertanto, poiché dagli atti e dalla sentenza emessa in primo grado emerge che il valore della causa non supera gli euro millecento (come del resto indicato in citazione), attestandosi su un valore di euro 1.097,32 e rientrando nell'alveo dell'art. 113, co. 2, c.p.c., si tratta di pronuncia resa secondo equità e quindi appellabile solo per inosservanza di norme sul procedimento, norme costituzionali e comunitarie e dei principi regolatori della materia.
Non avendo l'appellante dedotto la violazione di norme costituzionali o comunitarie, né dei principi regolatori della materia oggetto di causa, considerato che è onere dell'appellante indicare il principio violato e come la regola equitativa individuata dal giudice di pace si ponga con esso in contrasto (C.
3005/2014, C. 18064/2022), ne consegue l'integrale inammissibilità dell'appello e le spese seguono la soccombenza.
Gli altri motivi di appello non devono essere esaminati in quanto il giudice di pace, con l'impugnata sentenza, ha annullato l'atto di diffida di pagamento, ritenendo con i motivi di accoglimento assorbiti tutti gli altri motivi di impugnazione.
A tal riguardo, giova rammentare che: “[q]ualora il giudice che abbia ritenuto inammissibile una domanda, o un capo di essa, o un singolo motivo di gravame, così spogliandosi della "potestas iudicandi" sul relativo merito, proceda poi comunque all'esame di quest'ultimo, è inammissibile, per difetto di interesse, il motivo di impugnazione della sentenza da lui pronunciata che ne contesti solo la motivazione, da considerarsi svolta "ad abundantiam", su tale ultimo aspetto” (cfr. Cassazione, Sez. 6
5, Ordinanza n. 30393 del 19/12/2017).
Alla luce di quanto esposto, non avendo il indicato un principio regolatore della materia, Parte_1
l'appello proposto dall'ente comunale avverso la sentenza n. 405/2023 del 21.12.2023 deve essere dichiarato inammissibile.
pagina 5 di 6 Le spese seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, con i valori medi, ridotti del 50%, per la semplicità delle questioni trattate.
L'inammissibilità dell'impugnazione determina, in capo a parte appellante, l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quanto già versato per il presente procedimento
(art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002).
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
• dichiara inammissibile l'appello proposto dal avverso la sentenza del giudice di pace Parte_1 di Modica n. 405/2023 del 21.12.2023;
• condanna il a rimborsare a spese del presente grado di Parte_1 Parte_2 giudizio che si liquidano in 332,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta;
• attesta la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della reclamante, di un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato pari a quanto già versato, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.p.r.
115/2002.
Sentenza resa ex art. 281-sexies c.p.c.
Così deciso in Ragusa, 3/6/2025.
Il giudice dott. Antonio Pianoforte
pagina 6 di 6
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Prima
VERBALE DI CAUSA
Oggi 3/06/2025, alle ore 12:44, innanzi al dott. Antonio Pianoforte, sono comparsi: per ), l'avv. Umberto Di Grande;
Parte_1 P.IVA_1 per l'avv. Avveduto Rosario autodifeso;
Parte_2
È altresì presente ai fini della pratica forense la dott.ssa Erika Mililli.
Il giudice invita le parti a precisare le rispettive conclusioni e a discutere la causa, ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c.
L'avv. di parte appellante precisa le conclusioni come da atto introduttivo. Sull'inammissibilità dell'appello, rappresenta che la causa deriva da un contratto di somministrazione;
il contratto è stato rintracciato e depositato con le note conclusionali. Sono stati violati dal giudice di pace i principi regolatori della materia. La causa originale del contenzioso era la diffida e messa in mora. Le fatture hanno tutti i criteri idonei per la prova del credito (utenza, consumi, ecc.). Il giudice di pace ha applicato la prescrizione biennale, che non andava indicata che sono emesse oltre al 2020. Quanto a quelli del
2019, eccepisce che non vi è prova della comunicazione, ma per contratto non serviva.
