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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 17/04/2025, n. 803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 803 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 7128 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati:
Dott.ssa Laura GAGGIOTTI Presidente
Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel.
Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al R.G.N. 7128 /2024, promossa con ricorso depositato in data 30/10/2024 Da
, nata a [...] in data [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti CAPPELLETTI ERIKA e TOFFOLO MARTA ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori, giusta procura alle liti in atti;
- RICORRENTE -
contro
nato a [...] in data [...] (C.F.: Controparte_1
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti BECCALLI SIMONA e TRABACE C.F._2
CHIARA ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori, giusta procura alle liti in atti;
-RESISTENTE -
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica OGGETTO: divorzio contenzioso – cessazione degli effetti civili Causa trattenuta in decisione all'udienza del 08.04.2025 sulle seguenti conclusioni:
Per parte ricorrente (come da atto introduttivo) Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria deduzione ed eccezione, così giudicare: Pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B) della L. n. 898/70, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Desio il giorno 09.07.2005 tra i Sigg.ri e Parte_1 [...]
, ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di effettuare l'annotazione dell'emananda CP_1 sentenza a margine dell'atto di matrimonio alle seguenti condizioni:
1)La figlia minore viene affidata ad entrambi i genitori con collocamento della stessa presso la Per_1 madre;
2)Il padre potrà vedere la figlia maggiorenne accordandosi direttamente con lei. Per_2
Quanto a il padre potrà vederla e tenerla con sé secondo le seguenti modalità: Per_1 - a fine settimana alternati: dal venerdì alle ore 21 alla domenica alle ore 21,00;
-durante le festività natalizie trascorrerà metà delle vacanze presso il padre e l'altra presso la Per_1 madre, alternando ogni anno la prima metà delle vacanze scolastiche con un genitore e la seconda metà con l'altro, in modo da consentire ad anni alterni che i genitori trascorrano il Natale e il Capodanno con la figlia. Si stabilisce sin d'ora che per gli anni pari sarà la madre a trascorrere con i figli il Natale ed il padre il Capodanno.
-le vacanze pasquali, coincidenti con le vacanze scolastiche, saranno trascorse dalla figlia ad anni Per_1 alterni con il padre e la madre, si stabilisce sin d'ora che negli anni dispari sarà il padre a trascorrere con i figli la Pasqua.
-durante le vacanze estive: 15 giorni anche consecutivi nel mese di agosto da concordarsi con la madre entro il 31 maggio di ogni anno. 3) Il Sig. dovrà accompagnare le figlie alle attività extrascolastiche in modo paritario con la CP_1
Sig.ra accordandosi direttamente con quest'ultima. Pt_1
4)Il Sig. corrisponderà alla Sig.ra quale concorso al mantenimento di e CP_1 Pt_1 Per_1 Per_2 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, un assegno di € 600,00 mensili (€ 300,00 per ogni figlia), somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
il padre corrisponderà altresì il 50% delle spese straordinarie come meglio specificate nel Protocollo del Tribunale di Monza in vigore.
5) Disporre che l'assegno unico continui ad essere percepito integralmente dalla Sig.ra Pt_1
6) Disporre che le figlie e vengano poste fiscalmente al 100% a carico della madre. Per_2 Per_1
7)Con ogni più ampia riserva sia istruttoria che di merito.
8)Con vittoria di spese e competenze professionali da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori in quanto antistatari.
Per parte resistente (come da comparsa di risposta) In via principale nel merito:
1) Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 09.07.2005 dai Sig.ri e presso il Comune di Desio (MB) trascritto nei Registri Controparte_1 Parte_1 dell'Ufficio dello stato civile del predetto Comune al n. 43 Parte II Serie A Serie Anno 2005 ordinandone l'annotazione sui registri dello stato civile dal competente Ufficio dello Stato civile del Comune di Desio;
2) Affidare la figlia congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento Persona_3 prevalente presso la madre nell'immobile di proprietà esclusiva della Sig.ra sito in Desio (MB), Pt_1
Piazza Don Giussani n. 3; 3) Disporre che il padre possa vedere la figlia minore come segue: Per_1
- a weekend alternati dal sabato mattina alla domenica sera, rimettendosi al Giudice sulla richiesta della ricorrente di ampliamento dal venerdì alla domenica sera, ed una sera infrasettimanale nella settimana in cui il padre non tiene le figlie con sé nel weekend, oltre a ogniqualvolta le figlia lo desideri - considerata l'età della stessa, compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi della figlia e gli orari lavorativi del padre e secondo le preferenze della figlia;
- durante le festività Natalizie, la figlia trascorrerà il 24.12 con un genitore ed il 25.12 con l'altro; successivamente, ad anni alterni, il periodo dal 26.12 ore 10.00 al 01.01 ore 10.00 con un genitore ed il periodo dal 01.01 ore 10.00 al 06.01 ore 21.00 con l'altro, fatti salvi diversi migliori accordi tra le parti;
- durante le vacanze scolastiche Pasquali, la figlia trascorrerà tale periodo ad anni alterni con l'uno e con l'altro genitore, dal Giovedì Santo ore 10.00 sino al mercoledì successivo (ingresso a scuola ovvero ore 9.00);
