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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 06/03/2025, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Causa n. 415/2023 R.G.
tra
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Agostino Bennardis opponente e
in persona del legale rappresentante p.t. (C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Raffaele Zurlo e Andrea Ornati opposta
Il Giudice scaduto il termine del 4 marzo 2025 fissato per il deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate;
pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c..
Crotone, 5 marzo 2025
Il Giudice
Mauro Giuseppe Cilardi
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, nella persona del giudice monocratico Mauro
Giuseppe Cilardi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 415/2023 R.G. tra
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Agostino Bennardis opponente e
in persona del legale rappresentante p.t. (C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Raffaele Zurlo e Andrea Ornati opposta
OGGETTO
Opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
Come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 4 marzo 2025, da intendersi qui richiamate.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Va premesso che la presente decisione è adottata ai sensi degli artt. 281-sexies e 127- ter c.p.c., ferma la compatibilità tra il modulo decisionale ex art. 281-sexies c.p.c. e la tenuta dell'udienza secondo la modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c..
Al riguardo, si condivide il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, in forza del quale deve dirsi legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. in forma scritta mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune, anteriore o coincidente con la data d'udienza, per il deposito di note scritte
2 previsto nel periodo di emergenza pandemica dall'art. 83, comma 7, lett. h), del d.l. n. 18 del 2020, conv. con mod. dalla l. n. 37 del 2020, in quanto tale procedimento è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui per legge sia consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale e, quindi, anche in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto e sulla natura della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza sulla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili (v. Cass. n. 37137/2022).
Pur essendo stato tale principio di diritto affermato con riferimento alla celebrazione dell'udienza a trattazione scritta secondo le modalità previste dalla normativa in vigore fino al 31.12.2022, lo scrivente ritiene che lo stesso debba applicarsi anche alle cause trattate ai sensi degli artt. 281-sexies e 127-ter c.p.c., atteso che l'udienza cartolare costituisce attualmente un mezzo di trattazione ordinario a seguito dell'introduzione dell'art. 127- ter c.p.c. ad opera del d.lgs. n. 149/2022 nonché alla luce della pari idoneità di tale modalità di trattazione a garantire il contraddittorio tra le parti e la ragionevole durata del processo.
Giova, inoltre, rammentare che la Corte costituzionale ha affermato che: “non in tutti i processi la trattazione orale costituisce un connotato indefettibile del contraddittorio e, quindi, del giusto processo, potendo tale forma di trattazione essere surrogata da difese scritte tutte le volte in cui la configurazione strutturale e funzionale del singolo procedimento, o della specifica attività processuale da svolgere, lo consenta e purché le parti permangano su di un piano di parità” (v. Corte cost. n. 263/2017).
Inoltre, rafforza il convincimento rilevare che l'art. 128 c.p.c. (come novellato dal d.lgs. 31 ottobre 2024 n. 164 – c.d. correttivo Cartabia) prescrive, come regola generale, che il giudice possa sostituire l'udienza pubblica con il deposito delle note scritte, a meno che una delle parti non si opponga.
1.1. In limine litis va anche osservato che la riforma del processo civile, intervenuta con legge 18 giugno 2009, n. 69, ha modificato l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att.
c.p.c., escludendo dal contenuto della sentenza (art. 132, n. 4, c.p.c.) lo svolgimento del processo. Ne deriva l'immediata stesura delle ragioni della decisione.
3 2. Si controverte del credito di € 6.792,63, oltre accessori, vantato dalla Controparte_1 quale cessionaria del credito, e derivante dal contratto di finanziamento n. 5284436, sottoscritto da con la DE AN S.p.A.. Parte_1
Ottenuta dalla creditrice l'ingiunzione di pagamento per la somma suddetta (con decreto n.
676/2022), l'ingiunta ha spiegato opposizione ex art. 645 c.p.c., chiedendo la revoca del decreto.
Ha disconosciuto l'autenticità del contratto e le sottoscrizioni ivi apposte;
ha eccepito: che l'estratto conto esibito in sede monitoria è privo dei requisiti previsti dall'art. 50 TUB;
l'applicazione di interessi, commissioni e spese ultralegali;
la vessatorietà dell'art. 13 delle condizioni generali del contratto. Ha, altresì, contestato la legittimità della certificazione di conformità apposta sulla documentazione prodotta dalla creditrice per l'emissione del decreto ingiuntivo, evidenziando che l'estratto conto indica solo l'ammontare complessivo dell'asserito credito, senza alcuna precisazione su importi dovuti a titolo di capitale ed importi dovuti a titolo di interessi.
Tanto precisato, ha concluso chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo nonché la condanna della creditrice al risarcimento dei danni patiti in relazione agli artt. 1337, 1338, 1366, 1376
c.c.; in via subordinata, ha domandato di accertarsi la minor somma dovuta in relazione a quanto esposto in atti, anche mediante consulenza tecnica d'ufficio.
Instaurato regolarmente il contradditorio, si è costituita la creditrice, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, rilevando l'infondatezza e la genericità dei motivi di opposizione.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ed esperito senza successo il tentativo obbligatorio di mediazione, la causa è stata istruita documentalmente e rinviata per la decisione all'udienza cartolare del 4.3.2025 con assegnazione di termini per il deposito di note difensive conclusive e note scritte.
3. Si rileva preliminarmente che, dal punto di vista istruttorio, la controversia è pienamente matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad un'integrazione del materiale probatorio in atti, alla luce delle allegazioni difensive e della documentazione prodotta.
4. Nel merito, l'opposizione è infondata e va respinta.
4 E' noto che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale.
Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere probatorio, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio ed ha, quindi, il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre il debitore opponente, da parte sua, dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto (cfr. ex multis Cass. n. 12765/2007; n. 2421/2006; n. 24815/2005).