L'avv. di parte appellata insiste nelle conclusioni come da comparsa di costituzione e chiede l'improcedibilità, in quanto si presume che la sentenza del giudice di pace sia stata adottata in via equitativa. Contesta l'appello del comune: non vi è prova dell'esistenza di un contratto.
L'avv. Avveduto rileva l'inutizzabilità del documento prodotto al maturare delle preclusioni, in quanto non vi sono i presupposti dei nova in appello. Le considerazioni circa la prescrizione e quantificazione dei consumi non possono essere applicati: è comunque onere del soggetto di dimostrare di aver effettuato le forniture e il prezzo delle stesse. Non vi è la delibera di giunta che approva di anno in anno i prezzi. Il canone idrico non è un tributo, l'atto è proveniente da soggetto non autorizzato.
Il giudice
Si ritira in camera di consiglio.
Uscito dalla camera di consiglio, pronuncia sentenza dandone lettura, con relativa stesura a verbale:
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
Il tribunale, nella persona del giudice monocratico dott. Antonio Pianoforte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al numero di r.g. 1917/2024 pendente tra:
in persona del signor Sindaco pro tempore, P.Iva: , con Sede in Parte_1 P.IVA_1
via Francesco Mormino Penna n. 2, rappresentato e difeso dall'avv. Umberto Di Grande, giusta Pt_1 procura rilasciata in ottemperanza alla Delibera di G.C. n. 83 del 29/05/2024, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Comunale dell'Ente sita a in Via Francesco Mormino Penna n. 2; Pt_1
APPELLANTE contro nato il [...] a [...], (C.F. ), Parte_2 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Rosario Avveduto, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in nella Via Bixio n. 64, giusta procura in atti;
Pt_1
APPELLATA
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 405/2023 del 21/12/2023 il giudice di pace di Modica, r.g. 541/2023, ha accolto la domanda di annullamento della diffida di pagamento e contestuale messa in mora n. 4614 del 19/10/2022 avente ad oggetto la somma di € 1.097,32 per presunte omissioni nel versamento di canoni idrici per l'anno 2017/2018, avanzata da nei confronti del Parte_2 Parte_1
Il giudice di pace pronunciava sentenza di accertamento negativo del credito, ancorché pronunciandosi con l'annullamento della diffida n. 4614 del 19.10.2022, così disponendo: “[a]ccoglie la domanda dell'opponente e per l'effetto annulla la diffida di pagamento nr 4614 emessa dal Parte_2 in data 19.10.22 e recapitata all'attore in data 13.01.2023. Condanna il Parte_1 Parte_1 al pagamento delle spese di lite che vengono liquidate in favore dell'attore in complessivi € 293,00
[...] di cui € 43,00 per spese vive, oltre spese generali Iva e CA come per legge”, accogliendo il ricorso ritenendo prescritto il credito vantato dal relativo ai consumi idrici dell'anno 2017 per Parte_1
pagina 2 di 6 il trascorrere del termine di prescrizionale di cui all'art. 2948 c.c. ed illegittima la pretesa di pagamento relativa ai consumi idrici dell'anno 2018 per violazione dell'iter procedimentale descritto dalla deliberazione n. 311/2019/R/IDR, da ultimo modificata con deliberazione n. 610/2021/R/IDR, emessa dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).
Peraltro, il non dava prova della somma richiesta a titolo di canoni idrici, non avendo indicato i Pt_1 criteri per determinarla, con la conseguenza che l'atto opposto risultava contrastante col principio della trasparenza degli atti amministrativi;
inoltre, riteneva i motivi di accoglimento assorbenti degli altri motivi di impugnazione.
