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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 13/02/2025, n. 345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 345 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2249/2025 V.G
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente rel.
Dott. Serafina Aceto Giudice
Dott. Isabella Messina Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 2249/2025 promossa da:
, (C.F. Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in VIA BERTOLA 11 TORINO presso lo studio dell'avv. TOMA
MICHELE che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 3515 del 2021 il Tribunale di TORINO ha pronunciato lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Con ricorso congiuntamente depositato il 03/02/2025 e Parte_1 [...]
chiedevano al Tribunale la modifica delle condizioni di divorzio relativamente alla al Pt_2 contributo al mantenimento in favore della figlia maggiorenne, stante il suo inserimento nel mondo del lavoro (cfr. contratto di apprendistato).
***
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole maggiorenne, ma non pienamente indipendente, rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c., prende atto dell'accordo tra le parti e per l'effetto, in modifica delle condizioni previste dalla sentenza di divorzio:
DISPONE che Il sig. sia tenuto a versare l'assegno di mantenimento in favore Parte_1
della figlia in misura ridotta rispetto a ciò che era stabilito in sede di divorzio nella misura Per_1 concordata di € 300,00 mensili.
CONFERMA per il resto.
NULLA sulle le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
13/02/2025
Il Presidente
Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente rel.
Dott. Serafina Aceto Giudice
Dott. Isabella Messina Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 2249/2025 promossa da:
, (C.F. Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in VIA BERTOLA 11 TORINO presso lo studio dell'avv. TOMA
MICHELE che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 3515 del 2021 il Tribunale di TORINO ha pronunciato lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Con ricorso congiuntamente depositato il 03/02/2025 e Parte_1 [...]
chiedevano al Tribunale la modifica delle condizioni di divorzio relativamente alla al Pt_2 contributo al mantenimento in favore della figlia maggiorenne, stante il suo inserimento nel mondo del lavoro (cfr. contratto di apprendistato).
***
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole maggiorenne, ma non pienamente indipendente, rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c., prende atto dell'accordo tra le parti e per l'effetto, in modifica delle condizioni previste dalla sentenza di divorzio:
DISPONE che Il sig. sia tenuto a versare l'assegno di mantenimento in favore Parte_1
della figlia in misura ridotta rispetto a ciò che era stabilito in sede di divorzio nella misura Per_1 concordata di € 300,00 mensili.
CONFERMA per il resto.
NULLA sulle le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
13/02/2025
Il Presidente
Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento