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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 24/02/2025, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FERMO
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il AL di Fermo Sezione Civile nella persona del Giudice Onorario dr.ssa
Tiziana Liberti ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 2161/2020 R.G. promossa
DA
di ON (Fm) strada Parte_1
Elpidiense 289/A-B, P.IVA: , rappresentata e difesa dagli avvocati P.IVA_1
Elena Limonta (C.F.: ) e Giorgia Massaro (C.F.: C.F._1
), elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'avv. C.F._2
Emanuele Massei in Altidona (Fm) via Cherubini 25,
attrice
CONTRO
i Milano, via Savona 55/A (C.F. E P.IVA: Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, signora P.IVA_2 Parte_2
,
[...]
E CONTRO
1 (C.F.: ), di 6F, CP_2 C.F._3 CP_3 [...]
, Chongching, residente a [...], quale CP_4
amministratore Unico della società Controparte_1
entrambe rappresentate e difese dall' avv. Guido Canegallo (C.F.:
) di Milano, via A. Ronchetti 14, fax: 02.5469032, p.e.c.: C.F._4
presso lo studio del quale hanno eletto Email_1
domicilio ad ogni effetto di legge;
convenute
Oggetto: risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale
Conclusioni: come da verbale di udienza del 20.11.2024
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Va rilevato in via preliminare che alla presente causa si applicano nella fase decisoria le disposizioni introdotte dalla novella 18 giugno 2009 n. 69, che ha modificato, tra l'altro, l'art. 132 c.p.c., di talché deve omettersi in questa sede lo svolgimento del processo, non più previsto.
Con atto di citazione del 16.11.2020, l'attrice Parte_1 ha convenuto dinanzi all'intestato AL ,
[...] Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t. e la signora , CP_2 CP_2
in qualità di amministratore unico della stessa, per ivi sentire accogliere le trascritte conclusioni: “accertata e dichiarata la responsabilità extra-contrattuale dei convenuti, condannare in via solidale la , in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t. e la signora , in qualità di CP_2 CP_2
amministratore unico della stessa, a risarcire la società Parte_1
della somma di Euro 19.624,00 o quella diversa somma, minore o maggiore,
[...]
che verrà accertata in corso di causa, oltre che a titolo di lucro cessante per i mancati guadagni di cui al punto 7 c) della presente citazione, la somma da quantificarsi in via equitativa dal Giudice, oltre ad interessi di legge e rivalutazione”. Deduceva parte attrice di avere intrapreso trattative per la promozione dei propri prodotti calzaturieri in Cina, con la;
Controparte_1
2 che i contatti intercorrevano tra il consulente commerciale della società
e dipendente della Parte_1 Persona_1 Per_2 [...]
della signora e della signora ( CP_1 Parte_3 Persona_3 [...]
), in qualità di amministratore unico della società; che la proposta di CP_2 cooperazione veniva contenuta nel documento titolato “Cooperation Agreement” del 10.10.2016; che accettava la proposta di Parte_1
collaborazione e la partecipazione al progetto “IAn Fashion Showroom” sottoponendosi alla disciplina del “Cooperation Agreement” e rendendo lo stesso esecutivo, concordando l'invio delle calzature presso la sede della CP_1
di Milano, soggetto che aveva ideato e avviato la costruzione dello Showroom
[...]
