TRIB
Sentenza 13 dicembre 2024
Sentenza 13 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 13/12/2024, n. 1751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1751 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2024 |
Testo completo
r.g. 5514/22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, all'udienza del 12.12.2024, ha pronunciato con motivi contestuali la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 5514/2022 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “rapporto di lavoro subordinato privato: retribuzione” e vertente
TRA
( - avv. VIETRI RAFFAELLA Parte_1 C.F._1
( ); C.F._2
RICORRENTE
E
( ) - avv. BASSO Controparte_1 C.F._3
PAOLA ( ; C.F._4
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.12.2022, la parte ricorrente di cui in epigrafe deduceva di aver lavorato, alle dipendenze della Controparte_2
Pagina 1 di 8 r.g. 5514/22
di titolarità del resistente, dal 02.05.2018 al 31.05.2019 quale addetto alle pulizie di cui al IV livello del ccnl di settore, senza essere stato formalmente assicurato ai fini contributivi. Rilevava di aver espletato tale attività dal lunedì al venerdì dalle 8,00 alle 16,00 e di aver percepito unicamente €
5/10,00 giornaliere, senza 13ma mensilità e senza tfr. Chiedeva, pertanto, al giudice del lavoro adito, di condannare la controparte al pagamento in suo favore della complessiva somma di € 23.468,70, calcolati come da conteggi.
Instauratosi il contraddittorio, la parte resistente si costituiva in giudizio con memoria difensiva depositata in data 06.05.2023, eccependo, in rito, la nullità del ricorso e, nel merito, l'inesistenza di subordinazione, rimarcando l'erroneità dei conteggi e la fittizietà delle buste paga allegate ex adverso.
Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione di nullità del ricorso.
A tale scopo occorre richiamarsi a quella che è la giurisprudenza costante sul punto, secondo la quale la nullità dell'atto introduttivo per totale omissione o assoluta incertezza dell'oggetto della domanda non ricorre quando il petitum, inteso sotto il profilo formale come provvedimento giurisdizionale richiesto e sotto l'aspetto sostanziale come bene della vita di cui si richiede il riconoscimento, sia comunque individuabile, avuto riguardo al contenuto sostanziale delle domande e delle conclusioni delle parti – desumibile dalla situazione dedotta in causa nonché dalle precisazioni formulate nel corso del giudizio – in una valutazione complessiva anche del loro effettivo interesse (cfr. ex multis Cass. n. 3911/01). Orbene, da un'analisi complessiva dell'atto introduttivo, non limitata alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma estesa a tutto il contenuto espositivo e alla documentazione allegata, non emergono omissioni o incertezze tali da non poter individuare compiutamente il petitum processuale e da non poter porre la controparte nella condizione di apprestare adeguate e puntuali difese e di ledere pertanto il fondamentale e costituzionalmente protetto principio del contraddittorio fra le parti. Invero, sono state sufficientemente descritte - anche attraverso il deposito dei conteggi - le mansioni e l'orario di lavoro osservato, il periodo di
Pagina 2 di 8 r.g. 5514/22
svolgimento della prestazione, i titoli retributivi avanzati, gli importi percepiti e il contratto collettivo preso come parametro economico, rimanendo, così, le questioni prospettate dalla parte resistente, confinate nella discussione sul merito della controversia.
Venendo al merito, va, anche in questo caso, effettuata una necessaria premessa in diritto sul concetto di lavoro subordinato.
La disposizione dell'art. 2094 c.c. definisce lavoratore subordinato
“chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”. La norma, cui si deve la definizione normativa di chi sia
“prestatore di lavoro subordinato”, illustra emblematicamente la verticalità di un rapporto nel quale il lavoro è reso “alle dipendenze e sotto la direzione” dell'imprenditore. Pacifico indirizzo della Corte Regolatrice offre contenuto alla norma ed individua l'elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato da quello di lavoro autonomo nell'assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore;
subordinazione, quindi, da intendersi come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore ad un potere datoriale che si manifesta nella etero- direzione, con conseguente limitazione della libertà del dipendente.
