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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/11/2025, n. 6609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6609 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE CIVILE composta dai seguenti magistrati
Dott.ssa Silvia Di Matteo Presidente
Dott. Paolo Andrea Taviano Consigliere
Dott. Pasquale Cabato Giudice Aus. Relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5129 del Ruolo Generale contenzioso dell'anno 2020 trattenuta in decisione con ordinanza in data 08/05/2025. tra
), in persona del legale rapp.te Parte_1 P.IVA_1
p.t., elettivamente domiciliata in Fondi alla Via Garibaldi n.5 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Lauretti, da cui è rappresentata e difesa giusta procura a margine dell'atto di appello;
Appellante
e
), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in Roma, alla via Di Ripetta, n.22, presso lo studio dell'Avv. Gerardo Vesci, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura a margine della comparsa di costituzione in appello;
Appellata avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Latina n.
141/2020 emessa e pubblicata in data 16/01/2020 (opposizione a decreto ingiuntivo - vendita di cose mobili).
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni nelle rispettive note di trattazione scritta depositate telematicamente prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 07/05/2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A) Con “atto di citazione in opposizione al Decr. Ing. 1778/13”, notificato alla opposta in data 18/02/2014, la opponente Controparte_1 proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 1778/13 Parte_1 emesso dal Tribunale di Latina per un credito di € 6.389,22, vantato quale
1 corrispettivo per la fornitura di prodotti ortofrutticoli, argomentando nel modo che segue: 1) le fatture poste a fondamento del decreto opposto si riferivano a merce mai consegnata ad e Controparte_2 disconoscevano “… le fatture oggetto dell'impugnato decreto ingiuntivo e tutte le operazioni commerciali ad esse riferite”; 2) la legale rapp.te della opponente in relazione alle dette fatture aveva sporto querela contro ignoti per il reato di truffa;
3) In conseguenza della pretesa creditoria avanzata dalla opposta la opponente era stata “inserita nei circuiti assicurativi come sinistro, con innumerevoli danni economici per l'opponente” ed aveva subito vari danni consistenti nell'azzeramento delle linee di credito da parte dei fornitori, nella interruzione dei rapporti commerciali con molti fornitori e nel rifiuto da parte delle compagnie assicurative di assicurarla. Tanto dedotto, l'opponente chiedeva di “revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n.1778/13 emesso dal Tribunale di Latina”, proponeva domanda riconvenzionale con la quale chiedeva la condanna dell'opposta al risarcimento di tutti i danni procuratole per il “suo comportamento illegittimo” ed, infine, chiedeva la condanna della opposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c., con vittoria delle spese di lite;
B) si costituiva in giudizio depositando in data Controparte_1
02/07/2014 comparsa di risposta nella quale deduceva la infondatezza delle domande formulate dalla opponente e, in particolare, contestava i rilievi in merito alla mancata consegna della merce indicata nelle fatture, deducendo che la circostanza risultava provata perché le fatture risultavano firmate per attestare il ritiro della merce e contestava la fondatezza della domanda riconvenzionale. Su queste premesse, l'opposta chiedeva, pertanto, il rigetto integrale delle domande formulate dalla opponente;
C) Con ordinanza del 27/09/2017 il Tribunale rigettava le istanze istruttorie formulate dalle parti ritenendo, tra l'altro, che “la causa abbia natura documentale” e rinviava il giudizio per la discussione orale, concedendo termine per il deposito di comparse conclusionali;
D) All'udienza del 16/01/2020, fissata ex art. 281 sexties c.p.c., il Tribunale di Latina pronunciava la sentenza n. 141/2020 così statuendo: “1) rigetta l'opposizione; 2) rigetta le domande riconvenzionali svolte dall'opponente; 3) condanna la alla rifusione in Controparte_2 favore della delle spese di lite, che liquida in Controparte_1 complessivi euro 4835, per compensi, oltre il rimborso forfettario delle spese generali, nella misura del 15%, Iva e Cpa se e come per legge”;
2 E) Con atto di appello tempestivamente notificato il 10/07/2020, ha impugnato la sentenza del Tribunale di Parte_1
Latina n. 141/2020 formulando due motivi di appello con i quali ha proposto le seguenti contestazioni e richieste: 1) con la formulazione del primo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 2709, 2710 c.c. e 633 ss.
c.p.c. nel punto della motivazione in cui il Tribunale ha ritenuto fondato il credito dell'opposta; 2) con la formulazione del secondo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 111 co. 6 cost., 118 disp. att. c.p.c., 132 n. 4, 210,
244 ss. c.p.c. e 2697 c.c. nel punto della motivazione in cui il Tribunale ha accertato sussistente sulle fatture la sottoscrizione del “soggetto delegato al ritiro della merce” e ha ritenuto generica la contestazione dell'opponente perché formulata “senza peraltro operare alcun espresso disconoscimento della sottoscrizione apposta in calce alle stesse”; 3) ha riproposto, infine, le istanze istruttorie formulate in primo grado inerenti la prova dei danni subiti ed in merito ai quali ha ribadito la richiesta di risarcimento. In forza dei rilievi formulati, l'appellante ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'On.le Corte di Appello adita, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, per tutti i motivi sopra esposti ed in accoglimento del presente appello, così provvedere: In via preliminare ed istruttoria, in riforma e/o annullamento della sentenza n. 141/2020 pubblicata il
16/01/20, emessa inter partes dal Tribunale di Latina nella causa civile iscritta al n. 1035/2014 R.G., Voglia l'On.le Corte di Appello ammettere le prove ritualmente richieste dall'odierna appellante nel corso del giudizio di prime cure e nello specifico: 1) si chiede di ordinare alla
[...]