a Shangai per la manifestazione “IAn Fashion Showroom”, inaugurato a novembre 2016 come evincibile dai documenti inviati da a;
Per_2 Persona_1
che dalla documentazione inviata da a si evinceva che il Per_2 Persona_1
titolare del progetto fosse;
che la proposta di cooperazione Controparte_1
veniva firmata da , detentore del 30% delle quote societarie della IGDF Per_4
IA, nella qualità di rappresentante legale della società cinese IG GROUP LTD con sede in Cina, società operante nel settore della moda;
che la IG GROUP
LTD era soltanto la parte formale degli accordi essendo i rapporti intercorsi con gli altri interlocutori;
che i rapporti sostanziali intercorrevano tra Parte_1
e parte considerata effettiva detentrice della
[...] Controparte_1
gestione del progetto in Cina sia nella fase di trattativa che di esecuzione del contratto;
che nella emissione della fattura pro forma n. 255 del 14.05.2018 veniva richiesto da che la stessa fosse intestata IG GROUP LTD e che inoltre Per_2
il metodo di pagamento inizialmente stabilito, come fino ad allora avvenuto, in modalità lettera di credito a vista, veniva modificato in bonifico bancario;
che il riscontro alla emissione della predetta fattura pro forma avveniva a cura di Per_2
mentre nessun rappresentante, delegato, collaboratore o dipendente della IG
GROUP LTD interveniva nelle comunicazioni tra le parti;
che nei contatti tra le parti intervenivano , e senza che mai venisse Persona_3 Per_2 Parte_3
coinvolta la sede in Cina della società e il contratto di distribuzione veniva sottoscritto dal interfacciandosi con e Parte_1 Per_2
; che per anni e mesi le parti hanno operato senza aver sottoscritto uno Persona_3
specifico contratto;
che siglava il testo del contratto di distribuzione solo in Per_4
data 22.10.2018, successivamente alla esecuzione delle vendite;
che la merce
3 veniva regolarmente consegnata da ma IG Parte_1
GROUP LTD non provvedeva al pagamento di quanto concordato in relazione alla fornitura. Eccepiva la sussistenza di una responsabilità da parte della
[...]
e con essa della legale rapp.te , sia in fase precontrattuale, CP_5 Persona_3
che di esecuzione delle forniture, che post contrattuale, in quanto, di fatto, sola promotrice e titolare del progetto “IAn Fashion Showroom”.
Si costituivano in giudizio e con essa la legale rapp.te CP_5 Per_3
impugnando e contestando gli assunti di parte attrice eccependo in primo
[...]
luogo trattarsi di azione in giudizio posta in essere da parte attrice intesa a far valere un tipo di responsabilità extracontrattuale;
eccepiva come dalla documentazione prodotta da parte attrice si evincesse che la controparte commerciale e contrattuale di Controparte_6
andasse individuata nella società di diritto cinese denominata IF GROUP CO.
LTD., a prescindere dai soggetti che nel corso del tempo hanno di fatto promosso in IA le trattative per la conclusione dei due contratti di partnership commerciale ovvero il Cooperation Agreement ed il Distribution Agreement;
che non sussiste alcun rapporto di dipendenza, affiliazione o controllo tra le società IF GROUP
CO. LTD e che nella corrispondenza intercorsa tra le parti Controparte_1
veniva fatto riferimento alla GF IA e , quali agenti o mediatori Persona_3
necessari alla conclusione degli affari e per la redazione dei contratti.
Così concludeva:
Voglia l'Ill.mo AL di Fermo adito, contrariis rejectis:
-nel merito ed in via principale respingere tutte le domande articolate dall'attrice nei confronti di entrambe le convenute costituite, per essere tali domande totalmente destituite di ogni fondamento, in fatto e diritto;
-ancora nel merito, in via subordinata di eventuale compensazione nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale di una o di tutte le domande attoree, determinarsi l'esatta misura dell'importo eventualmente ancora dovuto dalle convenute all'attrice accertato, se del caso, il concorso di colpa della stessa attrice danneggiata nella propria qualità di imprenditore ed operatore qualificato, ex artt. 2056 e 1227 c.c.;
-comunque con vittoria di spese, diritti ed onorari. Con ogni salvezza di legge.
4 Verificata la corretta instaurazione del contraddittorio, il Giudice concedeva i termini di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c. e, all'esito, ammesse parzialmente le prove richieste dalle parti, l'istruttoria veniva espletata con acquisizione documentale ed assunzione della prova per testi;
ritenuta la causa matura per la decisione veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni. Rimessa in istruttoria per la formulazione di una proposta ex art. 185 bis c.p.c. che non trovava l'adesione di tutte le parti, la causa veniva di nuovo rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza dell'11.10.2024 le parti rassegnavano le rispettive conclusioni come di seguito trascritte:
nell'interesse di parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria e diversa domanda, eccezione, produzione e deduzione disattesa, per i motivi di cui in premessa, respingere tutte le domande avversarie spiegate nella comparsa di costituzione e risposta e, accertata e dichiarata la responsabilità extracontrattuale dei convenuti, condannare in via solidale la , in persona del legale rapp.te p.t. e Controparte_1 CP_2
la Sig.ra in qualità di amministratore unico della stessa, a risarcire CP_2
la società della somma di Euro 19.624,00 o quella Parte_1
diversa somma, minore o maggiore, che verrà accertata in corso di causa a titolo di danno emergente e lucro cessante di cui al punto 7 della citazione e c) della presente memoria, nonché per la parte di danno da quantificarsi in via equitativa dal
Giudice, oltre ad interessi di legge e rivalutazione.