La caratteristica essenziale del lavoro subordinato è, dunque, l'etero- determinazione dell'attività, nel senso che la prestazione lavorativa deve essere svolta nel modo imposto dal datore di lavoro mediante ordini che il lavoratore è obbligato a rispettare.
Pochi dubbi allorquando la relazione di supremazia si concreta nell'emanazione di ordini specifici, nell'esercizio di una assidua e costante attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione delle prestazioni, nello stabile e continuativo inserimento nell'organizzazione produttiva dell'impresa.
Constatato, però, che qualsiasi attività umana economicamente rilevante può essere astrattamente oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che autonomo (cfr. Cass. n. 326 del 1996; Cass. n. 5710 del 1998; Cass. n.
26896 del 2009; con le precisazioni di Cass. n. 18692 del 2007 e Cass. n.
6570 del 2000), qualora l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile a causa del concreto atteggiarsi del rapporto, può farsi ricorso ad elementi dal carattere
Pagina 3 di 8 r.g. 5514/22
sussidiario e funzione indiziaria (per tutte: Cass. SS.UU, n. 379 del 1999, con la risalente giurisprudenza ivi richiamata) che, lungi dal prescindere dall'essenzialità della subordinazione, ne accertano in via indiretta l'esistenza quali evidenze sintomatiche di un vincolo non rintracciabile aliunde. In pratica, per ritenersi sussistente un rapporto di lavoro subordinato è rilevante la messa a disposizione da parte del lavoratore delle proprie energie a favore del datore di lavoro, sulla base di un rapporto di corrispettività con l'obbligazione retributiva di quest'ultimo, con l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, mentre non costituiscono in se stessi requisiti di tale tipo di rapporto, ma possono assumere a seconda delle circostanze il valore sintomatico della situazione di subordinazione, elementi quali la continuità dello svolgimento delle mansioni, il versamento a cadenze periodiche del relativo compenso, la presenza di direttive tecniche e l'esercizio completo di poteri di controllo e disciplinari, il coordinamento dell'attività lavorativa rispetto all'assetto organizzativo aziendale e l'alienità del risultato,
l'esecuzione del lavoro all'interno della struttura dell'impresa con materiali ed attrezzature proprie della stessa, l'osservanza di un vincolo di orario,
l'assenza di rischio economico (cfr. Cass. 14414/00; Cass. 21028/06; Cass.
9812/08).
Appare chiaro che la mera applicazione dei singoli indici rivelatori rimane muta o può essere addirittura fuorviante se non si accompagna ad una globale visione di insieme che attribuisca maggiore o minor valore ad alcuni di essi a seconda delle peculiarità della prestazione di cui si discute;
vale, cioè, il paradigma logico secondo cui gli indizi, proprio perché tali, vanno letti congiuntamente affinché il processo inferenziale conduca a risultati univoci. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (n. 379/99 cit.) insegnano come “ciò che deve negarsi è soltanto l'autonoma idoneità di ciascuno di questi elementi, considerato singolarmente, a fondare la riconduzione del rapporto in contestazione all'uno o all'altro tipo contrattuale (id est, a costituire il criterio, generale ed astratto, preordinato
a siffatto risultato specifico), non anche la possibilità che, in una valutazione globale dei medesimi, funzionale alla suddetta indagine prioritaria e decisiva sulla sussistenza del requisito della subordinazione,
Pagina 4 di 8 r.g. 5514/22
essi vengano assunti, come concordanti, gravi e precisi indici rivelatori dell'effettività di tale sussistenza”.
Inoltre, la volontà delle parti, intesa come programma negoziale originariamente pattuito e non come mera utilizzazione di un nomen iuris
(come tale irrilevante ex se di fronte alle effettive modalità di svolgimento del rapporto – cfr. Cass. 3822/99), rileva fino a quando non sia comprovato uno scostamento consensuale da tale programma nella concreta fase di attuazione del rapporto, manifestandosi in tal caso per fatti concludenti una volontà successiva che prevale sulla precedente. Invero, da tempo è consolidato il principio secondo cui la formale qualificazione delle parti in sede di conclusione del contratto individuale non impedisce di accertare il comportamento tenuto dalle parti nell'attuazione del rapporto di lavoro, al fine della conseguente qualificazione giuridica dello stesso come lavoro autonomo ovvero lavoro subordinato, sia nel caso in cui le parti, pur volendo attuare un rapporto di subordinazione, abbiano simulatamente dichiarato di volere un rapporto di lavoro autonomo ai fine di eludere la disciplina legale inderogabile in materia, sia nell'ipotesi in cui tale volontà sia autentica, ma durante lo svolgimento del rapporto le parti stesse con comportamenti concludenti abbiano manifestato l'intenzione di mutare la natura del rapporto ponendo in essere un rapporto di lavoro subordinato
(tra le molte: Cass. n. 11015 del 2016; Cass. n. 7024 del 2015; Cass, n.