in persona del legale rapp.te p.t., l'esibizione di tutti i Controparte_1 documenti in originale di trasporto relativi alle fatture prodotte a sostegno del decreto ingiuntivo opposto;
2) si chiede altresì la prova per testi nelle persone dei Sigg. e , domiciliati in Testimone_1 Testimone_2
Niscemi, e del dott. , domiciliato in Vittoria sui seguenti Testimone_3 capitoli di prova: A) “Vero che la risulta segnalata Controparte_2 nei circuiti assicurativi?”; B) “Vero che la predetta segnalazione ha pregiudicato i vostri rapporti commerciali?”; C) “Vero che l'attrice, a seguito della vicenda per cui è causa, è inserita nella lista di aziende ritenute inaffidabili, tenuta dal ?”; D) Controparte_3
“Vero che il volume d'affari annuo intrattenuto con l'attrice ammonta ad euro 200.000,00?”. Prova per testi nella persona del Dott. Tes_4
domiciliato in Roma, sui seguenti capitoli di prova: E) “Vero che
[...]
3 rifiutava la copertura assicurativa all'attrice?”; F) “Vero CP_4 che conferma la missiva-mail del 28/10/13, che viene mostrata?”; G)
“Vero che la risulta segnalata nei circuiti Controparte_2 assicurativi?”. Si chiede ammettere la prova per testi nella persona del legale rapp.te p.t. della UL RM S.A., con sede in Roma, sui capitoli di prova A, B, C e G nonché sui seguenti capitoli pretermesso “Vero che”:
H) “La UL RM aveva assicurato il credito della Controparte_1 sorto con l'odierna opponente?”; I) “La
[...] Controparte_2 veniva segnalata dalla ULhermes IA nei circuiti assicurativi per il credito vantato da ”; J) “La segnalazione nei Controparte_1 circuiti assicurativi pregiudica i rapporti commerciali con i fornitori?”. Sin da ora si chiede di essere ammessi alla prova diretta e contraria sulle circostanze e capitoli di prova di controparte che verranno ammessi, a mezzo dei testi sopra indicati e gli ulteriori indicandi, nonché a mezzo di quelli che parte convenuta indicherà. In via principale, in riforma e/o annullamento della sentenza n. 141/2020 pubblicata il 16/01/20, emessa inter partes dal Tribunale di Latina nella causa civile iscritta al n.
1035/2014 R.G., Voglia l'On.le Corte di Appello adita, dichiarata legittima ed ammissibile la spiegata opposizione e rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n.
1778/13 emesso dal Tribunale di Latina. In via riconvenzionale, Voglia
l'On.le Corte di Appello adita, in riforma e/o annullamento dell'impugnata sentenza, condannare la in persona del suo Controparte_1 legale rapp.te pro-tempore, al risarcimento dei danni tutti ed all'immagine commerciale, a seguito del suo comportamento illegittimo, in favore della
in persona del suo legale rapp.te Controparte_2 [...]
