Art. 5.
Il Ministro per le finanze e' autorizzato a stipulare con la Societa' concessionaria della Azienda di Acqui apposita convenzione aggiuntiva - a quella intervenuta, ai sensi della legge 29 maggio 1939, n. 775, il 5 luglio 1939 e approvata con decreto Ministeriale 10 luglio 1939 - ai fini della proroga, dal 31 dicembre 1968 al 31 dicembre 1978, del termine di durata della concessione di esercizio della Azienda medesima, previsto dall'art. 2 della citata convenzione del 5 luglio 1939, nonche' ai fini della proroga dal 1 gennaio 1959 al 1 gennaio 1969, del termine fissato dall'art. 6 di tale convenzione, relativo alla ripartizione degli utili netti di esercizio fra il Demanio dello Stato e la Societa' concessionaria, nella misura rispettiva, del 75 per cento e del 25 per cento.
Il Ministro per le finanze e' autorizzato a stipulare con la Societa' concessionaria della Azienda di Acqui apposita convenzione aggiuntiva - a quella intervenuta, ai sensi della legge 29 maggio 1939, n. 775, il 5 luglio 1939 e approvata con decreto Ministeriale 10 luglio 1939 - ai fini della proroga, dal 31 dicembre 1968 al 31 dicembre 1978, del termine di durata della concessione di esercizio della Azienda medesima, previsto dall'art. 2 della citata convenzione del 5 luglio 1939, nonche' ai fini della proroga dal 1 gennaio 1959 al 1 gennaio 1969, del termine fissato dall'art. 6 di tale convenzione, relativo alla ripartizione degli utili netti di esercizio fra il Demanio dello Stato e la Societa' concessionaria, nella misura rispettiva, del 75 per cento e del 25 per cento.