L'appellante impugna la sentenza di primo grado sostenendo:
1) vizio di ultrapetizione della sentenza e mancato decorso del termine prescrizionale, in quanto la sentenza impugnata, sul punto, si fonda su una eccezione non sollevata dall'opponente, non rilevabile d'ufficio, sovversiva di una circostanza di fatto incontestata tra le parti e, in ogni caso, frutto dell'errato calcolo dei termini di prescrizione;
2) legittimità della diffida di pagamento e messa in mora e non applicazione al caso di specie della
Deliberazione Arera n. 311/2019/R/IDR;
3) erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui non riconosce l'atto impugnato quantomeno idoneo ad interrompere i termini di prescrizione;
4) che la motivazione era stata fatta per relationem dell'atto impugnato;
5) la mancanza di idonea sottoscrizione della diffida di pagamento impugnata, deducendo che con
Determinazione n. 62 del 15/09/2022 del Capo Settore IV Entrate veniva espressamente disposto che la firma autografa del Funzionario Responsabile dei Tributi Dott.ssa Valeria Drago venisse sostituita con l'indicazione e stampa del suo nominativo, per come risulta nell'atto impugnato che, pertanto, reca idonea sottoscrizione;
6) l'illegittima applicazione degli interessi di mora.
Costituitosi in giudizio, l'appellato chiedeva:
- in via preliminare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 339, comma 3, c.p.c., ritenere e dichiarare inammissibile l'appello proposto dal avverso la sentenza n. 405/23, resa in data Parte_1
21.12.23 dal Giudice di Pace di Modica;
- accertarsi la non conformità dell'appello al dettato di cui all'art. 342 c.p.c, non consentendo i motivi di appello proposti di assicurare la riforma della pronuncia impugnata e non sussistendo, quindi, alcuna probabilità di accoglimento del proposto gravame in quanto le singole statuizioni della sentenza su cui risulta formato il giudicato interno comportano il difetto dell'interesse alla riforma del capo oggetto di impugnazione. pagina 3 di 6 Deduceva, a tal fine:
- la mancata prova in ordine alla pretesa vantata;
- la non applicabilità della prescrizione quinquennale, esulando dalla fattispecie la applicabilità dell'art. 2948 c.c.;
- l'inesistenza di atti interruttivi e la non correttezza dell'ammontare della pretesa;
- l'inidoneità della determina n. 1186 del 15/9/2022 ad attribuire la paternità dello stesso alla dott.ssa
Valeria Drago;
- la responsabilità processuale aggravata ex art. 96, co. 3 c.p.c.
L'appello proposto dal avverso la suddetta sentenza deve essere dichiarato Parte_1 inammissibile.
Invero, trattandosi di causa con valore inferiore ad euro 1.100,00, precisamente euro 1.097,32, l'art. 339, co. 3, c.p.c. stabilisce che “[l]e sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell'articolo 113, secondo comma, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia”.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “[l]e sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità possono, ai sensi dell'art. 339, comma 3 c.p.c., soltanto formare oggetto di ricorso per cassazione
e sono, pertanto, inappellabili. L'inammissibilità dell'appello, attenendo ai presupposti dell'impugnazione, è rilevabile anche d'ufficio in sede di legittimità” (Cass. n. 22256/2017).
La violazione dell'art. 339, co. 3, c.p.c. è rilevabile anche d'ufficio, per cui è irrilevante la costituzione tardiva dell'appellato.
La giurisprudenza di legittimità, inoltre, afferma che “le sentenze rese dal giudice di pace in cause di valore non eccedente i millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi mediante moduli o formulari di cui all'art. 1342 c.c., sono da considerare sempre pronunciate secondo equità, ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.c. Ne consegue che il tribunale, in sede di appello avverso sentenza del giudice di pace, pronunciata in controversia di valore inferiore al suddetto limite,
è tenuto a verificare, in base all'art. 339, comma 3, c.p.c., come sostituito dall'art. 1 del d.lgs. 2 febbraio
2006, n. 40, soltanto l'inosservanza delle norme sul procedimento, di quelle costituzionali e comunitarie
e dei principi regolatori della materia, che non possono essere violati nemmeno in un giudizio di equità”
(cfr. ex multis, Cass. civ., sez. II, 19/01/2021, n. 769).
