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Sentenza 26 luglio 2025
Sentenza 26 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 26/07/2025, n. 4709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4709 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SETTIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
Maria Rosaria Rizzo Presidente
Maria Speranza Ferrara Consigliere relatore
Paolo Caliman Consigliere ausiliario
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4737/2022 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione il 14.05.2025, a seguito di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., e vertente
TRA
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
(c.f. ) Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliate, anche in indirizzo telematico, presso l'avvocato Filiberto
Abbate (c.f. ), che le rappresenta e difende per procure in atti - C.F._3
APPELLANTI -
E
(c.f. ) CP_1 CodiceFiscale_4
(c.f. Controparte_2 C.F._5
(c.f. ) CP_3 C.F._6
(c.f. ) CP_4 C.F._7
elettivamente domiciliati, anche in indirizzo telematico, presso l'avvocato Vincenzo
Pizzutelli (c.f. ) e presso l'avvocato Alessandra Pizzutelli (c.f. C.F._8
), che li rappresentano e difendono per procure in atti - C.F._9
APPELLATI-
E
(c.f. in Controparte_5 P.IVA_1
persona del Sindaco pro tempore
r.g. n. 1 elettivamente domiciliato, anche in indirizzo telematico, presso l'avvocato Antonella
Campoli (c.f. ) che lo rappresenta e difende per procura in atti - C.F._10
APPELLATO -
Oggetto: appello proposto da e nei confronti di , Parte_1 Parte_2 CP_1
, e Controparte_2 CP_3 CP_4 Controparte_5
avverso la sentenza, resa tra le parti, dal Tribunale Ordinario di Frosinone n°
[...]
415/2022, pubblicata il 23/04/2022, a definizione del giudizio recante n° R.G. 148/2019 promosso da e nei confronti di , Parte_1 Parte_2 CP_1 CP_2
, e
[...] CP_3 CP_4 Controparte_5
servitù-
IN FATTO E IN DIRITTO
e convengono in giudizio, dinnanzi il primo Giudice, Parte_1 Parte_2 [...]
, , e CP_1 Controparte_2 CP_3 CP_4 Controparte_5
, rassegnando le seguenti conclusioni:
[...]
“(…) premesso, se necessario, l'esperimento di consulenza tecnica, interrogatorio e testi come sotto dedotti, condannare i convenuti al ripristino delle modalità di utilizzo della servitù di scarico in favore delle attrici con nuovo e diverso tipo di sistema quale esso sia nel rispetto delle norme vigenti. In via subordinata accertare e dichiarare le modalità di esercizio della servitù di scarico per la migliore utilitas del fondo dominante, con minor aggravio per il fondo servente. Con vittoria di spese ed onorari di lite, il tutto oltre il rimborso forfettario cpa ed IVA come per legge”.
A sostegno delle riportate conclusioni, le attrici allegano:
- La sentenza n. 443/2008, emessa a definizione del procedimento iscritto a n.r.g.
3158/2000, il Tribunale di Frosinone costituisce per usucapione, una servitù di scarico fognario a carico del terreno di proprietà di , CP_1 CP_2
, , ubicato nel comune di
[...] Controparte_3 CP_4 [...]
, in Via S. Elia di Lucineto, distinto in catasto al foglio 24, Controparte_5
particella 1358, a favore del terreno di proprietà di (dante causa Persona_1
delle attrici), comprendente la istallazione, sul fondo servente, di una vasca di raccolta delle acque nere e condanna a sostituire il manufatto Persona_1
fino ad allora utilizzato per la raccolta dei liquami con una vasca a tenuta stagna, conforme alle previsioni della L. 319/1976, come modificata dalla L.
n.152/1999.
r.g. n.
2 - Tra le parti seguono contenziosi in ordine alle modalità di esecuzione della predetta sentenza.
Nello specifico, il giudizio introdotto ai sensi dell'art. 612 c.p.c. (r.g.