- le vacanze estive saranno concordate secondo le esigenze di entrambi i coniugi ed entro il termine del mese di maggio di ogni anno: la figlia trascorrerà due settimane, anche non consecutive, con il padre e due settimane, anche non consecutive, con la madre;
salvi migliori accordi tra le parti;
- per le altre festività o Ponti, salvo diversi accordi tra i genitori, si seguirà il calendario ordinario e saranno trascorsi dalle minori con il genitore a cui compete il fine settimana di riferimento, cercando comunque di bilanciare e alternare tra l'uno e l'altro questi periodi;
4) Disporre che il padre provveda al mantenimento delle figlie e mediante il versamento Per_1 Per_2 di un contributo mensile già in essere pari ad euro 400,00 mensili – aggiornato secondo gli indici Istat a 431,00 nel 2024 – importo rivalutabile secondo gli indici ISTAT - da versarsi entro il 15 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo le Linee Guida del Tribunale di Monza del 07.05.2018, da intendersi qui integralmente trascritte;
In ogni caso
- Respingere la domanda per cui il padre debba provvedere ad accompagnare le figlie alle attività extrascolastiche nei periodi di competenza della madre, in quanto tale circostanza di verifica ogni qualvolta vi sia l'effettiva necessità e possibilità per il padre e comunque dovrà essere concordata;
- Respingere la domanda di porre il recupero fiscale integralmente in favore della Sig.ra in quanto Pt_1 inammissibile salvo ogni diversa valutazione del Tribunale;
- Con vittoria di spese e compensi di causa. In via istruttoria Laddove la documentazione di cui all'art. 473-bis. 12 c.p.c. non sia depositata nel rispetto dei termini processuali, disporre la produzione della seguente documentazione:
- estratto conto corrente n°1060104732 per l'anno 2024 da aprile 2024 in poi;
- estratto conto corrente n°1060104732 relativo al 2023;
- estratti conto del 2024 postepay n°*******7034;
- non viene prodotta la documentazione relativa alla giacenza dell'importo di euro 57.000,00 indicato nel modulo spese;
- Certificazione unica del 2024 relativa ai redditi del 2023;
- Documentazione relativa all'assegno unico.
***** Con ricorso depositato in data 30.10.2024 adiva l'intestato Tribunale al fine di sentire Parte_1 pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio nei confronti di , Controparte_1 esponendo che dal coniugio erano nate le figlie (24.07.2006) e (02.03.2010); dava atto Per_2 Per_1 che, essendo ormai naufragato il progetto di vita comune, era intervenuta separazione consensuale omologata con decreto del Tribunale di Monza in data 30.06.2022 e che da quel momento la convivenza non si era mai più ricostituita. non chiedeva alcuna modifica delle condizioni di affidamento e collocamento della figlia minore Pt_1 non essendo contestate le capacità genitoriali paterne;
nulla si chiedeva di disporsi in merito alla Per_1 figlia essendo quest'ultima ormai divenuta maggiorenne. Per_2
Tuttavia, la ricorrente chiedeva disporsi un aumento dell'assegno per il contributo al mantenimento delle figlie posto che, visto il asso di tempo trascorso rispetto alla data della separazione, le esigenze delle figlie erano accresciute e la somma precedente prevista non era sufficiente a far fronte al soddisfacimento delle loro esigenze. Con comparsa di risposta depositata in data 07.03.2025 si costituiva in giudizio il Controparte_1 quale, associandosi alla richiesta di pronuncia sullo status e nulla avendo da eccepire sulle questioni relative alla genitorialità, si opponeva alla richiesta di aumento dell'assegno di mantenimento. In particolare, constatava che rispetto all'epoca della separazione non erano intervenuti mutamenti significativi nella sua sfera patrimoniale e in quella della ricorrente, con la precisazione che, semmai, Pt_1 nell'anno 2024 aveva ricevuto una somma di denaro iure successionis con relativo accrescimento del suo patrimonio. Il resistente chiedeva pertanto il rigetto della domanda attorea posto che un eventuale aumento nell'assegno di mantenimento lo avrebbe posto in serie difficoltà, riscontrando costui già non poche difficoltà alla luce delle consistenti uscite mensili e il rapporto al suo reddito. All'udienza del 08.04.2025 le parti, senza possibilità di conciliazione alcuna, insistevano nelle rispettive richieste;
il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, la rimetteva al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale omologata con decreto del Tribunale di Monza in data 30.06.2022. Le parti hanno poi concordemente riconosciuto che dalla data di comparizione dei coniugi avanti il Presidente del Tribunale non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Quanto all'affidamento della figlia minore è noto come il legislatore del 2006 abbia prescelto Per_1 come prioritaria la modalità di affido condiviso della prole minore di età a entrambi i genitori, dovendosi sempre tutelare, ove possibile, il diritto alla c.d. bigenitorialità. Se questa è la regola, l'art. 337 quater c.c. consente al giudice di disporre l'affido esclusivo dei minori a un genitore quando l'affido all'altro sia contrario al superiore interesse del minore, interesse che deve ispirare ogni decisione del giudice nell'ambito dei procedimenti riguardanti minori e che trova la propria copertura normativa a livello primario, nella Convenzione Europea dei diritti dell'uomo (art. 8) e nella Costituzione (artt. 2, 30 e 31). Tale regola, pertanto, è derogabile solo ove seriamente pregiudizievole per il minore.