, nella misura che si riterrà di Giustizia. Altresì, Voglia l'On.le CP_5
Corte di Appello adita condannare la in persona Controparte_1 del suo legale rapp.te pro-tempore, ex art. 96 c.p.c., nella misura che si riterrà di Giustizia. Voglia infine l'On.le Corte di Appello adita condannare l'appellata in persona del suo Controparte_1 legale rapp.te pro-tempore, al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio. Salvo e riservato ogni altro diritto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi a favore del procuratore antistatario.”;
F) Con “comparsa di costituzione e risposta in appello”, regolarmente depositata, ha chiesto dichiararsi Controparte_1 inammissibile l'appello e le istanze istruttorie ed in subordine, nel merito,
4 rigettarsi tutte le domande tutte proposte da Controparte_2 perché infondate, con vittoria di spese;
G) Con ordinanza in data 08/05/2025, la causa, trattata con la modalità della trattazione scritta, è stata trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo d'appello è stata dedotta la “violazione degli artt. 2709, 2710 c.c. e 633 ss. c.p.c.” nel punto della motivazione in cui il Tribunale ha accertato che la opposta aveva provato la fondatezza del suo credito sulla scorta delle fatture depositate, ritenendo che “l'opposta ha fornito la prova del suo credito nei confronti della società Controparte_2
producendo in giudizio le fatture emesse a carico di quest'ultima e
[...] sottoscritte dal soggetto delegato al ritiro della merce.”. La tesi della appellante è fondata sull'assunto che l'efficacia probatoria delle fatture commerciali in merito ai crediti ivi contemplati è stata smentita più volte dalla S.C.: “Il Giudice di prime cure ha infatti rigettato l'opposizione legittimamente spiegata dall'odierna appellante basandosi unicamente sulla circostanza dell'allegazione delle fatture commerciali, prodotte nel corso del giudizio monitorio dalla L'efficacia Controparte_1 probatoria insistentemente attribuita dal Giudicante alle predette fatture è stata in molteplici occasioni manifestamente smentita dalla Suprema Corte di Cassazione.” La Corte rileva che il motivo, così come formulato, è inammissibile perché con esso si deduce che il Tribunale ha fondato la decisione sulla valenza delle fatture commerciali come prova del credito. In realtà, come si legge in sentenza a pagina 3, il Tribunale ha riconosciuto valenza probatoria alle fatture di cui è causa solo perché in calce ad ognuna di esse risultava apposta una sottoscrizione per il ritiro della merce e, quindi, in quanto esse
“sono state accettate dal debitore mediante sottoscrizione, di talché è applicabile il principio statuito dalla giurisprudenza di legittimità, per cui la fattura, in conseguenza della sua accettazione, ha efficacia probatoria non solamente nei confronti dell'emittente, ma anche tra imprenditori relativamente ai rapporti – in particolare, di quelli aventi natura contrattuale – tra gli stessi intercorsi (Cass. 26801/2019; Cass.
15832/2011; Cass. 3990/2010; Cass. 7976/1990)”. Ne consegue che tutti i rilievi formulati nel primo motivo d'appello (scarsa valenza probatoria di documenti a formazione unilaterale provenienti dal
5 creditore) sono inammissibili visto che il Tribunale, nel decidere la causa, ha riconosciuto valore probatorio alle fatture in quanto risultavano espressamente accettate dal destinatario.
Con il secondo motivo la appellante ha dedotto la “violazione degli artt. 111 co. 6 cost., 118 disp. att. c.p.c., 132 n. 4, 210, 244 ss. c.p.c. e 2697
c.c.” nel punto della motivazione in cui il Tribunale ha accertato che la opposta ha provato la fondatezza del credito ingiunto perché ha depositato fatture “sottoscritte dal soggetto delegato al ritiro della merce” e la opponente ha proposto una contestazione generica delle predette fatture
“senza peraltro operare alcun espresso disconoscimento della sottoscrizione apposta in calce alle stesse”. La tesi dell'appellante è fondata sulle seguenti argomentazioni: 1) le fatture non sono un idoneo mezzo di prova del credito vantato da chi le ha emesse e, quindi, la opposta, in quanto creditrice, aveva l'onere di provare l'esistenza del titolo da cui deriva la legittimità del proprio credito ma non ha soddisfatto tale prova: “Siffatto onere non è stato assolto dall'odierna appellata dal momento che la medesima si è limitata unicamente ad allegare quale pseudo-prova del proprio credito una serie di fatture aventi in quanto tali “natura di atto partecipativo e non di prova documentale” o, al massimo, di “indizio circa l'esistenza del credito in esse riportato” (Cass., sent. n. 20802 del 10 ottobre 2011).”; 2) il fatto che la opponente non abbia operato “alcun espresso disconoscimento della sottoscrizione apposta in calce alle stesse” non risponderebbe a vero in quanto ha dedotto e provato in primo grado di aver proposto denuncia CP_2 querela contro ignoti per truffa in data 30/09/2013 presso la Stazione di
Latina dei Carabinieri in merito agli importi indicati nelle fatture, dichiarando di non aver ricevuto la merce in esse indicata;
3) le predette fatture non risultavano inserite nel registro fatture acquisti della opponente.