“Con vittoria di spese, diritti ed onorari.” nell'interesse di parte convenuta:
“Voglia il Giudice adito:
-nel merito ed in via principale respingere tutte le domande articolate dall'attrice nei confronti di entrambe le convenute costituite, per essere tali domande totalmente destituite di ogni fondamento, in fatto e diritto;
-ancora nel merito, in via subordinata di eventuale compensazione nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale di una o di tutte le domande attoree, determinarsi l'esatta misura dell'importo eventualmente ancora dovuto dalle convenute all'attrice accertato, se del caso, il concorso di colpa della stessa attrice danneggiata nella propria qualità di imprenditore ed operatore qualificato, ex artt.
2056 e 1227 c.c.;
-comunque con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
5 Concessi i termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
***
Dall'esame degli atti di causa e della documentazione prodotta emerge che il per il tramite del proprio Controparte_6
consulente commerciale avviava una serie di trattative con la società Persona_1
nella fattispecie con un dipendente tale e Controparte_1 Per_2
l'amministratore unico ( ), finalizzate alla promozione Persona_3 CP_2
delle proprie calzature nel mercato cinese, in particolare attraverso la partecipazione al progetto “IAn Fashion Showroom” di Shangai. I termini della collaborazione venivano esposti nel documento denominato “Cooperation
Agreement” del 10.10.2016. Il accettava di Parte_1
partecipare al progetto ed avviava la effettiva esecuzione dello stesso, dopo aver concordato la consegna delle calzature presso la sede di Milano della
[...]
che avrebbe spedito il materiale direttamente allo Showroom di CP_1
Shangai. Parte attrice afferma che dal contenuto della proposta di cooperazione del
10.10.2016 si evince che il titolare del progetto fosse La Controparte_1
proposta di cooperazione, restituita ad , nonostante recasse Controparte_6
l'intestazione della ragione sociale della IG IA risultava firmata da Per_4
nella qualità di legale rappresentante della IG GROUP LTD, operante in Cina.
Tale circostanza pacifica e non contestata viene considerata da parte attrice la dimostrazione che la IG GROUP LTD fosse soltanto la parte formale degli accordi, non avendo mai partecipato alla trattativa commerciale né a quella contrattuale, pertanto l'attrice partecipava all'intera operazione confidando nel coinvolgimento sostanziale della IG IA, anche nella esecuzione del contratto e nell'adempimento dello stesso, dunque nel pagamento delle forniture. Tale convinzione persisteva nonostante venisse chiesto formalmente da a Per_2
di intestare la fattura pro forma n. 255 del Parte_1
14.05.2018 alla IG GROUP LTD.
Orbene parte attrice avanza domanda di risarcimento del danno nei confronti della
IG IA e dell'amministratore unico per mancato guadagno in Persona_3
relazione alla fornitura non pagata, agli interessi commerciali maturati, al lucro cessante, agli interessi e spese stragiudiziali. La responsabilità dedotta da parte
6 attrice rappresenta una forma di responsabilità extracontrattuale in capo alle parti convenute che necessita di essere provata in tutti i suoi elementi costitutivi. Nel caso di specie difetta l'assolvimento dell'onere probatorio gravante sulla società
non risultando supportate le deduzioni di parte Parte_1
attrice da idonee allegazioni e riscontri probatori. Parte attrice non ha fornito prova di un comportamento illecito assunto dalle parti convenute, né di un comportamento caratterizzato da negligenza, imprudenza, imperizia o doloso nella fase di trattative e successivamente nella fase di esecuzione degli accordi. Sia
l'esame della documentazione prodotta dalle parti che l'esame delle prove testimoniali non evidenziano elementi in tal senso, l'intervento della IG IA ed il suo amministratore unico, consistito in una attività di intermediazione per la trattativa e la conclusione del contratto non presenta profili tali da integrare un illecito civile. Non è dato rilevare inoltre un nesso di causalità materiale tra il comportamento delle convenute e la sussistenza di un danno risarcibile, non potendosi ritenere tali l'importo delle forniture non pagate e delle diverse voci di danno pretese.
