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Sentenza 20 luglio 2025
Sentenza 20 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 20/07/2025, n. 2236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2236 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1518/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di MILANO
Seconda Sezione CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Cesira D'Anella Presidente dott. Andrea Francesco Pirola Consigliere
dott. Antonella Caterina Attardo Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1518/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MASIERO Parte_1 C.F._1
SARA e dell'avv. DITTRICH LOTARIO BENEDETTO ( ) VIA ANDEGARI, C.F._2
4/A 20122 MILANO;
( VIA DANTE, 6 23900 Parte_2 C.F._3
LECCO; elettivamente domiciliato in VIA SANTA CROCE N. 4 20122 MILANO presso il difensore avv. MASIERO SARA
APPELLANTE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SABATINI Controparte_1 C.F._4
CAMILLA, elettivamente domiciliato in VIA MAZZINI 18/D 22036 ERBA presso il difensore avv.
SABATINI
[...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FERRONI Controparte_2 P.IVA_1
SC, elettivamente domiciliato in VIA DURINI N. 25 20122 MILANO presso il difensore avv. FERRONI SC
APPELLATO/I
CONCLUSIONI pagina 1 di 31 Per Parte_1
“Ogni contraria domanda, eccezione o istanza reietta,
- condannare l'avv. a pagare in favore di la somma di € Controparte_1 Parte_1
501.338,46, oltre interessi compensativi calcolati al tasso legale sulla somma capitale devalutata alla data del fatto (07/05/2016) e rivalutata anno per anno fino al deposito della presente sentenza, nonché interessi legali calcolati sul solo importo capitale sopra indicato dalla data del deposito della presente sentenza al saldo;
- per l'effetto: dichiararsi che la signora ha diritto a trattenere tutti gli importi già percetti Pt_1 da e , per l'ammontare complessivo di € 544.336,50 da computare Controparte_1 Controparte_2
a deduzione dell'importo di condanna complessivo;
- condannare l'avv. e a restituire alla signora Controparte_1 Controparte_2 Pt_1 gli importi derivanti dalle azioni di ripetizione conseguenti alla riforma della Sentenza di
[...] secondo grado, pari ad € 88.106,05 quanto all'Avv. e, quanto alla Controparte_1 [...]
pari alle eventuali somme che dovessero esserle distribuite e di cui oggi non si conosce CP_2 ancora l'esatta sorte;
- condannare l'avv. e a rifondere in favore di Controparte_1 Controparte_2 Parte_1 le spese di lite di primo grado, pari a € 1.713,00 per anticipazioni e a € 21.387,00 per compensi, oltre al 15% del compenso per rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- condannare l'avv. e a rifondere in favore di Controparte_1 Controparte_2 Pt_1 le spese di lite di secondo grado, pari a € 1.713,00 per anticipazioni e a € 21.387,00 per
[...] compensi, oltre al 15% del compenso per rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- condannare l'avv. e a rifondere in favore di Controparte_1 Controparte_2 Pt_1 le spese di lite del giudizio di Cassazione nonché del presente giudizio.
[...]
- In via istruttoria: si deducono i seguenti capitoli di prova con i testimoni indicati:
- “testi sig. residente in [...], e sig. Tes_1 [...]
residente in [...]: Testimone_2
o cap. 10) vero che in data 13.12.2015 il Sig. , durante una cena a casa sua in Civate Parte_3
(LC), mi ha chiesto di partecipare, in qualità di suo testimone, alla cerimonia di nozze tra lui e la sig.ra Parte_1
pagina 2 di 31 o cap. 11) vero che in data 13.12.2015 il Sig. , durante una cena a casa sua in Civate Parte_3
(LC), mi ha detto che la cerimonia di nozze tra lui e la sig.ra era in programma per il mese Pt_1 di marzo 2016;
o cap. 12) vero che nel periodo tra gennaio 2016 e aprile 2016, il sig. mi ha detto di Parte_3 essere in attesa del perfezionamento della pratica di divorzio della sig.ra per Parte_1 poterla sposare;
o cap. 13) vero che tra fine aprile 2016 ed il 7 maggio 2016 il sig. veniva ricoverato Parte_3 in Ospedale a Lecco e, quando mi sono recato a trovarlo, egli mi ha detto di voler organizzare il matrimonio con la sig.ra in Ospedale;
Parte_1
o cap. 14) vero che ho rilasciato alla sig.ra la dichiarazione di cui al doc. n. 44 Parte_1
(per il teste e di cui al doc. n. 45 (per il teste che mi si Tes_1 Testimone_2 rammostra ed il cui contenuto confermo integralmente;
- teste sig. , residente in [...]: Testimone_3
o cap. 15) vero che in data 31.12.2015, durante una cena da me organizzata a casa mia in Castellanza
(VA), il sig. ha annunciato che la sig.ra aveva ottenuto il divorzio Parte_3 Parte_1
e che si sarebbero sposati nel marzo 2016;
o cap. 16) vero che in data 31.12.2015, durante una cena da me organizzata a casa mia in Castellanza
(VA), il sig. ha detto di voler organizzare una festa per il matrimonio tra lui e la Parte_3 sig.ra Parte_1
o 17) vero che in data 07.05.2016 sono andata a trovare il sig. all'Ospedale “A. Parte_3
Manzoni” di Lecco, ove era stato ricoverato a fine aprile 2016, e in quell'occasione le condizioni di salute del sig. sono peggiorate e poco prima della sua morte, alla vista del prete Parte_3 giunto per l'estrema unzione, il sig. ha rivolto a la seguente frase: Parte_3 Parte_1
“amore ce l'abbiamo fatta a sposarci”;
o cap. 18) vero che ho rilasciato alla sig.ra la dichiarazione di cui al doc. n. 46 che Parte_1 mi si rammostra ed il cui contenuto confermo integralmente;
- testi sig.ra e sig.ra , entrambe presso Comune di Civate, Testimone_4 Testimone_5 addette all'Ufficio Servizi Demografici:
o cap. 19) vero che nel mese di febbraio 2016 i sig.ri , nato a [...] il Parte_3
20.02.1969 e la sig.ra , odierna attrice, si sono presentati presso l'Ufficio Servizi Parte_1
pagina 3 di 31 Demografici del Comune di Civate chiedendomi informazioni sul matrimonio civile e di procedere con le loro pubblicazioni matrimoniali;
o cap. 20) vero che nelle circostanze di cui al capitolo precedente per procedere con le pubblicazioni matrimoniali richieste dai sig.ri e Parte_3 Parte_1
ho verificato il loro stato civile e ho constatato che la sig.ra risultava ancora
[...] Pt_1 coniugata mentre la stessa dichiarava di essere divorziata;
o cap. 21) vero che nelle circostanze di cui al cap. 19, appurato che la sig.ra Parte_1 risultava ancora coniugata, ho consigliato a quest'ultima di contattare il Comune in cui era stato celebrato il suo matrimonio per verificare che la sentenza di divorzio fosse stata annotata a margine dell'atto;
o cap. 22) vero che ho rilasciato alla sig.ra la dichiarazione di cui al doc. n. 11 Parte_1 fascicolo attoreo che mi si rammostra ed il cui contenuto confermo integralmente;
- teste sig.ra residente in [...]: Testimone_6
o cap. 23) vero che nel mese di novembre 2014 il sig. , dipendente della nostra Parte_3 azienda RE IO S.p.a. di Molteno, ha iniziato a sentirsi male e, di rientro dal periodo di malattia, mi ha riferito delle sue condizioni di salute;
o cap. 24) vero che nel mese di novembre 2015 mi sono recata in Ospedale a Milano, dove il sig.
era ricoverato, ed in quell'occasione il sig. mi ha detto che aveva Parte_3 Parte_3 deciso di sposare la sig.ra Parte_1
o cap. 25) vero che nel mese di novembre 2015 durante una visita al sig. in Parte_3
Ospedale a Milano, quest'ultimo mi ha detto che dopo il matrimonio con la sig.ra Parte_1 mi avrebbe dovuto chiedere la licenza matrimoniale;
o cap. 26) vero che ho rilasciato alla sig.ra la dichiarazione di cui al doc. n. 47 che Parte_1 mi si rammostra ed il cui contenuto confermo integralmente;
- teste sig. , residente in [...]: Testimone_7
o cap. 27) vero che nel periodo tra dicembre 2015 e marzo 2016, mio figlio mi ha Parte_3 comunicato di essere in attesa del perfezionamento del divorzio della sig.ra per Parte_1 poter procedere con il matrimonio civile tra loro;
cap. 28) vero che tra fine aprile 2016 ed il 7 maggio 2016 mio figlio veniva ricoverato in Ospedale a
Lecco e, quando mi sono recato a trovarlo, egli mi ha di voler organizzare il matrimonio la sig.ra in Ospedale;
Parte_1
pagina 4 di 31 o cap. 29) vero che nelle circostanze di cui al capitolo 27, mio figlio ha chiesto la Parte_3 mia approvazione al matrimonio tra lui e la sig.ra ; Parte_1
- teste Dott.ssa residente in [...]: Testimone_8
oo cap. 30) vero che durante un colloquio con il sig. , occorso nel mese di novembre Parte_3
2015, egli mi ha detto che presto avrebbe sposato la sig.ra Parte_1
o cap. 31) vero che ho rilasciato alla sig.ra la dichiarazione di cui al doc. n. 48 che Parte_1 mi si rammostra ed il cui contenuto confermo integralmente;
- teste sig.ra residente in [...]: Testimone_9
o cap. 32) vero che nel periodo tra dicembre 2015 e marzo 2016 il sig. mi ha Parte_3 comunicato di essere in attesa del perfezionamento del divorzio della sig.ra per Parte_1 poter procedere con il matrimonio civile tra loro;
o cap. 33) vero che nel periodo tra dicembre 2015 e marzo 2016 il sig. mi ha Parte_3 comunicato di essere preoccupato per la sig.ra e mi ha chiesto di starle vicina qualora lui Pt_1 fosse deceduto;
o cap. 34) vero che ho rilasciato alla sig.ra la dichiarazione di cui Parte_1 al doc. n. 49 che mi si rammostra ed il cui contenuto confermo integralmente;
- testi sig.ra , residente in [...]1, e Testimone_10 sig.ra residente in [...]; Testimone_11
o cap. 35) vero che nel periodo tra dicembre 2015 e marzo 2016 il sig. mi ha Parte_3 comunicato di essere in attesa del perfezionamento del divorzio della sig.ra per Parte_1 poter procedere con il matrimonio civile tra loro;
o cap. 36) vero che nel periodo tra dicembre 2015 e marzo 2016 il sig. mi ha chiesto Parte_3 la massima disponibilità per la copertura del negozio di abbigliamento di cui è titolare la sig.ra
e presso cui lavoro, in prospettiva della luna di miele che avrebbe dovuto seguire il Pt_1 matrimonio tra lui e la sig.ra Pt_1
o cap. 37) vero che nel periodo tra dicembre 2015 e marzo 2016 il sig. mi ha Parte_3 comunicato di essere preoccupato per la sig.ra e mi ha chiesto di starle vicina qualora lui Pt_1 fosse deceduto;
o cap. 38) vero che ho rilasciato alla sig.ra la dichiarazione di cui al doc. n. 50 Parte_1
(per la teste ) e doc. n. 51 (per la teste che mi si rammostra ed il Testimone_10 Testimone_11 cui contenuto confermo integralmente;
pagina 5 di 31 - teste sig.ra , residente in [...]: Testimone_12
o cap. 39) vero che nel periodo tra dicembre 2015 e marzo 2016 il sig. mi ha Parte_3 comunicato di essere in attesa del perfezionamento del divorzio della sig.ra Parte_1
per poter procedere con il matrimonio civile tra loro;
[...]
o cap. 40) vero che in data 07.05.2016 sono andata a trovare il sig. ricoverato Parte_3 all'Ospedale “A. Manzoni” di Lecco, ove era stato ricoverato a fine aprile 2016, e in quell'occasione la sig.ra mi ha detto di essersi accordata con il prete dell'Ospedale che l'avrebbe Parte_1 aiutata ad organizzare il matrimonio civile in ospedale poiché entro pochi giorni avrebbe ottenuto la comunicazione di stato;
o cap. 41) vero che in data 07.05.2016 sono andata a trovare il sig. ricoverato Parte_3 all'Ospedale “A. Manzoni” di Lecco, ove era stato ricoverato a fine aprile 2016, ed in quell'occasione le condizioni di salute del sig. sono peggiorate e poco prima della sua morte, alla Parte_3 vista del prete giunto per l'estrema unzione, il sig. ha chiesto se il sacerdote fosse Parte_3 giunto per celebrare il suo matrimonio con la sig.ra Parte_1
o cap. 42) vero che ho rilasciato alla sig.ra la dichiarazione di cui al doc. n. 52 che Parte_1 mi si rammostra ed il cui contenuto confermo integralmente;
- teste sig. , residente in [...]: Testimone_13
o cap. 43) vero che al momento della richiesta di divorzio da parte della sig.ra nei Parte_1 miei confronti, intorno al mese di ottobre 2015, quest'ultima mi ha riferito che tale richiesta era finalizzata a sposarsi con il suo compagno , il quale era malato;
Parte_3
o cap. 44) vero che appresa la circostanza di cui al capitolo precedente ho accettato senza esitazione la richiesta della sig.ra poiché ero contento del fatto che volesse risposarsi con il sig. Pt_1
Pt_3
o cap. 45) vero che nel mese di aprile 2016 la sig.ra mi ha riferito di aver appreso Parte_1 tramite la cancelleria del Tribunale di Lecco della necessità di sottoscrivere un atto di acquiescenza per velocizzare le tempistiche per la trascrizione della sentenza di divorzio;
o cap. 46) vero che quando ho appreso della necessità di sottoscrivere un atto di acquiescenza nel mese di aprile 2016, tramite la sig.ra ho detto a quest'ultima di essere a Parte_1 disposizione per la sottoscrizione di tale atto;
pagina 6 di 31 o cap. 47) vero che ho appreso per la prima volta della necessità di sottoscrivere un atto di acquiescenza dalla mia ex moglie nel mese di aprile 2016;
o cap. 48) vero che ho rilasciato alla sig.ra la dichiarazione di cui al doc. n. 53 che Parte_1 mi si rammostra ed il cui contenuto confermo integralmente;
- testi sig.ra , residente in [...]
Dairago (MI), Via Battaglia del Don n. 3; sig.ra , residente in [...]
n. 7; sig. , residente in [...]: Tes_16
o cap. 49) vero che nei primi mesi dell'anno 2015 il sig. ha chiesto la mia Parte_3 approvazione al matrimonio tra lui e mia madre;
o cap. 50) vero che nei primi mesi dell'anno 2015 mia madre ha avviato le pratiche per divorziare da mio padre e risposarsi con il sig. ; Parte_3
o cap. 51) vero che nei mesi di novembre/dicembre 2015 mia madre ed il suo compagno Pt_3 mi hanno coinvolto nei preparativi per il loro matrimonio;
[...]
o cap. 52) vero che nei mesi di novembre/dicembre 2015, alla presenza di , mia Parte_3 madre ha chiesto a di farle da testimone;
Tes_14
o cap. 53) vero che nel periodo tra dicembre 2015 e aprile 2016, io ed i miei fratelli eravamo tutti in attesa del perfezionamento del divorzio di nostra madre;
o cap. 54) vero che nel periodo tra dicembre 2015 e aprile 2016 il sig. mi ha riferito Parte_3 di essere in attesa dello stato libero della mamma per poterla sposare;
o cap. 55) vero che tra fine aprile 2016 ed il 7 maggio 2016, il sig. veniva ricoverato in Ospedale a Lecco e, Parte_3 quando mi sono recato a trovarlo, egli mi ha detto di voler organizzare il matrimonio con mia mamma in Ospedale;
o cap. 56) vero che ho rilasciato alla sig.ra la dichiarazione di cui al doc. n. 54 Parte_1
(per ), n. 55 (per ), n. 56 (per ) che mi si rammostra ed il cui Tes_14 Tes_15 Tes_16 contenuto confermo integralmente.
Salvis omnibus juribus “
Per Controparte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis,
NEL MERITO
pagina 7 di 31 In via principale: accertare e dichiarare la mancanza di responsabilità dell'avv. CP_1 CP_1
e, per l'effetto, rigettare le domande di nei suoi confronti, nonché ogni altra Parte_1 domanda verso il medesimo spiegata nel presente giudizio e in quelli antecedenti;
In via subordinata, richiamando quanto dedotto ed eccepito nei propri scritti difensivi, qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto: nella denegata e non creduta ipotesi in cui fosse ritenuto un inadempimento e/o una responsabilità dell'avv. CP_1
A) dichiarare non dovuto alcun risarcimento o diminuirne l'importo, in entrambi i casi ex art. 1227
c.c., per il fatto colposo del creditore Parte_1
B) limitare il risarcimento, ex art. 1225 c.c., al danno che poteva prevedersi nel tempo in cui è sorta
l'obbligazione fra e l'avv. Parte_1 Controparte_1
C) rigettare ogni eventuale richiesta avversaria di danno da svalutazione monetaria;
D) nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda restitutoria formulata da Parte_1 degli importi corrisposti in esito alle plurime procedure esecutive resesi necessarie per
l'inadempimento della stessa, espungere dalla somma richiesta il maggior importo per costi, anticipazioni, spese ed interessi connessi e derivati dall'inadempimento medesimo ed ammontanti a complessivi € 7.917,29, come risultante dalla documentazione prodotta dall'appellante.
E) in ogni caso dichiarare la terza chiamata, tenuta a sua volta a manlevare, Controparte_2 risarcire o indennizzare l'avv. entro i limiti del massimale di polizza, da Controparte_1 qualunque domanda di che dovesse trovare accoglimento nei confronti dello stesso Parte_1 legale e, per l'effetto e tra l'altro, condannare la stessa a rimborsare quanto Controparte_2
l'avv. fosse tenuto a pagare a in dipendenza dei fatti per cui è Controparte_1 Parte_1 giudizio.
In punto spese: con vittoria di spese e compensi di tutti i gradi del giudizio -ivi comprese le spese di consulenza tecnica d'ufficio- oltre al 15% sulle competenze per spese generali e agli accessori di legge, laddove dovuti.
In via istruttoria;
Acquisire a prova documentale gli atti e i documenti dimessi in giudizio.
Rigettare le istanze di prova testimoniale e per interpello formulate da con istanza Parte_1 in subordine di prova contraria
In ogni caso ci si oppone ai capitoli ex adverso dedotti anche per i motivi di cui appresso.
- Testi e Tes_1 Testimone_2
pagina 8 di 31 Cap. 10) Quel che chiese al teste è irrilevante;
vede poi quale terzo ed estraneo Parte_3
l'odierno convenuto.
Cap. 11) Idem come sopra. A metà dicembre 2015, inoltre, pendeva ancora il procedimento divorzile, contrariamente a quanto si afferma nel capitolo di prova.
Cap. 12) In contrasto con il capitolo 11, irrilevante e a ciò alieno l'odierno convenuto.
Cap. 13) Irrilevante;
estraneo l'odierno convenuto.
Cap. 14) La testimonianza e la dichiarazione scritta NON sono in alcun modo utili ai fini del decidere.
Le dichiarazioni sub docc. 44 e 45, simili per forma e contenuto alle altre prodotte, a nulla rilevano e vedono quale terzo estraneo l'odierno convenuto. Inoltre esse sono erronee, fra l'altro, dove si riferisce che aveva già ottenuto il divorzio nel dicembre 2015, quando invece in tale Parte_1 epoca si doveva ancora celebrare l'udienza avanti il Collegio del Tribunale di Lecco fra ella e il marito . Testimone_13
- Teste . Testimone_3
Cap. 15) A metà dicembre 2015 pendeva ancora il procedimento divorzile, contrariamente a quanto si afferma nel capitolo di prova.
Cap. 16) Irrilevante;
privo di dati temporali (organizzare quando?); terzo ed estraneo il convenuto;
la signora all'epoca era ancora unita da vincolo coniugale con , Pt_1 Testimone_13 pendendo il procedimento divorzile.
Cap. 17) Irrilevante.
Cap. 18) La testimonianza e la dichiarazione scritta NON sono in alcun modo utili ai fini del decidere.
Valga, per la dichiarazione scritta di cui al doc. 46 attoreo, quanto sopra dedotto ed eccepito circa le dichiarazioni di Tes_1 Tes_2
- Testi e . Testimone_4 Testimone_5
Cap. 19) Irrilevante. Il capitolo, poi, chiede alle testimoni di confermare che la AM e il si sarebbero presentati nel febbraio 2016 presso l'ufficio pubblico quando, invece, nella Pt_3 dichiarazione resa al doc. 11 attoreo si scrive “senza ricordare la data”.