Considerata la concorde richiesta formulata dalle parti in tal senso deve essere disposto l'affido della figlia ad entrambi i genitori, non essendo emerse circostanze tali da derogare al generale regime di Per_1 affidamento dei figli minori ai genitori. Con precipuo riguardo al collocamento della minore, deve essere confermata la situazione in essere di collocamento prevalente del minore presso la madre, in quanto rispondente agli interessi morali e materiali del minore stesso. III. Relativamente al diritto-dovere di visita che il genitore non collocatario potrà esercitare nei confronti della figlia minore, si confermano le regolamentazioni già in essere così come sancite dalle parti in sede di separazione consensuale, non essendo stati allegati elementi di pregiudizio per la minore. Alternativamente, considerata l'età di ormai adolescente, e i rapporti padre-figlia, sereni e privi Per_1 di qualsivoglia spunto di conflittualità, si acconsente a che le visite avvengano sulla base di liberi accordi tra il padre e la figlia, tenuto sempre conto delle esigenze scolastiche ed extra scolastiche della stessa e fatto comunque salvo il suo preminente interesse. IV. La domanda attorea volta a stabilire che il padre debba farsi carico di accompagnare le figlie alle attività extra scolastiche non può trovare margini di accoglimento nel presente giudizio;
invero, nulla può disporsi in merito alla figlia ormai maggiorenne e automunita, mentre per la figlia si Per_2 Per_1 ritiene valido il principio della libera regolamentazione e organizzazione col padre. Inoltre, alla luce dell'età della stessa, si ritiene che sia in grado di muoversi in autonomia anche con l'ausilio dei mezzi di trasporto pubblici, a prescindere dall'accompagnamento dei genitori. V. Quanto al mantenimento indiretto dei figli da parte del padre, è noto come ai sensi degli artt. 337 ter e sexies c.c. ciascun genitore debba contribuire al mantenimento dei figli minorenni e maggiorenni non economicamente autosufficienti in misura proporzionale al proprio reddito e che il giudice possa stabilire un assegno periodico a favore di un genitore al fine di realizzare il principio di proporzionalità (c.d. assegno perequativo). Nel determinare la misura di tale assegno il giudice dovrà prendere in considerazione, in particolare, le esigenze attuali del figlio, il tenore di vita goduto dal figlio durante la convivenza dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e le risorse economiche di entrambi i genitori. Ove il figlio sia collocato in misura prevalente presso uno dei due genitori, in particolare, il genitore non collocatario non potrà ritenersi sollevato in tutto o in parte dell'obbligo di corrispondere l'assegno per il tempo in cui il minore si trovi presso di lui ed egli provveda in modo esclusivo al suo mantenimento, dal momento che “il contributo al mantenimento dei figli minori, quantificato in una somma fissa mensile in favore del genitore affidatario, non costituisce, in mancanza di diverse disposizioni, il mero rimborso delle spese sostenute da quest'ultimo nel mese corrispondente, bensì la rata mensile di un assegno annuale determinato, tenendo conto di ogni altra circostanza emergente dal contesto, in funzione delle esigenze della prole rapportate all'anno” (Cass. Civ., sez. I, sent. n. 18869 dello 08.09.2014). ha dichiarato essere docente;
dalla documentazione reddituale relativa all'anno di imposta Parte_1
2022 (CUD2023) è emerso un reddito lordo pari ad euro 28.312,00 che, al netto delle imposte e suddiviso per dodici mensilità, è pari a circa 1.900,00 euro mensili. Tuttavia, ha esposto di essere gravata dalla cessione del quinto, e al netto il suo stipendio, suddiviso su dodici mensilità, ammonta a circa 1.500,00 euro. Ha esposto di essere gravata dal mutuo acceso per l'acquisto dell'abitazione ex familiare pari a 450,00 euro mensili e di onerare un finanziamento con rata di euro 128,00 mensili. percepisce integralmente l'A.U. pari ad euro 339,00 mensili e ha confermato di percepire Pt_1 regolarmente l'assegno per il contributo al mantenimento delle figlie, da parte di , pari ad euro CP_1
431,00 al mese. La ricorrente ha eccepito di aver sopportato integralmente alcune spese straordinarie in favore delle figlie, quali l'acquisto di un'autovettura usata del costo di euro 3.000,00 ovvero le spese relative alla festa di diciotto anni della figlia maggiore;
tuttavia il Collegio rileva che tali spese non risultano essere state concordate tra i genitori e che pertanto la madre nulla avrà da che pretendere dal padre, alla luce del Protocollo in uso presso il Tribunale di Monza. Alla luce dei suesposti dati, si osserva che mensilmente alla ricorrente residua la somma di euro 1.042,00 (+1.500,00 euro stipendio, + 431,00 assegno di mantenimento, + 339 A.U., - 450,00 mutuo, - 128,00 finanziamento, -650,00 spese considerate per il ménage familiare). Ulteriore circostanza di significativo rilievo è costituita dal fatto che la ricorrente ha dichiarato di avere ereditato, nel mese di ottobre 2024, la somma di euro 50.000,00 accantonata a titolo di risparmio.
