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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 16/09/2025, n. 1790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1790 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
N. 1572/2025
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE LAVORO
In persona del Giudice Dott.ssa Angela Arbore, all'udienza odierna, udita la discussione, ha emesso la seguente
SENTENZA
NELLA CONTROVERSIA DI LAVORO ISCRITTA IN R.G. CON IL NUMERO SOPRA INDICATO
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to CARPAGNANO SABINO, come da procura in atti e da Parte_1
RICORRENTE
E
( c.f. ) assistito e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. (c.f. ) e da avv. ( c.f. Controparte_2
) assistito e difeso dall'avv. (c.f. ) e da avv. P.IVA_2
CONVENUTO
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.22.25 la ricorrente in epigrafe chiedeva che fosse accertato il suo diritto alla percezione della “retribuzione professionale docenti”, prevista dall'art. 7 del CCNL 2001 e che per l'effetto il fosse condannato al pagamento della somma dovutale quali differenze. CP_3 Deduceva a tal fine la ricorrente di essere una docente precaria e di aver prestato attività lavorativa alle Cont dipendenze del come docente, in virtù di contratti di lavoro a tempo determinato nell' anno 20/21. Nel caso di specie, la docente, in relazione a tali supplenze temporanee, non ha percepito la retribuzione professionale docenti, pari attualmente a € 174,50 lordi mensili, riconosciuta invece ai docenti destinatari di contratto a tempo indeterminato e che ha lo scopo di valorizzare la funzione svolta dai docenti ed è corrisposta a tutti i supplenti annuali;
di avere diritto al pagamento della somma spettante pari ad € 738,72 in ragione dell'anzianità secondo quanto previsto dall'art. 7 del CCNL e dalla successiva contrattazione collettiva;
che la mancata applicazione di tale voce anche ai supplenti con incarichi circoscritti come lei determinava una discriminazione rispetto alla posizione dei docenti a tempo indeterminato e agli altri docenti in violazione della disciplina comunitaria;
che la Corte di Cassazione aveva affermato l'applicabilità della “retribuzione professionale docenti” anche ai docenti assunti con supplenze temporanee. Il resistente non si costituiva . CP_1 La causa non necessitava dello svolgimento di attività istruttoria.
**** La domanda è fondata e va accolta nei termini che seguono. In primo luogo va osservato che i fatti principali oggetto di causa, ossia la prestazione di attività lavorativa in favore del svolta dalla parte ricorrente con i contratti a tempo determinato CP_3 analiticamente indicati in ricorso, risultano documentalmente provati (cfr. contratti allegati) e non sono stati contestati dal . CP_1 L'art. 7 del CCNL 15.03.2001 del comparto scuola, in tema di “Retribuzione professionale docenti” ha introdotto la c.d. retribuzione professionale docenti “Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive” (primo comma), ed ha statuito che “La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999” (terzo comma). L'art. 25 del CCNI del 31.09.1999 richiamato dal citato art. 7 limitava l'ambito dei destinatari del compenso accessorio ai soli docenti assunti a tempo indeterminato o a tempo determinato utilizzati su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fin al termine delle attività scolastiche. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 20015/2018, ha affermato che “L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo”. Ciò, del resto, appare in linea con il tenore letterale dell'art. 7, che rinvia all'art. 24 del CCNI del 31.08.1999 solo per quanto concerne i criteri di calcolo del compenso accessorio nonché con il principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, attuato dalla Direttiva 1999/70/CE del 28.6.1999, che prevede: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”. Ne consegue, quindi, che non sussistono ragioni per applicare un trattamento deteriore sul piano economico ai docenti che, come la ricorrente, hanno svolto incarichi che non coincidono con l'intera durata dell'anno scolastico o con la durata delle attività scolastiche, non potendosi ravvisare alcuna diversità nelle mansioni svolte con gli altri docenti e sussistendo, anche in questo caso, la medesima finalità di “valorizzazione professionale della funzione docente” che è alla base della previsione della c.d. retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 del CCNL del 15.03.2001. Nel caso di specie, infatti, non risulta contestata la circostanza che la ricorrente abbia svolto nei periodi dei contratti indicati e allegati al ricorso le stesse mansioni dei docenti da essa di volta in volta sostituiti. Deve ritenersi, quindi, in conformità con il principio affermato dai Giudici di Legittimità, che il rinvio al citato articolo 25 del CCNI del 1999 assume rilievo ai soli fini del calcolo della misura dell'indennità che, ovviamente, non può non tenere conto della durata effettiva degli incarichi svolti;
infatti, poiché l'importo “retribuzione professionale docenti” è parametrato sui 30 giorni lavorativi, in relazione ai periodi inferiori al mese l'importo va liquidato nella misura di 1/30 per ciascun giorno di servizio. In questi termini, tra l'altro, anche Trib. Trani sentenza n. 1084/2021 del 28.6.2021, Trib. Genova, sentenza n. 634/2020 del 18.12.2020, Trib. Roma, sent. n. 1900/2020. Alla luce di ciò, va accertato e dichiarato il diritto della ricorrente a percepire la “retribuzione professionale docenti” in relazione agli incarichi svolti negli anni scolastici dedotti in narrativae, conseguentemente, il va condannato al relativo pagamento, che va Controparte_1 determinato nella misura di 1/30 dell'importo di tale voce moltiplicato per i giorni di servizio svolti in base ai singoli contratti, come prevista dalla contrattazione collettiva succedutasi, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di legge. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i., nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data 24.2.25 da nei confronti del Parte_1 Controparte_1
, rigettata ogni diversa istanza, così provvede:
[...] 1) accoglie la domanda e, accertato il diritto della ricorrente a percepire la “retribuzione professionale Cont docenti” in relazione agli incarichi indicati in parte motiva, condanna il al pagamento di tale voce retributiva, che va determinato nella misura di 1/30 dell'importo di tale voce, come prevista dalla contrattazione collettiva succedutasi, moltiplicato per i giorni di servizio svolti in base ai singoli contratti, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di legge;
Cont 3) condanna il al pagamento delle spese processuali della parte ricorrente, che liquida in favore del procuratore dichiaratosi antistatario in € 1.000,00 per compensi, oltre RSG CAP e IVA come per legge.
Così deciso in Trani, il 16/09/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela Arbore
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE LAVORO
In persona del Giudice Dott.ssa Angela Arbore, all'udienza odierna, udita la discussione, ha emesso la seguente
SENTENZA
NELLA CONTROVERSIA DI LAVORO ISCRITTA IN R.G. CON IL NUMERO SOPRA INDICATO
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to CARPAGNANO SABINO, come da procura in atti e da Parte_1
RICORRENTE
E
( c.f. ) assistito e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. (c.f. ) e da avv. ( c.f. Controparte_2
) assistito e difeso dall'avv. (c.f. ) e da avv. P.IVA_2
CONVENUTO
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.22.25 la ricorrente in epigrafe chiedeva che fosse accertato il suo diritto alla percezione della “retribuzione professionale docenti”, prevista dall'art. 7 del CCNL 2001 e che per l'effetto il fosse condannato al pagamento della somma dovutale quali differenze. CP_3 Deduceva a tal fine la ricorrente di essere una docente precaria e di aver prestato attività lavorativa alle Cont dipendenze del come docente, in virtù di contratti di lavoro a tempo determinato nell' anno 20/21. Nel caso di specie, la docente, in relazione a tali supplenze temporanee, non ha percepito la retribuzione professionale docenti, pari attualmente a € 174,50 lordi mensili, riconosciuta invece ai docenti destinatari di contratto a tempo indeterminato e che ha lo scopo di valorizzare la funzione svolta dai docenti ed è corrisposta a tutti i supplenti annuali;
di avere diritto al pagamento della somma spettante pari ad € 738,72 in ragione dell'anzianità secondo quanto previsto dall'art. 7 del CCNL e dalla successiva contrattazione collettiva;
che la mancata applicazione di tale voce anche ai supplenti con incarichi circoscritti come lei determinava una discriminazione rispetto alla posizione dei docenti a tempo indeterminato e agli altri docenti in violazione della disciplina comunitaria;
che la Corte di Cassazione aveva affermato l'applicabilità della “retribuzione professionale docenti” anche ai docenti assunti con supplenze temporanee. Il resistente non si costituiva . CP_1 La causa non necessitava dello svolgimento di attività istruttoria.