22289 del 2014; Cass. n. 19568 del 2013; Cass. n. 19114 del 2013; Cass.
n. 13858 del 2009; Cass. n. 20361 del 2005; Cass. n. 18660 del 2005;
Cass. n. 16144 del 2004; Cass. n. 13872 del 2004; Cass. n, 6645 del 1999;
Cass. n. 7885 del 1997; Cass. SS.UU. n. 61 del 1999). Orientamento, questo, che appare corrispondente alle indicazioni offerte in argomento dalla Corte Costituzionale che, stante l'indisponibilità dei diritti stabiliti dalla
Costituzione a tutela del lavoro subordinato, non ha consentito al legislatore, e, a fortiori, alle parti, di negare la qualificazione giuridica di rapporti di lavoro subordinato a rapporti che oggettivamente abbiano tale natura (Corte Cost. sent. n. 121 del 1993 e n. 115 del 1994; sent. n. 76 del
2015 che, a fronte del moltiplicarsi degli interventi legislativi di qualificazione espressa dei rapporti di lavoro, ha ribadito che l'indisponibilità del tipo negoziale ricopre un ruolo sistematico di rilievo, sia
Pagina 5 di 8 r.g. 5514/22
nell'opera adeguatrice dell'interprete, sia nel vaglio di costituzionalità).
Detto orientamento impedisce di attribuire valore preclusivo di ogni ulteriore indagine alla dichiarazione contrattuale di qualificazione del rapporto, ma non ostacola un iter interpretativo che, partendo dal dato volontaristico, si curi di accertare se il contenuto concreto del rapporto e le sue effettive modalità di svolgimento siano conformi alle pattuizioni stipulate ovvero siano piuttosto propri del rapporto di lavoro subordinato (cfr. Cass. n. 12926 del 1999; Cass. n, 5665 del 2001), in particolare laddove non si ravvisi una situazione di chiara debolezza contrattuale del lavoratore (cfr. Cass, n.
12085 del 2003; Cass. n. 15001 del 2000; Cass. n. 7796 del 1993; Cass. n.
3170 del 1990) o quando le concrete modalità di svolgimento dello stesso lascino margini di ambiguità e/o di incertezze (v. Cass. n. 11207 del 2009;
Cass. n. 13884 del 2004; Cass. n. 17549 del 2003; Cass. n. 12364 del
2003; Cass. n. 6673 del 2003; Cass. n. 7931 del 2000). In tal senso, evidentemente, la Corte Costituzionale ha di recente espresso l'avviso che
“il nomen iuris adoperato dai contraenti, sfornito di un valore assoluto e dirimente, non può essere del tutto pretermesso e rileva come elemento sussidiario, quando si riveli difficile tracciare il discrimine tra l'autonomia e la subordinazione” (sent. n. 76/2015 cit.).
Tornando al caso che qui occupa, va preliminarmente rilevato che le buste paga depositate dalla parte ricorrente corrispondono a dei meri scritti privi di elementi che di sicuro possono essere attribuiti alla resistente, tenuto conto che quest'ultima ha versato in atti i propri modelli LUL che si presentano difformi con i primi sia per numero di partita Iva che per CP_ autorizzazione (cfr. doc. in atti).
In secondo luogo, la prova orale espletata nel corso del giudizio non ha minimamente supportato le asserzioni attoree in punto di sussistenza di un rapporto di lavoro etero-diretto dal resistente.