La Corte rileva che le predette argomentazioni non sono idonee ad inficiare la decisione appellata poiché, per quanto concerne la prima argomentazione, l'appellante riporta principi applicabili alle fatture in sé, mentre nel caso de quo, come si legge in sentenza a pagina 3, il Tribunale ha riconosciuto valenza probatoria alle fatture di cui è causa perché sono state espressamente sottoscritte all'atto del ritiro della merce in esse indicata. In particolare, si rileva che dalla lettura delle fatture si evincono gli estremi sufficienti per individuare il contratto ad esse sotteso e la indicazione, per ogni prodotto consegnato, del peso, del prezzo unitario e
6 dell'importo complessivo. In ordine all'assenza di contestazioni specifiche avverso le predette fatture, come evidenziato dal Tribunale in sentenza, occorre tener conto del fatto che le tre fatture prodotte in giudizio sono indirizzate alla opponente e recano la sottoscrizione apparente di un suo incaricato per l'attestazione di ricezione della merce. L'appellante, per rendere le fatture inopponibili, avrebbe dovuto disconoscere espressamente e specificamente le sottoscrizioni apposte in calce alle dette fatture ai sensi dell'art. 214 c.p.c., ma non ha provveduto in tal senso. Sul punto si osserva che, ad avviso della Suprema Corte, il disconoscimento ai sensi dell'art. 214 c.p.c., pur non richiedendo l'uso di formule sacramentali o speciali, deve avvenire in modo non equivoco e cioè mediante la contestazione dell'autenticità della scrittura nella sua interezza oppure limitatamente alla sottoscrizione apposta. Non può, quindi, essere considerata sufficiente come dichiarazione di disconoscimento, ove effettuata dallo stesso soggetto cui la scrittura è attribuita, quella genericamente formulata, quale ad esempio "si contesta la documentazione prodotta" o simili: "... Si osserva, al riguardo, come sia pacifico che il disconoscimento di scrittura privata, pur non richiedendo
l'uso di formule sacramentali o speciali, deve avvenire in modo non equivoco e cioè mediante la contestazione dell'autenticità della scrittura nella sua interezza oppure limitata mente alla sua sottoscrizione;
pertanto non può essere considerata sufficiente come dichiarazione di disconoscimento, ove effettuata dallo stesso soggetto cui la scrittura è attribuita, quella genericamente formulata, quale ad esempio "si contesta la documentazione prodotta" o simili, poiché soltanto colui che è erede o avente causa della persona cui la scrittura è attribuita può limitarsi a dichiarare "di non conoscere la scrittura o la sottoscrizione" secondo la previsione del secondo ed ultimo comma dell'art. 214 c.p.c. ..." (Cass. n.
19850/2024).
In sostanza, trattandosi di persona giuridica, la opponente, nella prima difesa utile successiva al loro deposito, avrebbe dovuto dichiarare che le sottoscrizioni ivi apposte non erano riferibili al suo legale rapp.te e/o a suoi incaricati. Invece, nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo l'appellante ha proposto rilievi generici, formulando la seguente contestazione: “… disconosce le fatture oggetto dell'impugnato decreto ingiuntivo e tutte le operazioni commerciali ad esse riferite”. E' evidente, pertanto, che la opponente non ha contestato specificamente la
7 riferibilità al suo legale rapp.te ed al suo personale delle sottoscrizioni apposte in calce alle fatture e da ciò consegue che le tre sottoscrizioni debbano essere considerate riferibili ad essa e provano che la opponente ha accettato, tramite i suoi incaricati, di ricevere quella determinata merce a titolo di vendita ed al prezzo indicato sulle fatture.
Ad avviso della Corte non può essere intesa come idonea contestazione della valenza probatoria delle fatture sottoscritte per ricezione della merce, il deposito in corso di causa della copia della denuncia querela sporta contro ignoti per truffa in data 30/09/2013 presso la Stazione di Latina dei
Carabinieri per due motivi: a) nel testo della querela non è stata proposta alcuna contestazione specifica in relazione alle firme apposte per ricezione della merce, ma la querelante si è limitata a dedurre di non aver ricevuto la merce in esse indicata;
b) anche nel caso in cui la opponente in sede di querela avesse contestato specificamente le sottoscrizioni apposte in calce alle fatture, avrebbe dovuto comunque riproporre le contestazioni nel presente giudizio ai sensi dell'art. 214 c.p.c.. In relazione alla terza argomentazione del secondo motivo di appello, concernente il mancato inserimento delle predette fatture nel registro fatture acquisti della opponente, la Corte osserva che è irrilevante in quanto l'inserimento o meno delle fatture nel registro fatture dell'opponente è dipeso dall'opponente stessa e non può costituire una prova e/o un indizio della mancata pattuizione della vendita relativa alle fatture e della mancata consegna della merce in esse indicata.
Il rigetto dei due motivi di appello e la conferma della fondatezza del credito ingiunto comportano l'assorbimento della domanda riconvenzionale riproposta dalla appellante nel presente grado di giudizio, avente ad oggetto l'accertamento dei danni che assume aver subito per l'illegittimo comportamento della opposta e delle relative richieste istruttorie.
Le spese del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante ( ), e vengono Parte_1 P.IVA_1 liquidate, secondo lo scaglione di riferimento e per l'attività svolta, come da dispositivo, in favore dell'appellata Controparte_1
( ).
[...] P.IVA_2
P.Q.M
la Corte di Appello di Roma, terza sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
( avverso la sentenza del Tribunale di Latina n. 141/2020 P.IVA_1
8 emessa e pubblicata in data 16/01/2020, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rapp.te p.t. al pagamento delle spese del giudizio di secondo grado in favore dell'appellata Controparte_1
( ) in persona del legale rapp.te p.t., che liquida in
[...] P.IVA_2 complessivi € 3.966,00 per compensi di avvocato (studio, atto introduttivo e fase decisionale, secondo lo scaglione di riferimento), oltre IVA e C.P.A. come per legge;
,
3) Sussistono i presupposti di legge per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione Così deciso nella camera di consiglio del 31/10/2025.