**** La domanda è fondata e va accolta nei termini che seguono. In primo luogo va osservato che i fatti principali oggetto di causa, ossia la prestazione di attività lavorativa in favore del svolta dalla parte ricorrente con i contratti a tempo determinato CP_3 analiticamente indicati in ricorso, risultano documentalmente provati (cfr. contratti allegati) e non sono stati contestati dal . CP_1 L'art. 7 del CCNL 15.03.2001 del comparto scuola, in tema di “Retribuzione professionale docenti” ha introdotto la c.d. retribuzione professionale docenti “Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive” (primo comma), ed ha statuito che “La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999” (terzo comma). L'art. 25 del CCNI del 31.09.1999 richiamato dal citato art. 7 limitava l'ambito dei destinatari del compenso accessorio ai soli docenti assunti a tempo indeterminato o a tempo determinato utilizzati su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fin al termine delle attività scolastiche. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 20015/2018, ha affermato che “L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo”. Ciò, del resto, appare in linea con il tenore letterale dell'art. 7, che rinvia all'art. 24 del CCNI del 31.08.1999 solo per quanto concerne i criteri di calcolo del compenso accessorio nonché con il principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, attuato dalla Direttiva 1999/70/CE del 28.6.1999, che prevede: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”. Ne consegue, quindi, che non sussistono ragioni per applicare un trattamento deteriore sul piano economico ai docenti che, come la ricorrente, hanno svolto incarichi che non coincidono con l'intera durata dell'anno scolastico o con la durata delle attività scolastiche, non potendosi ravvisare alcuna diversità nelle mansioni svolte con gli altri docenti e sussistendo, anche in questo caso, la medesima finalità di “valorizzazione professionale della funzione docente” che è alla base della previsione della c.d. retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 del CCNL del 15.03.2001. Nel caso di specie, infatti, non risulta contestata la circostanza che la ricorrente abbia svolto nei periodi dei contratti indicati e allegati al ricorso le stesse mansioni dei docenti da essa di volta in volta sostituiti. Deve ritenersi, quindi, in conformità con il principio affermato dai Giudici di Legittimità, che il rinvio al citato articolo 25 del CCNI del 1999 assume rilievo ai soli fini del calcolo della misura dell'indennità che, ovviamente, non può non tenere conto della durata effettiva degli incarichi svolti;
infatti, poiché l'importo “retribuzione professionale docenti” è parametrato sui 30 giorni lavorativi, in relazione ai periodi inferiori al mese l'importo va liquidato nella misura di 1/30 per ciascun giorno di servizio. In questi termini, tra l'altro, anche Trib. Trani sentenza n. 1084/2021 del 28.6.2021, Trib. Genova, sentenza n. 634/2020 del 18.12.2020, Trib. Roma, sent. n. 1900/2020. Alla luce di ciò, va accertato e dichiarato il diritto della ricorrente a percepire la “retribuzione professionale docenti” in relazione agli incarichi svolti negli anni scolastici dedotti in narrativae, conseguentemente, il va condannato al relativo pagamento, che va Controparte_1 determinato nella misura di 1/30 dell'importo di tale voce moltiplicato per i giorni di servizio svolti in base ai singoli contratti, come prevista dalla contrattazione collettiva succedutasi, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di legge. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i., nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data 24.2.25 da nei confronti del Parte_1 Controparte_1
, rigettata ogni diversa istanza, così provvede:
[...] 1) accoglie la domanda e, accertato il diritto della ricorrente a percepire la “retribuzione professionale Cont docenti” in relazione agli incarichi indicati in parte motiva, condanna il al pagamento di tale voce retributiva, che va determinato nella misura di 1/30 dell'importo di tale voce, come prevista dalla contrattazione collettiva succedutasi, moltiplicato per i giorni di servizio svolti in base ai singoli contratti, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di legge;
Cont 3) condanna il al pagamento delle spese processuali della parte ricorrente, che liquida in favore del procuratore dichiaratosi antistatario in € 1.000,00 per compensi, oltre RSG CAP e IVA come per legge.
Così deciso in Trani, il 16/09/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela Arbore