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Sentenza 16 marzo 2025
Sentenza 16 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 16/03/2025, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2025 |
Testo completo
N. 3146/2023 R.G.
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente relatore
Dott. Alessandro Petronzi Giudice
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 27.9.2023 da
1) Parte_1
nata a [...] il [...]
cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...](Co), Corso XXV Aprile n.60
con l'Avv. Caterina Alfano
contro
2) CP_1
nato a [...] il [...]
cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...]
con l'Avv. Donatella Cicognani
pagina 1 di 4 vista la regolamentazione concordata dalle parti all'udienza del 26.2.2025, di cui è stata chiesta l'approvazione, dopo l'avvenuta cessazione del rapporto di convivenza more uxorio instaurato dalle parti, inerente all'esercizio della responsabilità genitoriale sui FIGLI MINORI:
1) , nata a [...] in data [...] CP_2
2) , nato a [...] in data [...] CP_3
sentito il relatore;
premesso che a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 219/2012 la competenza funzionale in materia
è stata attribuita al tribunale ordinario;
premesso che le parti hanno riferito di voler regolamentare i rispettivi rapporti con la prole, nell'interesse della stessa e a salvaguardia dei rapporti familiari;
rilevato che non essendo le parti legate da vincolo di coniugio è incontroverso come la cessazione del rapporto possa avvenire ad nutum, ovvero senza necessità per l'autorità giudiziaria di accertare il carattere irreversibile della crisi del rapporto attraverso l'espletamento di tentativo di conciliazione;
viste le conclusioni del Pubblico Ministero, che non si è opposto all'accoglimento della domanda;
rilevato che le parti hanno concordemente invocato la ratifica delle pattuizioni raggiunte all'udienza del
26.2.2025 e di seguito trascritte:
- affido condiviso dei figli minori;
- collocamento prevalente dei minori presso la madre;
- visite padre figli a fine settimane alternati e il giovedì dall'uscita dall'asilo alle 20.00; una settimana durante le festività natalizie dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 7 gennaio, da alternarsi di anno in anno;
tre giorni durante le vacanze pasquali, avendo cura che il giorno di
Pasqua sia trascorso di anno in anno in via alternata con l'uno o l'altro genitore;
quindici giorni durante le vacanze estive, anche non consecutivi, da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno;
ponti da concordarsi entro il 30 ottobre di ogni anno;
in caso di disaccordo la madre deciderà negli anni pari e il padre negli anni dispari;
sono fatti salvi migliori accordi presi direttamente dalle parti;
- versamento da parte del padre di 400 euro mensili per i due figli, oltre al 50% delle spese straordinarie in base al protocollo applicato presso il Tribunale di Como;
il versamento dovrà
pagina 2 di 4 avvenire entro il dieci del mese e l'importo dovrà essere aggiornato annualmente sulla base degli indici ISTAT di variazione del costo della vita
- assegno unico integralmente alla madre;
- indennità di frequenza di da destinarsi ad esigenze terapeutiche della bambina;
CP_2
- mantenimento del monitoraggio da parte dei servizi sociali per almeno un anno, con relazioni da inviarsi al G.T. – sede, ogni sei mesi;
- apertura della vigilanza ex art. 337 c.c.