La giurisprudenza di merito ha ribadito, inoltre, che “in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere di provare la fondatezza di tale domanda incombe sul convenuto, in quanto attore sostanziale” (Trib. Roma n. 1434/2015) e che “in caso di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in tema di onere della prova grava su chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, perciò parte opposta deve dimostrare gli elementi costitutivi del credito azionato in sede sommaria, mentre l'opponente ha l'onere di contestarlo allegando circostanze estintive o modificative del medesimo o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda” (Trib.
Arezzo n. 34/2017).
In particolare, nei giudizi aventi ad oggetto pretese scaturenti da rapporti bancari, l'istituto di credito, attore in senso sostanziale, assolve l'onere probatorio a suo carico producendo in giudizio i contratti che si contestano e gli altri documenti che rilevano nel caso specifico
(cfr. ex multis Cass. civ. 9768/2012; n. 10692/2007).
Il giudizio di opposizione ha, dunque, per oggetto non il riesame delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo, ma l'accertamento del diritto sostanziale sottostante il ricorso monitorio, sulla base delle prove acquisite nella fase a cognizione piena, sicché alcuna rilevanza assumono le contestazioni mosse dall'opponente in merito alla sussistenza delle condizioni legittimanti l'emissione del provvedimento monitorio (ex plurimis, Trib.
Roma n. 490/2023).
4.1. Applicando tali coordinate di diritto al caso di specie, va detto che si è raggiunta la prova del rapporto dedotto e dell'esistenza del credito, avendo parte opposta assolto all'onere probatorio spettantele e non avendo, di contro, parte opponente fornito alcuna prova valida a sostegno dei motivi di opposizione.
5 Giova premettere che, nell'odierna controversia, l'istituto di credito ha agito per ottenere la condanna al pagamento, non già del saldo di un conto corrente, bensì delle rate, rimaste impagate, di un contratto di finanziamento.
Lo stesso, pertanto, è tenuto a fornire la prova dell'esistenza del proprio titolo e della disciplina dell'ammortamento, con le relative scadenze temporali.
In particolare, per quanto di rilievo, con il ricorso monitorio la creditrice ha depositato: il contratto di finanziamento in oggetto (doc. 3 fasc. mon.); il piano d'ammortamento e l'estratto conto certificato ex art. 50 TUB (doc. 5 fasc. mon.); copia della raccomandata a/r avente ad oggetto la messa in mora nonché la comunicazione di avvenuta cessione del credito, debitamente ricevuta dall'ingiunta il 27.9.2017 (doc. 7 fasc. mon.).
Data, quindi, per provata la fonte negoziale dell'obbligazione e compiutamente allegato l'inadempimento, stando al ricordato principio in tema di riparto dell'onere della prova,
l'opponente era gravata dell'onere della prova del fatto, impeditivo, modificativo o estintivo dell'altrui pretesa (cfr. Cass. Sez. U., Sentenza n. 13533 del 30.10.2001).
Ciò non è avvenuto, come di seguito si andrà ad esporre, con la conseguenza che non sussiste alcuna ragione ostativa al riconoscimento della pretesa adempitiva.
Il convincimento del Giudicante si fonda sulle seguenti considerazioni.
A) IL DISCONOSCIMENTO EFFETTUATO.
Il disconoscimento operato dall'opponente è da reputarsi privo di effetti.
Ed invero, in uno con le argomentazioni già espresse dal Tribunale e a cui si rinvia per relationem (cfr. ord. 5.7.2023), va data continuità all'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il disconoscimento di una scrittura privata non può essere esperito nei confronti di un contratto parzialmente eseguito, poiché l'esecuzione, seppur parziale, di un contratto ne produce il riconoscimento tacito, quando lo stesso abbia avuto un principio d'esecuzione da parte del debitore (arg. Cass.: n. 10849/2012; Cass. n.
25047/2009; n. 18748/2004).
Il pagamento di alcune rate del finanziamento costituisce una tipica ipotesi di esecuzione volontaria parziale del contratto di finanziamento, che avendo avuto un principio di esecuzione produce il riconoscimento tacito del documento contrattuale e delle sottoscrizioni apposte su di esso, escludendo così la necessità di procedere alla sua verificazione e rendendo privo di effetti il disconoscimento operato in sede giudiziale, avendo l'opponente, seppur parzialmente, onorato il debito assunto con la società finanziaria.
6 Sicché la parte che intenda avvalersi del documento, a seguito dell'avvenuto disconoscimento fatto in sede giudiziale della scrittura privata, non è neppure tenuta a proporre l'istanza di verificazione. Infatti, il riconoscimento della scrittura privata può essere anche implicito ed essere efficacemente compiuto in sede extragiudiziale.
Tale riconoscimento, anche se tacito, rende inammissibile il disconoscimento della scrittura privata, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., incompatibile e logicamente inconciliabile con il riconoscimento compiuto. Ed invero, il riconoscimento, espresso o tacito, se effettuato fuori dal processo, si inquadra nella fattispecie della dichiarazione confessoria stragiudiziale di cui all'art. 2735 c.c. ovvero della condotta concludente incompatibile con l'esercizio del disconoscimento in giudizio.
Ne consegue che la parte che, prima del giudizio, abbia tacitamente riconosciuto un documento da essa sottoscritto non può, nel giudizio successivamente instaurato, legittimamente disconoscere la scrittura privata prodotta e fatta valere contro di lei, ostando a ciò il limite di cui all'art. 2732 c.c., che vieta la revoca della confessione.
Nel caso in esame, il pacifico pagamento di alcune delle rate dei finanziamenti in oggetto
(dedotto da parte opponente ed incontestato e comunque inferibile dagli atti di causa) ha prodotto il riconoscimento implicito della scrittura, che non ne consente il disconoscimento in giudizio.
B) L'ASSERITO DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE ATTIVA.
