CA
Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 13/06/2025, n. 1054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1054 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 652/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati dott. Maria Cristina Salvadori Presidente dott. Mariacolomba Giuliano Consigliere Relatore dott. Pietro Iovino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 652/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CANIATO RICCARDO Parte_1 P.IVA_1
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SITTA Controparte_1 C.F._1 MASSIMILIANO e dell'avv. SITTA CRISTIANA APPELLATO
CONCLUSIONI
Come da rispettivi fogli depositati telematicamente
RAGIONI DELLA DECISIONE
1) Con sentenza n. 68/2023 il Tribunale di Ferrara accertava la responsabilità ex art. 2051 cc del per i danni patiti da in conseguenza Parte_1 Controparte_1
delle lesioni riportate allorquando, il 17.2.2017, alle ore 22:30 circa, percorrendo sulla sua bicicletta via Ippodromo con direzione Bologna, cadeva a causa della presenza, sulla sede stradale inadeguatamente illuminata, di una profonda buca, non segnalata e coperta di acqua piovana;
riconosceva il concorso di colpa del danneggiato nella misura del 50% avendo il scelto di rimanere in sella alla propria bicicletta nonostante il CP_1
pagina 1 di 5 temporale in corso e l'ora tarda;
quantificava nell'intero in euro 6.995,50 il danno non patrimoniale;
devalutava la somma spettante di euro 3.578,82 alla data del sinistro e la rivalutava in base all'indice FOI fino alla data della sentenza, con applicazione di anno in anno degli interessi maturati al tasso legale, riconoscendo gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
rigettava infine la domanda del di CP_1
rimborso delle spese per l'assistenza stragiudiziale, rilevando la mancata prova dell'esborso.
Avverso la sentenza proponeva appello il il quale lamentava l'erroneità del Pt_1
giudizio di responsabilità effettuato a suo carico sostenendo che il sinistro non era provato e andava ricondotto unicamente, o almeno in misura prevalente, alla condotta del danneggiato.
Si costituiva il chiedendo il rigetto dell'appello e proponendo appello CP_1
incidentale sui rilievi di «errata attribuzione di un concorso di colpa nella misura del
50%», «errata mancata liquidazione degli interessi compensativi ex art. 1284 cc la cui richiesta di riconoscimento deve ritenersi implicita nella domanda di risarcimento del danno e quindi attribuibile anche d'ufficio essendosi limitato il primo giudice alla liquidazione dei soli interessi moratori ex art. 1282 cc dalla sentenza al saldo che hanno fondamento e natura diversi da quelli compensativi» ed «errata mancata liquidazione dei compensi per l'attività stragiudiziale di attivazione della procedura di negoziazione assistita, condizione di procedibilità dell'azione intrapresa».
2) Con il primo motivo di gravame -«impugnazione del capo che riconosce responsabilità del ex art. 2051 cc in violazione e falsa applicazione degli artt. Pt_1
115 e 116 cpc e 1227 secondo comma e 2697 cc»-, il deduce che, Pt_1
contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, era in realtà mancante la prova in ordine all'esistenza della buca cui il danneggiato aveva ricondotto il sinistro, e del fatto che una buca lo avesse cagionato;
in ogni caso la condotta del era stata CP_1
abnorme e talmente imprudente da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno.
pagina 2 di 5 L'appello merita accoglimento.
Il Tribunale ha fondato l'accertamento della sussistenza del nesso causale sui seguenti argomenti: «le fotografie prodotte dall'attore al doc. 1 mostrano un tratto di strada interessata da uno strato di fanghiglia che la rendeva scivolosa e che rendeva certamente poco visibili gli avvallamenti;
il teste sentito all'udienza Testimone_1
del 17.9.21 ha ricordato: “il sig. camminava all'interno della carreggiata e CP_1
probabilmente ha preso una buca per via della pioggia”».
Questa Corte ritiene invece che, come dedotto dall'appellante, nessuno degli elementi valorizzati dal Tribunale (fotografie e testimonianza del sia in grado di fornire Tes_1
la prova del fatto come allegato dal danneggiato.
Va anzitutto precisato che la scivolosità del suolo rilevata dal primo giudice non è tra le cause del sinistro allegate in domanda, avendo il danneggiato espressamente ricondotto la caduta ad una «profonda buca presente sul manto stradale», non percepibile perché non segnalata, coperta di acqua piovana e sita in un tratto di strada scarsamente illuminato. La scivolosità del tratto di strada derivava peraltro dal recente temporale e dalla fanghiglia sciolta dalla pioggia, proveniente dal prospiciente , e nelle foto CP_2
visibile sulla banchina e, in qualche tratto, anche sulla strada asfaltata.
