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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 29/01/2025, n. 298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 298 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6080/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico dott.ssa Patrizia Pompei, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6080/2023, promossa da:
(C.F. , con il patrocinio degli avv.ti Maria Parte_1 C.F._1
Caterina Bergamaschi e Giuseppe Bergamaschi, elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. Maria Caterina Bergamaschi
attrice
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
Antonio Donvito, elettivamente domiciliata in Via Andreani 4, Milano, presso il difensore avv.
Antonio Donvito convenuta
, convenuta Controparte_2
contumace pagina 1 di 6 CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per , come da memoria conclusionale : Parte_1
Si conclude come in atto di citazione perché, respinte le contestazioni di parte convenuta, il Tribunale voglia: In tesi, revocare il verbale di aggiudicazione del 28.03.2023 onde consentire all'esecutata di pagare la somma proposta (notevolmente superiore al prezzo d'asta) e, contestualmente, abbattere il relativo debito;
In ipotesi, dichiarare che il debito residuo è pari alla somma dovuta detratta la somma di € 65.000,00 (detratte le spese) e non detratto il prezzo di asta (detratte le spese). Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.
Per come da foglio di precisazione delle Parte_2 conclusioni:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze adito, ogni contraria domanda, eccezione, deduzione respinta, così giudicare: in via pregiudiziale, dichiarare inammissibile l'azione avversaria ai sensi degli artt.
324 c.c. e 2909 c.p.c.; in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione avversaria per violazione degli artt. 164, quarto comma, c.p.c., con riferimento a entrambe le ipotesi di cui al n. 3) e n. 4) dell'art. 163, terzo comma, c.p.c.; nel merito, rigettare tutte le domande formulate dagli attori, in quanto infondate in fatto e in diritto;
con vittoria di spese e compensi legali del presente giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 15.5.2023, ha convenuto in giudizio, Parte_1 davanti al Tribunale di Firenze, (d'ora in poi , creditrice procedente CP_1 CP_1 nell'esecuzione immobiliare, iscritta sub n. 309/2019 RGE Tribunale di Firenze, nonché
[...]
Contr
(d'ora in poi , originaria titolare del credito, poi ceduto ad Controparte_2 CP_1 chiedendo, in tesi, la revoca del verbale di aggiudicazione dell'immobile staggito in data 28.03.2023, per il prezzo di € 41.100,00, affinché sia consentito ad essa esecutata di pagare la somma proposta alla creditrice in via conciliativa, notevolmente superiore al prezzo d'asta, con contestuale abbattimento del relativo debito.
pagina 2 di 6 In ipotesi, ha chiesto che sia dichiarato che il suo debito residuo è pari alla somma dovuta, detratta la somma di € 65.000,00, detratte le spese, e non detratto il prezzo di asta, detratte le spese, il tutto con vittoria delle spese del giudizio.
Costituitasi, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dell'azione ex adverso intrapresa, per il CP_1 giudicato formale e sostanziale (principio del 'ne bis in idem') formatosi tra l'attrice e la convenuta CP_1 nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare, essendo, dunque, l'azione radicalmente inammissibile ai sensi degli artt. 324 c.c. e 2909 c.p.c..
Ha, quindi, eccepito la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164, quarto comma, c.p.c. , nonché
l'inammissibilità della domanda, evidenziando i tentativi dell'attrice di ostacolare la procedura esecutiva, senza proporre i rimedi previsti dalla legge.
Quindi, all'udienza del 15.1.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
Va premesso che l'odierna attrice, debitrice esecutata nella procedura di esecuzione immobiliare, iscritta sub n. 309/2019 RGE Tribunale di Firenze, in data 8.3.2023, nell'imminenza dell'esperimento del tentativo di vendita del 28.3.2023, ha proposto, nella procedura esecutiva, un'istanza di sospensione della vendita, rappresentando che erano in corso trattative con Banca MPS originaria procedente, per
“… cercare di giungere ad un accordo per chiudere la posizione ed evitare la vendita dell'immobile”,
e formulando istanza affinché “la procedura di vendita e la prossima asta fissata per il 28 marzo” fossero sospese sino a conclusione delle trattative in corso;
il tutto, non allegando motivi di opposizione veri e propri, né richiedendo la sospensione della procedura esecutiva.