Cap. 20) Irrilevante. ha ottenuto l'annotazione dello stato civile libero non prima Parte_1 di un anno e mezzo dalla sentenza divorzile e oltre un anno dopo la morte di e ciò Parte_3 per fatto unicamente imputabile al Tribunale di Lecco. Si rimanda a tutto quanto in precedenza abbondantemente dedotto e documentato. Altrettanto documentale, incontestato e incontestabile è che ha vissuto separata dal marito per oltre undici anni prima di Parte_1 Testimone_13 chiedere il “divorzio”.
Cap. 21) Idem come sopra. pagina 9 di 31 Cap. 22) Irrilevante per quanto sopra.
- Teste Testimone_6
Cap. 23) Alla teste si demanda di riferire che nel mese di novembre 2014 “ha Parte_3 iniziato a sentirsi male”. Tale circostanza è anzitutto generica, così come lo è la restante parte del capitolo: “di rientro dal periodo di malattia, mi ha riferito delle sue condizioni di salute” (quali condizioni?). Il doc. 66 prodotto dall'attrice, inoltre, alle prime pagine reca un referto del 21.12.2014 che diagnostica una “artrite reattiva”. Cap. 24) Irrilevante, per le ragioni già ampiamente dedotte per altri capitoli analoghi e qui da intendersi richiamate e trascritte.
Cap. 25) Irrilevante.
Cap. 26) Valga quanto dedotto ed eccepito per i capitoli 23-25, che sono identici nel contenuto alla dichiarazione di cui al doc. 47.
- Teste . Testimone_7
Cap. 27) Irrilevante. Non si comprende poi come potesse aver dichiarato ad alcuni Parte_3 già nel dicembre 2015 che si era perfezionato il divorzio della (cfr. ad es. il cap. 15) e ad Pt_1 altri che tra dicembre e marzo era in attesa del perfezionamento del divorzio della stessa.
Cap. 28) Irrilevante. Valga, per la posizione del signor quanto già dedotto. Pt_3
Cap. 29) Che , ultraquarantenne, dopo anni di convivenza con Parte_3 Parte_1 abbia chiesto al padre l'approvazione al suo matrimonio è irrilevante e, francamente e per quanto nulla incida, poco verosimile.
- Teste Testimone_8
Cap. 30) Irrilevante. NE (“presto”).
Cap. 31) Irrilevante. Le dichiarazioni di cui al doc. 48 attoreo attengono perlopiù a questioni cliniche di che per nulla riguardano l'odierno convenuto. Idem per i desideri del signor Parte_3
che oltretutto e come già detto –con tutto il rispetto dovuto- non è parte del presente Pt_3 giudizio. Ciò vale anche per molti dei numerosi capitoli ex adverso dedotti.
- Teste Testimone_9
Cap. 32) Irrilevante. Come già detto in precedenza, non si comprende poi come Parte_3 potesse aver dichiarato ad alcuni già nel dicembre 2015 che si era perfezionato il divorzio della
e ad altri che tra dicembre e marzo era in attesa del perfezionamento del divorzio della Pt_1 stessa. Cap. 33) Irrilevante. Al teste si demanda poi di riferire su uno stato d'animo.
Cap. 34) Irrilevante. Del tutto privo di riferimenti temporali. NE. I desideri di Parte_3 non afferiscono alla presente causa;
idem per il suo stato d'animo, per comprovarsi il quale, oltretutto, non si può ricorrere alla prova testimoniale. pagina 10 di 31 - Testi e Testimone_10 Testimone_11
Tes_ Cap. 35) come per i capitoli 27 e 32.
Cap. 36) Irrilevante. NE. Tes_ Cap. 37) come per il capitolo 33. Si aggiunga, a valere anche per i capitoli di prova identici, che vien riferita una generica “preoccupazione” di un terzo –il signor che oltre a non poter Pt_3 essere oggetto di prova testimoniale viene smentita dal suo contegno in ambito patrimoniale verso
A mero titolo esemplificativo e non esaustivo: nessuna disposizione testamentaria Parte_1 in suo favore, nessun mutamento dei beneficiari delle polizze assicurative sulla vita, nessuna intestazione (o anche solo cointestazione) del conto corrente, nessun anticipo del T.F.R. Cap. 38) Le dichiarazioni “fotocopia” di cui ai documenti nn. 50 e 51 sono generiche, irrilevanti, prive di riferimenti temporali.
- Teste . Testimone_12
Tes_ Cap. 39) come per i capitoli 27, 32 e 35.
Cap. 40) La teste è chiamata a deporre de relato actoris, il che è inammissibile. Irrilevante. Singolare poi che il sacerdote sia genericamente evocato ma non individuato, non citato fra i testi e che egli, in tesi attorea, avrebbe dovuto organizzare un matrimonio civile.
Cap. 41) Irrilevante. inoltre, circostanza ben nota, aveva ottenuto la cessazione Parte_1 degli effetti civili del matrimonio, non la nullità “ecclesiastica”, mai chiesta, per cui alcun matrimonio religioso/concordatario si poteva celebrare.
Cap. 42) Detratta la parte “prosaica”, priva di pregio in un procedimento civile, si rileva che le circostanze dedotte sono irrilevanti e generiche. non è parte –lo si riferisce con il Parte_3 massimo rispetto- e, per quanto alcun diritto giuridicamente tutelato potesse avere, nessun altro può agire ora in suo nome e conto. Inoltre, come detto per il capitolo 41, la circostanza del matrimonio religioso è obiettivamente impossibile.
- Teste Testimone_13
Cap. 43) Il teste è chiamato a deporre de relato actoris, il che è inammissibile. Il capitolo è poi generico (“il quale era malato”), irrilevante e comunque privo di sufficienti e/o precisi riferimenti temporali (“intorno al mese di ottobre 2015”; sposarsi quando?).
Cap. 44) Inammissibile: il teste, anche qui, è chiamato a deporre de relato actoris. I motivi e lo stato
d'animo del teste sono irrilevanti e non demandabili a deposizione testimoniale.
Cap. 45) Il teste è chiamato a deporre de relato actoris, il che è inammissibile. Il teste, inoltre, non può esprimere un giudizio sulla “necessità” di un atto. Necessità che, oltretutto, la Corte di
Cassazione esclude: “Si diceva della affermazione condivisibile, per cui non vi è interesse ad pagina 11 di 31 impugnare, senza soccombenza, ma, nella specie, vi è una ragione ulteriore per escludere
l'impugnazione. Nella separazione consensuale, così come nel divorzio congiunto, ma pure in caso di precisazioni comuni che concludano e trasformino il procedimento contenzioso di separazione e divorzio, si stipula un accordo, di natura sicuramente negoziale (tra le altre, Cass. n. 17607 del 2003), che, frequentemente, per i profili patrimoniali si configura come un vero e proprio contratto. Non rileva che, in sede di divorzio, esso sia recepito, fatto proprio dalla sentenza: all'evidenza tale sentenza
è necessaria per la pronuncia sul vincolo matrimoniale, ma, quanto all'accordo, si tratta di un controllo esterno del giudice, analogo a quello di separazione consensuale … I coniugi, in quanto parti dei predetti accordi, non possono impugnare un decreto di omologa o la sentenza che li abbia recepiti” (Cass. 18066/2014).
Cap. 46) Il teste è chiamato a deporre de relato actoris, il che è inammissibile. Per il resto valgano le considerazioni di cui sopra.
Cap. 47) Il teste è chiamato a deporre de relato actoris, il che è inammissibile. Per il resto, ancora valgano le considerazioni di cui sopra.
Cap. 48) Inammissibile per le ragioni addotte in relazione ai capitoli 43-47. Inoltre la dichiarazione, anch'essa irrilevante e inammissibile, è del tutto generica e priva di riferimenti temporali.
- Testi , , . Tes_14 Tes_15 Tes_16
Cap. 49) Irrilevante. NE (“nei primi messi dell'anno 2015”). Terzo ed estraneo l'odierno convenuto.
Cap. 50) Irrilevante. NE (“nei primi messi dell'anno 2015”, “avviato le pratiche”). Nessun riferimento a incarichi all'avv. CP_1
Cap. 51) Irrilevante. A novembre/dicembre 2015, in ogni caso, non si erano ancora celebrate tutte le udienze e era ancora coniugata con NE Parte_1 Testimone_13
(“preparativi”).
Cap. 52) Irrilevante. NE. Non si indicano circostanze temporali precise per gli asseriti accadimenti (“novembre/dicembre”. Una circostanza sentita da 3 testi, figli dell'attrice, dei quali nessuno rammenta il mese?) e nemmeno si indica, per quanto irrilevante, la data di celebrazione del matrimonio. Peraltro, nel lasso di tempo indicato e il marito Parte_1 Testimone_13 dovevano ancora presentarsi avanti il Tribunale di Lecco per definire la pratica divorzile. Tes_14
infine, non può deporre perché lo farebbe de relato actoris.
[...]
Cap. 53) Inammissibile. L'“attesa” dei figli/testi circa il perfezionamento del divorzio da parte di
è del tutto ininfluente. Parte_1
pagina 12 di 31 Cap. 54) Irrilevante. Non si comprende poi come potesse aver dichiarato ad alcuni Parte_3 già nel dicembre 2015 che si era perfezionato il divorzio della (cfr. ad es. il cap. 15) e ad Pt_1 altri che tra dicembre e marzo era in attesa del perfezionamento del divorzio della stessa.
Cap. 55) Irrilevante. Valga, per la posizione del signor quanto già dedotto. Pt_3
Cap. 56) Irrilevante. Ininfluente. Si richiamano tutte le deduzioni ed eccezioni di cui sopra. Le dichiarazioni, simili fra loro (due anche nei fogli utilizzati), sono anch'esse irrilevanti e prive di precisi riferimenti temporali. Per quanto irrilevante, francamente perplime (a tacer d'altro) l'“approvazione” dopo anni di dichiarata convivenza con i figli, non certo in tenera età.
Nella denegata, non creduta, ammissione dei capitoli di prova sopra dedotti, certo il Giudice adito terrà conto, nel valutare le deposizioni e le dichiarazioni, del rapporto di discendenza diretta fra
l'attrice e i figli/testi.
- Testi dottoressa e dottoressa . Persona_1 Persona_2
Si sottopone al Giudice adito la valutazione se le indicate testimoni, funzionarie e/o addette alla
Cancelleria del Tribunale di Lecco, abbiano un interesse che ne impedisca la deposizione.
Nullus idoneus testis in re sua intelligitur (Nessuno può essere ritenuto un teste idoneo in una questione che lo riguardi).
Cap. 57) NE (quale “Cancelleria”?). Quel che si “esige”, poi, dev'essere basato su una norma giuridica, che non viene indicata e tale richiesta si appalesa in contrasto con la chiara sentenza della
Corte di Cassazione n. 18066/2014 già richiamata in atti (cfr. le deduzioni ed eccezioni per il capitolo di prova n. 45).
Cap. 58) (quali “procuratori dei coniugi”? Tutti? Sempre?). Privo di riferimenti temporali. Pt_4
Irrilevante. In contrasto con le statuizioni della Corte di Cassazione di cui alla sentenza n.
18066/2014.
Cap. 59) Irrilevante. Privo di riferimenti temporali. In contrasto con la sentenza n. 18066/2014 della
Cassazione.
Cap. 60) Irrilevante, per i motivi tutti dedotti ed eccepiti per i capitoli 57-59.
Nella non ritenuta ipotesi in cui l'adita Corte ritenesse doversi integrare l'istruttoria, si chiede
l'ammissione della prova testimoniale, con le testimoni dottoressa e dottoressa Persona_1
della Cancelleria del Tribunale di Lecco, sui seguenti capitoli. Persona_2
1) Vero che nel procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio fra e Parte_1
n. 1741/2015 R.G. Tribunale di Lecco, detti coniugi hanno mutato l'iniziale Testimone_13 ricorso contenzioso della in uno congiunto ex art. 4, comma 16, della L. n. 898/1970. Si Pt_1 mostra al teste il doc. 6 di parte convenuta in primo grado. pagina 13 di 31 2) Vero che, in base al doc. 12 di parte convenuta in primo grado che mi si rammostra (sentenza della
Cassazione Civile n. 18066/2014), “in caso di precisazioni comuni che concludano e trasformino il procedimento contenzioso di separazione e divorzio, si stipula un accordo, di natura sicuramente negoziale … I coniugi, in quanto parti dei predetti accordi, non possono impugnare un decreto di omologa o la sentenza che li abbia recepiti”.
3) Vero che, in base al doc. 12 di parte convenuta in primo grado che mi si rammostra, la sentenza che accoglie un ricorso congiunto dei coniugi è definitiva e/o passata in giudicato dalla data del suo deposito.
4) Vero che la competente cancelleria del Tribunale di Lecco, ove lei lavora, ha trasmesso per la prima volta il 20.4.2017 all'ufficio anagrafico comunale ritenuto competente (si mostra al teste il doc.
10 agli atti del convenuto in primo grado) la sentenza depositata il 25.1.2016, poi corretta con provvedimento depositato il 14.3.2016 (si rammostrano al teste i documenti n. 6 e 9 del convenuto in primo grado), emessa nel procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio fra Pt_1
e .
[...] Testimone_13
5) Vero che la sentenza del Tribunale di Lecco depositata il 25.1.2016, poi corretta con provvedimento depositato il 14.3.2016 (si rammostrano al teste i documenti n. 6 e 9 del convenuto in primo grado), fu trasmessa il 20.4.2017 –prima trasmissione in termini assoluti- dalla competente cancelleria del Tribunale di Lecco, ove lei lavora, al Comune di Dolzago.
6) Vero che la sentenza di cui al punto precedente avrebbe dovuto essere trasmessa al Comune di
Dairago. “
Per Controparte_2
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contraris reiectis,
- nel merito: rigettare, in quanto infondate in fatto e in diritto, le domande della Sig.ra nei Pt_1 confronti dell'Avv. e, conseguentemente, rigettare la domanda di manleva proposta da CP_1 quest'ultimo nei confronti dell'esponente Compagnia e ogni ulteriore e diversa domanda formulata nei confronti di conseguentemente, condannare la Sig.ra a Controparte_2 Parte_1 restituire a la somma di € 517.171,86, ovvero quella diversa accertata in corso di Controparte_2 causa, oltre interessi di mora ex d.lgs. 231/2002 dal 17/2/2021 all'effettiva restituzione;
- in subordine, nel merito: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda della Sig.ra nei confronti dell'Avv. e della domanda di quest'ultimo nei confronti di Pt_1 CP_1
applicare le limitazioni di polizza, nonché massimali (€ 750.000,00) e franchigie Controparte_2 contrattuali (5% per ogni sinistro con il minimo assoluto di € 500,00 a carico dell'assicurato).
pagina 14 di 31 In ogni caso: rigettare la domanda di restituzione formulata dalla Sig.ra in quanto Pt_1 infondata e non provata. Con vittoria di spese e compensi di tutti i gradi del giudizio, ivi comprese le spese di consulenza tecnica d'ufficio e compensazione delle spese del procedimento in Cassazione.
In via istruttoria: si contestano le risultanze della C.T.U., richiamando interamente le osservazioni alla c.t.u. del Prof. in data 15 luglio 2019 e ci si oppone all'ammissione delle prove Per_3 testimoniali dedotte da per i motivi esposti nella memoria ex art. 183, comma 6, n. Parte_1
3) c.p.c. depositata il 2.7.2018”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO conveniva in giudizio l'avv. avanti il Tribunale di Lecco, per Parte_1 Controparte_1 ottenerne la condanna al risarcimento dei danni, quantificati in € 1.096.096,30, derivanti dalla asserita condotta negligente del convenuto, tenuta nell'adempimento del mandato professionale. Tale mandato sarebbe stato conferito dall'attrice, al fine di ottenere con urgenza la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, da lei contratto con per poter poi contrarre nuovo Tes_13 matrimonio con . A quest'ultimo, con il quale l'attrice conviveva more uxorio da Parte_3 diversi anni, infatti, era stato diagnosticato un gravissimo mesotelioma maligno. La negligenza del convenuto sarebbe consistita nella mancata predisposizione di un atto di acquiescenza da parte dei coniugi, parti del procedimento di divorzio congiunto avanti al Tribunale di Lecco, al fine di ottenere l'accelerato passaggio in giudicato della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
nell'erronea indicazione del luogo di trascrizione del matrimonio, nel foglio di precisazione delle conclusioni congiunte depositato nell'ambito del giudizio. In conseguenza di tali condotte, vi sarebbe stato un ritardo nella conclusione del procedimento di divorzio, per cui la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio è divenuta definitiva solo dopo la morte di , avvenuta il Parte_3
07/05/2016. Di conseguenza, l'inadempimento del convenuto le avrebbe impedito di contrarre matrimonio con . Ha pertanto chiesto la condanna dell'avv. al Parte_3 Controparte_1 risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, asseritamente patiti a causa della mancata celebrazione del matrimonio.
Si costituiva il quale chiedeva il rigetto della domanda attorea, affermando di non essere CP_1 mai stato messo a conoscenza della situazione di urgenza rappresentata dall'attrice; negando l'esistenza di profili di negligenza nella propria condotta professionale;
contestando il quantum della pretesa attorea.
Proponeva domanda di garanzia nei confronti della propria compagnia di assicurazione Controparte_2
[...]
pagina 15 di 31 si costituiva, negando ogni addebito di responsabilità in capo al proprio assicurato;
eccependo CP_2 la mancata specificazione dei presupposti temporali della polizza da parte del convenuto;
quanto all'operatività della polizza, deducendo l'esclusione dalla manleva delle eventuali somme riconosciute dall'attrice, a titolo di restituzione dei compensi corrisposti al convenuto per l'adempimento dell'incarico, e a titolo di danno non patrimoniale;
la sussistenza di un massimale di € 750.000,00 e l'operatività di una franchigia del 5%, con minimo assoluto di € 500,00 a carico dell'assicurato, e l'assenza di copertura assicurativa per le spese di resistenza sostenute dall'assicurato.
Il Tribunale ammetteva prova testimoniale e CTU, al fine di calcolare le prestazioni previdenziali, a cui l'attrice avrebbe avuto diritto, se avesse contratto matrimonio con Pt_3
All'esito, con sentenza nr 8/21 pubblicata il 19.1.21, il Tribunale accoglieva parzialmente le domande attoree, perché rigettava la domanda restitutoria del compenso versato a quella relativa al CP_1 danno non patrimoniale;
quella relativa alla percezione, in caso di matrimonio con della Pt_3 quota di spettanza dell'erede legittimo, dato che avrebbe potuto testare in favore di Pt_3 Pt_1
e non l'aveva fatto.
Il Tribunale, invece, accoglieva la domanda di al risarcimento del danno patrimoniale, Pt_1 derivante dal mancato riconoscimento delle prestazioni economiche che l'NA (rendita ai superstiti
NA, in conseguenza dell'inabilità permanente, dovuta a malattia professionale, riconosciuta a e l' (prestazione aggiuntiva, a carico del Fondo Vittime Amianto, e di pensione ai Pt_3 CP_3 superstiti) le avrebbero erogato, qualora fosse stata coniugata con al momento del Parte_3 suo decesso. Gli importi, che le sarebbero stati riconosciuti, sono stati calcolati dal CTU;
il Giudice ha stabilito che il risarcimento dovuto fosse pari a € 501.338,46, cioè pari alle somme lorde di cui sopra, detratte le tasse dovute sui ratei di pensione di reversibilità maturandi, oltre interessi compensativi calcolati sulla somma man mano rivalutata, dalla data del decesso di (7.5.2016), al saldo. Pt_3
Il Tribunale accoglieva la domanda di manleva di verso nei limiti delle CP_1 CP_2 condizioni di polizza relative al massimale di € 750.000,00, allo scoperto del 5%, e al minimo assoluto di € 500,00.
Condannava alla rifusione delle spese di lite di e di CTU;
compensava le spese CP_1 Pt_1 di lite tra e CP_2 CP_1
Il Tribunale motivava la decisione come segue:
- l'avvocato è responsabile nei confronti del proprio cliente, ai sensi degli artt. 2236 e 1176 c.c., in caso di incuria o di ignoranza di disposizioni di legge;
quando, per negligenza o imperizia, compromette il buon esito del giudizio;
deve ritenersi esclusa la sua responsabilità, a meno che pagina 16 di 31 non risulti che abbia agito con dolo o colpa grave, invece, nelle ipotesi di interpretazione di leggi o di risoluzione di questioni opinabili;
- l'inadempimento del suddetto professionista non può essere desunto dal mancato raggiungimento del risultato utile, cui mira il cliente, ma soltanto dalla violazione del dovere di diligenza, adeguato alla natura dell'attività esercitata;
- è onere del cliente dimostrare che l'avvocato ha svolto il mandato in violazione della diligenza professionale, richiesta dall'ordinamento al professionista;
- dalla documentazione prodotta dall'attrice (in particolare messaggi mail e whatsapp, ad esempio messaggio di all'attrice del 25.1.16 - doc. 8 di parte attrice in primo grado -, e CP_1 messaggi sub docc. 41 e 42 di parte attrice) emerge che avesse, sin dal Parte_1 momento del conferimento dell'incarico, dichiarato al convenuto la propria volontà CP_1 di ottenere celermente una pronuncia di divorzio, al fine di potere contrarre nuovo matrimonio con il proprio convivente , al quale era stato diagnosticato un mesotelioma Parte_3 maligno
- la condotta negligente dell'avvocato è consistita nel non avere informato la propria assistita della necessità del passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, per poter contrarre nuovo matrimonio;
della possibilità per i coniugi di sottoscrivere un atto di acquiescenza, al fine di accelerare detto passaggio in giudicato, essendo il professionista tenuto a compiere diligentemente anche gli atti di esecuzione degli incombenti accessori e successivi alla sentenza, tra i quali vi è, in particolare, l'ottenimento della definitività della pronuncia;
- in particolare, le parti avrebbero potuto facilmente ottenere il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, mediante sottoscrizione di un atto di acquiescenza, per rinuncia all'eventuale impugnazione, soprattutto in considerazione del fatto che entrambi i coniugi erano assistiti da il quale avrebbe pertanto potuto agevolmente sottoporre loro la CP_1 sottoscrizione dell'atto di acquiescenza.