ha dichiarato di svolgere l'attività di operaio;
dall'ultima dichiarazione reddituale Controparte_1
(CUD2023) risulta un reddito lordo di euro 29.494,67 che, al netto delle imposte e suddiviso per dodici mensilità, è pari a circa euro 2.000,00 mensili. Ha dichiarato di vivere in locazione con patto di riscatto e di pagare un canone di euro 450,00 mensili e di aver versato un anticipo per il riscatto di euro 10.000,00, con rischio di perdita della somma in caso di mancata concessione del mutuo entro il mese di febbraio 2026. Come confermato dalla stessa ricorrente, corrisponde con regolarità l'assegno di mantenimento delle figlie con adeguamento ISTAT. Altresì, è gravato da un finanziamento Agos con rata di euro 198,00 mensili e, al contrario della ricorrente, non gode di alcun risparmio o somma accantonata. Tale circostanza risulta comprovata dall'esame dell'ultimo conto corrente (doc.15) dal quale si evince un saldo di circa 2.000,00 euro. Altro onere per il resistente è costituito dal fatto che questi è garante del mutuo acceso sulla casa ex coniugale. Esaminando il residuo mensile del ricorrente (+2.000,00 stipendio, -450,00 affitto, - 431,00 assegno di mantenimento, -198,00 finanziamento, -400,00 spese considerate per il ménage familiare = TOT 311,00), questo risulta notevolmente inferiore rispetto a quello di Pt_1
Date le risultanze come sopra esaminate, non sussistono i presupposti per accordare la richiesta di aumento formulata dalla ricorrente, in considerazione del fatto che sebbene le esigenze delle figlie possano considerarsi lievemente aumentate rispetto alla non troppo precedente data della separazione, le condizioni economiche del resistente, il quale con fatica riesce a far fronte alle svariate spese mensili, non consentono aumenti nel quantum. Per precisione, a nulla vale l'eccezione attorea in base alla quale entro la fine dell'anno 2025 CP_1 terminerebbe il pagamento del finanziamento di euro 198,00, risultando in ogni caso le sue condizioni molto precarie. VI.
Considerato che
le figlie risultano collocate in via prevalente presso l'abitazione materna, con relativi oneri, si dispone che l'A.U. erogato dall' sia percepito direttamente e integralmente da CP_2 Pt_1
;
[...]
VII. Dichiara inammissibile la domanda di porre fiscalmente a carico le figlie, in via esclusiva, alla madre, in quanto fattispecie non demandabile al Giudice della famiglia. VIII. Rigetta le istanze istruttorie formulate dalle parti in quanto irrilevanti ai fini del giudizio e non idonee a orientare il Collegio verso statuizioni di segno diverso. IX. Data la natura e l'esito del giudizio, denotato dalla soccombenza di parte ricorrente (in punto di assegno di mantenimento, diritto di visita e accompagnamento, domanda di natura fiscale, condanna al pagamento delle spese processuali come quantificate in dispositivo. Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di , con ricorso depositato in data 30/10/2024, così provvede: Controparte_1
I. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario tra e a Desio (MB) in data 09.07.2005 (e trascritto Parte_1 Controparte_1 nei registri di Stato Civile del Comune di Desio (MB) atto n. 43, parte II, serie A); II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Desio (MB) affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898. III. Affida la figlia minore in via condivisa a entrambi i genitori, con collocamento prevalente Per_1 presso l'abitazione materna. Le scelte relative alle questioni sanitarie, scolastiche, extrascolastiche e relative all'espatrio saranno assunte in via condivisa da entrambi i genitori. IV. Relativamente al regime di visite tra il padre e conferma le regolamentazioni di cui al verbale Per_1 di separazioni o, in alternativa, le rimette a libere scelte come in parte motiva;
V. Rigetta la domanda attorea volta a disporre gli accompagnamenti delle figlie alle attività extra scolastiche da parte del padre;
VI. Rigetta la domanda attorea di aumento del contributo al mantenimento delle figlie e per l'effetto conferma che debba continuare a versare a a titolo di assegno per il Controparte_1 Parte_1 contributo al mantenimento delle figlie, la somma mensile pari ad Euro 400,00 (200,00 euro a figlia) - aggiornato secondo gli indici Istat 2024 ad euro 431,00 –, oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al protocollo in uso presso il Tribunale di Monza. VII. Dispone che l'A.U. erogato dall' sia percepito direttamente e integralmente da CP_2 Parte_1
VIII. Dichiara inammissibile la domanda di porre fiscalmente a carico le figlie in via esclusiva alla madre;
IX. Rigetta le istanze istruttorie come in parte motiva;
X. Condanna al pagamento delle spese legali del presente procedimento nei confronti Parte_1 di che liquida in complessivi Euro 2.500,00 per compensi, oltre rimborso Controparte_1 forfettario nella misura del 15% delle spese generali ed oneri fiscali e previdenziali come per legge.
Si comunichi alle parti
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio in data 10 aprile 2025
Il Presidente Dott.ssa Laura Gaggiotti Il Giudice est. Dott.ssa Ethel Matilde Ancona
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati:
Dott.ssa Laura GAGGIOTTI Presidente
Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel.
Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al R.G.N. 7128 /2024, promossa con ricorso depositato in data 30/10/2024 Da
, nata a [...] in data [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti CAPPELLETTI ERIKA e TOFFOLO MARTA ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori, giusta procura alle liti in atti;
- RICORRENTE -
contro
nato a [...] in data [...] (C.F.: Controparte_1
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti BECCALLI SIMONA e TRABACE C.F._2
CHIARA ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori, giusta procura alle liti in atti;
-RESISTENTE -
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica OGGETTO: divorzio contenzioso – cessazione degli effetti civili Causa trattenuta in decisione all'udienza del 08.04.2025 sulle seguenti conclusioni:
Per parte ricorrente (come da atto introduttivo) Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria deduzione ed eccezione, così giudicare: Pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B) della L. n. 898/70, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Desio il giorno 09.07.2005 tra i Sigg.ri e Parte_1 [...]
, ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di effettuare l'annotazione dell'emananda CP_1 sentenza a margine dell'atto di matrimonio alle seguenti condizioni:
1)La figlia minore viene affidata ad entrambi i genitori con collocamento della stessa presso la Per_1 madre;
2)Il padre potrà vedere la figlia maggiorenne accordandosi direttamente con lei. Per_2
Quanto a il padre potrà vederla e tenerla con sé secondo le seguenti modalità: Per_1 - a fine settimana alternati: dal venerdì alle ore 21 alla domenica alle ore 21,00;
-durante le festività natalizie trascorrerà metà delle vacanze presso il padre e l'altra presso la Per_1 madre, alternando ogni anno la prima metà delle vacanze scolastiche con un genitore e la seconda metà con l'altro, in modo da consentire ad anni alterni che i genitori trascorrano il Natale e il Capodanno con la figlia. Si stabilisce sin d'ora che per gli anni pari sarà la madre a trascorrere con i figli il Natale ed il padre il Capodanno.
-le vacanze pasquali, coincidenti con le vacanze scolastiche, saranno trascorse dalla figlia ad anni Per_1 alterni con il padre e la madre, si stabilisce sin d'ora che negli anni dispari sarà il padre a trascorrere con i figli la Pasqua.
-durante le vacanze estive: 15 giorni anche consecutivi nel mese di agosto da concordarsi con la madre entro il 31 maggio di ogni anno. 3) Il Sig. dovrà accompagnare le figlie alle attività extrascolastiche in modo paritario con la CP_1
Sig.ra accordandosi direttamente con quest'ultima. Pt_1
4)Il Sig. corrisponderà alla Sig.ra quale concorso al mantenimento di e CP_1 Pt_1 Per_1 Per_2 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, un assegno di € 600,00 mensili (€ 300,00 per ogni figlia), somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
il padre corrisponderà altresì il 50% delle spese straordinarie come meglio specificate nel Protocollo del Tribunale di Monza in vigore.
5) Disporre che l'assegno unico continui ad essere percepito integralmente dalla Sig.ra Pt_1
6) Disporre che le figlie e vengano poste fiscalmente al 100% a carico della madre. Per_2 Per_1
7)Con ogni più ampia riserva sia istruttoria che di merito.
8)Con vittoria di spese e competenze professionali da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori in quanto antistatari.
Per parte resistente (come da comparsa di risposta) In via principale nel merito:
1) Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 09.07.2005 dai Sig.ri e presso il Comune di Desio (MB) trascritto nei Registri Controparte_1 Parte_1 dell'Ufficio dello stato civile del predetto Comune al n. 43 Parte II Serie A Serie Anno 2005 ordinandone l'annotazione sui registri dello stato civile dal competente Ufficio dello Stato civile del Comune di Desio;
2) Affidare la figlia congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento Persona_3 prevalente presso la madre nell'immobile di proprietà esclusiva della Sig.ra sito in Desio (MB), Pt_1
Piazza Don Giussani n. 3; 3) Disporre che il padre possa vedere la figlia minore come segue: Per_1
- a weekend alternati dal sabato mattina alla domenica sera, rimettendosi al Giudice sulla richiesta della ricorrente di ampliamento dal venerdì alla domenica sera, ed una sera infrasettimanale nella settimana in cui il padre non tiene le figlie con sé nel weekend, oltre a ogniqualvolta le figlia lo desideri - considerata l'età della stessa, compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi della figlia e gli orari lavorativi del padre e secondo le preferenze della figlia;
- durante le festività Natalizie, la figlia trascorrerà il 24.12 con un genitore ed il 25.12 con l'altro; successivamente, ad anni alterni, il periodo dal 26.12 ore 10.00 al 01.01 ore 10.00 con un genitore ed il periodo dal 01.01 ore 10.00 al 06.01 ore 21.00 con l'altro, fatti salvi diversi migliori accordi tra le parti;
- durante le vacanze scolastiche Pasquali, la figlia trascorrerà tale periodo ad anni alterni con l'uno e con l'altro genitore, dal Giovedì Santo ore 10.00 sino al mercoledì successivo (ingresso a scuola ovvero ore 9.00);
- le vacanze estive saranno concordate secondo le esigenze di entrambi i coniugi ed entro il termine del mese di maggio di ogni anno: la figlia trascorrerà due settimane, anche non consecutive, con il padre e due settimane, anche non consecutive, con la madre;