L'istanza, non trasfusa in alcuna opposizione all'esecuzione con richiesta di sospensione dell'intera procedura esecutiva, ed in assenza, altresì, di istanze dei creditori di sospensione volontaria, è stata respinta.
Quindi, dopo l'aggiudicazione dell'immobile la debitrice, odierna attrice, ha proposto istanza di
“sospensione dell'aggiudicazione dell'immobile”, per i motivi indicati nell'atto di citazione, allegato introduttivo di una fase di merito di opposizione all'esecuzione, con richiesta di considerarli parte dell'istanza, dando comunque atto della circostanza che la citazione era stata notificata in data
16.5.2023, quindi oltre il tentativo di vendita.
Instaurato il contraddittorio sulla richiesta di sospensione dell'aggiudicazione provvisoria, la parte debitrice si è riportata all'opposizione, eccependo che l'aggiudicazione era avvenuta ad un prezzo troppo basso rispetto a quello che era stato offerto da essa esecutata in via conciliativa al creditore, reiterando le doglianze formulate in punto di congruità della proposta transattiva formulata a parte creditrice, e dalla stessa illegittimamente non accolta, a dire di essa esecutata.
Anche tale istanza è stata respinta dal Giudice dell'esecuzione.
pagina 3 di 6 Ciò premesso, per quanto riguarda il presente giudizio va osservato che l'odierna attrice, con l'atto di citazione introduttivo della causa, denominato “ Atto di impugnazione dell'asta del 28.3.2023”, dato atto della pendenza nei suoi confronti della procedura immobiliare n. 309/2019, ha evidenziato che, in detta procedura, l'immobile staggito è stato valutato dal perito al prezzo base d'asta di € 72.000,00 Per_1
(valore di mercato stimato in € 80.000,00, decurtato del 10%, considerando l'abbattimento del valore finale di mercato nel caso di vendita all'asta).
Ha aggiunto che è stata, quindi, indetta una prima asta per il 18.10.2022, al prezzo base di € 72.000,00, con offerta minima pari ad € 54.000,00, andata deserta.
Ancora, ha aggiunto che, dopo che la prima asta era andata deserta, è stata indetta una seconda asta, al prezzo base di € 54.000,00, con offerta minima pari ad € 40.500,00, per la data del 28.03.2023, e che, all'esito di detta asta, l'immobile è stato aggiudicato ad € 41.100,00, e che il professionista delegato, Avv.
David Pampanini, ha ritenuto che non vi fosse seria possibilità di conseguire un prezzo più alto, con una nuova vendita (testualmente “… ritenuto che non vi sia seria possibilità di conseguire un prezzo più alto con una nuova vendita, visto l'art. 572 comma 3 c.p.c..”).
L'attrice ha, quindi, ulteriormente dedotto che, fin dalla ricezione dell'atto di precetto in data
06.03.2019, tramite il suo precedente legale, si era attivata per formulare proposte di rientro dal debito
Contr che aveva ingenerato la procedura all'originario creditore elencando i numerosi tentativi effettuati per addivenire ad una transazione, a partire dal primo, posto in essere nell'ottobre 2019 quando, sempre tramite il precedente legale, aveva conferito mandato esclusivo a vendere l'immobile Contr staggito, ad (mandataria di poiché quest'ultima aveva conferito procura Controparte_4
speciale a nel mese di maggio 2018, che a sua volta aveva conferito procura speciale a CP_5
nel mese di novembre 2018, che si era poi fusa per incorporazione con CP_6 Controparte_4
nel mese di luglio 2019), per il prezzo di € 72.000,00, tramite la propria agenzia immobiliare Real
Estate.