Difetta dunque nel caso di specie la prova della sussistenza di un illecito civile, di un nesso di causalità e di un danno risarcibile ex art. 2043 c.c..
La regolazione delle spese di lite segue il criterio della soccombenza e determina la condanna di parte attrice alla rifusione, in favore delle parti convenute, delle spese di lite, che vengono liquidate complessivamente come in dispositivo in base ai nuovi parametri introdotti dal D.M. 55/2014, come aggiornato con DM 147/22, tenendo conto 'delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, del numero e della complessità delle questioni giuridiche' trattate, valori che possono essere aumentati o diminuiti ex art. 4 comma I° e II°, calcolati in riferimento ad un valore della controversia, ex art. 5 comma 6 D.M. 55/2014, compreso nello scaglione che va da € 5.200,01 ad € 26.000,00, e così quantificate: euro 5.077,00; oltre al riconoscimento ex art. 2 comma 2 D.M. 55/2014 del rimborso delle spese forfettarie nella percentuale del 15%, del compenso totale, IVA e CPA come per legge.
7
P.Q.M.
Il AL di Fermo in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, nella causa R.G. n. 2161/20, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così decide:
- rigetta la domanda;
- visto il D.M. n. 55/2014, come aggiornato con DM 147/22, condanna parte attrice alla rifusione delle spese di giudizio che liquida, in favore delle parti convenute, in complessivi € 5.077,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CAP come per legge.
Così deciso in Fermo il giorno 24.02.2025
Il G.O.
8
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il AL di Fermo Sezione Civile nella persona del Giudice Onorario dr.ssa
Tiziana Liberti ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 2161/2020 R.G. promossa
DA
di ON (Fm) strada Parte_1
Elpidiense 289/A-B, P.IVA: , rappresentata e difesa dagli avvocati P.IVA_1
Elena Limonta (C.F.: ) e Giorgia Massaro (C.F.: C.F._1
), elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'avv. C.F._2
Emanuele Massei in Altidona (Fm) via Cherubini 25,
attrice
CONTRO
i Milano, via Savona 55/A (C.F. E P.IVA: Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, signora P.IVA_2 Parte_2
,
[...]
E CONTRO
1 (C.F.: ), di 6F, CP_2 C.F._3 CP_3 [...]
, Chongching, residente a [...], quale CP_4
amministratore Unico della società Controparte_1
entrambe rappresentate e difese dall' avv. Guido Canegallo (C.F.:
) di Milano, via A. Ronchetti 14, fax: 02.5469032, p.e.c.: C.F._4
presso lo studio del quale hanno eletto Email_1
domicilio ad ogni effetto di legge;
convenute
Oggetto: risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale
Conclusioni: come da verbale di udienza del 20.11.2024
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Va rilevato in via preliminare che alla presente causa si applicano nella fase decisoria le disposizioni introdotte dalla novella 18 giugno 2009 n. 69, che ha modificato, tra l'altro, l'art. 132 c.p.c., di talché deve omettersi in questa sede lo svolgimento del processo, non più previsto.