- non ha provato di avere informato la sulla possibilità di firmare un atto CP_1 Pt_1 di acquiescenza, ma ha dichiarato di avere sollecitato la cancelleria a procedere con la trasmissione della sentenza. Pur essendo a conoscenza dell'urgenza sottesa alle richieste della propria cliente, ha omesso di verificare la possibilità di accelerare i tempi di detto passaggio in giudicato, mediante sottoscrizione di atto di acquiescenza, con rinuncia a eventuali impugnazioni, in quanto erroneamente convinto dell'inutilità di detto atto;
Tes_1
- (funzionario di Cancelleria del Tribunale di Lecco) ha affermato di avere fornito le relative informazioni direttamente a rivoltasi in Cancelleria personalmente Pt_1
pagina 17 di 31 nell'aprile 2016, e divenuta edotta della possibilità di firmare rinunzia all'impugnazione solo in quel modo;
- è documentalmente provato che il Pubblico Ministero aveva già rinunciato all'impugnazione sin dal 25/01/2016 (cfr. doc. 43 di parte attrice);
- secondo la regola del “più probabile che non”, che governa la causalità civile, se il professionista, che conosceva le ragioni dell'urgenza della propria cliente, a) la avesse informata tempestivamente della necessità del passaggio in giudicato della sentenza di divorzio;
b) avesse predisposto un atto di acquiescenza per rinuncia all'impugnazione al fine di accelerare detto passaggio in giudicato;
c) non avesse determinato la necessità del procedimento di correzione di errore materiale, che ha causato un ulteriore dilatamento dei tempi necessari alla pronuncia di divorzio, commettendo un errore nel foglio di precisazione delle conclusioni
(errore riflesso sulla sentenza di divorzio, pubblicata il 25/01/2016, la quale ha recepito le conclusioni rassegnate in forma congiunta dalle parti), dove ha erroneamente indicato che il matrimonio era trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Busto Arsizio, anziché presso il Comune di Dairago (cfr. doc. 6 di parte attrice); il matrimonio tra e Pt_1 avrebbe potuto celebrarsi. Pt_3
- irrilevante è la circostanza, dedotta dal convenuto, secondo cui la Cancelleria del Tribunale di
Lecco ha trasmesso all'Ufficiale di Stato Civile la copia della sentenza di divorzio tra i coniugi e solo in data 20/04/2017, dato che, dopo la morte di Parte_1 Tes_13 Pt_3
e non essendo stato sottoscritto nessun atto di acquiescenza per rinuncia
[...] all'impugnazione dai coniugi, era venuta meno la necessità/opportunità di una trasmissione d'urgenza. Altrettanto irrilevante è la circostanza che, tra il momento, in cui venne disposta la correzione dell'errore materiale della sentenza di divorzio (14/03/2016), e il giorno del decesso di (07/05/2016), sia trascorso circa un mese e mezzo;
infatti, se i coniugi, Parte_3 entrambi assistiti dallo avessero immediatamente rinunciato a proporre CP_1 impugnazione, sottoscrivendo l'atto di acquiescenza, vi sarebbe comunque stato un lasso di tempo sufficiente a consentire a di contrarre matrimonio con Parte_1 Pt_3
Stanti le gravissime condizioni di salute di , trattandosi di
[...] Parte_3 imminente pericolo di vita di uno degli sposi, espressamente previsto dall'art. 101 c.c., il matrimonio si sarebbe contratto in tempi brevissimi;
- la volontà di contrarre matrimonio, in capo a e , era chiara Parte_1 Parte_3
e nota al convenuto che, nei messaggi scambiati con l'attrice, diverse volte, fa riferimento all'imminente matrimonio;
essa emerge anche dalla dichiarazione sub doc. 11 del fascicolo pagina 18 di 31 attoreo di funzionarie comunali, secondo le quali e si sarebbero recati più Pt_1 Pt_3 volte in Comune per informazioni circa la celebrazione del matrimonio. Non sussistono elementi che possono indurre a far pensare che volesse rinunciare al matrimonio Pt_3 qualche mese prima del suo decesso.
Impugnavano la sentenza del Tribunale di Lecco i convenuti. AM si costituiva e resisteva.
La Corte di Appello di Milano, con sentenza nr 3487/21, pubblicata il 30.11.21, accoglieva l'appello di e rigettava le domande di e la condannava a restituire CP_1 CP_2 Pt_1 la somma di oltre euro 517.000,00, versatale medio tempore da e di € 27.164,64, versata CP_2 da poneva tutte le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio a carico di CP_1 Pt_1
La Corte motivava come segue:
- non risulta provata la comunicazione dell'urgenza e dei suoi motivi all'avvocato, al momento del conferimento dell'incarico (primavera 2015), essendo tale comunicazione avvenuta in momento successivo (giugno 2015); il procedimento di divorzio iniziava come giudiziale e solo successivamente diveniva consensuale;
non ci è prova che la sentenza sarebbe divenuta definitiva prima della morte di il 7.5.2016, dato che è divenuta definitiva il 20.4.2017 Pt_3
- non vi è prova che volesse sposarsi, né è stato allegato e provato che avesse fatto Pt_3 ricorso a promessa di matrimonio, ai sensi dell' art. 79 e ss c.c.; anche se ne ha parlato e mostrato la volontà relativa, non ha né poteva contrarre alcun impegno al riguardo;
avrebbe potuto usare formule meno sacramentali, come una scrittura privata e non lo ha fatto;
non ha redatto testamento olografo per provvedere alla compagna dopo la morte;
aveva convissuto con per anni, senza sentire la necessità di sposarsi;
Pt_1
- non c'è prova di nesso causale immediato e diretto tra asseriti inadempimenti dell'avvocato e mancata percezione della prestazione previdenziale da parte di essendovi plurimi Pt_1 passaggi intermedi, tutti non provati ed incerti, mentre la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto un debito risarcitorio a carico del difensore quando tale nesso era immediato e diretto.
Proponeva ricorso in Cassazione articolando 4 motivi. Si costituivano le controparti, Pt_1 resistendo;
la costituzione di veniva dichiarata inammissibile. CP_2
La Suprema Corte, dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso, accoglieva gli altri tre.
pagina 19 di 31 Quanto al secondo motivo di ricorso, la Cassazione, dapprima ha chiarito che la Corte d'Appello non ha escluso l'inadempimento del senza motivazione, ma ha ritenuto irrilevante CP_1
l'accertamento sul punto, perché la domanda dell'attrice sarebbe comunque stata rigettata, non essendo provato il nesso di causa tra l'inadempimento e i danni lamentati.
Tuttavia, la Cassazione riteneva fondato il motivo di ricorso nr 2, relativamente alla parte della sentenza di appello, ove si afferma che “non sarebbe scontato” che la sentenza di divorzio avrebbe potuto essere pronunciata in tempo utile per il nuovo matrimonio, se l'avvocato avesse CP_1 svolto diligentemente la sua prestazione professionale, perché la motivazione è inesistente o apparente.
Infatti, è pacifico che l'incarico professionale fu conferito all'avvocato nella primavera del CP_1
2015; che a lui comunicò l'urgenza di ottenere il divorzio per contrarre il nuovo matrimonio Pt_1 con il prima del prevedibile esito infausto della sua malattia, nel giugno 2015; che l'altro Pt_3
Tes_1 coniuge (il aderì alla domanda di divorzio in vista dell'udienza di comparizione delle parti, che ebbe luogo nel novembre 2015. Tali circostanze, secondo la Cassazione, sono comunque irrilevanti, perché la sentenza di divorzio è stata depositata in data 25 gennaio 2016, ed oggetto di correzione di un errore materiale in data 14 marzo 2016, prima della morte del avvenuta il 7 maggio 2016. Pt_3
Perciò, ciò che conta, per la Suprema Corte, è che, se fosse stata effettuata la rinuncia all'impugnazione, da parte di entrambi i coniugi, nel corso dell'udienza di comparizione delle parti o immediatamente dopo la pubblicazione della pronuncia di divorzio, il giudicato sarebbe intervenuto ben prima del 7 maggio 2016, data del decesso del Pt_3
La Corte di Appello avrebbe dovuto motivare su perché il matrimonio tra e non Pt_1 Pt_3 avrebbe potuto avere luogo tra il 14.3.2016 e il 7.5.2016, ma non l'ha fatto. Inoltre, la Corte di Appello non ha motivato sul punto relativo alla asserita inevitabile definitività della sentenza ad aprile 2017.
Il terzo motivo di ricorso di è stato accolto dalla Cassazione, perché la Corte d'Appello ha Pt_1 ritenuto non sufficientemente provato il fatto che, ottenuta la sentenza di divorzio definitiva, Pt_1 avrebbe contratto matrimonio con ma, al tempo stesso, ha dichiarato inammissibili le prove Pt_3 orali articolate da perché irrilevanti. L'inammissibilità delle prove orali è stata dichiarata Pt_1 nonostante che esse fossero articolate in modo dettagliato e specifico, e la relativa richiesta ribadita anche in sede di precisazione delle conclusioni in secondo grado. Non essendo necessario ottenere prova di impegno vincolante (per di più in forma scritta, non prevista dalla legge), assunto da Pt_3
a sposarsi con non essendo rilevante il fatto che non abbia redatto testamento in Pt_1 Pt_3 favore di e non essendo provato che avesse beni da lasciare a le richieste di Pt_1 Pt_1
pagina 20 di 31 prove orali erano rilevanti oltre che ammissibili. Cassata la sentenza di secondo grado, la Cassazione ha rinviato di fronte a questo Giudice per l'assunzione delle prove orali.
Il quarto motivo di ricorso di è stato accolto dalla Cassazione, perché la Corte d'Appello ha Pt_1
Tes_1 ritenuto non provato il fatto che, se avesse ottenuto tempestivamente la sentenza di divorzio dal e avesse contratto matrimonio con il avrebbe ottenuto la pensione di reversibilità di Pt_3 Pt_1 quest'ultimo. La Corte d' Appello non ha motivato sul punto, sebbene tale diritto derivi direttamente dalla legge, in presenza di determinate condizioni, la cui sussistenza era stata documentata nel giudizio di merito con una consulenza tecnica di parte.
Ha riassunto il giudizio e si sono costituiti. All'udienza del 15.1.2015, Pt_1 CP_1 CP_2 il Consigliere Istruttore escuteva i testi di cui alle istanze istruttorie di fissava l'udienza ex Pt_1 art. 352 cpc e 127ter cpc del 8.4.25, poi differita al 8.7.25. Le parti depositavano le rispettive note di udienza;
la causa veniva rimessa in decisione al collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione in riassunzione, ha affermato che sarebbe provato che il Pt_1 CP_1 ha sbagliato ad indicare il Comune d'appartenenza di nelle note di precisazione congiunta Pt_1 delle conclusioni, indicazione errata recepita dal Tribunale, con la conseguente necessità di correggere l'errore materiale della sentenza. Tale errore, peraltro, è stato individuato solo grazie alla solerzia della signora recatasi in Comune, dove veniva avvertita del problema dai funzionari. Il Pt_1 procedimento di correzione ha determinato un ritardo di quasi due mesi quanto alla definitività della sentenza di divorzio (pubblicazione della sentenza 25 gennaio 2016; provvedimento di correzione ex artt. 287 e ss. cpc: 14 marzo 2016).
Inoltre, l'avvocato non ha fatto depositare la rinuncia all'impugnazione, né prestare acquiescenza già in sede di udienza;
non ha mai prospettato la proponibilità dell'istanza, tanto che della procedura ha saputo recandosi personalmente in Cancelleria. Irrilevante sarebbe il fatto che la Pt_1
Cancelleria abbia trasmesso la sentenza al solo 401 giorni dopo, poiché ciò è Parte_5 avvenuto in assenza di specifica urgenza e di un'attività di Infatti, è onere del ricorrente CP_1 attivarsi per ottenere la copia autentica della sentenza, con attestazione del relativo passaggio in giudicato, soprattutto in caso di urgenza. Inoltre, sul sito Internet del Tribunale di Lecco è presente un vademecum, per gli avvocati che desiderino ottenere il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio entro un breve termine. Tale passaggio in giudicato “accelerato” sarebbe possibile, su istanza, come confermato dalla deposizione testimoniale di funzionaria di Cancelleria in primo grado. pagina 21 di 31 L'avvocato non avrebbe fatto nulla, in ogni caso, poiché ignorava la necessità di ottenere il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio per ottenerne l'annotazione, e ciò costituisce un'ulteriore dimostrazione della gravità della sua negligenza.
In conclusione, l'assenza del procedimento di correzione, in uno con la tempestiva proposizione dell'istanza di acquiescenza, avrebbero determinato il passaggio in giudicato della sentenza molto prima del decesso di Inoltre, non ha allegato, né tantomeno provato, circostanze Pt_3 CP_1 atte a fare presumere che nel periodo tra il 14,3.2016 e il 7.5.2016 il matrimonio non avrebbe potuto essere celebrato.
La volontà di di contrarre matrimonio è stata, secondo provata ad abundantiam Pt_3 Pt_1 tramite le dichiarazioni scritte dei testimoni (docc. nn. 44 a 55 fasc. primo grado di . Pt_1
Quanto alla prova della sicura acquisizione da parte di in caso di matrimonio, del diritto alla Pt_1 pensione di reversibilità (rendite superstiti NA), prestazione aggiuntiva a carico del Fondo Vittime
Amianto, e pensione aggiuntiva erogata dall' , ha richiamato relazione predisposta dallo CP_3 Pt_1 studio B.C.S. Commercialisti Associati, suo CTP, avente ad oggetto il calcolo presuntivo di tale pensione (doc. 35 fasc. primo grado attoreo); la correttezza di tale calcolo sarebbe provata dagli esiti della CTU, disposta in primo grado. Pertanto, sul punto si sarebbe formata prova piena, dato che la prestazione previdenziale dipende dall'applicazione di norme di legge e di regole tecnico-giuridiche. ha riferito che, a seguito della sentenza della Corte di Appello, che ha disposto la Pt_1 restituzione da a e di oltre mezzo milione di euro, ha subito Pt_1 CP_1 CP_2 Pt_1 azioni esecutive mobiliari e immobiliari, con conseguente vendita a prezzo vile degli immobili di proprietà, oltre a danni quali segnalazione alla centrale rischi, a istituti bancari ecc..
Ha chiesto, in via istruttoria, l'assunzione delle prove orali già richieste in primo grado. Nel merito, ha chiesto la condanna di e a restituire tutto quanto ottenuto tramite le azioni CP_1 CP_2 esecutive di cui sopra;
la conferma integrale della sentenza di primo grado.
costituitosi, ha chiesto respingersi le domande attoree, perché infondate;
ha ribadito CP_1
l'inesistenza di profili di negligenza nella propria condotta professionale;
di non esser mai stato messo Tes_1 a parte dell'urgenza, per di ottenere il divorzio da e coniugarsi con Parte_1 Pt_3 ha contestato il quantum della pretesa attorea;
ha rinnovato la domanda di garanzia nei confronti della propria compagnia di assicurazione, Ha affermato che, essendo stato accolto il Controparte_2 ricorso per Cassazione per vizi della motivazione, questa Corte può valutare liberamente i fatti già accertati e indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo, in relazione alla pronuncia da emettere in sostituzione di quella cassata. Ha aggiunto che: pagina 22 di 31 - il mandato professionale era solo quello relativo al divorzio di dal marito;
non Pt_1 sarebbe provata la comunicazione all'avvocato dell'urgenza e delle relative ragioni;
- l'errore determinante la necessità della correzione della sentenza fu del Giudice, perché è stato il Tribunale di Lecco ad emettere la sentenza in cui l'errore era contenuto, essendo irrilevante l'errore, commesso da nella nota di precisazione delle conclusioni;
CP_1
- sarebbe irrilevante la mancata firma di un atto d'acquiescenza alla sentenza di divorzio, perché il ritardo della Cancelleria, nel trasmettere la sentenza al Comune rilevante, avrebbe in ogni caso vanificato l'effetto di tale firma. La condotta della Cancelleria sarebbe perciò sufficiente a interrompere ogni eventuale nesso causale fra la condotta di (relativamente sia alla CP_1 mancata proposizione dell'atto adi acquiescenza dei coniugi divorziati, che all'errore nella precisazione delle conclusioni circa il Comune ove la annotazione della sentenza avrebbe dovuto essere fatta) e i danni lamentati da In ogni caso, il mandato professionale di Pt_1 si sarebbe compiuto con l'ottenimento della sentenza di divorzio. Inoltre, sarebbe CP_1 irrilevante la mancata firma della acquiescenza da parte dei coniugi divorziati, perché la sentenza di accoglimento della domanda di divorzio, proposta con ricorso congiunto, avrebbe immediatamente le caratteristiche di res iudicata e va immediatamente trasmessa, dal
Cancelliere all'Ufficiale dello Stato civile, ai fini dell'annotazione;
- in ogni caso, il consenso al matrimonio può essere revocato all'ultimo minuto;
nessun testimone può riferire con certezza una volontà del nubendo, che può mutare all'ultimo minuto;
mancherebbe la prova che avesse espresso l'effettiva volontà di contrarre matrimonio Pt_3 con in particolare nel periodo da febbraio 2016 a maggio 2016, anche in Pt_1 considerazione del fatto che e convivevano da 9 anni alla data del decesso Pt_1 Pt_3 di quest'ultimo.
- la Cassazione avrebbe errato nel non ritenere provato che avesse beni da devolvere, Pt_3 eventualmente, per testamento, a (sarebbe stato proprietario di un immobile sito in Pt_1
Civate, due autovetture e un motociclo, e titolare di un c/c presso Unicredit, filiale di Oggiono)
- la malattia sarebbe stata diagnosticata a solo a giugno 2015, dopo che il mandato Pt_3 relativo al divorzio era stato già conferito all'avvocato, che inizialmente non poteva sapere che era correlata all'attività lavorativa (e quindi che la liquidazione della pensione di reversibilità in capo a una eventuale moglie sarebbe stata più alta). Non è pertanto integrato il requisito della prevedibilità del danno, ex art. 1225 c.c., nella fattispecie.
- Sussisterebbe, in ogni caso, concorso di colpa della creditrice che ha atteso 11 anni a Pt_1
Con divorziare dal marito, nonostante fosse da 9 anni convivente con Pertanto, Pt_3
pagina 23 di 31 ha chiesto, in via subordinata, la riduzione del risarcimento ritenuto dovuto a CP_1
Pt_1
costituitasi, ha affermato che, in ipotesi di vizi di motivazione, il Giudice del rinvio non solo CP_2 può valutare liberamente i fatti già accertati, ma può anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo, in relazione alla pronuncia da emettere in sostituzione di quella cassata, tenendo conto, peraltro, delle preclusioni e decadenze già verificatesi (Cass. Civ., sez. lav. 29/5/2014,
n. 12102); in ipotesi di violazione o falsa applicazione di norme di diritto e di vizi di motivazione, il giudice del rinvio, oltre ad applicare il principio di diritto formulato dal Supremo Collegio, può valutare "ex novo" i fatti già acquisiti, nonché valutarne altri, la cui acquisizione sia consentita in base alle direttive impartite dalla Corte di Cassazione e sempre nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse (Cass. Civ. n. 7621/2021; Cass. Civ. n. 9970/2022). Perciò questa Corte, effettuate le necessarie integrazioni istruttorie e le nuove valutazioni, può confermare le statuizioni della sentenza n.