Con le note difensive depositate l'1.7.2024, l'opponente ha eccepito per la prima volta il difetto di prova della cessione del credito azionato.
La doglianza è infondata.
Ed invero, si rammenta che l'art. 58, comma 2 TUB ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale,
e dispensando l'istituto di credito cessionario dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti.
Tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi, e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio (Cass. n.20495/2020).
7 Inoltre, in caso di cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUB il cessionario, al fine di dimostrare di essere titolare del rapporto, deve produrre in giudizio il contratto di cessione, da cui si possa ricavare che lo specifico credito per il quale agisce è stato effettivamente ed inequivocabilmente cartolarizzato;
ad essa può tuttavia sopperirsi se si dimostri che il singolo credito ceduto integra tutti i requisiti e rientra in tutti i criteri indicati nell'estratto di cessione, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana (v., da ultimo, Cass. 13289/2024, secondo cui: “in tema di cessione in blocco dei crediti bancari, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione”).
Nel caso di specie, la società opposta ha depositato non soltanto l'estratto pubblicato in
Gazzetta Ufficiale (doc. 4 fasc. monitorio), il contratto di cessione del credito (doc. 8 fasc. mon.) e la lista dei crediti ceduti dalla quale risulta il credito per cui è causa (doc. 9 fasc. mon.), ma anche e soprattutto la missiva di comunicazione alla debitrice dell'intervenuta cessione con contestuale richiesta di rientro dalla debitoria a mezzo raccomandata a/r, ricevuta dalla il 27.9.2017 (doc 7 fasc. mon.). Parte_1
La cessione in oggetto deve, quindi, ritenersi pienamente valida ed efficace.
C) LE CONTESTAZIONI RELATIVE ALL'ESTRATTO CONTO DEPOSITATO.
Le doglianze non colgono nel segno.
Va, sul punto, evidenziato che il titolo dell'obbligazione dedotta non è, di per sé, l'estratto conto depositato dall'opposta, ma il contratto di finanziamento, stipulato dall'opponente con la DE AN S.p.A. (doc. 3 fasc. mon.).
Pertanto, la questione dell'efficacia probatoria dell'estratto conto va limitata alla determinazione del quantum, perché l'esistenza del titolo (il contratto di finanziamento) è pacifica e l'opponente non ha assolto l'onere di provare l'adempimento o altra causa di estinzione del credito, non avendo peraltro neppure allegato tale evenienza.
L'art. 50 TUB prevede che le banche possono chiedere il decreto d'ingiunzione previsto dall'art. 633 c.p.c. anche in base all'estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido.
8 La norma citata limita espressamente l'efficacia probatoria dell'estratto conto alla sede monitoria, dal che può desumersi che l'estratto conto non possa ritenersi prova sufficiente nel giudizio di opposizione.
Al riguardo, la Suprema Corte ha affermato che in tema di contratto di conto corrente bancario, gli estratti conto non possono essere inclusi tra le scritture contabili che hanno efficacia di piena prova, in quanto consistono in mere attestazioni delle operazioni annotate in conto e dei movimenti a credito ed a debito che ne derivano, essendo sottoposti ad autonoma disciplina dettata dall'art. 1832 c.c. e dall'art. 50 TUB che ne circoscrivono la valenza probatoria a determinate ipotesi subordinandola a specifici adempimenti (v. Cass.
30 novembre 2017 n. 28819).
Ciò priva di rilevanza il motivo di opposizione fondato sull'asserita inidoneità dei soggetti sottoscrittori dell'estratto conto a conferirgli valenza probatoria.
Si ricorda, infatti, che nell'opposizione a decreto ingiuntivo si controverte non soltanto sulla regolarità formale del decreto e sull'esistenza dei presupposti per la sua emissione, ma direttamente, nel merito, sulla fondatezza della pretesa creditizia (tra tante, Cass. 21.2.2007
n. 4103, Cass. 24.9.2013 n. 21840, Cass. 10.9.2009 n. 19560).
Conseguentemente, l'eventuale non aderenza al testo normativo dell'estratto conto che ha determinato l'emissione del decreto ingiuntivo non eliminerebbe la necessità di pronunciarsi sul credito azionato.
Tutto ciò chiarito, il condivisibile e maggioritario orientamento della giurisprudenza richiede una contestazione specifica e verificabile dell'estratto conto bancario, in quanto, se è vero che trattasi di documento elaborato dall'istituto di credito e dunque da una parte del rapporto contrattuale, è pur vero che è la stessa tipologia di contratti che presuppone ed implica necessariamente che sia una di tali parti a "tenere" la contabilità del rapporto e quindi a stabilire l'entità delle somme reciprocamente (o, come in questo caso, riguardante un mutuo, unilateralmente) dovute.
Chiaramente, l'istituto di credito deve esercitare questo suo diritto - dovere in conformità alle previsioni normative e contrattuali e, in generale, nel rispetto dei primari canoni di correttezza e buona fede nella gestione ed esecuzione del rapporto obbligatorio. Proprio per l'esistenza di siffatti parametri, però, ed appunto in aderenza ai predetti canoni di correttezza, colui che contesta i conteggi effettuati dalla banca ha l'onere di indicare specificamente quali di quei parametri siano stati violati e perciò le ragioni (dal mancato
9 rispetto di previsioni di legge o di contratto a "banali" errori di calcolo) per cui la determinazione del credito da parte dell'istituto bancario sia, o quanto meno possa essere, errata e penalizzante per la controparte. Una generica ed indiscriminata contestazione del cliente sulla gestione contabile del rapporto da parte del soggetto (la banca) a ciò necessariamente deputato non appare ammissibile, perché contraria alla ratio stessa del rapporto bancario ed alla sua dinamica.