1541/2012), esitato nella ordinanza del 18.11.2015, con la quale il G.E. ingiunge, a e il pagamento di euro 11.491,18, Parte_1 Parte_2
corrisposti, per spese di procedura e di installazione del manufatto indicato dal c.t.u., (depositata il 18.03.2015). Pt_3
In esecuzione di detta ordinanza., è stata installata la fossa biologica a tenuta stagna, nonostante e avessero precisato che tale Parte_1 Parte_2
modello di scarico non fosse conforme alla normativa sopravvenuta (d.lgs.
n.156/2006 con disciplina transitoria che assegna termine per adeguamento dell'impianto sino al 22.12.2015)
- Dopo la installazione della fossa biologica a tenuta stagna, il Comune di
[...]
emette l'ordinanza n. 16 del 09.12.2015 e dichiara Controparte_5
inagibile, per ragioni igienico sanitarie, l'abitazione di proprietà di Parte_2
e , ritenendo non conforme alla legislazione vigente in materia di Parte_1
scarichi dei reflui domestici, l'impianto di smaltimento delle acque nere con fossa a tenuta stagna.
Con comparsa depositata il 25.05.2019, si costituisce il Controparte_5
contesta a domanda attorea e rassegna le seguenti conclusioni:
[...]
“ (…) in via preliminare, dichiarare la nullità della domanda per la totale indeterminatezza del petitum nei confronti del Controparte_5
in via preliminare dichiarare il difetto di giurisdizione in relazione al tenore
[...]
letterale dell'atto introduttivo del giudizio in quanto ad esser competente sulle ordinanze dell'Ente non è l'AGO ma il GA;
in via preliminare estromettersi il CP_5
convenuto poiché carente totalmente della legittimazione passiva a stare in giudizio attesa l'assoluta e totale estraneità al giudizio n. 3158\2000 la cui sentenza n. 443\2008 ha costituito la servitù di scarico oggetto del caso che ci occupa nonché ad ogni successiva vicenda esecutiva;
in via preliminare dichiararsi l'improcedibilità della domanda per il divieto del ne bis in idem attesa la già avvenuta determinazione delle modalità esecutive mediante il giudizio ex art. 612 avente RG 1541\2012 Tribunale di
Frosinone; in via principale si chiede il rigetto della domanda proposta nei confronti del in persona del Sindaco p.t. legale Controparte_5
rapp.te p.t., in quanto del tutto infondata in fatto ed in diritto e sfornita di prova;
con
r.g. n. 3 vittoria di spese ed onorari, tenute anche presenti le motivazioni evanescenti poste dalle attrici a sostegno della chiamata in giudizio”.
Il Comune, in rito, eccepisce il difetto di giurisdizione, sostenendo che l'unico atto che ha emesso è rappresentato dall'ordinanza di inagibilità n. 16 del 09.12.2015 che poteva essere impugnato solo davanti al Tar;
il proprio difetto di legittimazione passiva, non avendo l'Ente ricoperto la qualità di parte nel giudizio in cui è stata costituita la servitù;
l'improcedibilità della domanda, stante il divieto del ne bis in idem, essendo già intervenuta una pronuncia del Tribunale di Frosinone sulle modalità di esercizio della servitù.
Con comparsa depositata l'08.05.2019, , CP_1 Controparte_2 CP_3
e si costituiscono;
contestano la domanda attorea e rassegnano le
[...] CP_4
seguenti conclusioni:
“
1. dichiarare nulle, inammissibili ed improponibili e comunque rigettare siccome infondate in fatto ed in diritto le domande proposte dalle attrici e Parte_1 Pt_2
contro i convenuti , , e
[...] CP_1 Controparte_2 CP_3 [...]
con citazione datata 24/11/2018; 2. dare atto che la servitù de qua di scarico CP_4
in fossa a tenuta stagna è in stato di quiescenza ai sensi e per gli effetti di cui all'art.
