Cass. civ., sez. I, sentenza 19/07/1965, n. 1632
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Sentenza 19 luglio 1965

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La disposizione di cui all'art.6 bis della convenzione di Unione di Parigi, nel testo di Londra, resa esecutiva in Italia con la legge 15 dicembre 1954 n.1322, deve essere interpretata nel senso che essa vieta a ogni Paese dell'Unione la registrazione - sancendone la nullita, se gia effettuata- di marchi similari o analoghi a quelli gia notoriamente diffusi, in quello stesso Paese, come marchi di cittadini di altro stato unionista ed ivi utilizzati per prodotti dello stesso genere o di genere affine.*

La disposizione di cui all'art 59, terzo comma, del RD 21 giugno 1942 n.929 prescrive che l'Azione diretta ad ottenere la dichiarazione di decadenza o di nullita di un brevetto per marchio di impresa deve essere esercitata in contraddittorio di tutti coloro che risultano annotati nel registro dei brevetti quali aventi diritto sul marchiò pertanto,non e necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti di un soggetto licenziatario esclusivo, per l'Italia, del brevetto in contestazione, se non e fornita la prova - mediante idonea certificazione ufficiale - che il soggetto stesso sia annotato nello anzidetto registro dei brevetti quale avente diritto sul marchio.*

La norma di cui all'art 60, primo comma, del RD 21 giugno 1942 n 929 si limita a prescrivere che una copia dell'atto introduttivo di ogni giudizio civile in materia di brevetti per marchi debba essere comunicata all'ufficio centrale dei brevetti a cura di chi promuove il giudiziò nessuna comunicazione e, invece, prescritta, ai sensi della predetta disposizione, per gli Atti processuali successivi, quali che ne siano la natura, il contenuto e la specifica finalita.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 19/07/1965, n. 1632
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1632
    Data del deposito : 19 luglio 1965

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