Il Giudice Ausiliario Estensore
Dott. Pasquale Cabato
Il Presidente
Dott.ssa Silvia Di Matteo
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE CIVILE composta dai seguenti magistrati
Dott.ssa Silvia Di Matteo Presidente
Dott. Paolo Andrea Taviano Consigliere
Dott. Pasquale Cabato Giudice Aus. Relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5129 del Ruolo Generale contenzioso dell'anno 2020 trattenuta in decisione con ordinanza in data 08/05/2025. tra
), in persona del legale rapp.te Parte_1 P.IVA_1
p.t., elettivamente domiciliata in Fondi alla Via Garibaldi n.5 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Lauretti, da cui è rappresentata e difesa giusta procura a margine dell'atto di appello;
Appellante
e
), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in Roma, alla via Di Ripetta, n.22, presso lo studio dell'Avv. Gerardo Vesci, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura a margine della comparsa di costituzione in appello;
Appellata avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Latina n.
141/2020 emessa e pubblicata in data 16/01/2020 (opposizione a decreto ingiuntivo - vendita di cose mobili).
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni nelle rispettive note di trattazione scritta depositate telematicamente prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 07/05/2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A) Con “atto di citazione in opposizione al Decr. Ing. 1778/13”, notificato alla opposta in data 18/02/2014, la opponente Controparte_1 proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 1778/13 Parte_1 emesso dal Tribunale di Latina per un credito di € 6.389,22, vantato quale
1 corrispettivo per la fornitura di prodotti ortofrutticoli, argomentando nel modo che segue: 1) le fatture poste a fondamento del decreto opposto si riferivano a merce mai consegnata ad e Controparte_2 disconoscevano “… le fatture oggetto dell'impugnato decreto ingiuntivo e tutte le operazioni commerciali ad esse riferite”; 2) la legale rapp.te della opponente in relazione alle dette fatture aveva sporto querela contro ignoti per il reato di truffa;
3) In conseguenza della pretesa creditoria avanzata dalla opposta la opponente era stata “inserita nei circuiti assicurativi come sinistro, con innumerevoli danni economici per l'opponente” ed aveva subito vari danni consistenti nell'azzeramento delle linee di credito da parte dei fornitori, nella interruzione dei rapporti commerciali con molti fornitori e nel rifiuto da parte delle compagnie assicurative di assicurarla. Tanto dedotto, l'opponente chiedeva di “revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n.1778/13 emesso dal Tribunale di Latina”, proponeva domanda riconvenzionale con la quale chiedeva la condanna dell'opposta al risarcimento di tutti i danni procuratole per il “suo comportamento illegittimo” ed, infine, chiedeva la condanna della opposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c., con vittoria delle spese di lite;
B) si costituiva in giudizio depositando in data Controparte_1
02/07/2014 comparsa di risposta nella quale deduceva la infondatezza delle domande formulate dalla opponente e, in particolare, contestava i rilievi in merito alla mancata consegna della merce indicata nelle fatture, deducendo che la circostanza risultava provata perché le fatture risultavano firmate per attestare il ritiro della merce e contestava la fondatezza della domanda riconvenzionale. Su queste premesse, l'opposta chiedeva, pertanto, il rigetto integrale delle domande formulate dalla opponente;
C) Con ordinanza del 27/09/2017 il Tribunale rigettava le istanze istruttorie formulate dalle parti ritenendo, tra l'altro, che “la causa abbia natura documentale” e rinviava il giudizio per la discussione orale, concedendo termine per il deposito di comparse conclusionali;
D) All'udienza del 16/01/2020, fissata ex art. 281 sexties c.p.c., il Tribunale di Latina pronunciava la sentenza n. 141/2020 così statuendo: “1) rigetta l'opposizione; 2) rigetta le domande riconvenzionali svolte dall'opponente; 3) condanna la alla rifusione in Controparte_2 favore della delle spese di lite, che liquida in Controparte_1 complessivi euro 4835, per compensi, oltre il rimborso forfettario delle spese generali, nella misura del 15%, Iva e Cpa se e come per legge”;
2 E) Con atto di appello tempestivamente notificato il 10/07/2020, ha impugnato la sentenza del Tribunale di Parte_1
Latina n. 141/2020 formulando due motivi di appello con i quali ha proposto le seguenti contestazioni e richieste: 1) con la formulazione del primo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 2709, 2710 c.c. e 633 ss.
c.p.c. nel punto della motivazione in cui il Tribunale ha ritenuto fondato il credito dell'opposta; 2) con la formulazione del secondo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 111 co. 6 cost., 118 disp. att. c.p.c., 132 n. 4, 210,
244 ss. c.p.c. e 2697 c.c. nel punto della motivazione in cui il Tribunale ha accertato sussistente sulle fatture la sottoscrizione del “soggetto delegato al ritiro della merce” e ha ritenuto generica la contestazione dell'opponente perché formulata “senza peraltro operare alcun espresso disconoscimento della sottoscrizione apposta in calce alle stesse”; 3) ha riproposto, infine, le istanze istruttorie formulate in primo grado inerenti la prova dei danni subiti ed in merito ai quali ha ribadito la richiesta di risarcimento. In forza dei rilievi formulati, l'appellante ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'On.le Corte di Appello adita, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, per tutti i motivi sopra esposti ed in accoglimento del presente appello, così provvedere: In via preliminare ed istruttoria, in riforma e/o annullamento della sentenza n. 141/2020 pubblicata il
16/01/20, emessa inter partes dal Tribunale di Latina nella causa civile iscritta al n. 1035/2014 R.G., Voglia l'On.le Corte di Appello ammettere le prove ritualmente richieste dall'odierna appellante nel corso del giudizio di prime cure e nello specifico: 1) si chiede di ordinare alla
[...]