1074 c.c. per l'impossibilità di fatto di usarla;
in subordine, ordinare alle attrici di riparare e ripristinare detta fossa settica, sigillandola ed evitando dispersioni, condannandole il risarcimento del danno per l'inquinamento arrecato al terreno, liquidandolo de bono et aequo;
3 condannare le attrici ai danni per lite temeraria, in relazione alla necessità di ricerca ed individuazione di difensori e tecnici, ricerche, visite, accessi negli uffici ed in Tribunale, pure come liquidandi de bono et aequo;
4. - con il favore delle spese compensi e spese forfettarie, IVA e CPA”.
I convenuti eccepiscono che non si verte in ipotesi di servitù coattiva e che la sentenza n. 443/2008 accerta la costituzione di una servitù per usucapione, stabilendone la estensione e le modalità di esercizio.
La controversia, ritenuta di natura documentale, è definita, come di seguito, con la sentenza impugnata:
<< 1) rigetta le domande formulate dalle attrici;
) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata dai convenuti;
3) condanna le attrici al pagamento delle spese Pt_1 processuali in favore dei convenuti (liquidandole in complessivi 3.000,00 € oltre Pt_1
IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%) e nei confronti del Controparte_5
r.g. n. 4 Con
(liquidandole in complessivi 3.000,00 € oltre IVA, CPA e spese Controparte_5
generali nella misura del 15%)>>.
A sostegno della decisione, le seguenti considerazioni.
L'azione muove dal presupposto che l'attuale sistema di smaltimento delle acque reflue provenienti dal fondo di cui esse sono proprietarie (realizzato nel 2015 in esecuzione della sentenza del Tribunale di Frosinone n. 443/2008) non è conforme alla normativa in materia di scarichi vigente, circostanza rilevata anche dal convenuto che, CP_5
con ordinanza n. 16 del 9 dicembre 2015, dichiara inagibile, per ragioni igienico- sanitarie, l'abitazione di proprietà delle attrici.
Sentenza del Tribunale di Frosinone (n. 443/2008) ha costituito, per usucapione, una servitù di scarico fognario a carico del terreno di proprietà di CP_1 [...]
e a vantaggio del terreno di proprietà di CP_2 CP_3 CP_4
(dante causa delle odierne attrici), condannato a sostituire una vasca a Persona_1
tenuta stagna, al manufatto preesistente utilizzato per la raccolta delle acque nere.
All'esito del procedimento promosso ai sensi dell' art. 612 c.p.c. per l'esecuzione di detta sentenza, sul fondo servente viene collocata vasca prefabbricata in conglomerato cementizio a tenuta stagna che, da c.t.u. espletata nell'ambito del procedimento ex art. 700 c.p.c. promosso su ricorso di e era conforme alla Parte_1 Parte_2 normativa vigente all'epoca in cui è stata data esecuzione alla sentenza e che consentiva, in via transitoria e fino al 22 dicembre 2015, per gli scarichi delle acque reflue relativi alle abitazioni della tipologia di quella di proprietà di e Parte_1 Pt_2
tale tipologia di impianto di smaltimento.
[...]
“Come accertato dal c.t.u., questo sistema di smaltimento delle acque nere oggi non è più conforme alla legislazione vigente in materia (pagg. 12 e ss. della relazione di consulenza del 9 dicembre 2016).
Per l'art. 22 delle norme tecniche di attuazione del Piano di tutela delle acque regionali
- adottato dalla Regione Lazio in attuazione degli obblighi previsti dal d.lgs. n. 152 del
2006 e approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 42 del 27 settembre
2007”, i sistemi di smaltimento pregressi devono essere sostituiti con sistemi depurativi conformi alle disposizioni sopra indicate;
disposizioni analoghe sono contenute nell'art. 28 delle norme tecniche di attuazione del vigente Piano di tutela delle acque regionali adottato con deliberazione del Consiglio Regionale 23 novembre 2018, n. 18.
r.g. n. 5 e per la sopravvenuta inadeguatezza della vasca di raccolta Parte_1 Parte_2
delle acque nere installata in esecuzione della sentenza n. 443/2008, chiedono, in questa sede, di determinare le modalità di esercizio della servitù di cui sono titolari.