salvi migliori accordi tra le parti;
- per le altre festività o Ponti, salvo diversi accordi tra i genitori, si seguirà il calendario ordinario e saranno trascorsi dalle minori con il genitore a cui compete il fine settimana di riferimento, cercando comunque di bilanciare e alternare tra l'uno e l'altro questi periodi;
4) Disporre che il padre provveda al mantenimento delle figlie e mediante il versamento Per_1 Per_2 di un contributo mensile già in essere pari ad euro 400,00 mensili – aggiornato secondo gli indici Istat a 431,00 nel 2024 – importo rivalutabile secondo gli indici ISTAT - da versarsi entro il 15 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo le Linee Guida del Tribunale di Monza del 07.05.2018, da intendersi qui integralmente trascritte;
In ogni caso
- Respingere la domanda per cui il padre debba provvedere ad accompagnare le figlie alle attività extrascolastiche nei periodi di competenza della madre, in quanto tale circostanza di verifica ogni qualvolta vi sia l'effettiva necessità e possibilità per il padre e comunque dovrà essere concordata;
- Respingere la domanda di porre il recupero fiscale integralmente in favore della Sig.ra in quanto Pt_1 inammissibile salvo ogni diversa valutazione del Tribunale;
- Con vittoria di spese e compensi di causa. In via istruttoria Laddove la documentazione di cui all'art. 473-bis. 12 c.p.c. non sia depositata nel rispetto dei termini processuali, disporre la produzione della seguente documentazione:
- estratto conto corrente n°1060104732 per l'anno 2024 da aprile 2024 in poi;
- estratto conto corrente n°1060104732 relativo al 2023;
- estratti conto del 2024 postepay n°*******7034;
- non viene prodotta la documentazione relativa alla giacenza dell'importo di euro 57.000,00 indicato nel modulo spese;
- Certificazione unica del 2024 relativa ai redditi del 2023;
- Documentazione relativa all'assegno unico.
***** Con ricorso depositato in data 30.10.2024 adiva l'intestato Tribunale al fine di sentire Parte_1 pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio nei confronti di , Controparte_1 esponendo che dal coniugio erano nate le figlie (24.07.2006) e (02.03.2010); dava atto Per_2 Per_1 che, essendo ormai naufragato il progetto di vita comune, era intervenuta separazione consensuale omologata con decreto del Tribunale di Monza in data 30.06.2022 e che da quel momento la convivenza non si era mai più ricostituita. non chiedeva alcuna modifica delle condizioni di affidamento e collocamento della figlia minore Pt_1 non essendo contestate le capacità genitoriali paterne;
nulla si chiedeva di disporsi in merito alla Per_1 figlia essendo quest'ultima ormai divenuta maggiorenne. Per_2
Tuttavia, la ricorrente chiedeva disporsi un aumento dell'assegno per il contributo al mantenimento delle figlie posto che, visto il asso di tempo trascorso rispetto alla data della separazione, le esigenze delle figlie erano accresciute e la somma precedente prevista non era sufficiente a far fronte al soddisfacimento delle loro esigenze. Con comparsa di risposta depositata in data 07.03.2025 si costituiva in giudizio il Controparte_1 quale, associandosi alla richiesta di pronuncia sullo status e nulla avendo da eccepire sulle questioni relative alla genitorialità, si opponeva alla richiesta di aumento dell'assegno di mantenimento. In particolare, constatava che rispetto all'epoca della separazione non erano intervenuti mutamenti significativi nella sua sfera patrimoniale e in quella della ricorrente, con la precisazione che, semmai, Pt_1 nell'anno 2024 aveva ricevuto una somma di denaro iure successionis con relativo accrescimento del suo patrimonio. Il resistente chiedeva pertanto il rigetto della domanda attorea posto che un eventuale aumento nell'assegno di mantenimento lo avrebbe posto in serie difficoltà, riscontrando costui già non poche difficoltà alla luce delle consistenti uscite mensili e il rapporto al suo reddito. All'udienza del 08.04.2025 le parti, senza possibilità di conciliazione alcuna, insistevano nelle rispettive richieste;
il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, la rimetteva al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale omologata con decreto del Tribunale di Monza in data 30.06.2022. Le parti hanno poi concordemente riconosciuto che dalla data di comparizione dei coniugi avanti il Presidente del Tribunale non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Quanto all'affidamento della figlia minore è noto come il legislatore del 2006 abbia prescelto Per_1 come prioritaria la modalità di affido condiviso della prole minore di età a entrambi i genitori, dovendosi sempre tutelare, ove possibile, il diritto alla c.d. bigenitorialità. Se questa è la regola, l'art. 337 quater c.c. consente al giudice di disporre l'affido esclusivo dei minori a un genitore quando l'affido all'altro sia contrario al superiore interesse del minore, interesse che deve ispirare ogni decisione del giudice nell'ambito dei procedimenti riguardanti minori e che trova la propria copertura normativa a livello primario, nella Convenzione Europea dei diritti dell'uomo (art. 8) e nella Costituzione (artt. 2, 30 e 31). Tale regola, pertanto, è derogabile solo ove seriamente pregiudizievole per il minore.
