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Sentenza 6 aprile 2025
Sentenza 6 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 06/04/2025, n. 820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 820 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, 1^ sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice On. Lucia
Santoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 356/2021 R.G., avente ad oggetto: usucapione tra
(nato il [...]), rappresentato e difeso dall'avv. Fiorenzo Cazzato, giusta mandato Parte_1 in calce all'atto di citazione attrice
e
(nata il [...]); (nata il [...]), (nata il Controparte_1 Parte_2 Persona_1
12.12.1958); (nata il [...]), (nato il [...]), Parte_3 Parte_4 [...]
(nato il [...]); (nato il [...]); Parte_5 Controparte_2 Parte_6
(anto il 18.10.1938); (nato il [...]); (nato il
[...] Parte_7 CP_3
15.02.1972); (nata l'[...]); (nata il [...]), Parte_2 Parte_8
(nato il [...]); (nato il [...]); Parte_5 Controparte_4 [...]
(nato il [...]); (nato il [...]); (nata il Parte_5 CP_5 Parte_2
28.4.1960); (nata il [...]) Controparte_6 convenuti contumaci
Conclusioni di parte attrice: “Dichiarare l'attore nato in [...] il 15.12.1955 c.f.: Parte_1
proprietario, per intervenuta usucapione, dell'immobile sito in agro di Taranto, C.F._1
censito al catasto dei terreni dello stesso comune ed identificato al Fg. 286 p.lle nn. 201 e 322 in virtù del possesso pubblico, pacifico e continuato per oltre venti anni;
Vittoria di spese diritti e onorari di causa”.
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Motivi della decisione in fatto e in diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato, (nato il [...]) ha evocato in giudizio: Parte_1
(nata il [...]), (nata il [...]), (Nata il Controparte_1 Parte_2 Persona_1
12.12.1958) - in uno all'attore eredi di -; (nata il [...]), Persona_2 Parte_3 [...]
(nato il [...]) e (nato il [...]) – eredi di Pt_4 Parte_5 Persona_3
-; (nato il [...]), erede di (anto Controparte_2 Persona_4 Parte_6 il 18.10.1938); (nato il [...]) e (nato il [...]) - Parte_7 CP_3
1 eredi di -; (nata l'[...]), erede di Persona_5 Parte_2 Persona_6 Parte_8
(nata il [...]), (nato il [...]) e
[...] Parte_5 Controparte_4
(nato il [...]) - eredi di -; (nato il [...]), Persona_7 Parte_5 [...]
(nato il [...]) e (nata il [...]) - eredi di -; nonché CP_5 Parte_2 Persona_8
(nata il [...]), per sentir accertare e dichiarare l'intervenuto acquisto per Controparte_6
usucapione in suo favore delle quote, di titolarità dei convenuti, dei terreni agricoli siti in agro di Taranto,
distinti in Catasto Terreni, al foglio 286, particelle 201 e 322, deducendo di aver posseduto e coltivato i predetti fondi uti dominus per oltre vent'anni, succedendo nel possesso al padre, , in modo Persona_2 pacifico, manifesto e continuativo.
In punto di legittimazione passiva, ha precisato che gli immobili, originariamente intestati a Parte_5
, deceduto il 9.4.1978, sono pervenuti per successione legittima ai figli (parte
[...] Persona_2 dell'attore), Persona_3 Persona_4 Persona_5 Parte_5 [...]
e tutti deceduti e, pertanto, oggi di titolarità pro quota dei rispettivi eredi, Per_7 Persona_8 odierni convenuti, fatta eccezione per , che ha rinunciato all'eredità del padre, Controparte_7 CP_8
, a sua volta erede di
[...] Persona_4
La documentazione inizialmente prodotta al fine di identificare le parti convenute, costituita dalle sole visure catastali, di valore meramente indiziario, è stata successivamente integrata dalle certificazioni ipocatastali aggiornate, che hanno escluso l'esistenza di ulteriori litisconsorti ed hanno evidenziato trascrizioni di atti di successione, donazione e divisione, pur mantenendo lo stato di comunione tra i coeredi, odierne parti in causa, fatta eccezione per che, pur evocata in giudizio, Controparte_6 non risulta essere titolare degli immobili e, pertanto, priva di legittimazione passiva.
