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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 14/10/2025, n. 984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 984 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
1
N. 17/2019 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani – Sezione Unica Civile - riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Francesco Pellecchia - Presidente Estensore -
Dott.ssa Sandra Moselli - Giudice -
Dott. ssa Emanuela Gallo - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 17 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2019, avente ad oggetto: cessazione di effetti civili di matrimonio vertente
TRA
( ) rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. MAGARELLI MICHELE
MARCELLO presso cui elettivamente domicilia in VIA SALVATORE, 6
Pt_2
RICORRENTE
E
( ) - rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'Avv. AZZOLLINI ANNACORA presso cui elettivamente domicilia in VIA ROMA 77 Pt_2
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Trani
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Come da note telematiche autorizzate per l'udienza del 18/9/2025 celebrata in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 2
Con ricorso del 3/1/2019 chiedeva a questo Parte_1
Tribunale che fosse pronunciata ex art.3 co. n.2 lett. B) e 4 co.9 L 898/70 la cessazione degli effetti civili del matrimonio e l'adozione dei provvedimenti consequenziali.
Disposta la comparizione delle parti, la resistente si costituiva con comparsa del 4/3/2019 e pur aderendo alla pur aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedeva disporsi l'affido condiviso dei minori con collocazione prevalente presso di sé; confermare l'assegnazione della casa coniugale in proprio favore;
regolamentare il diritto di visita del padre;
disporre che il ricorrente versi la somma di euro 250,00 mensili a titolo di assegno divorzile;
nonchè un assegno di euro 350,00 per il figlio ed euro 400,00 per Per_1 [...]
. Il tutto con il favore delle spese di lite. ERona_2
Con sentenza del 18/3/2023 il Tribunale di Trani dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 17 agosto 2010 in (Atto n. Pt_2
43 parte II, serie A, anno 2010) per l'effetto, ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di annotare la presente sentenza nei suoi atti. Con separata ordinanza disponeva in ordine alla prosecuzione del giudizio.
In data 30/11/2023, le parti a mezzo dei rispettivi procuratori depositavano richiesta congiunta di trasformazione del rito, chiedendo che fosse interamente recepita la convenzione di divorzio sottoscritta in data 17/11/2023.
All'udienza del 18/9/2023, celebrata in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., le parti insistevano per la formalizzazione dell'accordo raggiunto e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
Preliminarmente, ritiene il collegio che avendo le parti insistito per l'immediata decisione della lite con l'integrale recepimento della convenzione di divorzio sottoscritta in data 17/11/2023, le stesse hanno implicitamente rinunciato ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Tanto premesso, la domanda è fondata e merita accoglimento.
Orbene, la sentenza parziale n. 784/2022 del 10/5/2022 pubbl. il 13/05/2022 ha già dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, sicché rimane al Tribunale soltanto la definizione delle ulteriori questioni.
Gli accordi raggiunti dalle parti, oggetto della convenzione di divorzio del
17/11/2023 nella parte relativa ai rapporti personali e patrimoniali fra i coniugi e ER nei confronti dei figli minori ( nato a [...] il [...] e Per_1
2 3
nato a [...] il [...]), non contrastano con norme inderogabili e ERona_2 sono conformi all'interesse della prole, per cui possono essere recepiti dalla presente sentenza.
Le spese di lite vanno compensate in considerazione del raggiungimento dell'accordo sulle condizioni del divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione unica civile, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 3/1/2019 da nei confronti di Parte_1
garantito l'intervento in causa del PM, così provvede: Controparte_1
1. richiama gli accordi oggetto della convenzione di divorzio sottoscritta dalle parti il 17/11/2023, da considerarsi parte integrante della presente sentenza;
2. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Trani, il 14/10/2025, nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale.
IL PRESIDENTE Estensore
Dott. Francesco Pellecchia
3
N. 17/2019 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani – Sezione Unica Civile - riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Francesco Pellecchia - Presidente Estensore -
Dott.ssa Sandra Moselli - Giudice -
Dott. ssa Emanuela Gallo - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 17 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2019, avente ad oggetto: cessazione di effetti civili di matrimonio vertente
TRA
( ) rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. MAGARELLI MICHELE
MARCELLO presso cui elettivamente domicilia in VIA SALVATORE, 6
Pt_2
RICORRENTE
E
( ) - rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'Avv. AZZOLLINI ANNACORA presso cui elettivamente domicilia in VIA ROMA 77 Pt_2
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Trani
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Come da note telematiche autorizzate per l'udienza del 18/9/2025 celebrata in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 2
Con ricorso del 3/1/2019 chiedeva a questo Parte_1
Tribunale che fosse pronunciata ex art.3 co. n.2 lett. B) e 4 co.9 L 898/70 la cessazione degli effetti civili del matrimonio e l'adozione dei provvedimenti consequenziali.
Disposta la comparizione delle parti, la resistente si costituiva con comparsa del 4/3/2019 e pur aderendo alla pur aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedeva disporsi l'affido condiviso dei minori con collocazione prevalente presso di sé; confermare l'assegnazione della casa coniugale in proprio favore;
regolamentare il diritto di visita del padre;
disporre che il ricorrente versi la somma di euro 250,00 mensili a titolo di assegno divorzile;
nonchè un assegno di euro 350,00 per il figlio ed euro 400,00 per Per_1 [...]
. Il tutto con il favore delle spese di lite. ERona_2
Con sentenza del 18/3/2023 il Tribunale di Trani dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 17 agosto 2010 in (Atto n. Pt_2
43 parte II, serie A, anno 2010) per l'effetto, ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di annotare la presente sentenza nei suoi atti. Con separata ordinanza disponeva in ordine alla prosecuzione del giudizio.
In data 30/11/2023, le parti a mezzo dei rispettivi procuratori depositavano richiesta congiunta di trasformazione del rito, chiedendo che fosse interamente recepita la convenzione di divorzio sottoscritta in data 17/11/2023.
All'udienza del 18/9/2023, celebrata in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., le parti insistevano per la formalizzazione dell'accordo raggiunto e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
Preliminarmente, ritiene il collegio che avendo le parti insistito per l'immediata decisione della lite con l'integrale recepimento della convenzione di divorzio sottoscritta in data 17/11/2023, le stesse hanno implicitamente rinunciato ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Tanto premesso, la domanda è fondata e merita accoglimento.
Orbene, la sentenza parziale n. 784/2022 del 10/5/2022 pubbl. il 13/05/2022 ha già dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, sicché rimane al Tribunale soltanto la definizione delle ulteriori questioni.
Gli accordi raggiunti dalle parti, oggetto della convenzione di divorzio del
17/11/2023 nella parte relativa ai rapporti personali e patrimoniali fra i coniugi e ER nei confronti dei figli minori ( nato a [...] il [...] e Per_1
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nato a [...] il [...]), non contrastano con norme inderogabili e ERona_2 sono conformi all'interesse della prole, per cui possono essere recepiti dalla presente sentenza.
Le spese di lite vanno compensate in considerazione del raggiungimento dell'accordo sulle condizioni del divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione unica civile, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 3/1/2019 da nei confronti di Parte_1
garantito l'intervento in causa del PM, così provvede: Controparte_1
1. richiama gli accordi oggetto della convenzione di divorzio sottoscritta dalle parti il 17/11/2023, da considerarsi parte integrante della presente sentenza;
2. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Trani, il 14/10/2025, nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale.
IL PRESIDENTE Estensore
Dott. Francesco Pellecchia
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