Ebbene, da tali fotografie (le uniche utilizzabili, essendo non chiare quelle allegate al rapporto di PG prodotte dal , che ritraggono un lato di un viale alberato posto a Pt_1
confine con un'ampia zona verde, non si evince chiaramente l'esistenza di alcuna buca, ma piuttosto di semplici avvallamenti posti al limite fra la parte asfaltata della strada e della banchina;
di uno (prima e seconda foto), non è possibile percepire la profondità, mentre gli altri due (terza e quarta foto) appaiono assai larghi e poco profondi, così da non costituire una fonte di pericolo della cosa in custodia, per sua natura inerte.
Orbene, la prova che il sia caduto a causa di una buca (come anche di un CP_1
avvallamento) non può trarsi dalla testimonianza del il quale, dopo aver riferito Tes_1
nella dichiarazione stragiudiziale (doc. 2) che il si sarebbe “inabissato in una CP_1
buca profonda” per poi sbandare e cadere, si è limitato, in udienza, a dichiarare <cap.
pagina 3 di 5 1) E' vero, io stavo lì che aspettavo l'inizio del mio lavoro, e l'ho visto cadere e mi sono avvicinato per chiedergli cosa si fosse fatto. Il sig. camminava all'interno CP_1
della carreggiata e probabilmente ha preso una buca per via della pioggia. Cap. 2)
Non ho visto la buca perché mi sono preoccupato della sua situazione di salute, ma posso dire che c'era dell'acqua e non c'erano segnalazioni di pericolo>>.
Il teste non ha quindi confermato di avere visto il entrare, con la biciletta, in un CP_1
dislivello prima di cadere, e tanto meno ha potuto indicare in quale fra quelli ritratti.
Non potendo trarsi dalla compatibilità, accertata dalla CTU, fra il tipo di trauma riportato e la caduta descritta dal danneggiato, manca la prova che detta caduta fu cagionata da una buca o avvallamento -non si sa neppure da quale di quelli ritratti- poiché non vi è prova del fatto che il sia caduto nel transitarvi sopra. CP_1
In altri termini, dalla sola prova dell'esistenza di una anomalia nella sede stradale non può trarsi la prova che questa sia stata causa del sinistro avvenuto in quel tratto di strada, qualora, come nel caso di specie, non sia dimostrato che il veicolo sia transitato proprio in quel punto, e che tale anomalia abbia quindi interferito con la sua marcia.
Per di più, ben avrebbe potuto la caduta essere stata causata, indipendentemente da buche e avvallamenti, solo da una incauta condotta del ciclista, facilitata dalla scivolosità della strada derivante dalla semplice presenza della fanghiglia sciolta dalla pioggia, inevitabilmente proveniente dal parco.
Manca dunque la prova del nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento, e la domanda risarcitoria va quindi rigettata;
non vi è pertanto motivo di esaminare le restanti doglianze di cui all'appello principale e incidentale.
3) Vanno poste a carico del soccombente, le spese processuali di entrambi i CP_1
gradi di giudizio, liquidate come in dispositivo.
Non ricorrono i presupposti soggettivi ed oggettivi per alcuna condanna del Parte_2
sensi dell'art. 96 cpc.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 La Corte, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello principale proposto dal nei confronti di avverso la sentenza Parte_1 Controparte_1
del Tribunale di Ferrara n. 68/2023, in totale riforma della stessa, rigetta la domanda del che condanna alla restituzione delle somme eventualmente pagategli dal CP_1
in esecuzione della sentenza impugnata, oltre interessi ex art. 1284 c1 cc dal Pt_1
pagamento al saldo.
Condanna il a rifondere al le spese di lite di primo grado, CP_1 Parte_1
che liquida in euro 2.552,00 per compensi, e le spese di lite di secondo grado, che liquida in euro 382,50 per anticipazioni ed euro 3.000,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, CPA e IVA come per legge.
Pone le spese di CTU a carico del CP_1
Dà atto della sussistenza dei presupposti per l'obbligo del di versamento di CP_1
ulteriore importo pari al contributo unificato per la presente impugnazione incidentale ai sensi dell'art. 13 c1 quater DPR 115/02 e dall'art.1 c .17 L.228/12.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 3.6.2025
Il Consigliere est.
