Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza 22/12/2025, n. 3709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3709 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03709/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02029/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2029 del 2025, proposto da
GGP S.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giacomo Guarino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Pachino, non costituito in giudizio;
per l'accertamento
del diritto della ricorrente al rimborso della somma di €. 41.182,71 corrisposta al Comune di Pachino a titolo di contributo per le opere di urbanizzazione, così come determinato a norma della delibera di C.C. n. 24 del 07.06.2005, per l’intervento costruttivo di cui ai permessi di costruire n. 149/2007, n. 8/2014 e n. 129/2018, decaduti, e per la conseguente condanna dell’Amministrazione alla restituzione della predetta somma, maggiorata degli interessi legali dalla data di messa in mora sino all’effettivo soddisfo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 la dott.ssa OL NA RI e udito il difensore di parte ricorrente, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L’impresa ricorrente, a seguito del rilascio del permesso di costruire n. 149/2007, ha versato al Comune di Pachino la complessiva somma di €. 41.182,71 a titolo di contributo per le opere di urbanizzazione connesse all’intervento edilizio autorizzato, come determinato a norma della delibera di C.C. n. 24 del 7.6.2005.
2. Il predetto permesso di costruire è stato rinnovato, alle medesime condizioni, con i successivi P.D.C. n. 8/2014 e n. 129/2018.
3. Con nota prot. n. 12302 del 18.5.2022, il Comune di Pachino ha negato la richiesta di ulteriore rinnovo, presentata dalla ricorrente in data 24.1.2022, per avvenuta decadenza dei predetti titoli edilizi.
4. Tale ultimo provvedimento, impugnato con ricorso straordinario, è stato confermato con decreto del Presidente della Regione n. 105 del 19.5.2025, che ha rigettato il gravame.
5. A seguito del rigetto del ricorso e della conferma della definitiva decadenza dei P.D.C. sopra indicati, la ricorrente, con nota del 26.6.2025, ha chiesto formalmente al Comune il rimborso di quanto versato a titolo di contributo per le opere di urbanizzazione, nella complessiva somma di €. 41.182.71, ma tale richiesta è rimasta priva di riscontro.
6. Con il presente ricorso, pertanto, la società ricorrente ha chiesto a questo giudice, munito di giurisdizione, l’accertamento del proprio diritto al rimborso delle somme versate a titolo di contributo di costruzione per l’intervento edilizio non realizzato, con condanna dell’Amministrazione al rimborso di quanto versato, nonché al pagamento degli interessi maturati a decorrere dalla data di messa in mora.
7. Il Comune di Pachino, benché destinatario di regolare notificazione del ricorso, non si è costituito in giudizio.
8. All’udienza pubblica del 16 dicembre 2025, il ricorso è stato posto in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Osserva il Collegio, in punto di rito, che è pacifica la sussistenza, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. f) del c.p.a., della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in tema di domande di restituzione delle somme corrisposte a titolo di contributo per le opere di urbanizzazione, posto che le controversie circa la spettanza di tali oneri hanno ad oggetto un aspetto concernente l’uso e la trasformazione del territorio (cfr., ex multis , Cons. Stato, Sez. IV, 15/06/2021, n. 4639).
3. Nel merito, può affermarsi la sussistenza, nel caso di specie, di tutti i presupposti necessari per accertare e dichiarare il diritto della società ricorrente ad ottenere la restituzione dell’intera somma corrisposta a titolo di contributo di costruzione per la realizzazione dell’intervento edilizio oggetto dei permessi di costruire decaduti.
4. Gli oneri concessori hanno la finalità di contribuire alle spese da sostenere dalla collettività in riferimento alla realizzazione delle relative opere e sono, dunque, legati all'aumento del carico urbanistico, espressione con la quale deve intendersi tanto la necessità di dotare l'area di nuove opere di urbanizzazione, quanto l'esigenza di utilizzare più intensamente quelli esistenti.
In definitiva, la natura e la finalità del contributo di costruzione è quella di un corrispettivo di diritto pubblico nel quale si concretizza la compartecipazione del privato alla spesa pubblica occorrente alla realizzazione delle opere di urbanizzazione.
Il contributo in questione è, quindi, strettamente connesso al concreto esercizio della facoltà di edificare, in misura corrispondente all'entità e alla qualità del maggior carico urbanistico conseguente alla realizzazione del fabbricato assentito ed all'insieme dei benefici che la nuova opera ne ritrae.
5. Ne consegue che, quando l'intervento precedentemente assentito non sia stato realizzato, il contributo non è dovuto e, dunque, ove già versato, deve essere restituito.
