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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 30/05/2025, n. 640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 640 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
in composizione monocratica, nella persona del G.O.T. Dott. GIUSEPPE SCIME', ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1309/19 anno 2019 R.G.A.C.C.,
trattenuta in decisione all'udienza del 17 Gennaio 2025, promossa
DA
1. nata Agrigento il 25/04/1961 ed elettivamente Parte_1
domiciliato in Agrigento (Via Gioieni n. 217) presso lo studio dell'Avv. Saia
Letizia, difesa giusta procura a margine dell'atto di citazione e successivamente dall'Avv. Alfonso Tuttolomondo
- attore
CONTRO
1) in persona del Suo Sindaco Pro Tempore Controparte_1
1 domiciliato per la carica in Agrigento ed elettivamente domiciliato in
Agrigento presso lo studio dell'Avv. Agata Vecchio giusto mandato rilasciato in calce agli atti difensivi – comparsa di costituzione e risposta
Convenuto - costituito in giudizio
2) OGGETTO: - risarcimento danni =
Conclusioni delle parti: come di seguito indicate =
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 01/04/2019 ritualmente notificato citava Parte_1
in giudizio il ed esponeva: Controparte_1
- che in data 26/6/2018 alle ore 19,30 l'attore percorreva a piedi il Viale Falcone
Borsesllino all'altezza del Ristorante “Mirasole” a causa di un dislivello del manto stradale cadeva rovinosamente a terra provocandosi ferite multiple e la frattura trasversa composta della base del V metatarso.
- Quindi l'indomani si recava presso lo Studio Radiologico e stante la Per_1
certificazione della intervenuta frattura si recava presso il locale e Parte_2
veniva sottoposta alla immobilizzazione dell'arto inferiore a mezzo di gesso,
successivamente la detta gessatura veniva rimossa e applicato un tutore walker
(stivaletto ortopedico).
2 - Quindi veniva sostenuta la responsabilità del ex Art. 2043 Controparte_1
c.c. perché non ha provveduto ad effettuare la dovuta manutenzione nel manto stradale della arteria in questione ed ancora che appunto il dislivello stradale rappresenta una insidia ancor di più pericolosa della stessa buca perché non percepibile e comunque vi aveva tutte le caratteristiche dell'insidie e/o del trabocchetto in quanto non era segnalata ,presentava le caratteristiche dell'insidia.
- Quindi, la relazione medica di parte del Dott. attestava un danno Persona_2
biologico pari al 6%, ITT gg 42 al 100% - gg 25 al 75% - gg 30 al 50% e gg 30
al 25% e quindi per un risarcimento danni quantificato in €. 15.136,46.
- Quindi si è provveduto ad inoltrare richiesta di risarcimento al CP_1
, ma stante il mancato riscontro l'attore ha dovuto adire le vie legali per
[...]
avere riconosciuto il proprio diritto.
- Quindi l'attore chiedeva al Tribunale di dichiarare che il sinistro occorso all'attore è esclusiva responsabilità del e Controparte_1
conseguentemente condannare il al risarcimento dei danni in CP_1
complessive €. 15.136,46 per come quantificati dal Consulente di parte Dr.
infra danno morale e risarcimento vacanza rovinata. Persona_2
- Con Vittoria di spese e compensi.
- Con comparsa di costituzione e risposta, del 23/07/2019 il Controparte_1
si costituiva in giudizio contestando il fondamento, sia in fatto che in diritto, della domanda attorea, ne chiedeva il rigetto assumendo in primo luogo che il pedone se avesse prestato la dovuta attenzione avrebbe evitato il sinistro, tanto più che il dislivello e/o buca era visibile in quanto si trattava di ripristino del manto stradale
3 attraverso un conglomerato bituminoso che era appunto ben visibile, in ogni caso veniva esclusa la responsabilità dell' nella fattispecie e veniva CP_2
contestato il reclamato danno morale ed il danno derivato dalla vacanza rovinata per come sostenuto dall'attore.
- Quindi, veniva sostenuto la mancanza di responsabilità del Controparte_1
sia sotto il profilo dell'Art. 2043 c.c. che del 2051 c.c., che il sinistro è da attribuire alla condotta del pedone non corretta e diligente dello stesso attore.
Veniva altresì censurato il quantum richiesto ritenuto eccessivo.
- Quindi il convenuto, chiedeva al Tribunale di rigettare la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto.
- Con Vittoria di spese, competenze ed onorari.