in persona del legale rapp.te p.t., l'esibizione di tutti i Controparte_1 documenti in originale di trasporto relativi alle fatture prodotte a sostegno del decreto ingiuntivo opposto;
2) si chiede altresì la prova per testi nelle persone dei Sigg. e , domiciliati in Testimone_1 Testimone_2
Niscemi, e del dott. , domiciliato in Vittoria sui seguenti Testimone_3 capitoli di prova: A) “Vero che la risulta segnalata Controparte_2 nei circuiti assicurativi?”; B) “Vero che la predetta segnalazione ha pregiudicato i vostri rapporti commerciali?”; C) “Vero che l'attrice, a seguito della vicenda per cui è causa, è inserita nella lista di aziende ritenute inaffidabili, tenuta dal ?”; D) Controparte_3
“Vero che il volume d'affari annuo intrattenuto con l'attrice ammonta ad euro 200.000,00?”. Prova per testi nella persona del Dott. Tes_4
domiciliato in Roma, sui seguenti capitoli di prova: E) “Vero che
[...]
3 rifiutava la copertura assicurativa all'attrice?”; F) “Vero CP_4 che conferma la missiva-mail del 28/10/13, che viene mostrata?”; G)
“Vero che la risulta segnalata nei circuiti Controparte_2 assicurativi?”. Si chiede ammettere la prova per testi nella persona del legale rapp.te p.t. della UL RM S.A., con sede in Roma, sui capitoli di prova A, B, C e G nonché sui seguenti capitoli pretermesso “Vero che”:
H) “La UL RM aveva assicurato il credito della Controparte_1 sorto con l'odierna opponente?”; I) “La
[...] Controparte_2 veniva segnalata dalla ULhermes IA nei circuiti assicurativi per il credito vantato da ”; J) “La segnalazione nei Controparte_1 circuiti assicurativi pregiudica i rapporti commerciali con i fornitori?”. Sin da ora si chiede di essere ammessi alla prova diretta e contraria sulle circostanze e capitoli di prova di controparte che verranno ammessi, a mezzo dei testi sopra indicati e gli ulteriori indicandi, nonché a mezzo di quelli che parte convenuta indicherà. In via principale, in riforma e/o annullamento della sentenza n. 141/2020 pubblicata il 16/01/20, emessa inter partes dal Tribunale di Latina nella causa civile iscritta al n.
1035/2014 R.G., Voglia l'On.le Corte di Appello adita, dichiarata legittima ed ammissibile la spiegata opposizione e rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n.
1778/13 emesso dal Tribunale di Latina. In via riconvenzionale, Voglia
l'On.le Corte di Appello adita, in riforma e/o annullamento dell'impugnata sentenza, condannare la in persona del suo Controparte_1 legale rapp.te pro-tempore, al risarcimento dei danni tutti ed all'immagine commerciale, a seguito del suo comportamento illegittimo, in favore della
in persona del suo legale rapp.te Controparte_2 [...]
