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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 19/02/2025, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 2215/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al RG N. ,2215/2024 avente ad oggetto dichiarazione di divorzio
TRA
) nata a [...] il [...] con l'Avv. MASSAINI Parte_1 C.F._1
MARCO RICORRENTE E
) nato a [...] il [...] l'Avv. CP_1 C.F._2
RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 19.02.2025 parte ricorrente ha concluso come da verbale da ritenersi riportato e trascritto nella presente parte della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti ha chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del Parte_1 matrimonio contratto con in data 26.08.2017, in Venezia (atto di matrimonio n. CP_1
125/p. 1/ uff. 8/ 2017) dando conto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della legge 1.12.1970 n. 898. A fondamento della domanda ha dedotto che: dall'unione matrimoniale non erano nati figli;
che in ragione di incompatibilità di caratteriali delle parti e per incomprensioni reciproche i coniugi, venuta meno l' unione affettiva, avevano richiesto la separazione personale presso il Tribunale di Viterbo il quale, all'esito del processo RG 1909/2022, in data 19.10.2022 aveva omologato le condizioni di separazione stabiite dagli stessi coniugi, tra queste il riconoscimento di un contributo € 350,00 mensili in favore della parte ricorrente, contributo che è stato oggi nuovamente richiesto. Alla luce di tanto chiedeva quindi, oltre alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la conferma delle altre statuizioni che proprio i coniugi avevano convenuto nel processo di separazione. Nessuno si costituiva per parte ricorrente che veniva dichiarato contumace.
Tutto ciò premesso, il Tribunale:
-considerato che risulta provato il titolo addotto a sostegno della domanda, in particolare l'emanazione del citato provvedimento giudiziale con riguardo alla separazione dei coniugi, la cessazione di ogni rapporto tra i coniugi e la loro effettiva separazione personale a decorrere dalla data in cui i coniugi erano comparsi davanti al Presidente del Tribunale di Viterbo nel processo di separazione personale, non essendo stata inoltre l'interruzione della separazione eccepita, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 così come modificato dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 ed attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi;
- considerata la permanenza delle condizioni legittimati il riconoscimento di un contributo per il mantenimento della ricorrente, per come, anche di recente le stesse parti avevano concordemente stabilito in sede di separazione;
- rilevato che in merito alla richiesta di pagamento ad opera del terzo la parte potrà procedere autonomamente ex art. 473bis 37 cpc;
- preso atto dell'intervento del P.M. presso il Tribunale di Viterbo che ha ricevuto notifica del presente procedimento;
- atteso che in ragione della mancata opposizione da parte resistente, alcuna statuizione è dovuta sulle spese
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo definitivamente pronunciando così provvede: 1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
e celebrato a Venezia in data 26.08.2017, in Venezia (atto di matrimonio n. 125/p. CP_1
) ordinando la trasmissione della presente sentenza per il compimento degli adempimenti di legge all'indicato Comune;
2. corrisponderà il 5 di ogni mese a la somma di euro 350,00 a CP_1 Parte_1 titolo di assegno divorzile.
3. rigetta ogni altra domanda;
4. nulla sulle spese Così deciso in Viterbo nella camera di consiglio del 19.02.2025
IL PRESIDENTE est. Dr. Eugenio Maria Turco
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al RG N. ,2215/2024 avente ad oggetto dichiarazione di divorzio
TRA
) nata a [...] il [...] con l'Avv. MASSAINI Parte_1 C.F._1
MARCO RICORRENTE E
) nato a [...] il [...] l'Avv. CP_1 C.F._2
RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 19.02.2025 parte ricorrente ha concluso come da verbale da ritenersi riportato e trascritto nella presente parte della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti ha chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del Parte_1 matrimonio contratto con in data 26.08.2017, in Venezia (atto di matrimonio n. CP_1
125/p. 1/ uff. 8/ 2017) dando conto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della legge 1.12.1970 n. 898. A fondamento della domanda ha dedotto che: dall'unione matrimoniale non erano nati figli;
che in ragione di incompatibilità di caratteriali delle parti e per incomprensioni reciproche i coniugi, venuta meno l' unione affettiva, avevano richiesto la separazione personale presso il Tribunale di Viterbo il quale, all'esito del processo RG 1909/2022, in data 19.10.2022 aveva omologato le condizioni di separazione stabiite dagli stessi coniugi, tra queste il riconoscimento di un contributo € 350,00 mensili in favore della parte ricorrente, contributo che è stato oggi nuovamente richiesto. Alla luce di tanto chiedeva quindi, oltre alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la conferma delle altre statuizioni che proprio i coniugi avevano convenuto nel processo di separazione. Nessuno si costituiva per parte ricorrente che veniva dichiarato contumace.
Tutto ciò premesso, il Tribunale:
-considerato che risulta provato il titolo addotto a sostegno della domanda, in particolare l'emanazione del citato provvedimento giudiziale con riguardo alla separazione dei coniugi, la cessazione di ogni rapporto tra i coniugi e la loro effettiva separazione personale a decorrere dalla data in cui i coniugi erano comparsi davanti al Presidente del Tribunale di Viterbo nel processo di separazione personale, non essendo stata inoltre l'interruzione della separazione eccepita, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 così come modificato dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 ed attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi;
- considerata la permanenza delle condizioni legittimati il riconoscimento di un contributo per il mantenimento della ricorrente, per come, anche di recente le stesse parti avevano concordemente stabilito in sede di separazione;
- rilevato che in merito alla richiesta di pagamento ad opera del terzo la parte potrà procedere autonomamente ex art. 473bis 37 cpc;
- preso atto dell'intervento del P.M. presso il Tribunale di Viterbo che ha ricevuto notifica del presente procedimento;
- atteso che in ragione della mancata opposizione da parte resistente, alcuna statuizione è dovuta sulle spese
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo definitivamente pronunciando così provvede: 1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
e celebrato a Venezia in data 26.08.2017, in Venezia (atto di matrimonio n. 125/p. CP_1
) ordinando la trasmissione della presente sentenza per il compimento degli adempimenti di legge all'indicato Comune;
2. corrisponderà il 5 di ogni mese a la somma di euro 350,00 a CP_1 Parte_1 titolo di assegno divorzile.
3. rigetta ogni altra domanda;
4. nulla sulle spese Così deciso in Viterbo nella camera di consiglio del 19.02.2025
IL PRESIDENTE est. Dr. Eugenio Maria Turco