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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 22/07/2025, n. 1105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1105 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Gop
Dott. Corrado Celeste, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 320 / 2024 R.G.A.C., avente ad oggetto: obbligo contributivo,
promossa da
nato a [...] il [...] CF , rapp.to Parte_1 CodiceFiscale_1
e difeso dall'Avv. Maira Crocco
Ricorrente
Contro
in persona del legale rapp.te pro tempore, Controparte_1
CF , rapp.ta e difesa dall'Avv. Alessandra Paolini P.IVA_1
Resistente
Conclusioni delle parti.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale di udienza a trattazione scritta che qui si intende integralmente trascritto.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato
Sulla eccezione di prescrizione.
Pagina 1 Il termine prescrizione dei crediti previdenziali della è stato portato ad Parte_2
anni 10 dalla L 247/2012, art 66, rendendo inapplicabile in tal caso la L 335/95 relativa al termine quinquiennale.
La Corte di Cassazione si è pronunciata immediatamente dopo l'entrata in vigore dell'art. 66 della legge n. 247/12, con la sentenza n. 6729/2013, nella quale ha sancito che “la nuova disciplina di cui all'art. 66 legge n. 247 del 2012 in materia di prescrizione dei contributi previdenziali dovuti alla cassa forense si applica unicamente per il futuro” (conforme in termini: Cass., n. 18953/2014)
Nel caso di specie trattandosi di contributi relativi agli anni 2006 al 2011 ovvero anteriori all'entrata in vigore della L 247/12, si applica il termine quinquennale
Ed invero per come stabilito anche dalla Corte di Appello di Roma (sent 313/2020), il termine di prescrizione quinquennale della contribuzione dovuta alla è Parte_2
divenuto decennale in forza dell'art. 66 della l.n. 247/2012, e si applica soltanto a partire dal 2 febbraio 2013, data di entrata in vigore della norma, mentre per i periodi anteriori vale il termine più breve di cinque anni disposto per tutte le Casse privatizzate dalla l.n.
335/1995. L'art. 66 della l.n. 247 del 2012, che detta una nuova disciplina della prescrizione dei contributi previdenziali per la sola non è Parte_2
incostituzionale, rientrando nei poteri del legislatore disciplinare diversamente la prescrizione per determinate Casse previdenziali, tenuto conto delle particolarità delle medesime purchè non vengano previste discipline differenti per gli iscritti alla medesima Pt_2
Poiché la cartella presupposta all'atto impugnato è stata notificata il 15.7.2013, mentre l'intimazione di pagamento è stata notificata il 29.1.2024, in assenza di validi atti interruttivi il termine prescrizionale è maturato.
Pertanto per i motivi sopra esposti il ricorso va accolto
Le spese seguono la soccombenza
Pagina 2 P. T. M.
Il Tribunale di Ragusa in composizione monocratica, nella persona del Gop Dr. Corrado
Celeste:
1) Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'intimazione di pagamento n.
29720249002646629, con riferimento alla cartella presupposta n.
29720130000345589000, per intervenuta prescrizione;
2) Condanna al rimborso delle spese processuali in favore di parte ricorrente, che CP_1
liquida in € 1800,00 oltre spese vive, rimborso spese generali, iva, e cpa, se dovute.
Così deciso in Ragusa il 22.7.2025
Il Giudice Gop
Dott. Corrado Celeste
Pagina 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Gop
Dott. Corrado Celeste, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 320 / 2024 R.G.A.C., avente ad oggetto: obbligo contributivo,
promossa da
nato a [...] il [...] CF , rapp.to Parte_1 CodiceFiscale_1
e difeso dall'Avv. Maira Crocco
Ricorrente
Contro
in persona del legale rapp.te pro tempore, Controparte_1
CF , rapp.ta e difesa dall'Avv. Alessandra Paolini P.IVA_1
Resistente
Conclusioni delle parti.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale di udienza a trattazione scritta che qui si intende integralmente trascritto.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato
Sulla eccezione di prescrizione.
Pagina 1 Il termine prescrizione dei crediti previdenziali della è stato portato ad Parte_2
anni 10 dalla L 247/2012, art 66, rendendo inapplicabile in tal caso la L 335/95 relativa al termine quinquiennale.
La Corte di Cassazione si è pronunciata immediatamente dopo l'entrata in vigore dell'art. 66 della legge n. 247/12, con la sentenza n. 6729/2013, nella quale ha sancito che “la nuova disciplina di cui all'art. 66 legge n. 247 del 2012 in materia di prescrizione dei contributi previdenziali dovuti alla cassa forense si applica unicamente per il futuro” (conforme in termini: Cass., n. 18953/2014)
Nel caso di specie trattandosi di contributi relativi agli anni 2006 al 2011 ovvero anteriori all'entrata in vigore della L 247/12, si applica il termine quinquennale
Ed invero per come stabilito anche dalla Corte di Appello di Roma (sent 313/2020), il termine di prescrizione quinquennale della contribuzione dovuta alla è Parte_2
divenuto decennale in forza dell'art. 66 della l.n. 247/2012, e si applica soltanto a partire dal 2 febbraio 2013, data di entrata in vigore della norma, mentre per i periodi anteriori vale il termine più breve di cinque anni disposto per tutte le Casse privatizzate dalla l.n.
335/1995. L'art. 66 della l.n. 247 del 2012, che detta una nuova disciplina della prescrizione dei contributi previdenziali per la sola non è Parte_2
incostituzionale, rientrando nei poteri del legislatore disciplinare diversamente la prescrizione per determinate Casse previdenziali, tenuto conto delle particolarità delle medesime purchè non vengano previste discipline differenti per gli iscritti alla medesima Pt_2
Poiché la cartella presupposta all'atto impugnato è stata notificata il 15.7.2013, mentre l'intimazione di pagamento è stata notificata il 29.1.2024, in assenza di validi atti interruttivi il termine prescrizionale è maturato.
Pertanto per i motivi sopra esposti il ricorso va accolto
Le spese seguono la soccombenza
Pagina 2 P. T. M.
Il Tribunale di Ragusa in composizione monocratica, nella persona del Gop Dr. Corrado
Celeste:
1) Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'intimazione di pagamento n.
29720249002646629, con riferimento alla cartella presupposta n.
29720130000345589000, per intervenuta prescrizione;
2) Condanna al rimborso delle spese processuali in favore di parte ricorrente, che CP_1
liquida in € 1800,00 oltre spese vive, rimborso spese generali, iva, e cpa, se dovute.
Così deciso in Ragusa il 22.7.2025
Il Giudice Gop
Dott. Corrado Celeste
Pagina 3