La causa istruita attraverso la produzione documentale, prove testimoniali e con la nomina del all'udienza del 17/Gennaio/2025 veniva posta in CP_3
decisione, con assegnazione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. per note e repliche.
Orbene, il teste escusso all'udienza del 18/10/2022 Sig.ra nata Testimone_1
Agrigento il 12/7/1974 ha confermato i capitoli di prova e precisamente di avere visto il 26/6/2018 alle ore 19,30 circa cadere a causa di un dislivello del manto stradale non segnalato l'attrice che si provocava ferite, puntualizzando di avere lavorato nel locale “Mirasole”. Ed ancora che la stessa ed altri si sono precipitati per prestare soccorso alla malcapitata aiutandola ad alzarsi, che la Signora accusava dolori ed ancora di avere constatato che il manto stradale presentava un dislivello assolutamente non visibile e che nei giorni precedenti aveva causato la caduta di altre
4 persone. Ed ancora che l'insidia è stata eliminata dopo qualche giorno dagli operai del CP_1
Quindi una testimonianza chiara, puntuale, che ha acclarato il raggiungimento dell'AN è stata raggiunta la prova sull'AN e pertanto la domanda va accolta.
- Per quanto attiene il quantum si è voluto rendere una completa istruttoria attraverso la laddove Il nominato CTU Dott. CP_4 Persona_3
con propria relazione depositata il 05/4/2023, segnalava al Giudicante di avere svolto le operazioni peritali conformemente con quanto registrato nel correlativo verbale;
che tenuto conto della documentazione, degli accertamenti effettuati e delle considerazioni medico/legali è emerso : “…che le lesioni riportate da consistono in esiti di frattura del V metatarso, che determina Parte_1
un danno biologico del 2% , ITP del 75% gg 30 e ITP al 50% gg 30 ITP al 25%
gg 30…”.
- Quindi il CTU concludeva la propria relazione, statuendo, stabilendo che “…il danno biologico permanente è pari al 2% della totale…” Ne consegue che il
CTU ha ridotto significativamente la risultanza della CTP del Dr. Per_2
che aveva quantificato il danno biologico al 6%.
[...]
- Orbene, siamo nella ipotesi della responsabilità da parte dell'Amministrazione
che avrebbe dovuto portare ad una sistemazione della rete viaria ed alla eliminazione del dislivello stradale, in quanto si è nell'ipotesi dell'insidia e/o il trabocchetto, come emerge dalla testimonianza raccolta e per quanto attiene al quantum va considerato quanto statuito dal CTU Dr. , Persona_3
5 - Orbene tutte le necessarie e corrette indagini sono state esperite con puntualità
dal nominato Dott. , che con corretta e diligente Persona_3
professionalità hanno proceduto alla ricostruzione tecnica e medico CP_5
legale, con chiara metodica è pervenuto alle conclusioni statuendo le risultanze di cui alla consulenza tecnica d'ufficio ritualmente depositata dal CTU.
La causa sulla base della documentazione in atti, è stata posta in decisione all'udienza indicata in epigrafe del 17/1/2025 con assegnazione dei termini alle parti per note e repliche in osservanza all'art.190 c.p.c. sulle seguenti
CONCLUSIONI
- per l'attore : come in atto di citazione e memoria 183 6° Parte_1
comma e comparsa conclusionale;
- per il convenuto costituito come in comparsa di Controparte_1
costituzione e risposta, memoria 183 6° Comma e Comparsa Conclusionale .
Alla medesima udienza del 15/1/2025, il Giudice tratteneva la causa in decisione dando assegnando alle parti i termini di legge per il deposito di scritti conclusivi a sensi art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda dell'attore è fondata e pertanto merita di essere accolta, infatti le tesi avanzate da parte attorea nel corso dell'istruttoria del giudizio , in ordine alla invocata richiesta di risarcimento dei danni per i danni fisici patiti, è stata
6 provata. Al riguardo, vale la pena ribadire che la ricostruzione è stata confermata dalla testimonianza resa dal teste escussa all'udienza del Testimone_1
18/10/2022 che oltre a confermare il fatto storico ha puntualizzato che il dislivello non era visibile e lo stesso è stato eliminato dopo alcuni giorni dal sinistro dagli operai del tanto basta per riconoscere raggiunta la prova sull'AN. CP_1
Mentre, per quanto attiene al quantum vanno valutate le risultanze del CTU che ha staggito il danni biologico in 2%- Ai fini del risarcimento non vengono considerati il reclamato danno biologico e la perdita della vacanza in quanto non provato nel corso della causa.