Considerata la concorde richiesta formulata dalle parti in tal senso deve essere disposto l'affido della figlia ad entrambi i genitori, non essendo emerse circostanze tali da derogare al generale regime di Per_1 affidamento dei figli minori ai genitori. Con precipuo riguardo al collocamento della minore, deve essere confermata la situazione in essere di collocamento prevalente del minore presso la madre, in quanto rispondente agli interessi morali e materiali del minore stesso. III. Relativamente al diritto-dovere di visita che il genitore non collocatario potrà esercitare nei confronti della figlia minore, si confermano le regolamentazioni già in essere così come sancite dalle parti in sede di separazione consensuale, non essendo stati allegati elementi di pregiudizio per la minore. Alternativamente, considerata l'età di ormai adolescente, e i rapporti padre-figlia, sereni e privi Per_1 di qualsivoglia spunto di conflittualità, si acconsente a che le visite avvengano sulla base di liberi accordi tra il padre e la figlia, tenuto sempre conto delle esigenze scolastiche ed extra scolastiche della stessa e fatto comunque salvo il suo preminente interesse. IV. La domanda attorea volta a stabilire che il padre debba farsi carico di accompagnare le figlie alle attività extra scolastiche non può trovare margini di accoglimento nel presente giudizio;
invero, nulla può disporsi in merito alla figlia ormai maggiorenne e automunita, mentre per la figlia si Per_2 Per_1 ritiene valido il principio della libera regolamentazione e organizzazione col padre. Inoltre, alla luce dell'età della stessa, si ritiene che sia in grado di muoversi in autonomia anche con l'ausilio dei mezzi di trasporto pubblici, a prescindere dall'accompagnamento dei genitori. V. Quanto al mantenimento indiretto dei figli da parte del padre, è noto come ai sensi degli artt. 337 ter e sexies c.c. ciascun genitore debba contribuire al mantenimento dei figli minorenni e maggiorenni non economicamente autosufficienti in misura proporzionale al proprio reddito e che il giudice possa stabilire un assegno periodico a favore di un genitore al fine di realizzare il principio di proporzionalità (c.d. assegno perequativo). Nel determinare la misura di tale assegno il giudice dovrà prendere in considerazione, in particolare, le esigenze attuali del figlio, il tenore di vita goduto dal figlio durante la convivenza dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e le risorse economiche di entrambi i genitori. Ove il figlio sia collocato in misura prevalente presso uno dei due genitori, in particolare, il genitore non collocatario non potrà ritenersi sollevato in tutto o in parte dell'obbligo di corrispondere l'assegno per il tempo in cui il minore si trovi presso di lui ed egli provveda in modo esclusivo al suo mantenimento, dal momento che “il contributo al mantenimento dei figli minori, quantificato in una somma fissa mensile in favore del genitore affidatario, non costituisce, in mancanza di diverse disposizioni, il mero rimborso delle spese sostenute da quest'ultimo nel mese corrispondente, bensì la rata mensile di un assegno annuale determinato, tenendo conto di ogni altra circostanza emergente dal contesto, in funzione delle esigenze della prole rapportate all'anno” (Cass. Civ., sez. I, sent. n. 18869 dello 08.09.2014). ha dichiarato essere docente;
dalla documentazione reddituale relativa all'anno di imposta Parte_1
2022 (CUD2023) è emerso un reddito lordo pari ad euro 28.312,00 che, al netto delle imposte e suddiviso per dodici mensilità, è pari a circa 1.900,00 euro mensili. Tuttavia, ha esposto di essere gravata dalla cessione del quinto, e al netto il suo stipendio, suddiviso su dodici mensilità, ammonta a circa 1.500,00 euro. Ha esposto di essere gravata dal mutuo acceso per l'acquisto dell'abitazione ex familiare pari a 450,00 euro mensili e di onerare un finanziamento con rata di euro 128,00 mensili. percepisce integralmente l'A.U. pari ad euro 339,00 mensili e ha confermato di percepire Pt_1 regolarmente l'assegno per il contributo al mantenimento delle figlie, da parte di , pari ad euro CP_1
431,00 al mese. La ricorrente ha eccepito di aver sopportato integralmente alcune spese straordinarie in favore delle figlie, quali l'acquisto di un'autovettura usata del costo di euro 3.000,00 ovvero le spese relative alla festa di diciotto anni della figlia maggiore;
tuttavia il Collegio rileva che tali spese non risultano essere state concordate tra i genitori e che pertanto la madre nulla avrà da che pretendere dal padre, alla luce del Protocollo in uso presso il Tribunale di Monza. Alla luce dei suesposti dati, si osserva che mensilmente alla ricorrente residua la somma di euro 1.042,00 (+1.500,00 euro stipendio, + 431,00 assegno di mantenimento, + 339 A.U., - 450,00 mutuo, - 128,00 finanziamento, -650,00 spese considerate per il ménage familiare). Ulteriore circostanza di significativo rilievo è costituita dal fatto che la ricorrente ha dichiarato di avere ereditato, nel mese di ottobre 2024, la somma di euro 50.000,00 accantonata a titolo di risparmio.