rilevato che i servizi sociali incaricati del monitoraggio sul nucleo in corso di causa ( Controparte_4
hanno concluso rappresentando che “alla luce di quanto emerso in ragione della positiva evoluzione del rapporto all'interno della coppia genitoriale, ora in grado di comunicare in modo più sereno e proficuo nell'interesse dei minori, si ritiene che il regime di affido condiviso con collocamento presso la madre sia attualmente rispondente ai bisogni dei minori come l'attuale regolamentazione con rientro presso il padre a weekend alterni e in un giorno infrasettimanale. Si propone di mantenere l'attività di monitoraggio del nucleo familiare per tutto l'anno solare in corso con termina dicembre 2025”;
ritenuto che l'accordo raggiunto tra le parti in punto affidamento, collocamento e calendario degli incontri con la prole può essere confermato, in quanto non contrario a norme imperative, conforme all'interesse della prole, conforme alle conclusioni dei competenti servizi sociali ed adeguato a garantire un rapporto equilibrato e costante con entrambe le figure genitoriali e dunque l'accesso a una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e confermati dal
Dlgs 154/2013;
osservato, in particolare, che le condizioni concordate soddisfano l'interesse della prole a mantenere un rapporto stabile e continuativo con entrambi i genitori, al fine di un sano e sereno sviluppo psicofisico, secondo un comune progetto educativo condiviso dagli stessi;
osservato in particolare che, alla luce delle criticità emerse nel nucleo familiare nel corso del giudizio, appare opportuno mantenere l'incarico di monitoraggio dei Servizi Sociali territorialmente competenti
(Comune di Erba) per almeno un anno, come concordato dalle parti be proposto dagli stessi Servizi, garantendo così ai minori ogni intervento di sostegno che possa essere utile ai fini della loro equilibrata crescita psicofisica, con obbligo di relazionare al Giudice Tutelare con cadenza semestrale per l'esercizio dei poteri di vigilanza ex art. 337 c.c.;
pagina 3 di 4 ritenuto che l'esistenza di un accordo dei genitori sulla regolamentazione in esame conforta circa l'assenza di pregiudizio la prole;
considerato che anche le previsioni d'ordine economico, parte integrante dell'accordo, risultano idonee a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita e sviluppo, tenuto conto della situazione economica di ciascun genitore, per come rappresentata e documentata in atti, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, e risultano congrue rispetto all'età ed esigenze attuali della prole e ai tempi di permanenza con ciascun genitore;
ritenuto che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché l'età della prole minore consentono di stimare non necessaria l'audizione diretta di quest' ultima ai sensi dell'art. 473 bis.4, u.c., cpc;
consideratoche le istanze come sopra avanzate possono dunque trovare integrale accoglimento e che può di conseguenza il Tribunale pronunciarsi in senso conforme, su conforme avviso dell'intervenuto P.M.,
ritenuto che, visto l'accordo raggiunto e l'esito processuale, le spese di lite devono essere compensate;
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Como, in composizione collegiale, sulle domande proposte:
1) PROVVEDE nei termini di cui al sopra riportato accordo delle parti;
2) SPESE compensate;
3) TRASMETTE il provvedimento al Giudice Tutelare del Tribunale di Como competente per l'esercizio dei poteri di vigilanza ex art. 337 c.c. e al Consorzio Erbese Servizi alla persona che trasmetterà al G.T. un aggiornamento semestrale sull'andamento del nucleo.
Così deciso in Como, in camera di consiglio, il 27.2.2025.
Si comunichi alle parti e ai Servizi Sociali del Comune di Erba.
Il Presidente
Dott.ssa Barbara Cao
pagina 4 di 4
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente relatore
Dott. Alessandro Petronzi Giudice
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 27.9.2023 da
1) Parte_1
nata a [...] il [...]
cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...](Co), Corso XXV Aprile n.60
con l'Avv. Caterina Alfano
contro
2) CP_1
nato a [...] il [...]
cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...]
con l'Avv. Donatella Cicognani
pagina 1 di 4 vista la regolamentazione concordata dalle parti all'udienza del 26.2.2025, di cui è stata chiesta l'approvazione, dopo l'avvenuta cessazione del rapporto di convivenza more uxorio instaurato dalle parti, inerente all'esercizio della responsabilità genitoriale sui FIGLI MINORI:
1) , nata a [...] in data [...] CP_2
2) , nato a [...] in data [...] CP_3
sentito il relatore;
premesso che a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 219/2012 la competenza funzionale in materia
è stata attribuita al tribunale ordinario;
premesso che le parti hanno riferito di voler regolamentare i rispettivi rapporti con la prole, nell'interesse della stessa e a salvaguardia dei rapporti familiari;
rilevato che non essendo le parti legate da vincolo di coniugio è incontroverso come la cessazione del rapporto possa avvenire ad nutum, ovvero senza necessità per l'autorità giudiziaria di accertare il carattere irreversibile della crisi del rapporto attraverso l'espletamento di tentativo di conciliazione;
viste le conclusioni del Pubblico Ministero, che non si è opposto all'accoglimento della domanda;
rilevato che le parti hanno concordemente invocato la ratifica delle pattuizioni raggiunte all'udienza del
26.2.2025 e di seguito trascritte:
- affido condiviso dei figli minori;
- collocamento prevalente dei minori presso la madre;
- visite padre figli a fine settimane alternati e il giovedì dall'uscita dall'asilo alle 20.00; una settimana durante le festività natalizie dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 7 gennaio, da alternarsi di anno in anno;
tre giorni durante le vacanze pasquali, avendo cura che il giorno di
Pasqua sia trascorso di anno in anno in via alternata con l'uno o l'altro genitore;
quindici giorni durante le vacanze estive, anche non consecutivi, da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno;
ponti da concordarsi entro il 30 ottobre di ogni anno;
in caso di disaccordo la madre deciderà negli anni pari e il padre negli anni dispari;
sono fatti salvi migliori accordi presi direttamente dalle parti;
- versamento da parte del padre di 400 euro mensili per i due figli, oltre al 50% delle spese straordinarie in base al protocollo applicato presso il Tribunale di Como;
il versamento dovrà
pagina 2 di 4 avvenire entro il dieci del mese e l'importo dovrà essere aggiornato annualmente sulla base degli indici ISTAT di variazione del costo della vita
- assegno unico integralmente alla madre;
- indennità di frequenza di da destinarsi ad esigenze terapeutiche della bambina;
CP_2
- mantenimento del monitoraggio da parte dei servizi sociali per almeno un anno, con relazioni da inviarsi al G.T. – sede, ogni sei mesi;
- apertura della vigilanza ex art. 337 c.c.