3487/2021. Nel merito ha sostenuto quanto segue:
- poiché oggetto del giudizio è la valutazione della condotta professionale di in CP_1
Tes_1 relazione al mandato ricevuto, relativo al divorzio tra e non devono essere Pt_1 valutate finalità del cliente estranee all'incarico e comunque neppure dichiarate;
- l'errore materiale della sentenza di divorzio era imputabile al Tribunale, non certo al difensore;
anche se questi ha errato nella precisazione delle conclusioni, l'errore era evidente ed avrebbe dovuto essere colto dal Giudice. Inoltre, se l'errore materiale fosse stato commesso da altri, e non dal Giudice, non si sarebbe potuto procedere alla correzione ex art. 287 c.p.c.. Al Tribunale di Lecco (Giudice e Cancelleria) spettavano in via esclusiva i controlli e gli adempimenti, al fine di ordinare, all'Ufficiale dello stato civile competente, di procedere con l'annotazione della sentenza di divorzio, prescindendo dalle indicazioni contenute nel foglio di precisazione delle conclusioni;
- non sarebbe stato possibile affermare, né provare, che sarebbe stato facile e agevole ottenere la pronuncia della sentenza di divorzio, in tempi tali da consentire le nuove nozze di Pt_1 con e ottenere da entrambi gli ex coniugi la sottoscrizione dell'atto di acquiescenza. Pt_3
- non sarebbe possibile ottenere l'immediato passaggio in giudicato della sentenza di divorzio mediante la sottoscrizione dell'atto di acquiescenza, in quanto il giudicato formale dipende dall'impossibilità di proporre impugnazioni;
nel caso di sentenza di divorzio, pronunciata su domanda congiunta, il potere di impugnare non nascerebbe affatto, di talché il decorso del termine e l'acquiescenza sarebbero istituti senza significato, tanto che la Cassazione avrebbe pagina 24 di 31 escluso che possano costituire oggetto di gravame i provvedimenti nei divorzi congiunti e in quelli che da giudiziali diventano consensuali.
- sussisterebbe carenza assoluta di prova in merito alla volontà di di contrarre Pt_3 matrimonio con L'art. 79 c.c. tutela la libertà matrimoniale, garantendo che il Pt_1 consenso permanga libero e spontaneo, tramite comminatoria di nullità per quei patti che impongano obblighi, nel caso una parte si rifiuti di eseguire la promessa di contrarre matrimonio;
l'assoluta libertà matrimoniale è principio di ordine pubblico che deriva dagli artt,
29 e 30 Cost. ed è munita della tutela dell'art. 2 Cost.;
- il cliente deve provare, secondo una valutazione prognostica positiva, con giudizio formulato ex ante, secondo la regola del “più probabile che non”, il probabile esito favorevole del risultato dell'attività, se fosse stata correttamente e diligentemente svolta. Occorre che il danneggiato provi il nesso di causalità tra il dedotto inadempimento e il danno, e, dunque che, in assenza di quell'omissione, il risultato sarebbe stato conseguito, con un accertamento da svolgersi sulla scorta di criteri probabilistici. Essendo il mandato, conferito all'avvocato, limitato al conseguimento della sentenza di divorzio, nella valutazione del nesso causale non possono essere incluse finalità soggettive della cliente, estranee al mandato professionale, comunque non provate;
- mancherebbe la prova della acquisizione, in capo a ove avesse contratto matrimonio, Pt_1 del diritto alle rendite erogate dall'NA e dall' ; CP_3
- sussisterebbe il concorso di colpa del creditore, ex art 1227 c.c., avendo atteso 11 Pt_1 anni a divorziare dal marito, nonostante fosse da 9 anni convivente con Pt_3
- erroneamente la Cassazione avrebbe rilevato d'ufficio l'inammissibilità del controricorso di perciò questa ha chiesto la compensazione delle spese di lite del giudizio di CP_2 legittimità;
- le domande restitutorie di relative alle somme asseritamente ottenute da Pt_1 CP_2 tramite procedure esecutive, devono essere respinte, non avendo finora visto assegnare CP_2
a sé somme da tali procedure.
La Corte osserva che risulta pacifico che l'incarico professionale fu conferito all'avvocato CP_1
a maggio 2015; che a lui comunicò l'urgenza di ottenere il divorzio, per contrarre il nuovo Pt_1
Tes_1 matrimonio con nel giugno 2015; che l'altro coniuge (il aderì alla domanda di divorzio Pt_3 in vista dell'udienza di comparizione delle parti, che ebbe luogo nel novembre 2015. Ciò è sufficiente pagina 25 di 31 per rigettare la tesi sostenuta dagli appellati, in punto mancata conoscenza, da parte di CP_1 dell' urgenza e impossibile tempestività dell'emissione della sentenza di divorzio.
In ogni caso, tali circostanze, secondo la Cassazione, sono comunque irrilevanti, perché la sentenza di divorzio è stata depositata in data 25 gennaio 2016, ed è stata oggetto di correzione di un errore materiale in data 14 marzo 2016, prima della morte del il 7 maggio 2016. La questione, Pt_3 sottesa all'accoglimento del secondo motivo di ricorso da parte della Suprema Corte, è se, qualora fosse stata effettuata la rinuncia all'impugnazione da parte di entrambi i coniugi, nel corso dell'udienza di comparizione delle parti del novembre 2015, o immediatamente dopo la pubblicazione della pronuncia, il giudicato sarebbe intervenuto ben prima del 7 maggio 2016, data del decesso del
Pt_3
Anche sotto tale profilo, la pronuncia remittente, sulla base della normativa sulle impugnazioni delle pronunzie di divorzio congiunto, è decisiva, al fine di respingere le allegazioni degli appellati, secondo le quali la rinuncia all'impugnazione non sarebbe stata sufficiente a determinare le condizioni per la definitività della sentenza di divorzio e la annotazione tempestiva nei registri anagrafici del rilevante
Comune.
La Corte di Appello avrebbe dovuto motivare sul perché il matrimonio tra e non Pt_1 Pt_3 avrebbe potuto avere luogo tra il 14.3.2016 e il 7.5.2016; ma su tale punto la motivazione è assente, così come è assente, secondo la Cassazione, la motivazione sul perché, anche in presenza di rinunzia all' impugnazione, la sentenza sarebbe divenuta definitiva solo il 20 aprile 2017.
Il rinvio odierno sorge pertanto dalla seguente affermazione della Cassazione: “In definitiva, nella sentenza impugnata manca del tutto una effettiva e logicamente comprensibile motivazione sulla ragione per cui è stata ritenuta mancante la prova che il giudicato sulla sentenza di divorzio avrebbe potuto intervenire in tempo utile per consentire il nuovo matrimonio alla ” Pt_1
Al riguardo si osserva che risulta pacifico che non abbia proposto la rinunzia CP_1 all'impugnazione ai coniugi divorziati fino a quando si è recata personalmente nella Pt_1
Cancelleria del Tribunale di Lecco, a fine aprile del 2016, e ha appreso della possibilità di rinunciare, come mezzo per accelerare l'ottenimento di una pronunzia definitiva. Non solo tale ultima circostanza non è stata contestata dagli appellati, ma risulta anche documentalmente (dai messaggi scambiati tra e e dalla deposizione testimoniale di funzionaria della cancelleria di Lecco resa Pt_1 CP_1 in primo grado.
La rinuncia avrebbe potuto avere luogo sia nel corso dell'udienza del 25 novembre 2015, sia con atto sottoscritto dai coniugi successivamente. Non è contestato che i coniugi, trattandosi di divorzio congiunto, erano rappresentati entrambi da Il mandato conferito da riguardante CP_1 Pt_1
pagina 26 di 31 il procedimento divorzile, comprendeva anche tale eventuale atto, come atto da svolgere nel corso del procedimento per l'ottenimento del divorzio, e comunque accessorio alla procedura. Risultando accertato che fosse a conoscenza dell'urgenza di ottenere una sentenza definitiva, era suo CP_1 compito, tra le obbligazioni assunte in qualità di professionista, che comprendono quella di informare i clienti, e proporre le più idonee soluzioni tecnico-giuridiche a questioni e problemi, connessi con il procedimento per cui l'incarico è stato conferito, proporre la soluzione della rinunzia all'impugnazione. risulta o non avere conosciuto la possibilità di rinunziare all'impugnazione nel corso dello CP_1 stesso procedimento divorzile (e gli effetti della rinunzia); o non essersi curato di informare la assistita,
e, in caso, predisporre idonea dichiarazione. In entrambi i casi, la condotta di ammonta a CP_1 negligenza professionale, e pertanto ad inadempimento grave, rispetto alle obbligazioni assunte, dato che l'urgenza di ottenere una pronunzia che potesse essere annotata tempestivamente, in tempo utile a permettere le nozze di e gli era nota da giugno 2015. Pt_1 Pt_3
Risulta, inoltre, provato documentalmente (cfr messaggi mail e whatsapp tra e Pt_1 CP_1 in atti, non contestati né quanto alla provenienza né quanto al contenuto da alcuna delle parti) che
[...] fosse al corrente del decorso della malattia, essendo informato, tramite delle varie CP_1 Pt_1 terapie a cui era soggetto e dei risultati sempre meno positivi delle stesse. Pt_3
Quanto alla contestazione degli appellati, circa la rilevanza della dichiarazione di rinunzia all'impugnazione per il passaggio in giudicato della sentenza, si rileva che la questione è dibattuta.
Secondo un primo orientamento, sostenuto dagli appellati, il giudicato formale dipende dalla impossibilità di proporre le impugnazioni c.d. ordinarie (art. 324 c.p.c.), e dunque dalla perdita del potere di impugnare non solo per decorso dei termini, ma anche per acquiescenza. Tuttavia, ancor prima, per perdere il potere di impugnare è necessario che esso sia sorto, e dunque sia l'acquiescenza, sia la mancata proposizione dell'impugnazione ordinaria, nei termini assegnati, debbono riguardare un soggetto, rispetto al quale quel potere è venuto ad esistenza. Se la pronunzia è conforme a quanto richiesto dalle parti, tale potere di impugnare non sorgerebbe in capo alle parti. Secondo tale orientamento, nel caso di divorzio congiunto, dato che entrambi i coniugi hanno richiesto la pronunzia,
e che questa è conforme alle loro richieste, il potere di impugnare non sorgerebbe in capo a loro, di talché la rinunzia all'impugnazione sarebbe irrilevante. La sentenza di divorzio congiunto passerebbe immediatamente in giudicato, al momento della pubblicazione.
Tale orientamento, però, non è condiviso da parte una notevole parte della giurisprudenza e della dottrina. In presenza di tale incertezza interpretativa, dunque, il difensore diligente e prudente di entrambi i coniugi avrebbe dovuto informarli della opportunità e possibile necessità della rinunzia, e predisporre tempestivamente la rinunzia già in tempo per l'udienza del 25.11.2015. Stante l'intervenuta pagina 27 di 31 rinunzia a impugnare del PM, già pervenuta, la rinunzia tempestiva dei coniugi all'impugnazione avrebbe determinato, senza dubbi interpretativi, il passaggio in giudicato immediato della sentenza di divorzio, eliminando il potere di impugnare, che pure si ritenesse essere sorto in capo ai coniugi che avevano chiesto ed ottenuto il divorzio congiunto. Quanto alla questione se la sentenza di divorzio potesse divenire definitiva nel lasso di tempo intercorso tra il 14.3.2016 e il 7.5.2016, deve pertanto concludersi che la sentenza di divorzio, tramite la rinunzia all'impugnazione tempestiva, sarebbe divenuta certamente definitiva, permettendo il matrimonio di e Pt_3 Pt_1
Pertanto, si deve concludere che la negligenza del difensore, rispetto alla rinunzia all'impugnazione, sia stata rilevante e grave, nel contesto dell'urgenza, come da lui conosciuta già da circa 6 mesi alla data,
25.11.2015, della udienza relativa al procedimento di divorzio, e che abbia esplicato effetti rilevanti nella odierna vicenda.
Deve poi rigettarsi la prospettazione degli appellati, circa la non imputabilità a fatto di CP_1 della necessità di ricorrere alla procedura di correzione di errore materiale della sentenza, che ha determinato un ulteriore mese e mezzo di ritardo nella emissione della sentenza definitiva. Se è vero che il procedimento usato (ex art. 287 cpc e ss) riguarda l'errore materiale della sentenza, e che le sentenze sono emesse dai giudici, è vero anche che tale errore è stato indotto da errore compiuto da
[...] nella redazione della nota di precisazione delle conclusioni, dove, pacificamente, il Comune, CP_1 nei cui registri la sentenza di divorzio andava annotata, è stato indicato in modo erroneo. La nota di precisazione ha infatti lo scopo di chiarire al Giudice, all'esito del procedimento, e prima dell'emissione della sentenza, quali sono le statuizioni che le parti vogliono ottenere dal medesimo.
E' onere delle parti (in questo caso, congiuntamente, peraltro), specificare con precisione quali statuizioni vogliano ottenere;
non risulta essere presente una norma nell'ordinamento che obblighi il
Giudice a mettere in discussione le conclusioni che le parti hanno precisato;
pertanto la tesi degli appellati, secondo la quale il Giudice avrebbe dovuto accorgersi dell'errore compiuto dal difensore, e statuire diversamente, deve essere rigettata.
Pertanto, deve ritenersi imputabile all'avvocato la necessità di utilizzare il procedimento ex artt. 287 e ss cpc, essendo l'errore materiale della sentenza direttamente dipeso all'errore compiuto dal difensore nella nota di precisazione delle conclusioni.
Si rileva, inoltre, come l'avvocato si sia disinteressato della annotazione della sentenza (contenente l'errore materiale) nei registri dello stato civile, essendo stato allertato dell'errore, pacificamente, dalla stessa, recatasi negli uffici comunali alcune settimane dopo l'emissione della sentenza. Pt_1
pagina 28 di 31 Quanto al terzo motivo di ricorso accolto dalla Cassazione, questa Corte ha ammesso le prove testimoniali articolate da sulla volontà di nel periodo antecedente alla sua morte, Pt_1 Pt_3 di contrarre matrimonio con la stessa. Stante la natura di atto personalissimo, non coercibile, del matrimonio, e nel contesto di un procedimento civilistico, la conclusione deve essere raggiunta seguendo un criterio probabilistico;
la prova deve ritenersi raggiunta qualora risulti “più probabile che non” che volesse effettivamente contrarre matrimonio con nel periodo Pt_3 Pt_1 immediatamente antecedente alla sua morte. Si ritiene tale prova raggiunta.
Infatti, non risulta contestato dagli appellati che, prima della ospedalizzazione, insieme a Pt_3
si fosse informato più volte, presso i rilevanti uffici comunali, delle modalità per addivenire Pt_1 al matrimonio. Risulta, inoltre, dalle dichiarazioni testimoniali, che avesse interpellato alcuni Pt_3 suoi amici al fine di ottenere che essi fossero testimoni di nozze (cfr testimonianza di e Tes_1
verbale di udienza del 15.1.2025) Testimone_2
Nel periodo successivo al ricovro di in ospedale, risulta provato, tramite istruttoria Pt_3 testimoniale, che egli, in più occasioni e alla presenza degli amici, abbia parlato della volontà di contrarre matrimonio quanto prima con (si veda, ad esempio la deposizione di Pt_1 Tes_1 secondo il quale una settimana prima della morte avrebbe reso dichiarazioni in tal senso). Pt_3
Alcuni testi hanno riferito che, una volta chiamato il prete, negli ultimi momenti di vita di Pt_3 questi abbia pensato che fosse giunto per la celebrazione del matrimonio.
Per quanto alcune di queste deposizioni testimoniali scontino una certa confusione su alcuni dettagli, ciò è compatibile con il lungo tempo trascorso (9 anni) tra i fatti e l'escussione; pertanto non si ritiene che tali incertezze siano indice di inattendibilità dei testi o non credibilità della testimonianza.
Le numerose deposizioni testimoniali sono tutte del medesimo segno e, insieme alle circostanze, provate, relative al periodo immediatamente antecedente la ospedalizzazione, sono idonee a provare, con elevato grado di certezza probabilistica, che fosse seriamente intenzionato a sposare Pt_3 nell'ultimo periodo della sua vita. Pt_1
La tesi degli appellati, secondo la quale la lunga convivenza di con senza Pt_3 Pt_1 contrarre matrimonio, deporrebbe a sfavore di una sua intenzione di sposarsi con lei, non coglie nel segno, proprio perché, come più volte affermato dagli appellati, la volontà di compiere un atto personalissimo come il matrimonio è incoercibile e non risponde a logiche di prevedibilità analoghe a quelle di altri atti che producono effetti giuridici, ad esempio nelle transazioni commerciali.
Pertanto sotto questo profilo, la sentenza del Tribunale deve essere confermata.
Deve essere respinta la domanda di di riduzione del risarcimento per concorso di colpa CP_1 della danneggiata perché questa non ha ottenuto il divorzio e sposato nei 9 anni di Pt_1 Pt_3
pagina 29 di 31 convivenza con quest'ultimo. Non si tratta infatti di un inadempimento o di una condotta imprudente o negligente della danneggiata, ma di una libera scelta, personalissima e non sindacabile, anche facendo riferimento ai principi costituzionalmente sanciti, richiamati dagli appellati, circa la libertà di autodeterminazione in materia matrimoniale.
Quanto al quarto motivo di ricorso accolto dalla Cassazione, si ritiene che il Tribunale abbia correttamente ritenuto provato che in caso avesse sposato avrebbe ottenuto le Pt_1 Pt_3 prestazioni previdenziali, il cui mancato conseguimento costituisce il danno patrimoniale dalla stessa sofferto. Non sono state infatti addotte, né tantomeno provate, dagli odierni appellati, su cui incombe il relativo onere probatorio, circostanze idonee a convincere il giudicante che, una volta contratto matrimonio con tali prestazioni previdenziali, in condizione di reversibilità, sarebbero state Pt_3 negate alla Il Giudice di prime cure, inoltre, non si è limitato ad utilizzare la relazione del Pt_1
CTP di parte attrice, ma ha nominato un CTU, al fine di determinare nel quantum la prestazione che avrebbe ottenuto, se avesse contratto matrimonio con La relazione peritale, Pt_1 Pt_3 ritenuta congrua e ben motivata dal Tribunale, risulta avere tali caratteristiche;
per le modalità con cui il quesito è stato posto al CTU, qualora la non avesse avuto diritto a una o più delle Pt_1 prestazioni previdenziali oggetto delle sue domande, il CTU lo avrebbe dovuto affermare, motivando la sua asserzione. Ciò non è accaduto, e pertanto si deve ritenere provato che, in caso di matrimonio, avrebbe ottenuto le prestazioni indicate nella relazione peritale d'ufficio. Pt_1
In conclusione, i motivi di censura, proposti dagli appellati, nei confronti della sentenza di primo grado, non sono fondati e devono essere respinti.
La sentenza del Tribunale deve essere integralmente confermata.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono liquidate in applicazione del DM 147/22, con riferimento ai valori medi e al valore della causa (tra 510.001 euro e 1 milione di euro). Gli odierni appellati devono essere condannati a rifondere, in solido, a le spese di lite per il grado avanti Pt_1 la Cassazione, per il primo avanti la Corte di Appello (per il quale non sono riconosciuti compensi per la fase istruttoria, non essendo stata svolta) e per il presente (per il quale sono riconosciuti compensi per la fase istruttoria, essendo stata svolta istruttoria testimoniale).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) conferma integralmente la sentenza del Tribunale di Lecco impugnata, 8/21 pubblicata il
19.1.2021, e per l'effetto:
pagina 30 di 31 b) condanna l'avv. a pagare a la somma di € 501.338,46, Controparte_1 Parte_1 oltre interessi compensativi calcolati al tasso legale sulla somma capitale devalutata alla data del fatto (07/05/2016) e rivalutata anno per anno fino al deposito della presente sentenza, nonché interessi legali calcolati sul solo importo capitale sopra indicato dalla data del deposito della presente sentenza al saldo;
c) condanna l'avv. a rifondere a le spese di lite per il primo Controparte_1 Parte_1 grado, che si liquidano in € 1.713,00 per anticipazioni ed in € 21.387,00 per compensi, oltre al 15% del compenso per rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
d) condanna a rifondere le spese processuali a liquidate in Controparte_1 Parte_6 euro 18.511,00 per compensi, oltre iva, cpa e 15% rimborso spese forfettarie, per il primo grado del giudizio avanti la Corte di Appello;
euro 26.155,00, per compensi, oltre iva, cpa e 15% per rimborso spese forfettarie per il presente grado del giudizio avanti la Corte di Appello;
euro
14.005,00, per compensi, oltre iva, cpa e 15% per rimborso spese forfettarie per il grado del giudizio avanti la Suprema Corte;
e) pone le spese di CTU definitivamente a carico dell'avv. Controparte_1
f) condanna a manlevare e tenere indenne l'avv. da ogni Controparte_2 CP_1 CP_1 somma che quest'ultimo dovrà versare a in forza della presente sentenza a titolo Parte_1 di capitale, interessi e spese (comprese le spese di lite e le spese di CTU), entro i limiti del massimale e dedotto lo scoperto del 5%;
g) Dichiara integralmente compensate le spese di lite fra l'avv. e Controparte_1 Controparte_2
[...]
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 16.7.25.