Essa, inoltre, legittimerebbe, in giudizio, il ricorso a consulenze contabili del tutto esplorative e perciò inammissibili, perché si dovrebbe richiedere al consulente non la verifica di specifici punti di possibile illegittimità o erroneità della gestione contabile da parte della banca, ma, appunto genericamente, una verifica globale della genesi e dell'andamento del rapporto, alla ricerca di eventuali difformità dai predetti parametri normativi, contrattuali e contabili.
Nel caso di specie, la specificità della contestazione non emerge.
L'opponente rileva, poi, la necessità della produzione delle singole schede di movimento del conto corrente sul quale sono riportate le partite creditorie e debitorie che hanno determinato il saldo, ma trascura che qui si sta parlando di un contratto di finanziamento e non di conto corrente, per cui non possono esservi poste "creditorie" del cliente concorrenti a determinare il saldo.
D) IL LAMENTATO CARATTERE ULTRALEGALE DI INTERESSI, COMMISSIONI E SPESE.
Il motivo di opposizione è infondato, in quanto generico e privo di riscontro probatorio, non avendo l'opponente fornito alcun dato contabile che attesti la fondatezza della prospettazione offerta.
Al riguardo, va evidenziato che la difesa della si è limitata ad una generica Parte_1 rappresentazione delle doglianze relative alle illegittime applicazioni da parte della creditrice di interessi, commissioni e spese ultralegali, senza, tuttavia, allegare alcun conteggio relativo all'effettivo andamento del rapporto.
Al riguardo, va richiamato il noto principio in forza del quale, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in materia bancaria, l'opponente è gravato dall'onere di sollevare specifici addebiti sulle singole poste che avrebbero portato a quel saldo muovendo censure circostanziate e dirette contro determinate annotazioni relative alla contabilità tenuta dall'istituto di credito opposto. Infatti, l'onere di allegazione gravante sulla parte opponente
(convenuta sostanziale del giudizio di opposizione) non può sostanziarsi in una generica contestazione di invalidità delle condizioni pattuite o delle poste applicate da parte della
10 Banca (Tribunale Spoleto, sez. I, 22.8.2022, n. 582; Tribunale Torino, sez. I, 19.1.2021, n.
265 e molte altre analoghe).
Né a tali fini può sopperire la ctu contabile richiesta, che sarebbe esplorativa, non potendo essa servire per colmare le lacune probatorie della parte su cui grava l'onere probatorio.
Si osserva che per giurisprudenza costante è precluso al giudice predisporre indagini tecniche a solo scopo esplorativo;
la consulenza tecnica d'ufficio, in particolare, non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze;
deriva da quanto precede, quindi, che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume e non può trovare ingresso in causa, qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova ovvero a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (v. Cass., 7 settembre 2023, n. 26048): tali regole valgono anche in materia bancaria, altrimenti ogni semplice contestazione, anche la più banale e infondata e magari immotivata, porterebbe automaticamente a disporre una ctu contabile.
Nel caso in esame, a fronte del tenore generico e non circostanziato delle contestazioni difensive, non ricorrono neppure gli elementi minimi per disporla.
E) LA DEDOTTA VESSATORIETA' DELL'ART. 13 DELLE CONDIZIONI GENERALI DEL
CONTRATTO.
L'opponente contesta altresì la clausola di cui all'art. 13 delle condizioni generali del contratto, secondo la quale fanno piena prova le risultanze delle scritture contabili della banca, deducendone la natura vessatoria.
Non si comprende, tuttavia, a quale clausola l'opponente faccia riferimento, dal momento che l'art. 13 delle condizioni generali del contratto qui in discussione attiene alla legge applicabile al contratto ed al foro competente in caso di controversia e nulla prevede sull'efficacia probatoria delle scritture.
F) LA DEDOTTA MANCATA TRASPARENZA DELL'ESTRATTO CONTO.
Quanto, poi, all'asserita mancanza di trasparenza dell'estratto conto per mancanza di
"precisazione in ordine a quanto del detto ammontare rappresenti il capitale e quanto l'interesse compensativo", si rileva che il piano di ammortamento depositato dall'opposta in sede monitoria, modellato sulle previsioni del contratto in tema di tasso di interesse applicato, unitamente alle previsioni contrattuali, consente di verificare la correttezza
11 dell'estratto conto. Pertanto, anche in tal caso, l'opponente avrebbe dovuto indicare, se presenti o almeno se ipotizzabili, gli errori contabili dell'istituto di credito o le previsioni di contratto ab origine illegittime o arbitrariamente ed erroneamente applicate dall'istituto.
G) L'ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE DEL CREDITO.
L'opponente ha introdotto l'eccezione di prescrizione del credito, peraltro genericamente rappresentata, soltanto in corso di causa, ossia con le note difensive depositate l'1.7.2024.
Tale eccezione è inammissibile giacché tardiva.
Essa, infatti, avrebbe dovuto essere sollevata, a pena di decadenza, nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, stante l'inversione processuale dei ruoli tra creditore opposto e debitore opponente.
Conclusivamente, dall'esame degli atti allegati alla luce dei principi di diritto indicati,
l'opposizione non può essere accolta, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, da dichiararsi definitivamente esecutivo.
Ogni altra domanda e questione è assorbita.
5. Alla soccombenza segue la condanna al pagamento delle spese, come liquidate in dispositivo, secondo lo scaglione di riferimento ed in virtù dei parametri minimi ex d.m.
147/2022, in ragione dell'attività processuale concretamente svolta ed esclusa la fase istruttoria, avendo la controversia carattere documentale.
P.q.m.
il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda, eccezione e questione disattesa od assorbita, rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 676/2022, dichiarandolo definitivamente esecutivo.
Condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese, liquidate in €
1.700,00, oltre 15% rsg, cpa e iva come per legge.
Così deciso in Crotone, il 5 marzo 2025.
