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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 09/05/2025, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PORDENONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Albenzio ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 860/2023 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
CRAPIS ALESSIA elettivamente domiciliato in presso lo studio dell'avv. CRAPIS ALESSIA
ATTORE/I contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. GONZATO Controparte_1 P.IVA_1
GIUSEPPE elettivamente domiciliato in VIA COLOMBO 19 31015 CONEGLIANO presso lo studio dell'avv. GONZATO GIUSEPPE
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
e hanno proposto opposizione avverso il decreto Parte_2 ingiuntivo n. 142/2023, con cui il Tribunale di Pordenone ha ingiunto, in favore del il pagamento della Controparte_1 somma di euro 5800,64, oltre interessi e spese del monitorio, a titolo di oneri condominiali.
Ha dedotto l'infondatezza del credito ingiunto in ragione degli asseriti vizi di nullità della delibera assembleare posta alla base della pretesa de qua per omessa convocazione di parte opponente alla relativa assemblea e per errato addebito delle spese.
pagina 1 di 5 Si è costituita in giudizio contestando Controparte_1 quanto ex adverso dedotto in ragione della piena prova del credito ingiunto alla luce della documentazione in atti e dell'inammissibilità e inconferenza delle avverse deduzioni nell'ambito del presente giudizio, non deputato all'annullamento della delibera assembleare.
La causa è stata trattenuta in decisione in data odierna, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
L'opposizione è infondata.
Si evidenzia, in via preliminare, che la somma portata dal decreto ingiuntivo risulta dalle delibere di assemblea di approvazione dei rendiconti e dei bilanci oggetto di causa.
Orbene, la suddetta documentazione costituisce prova del credito azionato in base al consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui, ai sensi dell'art. 63 disp. att. cod. civ., la delibera dell'assemblea di condominio che approva la spesa e la ripartisce tra i condomini costituisce titolo di credito del e, di per CP_1 sé, prova l'esistenza di tale credito e legittima non solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del condomino a pagare le somme nel giudizio di opposizione che quest'ultimo proponga contro tale decreto ( Cass. n. 27292 del 2005;
Cass. n. 2387 del 2003 ).
Ed invero, sulla scorta del sopra menzionato orientamento giurisprudenziale, costituisce principio di diritto vivente la massima secondo cui le censure avverso le delibere dell'assemblea del possono essere proposte e sono esaminabili dal giudice CP_1 soltanto nel giudizio che segue all'impugnativa della delibera stessa, ai sensi dell'art. 1137 cod. civ., e non anche in sede di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, emesso ai sensi dell'art. 63 disp. att. cod. civ., in cui il controllo del giudice è pagina 2 di 5 limitato, sotto questo profilo, alla sola verifica della perdurante esistenza ed efficacia della relativa delibera (Cass. S.U. n. 26629 del 2009; Cass. n. 17014 del 2010; Cass. n. 17206 del 2005).
Nel caso di specie, parte opponente ha formulato opposizione a decreto ingiuntivo, contestando il profilo di invalidità della delibera rappresentato dalla asserita omessa convocazione dell'opponente alle assemblee da cui sarebbero originate le delibere in questione, sostenendo che tale vizio integrerebbe una ipotesi non già di annullabilità quanto piuttosto di nullità della delibera assembleare.
Tale doglianza, tuttavia, è infondata atteso che, secondo l'insegnamento consolidato della Suprema Corte, “l'omessa convocazione di un condomino costituisce motivo di annullamento delle deliberazioni assunte dall'assemblea, che può ottenersi solo con
l'esperimento di un'azione ad hoc e nei termini di legge, mentre non può essere oggetto di eccezione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo chiesto per conseguire il pagamento delle spese deliberate dall'assemblea” (ex multis C. 22573/2016; C. 17486/2006).
Ne consegue che appare improponibile in questo giudizio la suddetta doglianza, in quanto essa si risolve in una censura avverso la delibera che ha approvato la spesa e l'ha posta, approvando il relativo bilancio, a carico, di parte opponente, censura che avrebbero dovuto essere proposta a mezzo di specifica impugnazione della stessa delibera, vale a dire formulando apposita domanda di annullamento.
Del pari inammissibile e infondata appare l'ulteriore censura in punto di asserita nullità della delibera assembleare per errato addebito degli importi conteggiati a titolo di spese varie.