Orbene, incidenter tantum, vale la pena puntualizzare che di fronte alla chiara esposizione della CTU depositata il 05/4/2023, in cui a chiare note veniva puntualizzato che “…le lesioni sono in rapporto di causalità con il sinistro del
26/6/2018 verificatosi secondo le modalità indicate dal periziato e che il danno
biologico permanente è pari al 2%…”
Ma vi è di più il teste escusso ha confermato la ricostruzione avanzata dalla parte attrice e precisamente decisiva si appalesa la testimonianza di Tes_1
[...]
la quale ha confermato gli articolati in ordine al sinistro de quo, ha
[...]
riconosciuto e confermato i luoghi del sinistro ed ha puntualizzato che “il dislivello dove è caduta la malcapitata è stata riparata dopo alcuni giorni dal sinistro per come dalla stessa rilevato passando da quei luoghi, stante che lavorava presso il ristorante
“Mirasole”.
Quindi la domanda dell'attore in ordine alle lamentate doglianze è fondata in quanto per come sopra esplicitato vengono ritenute puntuali e condivisibili le
7 risultanze mediche sviluppate dal CTU – Dott. con la propria Persona_3
relazione tecnica depositata il 05/4/2023 che qui deve intendersi integralmente
ripetuta ed approvata da questo Giudice.
Anche in merito all'ammontare dei detti danni il Giudicante fa proprio quanto statuito dal nominato CTU Dott. che quantifica nel 2% il danno Persona_3
biologico permanente e pertanto in via equitativa il detto risarcimento in favore dell'attore va attualizzato in complessive €. 4.500,00. Parte_1
Infatti vale la pena ribadire in via conclusiva e definitiva che appaiono logici, corretti e da condividere le valutazioni riportate ed esplicitate dal detto CTU per la determinazione e individuazione delle cause oggetto della odierna controversia giudiziaria .
Consegue che in ordine alle spese del giudizio seguono il principio generale della soccombenza e vanno quindi riversate nei confronti del convenuto così come quelle occorse per la CTU.
Pertanto la domanda attorea va accolta con la puntuale condivisione delle risultanze acquisite e statuite attraverso la CTU del Dott. e delle prove Persona_3
raccolte nel corso del giudizio. E' stata raggiunta la prova sia sull'AN sia sul quantum, pur con la condivisione delle risultanze della CTU che ha ridotto in maniera rilevante la richiesta risarcitoria avanzata dall'attore con il proprio atto introduttivo.
Per quanto detto la domanda promossa da ( ) è fondata e pertanto va Parte_1
accolta come in dispositivo.
8 In ordine alla statuizione sulle spese del presente giudizio, vanno riversate nei confronti del , così come quelle relative alla CTU liquidate in Controparte_1
favore della Dott. in €.300,00 come da proprio provvedimento. Persona_3
P.Q.M.
Il Dott. Giuseppe Scimè GOT del Tribunale di Agrigento,definitivamente pronunciando nel procedimento di primo grado n. 1309/2019 R.G.A.C.C. iscritto a ruolo da nata Agrigento il 25/04/1961 (attore) contro Parte_1 CP_1
(convenuto) disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa:
[...]
1) Accoglie la domanda dell'attore, e per gli effetti ritiene e dichiara la responsabilità del convenuto in persona del Suo Sindaco Controparte_1
Pro Tempore nella causazione dell'incidente per cui è causa e conseguentemente condanna lo stesso convenuto al risarcimento dei danni fisici riportati dall'attore
- per come statuito dal CTU Dott. che in via Parte_1 Persona_3
equitativa si quantificano in complessive €.4.500,00 oltre interessi al tasso
legale dalla domanda al soddisfo.
2) Condanna il convenuto nei confronti dell'attore e per lo Controparte_1
stesso nei confronti del procuratore antistatario Avv. Alfonso Tuttolomondo alle spese di giudizio che liquida in €. 2.000,00 oltre 15% rimborso forfettario, Iva e
CPA come per legge e le successive occorrente e di rito .
3) Condanna definitivamente il Convenuto alle spese di CTU già liquidate in favore del Dott. e staggite in €. 300,00 oltre IVA e CPA come Persona_3
9 per legge e poste provvisoriamente a carico della parte richiedente (attore), come da proprio provvedimento di liquidazione in sede di udienza di giuramento.