La giurisprudenza è concorde nell’affermare che in ogni caso in cui in cui il privato non utilizzi il titolo edilizio (perché vi rinunzi o ove questo decada) l’obbligo di corrispondere gli oneri di urbanizzazione viene meno, e l’eventuale intervenuto pagamento degli stessi diviene indebito, con la conseguenza che sorge in tali casi l’obbligo per l’Amministrazione di restituire le somme ai sensi dell’art. 2033 c.c. o, comunque, dell’art. 2041 c.c., corrispondendo sulle stesse gli interessi legali (cfr. Cons. giust. amm. Sicilia, 15/10/2024, n. 780, Consiglio di Stato n. 4633/2021 e n. 1475/2018, T.A.R. Sicilia Catania, Sez. I, 16/02/2022, n. 495).
6. Dalla documentazione prodotta in atti emerge la prova dell’avvenuto versamento (in rate) di tale somma, nonché della decadenza dei titoli che ne avevano costituito il presupposto, con conseguente venir meno della causa giustificatrice della relativa corresponsione.
Peraltro, dal provvedimento di diniego definitivo del rinnovo dei titoli (nota del Comune di Pachino prot. n. 12302 del 18.5.2022), si evince che, a quella data, i lavori non erano stati nemmeno avviati, con la conseguenza che nel caso di specie il contributo deve essere restituito per l’interno importo corrisposto, non essendosi la ricorrente avvalsa, nemmeno in parte, delle facoltà edificatorie.
7. Il diritto alla restituzione risulta esser stato esercitato nel termine prescrizionale, posto che la società ricorrente ha dato prova di aver messo in mora l’Amministrazione con la nota del 26.6.2025, a cui quest’ultima non ha dato, tuttavia, riscontro.
All’azione di ripetizione dell’indebito si applica il termine ordinario di prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c.c., ma tale termine, in applicazione della regola generale prevista dall’art. 2936 c.c., deve farsi decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, e dunque, nelle fattispecie analoghe a quella in esame, dalla data di rinuncia al titolo edilizio o di adozione del provvedimento con cui si dichiara la decadenza dello stesso, da cui deriva l’impossibilità per il privato di esercitare le facoltà edificatorie ivi connesse e il venir meno, dunque, della causa giustificatrice degli oneri corrisposti, con diritto alla restituzione degli stessi (cfr., ex multis , Cons. Stato n. 349/2021, n. 954/2003).
8. Va dunque dichiarato il diritto dell’impresa ricorrente ad ottenere dal Comune intimato la restituzione dell’importo di €. 41.182.71, corrisposto a titolo di oneri per la realizzazione delle opere di urbanizzazione connesse all’intervento edilizio autorizzato con i P.D.C. nn. 149/2007, 8/2014 e 129/2018.
Il Comune, d'altra parte, non si è costituito in giudizio, nonostante la regolare notificazione del ricorso e, pertanto - pur non potendo operare il principio di non contestazione rispetto alle deduzioni della parte ricorrente - tale comportamento processuale può essere, comunque, valutato come “argomento di prova”, in conformità a quanto previsto dall'art. 64, comma 4 c.p.a.
9. Vanno, inoltre, riconosciuti gli interessi legali ai sensi dell’art. 2033 c.c. a decorrere, come chiesto da parte ricorrente, dal giorno della costituzione in mora dell’Ente (che nel caso di specie è avvenuta con la nota del 26.6.2025), posto che, come recentemente riconosciuto dalla giurisprudenza, il termine “domanda” di cui alla citata norma non va inteso come riferito esclusivamente alla domanda giudiziale, ma comprende anche gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora, ai sensi dell'art. 1219 c.c. (sul punto, cfr. Cass. civ., Sez. un., 13 giugno 2019, n. 15895, richiamata da T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II quater, 25/06/2025, n. 12636; nello stesso senso anche T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. V, 14/11/2025, n. 3240 e T.A.R. Sicilia Palermo, Sez. III, 17.3.2025, n. 582).
10. In conclusione, per tutte le ragioni esposte, il ricorso merita accoglimento e l'Amministrazione intimata va, conseguentemente, condannata alla restituzione della somma versata dalla ricorrente a titolo di oneri di costruzione, pari ad €. 41.182.71, oltre interessi di legge a decorrere dalla costituzione in mora, avvenuta in data 26.6.2025, sino al soddisfo.
11. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, condanna il Comune di Pachino alla restituzione alla società ricorrente della somma di €. 41.182.71, oltre interessi legali dal giorno della costituzione in mora.
Condanna il Comune di Pachino al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che liquida in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
GN NA AR, Presidente
Giuseppina Alessandra Sidoti, Consigliere
OL NA RI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OL NA RI | GN NA AR |
IL SEGRETARIO