Mariacolomba Giuliano
Il Presidente
Maria Cristina Salvadori
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati dott. Maria Cristina Salvadori Presidente dott. Mariacolomba Giuliano Consigliere Relatore dott. Pietro Iovino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 652/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CANIATO RICCARDO Parte_1 P.IVA_1
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SITTA Controparte_1 C.F._1 MASSIMILIANO e dell'avv. SITTA CRISTIANA APPELLATO
CONCLUSIONI
Come da rispettivi fogli depositati telematicamente
RAGIONI DELLA DECISIONE
1) Con sentenza n. 68/2023 il Tribunale di Ferrara accertava la responsabilità ex art. 2051 cc del per i danni patiti da in conseguenza Parte_1 Controparte_1
delle lesioni riportate allorquando, il 17.2.2017, alle ore 22:30 circa, percorrendo sulla sua bicicletta via Ippodromo con direzione Bologna, cadeva a causa della presenza, sulla sede stradale inadeguatamente illuminata, di una profonda buca, non segnalata e coperta di acqua piovana;
riconosceva il concorso di colpa del danneggiato nella misura del 50% avendo il scelto di rimanere in sella alla propria bicicletta nonostante il CP_1
pagina 1 di 5 temporale in corso e l'ora tarda;
quantificava nell'intero in euro 6.995,50 il danno non patrimoniale;
devalutava la somma spettante di euro 3.578,82 alla data del sinistro e la rivalutava in base all'indice FOI fino alla data della sentenza, con applicazione di anno in anno degli interessi maturati al tasso legale, riconoscendo gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
rigettava infine la domanda del di CP_1
rimborso delle spese per l'assistenza stragiudiziale, rilevando la mancata prova dell'esborso.
Avverso la sentenza proponeva appello il il quale lamentava l'erroneità del Pt_1
giudizio di responsabilità effettuato a suo carico sostenendo che il sinistro non era provato e andava ricondotto unicamente, o almeno in misura prevalente, alla condotta del danneggiato.
Si costituiva il chiedendo il rigetto dell'appello e proponendo appello CP_1
incidentale sui rilievi di «errata attribuzione di un concorso di colpa nella misura del
50%», «errata mancata liquidazione degli interessi compensativi ex art. 1284 cc la cui richiesta di riconoscimento deve ritenersi implicita nella domanda di risarcimento del danno e quindi attribuibile anche d'ufficio essendosi limitato il primo giudice alla liquidazione dei soli interessi moratori ex art. 1282 cc dalla sentenza al saldo che hanno fondamento e natura diversi da quelli compensativi» ed «errata mancata liquidazione dei compensi per l'attività stragiudiziale di attivazione della procedura di negoziazione assistita, condizione di procedibilità dell'azione intrapresa».
2) Con il primo motivo di gravame -«impugnazione del capo che riconosce responsabilità del ex art. 2051 cc in violazione e falsa applicazione degli artt. Pt_1
115 e 116 cpc e 1227 secondo comma e 2697 cc»-, il deduce che, Pt_1
contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, era in realtà mancante la prova in ordine all'esistenza della buca cui il danneggiato aveva ricondotto il sinistro, e del fatto che una buca lo avesse cagionato;
in ogni caso la condotta del era stata CP_1
abnorme e talmente imprudente da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno.
pagina 2 di 5 L'appello merita accoglimento.
Il Tribunale ha fondato l'accertamento della sussistenza del nesso causale sui seguenti argomenti: «le fotografie prodotte dall'attore al doc. 1 mostrano un tratto di strada interessata da uno strato di fanghiglia che la rendeva scivolosa e che rendeva certamente poco visibili gli avvallamenti;
il teste sentito all'udienza Testimone_1
del 17.9.21 ha ricordato: “il sig. camminava all'interno della carreggiata e CP_1
probabilmente ha preso una buca per via della pioggia”».
Questa Corte ritiene invece che, come dedotto dall'appellante, nessuno degli elementi valorizzati dal Tribunale (fotografie e testimonianza del sia in grado di fornire Tes_1
la prova del fatto come allegato dal danneggiato.
Va anzitutto precisato che la scivolosità del suolo rilevata dal primo giudice non è tra le cause del sinistro allegate in domanda, avendo il danneggiato espressamente ricondotto la caduta ad una «profonda buca presente sul manto stradale», non percepibile perché non segnalata, coperta di acqua piovana e sita in un tratto di strada scarsamente illuminato. La scivolosità del tratto di strada derivava peraltro dal recente temporale e dalla fanghiglia sciolta dalla pioggia, proveniente dal prospiciente , e nelle foto CP_2
visibile sulla banchina e, in qualche tratto, anche sulla strada asfaltata.