Il Giudice
Mauro Giuseppe Cilardi
12
SEZIONE CIVILE
Causa n. 415/2023 R.G.
tra
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Agostino Bennardis opponente e
in persona del legale rappresentante p.t. (C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Raffaele Zurlo e Andrea Ornati opposta
Il Giudice scaduto il termine del 4 marzo 2025 fissato per il deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate;
pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c..
Crotone, 5 marzo 2025
Il Giudice
Mauro Giuseppe Cilardi
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, nella persona del giudice monocratico Mauro
Giuseppe Cilardi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 415/2023 R.G. tra
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Agostino Bennardis opponente e
in persona del legale rappresentante p.t. (C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Raffaele Zurlo e Andrea Ornati opposta
OGGETTO
Opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
Come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 4 marzo 2025, da intendersi qui richiamate.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Va premesso che la presente decisione è adottata ai sensi degli artt. 281-sexies e 127- ter c.p.c., ferma la compatibilità tra il modulo decisionale ex art. 281-sexies c.p.c. e la tenuta dell'udienza secondo la modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c..
Al riguardo, si condivide il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, in forza del quale deve dirsi legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. in forma scritta mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune, anteriore o coincidente con la data d'udienza, per il deposito di note scritte
2 previsto nel periodo di emergenza pandemica dall'art. 83, comma 7, lett. h), del d.l. n. 18 del 2020, conv. con mod. dalla l. n. 37 del 2020, in quanto tale procedimento è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui per legge sia consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale e, quindi, anche in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto e sulla natura della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza sulla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili (v. Cass. n. 37137/2022).
Pur essendo stato tale principio di diritto affermato con riferimento alla celebrazione dell'udienza a trattazione scritta secondo le modalità previste dalla normativa in vigore fino al 31.12.2022, lo scrivente ritiene che lo stesso debba applicarsi anche alle cause trattate ai sensi degli artt. 281-sexies e 127-ter c.p.c., atteso che l'udienza cartolare costituisce attualmente un mezzo di trattazione ordinario a seguito dell'introduzione dell'art. 127- ter c.p.c. ad opera del d.lgs. n. 149/2022 nonché alla luce della pari idoneità di tale modalità di trattazione a garantire il contraddittorio tra le parti e la ragionevole durata del processo.
Giova, inoltre, rammentare che la Corte costituzionale ha affermato che: “non in tutti i processi la trattazione orale costituisce un connotato indefettibile del contraddittorio e, quindi, del giusto processo, potendo tale forma di trattazione essere surrogata da difese scritte tutte le volte in cui la configurazione strutturale e funzionale del singolo procedimento, o della specifica attività processuale da svolgere, lo consenta e purché le parti permangano su di un piano di parità” (v. Corte cost. n. 263/2017).
Inoltre, rafforza il convincimento rilevare che l'art. 128 c.p.c. (come novellato dal d.lgs. 31 ottobre 2024 n. 164 – c.d. correttivo Cartabia) prescrive, come regola generale, che il giudice possa sostituire l'udienza pubblica con il deposito delle note scritte, a meno che una delle parti non si opponga.
1.1. In limine litis va anche osservato che la riforma del processo civile, intervenuta con legge 18 giugno 2009, n. 69, ha modificato l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att.
c.p.c., escludendo dal contenuto della sentenza (art. 132, n. 4, c.p.c.) lo svolgimento del processo. Ne deriva l'immediata stesura delle ragioni della decisione.
3 2. Si controverte del credito di € 6.792,63, oltre accessori, vantato dalla Controparte_1 quale cessionaria del credito, e derivante dal contratto di finanziamento n. 5284436, sottoscritto da con la DE AN S.p.A.. Parte_1
Ottenuta dalla creditrice l'ingiunzione di pagamento per la somma suddetta (con decreto n.
676/2022), l'ingiunta ha spiegato opposizione ex art. 645 c.p.c., chiedendo la revoca del decreto.
Ha disconosciuto l'autenticità del contratto e le sottoscrizioni ivi apposte;
ha eccepito: che l'estratto conto esibito in sede monitoria è privo dei requisiti previsti dall'art. 50 TUB;
l'applicazione di interessi, commissioni e spese ultralegali;
la vessatorietà dell'art. 13 delle condizioni generali del contratto. Ha, altresì, contestato la legittimità della certificazione di conformità apposta sulla documentazione prodotta dalla creditrice per l'emissione del decreto ingiuntivo, evidenziando che l'estratto conto indica solo l'ammontare complessivo dell'asserito credito, senza alcuna precisazione su importi dovuti a titolo di capitale ed importi dovuti a titolo di interessi.
Tanto precisato, ha concluso chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo nonché la condanna della creditrice al risarcimento dei danni patiti in relazione agli artt. 1337, 1338, 1366, 1376
c.c.; in via subordinata, ha domandato di accertarsi la minor somma dovuta in relazione a quanto esposto in atti, anche mediante consulenza tecnica d'ufficio.
Instaurato regolarmente il contradditorio, si è costituita la creditrice, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, rilevando l'infondatezza e la genericità dei motivi di opposizione.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ed esperito senza successo il tentativo obbligatorio di mediazione, la causa è stata istruita documentalmente e rinviata per la decisione all'udienza cartolare del 4.3.2025 con assegnazione di termini per il deposito di note difensive conclusive e note scritte.
3. Si rileva preliminarmente che, dal punto di vista istruttorio, la controversia è pienamente matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad un'integrazione del materiale probatorio in atti, alla luce delle allegazioni difensive e della documentazione prodotta.
4. Nel merito, l'opposizione è infondata e va respinta.
4 E' noto che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale.
Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere probatorio, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio ed ha, quindi, il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre il debitore opponente, da parte sua, dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto (cfr. ex multis Cass. n. 12765/2007; n. 2421/2006; n. 24815/2005).
