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Sentenza 21 novembre 2024
Sentenza 21 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 21/11/2024, n. 2071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 2071 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore
Bloise quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 741/2022 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza F. e L. Gullo n. Parte_1
43, presso lo studio dell'Avv. Stabilito Abogado Alessandro Cilento, che lo rappresenta e difende e che agisce d'intesa con l'Avv. Fabrizio Falvo - ricorrente
E
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
[...]
CP_ domiciliato in Cosenza, Via De Marco n. 48, presso l'Avvocatura rappresentato e difeso dall'Avv. Ilario Antonio Sorace - resistente
Oggetto: infortunio sul lavoro.
Conclusioni di parte ricorrente: “… 1) Accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 23 del DPR
n. 1124/1965 e successive modificazioni, dell'art. 2 della Legge n. 463/59, dell'art. 2
Legge n. 613/1966 nonché dell'art. 4 del DPR n. 1124/1965 e successive modificazioni,
che il ricorrente ha diritto alla spettanza di cui all'infortunio avvenuto in data 19.08.2020;
2) Per l'effetto, accertare e dichiarare che il Provvedimento del 26.08.2020, del
13.11.2020, del 22/01/2021 inviati tramite piattaforma web, relativi alla Pratica di infortunio
o malattia professionale n. 517244383 del 19.08.2020, siano nulli e/o annullabili e/o
illegittimi e/o erronei;
3) Per l'effetto condannare l al pagamento dell'indennità e al CP_1
rimborso di tutte le spese sostenute per l'infortunio de quo;
4) Conseguentemente, voglia
1 condannare , in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, con sede in Cosenza alla Via Isonzo n. 48, al
pagamento delle spese di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario…”.
Conclusioni di parte resistente: “… si conclude per la nullità del ricorso o, gradatamente,
per il rigetto del medesimo in quanto inammissibile e infondato. Spese come per legge
…”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo di prestare la propria attività lavorativa quale socio lavoratore nella ditta “Calzature D'Acri”, impresa familiare ex art. 230 bis c.c.;
che il 19.8.2020 aveva subito un infortunio sul lavoro mentre montava uno scaffale espositivo, procurandosi una ferita da taglio al primo dito della mano sinistra;
che era stato sottoposto ad intervento chirurgico endo-vascolare di tenorrafia, a seguito del quale si era repertata la lesione completa del tendine estensore lungo del primo dito della mano sinistra;
che dal giorno dell'incidente si era dovuto sottoporre ad una serie di visite mediche, terapie farmacologiche, percorso riabilitativo e di rieducazione motoria arto superiore pollice fino al 2.11.2020; che la domanda amministrativa non aveva avuto esito
CP_ positivo, atteso che l aveva affermato che il ricorrente non rientrava tra i soggetti previsti dalle norme sulla assicurazione infortuni;
che tale provvedimento era illegittimo poiché era coadiuvante familiare ed impegnato in attività lavorativa per l'impresa familiare in modo continuativo. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
CP_ L si è costituito in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed affermando in particolare che la domanda era nulla poiché vi era incertezza sul rapporto lavorativo affermato e sulle spettanze che si chiedevano con il ricorso;
che il ricorrente non rientrava tra i soggetti assicurati e non aveva subito infortunio sul lavoro;
che il ricorrente non aveva riportato una inabilità temporanea;
che non residuavano postumi permanenti;
che la domanda di rimborso delle spese mediche era generica e, comunque, tali spese non
2 erano rimborsabili. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 25.10.2024, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Le parti hanno depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
In disparte ogni considerazione sul rapporto di lavoro del ricorrente, occorre evidenziare il profilo di incertezza non superabile in ordine al petitum formulato, atteso che la parte
CP_ ricorrente, come eccepito dall formula fondamentalmente ed in maniera inammissibile una contestazione della legittimità del provvedimento amministrativo e
CP_ chiede, in maniera generica, la condanna dell al pagamento di una indennità non compiutamente indicata (oltre che al rimborso delle spese mediche, chiesto ancora in maniera generica).
La domanda, invece, non contiene una compiuta indicazione di eventuale inabilità
temporanea o di un grado di invalidità permanente, rispetto a cui parametrare la valutazione della domanda medesima.
Altro profilo di incertezza non superabile attiene alla descrizione stessa dell'infortunio,
indicato come accaduto nella mattina del 19.8.2020 (senza indicazioni più specifiche sull'orario), mentre il ricorrente era intento a montare uno scaffale, mancando invece indicazioni compiute sulle modalità e sulla concreta dinamica dell'affermato infortunio,
anche ai fini della sua riconducibilità all'attività lavorativa.
