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Sentenza 4 ottobre 2025
Sentenza 4 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 04/10/2025, n. 239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 239 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1 1 3 1 / 2 0 2 0 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI GORIZIA
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Francesca Di Donato ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 1131/2020 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi e vertente
TRA
(P.I. , in persona del Parte_1 P.IVA_1
proprio legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Mulitsch ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Gorizia al Corso Italia n. 51, giusta procura in atti
ATTRICE
CONVENUTA IN RICONVENZIONALE
E
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t,. Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. Rossanna Gregolet ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Monfalcone alla via IX giugno n. 103, giusta procura in atti
CONVENUTA
ATTRICE IN RICONVENZIONALE
NONCHE'
(C.F. E P.IVA ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3
rappresentante p.t. e GEOM. (c.f. ) Controparte_3 C.F._1
rappresentati e difesi dall'avv. Petra Giacomini ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Portogruaro (VE) alla via Pio X n. 2, giusta procura in atti
CONVENUTI ATTORI IN RICONVENZIONALE
E
. IVA in persona del Controparte_4 P.IVA_4
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Rossetti Longo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pordenone alla Via della Colonna n. 12 giusta procura in atti
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
Oggetto: contratto di appalto e di opera intellettuale.
Conclusioni:
Per parte attrice: “In via principale e nel merito: dichiararsi la legittimità della sospensione di ogni ulteriore pagamento da parte dell'attrice a favore dei convenuti da dichiararsi non dovuto a fronte delle difettosità e/o difformità delle opere e delle lavorazioni accertate dal C.T.U.;
Dichiararsi la risoluzione parziale del contratto d'appalto e del contratto professionale di progettazione e di direzione lavori oggetto di causa per le ragioni di cui in narrativa, accertato il grave inadempimento dello del geom. e della ditta Controparte_2 CP_3 [...]
(già condannarsi tutti alla restituzione degli Controparte_1 Controparte_5 acconti ricevuti, oltre ad interessi moratori e/o legali dal pagamento alla restituzione effettiva, oltre alle somme a titolo di danno qui prudenzialmente indicate in Euro 300.000,00 o diversa ritenuta dal Giudice, nella percentuale che apparirà di Giustizia, per i costi da sostenere per eliminare i vizi col rifacimento delle opere viziate a regola d'arte e per il rifacimento delle opere di progettazione e di direzione lavori di cui alle opere viziate, oltre al risarcimento del danno emergente e da lucro cessante per quanto di Giustizia, oltre interessi dal dovuto al saldo effettivo.
In ogni caso, spese di causa, comprese quelle legali e di CTP relative all'accertamento tecnico preventivo, integralmente rifuse;
IN VIA ISTRUTTORIA Come nelle memorie 183 cpc.”
Per parte convenuta “In ordine alle domande riconvenzionali svolte da Controparte_1 nei confronti dei coevocati, si tiene ferma l'istanza proposta sin dalla comparsa di risposta d.d. CP_1
27 aprile 2021 e successivamente reiterata, sia in via di regressione del processo allo stadio de quo sia in via di rimessione in termini, ossia:
“Attesa la dichiarazione della convenuta di voler proporre le sottoestese Controparte_1 domande a loro riferite a carico dei coevocati in persona del legale Controparte_2 rappresentante in carica pro tempore, e geom. voglia il Giudice disporre ai sensi CP_3 dell'art. 269 comma II c.p.c. – ante Cartabia - lo spostamento della prima udienza per consentire la loro citazione nel rispetto dei termini dell'articolo 163bis c.p.c.. ovvero assegnare a Controparte_1 termine per notificare ai medesimi la propria comparsa contenente le domande riconvenzionali
[...] nei loro confronti nel rispetto dei termini dell'articolo 163bis c.p.c. nonché rifissare udienza ex art. 183 c.p.c.. Nel merito Voglia il Tribunale Ill.mo In via principale dichiarare nulle ed inammissibili le domande attoree oppure rigettarle perché infondate, quantomeno nei confronti di Controparte_1
In via subordinata accertare e dichiarare che in
[...] Controparte_6 persona del legale rappresentante , ha violato gli artt. 1175 e 1375 del Cod. Civ. e Parte_2 condannarla al risarcimento del danno a favore di in misura equivalente alle Controparte_1 restituzioni e risarcimenti, oltre rivalutazione ed interessi, reclamati dall'attrice, con ciò compensando le pretese restitutorie e risarcitorie attoree.