Invero, il teste è stato estremamente generico e non Testimone_1 ha mai visto il ricorrente effettivamente al lavoro (“Non sono parente delle parti. Non ho mai lavorato per il resistente. Io lavoro saltuariamente al mercato ortofrutticolo di Salerno. Ho conosciuto il ricorrente perché frequentavo Mercato San Severino e tramite amici comini ci siamo incontrati. L'ho conosciuto al bar al centro di Mercato San Severino, circa
Pagina 6 di 8 r.g. 5514/22
3/4 anni fa. Non ci siamo mai frequentati. Lui veniva da solo e raccontava la sua storia sia a me che a questi amici. Lui diceva che lavorava in una società, , facendo opere di giardinaggio e pulizia palazzi. Si Parte_2 lamentava che non veniva pagato. Non mi disse in quale località lavorava.
L'ho incontrato un paio di volte, ma solo la prima volta parlò di queste cose.
Non l'ho più incontrato. Non l'ho mai visto lavorare”). Del tutto inattendibile
è, inoltre, il teste , il quale ha asserito che il resistente Testimone_2 gestiva una cooperativa di lavoratori e di aver visto il ricorrente lavorare da solo nelle occasioni in cui stava lui stesso girando per strada per cercare un lavoro (“Non sono parente delle parti. Non ho mai lavorato per il convenuto, anche se avrei voluto. Ora non lavoro, anche prima ero disoccupato. Il resistente aveva una cooperativa che si occupava di pulizie.
Non ho mai conosciuto il resistente. Ho conosciuto il ricorrente, perché io volevo lavorare nella cooperativa in cui lavorava lui. L'ho visto fare delle pulizie a San Severino in un palazzo, spazzava, lavava a terra. Io mi trovavo lì perché ero in cerca di lavoro. Quando io l'ho visto, lui stava lavorando da solo. Non ho fatto caso se avesse o meno una tuta di lavoro.
È capitato che lo incontrassi che lavorava anche in altre parti, sempre nella zona di San Severino, sempre in palazzi. Questo è capitato nel maggio
2018/2019. Il ricorrente si lamentò con me perché non prendeva soldi, ma non mi disse da quanto tempo lavorava. Quando l'ho incontrato era verso le 9/9.30, qualche volta di pomeriggio verso 15/15.30. Lui mi disse che iniziava alle 8.00 e finiva alle 16.00, non mi disse quanto guadagnava.
Ricordo di averlo visto in giorni infrasettimanali”). Del tutto irrilevante ai fini della decisione, infine, si è rivelata la deposizione di , il Testimone_3 quale è stato unicamente il commercialista della ditta resistente, che ha curato solo l'aspetto formale della gestione delle risorse umane senza mai avere avuto una contezza specifica e diretta dei rapporti di lavoro da organizzati dall'imprenditore (“Non sono parente delle parti. Sono dottore commercialista con studio a Fisciano. è stato ed è Controparte_1 ancora mio cliente, in quanto titolare della ditta individuale È CP_2 mio cliente dal 2015/16 circa. La ditta si occupa di servizi di pulizia e derattizzazione ed ha in media 7/8 dipendenti. Il nome del ricorrente non
l'ho mai sentito. È il resistente che viene nel mio studio e io gli curo la parte
Pagina 7 di 8 r.g. 5514/22
fiscale e del lavoro;
viene una volta ogni due settimane minimo. La ditta del resistente ha prevalentemente clienti istituzionali, imprese comuni, lavori pubblici, condomini. Il suo fatturato è verso clienti con partite iva”).
Deve, inoltre, essere tenuto in evidente rilievo la circostanza asserita in ricorso secondo cui la parte attrice avrebbe lavorato per un intero anno senza ricevere alcunché a titolo retributivo, salvo 5/10 euro giornaliere, elemento che fa ragionevolmente presumere l'esclusione di un rapporto di natura subordinata.
Il ricorso deve, quindi, essere respinto per assenza di prova della subordinazione, con assorbimento delle altre questioni introdotte dalle parti.
Le spese processuali sono regolamentate secondo soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
1) rigetta il ricorso;
2) condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte resistente, liquidate in € 2.109,00 per compensi professionali, oltre spese forfetarie, Iva e Cpa.
Nocera Inferiore, 12.12.2024.