Con atto di citazione del 16.11.2020, l'attrice Parte_1 ha convenuto dinanzi all'intestato AL ,
[...] Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t. e la signora , CP_2 CP_2
in qualità di amministratore unico della stessa, per ivi sentire accogliere le trascritte conclusioni: “accertata e dichiarata la responsabilità extra-contrattuale dei convenuti, condannare in via solidale la , in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t. e la signora , in qualità di CP_2 CP_2
amministratore unico della stessa, a risarcire la società Parte_1
della somma di Euro 19.624,00 o quella diversa somma, minore o maggiore,
[...]
che verrà accertata in corso di causa, oltre che a titolo di lucro cessante per i mancati guadagni di cui al punto 7 c) della presente citazione, la somma da quantificarsi in via equitativa dal Giudice, oltre ad interessi di legge e rivalutazione”. Deduceva parte attrice di avere intrapreso trattative per la promozione dei propri prodotti calzaturieri in Cina, con la;
Controparte_1
2 che i contatti intercorrevano tra il consulente commerciale della società
e dipendente della Parte_1 Persona_1 Per_2 [...]
della signora e della signora ( CP_1 Parte_3 Persona_3 [...]
), in qualità di amministratore unico della società; che la proposta di CP_2 cooperazione veniva contenuta nel documento titolato “Cooperation Agreement” del 10.10.2016; che accettava la proposta di Parte_1
collaborazione e la partecipazione al progetto “IAn Fashion Showroom” sottoponendosi alla disciplina del “Cooperation Agreement” e rendendo lo stesso esecutivo, concordando l'invio delle calzature presso la sede della CP_1
di Milano, soggetto che aveva ideato e avviato la costruzione dello Showroom
[...]
a Shangai per la manifestazione “IAn Fashion Showroom”, inaugurato a novembre 2016 come evincibile dai documenti inviati da a;
Per_2 Persona_1
che dalla documentazione inviata da a si evinceva che il Per_2 Persona_1
titolare del progetto fosse;
che la proposta di cooperazione Controparte_1
veniva firmata da , detentore del 30% delle quote societarie della IGDF Per_4
IA, nella qualità di rappresentante legale della società cinese IG GROUP LTD con sede in Cina, società operante nel settore della moda;
che la IG GROUP
LTD era soltanto la parte formale degli accordi essendo i rapporti intercorsi con gli altri interlocutori;
che i rapporti sostanziali intercorrevano tra Parte_1
e parte considerata effettiva detentrice della
[...] Controparte_1
gestione del progetto in Cina sia nella fase di trattativa che di esecuzione del contratto;
che nella emissione della fattura pro forma n. 255 del 14.05.2018 veniva richiesto da che la stessa fosse intestata IG GROUP LTD e che inoltre Per_2
il metodo di pagamento inizialmente stabilito, come fino ad allora avvenuto, in modalità lettera di credito a vista, veniva modificato in bonifico bancario;
che il riscontro alla emissione della predetta fattura pro forma avveniva a cura di Per_2
mentre nessun rappresentante, delegato, collaboratore o dipendente della IG
GROUP LTD interveniva nelle comunicazioni tra le parti;
che nei contatti tra le parti intervenivano , e senza che mai venisse Persona_3 Per_2 Parte_3
coinvolta la sede in Cina della società e il contratto di distribuzione veniva sottoscritto dal interfacciandosi con e Parte_1 Per_2
; che per anni e mesi le parti hanno operato senza aver sottoscritto uno Persona_3
specifico contratto;
che siglava il testo del contratto di distribuzione solo in Per_4
data 22.10.2018, successivamente alla esecuzione delle vendite;
che la merce
3 veniva regolarmente consegnata da ma IG Parte_1
GROUP LTD non provvedeva al pagamento di quanto concordato in relazione alla fornitura. Eccepiva la sussistenza di una responsabilità da parte della
[...]
e con essa della legale rapp.te , sia in fase precontrattuale, CP_5 Persona_3
che di esecuzione delle forniture, che post contrattuale, in quanto, di fatto, sola promotrice e titolare del progetto “IAn Fashion Showroom”.
Si costituivano in giudizio e con essa la legale rapp.te CP_5 Per_3
impugnando e contestando gli assunti di parte attrice eccependo in primo
[...]
luogo trattarsi di azione in giudizio posta in essere da parte attrice intesa a far valere un tipo di responsabilità extracontrattuale;
eccepiva come dalla documentazione prodotta da parte attrice si evincesse che la controparte commerciale e contrattuale di Controparte_6
andasse individuata nella società di diritto cinese denominata IF GROUP CO.