A tal fine, si deve accertare quale sia il sistema di scarico delle acque nere provenienti dal fondo di proprietà delle attrici conforme alle disposizioni sopravvenute e tenere conto della previsione dell'art. 1063 c.c., per il quale l'estensione e l'esercizio delle servitù sono regolati dal titolo e dell'art. 1065 c.c., per il quale il titolare di servitù non può usarne se non a norma del suo titolo o del suo possesso.
Il titolo azionato dalle attrici, la sentenza del Tribunale di Frosinone n. 443/2008, prevede l'esercizio della servitù mediante l'uso di un pozzo nero collocato sul fondo servente a pochi metri di distanza dal fondo dominante.
Come da c.t.u., l'attuale vasca a tenuta stagna non è compatibile con la vigente normativa in materia di scarichi e, non essendovi possibilità di allaccio alla pubblica fognatura, il sistema di smaltimento deve essere rifatto.
Il nuovo sistema, per essere conforme alla disciplina in vigore, deve ubicarsi su un'area diversa e distante da quella in cui gli scarichi sono stati fino ad oggi smaltiti;
il possibile tracciato del sistema di scarico che dovrebbe essere realizzato sul fondo di proprietà dei convenuti;
per adeguare il sistema di scarico delle acque nere alle disposizioni vigenti in materia, occorre realizzare un vero e proprio impianto nuovo, qualitativamente diverso rispetto all'impianto preesistente;
ubicato luogo diverso rispetto a quello in cui è attualmente collocata la vasca di raccolta dei liquami (la vasca attuale è posta nella parte superiore del fondo servente, a pochissima distanza dalla sede stradale, mentre il nuovo impianto dovrebbe attraversare il fondo degli odierni convenuti per la metà della sua lunghezza e terminare nella parte centrale della particella 1358, in cui dovrebbero essere ubicate sia la vasca Imhof che una vasca assorbente).
- La domanda è diretta a stabilire quali siano le corrette modalità di esecuzione degli obblighi di fare previsti dalla sentenza del Tribunale di Frosinone n.
443/2008, è inammissibile, sia perché l'attuazione degli obblighi di fare non avviene mediante un giudizio a cognizione ordinaria (ma nelle forme dell'esecuzione forzata regolata dagli artt. 612 e ss. c.p.c.), sia perché quella sentenza ha già trovato esecuzione all'esito del procedimento ex art. 612 c.p.c. promosso dalle odierne attrici nel 2012.
- e chiedono di stabilire quali siano le corrette modalità Parte_1 Parte_2
di esercizio della servitù di cui esse sono titolari, ma gli accertamenti eseguiti r.g. n. 6 dal c.t.u. nel corso del procedimento cautelare consentono di affermare che, al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di scarico delle acque nere, è necessario realizzare un impianto di smaltimento che esorbita dal contenuto della servitù di scarico acquistata per usucapione da , di Persona_1 consistenza e un'ubicazione completamente diverse rispetto all'impianto attuale e ciò rende impossibile lo spostamento del luogo di esercizio della servitù, come già osservato da questo tribunale con l'ordinanza del 13 dicembre 2017 resa in sede di reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c.
L'art. 1068, terzo comma, c.c. consente, infatti, al proprietario del fondo dominante di chiedere lo spostamento del luogo di esercizio della servitù soltanto a condizione che il cambiamento, oltre ad essere di notevole vantaggio per il fondo dominante, non rechi danno al fondo servente, coerentemente all'art. 1067, primo comma, c.c., che vieta al proprietario del fondo dominante di fare innovazioni che rendano più gravosa la condizione del fondo servente. La diversa consistenza dell'impianto da realizzare e la sua ubicazione in una porzione della particella 1358 ben più ampia rispetto a quella occupata attualmente dalla vasca a tenuta stagna limiterebbero lo sfruttamento agricolo del fondo servente, aggravando l'esercizio della servitù in contrasto con quanto previsto dall'art. 1065 c.c. e con il divieto stabilito dagli articoli 1067, primo comma e 1068, terzo comma, c.c.