, nella misura che si riterrà di Giustizia. Altresì, Voglia l'On.le CP_5
Corte di Appello adita condannare la in persona Controparte_1 del suo legale rapp.te pro-tempore, ex art. 96 c.p.c., nella misura che si riterrà di Giustizia. Voglia infine l'On.le Corte di Appello adita condannare l'appellata in persona del suo Controparte_1 legale rapp.te pro-tempore, al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio. Salvo e riservato ogni altro diritto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi a favore del procuratore antistatario.”;
F) Con “comparsa di costituzione e risposta in appello”, regolarmente depositata, ha chiesto dichiararsi Controparte_1 inammissibile l'appello e le istanze istruttorie ed in subordine, nel merito,
4 rigettarsi tutte le domande tutte proposte da Controparte_2 perché infondate, con vittoria di spese;
G) Con ordinanza in data 08/05/2025, la causa, trattata con la modalità della trattazione scritta, è stata trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo d'appello è stata dedotta la “violazione degli artt. 2709, 2710 c.c. e 633 ss. c.p.c.” nel punto della motivazione in cui il Tribunale ha accertato che la opposta aveva provato la fondatezza del suo credito sulla scorta delle fatture depositate, ritenendo che “l'opposta ha fornito la prova del suo credito nei confronti della società Controparte_2
producendo in giudizio le fatture emesse a carico di quest'ultima e
[...] sottoscritte dal soggetto delegato al ritiro della merce.”. La tesi della appellante è fondata sull'assunto che l'efficacia probatoria delle fatture commerciali in merito ai crediti ivi contemplati è stata smentita più volte dalla S.C.: “Il Giudice di prime cure ha infatti rigettato l'opposizione legittimamente spiegata dall'odierna appellante basandosi unicamente sulla circostanza dell'allegazione delle fatture commerciali, prodotte nel corso del giudizio monitorio dalla L'efficacia Controparte_1 probatoria insistentemente attribuita dal Giudicante alle predette fatture è stata in molteplici occasioni manifestamente smentita dalla Suprema Corte di Cassazione.” La Corte rileva che il motivo, così come formulato, è inammissibile perché con esso si deduce che il Tribunale ha fondato la decisione sulla valenza delle fatture commerciali come prova del credito. In realtà, come si legge in sentenza a pagina 3, il Tribunale ha riconosciuto valenza probatoria alle fatture di cui è causa solo perché in calce ad ognuna di esse risultava apposta una sottoscrizione per il ritiro della merce e, quindi, in quanto esse
“sono state accettate dal debitore mediante sottoscrizione, di talché è applicabile il principio statuito dalla giurisprudenza di legittimità, per cui la fattura, in conseguenza della sua accettazione, ha efficacia probatoria non solamente nei confronti dell'emittente, ma anche tra imprenditori relativamente ai rapporti – in particolare, di quelli aventi natura contrattuale – tra gli stessi intercorsi (Cass. 26801/2019; Cass.
15832/2011; Cass. 3990/2010; Cass. 7976/1990)”. Ne consegue che tutti i rilievi formulati nel primo motivo d'appello (scarsa valenza probatoria di documenti a formazione unilaterale provenienti dal
5 creditore) sono inammissibili visto che il Tribunale, nel decidere la causa, ha riconosciuto valore probatorio alle fatture in quanto risultavano espressamente accettate dal destinatario.
Con il secondo motivo la appellante ha dedotto la “violazione degli artt. 111 co. 6 cost., 118 disp. att. c.p.c., 132 n. 4, 210, 244 ss. c.p.c. e 2697
c.c.” nel punto della motivazione in cui il Tribunale ha accertato che la opposta ha provato la fondatezza del credito ingiunto perché ha depositato fatture “sottoscritte dal soggetto delegato al ritiro della merce” e la opponente ha proposto una contestazione generica delle predette fatture
“senza peraltro operare alcun espresso disconoscimento della sottoscrizione apposta in calce alle stesse”. La tesi dell'appellante è fondata sulle seguenti argomentazioni: 1) le fatture non sono un idoneo mezzo di prova del credito vantato da chi le ha emesse e, quindi, la opposta, in quanto creditrice, aveva l'onere di provare l'esistenza del titolo da cui deriva la legittimità del proprio credito ma non ha soddisfatto tale prova: “Siffatto onere non è stato assolto dall'odierna appellata dal momento che la medesima si è limitata unicamente ad allegare quale pseudo-prova del proprio credito una serie di fatture aventi in quanto tali “natura di atto partecipativo e non di prova documentale” o, al massimo, di “indizio circa l'esistenza del credito in esse riportato” (Cass., sent. n. 20802 del 10 ottobre 2011).”; 2) il fatto che la opponente non abbia operato “alcun espresso disconoscimento della sottoscrizione apposta in calce alle stesse” non risponderebbe a vero in quanto ha dedotto e provato in primo grado di aver proposto denuncia CP_2 querela contro ignoti per truffa in data 30/09/2013 presso la Stazione di
Latina dei Carabinieri in merito agli importi indicati nelle fatture, dichiarando di non aver ricevuto la merce in esse indicata;
3) le predette fatture non risultavano inserite nel registro fatture acquisti della opponente.