ha dichiarato di svolgere l'attività di operaio;
dall'ultima dichiarazione reddituale Controparte_1
(CUD2023) risulta un reddito lordo di euro 29.494,67 che, al netto delle imposte e suddiviso per dodici mensilità, è pari a circa euro 2.000,00 mensili. Ha dichiarato di vivere in locazione con patto di riscatto e di pagare un canone di euro 450,00 mensili e di aver versato un anticipo per il riscatto di euro 10.000,00, con rischio di perdita della somma in caso di mancata concessione del mutuo entro il mese di febbraio 2026. Come confermato dalla stessa ricorrente, corrisponde con regolarità l'assegno di mantenimento delle figlie con adeguamento ISTAT. Altresì, è gravato da un finanziamento Agos con rata di euro 198,00 mensili e, al contrario della ricorrente, non gode di alcun risparmio o somma accantonata. Tale circostanza risulta comprovata dall'esame dell'ultimo conto corrente (doc.15) dal quale si evince un saldo di circa 2.000,00 euro. Altro onere per il resistente è costituito dal fatto che questi è garante del mutuo acceso sulla casa ex coniugale. Esaminando il residuo mensile del ricorrente (+2.000,00 stipendio, -450,00 affitto, - 431,00 assegno di mantenimento, -198,00 finanziamento, -400,00 spese considerate per il ménage familiare = TOT 311,00), questo risulta notevolmente inferiore rispetto a quello di Pt_1
Date le risultanze come sopra esaminate, non sussistono i presupposti per accordare la richiesta di aumento formulata dalla ricorrente, in considerazione del fatto che sebbene le esigenze delle figlie possano considerarsi lievemente aumentate rispetto alla non troppo precedente data della separazione, le condizioni economiche del resistente, il quale con fatica riesce a far fronte alle svariate spese mensili, non consentono aumenti nel quantum. Per precisione, a nulla vale l'eccezione attorea in base alla quale entro la fine dell'anno 2025 CP_1 terminerebbe il pagamento del finanziamento di euro 198,00, risultando in ogni caso le sue condizioni molto precarie. VI.
Considerato che
le figlie risultano collocate in via prevalente presso l'abitazione materna, con relativi oneri, si dispone che l'A.U. erogato dall' sia percepito direttamente e integralmente da CP_2 Pt_1
;
[...]
VII. Dichiara inammissibile la domanda di porre fiscalmente a carico le figlie, in via esclusiva, alla madre, in quanto fattispecie non demandabile al Giudice della famiglia. VIII. Rigetta le istanze istruttorie formulate dalle parti in quanto irrilevanti ai fini del giudizio e non idonee a orientare il Collegio verso statuizioni di segno diverso. IX. Data la natura e l'esito del giudizio, denotato dalla soccombenza di parte ricorrente (in punto di assegno di mantenimento, diritto di visita e accompagnamento, domanda di natura fiscale, condanna al pagamento delle spese processuali come quantificate in dispositivo. Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di , con ricorso depositato in data 30/10/2024, così provvede: Controparte_1
I. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario tra e a Desio (MB) in data 09.07.2005 (e trascritto Parte_1 Controparte_1 nei registri di Stato Civile del Comune di Desio (MB) atto n. 43, parte II, serie A); II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Desio (MB) affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898. III. Affida la figlia minore in via condivisa a entrambi i genitori, con collocamento prevalente Per_1 presso l'abitazione materna. Le scelte relative alle questioni sanitarie, scolastiche, extrascolastiche e relative all'espatrio saranno assunte in via condivisa da entrambi i genitori. IV. Relativamente al regime di visite tra il padre e conferma le regolamentazioni di cui al verbale Per_1 di separazioni o, in alternativa, le rimette a libere scelte come in parte motiva;
V. Rigetta la domanda attorea volta a disporre gli accompagnamenti delle figlie alle attività extra scolastiche da parte del padre;
VI. Rigetta la domanda attorea di aumento del contributo al mantenimento delle figlie e per l'effetto conferma che debba continuare a versare a a titolo di assegno per il Controparte_1 Parte_1 contributo al mantenimento delle figlie, la somma mensile pari ad Euro 400,00 (200,00 euro a figlia) - aggiornato secondo gli indici Istat 2024 ad euro 431,00 –, oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al protocollo in uso presso il Tribunale di Monza. VII. Dispone che l'A.U. erogato dall' sia percepito direttamente e integralmente da CP_2 Parte_1
VIII. Dichiara inammissibile la domanda di porre fiscalmente a carico le figlie in via esclusiva alla madre;
IX. Rigetta le istanze istruttorie come in parte motiva;
X. Condanna al pagamento delle spese legali del presente procedimento nei confronti Parte_1 di che liquida in complessivi Euro 2.500,00 per compensi, oltre rimborso Controparte_1 forfettario nella misura del 15% delle spese generali ed oneri fiscali e previdenziali come per legge.
Si comunichi alle parti
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio in data 10 aprile 2025
Il Presidente Dott.ssa Laura Gaggiotti Il Giudice est. Dott.ssa Ethel Matilde Ancona