In via subordinata in denegata ipotesi di ritenuta corresponsabilità di Controparte_1 accertare e dichiarare il grado e la quota di responsabilità, nonché le conseguenze derivate, tra in persona del legale rappresentante CP_7 Controparte_6 Pt_2
, in persona del legale rappresentante in carica pro
[...] Controparte_8 tempore, e Direttore dei lavori geom. e, per l'effetto detrarre ex artt. 1127 e 2056 Cod. CP_3
Civ. dal risarcimento quantificato in corso di causa la percentuale la cui causazione è imputabile a condannare in persona del legale Controparte_6 Controparte_2 rappresentante in carica pro tempore, e geom. in misura corrispondente alla CP_3 responsabilità accertata a loro carico, a restituire / rifondere/ tenere indenne Controparte_1 di quanto essa ha denegatamente da pagare, come quantificato in corso di causa, a
[...]
per capitale, rivalutazione ed interessi In via riconvenzionale condannare Controparte_6
in persona del legale rappresentante , al Controparte_6 Parte_2 pagamento in favore di della somma di € 45.847,89 + i.v.a., o della diversa Controparte_1 somma che sarà ritenuta di giustizia ovvero determinanda a mezzo di istruttoria, con gli interessi ex Dlg. 192/2012, dal dovuto al saldo ovvero subordinatamente in ragione delle responsabilità che dovessero essere accertate a loro carico, condannare lo in persona del Controparte_2 legale rappresentante in carica pro tempore, ed il geom. al risarcimento in favore di CP_3 in misura corrispondente al corrispettivo dell'appalto, oltre rivalutazione ed Controparte_1 interessi, che quest'ultima non dovesse incassare da e/o Controparte_6 dovesse a questa restituire. In tutti i casi con la rifusione delle spese di lite. Rifuse anche le spese di
A.T.P., di C.T.U., come da decreto d.d. 7 gennaio 2020 e di C.T.P..” Per “Piaccia all'Ill.mo Tribunale Controparte_9 adito, disattesa e respinta ogni diversa e contraria istanza: In via pregiudiziale: accertare e dichiarare l'inammissibilità e/ o improponibilità della domanda e l'incompetenza dell'adito Giudice per l'esistenza di una clausola compromissoria. In via preliminare: autorizzare la chiamata in causa della compagnia , con sede legale in Controparte_10
Lungadige Cangrande, 16- 37126 Verona in persona del suo legale rappresentante pro tempore,
C.F. e P. IVA della C.C.I.A.A. di Verona n. 9962- – REA Milano n° PartitaIVA_5
1999051, affinchè sia esteso il contraddittorio nei suoi confronti e affinchè sia condannata a manlevare lo e il Geom. da ogni pretesa avanzata ed Controparte_2 CP_3 eventualmente accertata nei confronti di questi ultimi, e, per l'effetto, disporsi lo spostamento dell'udienza di comparizione ai sensi dell'art. 269 c.p.c. per consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di legge. Sempre in via preliminare: accertarsi e dichiararsi la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza del petitum e della causa petendi, con ogni conseguente determinazione di legge. Sempre in via ulteriormente preliminare: accertarsi l'intervenuta prescrizione del diritto e dell'azione ex artt. 1667 e 1669 c.c. e comunque ex art. 2226 c.c..
