Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/06/2025, n. 5597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5597 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati: dr. Leonardo Pica Presidente estensore dr.ssa Ornella Minucci Giudice dr. Adriano Del Bene Giudice ha deliberato di emettere la presente
S E N T E N Z A nel processo civile di primo grado, iscritto al n. 8324/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi civili e pendente
TRA
, con sede in Latina, alla Via dei Sicani n. 2 Parte_1
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato P.IVA_1
e difeso dall'avv. Tommaso Manferoce ( , con studio in C.F._1
Roma, alla Piazza Vescovio n. 21
- ATTRICE -
E
con sede in alla Piazza Vanvitelli n. 69 Controparte_1 CP_1
( ), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, in P.IVA_2
sostituzione del precedente difensore, giusta determina dirigenziale n. 1536 del
22.11.2023, dall'avv. Lidia Gallo ( ), elettivamente domiciliata C.F._2
presso la Casa Comunale
- CONVENUTO -
CONCLUSIONI
All'udienza del 15.10.2024 le parti hanno concluso come da verbale, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1
, alla di cui alle comunicazioni del 3.1.2019 Controparte_3 Parte_1
(Reg. Uff. 0000592) di € 109.500,00; del 14.2.2019 (Reg. Uff. 0018161) di €
83.600,00; del 18.2.2019 (Reg. Uff. 0019533) di € 165.900,00; del 28.3.2019 (Reg.
Uff. 0038237) di € 53.100,00; del 27.8.2019 (Reg. Uff. 0095379) di € 95.150,00; del
27.8.2019 (Reg. Uff. 0095387) di € 213.900,00; del 27.8.2019 (Reg. Uff. 0095390) di € 34.050,00; del 5.11.2019 (Reg. Uff. 0120862) di € 43.650,00; del 5.11.2019
(Reg. Uff. 0120870) di € 110.000,00; del 14.10.2019 (Reg. Uff. 0112724) di €
75.000,00; del 17.12.2019 (Reg. Uff. 0137254) di € 19.590,00 e del 7.2.2020 (Reg.
Uff. 0017477) di € 48.600,00 e, quindi, per complessivi € 1.052.990,00; - dichiarare, altresì, illegittime le penalità comminate dal sopra meglio Controparte_1
individuate anche perché irrogate in violazione dell'art. 13 del Contratto stipulato inter partes in data 2.7.2013 e degli artt. 31 e 32 del CSA, per mancato rispetto dell'iter procedimentale e, comunque, dei perentori termini convenzionalmente pattuiti;
- dichiarare, comunque, illegittime le irrogate penalità anche per intervenuta decadenza ai sensi degli artt. 1667 e 1668 c.c. e per avere il
[...]
accettato i servizi ai sensi degli artt. 1665 e 1666 c.c.; in via subordinata, CP_1
ai sensi dell'art. 1384 c.c., ridurre equamente l'ammontare delle penali perché manifestamente eccessivo;
- per l'effetto, condannare il a Controparte_1
pagare in favore della l'importo di € 1.033.400,00, pari Parte_1
all'ammontare delle somme ad oggi illegittimamente trattenute dal CP_1
, o quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, con interessi di
[...]
mora dal dì dovuti e fino all'effettivo soddisfo;
- con vittoria di spese ed onorari di lite»); parte convenuta si è riportata alle conclusioni rassegnate nei propri atti (ossia:
«1) rigettare la domanda perché inammissibile, improponibile infondata in fatto e in diritto e non meritevole di tutela e, comunque destituita di fondamento
2 giuridico, per tutti i motivi esposti in comparsa;
2) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa»).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 27.3/1.4.2020 (d'ora in Parte_1
poi anche solo ha evocato in giudizio innanzi a questo Tribunale – Pt_1
Sezione specializzata in materia d'impresa il per sentir Controparte_1
accogliere le domande sopra trascritte.