Così deciso in Agrigento il 29/Aprile/2025
IL GIUDICE
( Dott. Giuseppe SCIME')
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
in composizione monocratica, nella persona del G.O.T. Dott. GIUSEPPE SCIME', ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1309/19 anno 2019 R.G.A.C.C.,
trattenuta in decisione all'udienza del 17 Gennaio 2025, promossa
DA
1. nata Agrigento il 25/04/1961 ed elettivamente Parte_1
domiciliato in Agrigento (Via Gioieni n. 217) presso lo studio dell'Avv. Saia
Letizia, difesa giusta procura a margine dell'atto di citazione e successivamente dall'Avv. Alfonso Tuttolomondo
- attore
CONTRO
1) in persona del Suo Sindaco Pro Tempore Controparte_1
1 domiciliato per la carica in Agrigento ed elettivamente domiciliato in
Agrigento presso lo studio dell'Avv. Agata Vecchio giusto mandato rilasciato in calce agli atti difensivi – comparsa di costituzione e risposta
Convenuto - costituito in giudizio
2) OGGETTO: - risarcimento danni =
Conclusioni delle parti: come di seguito indicate =
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 01/04/2019 ritualmente notificato citava Parte_1
in giudizio il ed esponeva: Controparte_1
- che in data 26/6/2018 alle ore 19,30 l'attore percorreva a piedi il Viale Falcone
Borsesllino all'altezza del Ristorante “Mirasole” a causa di un dislivello del manto stradale cadeva rovinosamente a terra provocandosi ferite multiple e la frattura trasversa composta della base del V metatarso.
- Quindi l'indomani si recava presso lo Studio Radiologico e stante la Per_1
certificazione della intervenuta frattura si recava presso il locale e Parte_2
veniva sottoposta alla immobilizzazione dell'arto inferiore a mezzo di gesso,
successivamente la detta gessatura veniva rimossa e applicato un tutore walker
(stivaletto ortopedico).
2 - Quindi veniva sostenuta la responsabilità del ex Art. 2043 Controparte_1
c.c. perché non ha provveduto ad effettuare la dovuta manutenzione nel manto stradale della arteria in questione ed ancora che appunto il dislivello stradale rappresenta una insidia ancor di più pericolosa della stessa buca perché non percepibile e comunque vi aveva tutte le caratteristiche dell'insidie e/o del trabocchetto in quanto non era segnalata ,presentava le caratteristiche dell'insidia.
- Quindi, la relazione medica di parte del Dott. attestava un danno Persona_2
biologico pari al 6%, ITT gg 42 al 100% - gg 25 al 75% - gg 30 al 50% e gg 30
al 25% e quindi per un risarcimento danni quantificato in €. 15.136,46.
- Quindi si è provveduto ad inoltrare richiesta di risarcimento al CP_1
, ma stante il mancato riscontro l'attore ha dovuto adire le vie legali per
[...]
avere riconosciuto il proprio diritto.
- Quindi l'attore chiedeva al Tribunale di dichiarare che il sinistro occorso all'attore è esclusiva responsabilità del e Controparte_1
conseguentemente condannare il al risarcimento dei danni in CP_1
complessive €. 15.136,46 per come quantificati dal Consulente di parte Dr.
infra danno morale e risarcimento vacanza rovinata. Persona_2
- Con Vittoria di spese e compensi.
- Con comparsa di costituzione e risposta, del 23/07/2019 il Controparte_1
si costituiva in giudizio contestando il fondamento, sia in fatto che in diritto, della domanda attorea, ne chiedeva il rigetto assumendo in primo luogo che il pedone se avesse prestato la dovuta attenzione avrebbe evitato il sinistro, tanto più che il dislivello e/o buca era visibile in quanto si trattava di ripristino del manto stradale
3 attraverso un conglomerato bituminoso che era appunto ben visibile, in ogni caso veniva esclusa la responsabilità dell' nella fattispecie e veniva CP_2
contestato il reclamato danno morale ed il danno derivato dalla vacanza rovinata per come sostenuto dall'attore.
- Quindi, veniva sostenuto la mancanza di responsabilità del Controparte_1
sia sotto il profilo dell'Art. 2043 c.c. che del 2051 c.c., che il sinistro è da attribuire alla condotta del pedone non corretta e diligente dello stesso attore.
Veniva altresì censurato il quantum richiesto ritenuto eccessivo.
- Quindi il convenuto, chiedeva al Tribunale di rigettare la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto.
- Con Vittoria di spese, competenze ed onorari.