Attesa la mancata rituale produzione, da parte dell'appellante, del contratto da cui sarebbe scaturita l'obbligazione in capo all'odierno appellato, non si può ricondurre il rapporto giuridico sorto tra le parti ai contratti conclusi mediante moduli o formulari di cui all'art. 1342 c.c., e di conseguenza non trova pagina 4 di 6 applicazione l'eccezione di cui all'art. 113, co. 2, c.p.c. (cfr. trib. Ragusa, sent. n. 284/2023 del
17/02/2023). La documentazione invocata dal comune, infatti, è stata prodotta solo nel secondo grado di giudizio, a preclusioni ormai maturate, in virtù di quanto disciplinato dall'art. 345, co. 3, c.p.c., che dispone, nel testo ratione temporis applicabile, che “[n]on sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile”, in virtù della modifica intervenuta con l'art. 54, co. 1, lett. 0b), del d.l. 22/6/2012, n. 83, conv., con mod., nella l. 7 agosto 2012,
n. 134, che ha soppresso la locuzione “che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero”. Non è stata, infatti, allegata una causa di non imputabilità della tardiva produzione di documentazione preesistente.
Alla luce di quanto appena detto, pertanto, poiché dagli atti e dalla sentenza emessa in primo grado emerge che il valore della causa non supera gli euro millecento (come del resto indicato in citazione), attestandosi su un valore di euro 1.097,32 e rientrando nell'alveo dell'art. 113, co. 2, c.p.c., si tratta di pronuncia resa secondo equità e quindi appellabile solo per inosservanza di norme sul procedimento, norme costituzionali e comunitarie e dei principi regolatori della materia.
Non avendo l'appellante dedotto la violazione di norme costituzionali o comunitarie, né dei principi regolatori della materia oggetto di causa, considerato che è onere dell'appellante indicare il principio violato e come la regola equitativa individuata dal giudice di pace si ponga con esso in contrasto (C.
3005/2014, C. 18064/2022), ne consegue l'integrale inammissibilità dell'appello e le spese seguono la soccombenza.
Gli altri motivi di appello non devono essere esaminati in quanto il giudice di pace, con l'impugnata sentenza, ha annullato l'atto di diffida di pagamento, ritenendo con i motivi di accoglimento assorbiti tutti gli altri motivi di impugnazione.
A tal riguardo, giova rammentare che: “[q]ualora il giudice che abbia ritenuto inammissibile una domanda, o un capo di essa, o un singolo motivo di gravame, così spogliandosi della "potestas iudicandi" sul relativo merito, proceda poi comunque all'esame di quest'ultimo, è inammissibile, per difetto di interesse, il motivo di impugnazione della sentenza da lui pronunciata che ne contesti solo la motivazione, da considerarsi svolta "ad abundantiam", su tale ultimo aspetto” (cfr. Cassazione, Sez. 6
5, Ordinanza n. 30393 del 19/12/2017).
Alla luce di quanto esposto, non avendo il indicato un principio regolatore della materia, Parte_1
l'appello proposto dall'ente comunale avverso la sentenza n. 405/2023 del 21.12.2023 deve essere dichiarato inammissibile.
pagina 5 di 6 Le spese seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, con i valori medi, ridotti del 50%, per la semplicità delle questioni trattate.
L'inammissibilità dell'impugnazione determina, in capo a parte appellante, l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quanto già versato per il presente procedimento
(art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002).
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
• dichiara inammissibile l'appello proposto dal avverso la sentenza del giudice di pace Parte_1 di Modica n. 405/2023 del 21.12.2023;
• condanna il a rimborsare a spese del presente grado di Parte_1 Parte_2 giudizio che si liquidano in 332,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta;
• attesta la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della reclamante, di un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato pari a quanto già versato, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.p.r.
115/2002.
Sentenza resa ex art. 281-sexies c.p.c.
Così deciso in Ragusa, 3/6/2025.
Il giudice dott. Antonio Pianoforte
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