Ancora, l'attrice ha dedotto che, dopo questo primo tentativo, non andato a buon fine, sempre con il suo precedente legale aveva avanzato una nuova proposta transattiva, formalizzata pochi giorni più tardi tramite pec, migliorando la proposta e portandola ad € 75.000,00, omnicomprensivi;
ma, anche in tal caso,
l'accordo non era stato concluso.
Infine, l'attrice ha dedotto che, nel mese di marzo 2021, ancora il suo precedente legale aveva preso contatti, stavolta con che si era nel frattempo costituita nella procedura esecutiva, CP_1
Contr sostituendosi ad in data 25.01.2021, chiedendo se la medesima proposta fatta al tempo ad
[...] avrebbe potuto essere d'interesse per il creditore, al fine di chiudere la posizione e non CP_4
procedere oltre esecutivamente, ma che, pur essendo ulteriormente proseguite le trattative, e formulate pagina 4 di 6 ulteriori offerte, per € 60.000,00, con invio, altresì, da parte di del modulo antiriciclaggio, le parti CP_1
non erano approdate ad alcuna soluzione transattiva.
Pertanto l'attrice ha concluso che, essendo la proposta fatta alla di pagamento della somma di € CP_1
65.000,00 in una unica rata, superiore al prezzo base d'asta dell'immobile, pari ad € 54.000,00 e, poi, notevolmente superiore al prezzo di aggiudicazione di detto immobile pari ad € 41.100,00, avrebbe dovuto trovare accoglimento l'istanza di sospensione dell'asta ex art. 623 c.p.c., e comunque, avrebbe dovuto ritenersi infondata la tesi del professionista delegato, relativa all'impossibilità di conseguire un prezzo più
alto con una nuova vendita.
Tanto premesso, osserva il Giudicante, in primo luogo, che le doglianze formulate nell'atto di citazione appaiono rapportabili alla fattispecie del reclamo ai sensi dell'articolo 591 ter c.p.c., contro l'aggiudicazione operata dal professionista delegato, e, dunque, la proposizione delle stesse nelle forme del giudizio ordinario appare inammissibile.
A prescindere, comunque, da ogni considerazione relativa alla forma del giudizio ordinario, utilizzata invece dall'odierna attrice per formulare la doglianza, non può non osservarsi che, comunque, la domanda non potrebbe trovare accoglimento, atteso che la vendita e l'aggiudicazione sono avvenute quando, incontestabilmente, il credito di parte creditrice non era soddisfatto, e, quindi permaneva il diritto di parte creditrice a procedere esecutivamente, addivenendo alla vendita ed all'aggiudicazione, che deve, pertanto, ritenersi legittimamente effettuata.
Inoltre, la deduzione di proposte transattive non accolte da parte creditrice non è ragione sufficiente ad invalidare il diritto di parte creditrice ad agire esecutivamente, non essendo neppure dedotta una parziale effettiva soddisfazione del credito azionato, e non essendovi prova che, una volta pervenuti ad una soluzione transattiva, si sarebbe addivenuti al soddisfacimento, in concreto, delle ragioni del creditore procedente (basti pensare al proposto conferimento, in una fase delle trattative, del mandato a vendere l'immobile, di per sé non satisfattivo delle ragioni creditorie).
D'altro canto, emerge dagli atti ed è stato confermato dal professionista delegato, che quello che si è concluso con l'aggiudicazione oggetto di censura da parte dell'attrice era solo il secondo tentativo di vendita, rispetto al quale, quindi, l'aggiudicazione è avvenuta a seguito del solo secondo ribasso, e nel pieno rispetto della normativa in materia sia di ribassi ad ogni tentativo di vendita, sia di piena ammissibilità della cosiddetta “offerta minima”, nonché nel rispetto delle indicazioni fornite nella delega adottata ai sensi dell'articolo 591 bis c.p.c., e non oggetto di tempestiva opposizione agli atti esecutivi.