Nonostante la rituale notificazione dell'atto di citazione, nessuno si è costituito in giudizio per le parti convenute.
L'attore ha inoltre allegato il verbale di avvenuto esperimento della procedura di mediazione obbligatoria, alla quale hanno partecipato solo parte dei comproprietari convocati, con conseguente esito infruttuoso;
in corso di causa, ha prodotto un accordo per il riconoscimento dell'intervenuta usucapione in suo favore, controfirmata solo dai sigg.ri e eredi di Parte_5 CP_5 Parte_2 [...]
Per_8
Verificata l'integrità del contraddittorio sulla base della citata produzione documentale e ritenuta soddisfatta la condizione di procedibilità della domanda, la causa è stata istruita con prove testimoniali e trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate, con la concessione del termine ex art. 190 cpc.
********
La domanda non ha trovato nel merito idoneo supporto probatorio e, pertanto, non può essere accolta.
In linea generale, affinché possa dirsi integrata la fattispecie di acquisto a titolo originario - ai sensi dell'art. 1158 c.c. - è stato più volte affermato in giurisprudenza che il possesso ad usucapionem deve esteriorizzarsi in un comportamento continuo e non interrotto, che dimostri inequivocabilmente
2 l'intenzione di esercitare il potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re
aliena e, quindi, una signoria sulla cosa che permanga per tutto il tempo indispensabile per usucapire, senza interruzione, per quanto riguarda sia l'animus sia il corpus, e che non sia dovuta a mera tolleranza
(cfr. Cass. civ. n. 19568/2021).
Di conseguenza, chi agisce in giudizio per sentir dichiarare l'intervenuta usucapione in suo favore, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie acquisitiva a titolo originario e, in particolare,
ha l'onere di provare sia il momento iniziale del possesso ad usucapionem sia la decorrenza del ventennio,
nonché di aver acquistato il possesso di cosa altrui in modo pacifico, pubblico, inequivoco e di averlo esercitato in continuità per almeno venti anni, senza interruzione, ponendo in essere tutte quelle attività
corrispondenti al diritto di proprietà o di altro diritto reale, tramite il compimento di atti conformi alla qualità ed alla destinazione del bene, tali da rivelare sullo stesso, anche esternamente, un'indiscussa e piena signoria.
L'attore deve anche fornire una prova certa e rigorosa del diritto affermato, che non può lasciare spazio a perplessità sulla veridicità e attendibilità delle circostanze asserite, sulla concludenza e sufficienza delle medesime a dimostrare un costante comportamento corrispondente all'esercizio del diritto reale affermato,
occorrendo, altresì, che gli atti compiuti -in relazione alle concrete particolarità- inequivocabilmente rivelino l'intenzionalità del possesso e che i fatti siano tali da apparire per il titolare della cosa come inequivocabilmente diretti a far sorgere, a favore di chi li compie, un diritto reale sulla cosa stessa.
D'altra parte, in tema di usucapione, l'esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, impone al giudice nazionale l'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento - anche sul piano probatorio - della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà,
prevalente sul precedente titolo dominicale (cfr. Cass. civ. Sez. 2 n. 20539 del 30/08/2017).
In altri termini, il particolare rigore della prova dell'usucapione non può non tener conto del fatto che si tratta pur sempre di un comportamento (quello dell'usucapente) che priva il legittimo proprietario di un bene che gli appartiene, talché le prove dovranno essere tali da giustificare la perdita della proprietà altrui
(in tal senso, CdA Reggio Calabria n. 102/2023). Ne consegue "la non sufficienza dell'inerzia del
proprietario", in quanto anche il non uso è una modalità di godimento del bene, essendo piuttosto necessario che, parallelamente ad esso, si affermi un utilizzo uti dominus di un terzo, con rilievo esterno e tale da dimostrare un'indiscussa e piena signoria di fatto contrapposta all'inerzia del titolare (Corte
d'Appello Napoli, sez. 6, 26.6.2018, n. 3151).