Riguardo poi alla prova di tale affermato infortunio, occorre considerare che in sede
CP_ amministrativa non vi è stato alcun riconoscimento da parte dell che ha fermato la sua valutazione alla qualità di soggetto assicurato, ritenuta non sussistente.
In ogni caso, la Suprema Corte ha affermato: “… Il rapporto tra procedimento
amministrativo ed azione giudiziaria, infatti, si esaurisce nella configurazione del primo
3 come condizione di procedibilità della seconda, cosicché, realizzatasi tale condizione, non
sussiste alcuna preclusione per la proposizione, nel rispetto del rito speciale, di deduzioni,
eccezioni, difese, contestazioni e prove, che non abbiano formato oggetto di trattazione in
sede amministrativa (Cass. 30 maggio 1989 n. 2596; Cass. 28 giugno 1984 n. 3796). Ne
deriva che il Tribunale, stante il richiamato principio di autonomia della fase
giurisdizionale, avrebbe dovuto pronunciarsi in ordine alla censura dell' , CP_1
concernente la sussistenza della prova del fatto costitutivo della pretesa azionata in
giudizio (in argomento, si veda Cass. 28 novembre 1998 n. 12136) Tale prova incombe
sul lavoratore che assume di essersi infortunato a causa dell'attività lavorativa svolta (si
veda, tra le altre, Cass. 27 giugno 1998 n. 17809) …” (così Cass. Sez. Lav. 9475/2003, in motivazione).
Il principio dell'autonomia tra procedimento amministrativo e procedimento giudiziale, del resto, è stato affermato dalla Suprema Corte anche in altre pronunce, oltre quelle richiamate nello stralcio di motivazione della sentenza n. 9475/2003 riportato [Cass. Sez.
CP_ Lav. 7448/2010: “… Quanto poi al riconoscimento da parte dell' in sede
amministrativa di un grado di invalidità superiore a quello riconosciuto dal giudice di
appello, si osserva che questa Corte ha sempre affermato la piena autonomia tra
accertamento giudiziale dei presupposti delle prestazioni assicurative in materia di
infortuni sul lavoro ed accertamento amministrativo degli stessi, atteso che il rapporto tra
procedimento amministrativo ed azione giudiziaria si esaurisce nella configurazione del
primo come condizione di procedibilità della seconda, sicché, realizzatasi tale condizione,
non sussiste alcuna preclusione per la proposizione da parte dell'Istituto di deduzioni,
eccezioni e prove che non abbiano formato oggetto di trattazione in sede amministrativa
…” (cfr. ancora Cass. Sez. Lav. 13975/2008; Cass. Sez. Lav. 1642/2012)].
In tal modo, la parte ricorrente aveva l'onere di dare compiuta dimostrazione dell'infortunio affermato.
In merito, la parte ricorrente non ha formulato, di fatto, istanze istruttorie sull'infortunio nel ricorso introduttivo e, ancora, nelle note scritte depositate in corrispondenza della prima
4 udienza del 27.6.2022 (rinviata d'ufficio al 4.7.2022), pur a seguito della contestazione
CP_ dell formulando richiesta di prova per testi solo in corrispondenza dell'udienza del
25.10.2024 (sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.), fissata per la discussione.
In tal modo, il richiamo all'art. 420, comma 5, c.p.c. operato da parte ricorrente non appare pertinente, trattandosi di attività da svolgersi alla prima udienza e non all'udienza fissata per la discussione a seguito di rinvio per il carico del ruolo.
In ordine alla valutazione ex art. 421, comma 2, c.p.c., si specifica da ultimo, debbono valere le considerazioni svolte sulla incertezza della domanda in ordine al petitum chiesto e sulle dinamiche stesse dell'infortunio, che è evincibile dalla stessa prova per testi infine formulata da parte ricorrente, che chiede di sentire un teste per confermare le dinamiche dell'accaduto che, tuttavia, non sono state indicate in maniera compiuta.
Per le argomentazioni svolte la domanda deve rigettarsi, rimanendo assorbite ulteriori valutazioni.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate (secondo il valore effettivo della causa) come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
CP_ rigetta la domanda;
condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dell delle spese di lite, che si liquidano in €. 900,00 per compenso, oltre accessori di legge.