Tali contestazioni, per le ragioni sopra esposte, appaiono invero improponibili in questo giudizio, in quanto esse si risolvono in una censura avverso la delibera che ha approvato la spesa e l'ha posta,
pagina 3 di 5 approvando il relativo bilancio, a carico, di parte opponente, censura che avrebbero dovuto essere proposta a mezzo di specifica impugnazione della stessa delibera, vale a dire formulando apposita domanda di annullamento.
In particolare, le eccezioni relative, così come formulate dall'odierno opponente, traducendosi in errori di calcolo asseritamente commessi da parte opposta, configurano profili di annullabilità della delibera che questo Giudice, come visto sopra, in quanto giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di oneri condominiali, non può sindacare, essendo possibile l'annullamento de quo “ solo con il tempestivo esperimento di un'azione "ad hoc", non potendo tale doglianza formare oggetto di eccezione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo chiesto per il pagamento delle spese deliberate dall'assemblea medesima” (C.
22573/2016; C. 19605/2012).
Per quel che concerne l'unico profilo di valutazione rimesso a questo giudice (i.e. l'esistenza e l'efficacia del titolo posto alla base del diritto di credito tutelato in via monitoria) poiché la delibera assembleare di approvazione del rendiconto posta a fondamento del decreto ingiuntivo opposto, non è stata impugnata né revocata, né giudizialmente né stragiudizialmente, né è stata sospesa la efficacia esecutiva, a tutt'oggi, essa, di conseguenza, esiste e spiega la sua efficacia, con specifico riferimento alle partite debitorie attribuite all'odierno opponente, oggetto del presente giudizio, quali risultanti dai documenti approvati con la stessa, sopra richiamati.
Ne consegue per tutte le ragioni sopra esposte l'infondatezza della presente opposizione.
La liquidazione delle spese segue la soccombenza.
p.q.m.
pagina 4 di 5 il Tribunale di Pordenone, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da e Parte_1 [...]
e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. Parte_2
142/2023, di cui dichiara l'esecutorietà
- condanna parte opponente a rifondere a parte opposta le spese di lite che liquida in euro 1800,00, oltre rimborso forfettario al 15% delle spese generali, IVA e CPA come per legge
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Pordenone, 9 maggio 2025
Il Giudice dott. Antonio Albenzio
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PORDENONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Albenzio ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 860/2023 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
CRAPIS ALESSIA elettivamente domiciliato in presso lo studio dell'avv. CRAPIS ALESSIA
ATTORE/I contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. GONZATO Controparte_1 P.IVA_1
GIUSEPPE elettivamente domiciliato in VIA COLOMBO 19 31015 CONEGLIANO presso lo studio dell'avv. GONZATO GIUSEPPE
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
e hanno proposto opposizione avverso il decreto Parte_2 ingiuntivo n. 142/2023, con cui il Tribunale di Pordenone ha ingiunto, in favore del il pagamento della Controparte_1 somma di euro 5800,64, oltre interessi e spese del monitorio, a titolo di oneri condominiali.
Ha dedotto l'infondatezza del credito ingiunto in ragione degli asseriti vizi di nullità della delibera assembleare posta alla base della pretesa de qua per omessa convocazione di parte opponente alla relativa assemblea e per errato addebito delle spese.
pagina 1 di 5 Si è costituita in giudizio contestando Controparte_1 quanto ex adverso dedotto in ragione della piena prova del credito ingiunto alla luce della documentazione in atti e dell'inammissibilità e inconferenza delle avverse deduzioni nell'ambito del presente giudizio, non deputato all'annullamento della delibera assembleare.
La causa è stata trattenuta in decisione in data odierna, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
L'opposizione è infondata.
Si evidenzia, in via preliminare, che la somma portata dal decreto ingiuntivo risulta dalle delibere di assemblea di approvazione dei rendiconti e dei bilanci oggetto di causa.
Orbene, la suddetta documentazione costituisce prova del credito azionato in base al consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui, ai sensi dell'art. 63 disp. att. cod. civ., la delibera dell'assemblea di condominio che approva la spesa e la ripartisce tra i condomini costituisce titolo di credito del e, di per CP_1 sé, prova l'esistenza di tale credito e legittima non solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del condomino a pagare le somme nel giudizio di opposizione che quest'ultimo proponga contro tale decreto ( Cass. n. 27292 del 2005;
Cass. n. 2387 del 2003 ).