LTD., a prescindere dai soggetti che nel corso del tempo hanno di fatto promosso in IA le trattative per la conclusione dei due contratti di partnership commerciale ovvero il Cooperation Agreement ed il Distribution Agreement;
che non sussiste alcun rapporto di dipendenza, affiliazione o controllo tra le società IF GROUP
CO. LTD e che nella corrispondenza intercorsa tra le parti Controparte_1
veniva fatto riferimento alla GF IA e , quali agenti o mediatori Persona_3
necessari alla conclusione degli affari e per la redazione dei contratti.
Così concludeva:
Voglia l'Ill.mo AL di Fermo adito, contrariis rejectis:
-nel merito ed in via principale respingere tutte le domande articolate dall'attrice nei confronti di entrambe le convenute costituite, per essere tali domande totalmente destituite di ogni fondamento, in fatto e diritto;
-ancora nel merito, in via subordinata di eventuale compensazione nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale di una o di tutte le domande attoree, determinarsi l'esatta misura dell'importo eventualmente ancora dovuto dalle convenute all'attrice accertato, se del caso, il concorso di colpa della stessa attrice danneggiata nella propria qualità di imprenditore ed operatore qualificato, ex artt. 2056 e 1227 c.c.;
-comunque con vittoria di spese, diritti ed onorari. Con ogni salvezza di legge.
4 Verificata la corretta instaurazione del contraddittorio, il Giudice concedeva i termini di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c. e, all'esito, ammesse parzialmente le prove richieste dalle parti, l'istruttoria veniva espletata con acquisizione documentale ed assunzione della prova per testi;
ritenuta la causa matura per la decisione veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni. Rimessa in istruttoria per la formulazione di una proposta ex art. 185 bis c.p.c. che non trovava l'adesione di tutte le parti, la causa veniva di nuovo rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza dell'11.10.2024 le parti rassegnavano le rispettive conclusioni come di seguito trascritte:
nell'interesse di parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria e diversa domanda, eccezione, produzione e deduzione disattesa, per i motivi di cui in premessa, respingere tutte le domande avversarie spiegate nella comparsa di costituzione e risposta e, accertata e dichiarata la responsabilità extracontrattuale dei convenuti, condannare in via solidale la , in persona del legale rapp.te p.t. e Controparte_1 CP_2
la Sig.ra in qualità di amministratore unico della stessa, a risarcire CP_2
la società della somma di Euro 19.624,00 o quella Parte_1
diversa somma, minore o maggiore, che verrà accertata in corso di causa a titolo di danno emergente e lucro cessante di cui al punto 7 della citazione e c) della presente memoria, nonché per la parte di danno da quantificarsi in via equitativa dal
Giudice, oltre ad interessi di legge e rivalutazione.
“Con vittoria di spese, diritti ed onorari.” nell'interesse di parte convenuta:
“Voglia il Giudice adito:
-nel merito ed in via principale respingere tutte le domande articolate dall'attrice nei confronti di entrambe le convenute costituite, per essere tali domande totalmente destituite di ogni fondamento, in fatto e diritto;
-ancora nel merito, in via subordinata di eventuale compensazione nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale di una o di tutte le domande attoree, determinarsi l'esatta misura dell'importo eventualmente ancora dovuto dalle convenute all'attrice accertato, se del caso, il concorso di colpa della stessa attrice danneggiata nella propria qualità di imprenditore ed operatore qualificato, ex artt.
2056 e 1227 c.c.;
-comunque con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
5 Concessi i termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
***
Dall'esame degli atti di causa e della documentazione prodotta emerge che il per il tramite del proprio Controparte_6
consulente commerciale avviava una serie di trattative con la società Persona_1
nella fattispecie con un dipendente tale e Controparte_1 Per_2
l'amministratore unico ( ), finalizzate alla promozione Persona_3 CP_2
delle proprie calzature nel mercato cinese, in particolare attraverso la partecipazione al progetto “IAn Fashion Showroom” di Shangai. I termini della collaborazione venivano esposti nel documento denominato “Cooperation
Agreement” del 10.10.2016. Il accettava di Parte_1
partecipare al progetto ed avviava la effettiva esecuzione dello stesso, dopo aver concordato la consegna delle calzature presso la sede di Milano della
[...]
che avrebbe spedito il materiale direttamente allo Showroom di CP_1
Shangai. Parte attrice afferma che dal contenuto della proposta di cooperazione del
10.10.2016 si evince che il titolare del progetto fosse La Controparte_1
proposta di cooperazione, restituita ad , nonostante recasse Controparte_6
l'intestazione della ragione sociale della IG IA risultava firmata da Per_4
nella qualità di legale rappresentante della IG GROUP LTD, operante in Cina.