La giurisprudenza di merito ha ribadito, inoltre, che “in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere di provare la fondatezza di tale domanda incombe sul convenuto, in quanto attore sostanziale” (Trib. Roma n. 1434/2015) e che “in caso di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in tema di onere della prova grava su chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, perciò parte opposta deve dimostrare gli elementi costitutivi del credito azionato in sede sommaria, mentre l'opponente ha l'onere di contestarlo allegando circostanze estintive o modificative del medesimo o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda” (Trib.
Arezzo n. 34/2017).
In particolare, nei giudizi aventi ad oggetto pretese scaturenti da rapporti bancari, l'istituto di credito, attore in senso sostanziale, assolve l'onere probatorio a suo carico producendo in giudizio i contratti che si contestano e gli altri documenti che rilevano nel caso specifico
(cfr. ex multis Cass. civ. 9768/2012; n. 10692/2007).
Il giudizio di opposizione ha, dunque, per oggetto non il riesame delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo, ma l'accertamento del diritto sostanziale sottostante il ricorso monitorio, sulla base delle prove acquisite nella fase a cognizione piena, sicché alcuna rilevanza assumono le contestazioni mosse dall'opponente in merito alla sussistenza delle condizioni legittimanti l'emissione del provvedimento monitorio (ex plurimis, Trib.
Roma n. 490/2023).
4.1. Applicando tali coordinate di diritto al caso di specie, va detto che si è raggiunta la prova del rapporto dedotto e dell'esistenza del credito, avendo parte opposta assolto all'onere probatorio spettantele e non avendo, di contro, parte opponente fornito alcuna prova valida a sostegno dei motivi di opposizione.
5 Giova premettere che, nell'odierna controversia, l'istituto di credito ha agito per ottenere la condanna al pagamento, non già del saldo di un conto corrente, bensì delle rate, rimaste impagate, di un contratto di finanziamento.
Lo stesso, pertanto, è tenuto a fornire la prova dell'esistenza del proprio titolo e della disciplina dell'ammortamento, con le relative scadenze temporali.
In particolare, per quanto di rilievo, con il ricorso monitorio la creditrice ha depositato: il contratto di finanziamento in oggetto (doc. 3 fasc. mon.); il piano d'ammortamento e l'estratto conto certificato ex art. 50 TUB (doc. 5 fasc. mon.); copia della raccomandata a/r avente ad oggetto la messa in mora nonché la comunicazione di avvenuta cessione del credito, debitamente ricevuta dall'ingiunta il 27.9.2017 (doc. 7 fasc. mon.).
Data, quindi, per provata la fonte negoziale dell'obbligazione e compiutamente allegato l'inadempimento, stando al ricordato principio in tema di riparto dell'onere della prova,
l'opponente era gravata dell'onere della prova del fatto, impeditivo, modificativo o estintivo dell'altrui pretesa (cfr. Cass. Sez. U., Sentenza n. 13533 del 30.10.2001).
Ciò non è avvenuto, come di seguito si andrà ad esporre, con la conseguenza che non sussiste alcuna ragione ostativa al riconoscimento della pretesa adempitiva.
Il convincimento del Giudicante si fonda sulle seguenti considerazioni.
A) IL DISCONOSCIMENTO EFFETTUATO.
Il disconoscimento operato dall'opponente è da reputarsi privo di effetti.
Ed invero, in uno con le argomentazioni già espresse dal Tribunale e a cui si rinvia per relationem (cfr. ord. 5.7.2023), va data continuità all'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il disconoscimento di una scrittura privata non può essere esperito nei confronti di un contratto parzialmente eseguito, poiché l'esecuzione, seppur parziale, di un contratto ne produce il riconoscimento tacito, quando lo stesso abbia avuto un principio d'esecuzione da parte del debitore (arg. Cass.: n. 10849/2012; Cass. n.
25047/2009; n. 18748/2004).
Il pagamento di alcune rate del finanziamento costituisce una tipica ipotesi di esecuzione volontaria parziale del contratto di finanziamento, che avendo avuto un principio di esecuzione produce il riconoscimento tacito del documento contrattuale e delle sottoscrizioni apposte su di esso, escludendo così la necessità di procedere alla sua verificazione e rendendo privo di effetti il disconoscimento operato in sede giudiziale, avendo l'opponente, seppur parzialmente, onorato il debito assunto con la società finanziaria.
6 Sicché la parte che intenda avvalersi del documento, a seguito dell'avvenuto disconoscimento fatto in sede giudiziale della scrittura privata, non è neppure tenuta a proporre l'istanza di verificazione. Infatti, il riconoscimento della scrittura privata può essere anche implicito ed essere efficacemente compiuto in sede extragiudiziale.
Tale riconoscimento, anche se tacito, rende inammissibile il disconoscimento della scrittura privata, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., incompatibile e logicamente inconciliabile con il riconoscimento compiuto. Ed invero, il riconoscimento, espresso o tacito, se effettuato fuori dal processo, si inquadra nella fattispecie della dichiarazione confessoria stragiudiziale di cui all'art. 2735 c.c. ovvero della condotta concludente incompatibile con l'esercizio del disconoscimento in giudizio.
Ne consegue che la parte che, prima del giudizio, abbia tacitamente riconosciuto un documento da essa sottoscritto non può, nel giudizio successivamente instaurato, legittimamente disconoscere la scrittura privata prodotta e fatta valere contro di lei, ostando a ciò il limite di cui all'art. 2732 c.c., che vieta la revoca della confessione.
Nel caso in esame, il pacifico pagamento di alcune delle rate dei finanziamenti in oggetto
(dedotto da parte opponente ed incontestato e comunque inferibile dagli atti di causa) ha prodotto il riconoscimento implicito della scrittura, che non ne consente il disconoscimento in giudizio.
B) L'ASSERITO DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE ATTIVA.