Si comunichi
Cosenza, 21.11.2024
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
5
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore
Bloise quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 741/2022 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza F. e L. Gullo n. Parte_1
43, presso lo studio dell'Avv. Stabilito Abogado Alessandro Cilento, che lo rappresenta e difende e che agisce d'intesa con l'Avv. Fabrizio Falvo - ricorrente
E
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
[...]
CP_ domiciliato in Cosenza, Via De Marco n. 48, presso l'Avvocatura rappresentato e difeso dall'Avv. Ilario Antonio Sorace - resistente
Oggetto: infortunio sul lavoro.
Conclusioni di parte ricorrente: “… 1) Accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 23 del DPR
n. 1124/1965 e successive modificazioni, dell'art. 2 della Legge n. 463/59, dell'art. 2
Legge n. 613/1966 nonché dell'art. 4 del DPR n. 1124/1965 e successive modificazioni,
che il ricorrente ha diritto alla spettanza di cui all'infortunio avvenuto in data 19.08.2020;
2) Per l'effetto, accertare e dichiarare che il Provvedimento del 26.08.2020, del
13.11.2020, del 22/01/2021 inviati tramite piattaforma web, relativi alla Pratica di infortunio
o malattia professionale n. 517244383 del 19.08.2020, siano nulli e/o annullabili e/o
illegittimi e/o erronei;
3) Per l'effetto condannare l al pagamento dell'indennità e al CP_1
rimborso di tutte le spese sostenute per l'infortunio de quo;
4) Conseguentemente, voglia
1 condannare , in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, con sede in Cosenza alla Via Isonzo n. 48, al
pagamento delle spese di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario…”.
Conclusioni di parte resistente: “… si conclude per la nullità del ricorso o, gradatamente,
per il rigetto del medesimo in quanto inammissibile e infondato. Spese come per legge
…”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo di prestare la propria attività lavorativa quale socio lavoratore nella ditta “Calzature D'Acri”, impresa familiare ex art. 230 bis c.c.;
che il 19.8.2020 aveva subito un infortunio sul lavoro mentre montava uno scaffale espositivo, procurandosi una ferita da taglio al primo dito della mano sinistra;
che era stato sottoposto ad intervento chirurgico endo-vascolare di tenorrafia, a seguito del quale si era repertata la lesione completa del tendine estensore lungo del primo dito della mano sinistra;
che dal giorno dell'incidente si era dovuto sottoporre ad una serie di visite mediche, terapie farmacologiche, percorso riabilitativo e di rieducazione motoria arto superiore pollice fino al 2.11.2020; che la domanda amministrativa non aveva avuto esito
CP_ positivo, atteso che l aveva affermato che il ricorrente non rientrava tra i soggetti previsti dalle norme sulla assicurazione infortuni;
che tale provvedimento era illegittimo poiché era coadiuvante familiare ed impegnato in attività lavorativa per l'impresa familiare in modo continuativo. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
CP_ L si è costituito in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed affermando in particolare che la domanda era nulla poiché vi era incertezza sul rapporto lavorativo affermato e sulle spettanze che si chiedevano con il ricorso;
che il ricorrente non rientrava tra i soggetti assicurati e non aveva subito infortunio sul lavoro;
che il ricorrente non aveva riportato una inabilità temporanea;
che non residuavano postumi permanenti;
che la domanda di rimborso delle spese mediche era generica e, comunque, tali spese non
2 erano rimborsabili. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 25.10.2024, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Le parti hanno depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
In disparte ogni considerazione sul rapporto di lavoro del ricorrente, occorre evidenziare il profilo di incertezza non superabile in ordine al petitum formulato, atteso che la parte
CP_ ricorrente, come eccepito dall formula fondamentalmente ed in maniera inammissibile una contestazione della legittimità del provvedimento amministrativo e
CP_ chiede, in maniera generica, la condanna dell al pagamento di una indennità non compiutamente indicata (oltre che al rimborso delle spese mediche, chiesto ancora in maniera generica).
La domanda, invece, non contiene una compiuta indicazione di eventuale inabilità
temporanea o di un grado di invalidità permanente, rispetto a cui parametrare la valutazione della domanda medesima.
Altro profilo di incertezza non superabile attiene alla descrizione stessa dell'infortunio,
indicato come accaduto nella mattina del 19.8.2020 (senza indicazioni più specifiche sull'orario), mentre il ricorrente era intento a montare uno scaffale, mancando invece indicazioni compiute sulle modalità e sulla concreta dinamica dell'affermato infortunio,
anche ai fini della sua riconducibilità all'attività lavorativa.