Il Consigliere Relatore
Il Presidente dott. Antonella Caterina Attardo dott. Cesira D'Anella
pagina 31 di 31
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di MILANO
Seconda Sezione CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Cesira D'Anella Presidente dott. Andrea Francesco Pirola Consigliere
dott. Antonella Caterina Attardo Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1518/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MASIERO Parte_1 C.F._1
SARA e dell'avv. DITTRICH LOTARIO BENEDETTO ( ) VIA ANDEGARI, C.F._2
4/A 20122 MILANO;
( VIA DANTE, 6 23900 Parte_2 C.F._3
LECCO; elettivamente domiciliato in VIA SANTA CROCE N. 4 20122 MILANO presso il difensore avv. MASIERO SARA
APPELLANTE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SABATINI Controparte_1 C.F._4
CAMILLA, elettivamente domiciliato in VIA MAZZINI 18/D 22036 ERBA presso il difensore avv.
SABATINI
[...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FERRONI Controparte_2 P.IVA_1
SC, elettivamente domiciliato in VIA DURINI N. 25 20122 MILANO presso il difensore avv. FERRONI SC
APPELLATO/I
CONCLUSIONI pagina 1 di 31 Per Parte_1
“Ogni contraria domanda, eccezione o istanza reietta,
- condannare l'avv. a pagare in favore di la somma di € Controparte_1 Parte_1
501.338,46, oltre interessi compensativi calcolati al tasso legale sulla somma capitale devalutata alla data del fatto (07/05/2016) e rivalutata anno per anno fino al deposito della presente sentenza, nonché interessi legali calcolati sul solo importo capitale sopra indicato dalla data del deposito della presente sentenza al saldo;
- per l'effetto: dichiararsi che la signora ha diritto a trattenere tutti gli importi già percetti Pt_1 da e , per l'ammontare complessivo di € 544.336,50 da computare Controparte_1 Controparte_2
a deduzione dell'importo di condanna complessivo;
- condannare l'avv. e a restituire alla signora Controparte_1 Controparte_2 Pt_1 gli importi derivanti dalle azioni di ripetizione conseguenti alla riforma della Sentenza di
[...] secondo grado, pari ad € 88.106,05 quanto all'Avv. e, quanto alla Controparte_1 [...]
pari alle eventuali somme che dovessero esserle distribuite e di cui oggi non si conosce CP_2 ancora l'esatta sorte;
- condannare l'avv. e a rifondere in favore di Controparte_1 Controparte_2 Parte_1 le spese di lite di primo grado, pari a € 1.713,00 per anticipazioni e a € 21.387,00 per compensi, oltre al 15% del compenso per rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- condannare l'avv. e a rifondere in favore di Controparte_1 Controparte_2 Pt_1 le spese di lite di secondo grado, pari a € 1.713,00 per anticipazioni e a € 21.387,00 per
[...] compensi, oltre al 15% del compenso per rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- condannare l'avv. e a rifondere in favore di Controparte_1 Controparte_2 Pt_1 le spese di lite del giudizio di Cassazione nonché del presente giudizio.
[...]
- In via istruttoria: si deducono i seguenti capitoli di prova con i testimoni indicati:
- “testi sig. residente in [...], e sig. Tes_1 [...]
residente in [...]: Testimone_2
o cap. 10) vero che in data 13.12.2015 il Sig. , durante una cena a casa sua in Civate Parte_3
(LC), mi ha chiesto di partecipare, in qualità di suo testimone, alla cerimonia di nozze tra lui e la sig.ra Parte_1
pagina 2 di 31 o cap. 11) vero che in data 13.12.2015 il Sig. , durante una cena a casa sua in Civate Parte_3
(LC), mi ha detto che la cerimonia di nozze tra lui e la sig.ra era in programma per il mese Pt_1 di marzo 2016;
o cap. 12) vero che nel periodo tra gennaio 2016 e aprile 2016, il sig. mi ha detto di Parte_3 essere in attesa del perfezionamento della pratica di divorzio della sig.ra per Parte_1 poterla sposare;
o cap. 13) vero che tra fine aprile 2016 ed il 7 maggio 2016 il sig. veniva ricoverato Parte_3 in Ospedale a Lecco e, quando mi sono recato a trovarlo, egli mi ha detto di voler organizzare il matrimonio con la sig.ra in Ospedale;
Parte_1
o cap. 14) vero che ho rilasciato alla sig.ra la dichiarazione di cui al doc. n. 44 Parte_1
(per il teste e di cui al doc. n. 45 (per il teste che mi si Tes_1 Testimone_2 rammostra ed il cui contenuto confermo integralmente;
- teste sig. , residente in [...]: Testimone_3
o cap. 15) vero che in data 31.12.2015, durante una cena da me organizzata a casa mia in Castellanza
(VA), il sig. ha annunciato che la sig.ra aveva ottenuto il divorzio Parte_3 Parte_1
e che si sarebbero sposati nel marzo 2016;
o cap. 16) vero che in data 31.12.2015, durante una cena da me organizzata a casa mia in Castellanza
(VA), il sig. ha detto di voler organizzare una festa per il matrimonio tra lui e la Parte_3 sig.ra Parte_1
o 17) vero che in data 07.05.2016 sono andata a trovare il sig. all'Ospedale “A. Parte_3
Manzoni” di Lecco, ove era stato ricoverato a fine aprile 2016, e in quell'occasione le condizioni di salute del sig. sono peggiorate e poco prima della sua morte, alla vista del prete Parte_3 giunto per l'estrema unzione, il sig. ha rivolto a la seguente frase: Parte_3 Parte_1
“amore ce l'abbiamo fatta a sposarci”;
o cap. 18) vero che ho rilasciato alla sig.ra la dichiarazione di cui al doc. n. 46 che Parte_1 mi si rammostra ed il cui contenuto confermo integralmente;
- testi sig.ra e sig.ra , entrambe presso Comune di Civate, Testimone_4 Testimone_5 addette all'Ufficio Servizi Demografici:
o cap. 19) vero che nel mese di febbraio 2016 i sig.ri , nato a [...] il Parte_3
20.02.1969 e la sig.ra , odierna attrice, si sono presentati presso l'Ufficio Servizi Parte_1
pagina 3 di 31 Demografici del Comune di Civate chiedendomi informazioni sul matrimonio civile e di procedere con le loro pubblicazioni matrimoniali;
o cap. 20) vero che nelle circostanze di cui al capitolo precedente per procedere con le pubblicazioni matrimoniali richieste dai sig.ri e Parte_3 Parte_1
ho verificato il loro stato civile e ho constatato che la sig.ra risultava ancora
[...] Pt_1 coniugata mentre la stessa dichiarava di essere divorziata;
o cap. 21) vero che nelle circostanze di cui al cap. 19, appurato che la sig.ra Parte_1 risultava ancora coniugata, ho consigliato a quest'ultima di contattare il Comune in cui era stato celebrato il suo matrimonio per verificare che la sentenza di divorzio fosse stata annotata a margine dell'atto;
o cap. 22) vero che ho rilasciato alla sig.ra la dichiarazione di cui al doc. n. 11 Parte_1 fascicolo attoreo che mi si rammostra ed il cui contenuto confermo integralmente;
- teste sig.ra residente in [...]: Testimone_6
o cap. 23) vero che nel mese di novembre 2014 il sig. , dipendente della nostra Parte_3 azienda RE IO S.p.a. di Molteno, ha iniziato a sentirsi male e, di rientro dal periodo di malattia, mi ha riferito delle sue condizioni di salute;
o cap. 24) vero che nel mese di novembre 2015 mi sono recata in Ospedale a Milano, dove il sig.
era ricoverato, ed in quell'occasione il sig. mi ha detto che aveva Parte_3 Parte_3 deciso di sposare la sig.ra Parte_1
o cap. 25) vero che nel mese di novembre 2015 durante una visita al sig. in Parte_3
Ospedale a Milano, quest'ultimo mi ha detto che dopo il matrimonio con la sig.ra Parte_1 mi avrebbe dovuto chiedere la licenza matrimoniale;
o cap. 26) vero che ho rilasciato alla sig.ra la dichiarazione di cui al doc. n. 47 che Parte_1 mi si rammostra ed il cui contenuto confermo integralmente;
- teste sig. , residente in [...]: Testimone_7
o cap. 27) vero che nel periodo tra dicembre 2015 e marzo 2016, mio figlio mi ha Parte_3 comunicato di essere in attesa del perfezionamento del divorzio della sig.ra per Parte_1 poter procedere con il matrimonio civile tra loro;
cap. 28) vero che tra fine aprile 2016 ed il 7 maggio 2016 mio figlio veniva ricoverato in Ospedale a
Lecco e, quando mi sono recato a trovarlo, egli mi ha di voler organizzare il matrimonio la sig.ra in Ospedale;
Parte_1
pagina 4 di 31 o cap. 29) vero che nelle circostanze di cui al capitolo 27, mio figlio ha chiesto la Parte_3 mia approvazione al matrimonio tra lui e la sig.ra ; Parte_1
- teste Dott.ssa residente in [...]: Testimone_8
oo cap. 30) vero che durante un colloquio con il sig. , occorso nel mese di novembre Parte_3
2015, egli mi ha detto che presto avrebbe sposato la sig.ra Parte_1
o cap. 31) vero che ho rilasciato alla sig.ra la dichiarazione di cui al doc. n. 48 che Parte_1 mi si rammostra ed il cui contenuto confermo integralmente;
- teste sig.ra residente in [...]: Testimone_9
o cap. 32) vero che nel periodo tra dicembre 2015 e marzo 2016 il sig. mi ha Parte_3 comunicato di essere in attesa del perfezionamento del divorzio della sig.ra per Parte_1 poter procedere con il matrimonio civile tra loro;
o cap. 33) vero che nel periodo tra dicembre 2015 e marzo 2016 il sig. mi ha Parte_3 comunicato di essere preoccupato per la sig.ra e mi ha chiesto di starle vicina qualora lui Pt_1 fosse deceduto;
o cap. 34) vero che ho rilasciato alla sig.ra la dichiarazione di cui Parte_1 al doc. n. 49 che mi si rammostra ed il cui contenuto confermo integralmente;
- testi sig.ra , residente in [...]1, e Testimone_10 sig.ra residente in [...]; Testimone_11
o cap. 35) vero che nel periodo tra dicembre 2015 e marzo 2016 il sig. mi ha Parte_3 comunicato di essere in attesa del perfezionamento del divorzio della sig.ra per Parte_1 poter procedere con il matrimonio civile tra loro;
o cap. 36) vero che nel periodo tra dicembre 2015 e marzo 2016 il sig. mi ha chiesto Parte_3 la massima disponibilità per la copertura del negozio di abbigliamento di cui è titolare la sig.ra
e presso cui lavoro, in prospettiva della luna di miele che avrebbe dovuto seguire il Pt_1 matrimonio tra lui e la sig.ra Pt_1
o cap. 37) vero che nel periodo tra dicembre 2015 e marzo 2016 il sig. mi ha Parte_3 comunicato di essere preoccupato per la sig.ra e mi ha chiesto di starle vicina qualora lui Pt_1 fosse deceduto;
o cap. 38) vero che ho rilasciato alla sig.ra la dichiarazione di cui al doc. n. 50 Parte_1
(per la teste ) e doc. n. 51 (per la teste che mi si rammostra ed il Testimone_10 Testimone_11 cui contenuto confermo integralmente;
pagina 5 di 31 - teste sig.ra , residente in [...]: Testimone_12
o cap. 39) vero che nel periodo tra dicembre 2015 e marzo 2016 il sig. mi ha Parte_3 comunicato di essere in attesa del perfezionamento del divorzio della sig.ra Parte_1
per poter procedere con il matrimonio civile tra loro;
[...]
o cap. 40) vero che in data 07.05.2016 sono andata a trovare il sig. ricoverato Parte_3 all'Ospedale “A. Manzoni” di Lecco, ove era stato ricoverato a fine aprile 2016, e in quell'occasione la sig.ra mi ha detto di essersi accordata con il prete dell'Ospedale che l'avrebbe Parte_1 aiutata ad organizzare il matrimonio civile in ospedale poiché entro pochi giorni avrebbe ottenuto la comunicazione di stato;
o cap. 41) vero che in data 07.05.2016 sono andata a trovare il sig. ricoverato Parte_3 all'Ospedale “A. Manzoni” di Lecco, ove era stato ricoverato a fine aprile 2016, ed in quell'occasione le condizioni di salute del sig. sono peggiorate e poco prima della sua morte, alla Parte_3 vista del prete giunto per l'estrema unzione, il sig. ha chiesto se il sacerdote fosse Parte_3 giunto per celebrare il suo matrimonio con la sig.ra Parte_1
o cap. 42) vero che ho rilasciato alla sig.ra la dichiarazione di cui al doc. n. 52 che Parte_1 mi si rammostra ed il cui contenuto confermo integralmente;
- teste sig. , residente in [...]: Testimone_13
o cap. 43) vero che al momento della richiesta di divorzio da parte della sig.ra nei Parte_1 miei confronti, intorno al mese di ottobre 2015, quest'ultima mi ha riferito che tale richiesta era finalizzata a sposarsi con il suo compagno , il quale era malato;
Parte_3
o cap. 44) vero che appresa la circostanza di cui al capitolo precedente ho accettato senza esitazione la richiesta della sig.ra poiché ero contento del fatto che volesse risposarsi con il sig. Pt_1
Pt_3
o cap. 45) vero che nel mese di aprile 2016 la sig.ra mi ha riferito di aver appreso Parte_1 tramite la cancelleria del Tribunale di Lecco della necessità di sottoscrivere un atto di acquiescenza per velocizzare le tempistiche per la trascrizione della sentenza di divorzio;
o cap. 46) vero che quando ho appreso della necessità di sottoscrivere un atto di acquiescenza nel mese di aprile 2016, tramite la sig.ra ho detto a quest'ultima di essere a Parte_1 disposizione per la sottoscrizione di tale atto;
pagina 6 di 31 o cap. 47) vero che ho appreso per la prima volta della necessità di sottoscrivere un atto di acquiescenza dalla mia ex moglie nel mese di aprile 2016;
o cap. 48) vero che ho rilasciato alla sig.ra la dichiarazione di cui al doc. n. 53 che Parte_1 mi si rammostra ed il cui contenuto confermo integralmente;
- testi sig.ra , residente in [...]
Dairago (MI), Via Battaglia del Don n. 3; sig.ra , residente in [...]
n. 7; sig. , residente in [...]: Tes_16
o cap. 49) vero che nei primi mesi dell'anno 2015 il sig. ha chiesto la mia Parte_3 approvazione al matrimonio tra lui e mia madre;
o cap. 50) vero che nei primi mesi dell'anno 2015 mia madre ha avviato le pratiche per divorziare da mio padre e risposarsi con il sig. ; Parte_3
o cap. 51) vero che nei mesi di novembre/dicembre 2015 mia madre ed il suo compagno Pt_3 mi hanno coinvolto nei preparativi per il loro matrimonio;
[...]
o cap. 52) vero che nei mesi di novembre/dicembre 2015, alla presenza di , mia Parte_3 madre ha chiesto a di farle da testimone;
Tes_14
o cap. 53) vero che nel periodo tra dicembre 2015 e aprile 2016, io ed i miei fratelli eravamo tutti in attesa del perfezionamento del divorzio di nostra madre;
o cap. 54) vero che nel periodo tra dicembre 2015 e aprile 2016 il sig. mi ha riferito Parte_3 di essere in attesa dello stato libero della mamma per poterla sposare;
o cap. 55) vero che tra fine aprile 2016 ed il 7 maggio 2016, il sig. veniva ricoverato in Ospedale a Lecco e, Parte_3 quando mi sono recato a trovarlo, egli mi ha detto di voler organizzare il matrimonio con mia mamma in Ospedale;
o cap. 56) vero che ho rilasciato alla sig.ra la dichiarazione di cui al doc. n. 54 Parte_1
(per ), n. 55 (per ), n. 56 (per ) che mi si rammostra ed il cui Tes_14 Tes_15 Tes_16 contenuto confermo integralmente.
Salvis omnibus juribus “
Per Controparte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis,
NEL MERITO
pagina 7 di 31 In via principale: accertare e dichiarare la mancanza di responsabilità dell'avv. CP_1 CP_1
e, per l'effetto, rigettare le domande di nei suoi confronti, nonché ogni altra Parte_1 domanda verso il medesimo spiegata nel presente giudizio e in quelli antecedenti;
In via subordinata, richiamando quanto dedotto ed eccepito nei propri scritti difensivi, qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto: nella denegata e non creduta ipotesi in cui fosse ritenuto un inadempimento e/o una responsabilità dell'avv. CP_1
A) dichiarare non dovuto alcun risarcimento o diminuirne l'importo, in entrambi i casi ex art. 1227
c.c., per il fatto colposo del creditore Parte_1
B) limitare il risarcimento, ex art. 1225 c.c., al danno che poteva prevedersi nel tempo in cui è sorta
l'obbligazione fra e l'avv. Parte_1 Controparte_1
C) rigettare ogni eventuale richiesta avversaria di danno da svalutazione monetaria;
D) nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda restitutoria formulata da Parte_1 degli importi corrisposti in esito alle plurime procedure esecutive resesi necessarie per
l'inadempimento della stessa, espungere dalla somma richiesta il maggior importo per costi, anticipazioni, spese ed interessi connessi e derivati dall'inadempimento medesimo ed ammontanti a complessivi € 7.917,29, come risultante dalla documentazione prodotta dall'appellante.
E) in ogni caso dichiarare la terza chiamata, tenuta a sua volta a manlevare, Controparte_2 risarcire o indennizzare l'avv. entro i limiti del massimale di polizza, da Controparte_1 qualunque domanda di che dovesse trovare accoglimento nei confronti dello stesso Parte_1 legale e, per l'effetto e tra l'altro, condannare la stessa a rimborsare quanto Controparte_2
l'avv. fosse tenuto a pagare a in dipendenza dei fatti per cui è Controparte_1 Parte_1 giudizio.
In punto spese: con vittoria di spese e compensi di tutti i gradi del giudizio -ivi comprese le spese di consulenza tecnica d'ufficio- oltre al 15% sulle competenze per spese generali e agli accessori di legge, laddove dovuti.
In via istruttoria;
Acquisire a prova documentale gli atti e i documenti dimessi in giudizio.
Rigettare le istanze di prova testimoniale e per interpello formulate da con istanza Parte_1 in subordine di prova contraria
In ogni caso ci si oppone ai capitoli ex adverso dedotti anche per i motivi di cui appresso.
- Testi e Tes_1 Testimone_2
pagina 8 di 31 Cap. 10) Quel che chiese al teste è irrilevante;
vede poi quale terzo ed estraneo Parte_3
l'odierno convenuto.
Cap. 11) Idem come sopra. A metà dicembre 2015, inoltre, pendeva ancora il procedimento divorzile, contrariamente a quanto si afferma nel capitolo di prova.
Cap. 12) In contrasto con il capitolo 11, irrilevante e a ciò alieno l'odierno convenuto.
Cap. 13) Irrilevante;
estraneo l'odierno convenuto.
Cap. 14) La testimonianza e la dichiarazione scritta NON sono in alcun modo utili ai fini del decidere.
Le dichiarazioni sub docc. 44 e 45, simili per forma e contenuto alle altre prodotte, a nulla rilevano e vedono quale terzo estraneo l'odierno convenuto. Inoltre esse sono erronee, fra l'altro, dove si riferisce che aveva già ottenuto il divorzio nel dicembre 2015, quando invece in tale Parte_1 epoca si doveva ancora celebrare l'udienza avanti il Collegio del Tribunale di Lecco fra ella e il marito . Testimone_13
- Teste . Testimone_3
Cap. 15) A metà dicembre 2015 pendeva ancora il procedimento divorzile, contrariamente a quanto si afferma nel capitolo di prova.
Cap. 16) Irrilevante;
privo di dati temporali (organizzare quando?); terzo ed estraneo il convenuto;
la signora all'epoca era ancora unita da vincolo coniugale con , Pt_1 Testimone_13 pendendo il procedimento divorzile.
Cap. 17) Irrilevante.
Cap. 18) La testimonianza e la dichiarazione scritta NON sono in alcun modo utili ai fini del decidere.
Valga, per la dichiarazione scritta di cui al doc. 46 attoreo, quanto sopra dedotto ed eccepito circa le dichiarazioni di Tes_1 Tes_2
- Testi e . Testimone_4 Testimone_5
Cap. 19) Irrilevante. Il capitolo, poi, chiede alle testimoni di confermare che la AM e il si sarebbero presentati nel febbraio 2016 presso l'ufficio pubblico quando, invece, nella Pt_3 dichiarazione resa al doc. 11 attoreo si scrive “senza ricordare la data”.