D'altro canto, ad analoga determinazione è addivenuto il Giudice della procedura esecutiva, che non ha sospeso la vendita, non ritenendo, dunque, con l'ordinanza del 22.6.2026, che il prezzo offerto fosse notevolmente inferiore a quello giusto (art. 586, I comma c.p.c.).
pagina 5 di 6 Visto poi il valore indicato nella perizia di stima quale prezzo base d'asta per il compendio pignorato, pari ad euro 72.000,00, risulta che la vendita del 28.3.2023, al secondo tentativo, è avvenuta al prezzo base di euro 54.000,00, con offerta minima di acquisto pari al prezzo base ridotto di 1/4 e cioè ad € 40.500,00; ne consegue che l'aggiudicazione all'importo di euro 41.100,00 non è suscettibile di essere considerata in alcun modo prezzo “notevolmente inferiore a quello giusto” .
Anche il professionista delegato, avv. David Pampanini, ha “… ritenuto che non vi sia seria possibilità di conseguire un prezzo più alto con una nuova vendita, visto l'art. 572 comma 3 c.p.c..”.
Ogni ulteriore valutazione in punto di eventuale responsabilità della creditrice procedente per comportamenti contrari a buona fede, e conseguenti pretese risarcitorie, esula, ovviamente dalla competenza di questo Giudice, non essendo oggetto della domanda formulata.
La domanda va, pertanto, respinta, con conseguente condanna dell'attrice, soccombente, alla refusione delle spese di lite, a favore di CP_1
Contr Nulla sulle spese nei confronti di rimasta contumace.
P. Q. M
Definitivamente pronunciando:
1) respinge la domanda;
2) condanna , alla refusione, a favore di Parte_1 Parte_2
, delle spese di lite, liquidate in € 7.616,00, oltre IVA, per compensi di
[...]
avvocato, oltre 15 % spese generali, IVA e CAP come per legge.
Contr 3) nulla sulle spese nei confronti di
Così deciso in Firenze, il 24.1.2023
Il Giudice Dott.ssa Patrizia Pompei
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico dott.ssa Patrizia Pompei, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6080/2023, promossa da:
(C.F. , con il patrocinio degli avv.ti Maria Parte_1 C.F._1
Caterina Bergamaschi e Giuseppe Bergamaschi, elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. Maria Caterina Bergamaschi
attrice
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
Antonio Donvito, elettivamente domiciliata in Via Andreani 4, Milano, presso il difensore avv.
Antonio Donvito convenuta
, convenuta Controparte_2
contumace pagina 1 di 6 CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per , come da memoria conclusionale : Parte_1
Si conclude come in atto di citazione perché, respinte le contestazioni di parte convenuta, il Tribunale voglia: In tesi, revocare il verbale di aggiudicazione del 28.03.2023 onde consentire all'esecutata di pagare la somma proposta (notevolmente superiore al prezzo d'asta) e, contestualmente, abbattere il relativo debito;
In ipotesi, dichiarare che il debito residuo è pari alla somma dovuta detratta la somma di € 65.000,00 (detratte le spese) e non detratto il prezzo di asta (detratte le spese). Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.
Per come da foglio di precisazione delle Parte_2 conclusioni:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze adito, ogni contraria domanda, eccezione, deduzione respinta, così giudicare: in via pregiudiziale, dichiarare inammissibile l'azione avversaria ai sensi degli artt.
324 c.c. e 2909 c.p.c.; in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione avversaria per violazione degli artt. 164, quarto comma, c.p.c., con riferimento a entrambe le ipotesi di cui al n. 3) e n. 4) dell'art. 163, terzo comma, c.p.c.; nel merito, rigettare tutte le domande formulate dagli attori, in quanto infondate in fatto e in diritto;
con vittoria di spese e compensi legali del presente giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 15.5.2023, ha convenuto in giudizio, Parte_1 davanti al Tribunale di Firenze, (d'ora in poi , creditrice procedente CP_1 CP_1 nell'esecuzione immobiliare, iscritta sub n. 309/2019 RGE Tribunale di Firenze, nonché
[...]