Con le note difensive depositate l'1.7.2024, l'opponente ha eccepito per la prima volta il difetto di prova della cessione del credito azionato.
La doglianza è infondata.
Ed invero, si rammenta che l'art. 58, comma 2 TUB ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale,
e dispensando l'istituto di credito cessionario dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti.
Tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi, e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio (Cass. n.20495/2020).
7 Inoltre, in caso di cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUB il cessionario, al fine di dimostrare di essere titolare del rapporto, deve produrre in giudizio il contratto di cessione, da cui si possa ricavare che lo specifico credito per il quale agisce è stato effettivamente ed inequivocabilmente cartolarizzato;
ad essa può tuttavia sopperirsi se si dimostri che il singolo credito ceduto integra tutti i requisiti e rientra in tutti i criteri indicati nell'estratto di cessione, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana (v., da ultimo, Cass. 13289/2024, secondo cui: “in tema di cessione in blocco dei crediti bancari, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione”).
Nel caso di specie, la società opposta ha depositato non soltanto l'estratto pubblicato in
Gazzetta Ufficiale (doc. 4 fasc. monitorio), il contratto di cessione del credito (doc. 8 fasc. mon.) e la lista dei crediti ceduti dalla quale risulta il credito per cui è causa (doc. 9 fasc. mon.), ma anche e soprattutto la missiva di comunicazione alla debitrice dell'intervenuta cessione con contestuale richiesta di rientro dalla debitoria a mezzo raccomandata a/r, ricevuta dalla il 27.9.2017 (doc 7 fasc. mon.). Parte_1
La cessione in oggetto deve, quindi, ritenersi pienamente valida ed efficace.
C) LE CONTESTAZIONI RELATIVE ALL'ESTRATTO CONTO DEPOSITATO.
Le doglianze non colgono nel segno.
Va, sul punto, evidenziato che il titolo dell'obbligazione dedotta non è, di per sé, l'estratto conto depositato dall'opposta, ma il contratto di finanziamento, stipulato dall'opponente con la DE AN S.p.A. (doc. 3 fasc. mon.).
Pertanto, la questione dell'efficacia probatoria dell'estratto conto va limitata alla determinazione del quantum, perché l'esistenza del titolo (il contratto di finanziamento) è pacifica e l'opponente non ha assolto l'onere di provare l'adempimento o altra causa di estinzione del credito, non avendo peraltro neppure allegato tale evenienza.
L'art. 50 TUB prevede che le banche possono chiedere il decreto d'ingiunzione previsto dall'art. 633 c.p.c. anche in base all'estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido.
8 La norma citata limita espressamente l'efficacia probatoria dell'estratto conto alla sede monitoria, dal che può desumersi che l'estratto conto non possa ritenersi prova sufficiente nel giudizio di opposizione.
Al riguardo, la Suprema Corte ha affermato che in tema di contratto di conto corrente bancario, gli estratti conto non possono essere inclusi tra le scritture contabili che hanno efficacia di piena prova, in quanto consistono in mere attestazioni delle operazioni annotate in conto e dei movimenti a credito ed a debito che ne derivano, essendo sottoposti ad autonoma disciplina dettata dall'art. 1832 c.c. e dall'art. 50 TUB che ne circoscrivono la valenza probatoria a determinate ipotesi subordinandola a specifici adempimenti (v. Cass.
30 novembre 2017 n. 28819).
Ciò priva di rilevanza il motivo di opposizione fondato sull'asserita inidoneità dei soggetti sottoscrittori dell'estratto conto a conferirgli valenza probatoria.
Si ricorda, infatti, che nell'opposizione a decreto ingiuntivo si controverte non soltanto sulla regolarità formale del decreto e sull'esistenza dei presupposti per la sua emissione, ma direttamente, nel merito, sulla fondatezza della pretesa creditizia (tra tante, Cass. 21.2.2007
n. 4103, Cass. 24.9.2013 n. 21840, Cass. 10.9.2009 n. 19560).
Conseguentemente, l'eventuale non aderenza al testo normativo dell'estratto conto che ha determinato l'emissione del decreto ingiuntivo non eliminerebbe la necessità di pronunciarsi sul credito azionato.
Tutto ciò chiarito, il condivisibile e maggioritario orientamento della giurisprudenza richiede una contestazione specifica e verificabile dell'estratto conto bancario, in quanto, se è vero che trattasi di documento elaborato dall'istituto di credito e dunque da una parte del rapporto contrattuale, è pur vero che è la stessa tipologia di contratti che presuppone ed implica necessariamente che sia una di tali parti a "tenere" la contabilità del rapporto e quindi a stabilire l'entità delle somme reciprocamente (o, come in questo caso, riguardante un mutuo, unilateralmente) dovute.
Chiaramente, l'istituto di credito deve esercitare questo suo diritto - dovere in conformità alle previsioni normative e contrattuali e, in generale, nel rispetto dei primari canoni di correttezza e buona fede nella gestione ed esecuzione del rapporto obbligatorio. Proprio per l'esistenza di siffatti parametri, però, ed appunto in aderenza ai predetti canoni di correttezza, colui che contesta i conteggi effettuati dalla banca ha l'onere di indicare specificamente quali di quei parametri siano stati violati e perciò le ragioni (dal mancato
9 rispetto di previsioni di legge o di contratto a "banali" errori di calcolo) per cui la determinazione del credito da parte dell'istituto bancario sia, o quanto meno possa essere, errata e penalizzante per la controparte. Una generica ed indiscriminata contestazione del cliente sulla gestione contabile del rapporto da parte del soggetto (la banca) a ciò necessariamente deputato non appare ammissibile, perché contraria alla ratio stessa del rapporto bancario ed alla sua dinamica.