Il Giudice del lavoro dott. Angelo De Angelis
Pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, all'udienza del 12.12.2024, ha pronunciato con motivi contestuali la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 5514/2022 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “rapporto di lavoro subordinato privato: retribuzione” e vertente
TRA
( - avv. VIETRI RAFFAELLA Parte_1 C.F._1
( ); C.F._2
RICORRENTE
E
( ) - avv. BASSO Controparte_1 C.F._3
PAOLA ( ; C.F._4
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.12.2022, la parte ricorrente di cui in epigrafe deduceva di aver lavorato, alle dipendenze della Controparte_2
Pagina 1 di 8 r.g. 5514/22
di titolarità del resistente, dal 02.05.2018 al 31.05.2019 quale addetto alle pulizie di cui al IV livello del ccnl di settore, senza essere stato formalmente assicurato ai fini contributivi. Rilevava di aver espletato tale attività dal lunedì al venerdì dalle 8,00 alle 16,00 e di aver percepito unicamente €
5/10,00 giornaliere, senza 13ma mensilità e senza tfr. Chiedeva, pertanto, al giudice del lavoro adito, di condannare la controparte al pagamento in suo favore della complessiva somma di € 23.468,70, calcolati come da conteggi.
Instauratosi il contraddittorio, la parte resistente si costituiva in giudizio con memoria difensiva depositata in data 06.05.2023, eccependo, in rito, la nullità del ricorso e, nel merito, l'inesistenza di subordinazione, rimarcando l'erroneità dei conteggi e la fittizietà delle buste paga allegate ex adverso.
Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione di nullità del ricorso.
A tale scopo occorre richiamarsi a quella che è la giurisprudenza costante sul punto, secondo la quale la nullità dell'atto introduttivo per totale omissione o assoluta incertezza dell'oggetto della domanda non ricorre quando il petitum, inteso sotto il profilo formale come provvedimento giurisdizionale richiesto e sotto l'aspetto sostanziale come bene della vita di cui si richiede il riconoscimento, sia comunque individuabile, avuto riguardo al contenuto sostanziale delle domande e delle conclusioni delle parti – desumibile dalla situazione dedotta in causa nonché dalle precisazioni formulate nel corso del giudizio – in una valutazione complessiva anche del loro effettivo interesse (cfr. ex multis Cass. n. 3911/01). Orbene, da un'analisi complessiva dell'atto introduttivo, non limitata alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma estesa a tutto il contenuto espositivo e alla documentazione allegata, non emergono omissioni o incertezze tali da non poter individuare compiutamente il petitum processuale e da non poter porre la controparte nella condizione di apprestare adeguate e puntuali difese e di ledere pertanto il fondamentale e costituzionalmente protetto principio del contraddittorio fra le parti. Invero, sono state sufficientemente descritte - anche attraverso il deposito dei conteggi - le mansioni e l'orario di lavoro osservato, il periodo di
Pagina 2 di 8 r.g. 5514/22
svolgimento della prestazione, i titoli retributivi avanzati, gli importi percepiti e il contratto collettivo preso come parametro economico, rimanendo, così, le questioni prospettate dalla parte resistente, confinate nella discussione sul merito della controversia.
Venendo al merito, va, anche in questo caso, effettuata una necessaria premessa in diritto sul concetto di lavoro subordinato.
La disposizione dell'art. 2094 c.c. definisce lavoratore subordinato
“chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”. La norma, cui si deve la definizione normativa di chi sia
“prestatore di lavoro subordinato”, illustra emblematicamente la verticalità di un rapporto nel quale il lavoro è reso “alle dipendenze e sotto la direzione” dell'imprenditore. Pacifico indirizzo della Corte Regolatrice offre contenuto alla norma ed individua l'elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato da quello di lavoro autonomo nell'assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore;
subordinazione, quindi, da intendersi come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore ad un potere datoriale che si manifesta nella etero- direzione, con conseguente limitazione della libertà del dipendente.
La caratteristica essenziale del lavoro subordinato è, dunque, l'etero- determinazione dell'attività, nel senso che la prestazione lavorativa deve essere svolta nel modo imposto dal datore di lavoro mediante ordini che il lavoratore è obbligato a rispettare.