- Le maggiori o diverse esigenze del fondo dominante possono semmai dar luogo alla costituzione di una nuova servitù ovvero ad un ampliamento della precedente, per convenzione tra le parti oppure coattivamente (nello stesso senso, per l'ipotesi di aggravamento della servitù di scolo delle acque provenienti da un edificio, v. Cass. 3523/1978), ma nel caso di specie le attrici non hanno domandato la costituzione di una nuova servitù di scarico coattivo ex art. 1043 c.c.
- La domanda ex art. 96 c.p.c. dei convenuti deve essere respinta, non Pt_1
ravvisandosi nella condotta delle attrici gli estremi del dolo o della colpa grave.
- Spese di lite regolate secondo soccombenza e liquidate ai sensi del d.m.
55/2014(valori medi, ridotti in considerazione dell'attività difensiva effettivamente svolta).
Con l'atto di appello, e rassegnano le seguenti conclusioni. Parte_1 Parte_2
r.g. n. 7 << 1) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza(…), accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “VOGLIA IL
TRIBUNALE ADITO, OGNI CONTRARIA DOMANDA E DEDUZIONE DISATTESA:
PREMESSO, SE NECESSARIO, L'ESPERIMENTO DI CONSULENZA TECNICA,
INTERROGATORIO E TESTI COME SOTTO DEDOTTI, CONDANNARE I
CONVENUTI AL RIPRISTINO DELLE MODALITÀ DI UTILIZZO DELLA SERVITÙ
DI SCARICO IN FAVORE DELLE ATTRICI CON NUOVO E DIVERSO TIPO DI
SISTEMA QUALE ESSO SIA NELLA RISPETTO DELLE NORME VIGENTI. 17 IN VIA
SUBORDINATA ACCERTARE E DICHIARARE LE MODALITÀ DI ESERCIZIO
DELLA SERVITÙ DI SCARICO PER LA MIGLIORE UTILITAS DEL FONDO
DOMINANTE, CON MINOR AGGRAVIO PER IL FONDO SERVENTE PREVIO
ACCERTAMENTO DELLA TITOLARITÀ DEL SITO. CON RISERVA DI RIPETIZIONE
DI TUTTE LE SOMME ESBORSATE NEL CORSO DEI GIUDIZI PREGRESSI CON
VITTORIA DI SPESE ED ONORARI DI LITE, IL TUTTO OLTRE IL RIMBORSO
FORFETTARIO, C.P.A. ED I.V.A. COME PER LEGGE.”, e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dai Convenuti-Appellati dinanzi il
Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
2) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”. IN VIA ISTRUTTORIA, si chiede
l'ammissione di tutte le istanze istruttorie non ammesse in primo grado e significativamente le istanze di cui alle Memorie ex art. 183 VO° comma CPC nn. 1,2 e
3, per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello>>.
Con comparsa depositata il 04.01.2023, , CP_1 Controparte_2 CP_3
, resistono alle censure delle appellanti e rassegnano le seguenti
[...] CP_4
conclusioni.
<< 1.- dichiarare nulle, inammissibili ed improponibili e comunque rigettare siccome infondate in fatto ed in diritto le domande proposte dalle attrici e Parte_1 Pt_2
contro i convenuti , , e
[...] CP_1 Controparte_2 CP_3 [...]
con citazione di primo grado datata 24/11/2018 e con atto di appello avverso CP_4
la sentenza n. 415/2022; 2.- dare atto che la servitù de qua di scarico in fossa a tenuta stagna è in stato di quiescenza ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1074 c.c. per
l'impossibilità di fatto di usarla;
3.- dare pure atto che l'avverso appello è ormai inammissibile, ai sensi e per gli effetti di cui al 2° comma, art. 28, Aggiornamento al
r.g. n. 8 Piano di Tutela delle Acque – Norme Tecniche di Attuazione, Deliberazione Consiliare della Regione Lazio del 23 novembre 2018, n. 18; 4.- con il favore delle spese compensi
e spese forfettarie, IVA e CPA>>.