Riguardo poi alla prova di tale affermato infortunio, occorre considerare che in sede
CP_ amministrativa non vi è stato alcun riconoscimento da parte dell che ha fermato la sua valutazione alla qualità di soggetto assicurato, ritenuta non sussistente.
In ogni caso, la Suprema Corte ha affermato: “… Il rapporto tra procedimento
amministrativo ed azione giudiziaria, infatti, si esaurisce nella configurazione del primo
3 come condizione di procedibilità della seconda, cosicché, realizzatasi tale condizione, non
sussiste alcuna preclusione per la proposizione, nel rispetto del rito speciale, di deduzioni,
eccezioni, difese, contestazioni e prove, che non abbiano formato oggetto di trattazione in
sede amministrativa (Cass. 30 maggio 1989 n. 2596; Cass. 28 giugno 1984 n. 3796). Ne
deriva che il Tribunale, stante il richiamato principio di autonomia della fase
giurisdizionale, avrebbe dovuto pronunciarsi in ordine alla censura dell' , CP_1
concernente la sussistenza della prova del fatto costitutivo della pretesa azionata in
giudizio (in argomento, si veda Cass. 28 novembre 1998 n. 12136) Tale prova incombe
sul lavoratore che assume di essersi infortunato a causa dell'attività lavorativa svolta (si
veda, tra le altre, Cass. 27 giugno 1998 n. 17809) …” (così Cass. Sez. Lav. 9475/2003, in motivazione).
Il principio dell'autonomia tra procedimento amministrativo e procedimento giudiziale, del resto, è stato affermato dalla Suprema Corte anche in altre pronunce, oltre quelle richiamate nello stralcio di motivazione della sentenza n. 9475/2003 riportato [Cass. Sez.
CP_ Lav. 7448/2010: “… Quanto poi al riconoscimento da parte dell' in sede
amministrativa di un grado di invalidità superiore a quello riconosciuto dal giudice di
appello, si osserva che questa Corte ha sempre affermato la piena autonomia tra
accertamento giudiziale dei presupposti delle prestazioni assicurative in materia di
infortuni sul lavoro ed accertamento amministrativo degli stessi, atteso che il rapporto tra
procedimento amministrativo ed azione giudiziaria si esaurisce nella configurazione del
primo come condizione di procedibilità della seconda, sicché, realizzatasi tale condizione,
non sussiste alcuna preclusione per la proposizione da parte dell'Istituto di deduzioni,
eccezioni e prove che non abbiano formato oggetto di trattazione in sede amministrativa
…” (cfr. ancora Cass. Sez. Lav. 13975/2008; Cass. Sez. Lav. 1642/2012)].
In tal modo, la parte ricorrente aveva l'onere di dare compiuta dimostrazione dell'infortunio affermato.
In merito, la parte ricorrente non ha formulato, di fatto, istanze istruttorie sull'infortunio nel ricorso introduttivo e, ancora, nelle note scritte depositate in corrispondenza della prima
4 udienza del 27.6.2022 (rinviata d'ufficio al 4.7.2022), pur a seguito della contestazione
CP_ dell formulando richiesta di prova per testi solo in corrispondenza dell'udienza del
25.10.2024 (sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.), fissata per la discussione.
In tal modo, il richiamo all'art. 420, comma 5, c.p.c. operato da parte ricorrente non appare pertinente, trattandosi di attività da svolgersi alla prima udienza e non all'udienza fissata per la discussione a seguito di rinvio per il carico del ruolo.
In ordine alla valutazione ex art. 421, comma 2, c.p.c., si specifica da ultimo, debbono valere le considerazioni svolte sulla incertezza della domanda in ordine al petitum chiesto e sulle dinamiche stesse dell'infortunio, che è evincibile dalla stessa prova per testi infine formulata da parte ricorrente, che chiede di sentire un teste per confermare le dinamiche dell'accaduto che, tuttavia, non sono state indicate in maniera compiuta.
Per le argomentazioni svolte la domanda deve rigettarsi, rimanendo assorbite ulteriori valutazioni.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate (secondo il valore effettivo della causa) come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
CP_ rigetta la domanda;
condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dell delle spese di lite, che si liquidano in €. 900,00 per compenso, oltre accessori di legge.
Si comunichi
Cosenza, 21.11.2024
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dott. Salvatore Bloise
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