Nel merito: Per tutti i motivi di cui in premessa, rigettare ogni domanda formulata nei confronti dello e del Geom. in quanto infondata in fatto ed Controparte_2 CP_3 in diritto Nel merito in via subordinata: 1) Per le ragioni di cui in narrativa, accertare la percentuale di responsabilità a carico dell'impresa costruttrice (già Controparte_1
e dello e/o del Geom. e, Controparte_5 Controparte_2 CP_3 per l'effetto, ridursi le pretese attoree nei confronti dei secondi in misura corrispondente alla sua esclusiva responsabilità. 2) Per tutte le ragioni di cui in narrativa, condannare la compagnia assicuratrice , con sede legale in Lungadige Controparte_10
Cangrande, 16- 37126 Verona in persona del suo legale rappresentante pro tempore, C.F. e P. IVA
R.E.A. della C.C.I.A.A. di Verona n. 9962- – REA Milano n° 1999051, a tenere P.IVA_4 manlevato ed indenne lo e il Geom. dai costi, dalle spese che Controparte_2 CP_3 fosse condannato a corrispondere all'attrice, nonchè da qualunque pregiudizio o condanna dovesse derivare dall'accoglimento anche parziale delle domande avversarie. Nel merito in via ulteriormente subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi che venga accertata la risoluzione parziale del contatto tra e nonché il Geom. accertare in ordine a CP_6 CP_2 CP_3 quali punti il contratto di cui al doc. 2 risulta risolto e, per l'effetto, quantificare a quanto ammonta l'asserito minor valore dell'attività svolta dallo e dal geometra in CP_2 CP_3 proporzione all'intero valore delle prestazioni svolte dallo che, tra quelle previste a CP_2 contratto, quantificate in € 16.800,00, e quelle extra contratto, quantificate in € 15.178,32, corrispondono a un valore di € 31.978,32, per l'intera opera professionale prestata. In via riconvenzionale: condannarsi a pagare in favore dello Parte_3 [...]
la somma di euro 15.178,32, dovuti a titolo di residuo a pagare per compensi Controparte_2 professionali, oltre interessi legali dal dovuto al saldo effettivo, con ogni conseguente declaratoria.
In via istruttoria: disporsi prova per interrogatorio formale e testi sui fatti di cui in narrativa, con riserva di specifica capitolazione in concedendo. Si chiede, altresì, di essere abilitati a prova contraria a quella ex adverso articolata, nei limiti di eventuale ammissione della stessa. Si chiede che venga disposta nuova Consulenza Tecnica D'Ufficio, al fine di valutare la conformità delle opere svolte, le eventuali responsabilità in capo allo e al geom. e l'esatta CP_2 CP_3 quantificazione del danno, nonché la quantificazione dell'intero valore dell'opera prestata da CP_2
e dal geom. in base all'intera prestazione professionale resa Precisa altresì le
[...] CP_3 proprie conclusioni, in via istruttoria, come da seconda memoria ex art. 183 c.p.c. datata
31.01.2022 nonchè come da terza memoria ex art. 183 c.p.c. datata 21.02.2022. La procuratrice degli odierni convenuti e Geom. formula in Controparte_2 CP_3 ogni caso istanza di accertamento di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., avendo l'attore agito azionando pretese creditorie Controparte_6 manifestamente esorbitanti, che si sono rivelate in corso di lite del tutto arbitrarie e indimostrate, tanto da apparire animate da dolo o quanto meno colpa grave, nell'accezione di cui alla richiamata previsione normativa. Si chiede pertanto che la Società attrice venga condannata al risarcimento a favore dei convenuti del danno patito, il quale andrà liquidato, anche d'ufficio, in via equitativa.”
Per Cattolica Assicurazioni: “ in via pregiudiziale: rilevata la nullità della citazione per indeterminatezza della domanda, assegnarsi a parte attrice un termine perentorio per le dovute integrazioni ai sensi dell'art. 164 cpc.; nel merito, rispetto alle domande dell'attrice: rigettarsi le domande dell'attrice verso i convenuti / chiamanti in quanto infondate in fatto e in diritto e comunque ridurle secondo le obiettività istruttorie, la misura delle rispettive responsabilità ed il concorso di colpa dell'attrice; spese di lite della terza chiamata rifuse;
in via subordinata, nel merito rispetto alla domanda di manleva: rigettarsi le domande dei convenuti / chiamanti in quanto infondate in fatto e in diritto e comunque ridurle secondo le condizioni contrattuali;
spese di lite rifuse.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, Controparte_6 (di seguito " ) deduceva di aver eseguito dei lavori di manutenzione, CP_11
riqualificazione e adeguamento di un suo capannone sito in Ronchi dei Legionari alla via
Srebernic nn. 10/12 per i quali, per quanto inerente l'introdotto contenzioso, si era avvalsa, giusta contratto di "conferimento incarico professionale" del 1°.11.2016, dello Controparte_2
(di seguito " ) ed in specie del geom. (di seguito "
[...] CP_2 CP_12 CP_13
) per la parte progettuale, tecnico-amministrativa e di "assistenza ai lavori", e, giusto
[...]
