Art. 8.
All' articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162 , e' aggiunto il seguente comma:
"L'acquavite di vino puo' essere posta in commercio con la denominazione brandy soltanto se sia stata sottoposta ad un periodo di invecchiamento non inferiore a due anni".
All' articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162 , e' aggiunto il seguente comma:
"L'acquavite di vino puo' essere posta in commercio con la denominazione brandy soltanto se sia stata sottoposta ad un periodo di invecchiamento non inferiore a due anni".