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Sentenza 12 aprile 2024
Sentenza 12 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 12/04/2024, n. 1833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1833 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott. Massimo Escher Presidente
dott.ssa Maria Acagnino Giudice est.
dott. Ezio Cannata Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 13056/2022 R.G.,
PROMOSSA DA
, nata in [...] il [...], (C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Palermo, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, nato in [...] il [...] (c.f. ), Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
All'udienza del 19.03.2024, la causa è stata trattenuta per la decisione sulle conclusioni precisate dalla ricorrente.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato telematicamente il 14.10.2022, chiedeva Parte_1
pronunciarsi la separazione personale da . Controparte_1
Esponeva la ricorrente che il matrimonio, celebrato in Adrano (CT) in data 5.09.2015 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di Adrano (CT)
al n. 81, parte II, serie A, anno 2015, dal quale erano nati i figli nata il Per_1
21.11.2010, nato il [...] e nato il [...], era entrato Persona_2 Per_3
irrimediabilmente in crisi a causa della relazione extraconiugale instaurata dal marito con altra donna.
Chiedeva, dunque, disporsi la pronuncia dell'addebito della separazione al coniuge, per aver egli assunto comportamenti contrari ai doveri nascenti dal vincolo matrimoniale,
l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori con collocamento presso di sé e l'assegnazione della casa coniugale, la regolamentazione degli incontri fra il padre e i figli minori, e di porre a carico del marito l'obbligo di versarle un assegno mensile di € 600,00
per i figli, oltre al 50% delle spese straordinarie ed un assegno di € 200,00 per il proprio mantenimento.
non si costituiva in giudizio, nonostante la regolare notifica del ricorso. Controparte_1
All'udienza presidenziale del 09.02.2023, il tentativo di conciliazione non aveva luogo per la mancata comparizione del resistente ed il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati;
quindi, la causa transitava in istruttoria per la fase prettamente contenziosa.
All'udienza del 09.05.2023 veniva disposto l'ascolto della figlia minore Persona_4
la quale dichiarava di avere un ottimo rapporto con il padre, il quale provvede a tutte le
2 necessità dei figli e che, nonostante la separazione di fatto, i rapporti tra i genitori erano rimasti distesi.
All'udienza del 19/03/2024 il procuratore di parte ricorrente esponeva che le parti si erano riconciliate quindi, precisava le conclusioni chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere ed il giudice si riservava di riferire al collegio.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di , non costituitosi in Controparte_1
giudizio, nonostante la regolare notifica del ricorso introduttivo, e successivo verbale e decreto di fissazione udienza dinanzi al Giudice istruttore.
Nel merito, il collegio prende atto dell'intervenuta riconciliazione dei coniugi Parte_1
e e, in applicazione del disposto di cui all'art. 154 c.c., dichiara
[...] Controparte_1
estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere.
Spese irripetibili, attesa la contumacia di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella contumacia di , dichiara estinto il giudizio per cessata Controparte_1
materia del contendere.
Irripetibili le spese processuali.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima sezione civile del tribunale, il
2.4.2024
Il Giudice est. Il Presidente
Maria Acagnino Massimo Escher
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