2. Il si è costituito in giudizio, chiedendo in via pregiudiziale Controparte_1
di sospendere il giudizio in attesa della definizione di quello incardinato innanzi al
TAR Campania di Napoli (R.G. n. 987/2019), avente ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti di applicazione delle penali di cui è causa, e contestando le domande attoree (deducendo la regolarità delle penali irrogate sia sotto il profilo legale/contrattuale sia nella loro quantificazione).
In corso di causa il ha eccepito inoltre l'inammissibilità della domanda CP_1
attorea, per il difetto di legittimazione attiva della er avere agito quale Pt_1
mandataria dell'ATI costituita con la Ecologia & Autocarri s.r.l., che, come accertato in diverso giudizio (dinanzi al giudice amministrativo), sarebbe del tutto estranea al rapporto.
3. Sottoposta alle parti una proposta conciliativa (di definire la causa «con
l'accertamento dell'illegittimità delle penali comminate dal , Controparte_1
limitatamente all'importo di € 361.000,00, con impegno del a pagare la CP_1
suddetta somma (…) oltre interessi, nonché a titolo di rimborso delle spese legali
l'importo di € 19.500,00 per compensi, oltre CUT, spese generali nella misura del
15% sui compensi IVA e cpa»), preso atto della mancata accettazione della proposta da parte dell'attrice, all'udienza del 15.10.2024 la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
4. Superata deve ritenersi la richiesta del (peraltro non reiterata in CP_1
sede di precisazione delle conclusioni) di sospensione del presente giudizio (per essere stati i provvedimenti di applicazione delle penali impugnati anche innanzi
3 al TAR Campania di Napoli), a tacer d'altro in quanto il giudice amministrativo risulta aver declinato la propria giurisdizione (secondo quanto allegato dall'attrice e non contestato).
5. Priva di pregio è l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della Pt_1
(rectius di difetto di titolarità dal lato attivo del rapporto).
Vero è che nell'epigrafe dell'atto introduttivo della lite parte attrice ha testualmente dedotto di agire «nella sua qualità di Capogruppo mandataria dell'ATI costituita con Ecologia & Autocarri s.r.l.» e che nell'incipit della descrizione degli antefatti in citazione è segnalato che «con contratto stipulato in data 2.7.2013 (Rep. 21129) – a seguito di rituale gara pubblica – il CP_1
affidava all' costituita tra la – Capogruppo
[...] CP_4 Parte_1
mandataria – e (poi nelle more dell'appalto Controparte_5
sostituita dalla Ecologia & Autocarri s.r.l.) – mandante – il servizio di Igiene
[...]
, tuttavia alla luce dell'interpretazione complessiva dell'atto è CP_6
evidente che in realtà la a agito esclusivamente nel proprio interesse, Pt_1
avendo contestato la legittimità delle penali irrogate alla medesima ed avendo chiesto la condanna del al pagamento in proprio favore degli importi CP_1
trattenuti a tale titolo (cfr. le conclusioni rassegnate), peraltro relativamente
Cont all'attività espletata dalla sola e successivamente all'ordinanza sindacale CP_7
n. 35 del 2018, con la quale – risolto il contratto di servizi – l'Ente aveva “ordinato”
Con alla sola . di «non sospendere il servizio di raccolta dei R.S.U.». CP_9
Peraltro, neanche va trascurato che l'impresa mandataria di un'associazione temporanea di imprese (pur essendo l'unica interlocutrice dell'amministrazione appaltante in rappresentanza delle imprese associate), è senz'altro legittimata ad agire anche in proprio per la tutela delle ragioni di credito relative alla quota dei lavori da essa eseguiti (cfr. Cass. n. 3808/2016).
6. Per una migliore comprensione delle questioni concernenti il merito della causa, oltre a quanto già esposto, occorre sinteticamente dar conto dei profili salienti della vicenda che ha dato luogo alla presente vertenza.