contratto di appalto, di (di seguito " ) "per l'esecuzione di lavori da Controparte_1 CP_1
serramentista e per la riorganizzazione degli spazi interni". Rappresentava, altresì, che, all'esito degli stessi, era insorto "un contenzioso … in ordine ai rispettivi adempimenti contrattuali" per cui aveva dato corso a un procedimento di a.t.p. dinanzi a questo Tribunale espletato CP_1
dai C.T.U. geom. ed ing. con relazioni del 15.10.2019 e 14.11.2019. CP_14 CP_15
A fondamento della propria pretesa richiamava gli esiti di tale procedimento d'istruzione preventiva e così le "pesanti criticità" ed i molteplici "vizi" rinvenibili nelle opere realizzate da ed, in relazione ad essi, il correlato "grave inadempimento" dello CP_1
e del geom. instando innanzi all'intestato Tribunale per sentire CP_2 CP_3
"dichiararsi la legittimità della sospensione di ogni ulteriore pagamento da parte dell'attrice a favore dei convenuti da dichiararsi non dovuto a fronte delle difettosità e/o difformità delle opere e delle lavorazioni accertate dal C.T.U.; Dichiararsi la risoluzione parziale del contratto d'appalto e del contratto professionale di progettazione e di direzione lavori oggetto di causa per le ragioni di cui in narrativa, accertato il grave inadempimento dello del geom. Controparte_2 CP_3
e della ditta (già condannarsi tutti alla Controparte_1 Controparte_5 restituzione degli acconti ricevuti, oltre ad interessi moratori e/o legali dal pagamento alla restituzione effettiva, oltre alle somme a titolo di danno che risulteranno in corso di causa, e di cui se ne chiede l'accertamento, qui prudenzialmente indicate in Euro 300.000,00 così prudenzialmente indicate, o altra maggiore o minore che risulterà all'esito dell'istruttoria, per i costi da sostenere per eliminare i vizi col rifacimento delle opere viziate a regola d'arte e per il rifacimento delle opere di progettazione e di direzione lavori di cui alle opere viziate, oltre al risarcimento del danno emergente e da lucro cessante oltre interessi dal dovuto al saldo effettivo", con rivalsa delle spese del presente giudizio e di quello anteriore d'istruzione preventiva.
Radicatosi il contraddittorio, si costituivano i convenuti, estensivamente contestando le domande attoree e chiedendone la reiezione. in particolare, con comparsa del 27.4.2021, respingeva ogni Controparte_1 addebito, deducendo di essere stata "una semplice esecutrice degli ordini altrui" e di aver perciò "agito quale nudus minister attuando specifiche direttive", eccependo che era CP_11
"decaduta dal diritto di esercitare la garanzia ex art. 1667 co. 1° c.c." per i "vizi" dell'opera realizzata per effetto di "accettazione … per facta concludentia", a sua volta spiegando riconvenzionale (diretta) nei confronti di quest'ultima per il "pagamento della somma di €
45.847,89 + i.v.a. o della diversa somma che sarà ritenuta di giustizia … con gli interessi ex D. Lgs.