La causa istruita attraverso la produzione documentale, prove testimoniali e con la nomina del all'udienza del 17/Gennaio/2025 veniva posta in CP_3
decisione, con assegnazione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. per note e repliche.
Orbene, il teste escusso all'udienza del 18/10/2022 Sig.ra nata Testimone_1
Agrigento il 12/7/1974 ha confermato i capitoli di prova e precisamente di avere visto il 26/6/2018 alle ore 19,30 circa cadere a causa di un dislivello del manto stradale non segnalato l'attrice che si provocava ferite, puntualizzando di avere lavorato nel locale “Mirasole”. Ed ancora che la stessa ed altri si sono precipitati per prestare soccorso alla malcapitata aiutandola ad alzarsi, che la Signora accusava dolori ed ancora di avere constatato che il manto stradale presentava un dislivello assolutamente non visibile e che nei giorni precedenti aveva causato la caduta di altre
4 persone. Ed ancora che l'insidia è stata eliminata dopo qualche giorno dagli operai del CP_1
Quindi una testimonianza chiara, puntuale, che ha acclarato il raggiungimento dell'AN è stata raggiunta la prova sull'AN e pertanto la domanda va accolta.
- Per quanto attiene il quantum si è voluto rendere una completa istruttoria attraverso la laddove Il nominato CTU Dott. CP_4 Persona_3
con propria relazione depositata il 05/4/2023, segnalava al Giudicante di avere svolto le operazioni peritali conformemente con quanto registrato nel correlativo verbale;
che tenuto conto della documentazione, degli accertamenti effettuati e delle considerazioni medico/legali è emerso : “…che le lesioni riportate da consistono in esiti di frattura del V metatarso, che determina Parte_1
un danno biologico del 2% , ITP del 75% gg 30 e ITP al 50% gg 30 ITP al 25%
gg 30…”.
- Quindi il CTU concludeva la propria relazione, statuendo, stabilendo che “…il danno biologico permanente è pari al 2% della totale…” Ne consegue che il
CTU ha ridotto significativamente la risultanza della CTP del Dr. Per_2
che aveva quantificato il danno biologico al 6%.
[...]
- Orbene, siamo nella ipotesi della responsabilità da parte dell'Amministrazione
che avrebbe dovuto portare ad una sistemazione della rete viaria ed alla eliminazione del dislivello stradale, in quanto si è nell'ipotesi dell'insidia e/o il trabocchetto, come emerge dalla testimonianza raccolta e per quanto attiene al quantum va considerato quanto statuito dal CTU Dr. , Persona_3
5 - Orbene tutte le necessarie e corrette indagini sono state esperite con puntualità
dal nominato Dott. , che con corretta e diligente Persona_3
professionalità hanno proceduto alla ricostruzione tecnica e medico CP_5
legale, con chiara metodica è pervenuto alle conclusioni statuendo le risultanze di cui alla consulenza tecnica d'ufficio ritualmente depositata dal CTU.
La causa sulla base della documentazione in atti, è stata posta in decisione all'udienza indicata in epigrafe del 17/1/2025 con assegnazione dei termini alle parti per note e repliche in osservanza all'art.190 c.p.c. sulle seguenti
CONCLUSIONI
- per l'attore : come in atto di citazione e memoria 183 6° Parte_1
comma e comparsa conclusionale;
- per il convenuto costituito come in comparsa di Controparte_1
costituzione e risposta, memoria 183 6° Comma e Comparsa Conclusionale .
Alla medesima udienza del 15/1/2025, il Giudice tratteneva la causa in decisione dando assegnando alle parti i termini di legge per il deposito di scritti conclusivi a sensi art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda dell'attore è fondata e pertanto merita di essere accolta, infatti le tesi avanzate da parte attorea nel corso dell'istruttoria del giudizio , in ordine alla invocata richiesta di risarcimento dei danni per i danni fisici patiti, è stata
6 provata. Al riguardo, vale la pena ribadire che la ricostruzione è stata confermata dalla testimonianza resa dal teste escussa all'udienza del Testimone_1
18/10/2022 che oltre a confermare il fatto storico ha puntualizzato che il dislivello non era visibile e lo stesso è stato eliminato dopo alcuni giorni dal sinistro dagli operai del tanto basta per riconoscere raggiunta la prova sull'AN. CP_1
Mentre, per quanto attiene al quantum vanno valutate le risultanze del CTU che ha staggito il danni biologico in 2%- Ai fini del risarcimento non vengono considerati il reclamato danno biologico e la perdita della vacanza in quanto non provato nel corso della causa.