Pochi dubbi allorquando la relazione di supremazia si concreta nell'emanazione di ordini specifici, nell'esercizio di una assidua e costante attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione delle prestazioni, nello stabile e continuativo inserimento nell'organizzazione produttiva dell'impresa.
Constatato, però, che qualsiasi attività umana economicamente rilevante può essere astrattamente oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che autonomo (cfr. Cass. n. 326 del 1996; Cass. n. 5710 del 1998; Cass. n.
26896 del 2009; con le precisazioni di Cass. n. 18692 del 2007 e Cass. n.
6570 del 2000), qualora l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile a causa del concreto atteggiarsi del rapporto, può farsi ricorso ad elementi dal carattere
Pagina 3 di 8 r.g. 5514/22
sussidiario e funzione indiziaria (per tutte: Cass. SS.UU, n. 379 del 1999, con la risalente giurisprudenza ivi richiamata) che, lungi dal prescindere dall'essenzialità della subordinazione, ne accertano in via indiretta l'esistenza quali evidenze sintomatiche di un vincolo non rintracciabile aliunde. In pratica, per ritenersi sussistente un rapporto di lavoro subordinato è rilevante la messa a disposizione da parte del lavoratore delle proprie energie a favore del datore di lavoro, sulla base di un rapporto di corrispettività con l'obbligazione retributiva di quest'ultimo, con l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, mentre non costituiscono in se stessi requisiti di tale tipo di rapporto, ma possono assumere a seconda delle circostanze il valore sintomatico della situazione di subordinazione, elementi quali la continuità dello svolgimento delle mansioni, il versamento a cadenze periodiche del relativo compenso, la presenza di direttive tecniche e l'esercizio completo di poteri di controllo e disciplinari, il coordinamento dell'attività lavorativa rispetto all'assetto organizzativo aziendale e l'alienità del risultato,
l'esecuzione del lavoro all'interno della struttura dell'impresa con materiali ed attrezzature proprie della stessa, l'osservanza di un vincolo di orario,
l'assenza di rischio economico (cfr. Cass. 14414/00; Cass. 21028/06; Cass.
9812/08).
Appare chiaro che la mera applicazione dei singoli indici rivelatori rimane muta o può essere addirittura fuorviante se non si accompagna ad una globale visione di insieme che attribuisca maggiore o minor valore ad alcuni di essi a seconda delle peculiarità della prestazione di cui si discute;
vale, cioè, il paradigma logico secondo cui gli indizi, proprio perché tali, vanno letti congiuntamente affinché il processo inferenziale conduca a risultati univoci. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (n. 379/99 cit.) insegnano come “ciò che deve negarsi è soltanto l'autonoma idoneità di ciascuno di questi elementi, considerato singolarmente, a fondare la riconduzione del rapporto in contestazione all'uno o all'altro tipo contrattuale (id est, a costituire il criterio, generale ed astratto, preordinato
a siffatto risultato specifico), non anche la possibilità che, in una valutazione globale dei medesimi, funzionale alla suddetta indagine prioritaria e decisiva sulla sussistenza del requisito della subordinazione,
Pagina 4 di 8 r.g. 5514/22
essi vengano assunti, come concordanti, gravi e precisi indici rivelatori dell'effettività di tale sussistenza”.
Inoltre, la volontà delle parti, intesa come programma negoziale originariamente pattuito e non come mera utilizzazione di un nomen iuris
(come tale irrilevante ex se di fronte alle effettive modalità di svolgimento del rapporto – cfr. Cass. 3822/99), rileva fino a quando non sia comprovato uno scostamento consensuale da tale programma nella concreta fase di attuazione del rapporto, manifestandosi in tal caso per fatti concludenti una volontà successiva che prevale sulla precedente. Invero, da tempo è consolidato il principio secondo cui la formale qualificazione delle parti in sede di conclusione del contratto individuale non impedisce di accertare il comportamento tenuto dalle parti nell'attuazione del rapporto di lavoro, al fine della conseguente qualificazione giuridica dello stesso come lavoro autonomo ovvero lavoro subordinato, sia nel caso in cui le parti, pur volendo attuare un rapporto di subordinazione, abbiano simulatamente dichiarato di volere un rapporto di lavoro autonomo ai fine di eludere la disciplina legale inderogabile in materia, sia nell'ipotesi in cui tale volontà sia autentica, ma durante lo svolgimento del rapporto le parti stesse con comportamenti concludenti abbiano manifestato l'intenzione di mutare la natura del rapporto ponendo in essere un rapporto di lavoro subordinato
(tra le molte: Cass. n. 11015 del 2016; Cass. n. 7024 del 2015; Cass, n.