Cap. 20) Irrilevante. ha ottenuto l'annotazione dello stato civile libero non prima Parte_1 di un anno e mezzo dalla sentenza divorzile e oltre un anno dopo la morte di e ciò Parte_3 per fatto unicamente imputabile al Tribunale di Lecco. Si rimanda a tutto quanto in precedenza abbondantemente dedotto e documentato. Altrettanto documentale, incontestato e incontestabile è che ha vissuto separata dal marito per oltre undici anni prima di Parte_1 Testimone_13 chiedere il “divorzio”.
Cap. 21) Idem come sopra. pagina 9 di 31 Cap. 22) Irrilevante per quanto sopra.
- Teste Testimone_6
Cap. 23) Alla teste si demanda di riferire che nel mese di novembre 2014 “ha Parte_3 iniziato a sentirsi male”. Tale circostanza è anzitutto generica, così come lo è la restante parte del capitolo: “di rientro dal periodo di malattia, mi ha riferito delle sue condizioni di salute” (quali condizioni?). Il doc. 66 prodotto dall'attrice, inoltre, alle prime pagine reca un referto del 21.12.2014 che diagnostica una “artrite reattiva”. Cap. 24) Irrilevante, per le ragioni già ampiamente dedotte per altri capitoli analoghi e qui da intendersi richiamate e trascritte.
Cap. 25) Irrilevante.
Cap. 26) Valga quanto dedotto ed eccepito per i capitoli 23-25, che sono identici nel contenuto alla dichiarazione di cui al doc. 47.
- Teste . Testimone_7
Cap. 27) Irrilevante. Non si comprende poi come potesse aver dichiarato ad alcuni Parte_3 già nel dicembre 2015 che si era perfezionato il divorzio della (cfr. ad es. il cap. 15) e ad Pt_1 altri che tra dicembre e marzo era in attesa del perfezionamento del divorzio della stessa.
Cap. 28) Irrilevante. Valga, per la posizione del signor quanto già dedotto. Pt_3
Cap. 29) Che , ultraquarantenne, dopo anni di convivenza con Parte_3 Parte_1 abbia chiesto al padre l'approvazione al suo matrimonio è irrilevante e, francamente e per quanto nulla incida, poco verosimile.
- Teste Testimone_8
Cap. 30) Irrilevante. NE (“presto”).
Cap. 31) Irrilevante. Le dichiarazioni di cui al doc. 48 attoreo attengono perlopiù a questioni cliniche di che per nulla riguardano l'odierno convenuto. Idem per i desideri del signor Parte_3
che oltretutto e come già detto –con tutto il rispetto dovuto- non è parte del presente Pt_3 giudizio. Ciò vale anche per molti dei numerosi capitoli ex adverso dedotti.
- Teste Testimone_9
Cap. 32) Irrilevante. Come già detto in precedenza, non si comprende poi come Parte_3 potesse aver dichiarato ad alcuni già nel dicembre 2015 che si era perfezionato il divorzio della
e ad altri che tra dicembre e marzo era in attesa del perfezionamento del divorzio della Pt_1 stessa. Cap. 33) Irrilevante. Al teste si demanda poi di riferire su uno stato d'animo.
Cap. 34) Irrilevante. Del tutto privo di riferimenti temporali. NE. I desideri di Parte_3 non afferiscono alla presente causa;
idem per il suo stato d'animo, per comprovarsi il quale, oltretutto, non si può ricorrere alla prova testimoniale. pagina 10 di 31 - Testi e Testimone_10 Testimone_11
Tes_ Cap. 35) come per i capitoli 27 e 32.
Cap. 36) Irrilevante. NE. Tes_ Cap. 37) come per il capitolo 33. Si aggiunga, a valere anche per i capitoli di prova identici, che vien riferita una generica “preoccupazione” di un terzo –il signor che oltre a non poter Pt_3 essere oggetto di prova testimoniale viene smentita dal suo contegno in ambito patrimoniale verso
A mero titolo esemplificativo e non esaustivo: nessuna disposizione testamentaria Parte_1 in suo favore, nessun mutamento dei beneficiari delle polizze assicurative sulla vita, nessuna intestazione (o anche solo cointestazione) del conto corrente, nessun anticipo del T.F.R. Cap. 38) Le dichiarazioni “fotocopia” di cui ai documenti nn. 50 e 51 sono generiche, irrilevanti, prive di riferimenti temporali.
- Teste . Testimone_12
Tes_ Cap. 39) come per i capitoli 27, 32 e 35.
Cap. 40) La teste è chiamata a deporre de relato actoris, il che è inammissibile. Irrilevante. Singolare poi che il sacerdote sia genericamente evocato ma non individuato, non citato fra i testi e che egli, in tesi attorea, avrebbe dovuto organizzare un matrimonio civile.
Cap. 41) Irrilevante. inoltre, circostanza ben nota, aveva ottenuto la cessazione Parte_1 degli effetti civili del matrimonio, non la nullità “ecclesiastica”, mai chiesta, per cui alcun matrimonio religioso/concordatario si poteva celebrare.
Cap. 42) Detratta la parte “prosaica”, priva di pregio in un procedimento civile, si rileva che le circostanze dedotte sono irrilevanti e generiche. non è parte –lo si riferisce con il Parte_3 massimo rispetto- e, per quanto alcun diritto giuridicamente tutelato potesse avere, nessun altro può agire ora in suo nome e conto. Inoltre, come detto per il capitolo 41, la circostanza del matrimonio religioso è obiettivamente impossibile.
- Teste Testimone_13
Cap. 43) Il teste è chiamato a deporre de relato actoris, il che è inammissibile. Il capitolo è poi generico (“il quale era malato”), irrilevante e comunque privo di sufficienti e/o precisi riferimenti temporali (“intorno al mese di ottobre 2015”; sposarsi quando?).
Cap. 44) Inammissibile: il teste, anche qui, è chiamato a deporre de relato actoris. I motivi e lo stato
d'animo del teste sono irrilevanti e non demandabili a deposizione testimoniale.
Cap. 45) Il teste è chiamato a deporre de relato actoris, il che è inammissibile. Il teste, inoltre, non può esprimere un giudizio sulla “necessità” di un atto. Necessità che, oltretutto, la Corte di
Cassazione esclude: “Si diceva della affermazione condivisibile, per cui non vi è interesse ad pagina 11 di 31 impugnare, senza soccombenza, ma, nella specie, vi è una ragione ulteriore per escludere
l'impugnazione. Nella separazione consensuale, così come nel divorzio congiunto, ma pure in caso di precisazioni comuni che concludano e trasformino il procedimento contenzioso di separazione e divorzio, si stipula un accordo, di natura sicuramente negoziale (tra le altre, Cass. n. 17607 del 2003), che, frequentemente, per i profili patrimoniali si configura come un vero e proprio contratto. Non rileva che, in sede di divorzio, esso sia recepito, fatto proprio dalla sentenza: all'evidenza tale sentenza
è necessaria per la pronuncia sul vincolo matrimoniale, ma, quanto all'accordo, si tratta di un controllo esterno del giudice, analogo a quello di separazione consensuale … I coniugi, in quanto parti dei predetti accordi, non possono impugnare un decreto di omologa o la sentenza che li abbia recepiti” (Cass. 18066/2014).
Cap. 46) Il teste è chiamato a deporre de relato actoris, il che è inammissibile. Per il resto valgano le considerazioni di cui sopra.
Cap. 47) Il teste è chiamato a deporre de relato actoris, il che è inammissibile. Per il resto, ancora valgano le considerazioni di cui sopra.
Cap. 48) Inammissibile per le ragioni addotte in relazione ai capitoli 43-47. Inoltre la dichiarazione, anch'essa irrilevante e inammissibile, è del tutto generica e priva di riferimenti temporali.
- Testi , , . Tes_14 Tes_15 Tes_16
Cap. 49) Irrilevante. NE (“nei primi messi dell'anno 2015”). Terzo ed estraneo l'odierno convenuto.
Cap. 50) Irrilevante. NE (“nei primi messi dell'anno 2015”, “avviato le pratiche”). Nessun riferimento a incarichi all'avv. CP_1
Cap. 51) Irrilevante. A novembre/dicembre 2015, in ogni caso, non si erano ancora celebrate tutte le udienze e era ancora coniugata con NE Parte_1 Testimone_13
(“preparativi”).
Cap. 52) Irrilevante. NE. Non si indicano circostanze temporali precise per gli asseriti accadimenti (“novembre/dicembre”. Una circostanza sentita da 3 testi, figli dell'attrice, dei quali nessuno rammenta il mese?) e nemmeno si indica, per quanto irrilevante, la data di celebrazione del matrimonio. Peraltro, nel lasso di tempo indicato e il marito Parte_1 Testimone_13 dovevano ancora presentarsi avanti il Tribunale di Lecco per definire la pratica divorzile. Tes_14
infine, non può deporre perché lo farebbe de relato actoris.
[...]
Cap. 53) Inammissibile. L'“attesa” dei figli/testi circa il perfezionamento del divorzio da parte di
è del tutto ininfluente. Parte_1
pagina 12 di 31 Cap. 54) Irrilevante. Non si comprende poi come potesse aver dichiarato ad alcuni Parte_3 già nel dicembre 2015 che si era perfezionato il divorzio della (cfr. ad es. il cap. 15) e ad Pt_1 altri che tra dicembre e marzo era in attesa del perfezionamento del divorzio della stessa.
Cap. 55) Irrilevante. Valga, per la posizione del signor quanto già dedotto. Pt_3
Cap. 56) Irrilevante. Ininfluente. Si richiamano tutte le deduzioni ed eccezioni di cui sopra. Le dichiarazioni, simili fra loro (due anche nei fogli utilizzati), sono anch'esse irrilevanti e prive di precisi riferimenti temporali. Per quanto irrilevante, francamente perplime (a tacer d'altro) l'“approvazione” dopo anni di dichiarata convivenza con i figli, non certo in tenera età.
Nella denegata, non creduta, ammissione dei capitoli di prova sopra dedotti, certo il Giudice adito terrà conto, nel valutare le deposizioni e le dichiarazioni, del rapporto di discendenza diretta fra
l'attrice e i figli/testi.
- Testi dottoressa e dottoressa . Persona_1 Persona_2
Si sottopone al Giudice adito la valutazione se le indicate testimoni, funzionarie e/o addette alla
Cancelleria del Tribunale di Lecco, abbiano un interesse che ne impedisca la deposizione.
Nullus idoneus testis in re sua intelligitur (Nessuno può essere ritenuto un teste idoneo in una questione che lo riguardi).
Cap. 57) NE (quale “Cancelleria”?). Quel che si “esige”, poi, dev'essere basato su una norma giuridica, che non viene indicata e tale richiesta si appalesa in contrasto con la chiara sentenza della
Corte di Cassazione n. 18066/2014 già richiamata in atti (cfr. le deduzioni ed eccezioni per il capitolo di prova n. 45).
Cap. 58) (quali “procuratori dei coniugi”? Tutti? Sempre?). Privo di riferimenti temporali. Pt_4
Irrilevante. In contrasto con le statuizioni della Corte di Cassazione di cui alla sentenza n.
18066/2014.
Cap. 59) Irrilevante. Privo di riferimenti temporali. In contrasto con la sentenza n. 18066/2014 della
Cassazione.
Cap. 60) Irrilevante, per i motivi tutti dedotti ed eccepiti per i capitoli 57-59.
Nella non ritenuta ipotesi in cui l'adita Corte ritenesse doversi integrare l'istruttoria, si chiede
l'ammissione della prova testimoniale, con le testimoni dottoressa e dottoressa Persona_1
della Cancelleria del Tribunale di Lecco, sui seguenti capitoli. Persona_2
1) Vero che nel procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio fra e Parte_1
n. 1741/2015 R.G. Tribunale di Lecco, detti coniugi hanno mutato l'iniziale Testimone_13 ricorso contenzioso della in uno congiunto ex art. 4, comma 16, della L. n. 898/1970. Si Pt_1 mostra al teste il doc. 6 di parte convenuta in primo grado. pagina 13 di 31 2) Vero che, in base al doc. 12 di parte convenuta in primo grado che mi si rammostra (sentenza della
Cassazione Civile n. 18066/2014), “in caso di precisazioni comuni che concludano e trasformino il procedimento contenzioso di separazione e divorzio, si stipula un accordo, di natura sicuramente negoziale … I coniugi, in quanto parti dei predetti accordi, non possono impugnare un decreto di omologa o la sentenza che li abbia recepiti”.
3) Vero che, in base al doc. 12 di parte convenuta in primo grado che mi si rammostra, la sentenza che accoglie un ricorso congiunto dei coniugi è definitiva e/o passata in giudicato dalla data del suo deposito.
4) Vero che la competente cancelleria del Tribunale di Lecco, ove lei lavora, ha trasmesso per la prima volta il 20.4.2017 all'ufficio anagrafico comunale ritenuto competente (si mostra al teste il doc.
10 agli atti del convenuto in primo grado) la sentenza depositata il 25.1.2016, poi corretta con provvedimento depositato il 14.3.2016 (si rammostrano al teste i documenti n. 6 e 9 del convenuto in primo grado), emessa nel procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio fra Pt_1
e .
[...] Testimone_13
5) Vero che la sentenza del Tribunale di Lecco depositata il 25.1.2016, poi corretta con provvedimento depositato il 14.3.2016 (si rammostrano al teste i documenti n. 6 e 9 del convenuto in primo grado), fu trasmessa il 20.4.2017 –prima trasmissione in termini assoluti- dalla competente cancelleria del Tribunale di Lecco, ove lei lavora, al Comune di Dolzago.
6) Vero che la sentenza di cui al punto precedente avrebbe dovuto essere trasmessa al Comune di
Dairago. “
Per Controparte_2
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contraris reiectis,
- nel merito: rigettare, in quanto infondate in fatto e in diritto, le domande della Sig.ra nei Pt_1 confronti dell'Avv. e, conseguentemente, rigettare la domanda di manleva proposta da CP_1 quest'ultimo nei confronti dell'esponente Compagnia e ogni ulteriore e diversa domanda formulata nei confronti di conseguentemente, condannare la Sig.ra a Controparte_2 Parte_1 restituire a la somma di € 517.171,86, ovvero quella diversa accertata in corso di Controparte_2 causa, oltre interessi di mora ex d.lgs. 231/2002 dal 17/2/2021 all'effettiva restituzione;
- in subordine, nel merito: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda della Sig.ra nei confronti dell'Avv. e della domanda di quest'ultimo nei confronti di Pt_1 CP_1
applicare le limitazioni di polizza, nonché massimali (€ 750.000,00) e franchigie Controparte_2 contrattuali (5% per ogni sinistro con il minimo assoluto di € 500,00 a carico dell'assicurato).
pagina 14 di 31 In ogni caso: rigettare la domanda di restituzione formulata dalla Sig.ra in quanto Pt_1 infondata e non provata. Con vittoria di spese e compensi di tutti i gradi del giudizio, ivi comprese le spese di consulenza tecnica d'ufficio e compensazione delle spese del procedimento in Cassazione.
In via istruttoria: si contestano le risultanze della C.T.U., richiamando interamente le osservazioni alla c.t.u. del Prof. in data 15 luglio 2019 e ci si oppone all'ammissione delle prove Per_3 testimoniali dedotte da per i motivi esposti nella memoria ex art. 183, comma 6, n. Parte_1
3) c.p.c. depositata il 2.7.2018”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO conveniva in giudizio l'avv. avanti il Tribunale di Lecco, per Parte_1 Controparte_1 ottenerne la condanna al risarcimento dei danni, quantificati in € 1.096.096,30, derivanti dalla asserita condotta negligente del convenuto, tenuta nell'adempimento del mandato professionale. Tale mandato sarebbe stato conferito dall'attrice, al fine di ottenere con urgenza la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, da lei contratto con per poter poi contrarre nuovo Tes_13 matrimonio con . A quest'ultimo, con il quale l'attrice conviveva more uxorio da Parte_3 diversi anni, infatti, era stato diagnosticato un gravissimo mesotelioma maligno. La negligenza del convenuto sarebbe consistita nella mancata predisposizione di un atto di acquiescenza da parte dei coniugi, parti del procedimento di divorzio congiunto avanti al Tribunale di Lecco, al fine di ottenere l'accelerato passaggio in giudicato della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
nell'erronea indicazione del luogo di trascrizione del matrimonio, nel foglio di precisazione delle conclusioni congiunte depositato nell'ambito del giudizio. In conseguenza di tali condotte, vi sarebbe stato un ritardo nella conclusione del procedimento di divorzio, per cui la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio è divenuta definitiva solo dopo la morte di , avvenuta il Parte_3
07/05/2016. Di conseguenza, l'inadempimento del convenuto le avrebbe impedito di contrarre matrimonio con . Ha pertanto chiesto la condanna dell'avv. al Parte_3 Controparte_1 risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, asseritamente patiti a causa della mancata celebrazione del matrimonio.
Si costituiva il quale chiedeva il rigetto della domanda attorea, affermando di non essere CP_1 mai stato messo a conoscenza della situazione di urgenza rappresentata dall'attrice; negando l'esistenza di profili di negligenza nella propria condotta professionale;
contestando il quantum della pretesa attorea.
Proponeva domanda di garanzia nei confronti della propria compagnia di assicurazione Controparte_2
[...]
pagina 15 di 31 si costituiva, negando ogni addebito di responsabilità in capo al proprio assicurato;
eccependo CP_2 la mancata specificazione dei presupposti temporali della polizza da parte del convenuto;
quanto all'operatività della polizza, deducendo l'esclusione dalla manleva delle eventuali somme riconosciute dall'attrice, a titolo di restituzione dei compensi corrisposti al convenuto per l'adempimento dell'incarico, e a titolo di danno non patrimoniale;
la sussistenza di un massimale di € 750.000,00 e l'operatività di una franchigia del 5%, con minimo assoluto di € 500,00 a carico dell'assicurato, e l'assenza di copertura assicurativa per le spese di resistenza sostenute dall'assicurato.
Il Tribunale ammetteva prova testimoniale e CTU, al fine di calcolare le prestazioni previdenziali, a cui l'attrice avrebbe avuto diritto, se avesse contratto matrimonio con Pt_3
All'esito, con sentenza nr 8/21 pubblicata il 19.1.21, il Tribunale accoglieva parzialmente le domande attoree, perché rigettava la domanda restitutoria del compenso versato a quella relativa al CP_1 danno non patrimoniale;
quella relativa alla percezione, in caso di matrimonio con della Pt_3 quota di spettanza dell'erede legittimo, dato che avrebbe potuto testare in favore di Pt_3 Pt_1
e non l'aveva fatto.
Il Tribunale, invece, accoglieva la domanda di al risarcimento del danno patrimoniale, Pt_1 derivante dal mancato riconoscimento delle prestazioni economiche che l'NA (rendita ai superstiti
NA, in conseguenza dell'inabilità permanente, dovuta a malattia professionale, riconosciuta a e l' (prestazione aggiuntiva, a carico del Fondo Vittime Amianto, e di pensione ai Pt_3 CP_3 superstiti) le avrebbero erogato, qualora fosse stata coniugata con al momento del Parte_3 suo decesso. Gli importi, che le sarebbero stati riconosciuti, sono stati calcolati dal CTU;
il Giudice ha stabilito che il risarcimento dovuto fosse pari a € 501.338,46, cioè pari alle somme lorde di cui sopra, detratte le tasse dovute sui ratei di pensione di reversibilità maturandi, oltre interessi compensativi calcolati sulla somma man mano rivalutata, dalla data del decesso di (7.5.2016), al saldo. Pt_3
Il Tribunale accoglieva la domanda di manleva di verso nei limiti delle CP_1 CP_2 condizioni di polizza relative al massimale di € 750.000,00, allo scoperto del 5%, e al minimo assoluto di € 500,00.
Condannava alla rifusione delle spese di lite di e di CTU;
compensava le spese CP_1 Pt_1 di lite tra e CP_2 CP_1
Il Tribunale motivava la decisione come segue:
- l'avvocato è responsabile nei confronti del proprio cliente, ai sensi degli artt. 2236 e 1176 c.c., in caso di incuria o di ignoranza di disposizioni di legge;
quando, per negligenza o imperizia, compromette il buon esito del giudizio;
deve ritenersi esclusa la sua responsabilità, a meno che pagina 16 di 31 non risulti che abbia agito con dolo o colpa grave, invece, nelle ipotesi di interpretazione di leggi o di risoluzione di questioni opinabili;
- l'inadempimento del suddetto professionista non può essere desunto dal mancato raggiungimento del risultato utile, cui mira il cliente, ma soltanto dalla violazione del dovere di diligenza, adeguato alla natura dell'attività esercitata;
- è onere del cliente dimostrare che l'avvocato ha svolto il mandato in violazione della diligenza professionale, richiesta dall'ordinamento al professionista;
- dalla documentazione prodotta dall'attrice (in particolare messaggi mail e whatsapp, ad esempio messaggio di all'attrice del 25.1.16 - doc. 8 di parte attrice in primo grado -, e CP_1 messaggi sub docc. 41 e 42 di parte attrice) emerge che avesse, sin dal Parte_1 momento del conferimento dell'incarico, dichiarato al convenuto la propria volontà CP_1 di ottenere celermente una pronuncia di divorzio, al fine di potere contrarre nuovo matrimonio con il proprio convivente , al quale era stato diagnosticato un mesotelioma Parte_3 maligno
- la condotta negligente dell'avvocato è consistita nel non avere informato la propria assistita della necessità del passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, per poter contrarre nuovo matrimonio;
della possibilità per i coniugi di sottoscrivere un atto di acquiescenza, al fine di accelerare detto passaggio in giudicato, essendo il professionista tenuto a compiere diligentemente anche gli atti di esecuzione degli incombenti accessori e successivi alla sentenza, tra i quali vi è, in particolare, l'ottenimento della definitività della pronuncia;
- in particolare, le parti avrebbero potuto facilmente ottenere il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, mediante sottoscrizione di un atto di acquiescenza, per rinuncia all'eventuale impugnazione, soprattutto in considerazione del fatto che entrambi i coniugi erano assistiti da il quale avrebbe pertanto potuto agevolmente sottoporre loro la CP_1 sottoscrizione dell'atto di acquiescenza.