Ed invero, sulla scorta del sopra menzionato orientamento giurisprudenziale, costituisce principio di diritto vivente la massima secondo cui le censure avverso le delibere dell'assemblea del possono essere proposte e sono esaminabili dal giudice CP_1 soltanto nel giudizio che segue all'impugnativa della delibera stessa, ai sensi dell'art. 1137 cod. civ., e non anche in sede di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, emesso ai sensi dell'art. 63 disp. att. cod. civ., in cui il controllo del giudice è pagina 2 di 5 limitato, sotto questo profilo, alla sola verifica della perdurante esistenza ed efficacia della relativa delibera (Cass. S.U. n. 26629 del 2009; Cass. n. 17014 del 2010; Cass. n. 17206 del 2005).
Nel caso di specie, parte opponente ha formulato opposizione a decreto ingiuntivo, contestando il profilo di invalidità della delibera rappresentato dalla asserita omessa convocazione dell'opponente alle assemblee da cui sarebbero originate le delibere in questione, sostenendo che tale vizio integrerebbe una ipotesi non già di annullabilità quanto piuttosto di nullità della delibera assembleare.
Tale doglianza, tuttavia, è infondata atteso che, secondo l'insegnamento consolidato della Suprema Corte, “l'omessa convocazione di un condomino costituisce motivo di annullamento delle deliberazioni assunte dall'assemblea, che può ottenersi solo con
l'esperimento di un'azione ad hoc e nei termini di legge, mentre non può essere oggetto di eccezione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo chiesto per conseguire il pagamento delle spese deliberate dall'assemblea” (ex multis C. 22573/2016; C. 17486/2006).
Ne consegue che appare improponibile in questo giudizio la suddetta doglianza, in quanto essa si risolve in una censura avverso la delibera che ha approvato la spesa e l'ha posta, approvando il relativo bilancio, a carico, di parte opponente, censura che avrebbero dovuto essere proposta a mezzo di specifica impugnazione della stessa delibera, vale a dire formulando apposita domanda di annullamento.
Del pari inammissibile e infondata appare l'ulteriore censura in punto di asserita nullità della delibera assembleare per errato addebito degli importi conteggiati a titolo di spese varie.
Tali contestazioni, per le ragioni sopra esposte, appaiono invero improponibili in questo giudizio, in quanto esse si risolvono in una censura avverso la delibera che ha approvato la spesa e l'ha posta,
pagina 3 di 5 approvando il relativo bilancio, a carico, di parte opponente, censura che avrebbero dovuto essere proposta a mezzo di specifica impugnazione della stessa delibera, vale a dire formulando apposita domanda di annullamento.
In particolare, le eccezioni relative, così come formulate dall'odierno opponente, traducendosi in errori di calcolo asseritamente commessi da parte opposta, configurano profili di annullabilità della delibera che questo Giudice, come visto sopra, in quanto giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di oneri condominiali, non può sindacare, essendo possibile l'annullamento de quo “ solo con il tempestivo esperimento di un'azione "ad hoc", non potendo tale doglianza formare oggetto di eccezione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo chiesto per il pagamento delle spese deliberate dall'assemblea medesima” (C.
22573/2016; C. 19605/2012).
Per quel che concerne l'unico profilo di valutazione rimesso a questo giudice (i.e. l'esistenza e l'efficacia del titolo posto alla base del diritto di credito tutelato in via monitoria) poiché la delibera assembleare di approvazione del rendiconto posta a fondamento del decreto ingiuntivo opposto, non è stata impugnata né revocata, né giudizialmente né stragiudizialmente, né è stata sospesa la efficacia esecutiva, a tutt'oggi, essa, di conseguenza, esiste e spiega la sua efficacia, con specifico riferimento alle partite debitorie attribuite all'odierno opponente, oggetto del presente giudizio, quali risultanti dai documenti approvati con la stessa, sopra richiamati.
Ne consegue per tutte le ragioni sopra esposte l'infondatezza della presente opposizione.
La liquidazione delle spese segue la soccombenza.
p.q.m.
pagina 4 di 5 il Tribunale di Pordenone, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da e Parte_1 [...]
e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. Parte_2
142/2023, di cui dichiara l'esecutorietà
- condanna parte opponente a rifondere a parte opposta le spese di lite che liquida in euro 1800,00, oltre rimborso forfettario al 15% delle spese generali, IVA e CPA come per legge
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Pordenone, 9 maggio 2025
Il Giudice dott. Antonio Albenzio
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