22289 del 2014; Cass. n. 19568 del 2013; Cass. n. 19114 del 2013; Cass.
n. 13858 del 2009; Cass. n. 20361 del 2005; Cass. n. 18660 del 2005;
Cass. n. 16144 del 2004; Cass. n. 13872 del 2004; Cass. n, 6645 del 1999;
Cass. n. 7885 del 1997; Cass. SS.UU. n. 61 del 1999). Orientamento, questo, che appare corrispondente alle indicazioni offerte in argomento dalla Corte Costituzionale che, stante l'indisponibilità dei diritti stabiliti dalla
Costituzione a tutela del lavoro subordinato, non ha consentito al legislatore, e, a fortiori, alle parti, di negare la qualificazione giuridica di rapporti di lavoro subordinato a rapporti che oggettivamente abbiano tale natura (Corte Cost. sent. n. 121 del 1993 e n. 115 del 1994; sent. n. 76 del
2015 che, a fronte del moltiplicarsi degli interventi legislativi di qualificazione espressa dei rapporti di lavoro, ha ribadito che l'indisponibilità del tipo negoziale ricopre un ruolo sistematico di rilievo, sia
Pagina 5 di 8 r.g. 5514/22
nell'opera adeguatrice dell'interprete, sia nel vaglio di costituzionalità).
Detto orientamento impedisce di attribuire valore preclusivo di ogni ulteriore indagine alla dichiarazione contrattuale di qualificazione del rapporto, ma non ostacola un iter interpretativo che, partendo dal dato volontaristico, si curi di accertare se il contenuto concreto del rapporto e le sue effettive modalità di svolgimento siano conformi alle pattuizioni stipulate ovvero siano piuttosto propri del rapporto di lavoro subordinato (cfr. Cass. n. 12926 del 1999; Cass. n, 5665 del 2001), in particolare laddove non si ravvisi una situazione di chiara debolezza contrattuale del lavoratore (cfr. Cass, n.
12085 del 2003; Cass. n. 15001 del 2000; Cass. n. 7796 del 1993; Cass. n.
3170 del 1990) o quando le concrete modalità di svolgimento dello stesso lascino margini di ambiguità e/o di incertezze (v. Cass. n. 11207 del 2009;
Cass. n. 13884 del 2004; Cass. n. 17549 del 2003; Cass. n. 12364 del
2003; Cass. n. 6673 del 2003; Cass. n. 7931 del 2000). In tal senso, evidentemente, la Corte Costituzionale ha di recente espresso l'avviso che
“il nomen iuris adoperato dai contraenti, sfornito di un valore assoluto e dirimente, non può essere del tutto pretermesso e rileva come elemento sussidiario, quando si riveli difficile tracciare il discrimine tra l'autonomia e la subordinazione” (sent. n. 76/2015 cit.).
Tornando al caso che qui occupa, va preliminarmente rilevato che le buste paga depositate dalla parte ricorrente corrispondono a dei meri scritti privi di elementi che di sicuro possono essere attribuiti alla resistente, tenuto conto che quest'ultima ha versato in atti i propri modelli LUL che si presentano difformi con i primi sia per numero di partita Iva che per CP_ autorizzazione (cfr. doc. in atti).
In secondo luogo, la prova orale espletata nel corso del giudizio non ha minimamente supportato le asserzioni attoree in punto di sussistenza di un rapporto di lavoro etero-diretto dal resistente.