Con comparsa depositata il 04.01.2023, il Comune si costituisce e rassegna le seguenti conclusioni.
<< a) Dichiarare inammissibile e/o comunque rigettare l'appello proposto dalle Sig.re
e , poiché totalmente destituito di fondamento e per l'effetto Parte_1 Parte_2
confermare la sentenza impugnata;
b) Con vittoria di spese, competenze e onorari, rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge>>.
A sostegno delle riportate conclusioni, e premesso che la Parte_1 Parte_2
sentenza impugnata è in contrasto con la sentenza n. 433/2008 e non tiene conto delle modifiche normative intervenuta in corso di causa, articolano sei motivi di appello (in parte rinumerati come di seguito).
1) Sostengono le appellanti, che la sentenza del 2008 chiarisce che la sostituzione del pozzo nero non concretizza un aggravamento della “accertata servitù trattandosi di opera indispensabile all'esercizio della stessa e(e) ad evitare il pregiudizio per il fondo servente”; di aver chiesto “l'installazione di un sistema di scarico QUALE CHE SIA ma pur sempre nei limiti di legge “; che il giudizio
è stato iscritto “al ruolo nel 2018 essendo a quella data ancora irrisolta
l'esecuzione della sentenza 443/2008 ed entrata in piena vigenza la nuova regolamentazione regionale dunque non poteva e non doveva essere installato un impianto non conforme”
2) Le appellanti sostengono che la c.t.u. dell'ing. (disposta e acquisita Persona_2
nel giudizio cautelare del 2016) conferma l'irregolarità dell'impianto esistente e individua l'unica soluzione possibile (nuovo impianto Imhof), indicandone il sito “anche questa precisazione di pone in contrasto con il dettato della sentenza
n. 443/2008”; che la c.t.u. non indica la esistenza dell'uliveto e lo scarico fognario esistente a servizio della abitazione dei convenuti ““sarebbe ben utilizzabile per entrambi i contendenti” ed eviterebbe “aggravi della servitù”.
Chiedono una indicazione che renda la propria abitazione agibile, in esecuzione della sentenza 443/2008.
3) Le appellanti censurano il richiamo, in sentenza, al ricorso ex art. 612 c.p.c., A tal fine, sostengono che detto procedimento è stato introdotto dai convenuti, che hanno imposto l'installazione di un manufatto (contro il volere delle attrici)
r.g. n. 9 contra legem, per poi rifiutare l'adeguamento dell'impianto alla normativa vigente, di cui la stessa sentenza n. 443/2008 non tiene conto, nonostante la normativa regionale del 2007 fosse già in vigore.
4) Con il quarto motivo (indicato erroneamente come “5°”) le appellanti censurano la sentenza nella parte in cui non rileva, quanto al Comune di CP_5 [...]
, la “INCERTEZZA SULLA TITOLARITA' (TOTALE Controparte_5
O PARZIALE) DELL'ENTE COMUNALE”. Per l'appellante, “(…) Ciò rileva ai fini della legittimazione dei convenuti in ordine a tutti i giudizi pregressi, inoltre se vi è titolarità o contitolarità del sul sito, allora è CP_5
CP_ l' che doveva provvedere alla costruzione di fognatura pubblica nella strada di che trattasi”
5) Con il quinto motivo (indicato come “6°”) viene censurata la mancata ammissione delle istanze istruttorie. Le appellanti chiedono in questa sede l'ammissione delle istanze istruttorie già depositate con la memoria ex art. 183
VI co 1, 2, 3 cpc.