Contr
(d'ora in poi , originaria titolare del credito, poi ceduto ad Controparte_2 CP_1 chiedendo, in tesi, la revoca del verbale di aggiudicazione dell'immobile staggito in data 28.03.2023, per il prezzo di € 41.100,00, affinché sia consentito ad essa esecutata di pagare la somma proposta alla creditrice in via conciliativa, notevolmente superiore al prezzo d'asta, con contestuale abbattimento del relativo debito.
pagina 2 di 6 In ipotesi, ha chiesto che sia dichiarato che il suo debito residuo è pari alla somma dovuta, detratta la somma di € 65.000,00, detratte le spese, e non detratto il prezzo di asta, detratte le spese, il tutto con vittoria delle spese del giudizio.
Costituitasi, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dell'azione ex adverso intrapresa, per il CP_1 giudicato formale e sostanziale (principio del 'ne bis in idem') formatosi tra l'attrice e la convenuta CP_1 nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare, essendo, dunque, l'azione radicalmente inammissibile ai sensi degli artt. 324 c.c. e 2909 c.p.c..
Ha, quindi, eccepito la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164, quarto comma, c.p.c. , nonché
l'inammissibilità della domanda, evidenziando i tentativi dell'attrice di ostacolare la procedura esecutiva, senza proporre i rimedi previsti dalla legge.
Quindi, all'udienza del 15.1.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
Va premesso che l'odierna attrice, debitrice esecutata nella procedura di esecuzione immobiliare, iscritta sub n. 309/2019 RGE Tribunale di Firenze, in data 8.3.2023, nell'imminenza dell'esperimento del tentativo di vendita del 28.3.2023, ha proposto, nella procedura esecutiva, un'istanza di sospensione della vendita, rappresentando che erano in corso trattative con Banca MPS originaria procedente, per
“… cercare di giungere ad un accordo per chiudere la posizione ed evitare la vendita dell'immobile”,
e formulando istanza affinché “la procedura di vendita e la prossima asta fissata per il 28 marzo” fossero sospese sino a conclusione delle trattative in corso;
il tutto, non allegando motivi di opposizione veri e propri, né richiedendo la sospensione della procedura esecutiva.
L'istanza, non trasfusa in alcuna opposizione all'esecuzione con richiesta di sospensione dell'intera procedura esecutiva, ed in assenza, altresì, di istanze dei creditori di sospensione volontaria, è stata respinta.
Quindi, dopo l'aggiudicazione dell'immobile la debitrice, odierna attrice, ha proposto istanza di
“sospensione dell'aggiudicazione dell'immobile”, per i motivi indicati nell'atto di citazione, allegato introduttivo di una fase di merito di opposizione all'esecuzione, con richiesta di considerarli parte dell'istanza, dando comunque atto della circostanza che la citazione era stata notificata in data
16.5.2023, quindi oltre il tentativo di vendita.
Instaurato il contraddittorio sulla richiesta di sospensione dell'aggiudicazione provvisoria, la parte debitrice si è riportata all'opposizione, eccependo che l'aggiudicazione era avvenuta ad un prezzo troppo basso rispetto a quello che era stato offerto da essa esecutata in via conciliativa al creditore, reiterando le doglianze formulate in punto di congruità della proposta transattiva formulata a parte creditrice, e dalla stessa illegittimamente non accolta, a dire di essa esecutata.
Anche tale istanza è stata respinta dal Giudice dell'esecuzione.
pagina 3 di 6 Ciò premesso, per quanto riguarda il presente giudizio va osservato che l'odierna attrice, con l'atto di citazione introduttivo della causa, denominato “ Atto di impugnazione dell'asta del 28.3.2023”, dato atto della pendenza nei suoi confronti della procedura immobiliare n. 309/2019, ha evidenziato che, in detta procedura, l'immobile staggito è stato valutato dal perito al prezzo base d'asta di € 72.000,00 Per_1
(valore di mercato stimato in € 80.000,00, decurtato del 10%, considerando l'abbattimento del valore finale di mercato nel caso di vendita all'asta).