Invero, il teste è stato estremamente generico e non Testimone_1 ha mai visto il ricorrente effettivamente al lavoro (“Non sono parente delle parti. Non ho mai lavorato per il resistente. Io lavoro saltuariamente al mercato ortofrutticolo di Salerno. Ho conosciuto il ricorrente perché frequentavo Mercato San Severino e tramite amici comini ci siamo incontrati. L'ho conosciuto al bar al centro di Mercato San Severino, circa
Pagina 6 di 8 r.g. 5514/22
3/4 anni fa. Non ci siamo mai frequentati. Lui veniva da solo e raccontava la sua storia sia a me che a questi amici. Lui diceva che lavorava in una società, , facendo opere di giardinaggio e pulizia palazzi. Si Parte_2 lamentava che non veniva pagato. Non mi disse in quale località lavorava.
L'ho incontrato un paio di volte, ma solo la prima volta parlò di queste cose.
Non l'ho più incontrato. Non l'ho mai visto lavorare”). Del tutto inattendibile
è, inoltre, il teste , il quale ha asserito che il resistente Testimone_2 gestiva una cooperativa di lavoratori e di aver visto il ricorrente lavorare da solo nelle occasioni in cui stava lui stesso girando per strada per cercare un lavoro (“Non sono parente delle parti. Non ho mai lavorato per il convenuto, anche se avrei voluto. Ora non lavoro, anche prima ero disoccupato. Il resistente aveva una cooperativa che si occupava di pulizie.
Non ho mai conosciuto il resistente. Ho conosciuto il ricorrente, perché io volevo lavorare nella cooperativa in cui lavorava lui. L'ho visto fare delle pulizie a San Severino in un palazzo, spazzava, lavava a terra. Io mi trovavo lì perché ero in cerca di lavoro. Quando io l'ho visto, lui stava lavorando da solo. Non ho fatto caso se avesse o meno una tuta di lavoro.
È capitato che lo incontrassi che lavorava anche in altre parti, sempre nella zona di San Severino, sempre in palazzi. Questo è capitato nel maggio
2018/2019. Il ricorrente si lamentò con me perché non prendeva soldi, ma non mi disse da quanto tempo lavorava. Quando l'ho incontrato era verso le 9/9.30, qualche volta di pomeriggio verso 15/15.30. Lui mi disse che iniziava alle 8.00 e finiva alle 16.00, non mi disse quanto guadagnava.
Ricordo di averlo visto in giorni infrasettimanali”). Del tutto irrilevante ai fini della decisione, infine, si è rivelata la deposizione di , il Testimone_3 quale è stato unicamente il commercialista della ditta resistente, che ha curato solo l'aspetto formale della gestione delle risorse umane senza mai avere avuto una contezza specifica e diretta dei rapporti di lavoro da organizzati dall'imprenditore (“Non sono parente delle parti. Sono dottore commercialista con studio a Fisciano. è stato ed è Controparte_1 ancora mio cliente, in quanto titolare della ditta individuale È CP_2 mio cliente dal 2015/16 circa. La ditta si occupa di servizi di pulizia e derattizzazione ed ha in media 7/8 dipendenti. Il nome del ricorrente non
l'ho mai sentito. È il resistente che viene nel mio studio e io gli curo la parte
Pagina 7 di 8 r.g. 5514/22
fiscale e del lavoro;
viene una volta ogni due settimane minimo. La ditta del resistente ha prevalentemente clienti istituzionali, imprese comuni, lavori pubblici, condomini. Il suo fatturato è verso clienti con partite iva”).
Deve, inoltre, essere tenuto in evidente rilievo la circostanza asserita in ricorso secondo cui la parte attrice avrebbe lavorato per un intero anno senza ricevere alcunché a titolo retributivo, salvo 5/10 euro giornaliere, elemento che fa ragionevolmente presumere l'esclusione di un rapporto di natura subordinata.
Il ricorso deve, quindi, essere respinto per assenza di prova della subordinazione, con assorbimento delle altre questioni introdotte dalle parti.
Le spese processuali sono regolamentate secondo soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
1) rigetta il ricorso;
2) condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte resistente, liquidate in € 2.109,00 per compensi professionali, oltre spese forfetarie, Iva e Cpa.
Nocera Inferiore, 12.12.2024.
Il Giudice del lavoro dott. Angelo De Angelis
Pagina 8 di 8