Difatti, secondo giurisprudenza sedimentata che trova conforto normativo nella nuova formulazione dell'art. 115 c.p.c., il comportamento della parte convenuta nell'azione dichiarativa di usucapione, non condiziona il potere-dovere del giudice di accertare in ogni caso, anche d'ufficio e indipendentemente dall'attività processuale da questa svolta, la sussistenza degli elementi costitutivi del diritto fatto valere dall'attore, atteso che l'art. 1158 c.c., pone, tra gli elementi costitutivi dell'usucapione, proprio il protrarsi
3 continuativo del possesso per il previsto periodo ventennale. Sicché anche la contumacia, così come il comportamento adesivo della parte convenuta costituita, non modifica le regole processuali in ordine alla ripartizione dell'onere della prova tant'è che il giudice non può desumere né dalla contumacia del convenuto né dalla non opposizione alla domanda del convenuto costituito la prova di fatti soltanto dedotti dall'attore, ma affatto provati, poiché incombe alla parte che ha proposto la domanda il conseguente onere probatorio secondo il principio ex art. 2697 c.c. (cfr. Cass. 11.07.2003, n. 10947; n. 14860/2013).
Nel caso di specie, l'attore, divenuto comproprietario iure successionis dei terreni agricoli, contraddistinti al Catasto Terreni del Comune di Taranto al fg. 286, p.lle 201 e 322, invoca l'acquisizione per usucapione delle restanti quote di titolarità dei coeredi e, pertanto, ai già richiamati principi generali va aggiunto che
“in materia di successione ereditaria, il coerede, prima della divisione, può usucapire la quota degli altri coeredi, senza necessità di invertire il titolo del possesso, allorché eserciti il proprio possesso in termini
di esclusività, ossia in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare
l'inequivoca volontà di possedere "uti dominus" e non più "uti condominus", della cui prova è onerato,
non essendo sufficiente che gli altri partecipanti si astengano dall'uso della cosa. Peraltro, tale volontà non può desumersi dal fatto che lo stesso abbia utilizzato e amministrato il bene ereditario attraverso il
pagamento delle imposte e lo svolgimento di opere di manutenzione, operando la presunzione "iuris tantum" che egli abbia agito nella qualità di coerede e abbia anticipato anche la quota degli altri” (in tal senso, ex multis: Cass. civ. 2^ sez.: n. 35067/2022; n. 9359/2021; Cass. n. 21695/2024).
Nello specifico, giova altresì considerare che “in relazione alla domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà di un fondo destinato ad uso agricolo non è sufficiente, ai fini della prova del possesso "uti dominus" del bene, la sua mera coltivazione, poiché tale attività è pienamente compatibile
con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario
e non esprime, comunque, un'attività idonea a realizzare esclusione dei terzi dal godimento del bene che
costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà. A tal fine, pur essendo possibile in astratto per
colui che invochi l'accertamento dell'intervenuta usucapione del fondo agricolo conseguire senza limiti
la prova dell'esercizio del possesso "uti dominus" del bene, la prova dell'intervenuta recinzione del fondo costituisce, in concreto, la più rilevante dimostrazione dell'intenzione del possessore di esercitare sul
bene immobile una relazione materiale configurabile in termini di "ius excludendi alios" e, dunque, di
possederlo come proprietario escludendo i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il cespite
predetto” (Cass. civ. n. 1796/2022; n. 18528/2023).
Passando dunque all'esame del quadro probatorio, in primis corre l'obbligo di dichiarare l'inammissibilità dei capitoli di prova dal n. 5 a n. 9, articolati nella memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2 cpc, depositata il
16.5.2022, in quanto afferenti a beni non compresi nei capi della domanda, neppure in sede di memoria ex art. 183, sesto comma n. 1 cpc, depositata il 12.4.2022, e di precisazione delle conclusioni;
deve inoltre dichiararsi l'incapacità dei testi e , indicati nella citata Parte_2 Parte_4 Parte_5
memoria istruttoria del 16.5.2022, in quanto parti del giudizio.