A fondamento delle proprie domande, la ha premesso in punto di Pt_1
4 fatto: - che, con contratto rep. 21129 del 2.7.2013, il aveva Controparte_1
affidato all' (costituita tra essa mandataria, e CP_4 Pt_1 Controparte_5
mandante, poi sostituita dalla Ecologia & Autocarri s.r.l.) in
[...]
appalto il servizio di igiene urbana per un canone mensile pari ad € 944.528,00 oltre IVA al 10% per il periodo 20.2.2013 - 19.2.2018; - che il rapporto era disciplinato, oltre che da quanto previsto dal contratto, anche dalle prescrizioni contenute nel bando, nel disciplinare e nel capitolato speciale d'appalto (CSA); - che, in particolare, l'art. 32 del CSA riconosceva al il potere, «in caso di CP_1
servizio non reso o reso parzialmente come di seguito indicato (…)» di irrogare penalità all'appaltatore, previa regolare contestazione dell'inadempienza; - che il
24.1.2018 la Prefettura di Latina aveva emesso un provvedimento interdittivo antimafia nei confronti dell'attrice, per cui, con determinazione del 7.2.2018, il
Comune aveva revocato il contratto e, poi, con successiva determinazione del
19.2.2018, aveva ordinato alla «nelle more dell'espletamento della Pt_1
procedura di gara, di non sospendere il servizio di raccolta dei R.S.U. in quanto lo stesso è ricompreso tra quelli ritenuti essenziali»; - che da tale momento, sulla base di contestazioni (a suo dire, “infondate” e “illegittime”) il aveva CP_1
comminato penali in relazione ai servizi resi dalla essa appaltatrice per tutti i mesi di riferimento, provvedendo anche a decurtare i relativi importi negli atti di liquidazione via via emessi;
- che le penalità erano state comminate richiamando molteplici relazioni del servizio ispettivo, nessuna delle quali, però, sarebbe stata redatta alla presenza di «personale opportunamente formato ed autorizzato» dalla benché ciò fosse previsto dall'art. 31 del CSA), né mai comunicata Pt_1
od anche allegata alle “contestazioni” del dirigente del Settore Ambiente ed
Ecologia, contestazioni, tra l'altro, comunicate alla in tempi di gran Pt_1
lunga successivi alle relazioni stesse;
- che, inoltre, nell'immediatezza delle relazioni il dirigente del Settore Ambiente ed Ecologia aveva emesso degli ordini di servizio, con i quali aveva richiesto l'esecuzione di determinati interventi, sempre puntualmente riscontrati dall'appaltatore.
Tanto premesso, ha eccepito l'illegittimità delle penali applicate:
5 1) per la nullità della clausola penale di cui agli artt. 31 e 32 del CSA, considerato che nessuna preventiva forfettizzazione del ristoro del danno era stata espressamente pattuita per il ritardo nella esecuzione delle prestazioni e che, quindi, non vi era nessuno spazio per l'irrogazione di penali in presenza dell'esecuzione dei servizi, seppur in ritardo;
2) relativamente all'importo di € 361.600,00, considerato che, a fronte dei lamentati inadempimenti, il aveva poi emesso ordini di servizio con i CP_1
quali aveva richiesto l'esecuzione sempre riscontrati dalla con la Pt_1
conseguenza che, in forza del principio sancito dall'articolo 1383 c.c., era vietato
«il cumulo tra la domanda della prestazione principale e quella diretta ad ottenere la penale per l'inadempimento»;
3) relativamente all'importo di tutte le penali, in quanto comminate senza rispettare la scansione procedimentale prevista dall'articolo 32 del CSA e non entro i precisi limiti temporali desumibili dall'art. 7 del CSA (ossia il termine per il pagamento delle lavorazioni e, quindi, entro i primi trenta giorni del mese successivo all'espletamento del servizio);
4) per la decadenza del diritto a far valere le penalità, ai sensi degli artt. 1667 e
1668 c.c. (stante il tempo trascorso tra la data della “scoperta” e quella della
“denunzia” della non conformità dei servizi espletati rispetto agli accordi negoziali);
5) per la omessa comunicazione tempestiva dell'esito dei controlli effettuati (in violazione dell'art. 7, co. 5, del CSA e degli artt. 1665 e 1666 c.c.).