Ebbene, da tali fotografie (le uniche utilizzabili, essendo non chiare quelle allegate al rapporto di PG prodotte dal , che ritraggono un lato di un viale alberato posto a Pt_1
confine con un'ampia zona verde, non si evince chiaramente l'esistenza di alcuna buca, ma piuttosto di semplici avvallamenti posti al limite fra la parte asfaltata della strada e della banchina;
di uno (prima e seconda foto), non è possibile percepire la profondità, mentre gli altri due (terza e quarta foto) appaiono assai larghi e poco profondi, così da non costituire una fonte di pericolo della cosa in custodia, per sua natura inerte.
Orbene, la prova che il sia caduto a causa di una buca (come anche di un CP_1
avvallamento) non può trarsi dalla testimonianza del il quale, dopo aver riferito Tes_1
nella dichiarazione stragiudiziale (doc. 2) che il si sarebbe “inabissato in una CP_1
buca profonda” per poi sbandare e cadere, si è limitato, in udienza, a dichiarare <cap.
pagina 3 di 5 1) E' vero, io stavo lì che aspettavo l'inizio del mio lavoro, e l'ho visto cadere e mi sono avvicinato per chiedergli cosa si fosse fatto. Il sig. camminava all'interno CP_1
della carreggiata e probabilmente ha preso una buca per via della pioggia. Cap. 2)
Non ho visto la buca perché mi sono preoccupato della sua situazione di salute, ma posso dire che c'era dell'acqua e non c'erano segnalazioni di pericolo>>.
Il teste non ha quindi confermato di avere visto il entrare, con la biciletta, in un CP_1
dislivello prima di cadere, e tanto meno ha potuto indicare in quale fra quelli ritratti.
Non potendo trarsi dalla compatibilità, accertata dalla CTU, fra il tipo di trauma riportato e la caduta descritta dal danneggiato, manca la prova che detta caduta fu cagionata da una buca o avvallamento -non si sa neppure da quale di quelli ritratti- poiché non vi è prova del fatto che il sia caduto nel transitarvi sopra. CP_1
In altri termini, dalla sola prova dell'esistenza di una anomalia nella sede stradale non può trarsi la prova che questa sia stata causa del sinistro avvenuto in quel tratto di strada, qualora, come nel caso di specie, non sia dimostrato che il veicolo sia transitato proprio in quel punto, e che tale anomalia abbia quindi interferito con la sua marcia.
Per di più, ben avrebbe potuto la caduta essere stata causata, indipendentemente da buche e avvallamenti, solo da una incauta condotta del ciclista, facilitata dalla scivolosità della strada derivante dalla semplice presenza della fanghiglia sciolta dalla pioggia, inevitabilmente proveniente dal parco.
Manca dunque la prova del nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento, e la domanda risarcitoria va quindi rigettata;
non vi è pertanto motivo di esaminare le restanti doglianze di cui all'appello principale e incidentale.
3) Vanno poste a carico del soccombente, le spese processuali di entrambi i CP_1
gradi di giudizio, liquidate come in dispositivo.
Non ricorrono i presupposti soggettivi ed oggettivi per alcuna condanna del Parte_2
sensi dell'art. 96 cpc.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 La Corte, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello principale proposto dal nei confronti di avverso la sentenza Parte_1 Controparte_1
del Tribunale di Ferrara n. 68/2023, in totale riforma della stessa, rigetta la domanda del che condanna alla restituzione delle somme eventualmente pagategli dal CP_1
in esecuzione della sentenza impugnata, oltre interessi ex art. 1284 c1 cc dal Pt_1
pagamento al saldo.
Condanna il a rifondere al le spese di lite di primo grado, CP_1 Parte_1
che liquida in euro 2.552,00 per compensi, e le spese di lite di secondo grado, che liquida in euro 382,50 per anticipazioni ed euro 3.000,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, CPA e IVA come per legge.
Pone le spese di CTU a carico del CP_1
Dà atto della sussistenza dei presupposti per l'obbligo del di versamento di CP_1
ulteriore importo pari al contributo unificato per la presente impugnazione incidentale ai sensi dell'art. 13 c1 quater DPR 115/02 e dall'art.1 c .17 L.228/12.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 3.6.2025
Il Consigliere est.
Mariacolomba Giuliano
Il Presidente
Maria Cristina Salvadori
pagina 5 di 5