4 Ne consegue che la testimonianza resa all'udienza del 12.07.2023 da (nato il [...]), Parte_4 qualificatosi cugino dell'attore e figurante tra i convenuti, non è valutabile ai fini del decidere, così come non sono valutabili quelle rese dal teste alla stessa udienza e dal teste all'udienza del Tes_1 Tes_2
27.12.2023, in quanto non compresi nell'elenco dei testi di cui alla memoria ex art. 183, sesto co. n. 2 cpc, e pertanto non indicati nel termine perentorio per la formulazione dei mezzi istruttori.
L'unico supporto probatorio è rappresentato dalle dichiarazioni rese all'udienza del 28.3.2024
(erroneamente indicata a verbale come 27.3.2024) dal teste , il quale ha testualmente riferito: Tes_3
“preciso di essere un amico di e di essere a conoscenza dei fatti, in quanto la mia famiglia Parte_5 possiede un terreno vicino a quello di causa;
posso dire che possiede il terreno da quando ne ho
conoscenza diretta, ovvero da circa dieci anni, allorquando ho eseguito per suo conto la sistemazione di
una recinzione metallica nello stesso fondo, che successivamente il ha fatto eliminare, Pt_2 sostituendola con un muro di cinta”; “In ordine alla circostanza sub 2 della stessa memoria, confermo di aver visto il sig. pulire e coltivare il terreno a vigneto da circa dieci anni, ovvero da quando lo Pt_2 conosco;
“In ordine alla circostanza sub 3 della stessa memoria, nullo so;
“In ordine alla circostanza sub 4 della stessa memoria, confermo che il possiede il terreno in modo continuato pubblico e Pt_2 senza contestazioni da circa dieci anni, ovvero da quando lo conosco”.
Emerge chiaramente dunque che, se pure può dirsi raggiunta la prova dell'intenzione del possessore di esercitare sul bene immobile una relazione materiale configurabile in termini di ius excludendi alios e della volontà di possedere i terreni agricoli di cui è causa uti dominus e non più uti condominus, mediante l'apposizione di recinzione metallica e la successiva sostituzione con un muro di cinta, in aggiunta alla coltivazione ed alla manutenzione dei fondi, tuttavia non risultano provati né il momento iniziale di tale attività, con particolare riferimento alla realizzazione della recinzione, né il protrarsi continuativo del possesso con le modalità sopra illustrate per il previsto periodo ventennale, avendo il teste (dichiaratosi indifferente e sulla cui attendibilità non vi è ragione di dubitare) ribadito, per tre volte nel corso della testimonianza, che la situazione di fatto dal medesimo descritta si protrae da circa dieci anni, ovvero da quando ne ha conoscenza.
Ne consegue il rigetto della domanda per difetto di prova degli elementi costitutivi della fattispecie acquisitiva.
Stante la contumacia di tutti i convenuti e la relativa assenza di attività difensiva, nulla va statuito sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, 1^ sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice On.
Lucia Santoro, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da (nato il Parte_1
15.12.1955) nei confronti di (nata il [...]); (nata il [...]), Controparte_1 Parte_2
(Nata il 12.12.1959); (nata il [...]), (nato il Persona_1 Parte_3 Parte_4
2.11.1949), (nato il [...]); (nato il [...]); Parte_5 Controparte_2
5 (anto il 18.10.1938); (nato il [...]); Parte_6 Parte_7
(nato il [...]); (nata l'[...]); CP_3 Parte_2 Parte_8
(nata il [...]), (nato il [...]); (nato il Parte_5 Controparte_4
28.9.1962); (nato il [...]); (nato il [...]); Parte_5 CP_5 Pt_2
(nata il [...]); e (nata il [...]), così provvede:
[...] Controparte_6
- dichiara il difetto di legittimazione passiva di Controparte_6
- rigetta la domanda;
- nulla per le spese.
Così deciso addì 6 aprile 2025
Il Giudice – G. On. Lucia Santoro
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