In subordine, stante l'eccessività delle penali applicate, ne ha invocato la riduzione secondo equità, ai sensi dell'art. 1384 c.c.
7. Sulla prima questione (quella della nullità della clausola penale per la parte relativa ai ritardi) è superfluo indugiare, avendovi parte attrice rinunciato, alla luce delle difese del che, da un lato, ha ammesso che l'art. 32 del CSA CP_1
non contempla penalità riferite a ipotesi di ritardo nell'adempimento, e che, dall'altro, ha chiarito che nella specie nessuna penalità era stata comminata per il ritardo nell'esecuzione, ma esclusivamente perché le prestazioni non erano state
6 rese o rese parzialmente.
8. Seguendo l'ordine logico, va quindi anzitutto affrontata la terza questione (in specie quella fondata sul mancato rispetto di una precisa scansione procedimentale), che, ove ritenuta fondata, comporta l'assorbimento di tutte le altre.
Come anticipato, parte attrice al riguardo ha invocato la previsione dell'art. 32 del CSA, che riconosceva al il potere, «in caso di servizio non reso o reso CP_1
parzialmente», di irrogare penalità all'appaltatore, stabilendo altresì che
«l'applicazione della sanzione sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, che dovrà essere inoltrata alla TA, la quale avrà facoltà di presentare controdeduzioni entro il termine di 48 ore dalla notifica della contestazione. Le penalità applicate nonché i costi originati al CP_1
dall'esecuzione in danno, qualora non prontamente ristorati dall'aggiudicatario, saranno decurtate dal canone dovuto».
Soprattutto, ha evidenziato che, al di là della previsione contrattuale, già dalle regole della buona fede e della correttezza nell'attuazione del rapporto discende il principio della immediatezza della contestazione, non essendo consentito, tra l'altro, di procrastinare la contestazione medesima in modo da rendere difficile la difesa della ditta aggiudicataria.
Quest'ultima considerazione è particolarmente degna di rilievo nella specie, tenuto conto che il servizio di cui trattasi è stato svolto dalla dopo la Pt_1
risoluzione del contratto e a seguito della determinazione dirigenziale del
19.2.2018 (con cui alla ditta veniva ordinato «nelle more dell'espletamento della procedura di gara, di non sospendere il servizio di raccolta dei R.S.U. in quanto lo stesso è ricompreso tra quelli ritenuti essenziali»).
Premesso, dunque, che il potere discrezionale dell'Amministrazione di comminare penalità necessariamente presupponeva un'anticipata, immediata e specifica contestazione del preteso inadempimento, la facoltà dell'esecutrice del servizio di presentare controdeduzioni e, infine, l'adozione di un provvedimento che motivatamente rigettasse tali controdeduzioni, parte attrice ha evidenziato
7 che nella specie la maggior parte delle contestazioni sono state rese note solo con la comunicazione dell'irrogazione della penale e che in relazione agli altri pretesi inadempimenti, addirittura, la penale è stata irrogata dopo l'emissione di ordini di servizio, sempre riscontrati dalla Società (che peraltro non ha mancato di evidenziare l'insussistenza di qualsivoglia inadempimento alla stessa imputabile con specifiche ed argomentate controdeduzioni in ordine alle quali il non CP_1
ha mai espresso le ragioni di dissenso).
Secondo il l'eccezione suddetta sarebbe infondata, in quanto «le CP_1
contestazioni sono state inoltrate alla TA nella stessa data del rilievo ispettivo e contengono gli estremi della relazione e l'estratto delle inadempienze rilevate. La ditta, con una comunicazione - modello a dire quasi ciclostilato, ha costantemente risposto che: “… gli interventi richiesti erano stati eseguiti prontamente …”.
Con Cont Tuttavia quanto asserito dalla . non ha trovato mai riscontro né nelle verifiche ispettive successivamente effettuate, né, tra l'altro, nei rapporti ex art.