- non ha provato di avere informato la sulla possibilità di firmare un atto CP_1 Pt_1 di acquiescenza, ma ha dichiarato di avere sollecitato la cancelleria a procedere con la trasmissione della sentenza. Pur essendo a conoscenza dell'urgenza sottesa alle richieste della propria cliente, ha omesso di verificare la possibilità di accelerare i tempi di detto passaggio in giudicato, mediante sottoscrizione di atto di acquiescenza, con rinuncia a eventuali impugnazioni, in quanto erroneamente convinto dell'inutilità di detto atto;
Tes_1
- (funzionario di Cancelleria del Tribunale di Lecco) ha affermato di avere fornito le relative informazioni direttamente a rivoltasi in Cancelleria personalmente Pt_1
pagina 17 di 31 nell'aprile 2016, e divenuta edotta della possibilità di firmare rinunzia all'impugnazione solo in quel modo;
- è documentalmente provato che il Pubblico Ministero aveva già rinunciato all'impugnazione sin dal 25/01/2016 (cfr. doc. 43 di parte attrice);
- secondo la regola del “più probabile che non”, che governa la causalità civile, se il professionista, che conosceva le ragioni dell'urgenza della propria cliente, a) la avesse informata tempestivamente della necessità del passaggio in giudicato della sentenza di divorzio;
b) avesse predisposto un atto di acquiescenza per rinuncia all'impugnazione al fine di accelerare detto passaggio in giudicato;
c) non avesse determinato la necessità del procedimento di correzione di errore materiale, che ha causato un ulteriore dilatamento dei tempi necessari alla pronuncia di divorzio, commettendo un errore nel foglio di precisazione delle conclusioni
(errore riflesso sulla sentenza di divorzio, pubblicata il 25/01/2016, la quale ha recepito le conclusioni rassegnate in forma congiunta dalle parti), dove ha erroneamente indicato che il matrimonio era trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Busto Arsizio, anziché presso il Comune di Dairago (cfr. doc. 6 di parte attrice); il matrimonio tra e Pt_1 avrebbe potuto celebrarsi. Pt_3
- irrilevante è la circostanza, dedotta dal convenuto, secondo cui la Cancelleria del Tribunale di
Lecco ha trasmesso all'Ufficiale di Stato Civile la copia della sentenza di divorzio tra i coniugi e solo in data 20/04/2017, dato che, dopo la morte di Parte_1 Tes_13 Pt_3
e non essendo stato sottoscritto nessun atto di acquiescenza per rinuncia
[...] all'impugnazione dai coniugi, era venuta meno la necessità/opportunità di una trasmissione d'urgenza. Altrettanto irrilevante è la circostanza che, tra il momento, in cui venne disposta la correzione dell'errore materiale della sentenza di divorzio (14/03/2016), e il giorno del decesso di (07/05/2016), sia trascorso circa un mese e mezzo;
infatti, se i coniugi, Parte_3 entrambi assistiti dallo avessero immediatamente rinunciato a proporre CP_1 impugnazione, sottoscrivendo l'atto di acquiescenza, vi sarebbe comunque stato un lasso di tempo sufficiente a consentire a di contrarre matrimonio con Parte_1 Pt_3
Stanti le gravissime condizioni di salute di , trattandosi di
[...] Parte_3 imminente pericolo di vita di uno degli sposi, espressamente previsto dall'art. 101 c.c., il matrimonio si sarebbe contratto in tempi brevissimi;
- la volontà di contrarre matrimonio, in capo a e , era chiara Parte_1 Parte_3
e nota al convenuto che, nei messaggi scambiati con l'attrice, diverse volte, fa riferimento all'imminente matrimonio;
essa emerge anche dalla dichiarazione sub doc. 11 del fascicolo pagina 18 di 31 attoreo di funzionarie comunali, secondo le quali e si sarebbero recati più Pt_1 Pt_3 volte in Comune per informazioni circa la celebrazione del matrimonio. Non sussistono elementi che possono indurre a far pensare che volesse rinunciare al matrimonio Pt_3 qualche mese prima del suo decesso.
Impugnavano la sentenza del Tribunale di Lecco i convenuti. AM si costituiva e resisteva.
La Corte di Appello di Milano, con sentenza nr 3487/21, pubblicata il 30.11.21, accoglieva l'appello di e rigettava le domande di e la condannava a restituire CP_1 CP_2 Pt_1 la somma di oltre euro 517.000,00, versatale medio tempore da e di € 27.164,64, versata CP_2 da poneva tutte le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio a carico di CP_1 Pt_1
La Corte motivava come segue:
- non risulta provata la comunicazione dell'urgenza e dei suoi motivi all'avvocato, al momento del conferimento dell'incarico (primavera 2015), essendo tale comunicazione avvenuta in momento successivo (giugno 2015); il procedimento di divorzio iniziava come giudiziale e solo successivamente diveniva consensuale;
non ci è prova che la sentenza sarebbe divenuta definitiva prima della morte di il 7.5.2016, dato che è divenuta definitiva il 20.4.2017 Pt_3
- non vi è prova che volesse sposarsi, né è stato allegato e provato che avesse fatto Pt_3 ricorso a promessa di matrimonio, ai sensi dell' art. 79 e ss c.c.; anche se ne ha parlato e mostrato la volontà relativa, non ha né poteva contrarre alcun impegno al riguardo;
avrebbe potuto usare formule meno sacramentali, come una scrittura privata e non lo ha fatto;
non ha redatto testamento olografo per provvedere alla compagna dopo la morte;
aveva convissuto con per anni, senza sentire la necessità di sposarsi;
Pt_1
- non c'è prova di nesso causale immediato e diretto tra asseriti inadempimenti dell'avvocato e mancata percezione della prestazione previdenziale da parte di essendovi plurimi Pt_1 passaggi intermedi, tutti non provati ed incerti, mentre la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto un debito risarcitorio a carico del difensore quando tale nesso era immediato e diretto.
Proponeva ricorso in Cassazione articolando 4 motivi. Si costituivano le controparti, Pt_1 resistendo;
la costituzione di veniva dichiarata inammissibile. CP_2
La Suprema Corte, dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso, accoglieva gli altri tre.
pagina 19 di 31 Quanto al secondo motivo di ricorso, la Cassazione, dapprima ha chiarito che la Corte d'Appello non ha escluso l'inadempimento del senza motivazione, ma ha ritenuto irrilevante CP_1
l'accertamento sul punto, perché la domanda dell'attrice sarebbe comunque stata rigettata, non essendo provato il nesso di causa tra l'inadempimento e i danni lamentati.
Tuttavia, la Cassazione riteneva fondato il motivo di ricorso nr 2, relativamente alla parte della sentenza di appello, ove si afferma che “non sarebbe scontato” che la sentenza di divorzio avrebbe potuto essere pronunciata in tempo utile per il nuovo matrimonio, se l'avvocato avesse CP_1 svolto diligentemente la sua prestazione professionale, perché la motivazione è inesistente o apparente.
Infatti, è pacifico che l'incarico professionale fu conferito all'avvocato nella primavera del CP_1
2015; che a lui comunicò l'urgenza di ottenere il divorzio per contrarre il nuovo matrimonio Pt_1 con il prima del prevedibile esito infausto della sua malattia, nel giugno 2015; che l'altro Pt_3
Tes_1 coniuge (il aderì alla domanda di divorzio in vista dell'udienza di comparizione delle parti, che ebbe luogo nel novembre 2015. Tali circostanze, secondo la Cassazione, sono comunque irrilevanti, perché la sentenza di divorzio è stata depositata in data 25 gennaio 2016, ed oggetto di correzione di un errore materiale in data 14 marzo 2016, prima della morte del avvenuta il 7 maggio 2016. Pt_3
Perciò, ciò che conta, per la Suprema Corte, è che, se fosse stata effettuata la rinuncia all'impugnazione, da parte di entrambi i coniugi, nel corso dell'udienza di comparizione delle parti o immediatamente dopo la pubblicazione della pronuncia di divorzio, il giudicato sarebbe intervenuto ben prima del 7 maggio 2016, data del decesso del Pt_3
La Corte di Appello avrebbe dovuto motivare su perché il matrimonio tra e non Pt_1 Pt_3 avrebbe potuto avere luogo tra il 14.3.2016 e il 7.5.2016, ma non l'ha fatto. Inoltre, la Corte di Appello non ha motivato sul punto relativo alla asserita inevitabile definitività della sentenza ad aprile 2017.
Il terzo motivo di ricorso di è stato accolto dalla Cassazione, perché la Corte d'Appello ha Pt_1 ritenuto non sufficientemente provato il fatto che, ottenuta la sentenza di divorzio definitiva, Pt_1 avrebbe contratto matrimonio con ma, al tempo stesso, ha dichiarato inammissibili le prove Pt_3 orali articolate da perché irrilevanti. L'inammissibilità delle prove orali è stata dichiarata Pt_1 nonostante che esse fossero articolate in modo dettagliato e specifico, e la relativa richiesta ribadita anche in sede di precisazione delle conclusioni in secondo grado. Non essendo necessario ottenere prova di impegno vincolante (per di più in forma scritta, non prevista dalla legge), assunto da Pt_3
a sposarsi con non essendo rilevante il fatto che non abbia redatto testamento in Pt_1 Pt_3 favore di e non essendo provato che avesse beni da lasciare a le richieste di Pt_1 Pt_1
pagina 20 di 31 prove orali erano rilevanti oltre che ammissibili. Cassata la sentenza di secondo grado, la Cassazione ha rinviato di fronte a questo Giudice per l'assunzione delle prove orali.
Il quarto motivo di ricorso di è stato accolto dalla Cassazione, perché la Corte d'Appello ha Pt_1
Tes_1 ritenuto non provato il fatto che, se avesse ottenuto tempestivamente la sentenza di divorzio dal e avesse contratto matrimonio con il avrebbe ottenuto la pensione di reversibilità di Pt_3 Pt_1 quest'ultimo. La Corte d' Appello non ha motivato sul punto, sebbene tale diritto derivi direttamente dalla legge, in presenza di determinate condizioni, la cui sussistenza era stata documentata nel giudizio di merito con una consulenza tecnica di parte.
Ha riassunto il giudizio e si sono costituiti. All'udienza del 15.1.2015, Pt_1 CP_1 CP_2 il Consigliere Istruttore escuteva i testi di cui alle istanze istruttorie di fissava l'udienza ex Pt_1 art. 352 cpc e 127ter cpc del 8.4.25, poi differita al 8.7.25. Le parti depositavano le rispettive note di udienza;
la causa veniva rimessa in decisione al collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione in riassunzione, ha affermato che sarebbe provato che il Pt_1 CP_1 ha sbagliato ad indicare il Comune d'appartenenza di nelle note di precisazione congiunta Pt_1 delle conclusioni, indicazione errata recepita dal Tribunale, con la conseguente necessità di correggere l'errore materiale della sentenza. Tale errore, peraltro, è stato individuato solo grazie alla solerzia della signora recatasi in Comune, dove veniva avvertita del problema dai funzionari. Il Pt_1 procedimento di correzione ha determinato un ritardo di quasi due mesi quanto alla definitività della sentenza di divorzio (pubblicazione della sentenza 25 gennaio 2016; provvedimento di correzione ex artt. 287 e ss. cpc: 14 marzo 2016).
Inoltre, l'avvocato non ha fatto depositare la rinuncia all'impugnazione, né prestare acquiescenza già in sede di udienza;
non ha mai prospettato la proponibilità dell'istanza, tanto che della procedura ha saputo recandosi personalmente in Cancelleria. Irrilevante sarebbe il fatto che la Pt_1
Cancelleria abbia trasmesso la sentenza al solo 401 giorni dopo, poiché ciò è Parte_5 avvenuto in assenza di specifica urgenza e di un'attività di Infatti, è onere del ricorrente CP_1 attivarsi per ottenere la copia autentica della sentenza, con attestazione del relativo passaggio in giudicato, soprattutto in caso di urgenza. Inoltre, sul sito Internet del Tribunale di Lecco è presente un vademecum, per gli avvocati che desiderino ottenere il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio entro un breve termine. Tale passaggio in giudicato “accelerato” sarebbe possibile, su istanza, come confermato dalla deposizione testimoniale di funzionaria di Cancelleria in primo grado. pagina 21 di 31 L'avvocato non avrebbe fatto nulla, in ogni caso, poiché ignorava la necessità di ottenere il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio per ottenerne l'annotazione, e ciò costituisce un'ulteriore dimostrazione della gravità della sua negligenza.
In conclusione, l'assenza del procedimento di correzione, in uno con la tempestiva proposizione dell'istanza di acquiescenza, avrebbero determinato il passaggio in giudicato della sentenza molto prima del decesso di Inoltre, non ha allegato, né tantomeno provato, circostanze Pt_3 CP_1 atte a fare presumere che nel periodo tra il 14,3.2016 e il 7.5.2016 il matrimonio non avrebbe potuto essere celebrato.
La volontà di di contrarre matrimonio è stata, secondo provata ad abundantiam Pt_3 Pt_1 tramite le dichiarazioni scritte dei testimoni (docc. nn. 44 a 55 fasc. primo grado di . Pt_1
Quanto alla prova della sicura acquisizione da parte di in caso di matrimonio, del diritto alla Pt_1 pensione di reversibilità (rendite superstiti NA), prestazione aggiuntiva a carico del Fondo Vittime
Amianto, e pensione aggiuntiva erogata dall' , ha richiamato relazione predisposta dallo CP_3 Pt_1 studio B.C.S. Commercialisti Associati, suo CTP, avente ad oggetto il calcolo presuntivo di tale pensione (doc. 35 fasc. primo grado attoreo); la correttezza di tale calcolo sarebbe provata dagli esiti della CTU, disposta in primo grado. Pertanto, sul punto si sarebbe formata prova piena, dato che la prestazione previdenziale dipende dall'applicazione di norme di legge e di regole tecnico-giuridiche. ha riferito che, a seguito della sentenza della Corte di Appello, che ha disposto la Pt_1 restituzione da a e di oltre mezzo milione di euro, ha subito Pt_1 CP_1 CP_2 Pt_1 azioni esecutive mobiliari e immobiliari, con conseguente vendita a prezzo vile degli immobili di proprietà, oltre a danni quali segnalazione alla centrale rischi, a istituti bancari ecc..
Ha chiesto, in via istruttoria, l'assunzione delle prove orali già richieste in primo grado. Nel merito, ha chiesto la condanna di e a restituire tutto quanto ottenuto tramite le azioni CP_1 CP_2 esecutive di cui sopra;
la conferma integrale della sentenza di primo grado.
costituitosi, ha chiesto respingersi le domande attoree, perché infondate;
ha ribadito CP_1
l'inesistenza di profili di negligenza nella propria condotta professionale;
di non esser mai stato messo Tes_1 a parte dell'urgenza, per di ottenere il divorzio da e coniugarsi con Parte_1 Pt_3 ha contestato il quantum della pretesa attorea;
ha rinnovato la domanda di garanzia nei confronti della propria compagnia di assicurazione, Ha affermato che, essendo stato accolto il Controparte_2 ricorso per Cassazione per vizi della motivazione, questa Corte può valutare liberamente i fatti già accertati e indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo, in relazione alla pronuncia da emettere in sostituzione di quella cassata. Ha aggiunto che: pagina 22 di 31 - il mandato professionale era solo quello relativo al divorzio di dal marito;
non Pt_1 sarebbe provata la comunicazione all'avvocato dell'urgenza e delle relative ragioni;
- l'errore determinante la necessità della correzione della sentenza fu del Giudice, perché è stato il Tribunale di Lecco ad emettere la sentenza in cui l'errore era contenuto, essendo irrilevante l'errore, commesso da nella nota di precisazione delle conclusioni;
CP_1
- sarebbe irrilevante la mancata firma di un atto d'acquiescenza alla sentenza di divorzio, perché il ritardo della Cancelleria, nel trasmettere la sentenza al Comune rilevante, avrebbe in ogni caso vanificato l'effetto di tale firma. La condotta della Cancelleria sarebbe perciò sufficiente a interrompere ogni eventuale nesso causale fra la condotta di (relativamente sia alla CP_1 mancata proposizione dell'atto adi acquiescenza dei coniugi divorziati, che all'errore nella precisazione delle conclusioni circa il Comune ove la annotazione della sentenza avrebbe dovuto essere fatta) e i danni lamentati da In ogni caso, il mandato professionale di Pt_1 si sarebbe compiuto con l'ottenimento della sentenza di divorzio. Inoltre, sarebbe CP_1 irrilevante la mancata firma della acquiescenza da parte dei coniugi divorziati, perché la sentenza di accoglimento della domanda di divorzio, proposta con ricorso congiunto, avrebbe immediatamente le caratteristiche di res iudicata e va immediatamente trasmessa, dal
Cancelliere all'Ufficiale dello Stato civile, ai fini dell'annotazione;
- in ogni caso, il consenso al matrimonio può essere revocato all'ultimo minuto;
nessun testimone può riferire con certezza una volontà del nubendo, che può mutare all'ultimo minuto;
mancherebbe la prova che avesse espresso l'effettiva volontà di contrarre matrimonio Pt_3 con in particolare nel periodo da febbraio 2016 a maggio 2016, anche in Pt_1 considerazione del fatto che e convivevano da 9 anni alla data del decesso Pt_1 Pt_3 di quest'ultimo.
- la Cassazione avrebbe errato nel non ritenere provato che avesse beni da devolvere, Pt_3 eventualmente, per testamento, a (sarebbe stato proprietario di un immobile sito in Pt_1
Civate, due autovetture e un motociclo, e titolare di un c/c presso Unicredit, filiale di Oggiono)
- la malattia sarebbe stata diagnosticata a solo a giugno 2015, dopo che il mandato Pt_3 relativo al divorzio era stato già conferito all'avvocato, che inizialmente non poteva sapere che era correlata all'attività lavorativa (e quindi che la liquidazione della pensione di reversibilità in capo a una eventuale moglie sarebbe stata più alta). Non è pertanto integrato il requisito della prevedibilità del danno, ex art. 1225 c.c., nella fattispecie.
- Sussisterebbe, in ogni caso, concorso di colpa della creditrice che ha atteso 11 anni a Pt_1
Con divorziare dal marito, nonostante fosse da 9 anni convivente con Pertanto, Pt_3
pagina 23 di 31 ha chiesto, in via subordinata, la riduzione del risarcimento ritenuto dovuto a CP_1
Pt_1
costituitasi, ha affermato che, in ipotesi di vizi di motivazione, il Giudice del rinvio non solo CP_2 può valutare liberamente i fatti già accertati, ma può anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo, in relazione alla pronuncia da emettere in sostituzione di quella cassata, tenendo conto, peraltro, delle preclusioni e decadenze già verificatesi (Cass. Civ., sez. lav. 29/5/2014,
n. 12102); in ipotesi di violazione o falsa applicazione di norme di diritto e di vizi di motivazione, il giudice del rinvio, oltre ad applicare il principio di diritto formulato dal Supremo Collegio, può valutare "ex novo" i fatti già acquisiti, nonché valutarne altri, la cui acquisizione sia consentita in base alle direttive impartite dalla Corte di Cassazione e sempre nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse (Cass. Civ. n. 7621/2021; Cass. Civ. n. 9970/2022). Perciò questa Corte, effettuate le necessarie integrazioni istruttorie e le nuove valutazioni, può confermare le statuizioni della sentenza n.