Essa, inoltre, legittimerebbe, in giudizio, il ricorso a consulenze contabili del tutto esplorative e perciò inammissibili, perché si dovrebbe richiedere al consulente non la verifica di specifici punti di possibile illegittimità o erroneità della gestione contabile da parte della banca, ma, appunto genericamente, una verifica globale della genesi e dell'andamento del rapporto, alla ricerca di eventuali difformità dai predetti parametri normativi, contrattuali e contabili.
Nel caso di specie, la specificità della contestazione non emerge.
L'opponente rileva, poi, la necessità della produzione delle singole schede di movimento del conto corrente sul quale sono riportate le partite creditorie e debitorie che hanno determinato il saldo, ma trascura che qui si sta parlando di un contratto di finanziamento e non di conto corrente, per cui non possono esservi poste "creditorie" del cliente concorrenti a determinare il saldo.
D) IL LAMENTATO CARATTERE ULTRALEGALE DI INTERESSI, COMMISSIONI E SPESE.
Il motivo di opposizione è infondato, in quanto generico e privo di riscontro probatorio, non avendo l'opponente fornito alcun dato contabile che attesti la fondatezza della prospettazione offerta.
Al riguardo, va evidenziato che la difesa della si è limitata ad una generica Parte_1 rappresentazione delle doglianze relative alle illegittime applicazioni da parte della creditrice di interessi, commissioni e spese ultralegali, senza, tuttavia, allegare alcun conteggio relativo all'effettivo andamento del rapporto.
Al riguardo, va richiamato il noto principio in forza del quale, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in materia bancaria, l'opponente è gravato dall'onere di sollevare specifici addebiti sulle singole poste che avrebbero portato a quel saldo muovendo censure circostanziate e dirette contro determinate annotazioni relative alla contabilità tenuta dall'istituto di credito opposto. Infatti, l'onere di allegazione gravante sulla parte opponente
(convenuta sostanziale del giudizio di opposizione) non può sostanziarsi in una generica contestazione di invalidità delle condizioni pattuite o delle poste applicate da parte della
10 Banca (Tribunale Spoleto, sez. I, 22.8.2022, n. 582; Tribunale Torino, sez. I, 19.1.2021, n.
265 e molte altre analoghe).
Né a tali fini può sopperire la ctu contabile richiesta, che sarebbe esplorativa, non potendo essa servire per colmare le lacune probatorie della parte su cui grava l'onere probatorio.
Si osserva che per giurisprudenza costante è precluso al giudice predisporre indagini tecniche a solo scopo esplorativo;
la consulenza tecnica d'ufficio, in particolare, non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze;
deriva da quanto precede, quindi, che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume e non può trovare ingresso in causa, qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova ovvero a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (v. Cass., 7 settembre 2023, n. 26048): tali regole valgono anche in materia bancaria, altrimenti ogni semplice contestazione, anche la più banale e infondata e magari immotivata, porterebbe automaticamente a disporre una ctu contabile.
Nel caso in esame, a fronte del tenore generico e non circostanziato delle contestazioni difensive, non ricorrono neppure gli elementi minimi per disporla.
E) LA DEDOTTA VESSATORIETA' DELL'ART. 13 DELLE CONDIZIONI GENERALI DEL
CONTRATTO.
L'opponente contesta altresì la clausola di cui all'art. 13 delle condizioni generali del contratto, secondo la quale fanno piena prova le risultanze delle scritture contabili della banca, deducendone la natura vessatoria.
Non si comprende, tuttavia, a quale clausola l'opponente faccia riferimento, dal momento che l'art. 13 delle condizioni generali del contratto qui in discussione attiene alla legge applicabile al contratto ed al foro competente in caso di controversia e nulla prevede sull'efficacia probatoria delle scritture.
F) LA DEDOTTA MANCATA TRASPARENZA DELL'ESTRATTO CONTO.
Quanto, poi, all'asserita mancanza di trasparenza dell'estratto conto per mancanza di
"precisazione in ordine a quanto del detto ammontare rappresenti il capitale e quanto l'interesse compensativo", si rileva che il piano di ammortamento depositato dall'opposta in sede monitoria, modellato sulle previsioni del contratto in tema di tasso di interesse applicato, unitamente alle previsioni contrattuali, consente di verificare la correttezza
11 dell'estratto conto. Pertanto, anche in tal caso, l'opponente avrebbe dovuto indicare, se presenti o almeno se ipotizzabili, gli errori contabili dell'istituto di credito o le previsioni di contratto ab origine illegittime o arbitrariamente ed erroneamente applicate dall'istituto.
G) L'ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE DEL CREDITO.
L'opponente ha introdotto l'eccezione di prescrizione del credito, peraltro genericamente rappresentata, soltanto in corso di causa, ossia con le note difensive depositate l'1.7.2024.
Tale eccezione è inammissibile giacché tardiva.
Essa, infatti, avrebbe dovuto essere sollevata, a pena di decadenza, nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, stante l'inversione processuale dei ruoli tra creditore opposto e debitore opponente.
Conclusivamente, dall'esame degli atti allegati alla luce dei principi di diritto indicati,
l'opposizione non può essere accolta, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, da dichiararsi definitivamente esecutivo.
Ogni altra domanda e questione è assorbita.
5. Alla soccombenza segue la condanna al pagamento delle spese, come liquidate in dispositivo, secondo lo scaglione di riferimento ed in virtù dei parametri minimi ex d.m.
147/2022, in ragione dell'attività processuale concretamente svolta ed esclusa la fase istruttoria, avendo la controversia carattere documentale.
P.q.m.
il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda, eccezione e questione disattesa od assorbita, rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 676/2022, dichiarandolo definitivamente esecutivo.
Condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese, liquidate in €
1.700,00, oltre 15% rsg, cpa e iva come per legge.
Così deciso in Crotone, il 5 marzo 2025.
Il Giudice
Mauro Giuseppe Cilardi
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