Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 26/02/2025, n. 560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 560 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
RGL 2451/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO sezione lavoro giudice monocratico Marco Nigra ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A C O N T E S T U A L E nella causa civile iscritta in primo grado al n. 2451/2024 R.G.
P R O M O S S A D A
DURANTE ELABORAZIONE DATI di in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Novara parte ricorrente C O N T R O
rappresentata e difesa dall'avv. Chiara Bonavero e dall'avv. Parte_2
Fabrizio Maffiodo parte convenuta e rappresentato e difeso dall'avv. Marco Novara Parte_1
interveniente volontario
* * * * * *
CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza in data 26 febbraio 2025
R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O
I
Con atto depositato in data 21 marzo 2024 parte ricorrente ha chiesto che sia dichiarato privo di ogni effetto l'atto di precetto notificato in data 4 marzo
1
2024 e, conseguentemente sia accertato che parte convenuta non ha diritto a procede ad esecuzione forzata;
a fondamento dell'opposizione la società ricorrente espone che:
- in data 29 marzo 2023 il Tribunale di Torino ha emesso decreto ingiuntivo con il quale parte ricorrente è stata condannata al pagamento di €. 10.989,52, oltre interessi e spese;
- quindi, l'odierna ricorrente ha corrisposto acconti, dal marzo 2023 al febbraio 2024, per complessivi € 5.900,00;
- con l'atto di precetto notificato il 4 marzo 2024 la convenuta ha chiesto il pagamento dell'erroneo importo capitale di € 7.189,52;
- inoltre, è erroneo anche il conteggio degli interessi che non tiene conto di alcuni acconti versati;
- infine, sono inserite voci di spesa non dovute (diritti di segreteria e spese esenti).
Parte opposta si costituisce in giudizio eccependo, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva della società opponente e nel merito l'infondatezza del ricorso.
In vista della prima udienza, in data 4 giugno 2024, interviene volontariamente che, in via preliminare eccepisce il beneficium Parte_1 excussions, e nel merito aderisce alle ragioni di opposizione svolte dalla società ricorrente.
Sono disposti alcuni differimenti per verificare le possibilità conciliative, ma all'odierna udienza, dato atto del fallimento delle trattative le procuratrici delle parti hanno chiesto che la causa sia assunta a decisione. II
Alla luce delle allegazioni e delle produzioni documentali, delle ragioni e delle eccezioni svolte dalle parti, si osserva che:
- la società si oppone al precetto Parte_3 notificato in data 4 marzo 20241;
- l'atto opposto è rivolto a , già socio della Parte_1 [...]
; Parte_3
- za dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva della società opponente, alla quale non è stato notificato alcun atto di precetto;
- intervenendo volontariamente in causa eccepisce Parte_1 il beneficium excussionis, ex art. 2304 cc, rilevando che l'atto di precetto gli è stato notificato senza che parte creditrice procedente abbia tentato l'escussione del patrimonio sociale;
- l'eccezione appare fondata e tempestiva atteso che è principio
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consolidato quello secondo il quale l'opposizione del socio di società di persone illimitatamente responsabile avverso il precetto notificatogli dal creditore sociale sulla base del titolo esecutivo giudiziale formatosi nei confronti della società, con la quale si fa valere la mancata osservanza dell'art. 2304 cod. civ., si configura come opposizione all'esecuzione, in quanto attiene ad una condizione dell'azione esecutiva nei confronti del socio, e, quindi, al diritto del creditore sociale di agire esecutivamente ai danni di quest'ultimo 2. III
Sulla base delle ragioni esposte deve essere dichiarato il difetto di legittimazione attiva della società opponente e Parte_3 deve essere dichiarata la nullità del precetto opposto da perché Parte_1 notificato in violazione dell'art. 2304 cc. IV
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e, pertanto, quelle sostenute da sono poste a carico della Parte_2 [...]
mentre quelle sostenute da sono poste a Parte_3 Parte_1 carico di , in entrambi i casi con distrazione a favore dei difensori Parte_2 anticipatari.
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, dichiara il difetto di legittimazione attiva della opponente;
Controparte_1 dichiara la nullità dell'atto di precetto notificato da Pt_2
nei confronti di in data 4
[...] Parte_1 marzo 2024, e dei successivi atti esecutivi;
dichiara tenuta e condanna Controparte_1
all'immediato pagamento a favore
[...] dell'avv. Fabrizio Maffiodo e dell'avv. Chiara Bonavero, anticipatarii, della somma di €. 4.216,00, oltre 15% spese generali, IVA se dovuta, e CPA sugli importi imponibili, a titolo di spese di giudizio;
dichiara tenuta e condanna all'immediato Parte_2 pagamento a favore dell'avv. Marco Novara, anticipatario, in qualità di difensore di , Parte_1 della somma di €. 4.216,00, oltre 15% spese generali, IVA se dovuta, e CPA sugli importi imponibili, a titolo di
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spese di giudizio.
Torino, 26 febbraio 2025.
Il giudice del lavoro
Marco Nigra
4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. doc. 3 ric., Atto di precetto. 2 Cass. Civ. Sez. III, 14 novembre 2011, n. 23749 e conf. Cass. Civ. Sez. III, 20 aprile 2023, n. 10715