6) Con il sesto motivo (indicato come “7°”) le appellanti contestano la regolamentazione delle spese di lite che sostengono non tener conto della parziale soccombenza.
L'appello non ha pregio.
Sui motivi di appello, nell'ordine logico di trattazione.
Motivo sub 5).
In osservanza del principio di specificità dei motivi di appello, anche la riproposizione delle istanze istruttorie, non accolte dal giudice di primo grado, deve essere specifica, sicché è inammissibile il mero rinvio agli atti del giudizio di primo grado (Cass.n.
16420 del 09/06/2023).
La parte richiedente deve riprodurre nel proprio atto introduttivo, le istanze, essendo insufficiente il mero richiamo agli atti della fase precedente in cui sono formulati i capitoli di prova (Cass. n. 5812/2016).
L'appellante non riproduce le prove, limitandosi al generico richiamo degli atti di primo grado, con conseguente inammissibilità della censura e della richiesta.
Motivi sub 1), 2), 3)
I motivi sono tutti diretti ad accertare, in riforma della sentenza impugnata, che per effetto della pronuncia 443/2008 le odierne appellati hanno diritto a realizzare un qualsivoglia impianto di scarico che, a norma di legge, renda agibile la propria r.g. n. 10 abitazione o ad allacciarsi all'impianto di scarico di proprietà dei convenuti, soluzione, questa, che eviterebbe l'aggravamento della servitù accertato in sentenza e contestato dalle appellanti.
Le censure non intaccano la decisione nella parte in cui dichiara inammissibile in sede di giudizio ordinario la domanda proposta ai sensi dell'art. 612 c.p.c. per la esecuzione della sentenza 443/2008 sia in quanto da proporsi dinanzi al G.E., sia in quanto già proposta e definita con la ordinanza emessa il 18.11.2015 a definizione del giudizio recante n.r.g. 1541/2912 e accerta la mancata proposizione della domanda di accertamento della esistenza dei presupposti per costituire una nuova servitù di scarico delle acque reflue, a carico del medesimo fondo, ma per la realizzazione di un impianto conforme alle nuove disposizioni normative e tale considerazione è assorbente ai fini della valutazione negativa del gravame.
Giova aggiungere che si verte in ipotesi di servitù acquistata per usucapione;
dunque, è il titolo che definisce i termini della servitù e il richiamo, nel primo motivo di impugnazione, al tenore letterale della sentenza 443/2008, non ha rilievo, in quanto il titolo è evidentemente riferito alla situazione di fatto oggetto dell'accertamento dell'epoca e non può estendersi anche a situazioni in fatto diverse.
In altre parole, l'appellante sostiene che, secondo la sentenza 443/2008, le opere indispensabili all'esercizio della servitù non determinano alcun aggravamento per la servitù, ma tale censura è assertiva e non inficia la diffusa motivazione contenuta in sentenza in ordine alle norme che disciplinano la materia e in ordine all'aggravio di servitù per il fondo servente rappresentato dall'unico possibile impianto di smaltimento realizzabile al servizio della abitazione delle appellanti.
La sentenza del 2008, per quanto emerge dalla stessa prospettazione delle appellanti, riguarda una servitù che si concretizza con la mera sostituzione del manufatto in uso fino a quel momento (il pozzo installato sul terreno degli attori non a tenuta stagna), con una vasca a tenuta stagna.
Quanto alle censure con le quali le appellanti intendono far valere che la sentenza
443/2008 è stata emessa allorquando la disciplina sugli impianti di smaltimento delle acque reflue delle case sparse era già mutata e alle censure con le quali le appellanti intendono far valere la circostanza che il giudizio ex art. 612 c.p.c. è stato introdotto dagli odierni appellati e che la ordinanza del giudice della esecuzione non ha tenuto conto del fatto che per la normativa dell'epoca già prevedesse una tipologia di impianto diversa rispetto a quella realizzata in sede esecutiva.
r.g. n. 11 L'obbligo di fare si è esaurito con la originaria procedura introdotta ai sensi dell'art. 612
c.p.c., essendo pacifico, tra le parti, che la vasca a tenuta stagna è stata installata, in sostituzione del precedente pozzo e in esecuzione della ordinanza emessa in data
18.11.2015 a definizione del giudizio introdotto ai sensi dell'art. 612 c.p.c. e recante n.r.g. 1541/2012.