Tale circostanza pacifica e non contestata viene considerata da parte attrice la dimostrazione che la IG GROUP LTD fosse soltanto la parte formale degli accordi, non avendo mai partecipato alla trattativa commerciale né a quella contrattuale, pertanto l'attrice partecipava all'intera operazione confidando nel coinvolgimento sostanziale della IG IA, anche nella esecuzione del contratto e nell'adempimento dello stesso, dunque nel pagamento delle forniture. Tale convinzione persisteva nonostante venisse chiesto formalmente da a Per_2
di intestare la fattura pro forma n. 255 del Parte_1
14.05.2018 alla IG GROUP LTD.
Orbene parte attrice avanza domanda di risarcimento del danno nei confronti della
IG IA e dell'amministratore unico per mancato guadagno in Persona_3
relazione alla fornitura non pagata, agli interessi commerciali maturati, al lucro cessante, agli interessi e spese stragiudiziali. La responsabilità dedotta da parte
6 attrice rappresenta una forma di responsabilità extracontrattuale in capo alle parti convenute che necessita di essere provata in tutti i suoi elementi costitutivi. Nel caso di specie difetta l'assolvimento dell'onere probatorio gravante sulla società
non risultando supportate le deduzioni di parte Parte_1
attrice da idonee allegazioni e riscontri probatori. Parte attrice non ha fornito prova di un comportamento illecito assunto dalle parti convenute, né di un comportamento caratterizzato da negligenza, imprudenza, imperizia o doloso nella fase di trattative e successivamente nella fase di esecuzione degli accordi. Sia
l'esame della documentazione prodotta dalle parti che l'esame delle prove testimoniali non evidenziano elementi in tal senso, l'intervento della IG IA ed il suo amministratore unico, consistito in una attività di intermediazione per la trattativa e la conclusione del contratto non presenta profili tali da integrare un illecito civile. Non è dato rilevare inoltre un nesso di causalità materiale tra il comportamento delle convenute e la sussistenza di un danno risarcibile, non potendosi ritenere tali l'importo delle forniture non pagate e delle diverse voci di danno pretese.
Difetta dunque nel caso di specie la prova della sussistenza di un illecito civile, di un nesso di causalità e di un danno risarcibile ex art. 2043 c.c..
La regolazione delle spese di lite segue il criterio della soccombenza e determina la condanna di parte attrice alla rifusione, in favore delle parti convenute, delle spese di lite, che vengono liquidate complessivamente come in dispositivo in base ai nuovi parametri introdotti dal D.M. 55/2014, come aggiornato con DM 147/22, tenendo conto 'delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, del numero e della complessità delle questioni giuridiche' trattate, valori che possono essere aumentati o diminuiti ex art. 4 comma I° e II°, calcolati in riferimento ad un valore della controversia, ex art. 5 comma 6 D.M. 55/2014, compreso nello scaglione che va da € 5.200,01 ad € 26.000,00, e così quantificate: euro 5.077,00; oltre al riconoscimento ex art. 2 comma 2 D.M. 55/2014 del rimborso delle spese forfettarie nella percentuale del 15%, del compenso totale, IVA e CPA come per legge.
7
P.Q.M.
Il AL di Fermo in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, nella causa R.G. n. 2161/20, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così decide:
- rigetta la domanda;
- visto il D.M. n. 55/2014, come aggiornato con DM 147/22, condanna parte attrice alla rifusione delle spese di giudizio che liquida, in favore delle parti convenute, in complessivi € 5.077,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CAP come per legge.
Così deciso in Fermo il giorno 24.02.2025
Il G.O.
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