3487/2021. Nel merito ha sostenuto quanto segue:
- poiché oggetto del giudizio è la valutazione della condotta professionale di in CP_1
Tes_1 relazione al mandato ricevuto, relativo al divorzio tra e non devono essere Pt_1 valutate finalità del cliente estranee all'incarico e comunque neppure dichiarate;
- l'errore materiale della sentenza di divorzio era imputabile al Tribunale, non certo al difensore;
anche se questi ha errato nella precisazione delle conclusioni, l'errore era evidente ed avrebbe dovuto essere colto dal Giudice. Inoltre, se l'errore materiale fosse stato commesso da altri, e non dal Giudice, non si sarebbe potuto procedere alla correzione ex art. 287 c.p.c.. Al Tribunale di Lecco (Giudice e Cancelleria) spettavano in via esclusiva i controlli e gli adempimenti, al fine di ordinare, all'Ufficiale dello stato civile competente, di procedere con l'annotazione della sentenza di divorzio, prescindendo dalle indicazioni contenute nel foglio di precisazione delle conclusioni;
- non sarebbe stato possibile affermare, né provare, che sarebbe stato facile e agevole ottenere la pronuncia della sentenza di divorzio, in tempi tali da consentire le nuove nozze di Pt_1 con e ottenere da entrambi gli ex coniugi la sottoscrizione dell'atto di acquiescenza. Pt_3
- non sarebbe possibile ottenere l'immediato passaggio in giudicato della sentenza di divorzio mediante la sottoscrizione dell'atto di acquiescenza, in quanto il giudicato formale dipende dall'impossibilità di proporre impugnazioni;
nel caso di sentenza di divorzio, pronunciata su domanda congiunta, il potere di impugnare non nascerebbe affatto, di talché il decorso del termine e l'acquiescenza sarebbero istituti senza significato, tanto che la Cassazione avrebbe pagina 24 di 31 escluso che possano costituire oggetto di gravame i provvedimenti nei divorzi congiunti e in quelli che da giudiziali diventano consensuali.
- sussisterebbe carenza assoluta di prova in merito alla volontà di di contrarre Pt_3 matrimonio con L'art. 79 c.c. tutela la libertà matrimoniale, garantendo che il Pt_1 consenso permanga libero e spontaneo, tramite comminatoria di nullità per quei patti che impongano obblighi, nel caso una parte si rifiuti di eseguire la promessa di contrarre matrimonio;
l'assoluta libertà matrimoniale è principio di ordine pubblico che deriva dagli artt,
29 e 30 Cost. ed è munita della tutela dell'art. 2 Cost.;
- il cliente deve provare, secondo una valutazione prognostica positiva, con giudizio formulato ex ante, secondo la regola del “più probabile che non”, il probabile esito favorevole del risultato dell'attività, se fosse stata correttamente e diligentemente svolta. Occorre che il danneggiato provi il nesso di causalità tra il dedotto inadempimento e il danno, e, dunque che, in assenza di quell'omissione, il risultato sarebbe stato conseguito, con un accertamento da svolgersi sulla scorta di criteri probabilistici. Essendo il mandato, conferito all'avvocato, limitato al conseguimento della sentenza di divorzio, nella valutazione del nesso causale non possono essere incluse finalità soggettive della cliente, estranee al mandato professionale, comunque non provate;
- mancherebbe la prova della acquisizione, in capo a ove avesse contratto matrimonio, Pt_1 del diritto alle rendite erogate dall'NA e dall' ; CP_3
- sussisterebbe il concorso di colpa del creditore, ex art 1227 c.c., avendo atteso 11 Pt_1 anni a divorziare dal marito, nonostante fosse da 9 anni convivente con Pt_3
- erroneamente la Cassazione avrebbe rilevato d'ufficio l'inammissibilità del controricorso di perciò questa ha chiesto la compensazione delle spese di lite del giudizio di CP_2 legittimità;
- le domande restitutorie di relative alle somme asseritamente ottenute da Pt_1 CP_2 tramite procedure esecutive, devono essere respinte, non avendo finora visto assegnare CP_2
a sé somme da tali procedure.
La Corte osserva che risulta pacifico che l'incarico professionale fu conferito all'avvocato CP_1
a maggio 2015; che a lui comunicò l'urgenza di ottenere il divorzio, per contrarre il nuovo Pt_1
Tes_1 matrimonio con nel giugno 2015; che l'altro coniuge (il aderì alla domanda di divorzio Pt_3 in vista dell'udienza di comparizione delle parti, che ebbe luogo nel novembre 2015. Ciò è sufficiente pagina 25 di 31 per rigettare la tesi sostenuta dagli appellati, in punto mancata conoscenza, da parte di CP_1 dell' urgenza e impossibile tempestività dell'emissione della sentenza di divorzio.
In ogni caso, tali circostanze, secondo la Cassazione, sono comunque irrilevanti, perché la sentenza di divorzio è stata depositata in data 25 gennaio 2016, ed è stata oggetto di correzione di un errore materiale in data 14 marzo 2016, prima della morte del il 7 maggio 2016. La questione, Pt_3 sottesa all'accoglimento del secondo motivo di ricorso da parte della Suprema Corte, è se, qualora fosse stata effettuata la rinuncia all'impugnazione da parte di entrambi i coniugi, nel corso dell'udienza di comparizione delle parti del novembre 2015, o immediatamente dopo la pubblicazione della pronuncia, il giudicato sarebbe intervenuto ben prima del 7 maggio 2016, data del decesso del
Pt_3
Anche sotto tale profilo, la pronuncia remittente, sulla base della normativa sulle impugnazioni delle pronunzie di divorzio congiunto, è decisiva, al fine di respingere le allegazioni degli appellati, secondo le quali la rinuncia all'impugnazione non sarebbe stata sufficiente a determinare le condizioni per la definitività della sentenza di divorzio e la annotazione tempestiva nei registri anagrafici del rilevante
Comune.
La Corte di Appello avrebbe dovuto motivare sul perché il matrimonio tra e non Pt_1 Pt_3 avrebbe potuto avere luogo tra il 14.3.2016 e il 7.5.2016; ma su tale punto la motivazione è assente, così come è assente, secondo la Cassazione, la motivazione sul perché, anche in presenza di rinunzia all' impugnazione, la sentenza sarebbe divenuta definitiva solo il 20 aprile 2017.
Il rinvio odierno sorge pertanto dalla seguente affermazione della Cassazione: “In definitiva, nella sentenza impugnata manca del tutto una effettiva e logicamente comprensibile motivazione sulla ragione per cui è stata ritenuta mancante la prova che il giudicato sulla sentenza di divorzio avrebbe potuto intervenire in tempo utile per consentire il nuovo matrimonio alla ” Pt_1
Al riguardo si osserva che risulta pacifico che non abbia proposto la rinunzia CP_1 all'impugnazione ai coniugi divorziati fino a quando si è recata personalmente nella Pt_1
Cancelleria del Tribunale di Lecco, a fine aprile del 2016, e ha appreso della possibilità di rinunciare, come mezzo per accelerare l'ottenimento di una pronunzia definitiva. Non solo tale ultima circostanza non è stata contestata dagli appellati, ma risulta anche documentalmente (dai messaggi scambiati tra e e dalla deposizione testimoniale di funzionaria della cancelleria di Lecco resa Pt_1 CP_1 in primo grado.
La rinuncia avrebbe potuto avere luogo sia nel corso dell'udienza del 25 novembre 2015, sia con atto sottoscritto dai coniugi successivamente. Non è contestato che i coniugi, trattandosi di divorzio congiunto, erano rappresentati entrambi da Il mandato conferito da riguardante CP_1 Pt_1
pagina 26 di 31 il procedimento divorzile, comprendeva anche tale eventuale atto, come atto da svolgere nel corso del procedimento per l'ottenimento del divorzio, e comunque accessorio alla procedura. Risultando accertato che fosse a conoscenza dell'urgenza di ottenere una sentenza definitiva, era suo CP_1 compito, tra le obbligazioni assunte in qualità di professionista, che comprendono quella di informare i clienti, e proporre le più idonee soluzioni tecnico-giuridiche a questioni e problemi, connessi con il procedimento per cui l'incarico è stato conferito, proporre la soluzione della rinunzia all'impugnazione. risulta o non avere conosciuto la possibilità di rinunziare all'impugnazione nel corso dello CP_1 stesso procedimento divorzile (e gli effetti della rinunzia); o non essersi curato di informare la assistita,
e, in caso, predisporre idonea dichiarazione. In entrambi i casi, la condotta di ammonta a CP_1 negligenza professionale, e pertanto ad inadempimento grave, rispetto alle obbligazioni assunte, dato che l'urgenza di ottenere una pronunzia che potesse essere annotata tempestivamente, in tempo utile a permettere le nozze di e gli era nota da giugno 2015. Pt_1 Pt_3
Risulta, inoltre, provato documentalmente (cfr messaggi mail e whatsapp tra e Pt_1 CP_1 in atti, non contestati né quanto alla provenienza né quanto al contenuto da alcuna delle parti) che
[...] fosse al corrente del decorso della malattia, essendo informato, tramite delle varie CP_1 Pt_1 terapie a cui era soggetto e dei risultati sempre meno positivi delle stesse. Pt_3
Quanto alla contestazione degli appellati, circa la rilevanza della dichiarazione di rinunzia all'impugnazione per il passaggio in giudicato della sentenza, si rileva che la questione è dibattuta.
Secondo un primo orientamento, sostenuto dagli appellati, il giudicato formale dipende dalla impossibilità di proporre le impugnazioni c.d. ordinarie (art. 324 c.p.c.), e dunque dalla perdita del potere di impugnare non solo per decorso dei termini, ma anche per acquiescenza. Tuttavia, ancor prima, per perdere il potere di impugnare è necessario che esso sia sorto, e dunque sia l'acquiescenza, sia la mancata proposizione dell'impugnazione ordinaria, nei termini assegnati, debbono riguardare un soggetto, rispetto al quale quel potere è venuto ad esistenza. Se la pronunzia è conforme a quanto richiesto dalle parti, tale potere di impugnare non sorgerebbe in capo alle parti. Secondo tale orientamento, nel caso di divorzio congiunto, dato che entrambi i coniugi hanno richiesto la pronunzia,
e che questa è conforme alle loro richieste, il potere di impugnare non sorgerebbe in capo a loro, di talché la rinunzia all'impugnazione sarebbe irrilevante. La sentenza di divorzio congiunto passerebbe immediatamente in giudicato, al momento della pubblicazione.
Tale orientamento, però, non è condiviso da parte una notevole parte della giurisprudenza e della dottrina. In presenza di tale incertezza interpretativa, dunque, il difensore diligente e prudente di entrambi i coniugi avrebbe dovuto informarli della opportunità e possibile necessità della rinunzia, e predisporre tempestivamente la rinunzia già in tempo per l'udienza del 25.11.2015. Stante l'intervenuta pagina 27 di 31 rinunzia a impugnare del PM, già pervenuta, la rinunzia tempestiva dei coniugi all'impugnazione avrebbe determinato, senza dubbi interpretativi, il passaggio in giudicato immediato della sentenza di divorzio, eliminando il potere di impugnare, che pure si ritenesse essere sorto in capo ai coniugi che avevano chiesto ed ottenuto il divorzio congiunto. Quanto alla questione se la sentenza di divorzio potesse divenire definitiva nel lasso di tempo intercorso tra il 14.3.2016 e il 7.5.2016, deve pertanto concludersi che la sentenza di divorzio, tramite la rinunzia all'impugnazione tempestiva, sarebbe divenuta certamente definitiva, permettendo il matrimonio di e Pt_3 Pt_1
Pertanto, si deve concludere che la negligenza del difensore, rispetto alla rinunzia all'impugnazione, sia stata rilevante e grave, nel contesto dell'urgenza, come da lui conosciuta già da circa 6 mesi alla data,
25.11.2015, della udienza relativa al procedimento di divorzio, e che abbia esplicato effetti rilevanti nella odierna vicenda.
Deve poi rigettarsi la prospettazione degli appellati, circa la non imputabilità a fatto di CP_1 della necessità di ricorrere alla procedura di correzione di errore materiale della sentenza, che ha determinato un ulteriore mese e mezzo di ritardo nella emissione della sentenza definitiva. Se è vero che il procedimento usato (ex art. 287 cpc e ss) riguarda l'errore materiale della sentenza, e che le sentenze sono emesse dai giudici, è vero anche che tale errore è stato indotto da errore compiuto da
[...] nella redazione della nota di precisazione delle conclusioni, dove, pacificamente, il Comune, CP_1 nei cui registri la sentenza di divorzio andava annotata, è stato indicato in modo erroneo. La nota di precisazione ha infatti lo scopo di chiarire al Giudice, all'esito del procedimento, e prima dell'emissione della sentenza, quali sono le statuizioni che le parti vogliono ottenere dal medesimo.
E' onere delle parti (in questo caso, congiuntamente, peraltro), specificare con precisione quali statuizioni vogliano ottenere;
non risulta essere presente una norma nell'ordinamento che obblighi il
Giudice a mettere in discussione le conclusioni che le parti hanno precisato;
pertanto la tesi degli appellati, secondo la quale il Giudice avrebbe dovuto accorgersi dell'errore compiuto dal difensore, e statuire diversamente, deve essere rigettata.
Pertanto, deve ritenersi imputabile all'avvocato la necessità di utilizzare il procedimento ex artt. 287 e ss cpc, essendo l'errore materiale della sentenza direttamente dipeso all'errore compiuto dal difensore nella nota di precisazione delle conclusioni.
Si rileva, inoltre, come l'avvocato si sia disinteressato della annotazione della sentenza (contenente l'errore materiale) nei registri dello stato civile, essendo stato allertato dell'errore, pacificamente, dalla stessa, recatasi negli uffici comunali alcune settimane dopo l'emissione della sentenza. Pt_1
pagina 28 di 31 Quanto al terzo motivo di ricorso accolto dalla Cassazione, questa Corte ha ammesso le prove testimoniali articolate da sulla volontà di nel periodo antecedente alla sua morte, Pt_1 Pt_3 di contrarre matrimonio con la stessa. Stante la natura di atto personalissimo, non coercibile, del matrimonio, e nel contesto di un procedimento civilistico, la conclusione deve essere raggiunta seguendo un criterio probabilistico;
la prova deve ritenersi raggiunta qualora risulti “più probabile che non” che volesse effettivamente contrarre matrimonio con nel periodo Pt_3 Pt_1 immediatamente antecedente alla sua morte. Si ritiene tale prova raggiunta.
Infatti, non risulta contestato dagli appellati che, prima della ospedalizzazione, insieme a Pt_3
si fosse informato più volte, presso i rilevanti uffici comunali, delle modalità per addivenire Pt_1 al matrimonio. Risulta, inoltre, dalle dichiarazioni testimoniali, che avesse interpellato alcuni Pt_3 suoi amici al fine di ottenere che essi fossero testimoni di nozze (cfr testimonianza di e Tes_1
verbale di udienza del 15.1.2025) Testimone_2
Nel periodo successivo al ricovro di in ospedale, risulta provato, tramite istruttoria Pt_3 testimoniale, che egli, in più occasioni e alla presenza degli amici, abbia parlato della volontà di contrarre matrimonio quanto prima con (si veda, ad esempio la deposizione di Pt_1 Tes_1 secondo il quale una settimana prima della morte avrebbe reso dichiarazioni in tal senso). Pt_3
Alcuni testi hanno riferito che, una volta chiamato il prete, negli ultimi momenti di vita di Pt_3 questi abbia pensato che fosse giunto per la celebrazione del matrimonio.
Per quanto alcune di queste deposizioni testimoniali scontino una certa confusione su alcuni dettagli, ciò è compatibile con il lungo tempo trascorso (9 anni) tra i fatti e l'escussione; pertanto non si ritiene che tali incertezze siano indice di inattendibilità dei testi o non credibilità della testimonianza.
Le numerose deposizioni testimoniali sono tutte del medesimo segno e, insieme alle circostanze, provate, relative al periodo immediatamente antecedente la ospedalizzazione, sono idonee a provare, con elevato grado di certezza probabilistica, che fosse seriamente intenzionato a sposare Pt_3 nell'ultimo periodo della sua vita. Pt_1
La tesi degli appellati, secondo la quale la lunga convivenza di con senza Pt_3 Pt_1 contrarre matrimonio, deporrebbe a sfavore di una sua intenzione di sposarsi con lei, non coglie nel segno, proprio perché, come più volte affermato dagli appellati, la volontà di compiere un atto personalissimo come il matrimonio è incoercibile e non risponde a logiche di prevedibilità analoghe a quelle di altri atti che producono effetti giuridici, ad esempio nelle transazioni commerciali.
Pertanto sotto questo profilo, la sentenza del Tribunale deve essere confermata.
Deve essere respinta la domanda di di riduzione del risarcimento per concorso di colpa CP_1 della danneggiata perché questa non ha ottenuto il divorzio e sposato nei 9 anni di Pt_1 Pt_3
pagina 29 di 31 convivenza con quest'ultimo. Non si tratta infatti di un inadempimento o di una condotta imprudente o negligente della danneggiata, ma di una libera scelta, personalissima e non sindacabile, anche facendo riferimento ai principi costituzionalmente sanciti, richiamati dagli appellati, circa la libertà di autodeterminazione in materia matrimoniale.
Quanto al quarto motivo di ricorso accolto dalla Cassazione, si ritiene che il Tribunale abbia correttamente ritenuto provato che in caso avesse sposato avrebbe ottenuto le Pt_1 Pt_3 prestazioni previdenziali, il cui mancato conseguimento costituisce il danno patrimoniale dalla stessa sofferto. Non sono state infatti addotte, né tantomeno provate, dagli odierni appellati, su cui incombe il relativo onere probatorio, circostanze idonee a convincere il giudicante che, una volta contratto matrimonio con tali prestazioni previdenziali, in condizione di reversibilità, sarebbero state Pt_3 negate alla Il Giudice di prime cure, inoltre, non si è limitato ad utilizzare la relazione del Pt_1
CTP di parte attrice, ma ha nominato un CTU, al fine di determinare nel quantum la prestazione che avrebbe ottenuto, se avesse contratto matrimonio con La relazione peritale, Pt_1 Pt_3 ritenuta congrua e ben motivata dal Tribunale, risulta avere tali caratteristiche;
per le modalità con cui il quesito è stato posto al CTU, qualora la non avesse avuto diritto a una o più delle Pt_1 prestazioni previdenziali oggetto delle sue domande, il CTU lo avrebbe dovuto affermare, motivando la sua asserzione. Ciò non è accaduto, e pertanto si deve ritenere provato che, in caso di matrimonio, avrebbe ottenuto le prestazioni indicate nella relazione peritale d'ufficio. Pt_1
In conclusione, i motivi di censura, proposti dagli appellati, nei confronti della sentenza di primo grado, non sono fondati e devono essere respinti.
La sentenza del Tribunale deve essere integralmente confermata.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono liquidate in applicazione del DM 147/22, con riferimento ai valori medi e al valore della causa (tra 510.001 euro e 1 milione di euro). Gli odierni appellati devono essere condannati a rifondere, in solido, a le spese di lite per il grado avanti Pt_1 la Cassazione, per il primo avanti la Corte di Appello (per il quale non sono riconosciuti compensi per la fase istruttoria, non essendo stata svolta) e per il presente (per il quale sono riconosciuti compensi per la fase istruttoria, essendo stata svolta istruttoria testimoniale).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) conferma integralmente la sentenza del Tribunale di Lecco impugnata, 8/21 pubblicata il
19.1.2021, e per l'effetto:
pagina 30 di 31 b) condanna l'avv. a pagare a la somma di € 501.338,46, Controparte_1 Parte_1 oltre interessi compensativi calcolati al tasso legale sulla somma capitale devalutata alla data del fatto (07/05/2016) e rivalutata anno per anno fino al deposito della presente sentenza, nonché interessi legali calcolati sul solo importo capitale sopra indicato dalla data del deposito della presente sentenza al saldo;
c) condanna l'avv. a rifondere a le spese di lite per il primo Controparte_1 Parte_1 grado, che si liquidano in € 1.713,00 per anticipazioni ed in € 21.387,00 per compensi, oltre al 15% del compenso per rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
d) condanna a rifondere le spese processuali a liquidate in Controparte_1 Parte_6 euro 18.511,00 per compensi, oltre iva, cpa e 15% rimborso spese forfettarie, per il primo grado del giudizio avanti la Corte di Appello;
euro 26.155,00, per compensi, oltre iva, cpa e 15% per rimborso spese forfettarie per il presente grado del giudizio avanti la Corte di Appello;
euro
14.005,00, per compensi, oltre iva, cpa e 15% per rimborso spese forfettarie per il grado del giudizio avanti la Suprema Corte;
e) pone le spese di CTU definitivamente a carico dell'avv. Controparte_1
f) condanna a manlevare e tenere indenne l'avv. da ogni Controparte_2 CP_1 CP_1 somma che quest'ultimo dovrà versare a in forza della presente sentenza a titolo Parte_1 di capitale, interessi e spese (comprese le spese di lite e le spese di CTU), entro i limiti del massimale e dedotto lo scoperto del 5%;
g) Dichiara integralmente compensate le spese di lite fra l'avv. e Controparte_1 Controparte_2
[...]
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 16.7.25.
Il Consigliere Relatore
Il Presidente dott. Antonella Caterina Attardo dott. Cesira D'Anella
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