Ha aggiunto che è stata, quindi, indetta una prima asta per il 18.10.2022, al prezzo base di € 72.000,00, con offerta minima pari ad € 54.000,00, andata deserta.
Ancora, ha aggiunto che, dopo che la prima asta era andata deserta, è stata indetta una seconda asta, al prezzo base di € 54.000,00, con offerta minima pari ad € 40.500,00, per la data del 28.03.2023, e che, all'esito di detta asta, l'immobile è stato aggiudicato ad € 41.100,00, e che il professionista delegato, Avv.
David Pampanini, ha ritenuto che non vi fosse seria possibilità di conseguire un prezzo più alto, con una nuova vendita (testualmente “… ritenuto che non vi sia seria possibilità di conseguire un prezzo più alto con una nuova vendita, visto l'art. 572 comma 3 c.p.c..”).
L'attrice ha, quindi, ulteriormente dedotto che, fin dalla ricezione dell'atto di precetto in data
06.03.2019, tramite il suo precedente legale, si era attivata per formulare proposte di rientro dal debito
Contr che aveva ingenerato la procedura all'originario creditore elencando i numerosi tentativi effettuati per addivenire ad una transazione, a partire dal primo, posto in essere nell'ottobre 2019 quando, sempre tramite il precedente legale, aveva conferito mandato esclusivo a vendere l'immobile Contr staggito, ad (mandataria di poiché quest'ultima aveva conferito procura Controparte_4
speciale a nel mese di maggio 2018, che a sua volta aveva conferito procura speciale a CP_5
nel mese di novembre 2018, che si era poi fusa per incorporazione con CP_6 Controparte_4
nel mese di luglio 2019), per il prezzo di € 72.000,00, tramite la propria agenzia immobiliare Real
Estate.
Ancora, l'attrice ha dedotto che, dopo questo primo tentativo, non andato a buon fine, sempre con il suo precedente legale aveva avanzato una nuova proposta transattiva, formalizzata pochi giorni più tardi tramite pec, migliorando la proposta e portandola ad € 75.000,00, omnicomprensivi;
ma, anche in tal caso,
l'accordo non era stato concluso.
Infine, l'attrice ha dedotto che, nel mese di marzo 2021, ancora il suo precedente legale aveva preso contatti, stavolta con che si era nel frattempo costituita nella procedura esecutiva, CP_1
Contr sostituendosi ad in data 25.01.2021, chiedendo se la medesima proposta fatta al tempo ad
[...] avrebbe potuto essere d'interesse per il creditore, al fine di chiudere la posizione e non CP_4
procedere oltre esecutivamente, ma che, pur essendo ulteriormente proseguite le trattative, e formulate pagina 4 di 6 ulteriori offerte, per € 60.000,00, con invio, altresì, da parte di del modulo antiriciclaggio, le parti CP_1
non erano approdate ad alcuna soluzione transattiva.
Pertanto l'attrice ha concluso che, essendo la proposta fatta alla di pagamento della somma di € CP_1
65.000,00 in una unica rata, superiore al prezzo base d'asta dell'immobile, pari ad € 54.000,00 e, poi, notevolmente superiore al prezzo di aggiudicazione di detto immobile pari ad € 41.100,00, avrebbe dovuto trovare accoglimento l'istanza di sospensione dell'asta ex art. 623 c.p.c., e comunque, avrebbe dovuto ritenersi infondata la tesi del professionista delegato, relativa all'impossibilità di conseguire un prezzo più
alto con una nuova vendita.
Tanto premesso, osserva il Giudicante, in primo luogo, che le doglianze formulate nell'atto di citazione appaiono rapportabili alla fattispecie del reclamo ai sensi dell'articolo 591 ter c.p.c., contro l'aggiudicazione operata dal professionista delegato, e, dunque, la proposizione delle stesse nelle forme del giudizio ordinario appare inammissibile.