La Corte rileva che le predette argomentazioni non sono idonee ad inficiare la decisione appellata poiché, per quanto concerne la prima argomentazione, l'appellante riporta principi applicabili alle fatture in sé, mentre nel caso de quo, come si legge in sentenza a pagina 3, il Tribunale ha riconosciuto valenza probatoria alle fatture di cui è causa perché sono state espressamente sottoscritte all'atto del ritiro della merce in esse indicata. In particolare, si rileva che dalla lettura delle fatture si evincono gli estremi sufficienti per individuare il contratto ad esse sotteso e la indicazione, per ogni prodotto consegnato, del peso, del prezzo unitario e
6 dell'importo complessivo. In ordine all'assenza di contestazioni specifiche avverso le predette fatture, come evidenziato dal Tribunale in sentenza, occorre tener conto del fatto che le tre fatture prodotte in giudizio sono indirizzate alla opponente e recano la sottoscrizione apparente di un suo incaricato per l'attestazione di ricezione della merce. L'appellante, per rendere le fatture inopponibili, avrebbe dovuto disconoscere espressamente e specificamente le sottoscrizioni apposte in calce alle dette fatture ai sensi dell'art. 214 c.p.c., ma non ha provveduto in tal senso. Sul punto si osserva che, ad avviso della Suprema Corte, il disconoscimento ai sensi dell'art. 214 c.p.c., pur non richiedendo l'uso di formule sacramentali o speciali, deve avvenire in modo non equivoco e cioè mediante la contestazione dell'autenticità della scrittura nella sua interezza oppure limitatamente alla sottoscrizione apposta. Non può, quindi, essere considerata sufficiente come dichiarazione di disconoscimento, ove effettuata dallo stesso soggetto cui la scrittura è attribuita, quella genericamente formulata, quale ad esempio "si contesta la documentazione prodotta" o simili: "... Si osserva, al riguardo, come sia pacifico che il disconoscimento di scrittura privata, pur non richiedendo
l'uso di formule sacramentali o speciali, deve avvenire in modo non equivoco e cioè mediante la contestazione dell'autenticità della scrittura nella sua interezza oppure limitata mente alla sua sottoscrizione;
pertanto non può essere considerata sufficiente come dichiarazione di disconoscimento, ove effettuata dallo stesso soggetto cui la scrittura è attribuita, quella genericamente formulata, quale ad esempio "si contesta la documentazione prodotta" o simili, poiché soltanto colui che è erede o avente causa della persona cui la scrittura è attribuita può limitarsi a dichiarare "di non conoscere la scrittura o la sottoscrizione" secondo la previsione del secondo ed ultimo comma dell'art. 214 c.p.c. ..." (Cass. n.
19850/2024).
In sostanza, trattandosi di persona giuridica, la opponente, nella prima difesa utile successiva al loro deposito, avrebbe dovuto dichiarare che le sottoscrizioni ivi apposte non erano riferibili al suo legale rapp.te e/o a suoi incaricati. Invece, nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo l'appellante ha proposto rilievi generici, formulando la seguente contestazione: “… disconosce le fatture oggetto dell'impugnato decreto ingiuntivo e tutte le operazioni commerciali ad esse riferite”. E' evidente, pertanto, che la opponente non ha contestato specificamente la
7 riferibilità al suo legale rapp.te ed al suo personale delle sottoscrizioni apposte in calce alle fatture e da ciò consegue che le tre sottoscrizioni debbano essere considerate riferibili ad essa e provano che la opponente ha accettato, tramite i suoi incaricati, di ricevere quella determinata merce a titolo di vendita ed al prezzo indicato sulle fatture.
Ad avviso della Corte non può essere intesa come idonea contestazione della valenza probatoria delle fatture sottoscritte per ricezione della merce, il deposito in corso di causa della copia della denuncia querela sporta contro ignoti per truffa in data 30/09/2013 presso la Stazione di Latina dei
Carabinieri per due motivi: a) nel testo della querela non è stata proposta alcuna contestazione specifica in relazione alle firme apposte per ricezione della merce, ma la querelante si è limitata a dedurre di non aver ricevuto la merce in esse indicata;
b) anche nel caso in cui la opponente in sede di querela avesse contestato specificamente le sottoscrizioni apposte in calce alle fatture, avrebbe dovuto comunque riproporre le contestazioni nel presente giudizio ai sensi dell'art. 214 c.p.c.. In relazione alla terza argomentazione del secondo motivo di appello, concernente il mancato inserimento delle predette fatture nel registro fatture acquisti della opponente, la Corte osserva che è irrilevante in quanto l'inserimento o meno delle fatture nel registro fatture dell'opponente è dipeso dall'opponente stessa e non può costituire una prova e/o un indizio della mancata pattuizione della vendita relativa alle fatture e della mancata consegna della merce in esse indicata.
Il rigetto dei due motivi di appello e la conferma della fondatezza del credito ingiunto comportano l'assorbimento della domanda riconvenzionale riproposta dalla appellante nel presente grado di giudizio, avente ad oggetto l'accertamento dei danni che assume aver subito per l'illegittimo comportamento della opposta e delle relative richieste istruttorie.
Le spese del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante ( ), e vengono Parte_1 P.IVA_1 liquidate, secondo lo scaglione di riferimento e per l'attività svolta, come da dispositivo, in favore dell'appellata Controparte_1
( ).
[...] P.IVA_2
P.Q.M
la Corte di Appello di Roma, terza sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
( avverso la sentenza del Tribunale di Latina n. 141/2020 P.IVA_1
8 emessa e pubblicata in data 16/01/2020, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rapp.te p.t. al pagamento delle spese del giudizio di secondo grado in favore dell'appellata Controparte_1
( ) in persona del legale rapp.te p.t., che liquida in
[...] P.IVA_2 complessivi € 3.966,00 per compensi di avvocato (studio, atto introduttivo e fase decisionale, secondo lo scaglione di riferimento), oltre IVA e C.P.A. come per legge;
,
3) Sussistono i presupposti di legge per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione Così deciso nella camera di consiglio del 31/10/2025.
Il Giudice Ausiliario Estensore
Dott. Pasquale Cabato
Il Presidente
Dott.ssa Silvia Di Matteo
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