Orbene, incidenter tantum, vale la pena puntualizzare che di fronte alla chiara esposizione della CTU depositata il 05/4/2023, in cui a chiare note veniva puntualizzato che “…le lesioni sono in rapporto di causalità con il sinistro del
26/6/2018 verificatosi secondo le modalità indicate dal periziato e che il danno
biologico permanente è pari al 2%…”
Ma vi è di più il teste escusso ha confermato la ricostruzione avanzata dalla parte attrice e precisamente decisiva si appalesa la testimonianza di Tes_1
[...]
la quale ha confermato gli articolati in ordine al sinistro de quo, ha
[...]
riconosciuto e confermato i luoghi del sinistro ed ha puntualizzato che “il dislivello dove è caduta la malcapitata è stata riparata dopo alcuni giorni dal sinistro per come dalla stessa rilevato passando da quei luoghi, stante che lavorava presso il ristorante
“Mirasole”.
Quindi la domanda dell'attore in ordine alle lamentate doglianze è fondata in quanto per come sopra esplicitato vengono ritenute puntuali e condivisibili le
7 risultanze mediche sviluppate dal CTU – Dott. con la propria Persona_3
relazione tecnica depositata il 05/4/2023 che qui deve intendersi integralmente
ripetuta ed approvata da questo Giudice.
Anche in merito all'ammontare dei detti danni il Giudicante fa proprio quanto statuito dal nominato CTU Dott. che quantifica nel 2% il danno Persona_3
biologico permanente e pertanto in via equitativa il detto risarcimento in favore dell'attore va attualizzato in complessive €. 4.500,00. Parte_1
Infatti vale la pena ribadire in via conclusiva e definitiva che appaiono logici, corretti e da condividere le valutazioni riportate ed esplicitate dal detto CTU per la determinazione e individuazione delle cause oggetto della odierna controversia giudiziaria .
Consegue che in ordine alle spese del giudizio seguono il principio generale della soccombenza e vanno quindi riversate nei confronti del convenuto così come quelle occorse per la CTU.
Pertanto la domanda attorea va accolta con la puntuale condivisione delle risultanze acquisite e statuite attraverso la CTU del Dott. e delle prove Persona_3
raccolte nel corso del giudizio. E' stata raggiunta la prova sia sull'AN sia sul quantum, pur con la condivisione delle risultanze della CTU che ha ridotto in maniera rilevante la richiesta risarcitoria avanzata dall'attore con il proprio atto introduttivo.
Per quanto detto la domanda promossa da ( ) è fondata e pertanto va Parte_1
accolta come in dispositivo.
8 In ordine alla statuizione sulle spese del presente giudizio, vanno riversate nei confronti del , così come quelle relative alla CTU liquidate in Controparte_1
favore della Dott. in €.300,00 come da proprio provvedimento. Persona_3
P.Q.M.
Il Dott. Giuseppe Scimè GOT del Tribunale di Agrigento,definitivamente pronunciando nel procedimento di primo grado n. 1309/2019 R.G.A.C.C. iscritto a ruolo da nata Agrigento il 25/04/1961 (attore) contro Parte_1 CP_1
(convenuto) disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa:
[...]
1) Accoglie la domanda dell'attore, e per gli effetti ritiene e dichiara la responsabilità del convenuto in persona del Suo Sindaco Controparte_1
Pro Tempore nella causazione dell'incidente per cui è causa e conseguentemente condanna lo stesso convenuto al risarcimento dei danni fisici riportati dall'attore
- per come statuito dal CTU Dott. che in via Parte_1 Persona_3
equitativa si quantificano in complessive €.4.500,00 oltre interessi al tasso
legale dalla domanda al soddisfo.
2) Condanna il convenuto nei confronti dell'attore e per lo Controparte_1
stesso nei confronti del procuratore antistatario Avv. Alfonso Tuttolomondo alle spese di giudizio che liquida in €. 2.000,00 oltre 15% rimborso forfettario, Iva e
CPA come per legge e le successive occorrente e di rito .
3) Condanna definitivamente il Convenuto alle spese di CTU già liquidate in favore del Dott. e staggite in €. 300,00 oltre IVA e CPA come Persona_3
9 per legge e poste provvisoriamente a carico della parte richiedente (attore), come da proprio provvedimento di liquidazione in sede di udienza di giuramento.
Così deciso in Agrigento il 29/Aprile/2025
IL GIUDICE
( Dott. Giuseppe SCIME')
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