A prescindere, comunque, da ogni considerazione relativa alla forma del giudizio ordinario, utilizzata invece dall'odierna attrice per formulare la doglianza, non può non osservarsi che, comunque, la domanda non potrebbe trovare accoglimento, atteso che la vendita e l'aggiudicazione sono avvenute quando, incontestabilmente, il credito di parte creditrice non era soddisfatto, e, quindi permaneva il diritto di parte creditrice a procedere esecutivamente, addivenendo alla vendita ed all'aggiudicazione, che deve, pertanto, ritenersi legittimamente effettuata.
Inoltre, la deduzione di proposte transattive non accolte da parte creditrice non è ragione sufficiente ad invalidare il diritto di parte creditrice ad agire esecutivamente, non essendo neppure dedotta una parziale effettiva soddisfazione del credito azionato, e non essendovi prova che, una volta pervenuti ad una soluzione transattiva, si sarebbe addivenuti al soddisfacimento, in concreto, delle ragioni del creditore procedente (basti pensare al proposto conferimento, in una fase delle trattative, del mandato a vendere l'immobile, di per sé non satisfattivo delle ragioni creditorie).
D'altro canto, emerge dagli atti ed è stato confermato dal professionista delegato, che quello che si è concluso con l'aggiudicazione oggetto di censura da parte dell'attrice era solo il secondo tentativo di vendita, rispetto al quale, quindi, l'aggiudicazione è avvenuta a seguito del solo secondo ribasso, e nel pieno rispetto della normativa in materia sia di ribassi ad ogni tentativo di vendita, sia di piena ammissibilità della cosiddetta “offerta minima”, nonché nel rispetto delle indicazioni fornite nella delega adottata ai sensi dell'articolo 591 bis c.p.c., e non oggetto di tempestiva opposizione agli atti esecutivi.
D'altro canto, ad analoga determinazione è addivenuto il Giudice della procedura esecutiva, che non ha sospeso la vendita, non ritenendo, dunque, con l'ordinanza del 22.6.2026, che il prezzo offerto fosse notevolmente inferiore a quello giusto (art. 586, I comma c.p.c.).
pagina 5 di 6 Visto poi il valore indicato nella perizia di stima quale prezzo base d'asta per il compendio pignorato, pari ad euro 72.000,00, risulta che la vendita del 28.3.2023, al secondo tentativo, è avvenuta al prezzo base di euro 54.000,00, con offerta minima di acquisto pari al prezzo base ridotto di 1/4 e cioè ad € 40.500,00; ne consegue che l'aggiudicazione all'importo di euro 41.100,00 non è suscettibile di essere considerata in alcun modo prezzo “notevolmente inferiore a quello giusto” .
Anche il professionista delegato, avv. David Pampanini, ha “… ritenuto che non vi sia seria possibilità di conseguire un prezzo più alto con una nuova vendita, visto l'art. 572 comma 3 c.p.c..”.
Ogni ulteriore valutazione in punto di eventuale responsabilità della creditrice procedente per comportamenti contrari a buona fede, e conseguenti pretese risarcitorie, esula, ovviamente dalla competenza di questo Giudice, non essendo oggetto della domanda formulata.
La domanda va, pertanto, respinta, con conseguente condanna dell'attrice, soccombente, alla refusione delle spese di lite, a favore di CP_1
Contr Nulla sulle spese nei confronti di rimasta contumace.
P. Q. M
Definitivamente pronunciando:
1) respinge la domanda;
2) condanna , alla refusione, a favore di Parte_1 Parte_2
, delle spese di lite, liquidate in € 7.616,00, oltre IVA, per compensi di
[...]
avvocato, oltre 15 % spese generali, IVA e CAP come per legge.
Contr 3) nulla sulle spese nei confronti di
Così deciso in Firenze, il 24.1.2023
Il Giudice Dott.ssa Patrizia Pompei
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