Con Cont 28 del CSA predisposti dalla stessa società attrice. La . in ogni caso, è sempre stata posta nelle condizioni di controdedurre alle contestazioni mosse»
(così a pag. 21 della comparsa di costituzione del primo difensore, avv. Giuseppe
Pacifico).
La domanda è fondata.
Pur avendolo dedotto, il non ha provato di aver inoltrato alla Società CP_1
le contestazioni nella stessa data del rilievo ispettivo (o, comunque, nell'immediatezza dei fatti).
Dagli atti risulta che, rispetto alle date delle relazioni ispettive, le penali sono state comminate sempre mesi dopo e senza quindi che vi sia stata una immediata, specifica e preventiva contestazione dei disservizi (cfr. le c.d. comunicazioni di penalità versate in atti).
Inoltre, in quei limitati casi in cui il ha segnalato preventivamente CP_1
“problematiche e omissioni” nei servizi resi – ossia in epoca antecedente alle irrogate penali – lo ha fatto non ai fini della contestazione ex art. 32 del CSA, ma solo in occasione dell'emissione di ordini di servizio e quindi all'esclusivo fine di
8 richiedere all'appaltatore l'esecuzione dei servizi stessi.
Insomma, pur essendo gravato dall'onere della relativa prova, il non CP_1
ha dimostrato (neanche in via presuntiva) che l'irrogazione delle penali sia avvenuta a seguito di un procedimento idoneo a tutelare il diritto di difesa dell'esecutore del servizio.
Risulta, del resto, in evidente contrasto con i principi di correttezza e buona fede in sede di esecuzione del contratto la condotta della committente che solo a distanza di mesi pretende di contestare l'esecuzione delle prestazioni di pulizia, così avvantaggiandosi delle ovvie difficoltà probatorie di tali circostanze a distanza di tempo.
Infine, neanche è vero che il mancato rispetto della scansione procedimentale sarebbe inconferente, non avendo la contestato quanto accertato Pt_1
dall'ufficio ispettivo ed essendosi limitata a far valere l'illegittimità delle penali per profili esclusivamente formali (cfr. la comparsa del a pag. 16), in quanto CP_1
parte attrice ancora in questo giudizio ha comunque disconosciuto la sussistenza degli inadempimenti (così come lo aveva fatto anche allorché aveva riscontrato gli ordini di servizio).
Per le ragioni esposte, dunque, va ravvisata l'illegittimità delle penali comminate (per complessivi € 1.052.990,00) ed il va condannato al CP_1
pagamento dell'importo di € 1.033.400,00, pari all'ammontare delle somme illegittimamente trattenute (secondo quanto dedotto dall'attrice e non contestato dal , oltre interessi al tasso ex art. 1284, co. 4, c.c. dal 1.4.2020 CP_1
(data della notifica della citazione) alla presente decisione
Assorbite vanno giudicate tutte le altre questioni sollevate.
9. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, tenendo conto dei valori previsti dalle tabelle allegate al D.M.
10.3.2014 n. 55 (e s.s.m.), in relazione alla tipologia di causa, al valore della controversia ed alle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio (scaglione fino ad € 2.000.000,00).
P.Q.M.
9 il Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia d'impresa, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione respinta o dichiarata assorbita, così provvede:
1) accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, accerta l'illegittimità delle penali comminate (per complessivi € 1.052.990,00) e condanna il al Controparte_1
pagamento in favore della dell'importo di € 1.033.400,00, pari Parte_1
all'ammontare delle somme illegittimamente trattenute, oltre interessi al tasso ex art. 1284, co. 4, c.c. dal 1.4.2020 (data della notifica della citazione) alla presente decisione;
2) condanna il al pagamento delle spese di lite, che liquida in € CP_1
20.000,00 per compensi ed in € 3.364,65 per spese, oltre spese generali nella misura del 15% sui compensi ed al netto di IVA e CPA.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 22.1.2025
Il Presidente estensore
(dr. Leonardo Pica)
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