rilevato che i servizi sociali incaricati del monitoraggio sul nucleo in corso di causa ( Controparte_4
hanno concluso rappresentando che “alla luce di quanto emerso in ragione della positiva evoluzione del rapporto all'interno della coppia genitoriale, ora in grado di comunicare in modo più sereno e proficuo nell'interesse dei minori, si ritiene che il regime di affido condiviso con collocamento presso la madre sia attualmente rispondente ai bisogni dei minori come l'attuale regolamentazione con rientro presso il padre a weekend alterni e in un giorno infrasettimanale. Si propone di mantenere l'attività di monitoraggio del nucleo familiare per tutto l'anno solare in corso con termina dicembre 2025”;
ritenuto che l'accordo raggiunto tra le parti in punto affidamento, collocamento e calendario degli incontri con la prole può essere confermato, in quanto non contrario a norme imperative, conforme all'interesse della prole, conforme alle conclusioni dei competenti servizi sociali ed adeguato a garantire un rapporto equilibrato e costante con entrambe le figure genitoriali e dunque l'accesso a una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e confermati dal
Dlgs 154/2013;
osservato, in particolare, che le condizioni concordate soddisfano l'interesse della prole a mantenere un rapporto stabile e continuativo con entrambi i genitori, al fine di un sano e sereno sviluppo psicofisico, secondo un comune progetto educativo condiviso dagli stessi;
osservato in particolare che, alla luce delle criticità emerse nel nucleo familiare nel corso del giudizio, appare opportuno mantenere l'incarico di monitoraggio dei Servizi Sociali territorialmente competenti
(Comune di Erba) per almeno un anno, come concordato dalle parti be proposto dagli stessi Servizi, garantendo così ai minori ogni intervento di sostegno che possa essere utile ai fini della loro equilibrata crescita psicofisica, con obbligo di relazionare al Giudice Tutelare con cadenza semestrale per l'esercizio dei poteri di vigilanza ex art. 337 c.c.;
pagina 3 di 4 ritenuto che l'esistenza di un accordo dei genitori sulla regolamentazione in esame conforta circa l'assenza di pregiudizio la prole;
considerato che anche le previsioni d'ordine economico, parte integrante dell'accordo, risultano idonee a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita e sviluppo, tenuto conto della situazione economica di ciascun genitore, per come rappresentata e documentata in atti, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, e risultano congrue rispetto all'età ed esigenze attuali della prole e ai tempi di permanenza con ciascun genitore;
ritenuto che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché l'età della prole minore consentono di stimare non necessaria l'audizione diretta di quest' ultima ai sensi dell'art. 473 bis.4, u.c., cpc;
consideratoche le istanze come sopra avanzate possono dunque trovare integrale accoglimento e che può di conseguenza il Tribunale pronunciarsi in senso conforme, su conforme avviso dell'intervenuto P.M.,
ritenuto che, visto l'accordo raggiunto e l'esito processuale, le spese di lite devono essere compensate;
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Como, in composizione collegiale, sulle domande proposte:
1) PROVVEDE nei termini di cui al sopra riportato accordo delle parti;
2) SPESE compensate;
3) TRASMETTE il provvedimento al Giudice Tutelare del Tribunale di Como competente per l'esercizio dei poteri di vigilanza ex art. 337 c.c. e al Consorzio Erbese Servizi alla persona che trasmetterà al G.T. un aggiornamento semestrale sull'andamento del nucleo.
Così deciso in Como, in camera di consiglio, il 27.2.2025.
Si comunichi alle parti e ai Servizi Sociali del Comune di Erba.
Il Presidente
Dott.ssa Barbara Cao
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