Le censure avverso tale ordinanza avrebbero dovuto essere fatte valere ai sensi del 2° comma dell'art. 617 c.p.c. e tenuto conto che, secondo la stessa prospettazione delle appellanti, non si verte in ipotesi di circostanza sopravvenuta, atteso che la nuova disciplina degli scarichi era già in vigore all'epoca del giudizio definito con la ordinanza emessa ai sensi dell'art. 612 c.p.c. seppure tale disciplina prevedesse un termine per l'adeguamento dell'impianto al 22.12.2015.
In ogni caso, ripetesi, le censure complessivamente articolate dalle appellanti non inficiano la decisione nella parte in cui, con ampia motivazione, chiarisce che la realizzazione di un impianto conforme all'attuale disciplina di settore, come da indagine tecnica disposta dall'ufficio nel giudizio cautelare, non concretizza una mera attuazione del titolo che ha costituito il diritto di servitù, ma nonostante l'indiscutibile enorme vantaggio che rappresenterebbe l'adeguamento della servitù per il fondo dominante, comporterebbe un ingiusto aggravamento della posizione del fondo servente, data la collocazione e le dimensione che il nuovo impianto necessariamente dovrebbe assumere.
Non è immediatamente riferibile alla sentenza impugnata la difesa, delle appellanti, relativa alla incertezza “sulla titolarità (totale o parziale) del sito in capo ai convenuti”, per altro individuati come legittimati passivi delle stesse e Parte_1 Parte_2 nonché il richiamo all'obbligo del convenuto di realizzare un impianto fognario CP_5
pubblico.
Motivo sub 6)
L'appellante invoca una diversa regolamentazione delle spese di lite (compensazione) in ragione di una parziale soccombenza che sarebbe stata “dichiarata” in sentenza.
La censura è assertiva e non è immediatamente riferibile alla sentenza impugnata, dunque va respinta. La sentenza impugnata infatti motiva la regolamentazione delle spese di lite con la soccombenza delle attrici.
Spese di lite
Seguono la soccombenza e si liquidano ex dm 55/2014, come da dispositivo (valore della causa: indeterminabile, compensi medi).
r.g. n. 12 Ulteriore importo.
Trattandosi di causa iscritta a ruolo successivamente al 31 gennaio 2013, occorre dare atto del fatto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR
n.115/2002 come introdotto dall'art. 1, comma 17, L.n.228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
P. Q. M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando sull'appello come in atti proposto da Pt_1
e nei confronti di , , ,
[...] Parte_2 CP_1 Controparte_2 CP_3
e avverso la sentenza, resa tra CP_4 Controparte_5
le parti, dal Tribunale Ordinario di Frosinone n° 415/2022, pubblicata il 23/04/2022, a definizione del giudizio recante n° R.G. 148/2019 promosso da e Parte_1 Pt_2
nei confronti di , , ,
[...] CP_1 Controparte_2 CP_3 CP_4
e , ogni diversa conclusione disattesa, così Controparte_5
provvede:
- Rigetta l'appello.
- Condanna e a rifondere, alle parti appellate, le spese di lite Parte_2 Parte_1
che liquida, per ciascuna delle due parti, in euro 3.966,00 per compensi oltre a rimborso forfettario (15%), IVA e CPA come per legge.
- Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR
n.115/2002 come introdotto dall'art. 1, comma 17, L.n.228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Roma, 09.07.2025
Il Consigliere Est. Il Presidente
Maria Speranza Ferrara Maria Rosaria Rizzo
r.g. n. 13