192/2012 dal dovuto al saldo" a titolo di "corrispettivo residuo" non versatole sulle opere realizzate, alla luce della "contabilità finale" delle stesse, nonché "trasversale" nei confronti degli altri convenuti in chiave di "regresso/manleva" per quanto eventualmente fosse statuito a suo debito nei confronti di CP_11
Parimenti lo studio ed il geom. con comparsa del 27.4.2021, precisate CP_3 CP_3
le attività rispettivamente svolte (il primo, in breve, quelle progettuali e tecnico- amministrative, il secondo la direzione dei lavori), contestavano gli addebiti loro mossi, in particolare rimarcando la "amplissima autonomia decisionale" mantenuta nella vicenda da che aveva via via imposto "modifiche esecutive" determinanti un "generale CP_11
impoverimento dell'opera", sicchè la non conformità della medesima alla "iniziale progettazione" era dovuta alle "scelte operate dal committente stesso", che aveva frapposto una condotta non collaborativa alla "verifica" della "flessibilità delle pareti" e comunque, ove mai effettivamente fossero rinvenibili "vizi … nella realizzazione dell'immobile", gli stessi avrebbero dovuto essere "imputati tuttalpiù all'impresa esecutrice" ed in ogni caso non avrebbero mai rivestito una tale "gravità" da "giustificare la risoluzione del contratto di prestazione d'opera intercorso tra le parti". Pertanto, dichiarando di essere assicurati per la responsabilità professionale con la , ne chiedevano in Controparte_4 limine la chiamata in causa a fini di manleva e, nel merito, concludevano per la reiezione delle domande attoree nei loro confronti o, in subordine, in caso di statuita "risoluzione parziale" del contratto inter partes, determinare "a quanto ammonta l'asserito minor valore dell'attività svolta dallo e dal geom. , chiedendo, a loro volta, in CP_2 CP_3
riconvenzionale la condanna di al pagamento di "€ 15.178,32 dovuti a titolo di residuo CP_11
a pagare per compensi professionali", inerenti le prestazioni professionali "extra" eseguite rispetto a quelle iniziali concordate e pagate dalla committente, salvo la manleva per ogni loro debitoria da parte della Compagnia Assicuratrice.
Quest'ultima, ritualmente tratta in causa, si è costituita con comparsa del 5.11.2021, chiedendo "nel merito", rispetto alle domande attoree, la loro reiezione o di "ridurle secondo le obiettività istruttorie"; rispetto, invece, alla domanda di manleva di rigettarla, "in quanto infondata in fatto e diritto", o comunque di "ridurla secondo le condizioni contrattuali".
Venivano concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c. e la causa era istruita mediante l'interrogatorio formale di parte attrice e l'acquisizione del fascicolo di Atp RG.
1260/2018.
Il giudizio veniva rinviato per la decisione e, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, era trattenuto in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Tanto premesso, le domande attoree sono infondate per le ragioni che di seguito si esporranno.
Invero, chiedeva "Dichiararsi la risoluzione parziale del contratto d'appalto e del CP_11 contratto professionale di progettazione e di direzione lavori oggetto di causa per le ragioni di cui in narrativa, accertato il grave inadempimento dello del geom. Controparte_2 CP_3
e della ditta (già ". Controparte_1 Controparte_5
Giova rammentare che per consolidato orientamento della giurisprudenza sia di legittimità che di merito, «La risoluzione parziale del contratto, esplicitamente prevista dall'art. 1458 del codice civile per i contratti a esecuzione continuata o periodica, è possibile anche per il contratto a esecuzione istantanea, quando il relativo oggetto sia rappresentato – secondo la valutazione di legge o vizi logici – non da un'unica cosa infrazionabile, ma da più cose aventi propria individualità, quando, cioè, ciascuna di queste, separata dal tutto, mantenga un'autonomia economico-funzionale, che la renda definibile come bene a sé, suscettibile di diritto o di negoziazione distinti» (Cass. Civ. 16.11.2020 n. 25845; conf. Cass. Civ.
2.7.2013 n. 16556 e 20.5.2005 n.
10700, nonché Trib. Napoli 3.5.2022 n. 4324, Trib. Firenze 14.4.2022 n. 1101 e Trib. Torre
Annunziata 4.9.2014 n. 2328).
Ebbene, al di là del fatto che l'attrice non ha mai dedotto la frazionabilità dei due contratti di appalto e d'opera professionale de quibus, nella specie la stessa, alla luce dell'incontroverso unitario ambito di ciascuno, è da escludersi sia per il primo che per il secondo la frazionabilità, trattandosi di attività – materiali l'uno, intellettuali operative l'altro – oggettivamente e teleologicamente unitarie, tali peraltro oggettivamente considerate nei rispettivi contratti stipulati.
Dunque, la domanda attorea di "risoluzione parziale" dei due contratti de quibus va rigettata, con quanto ne consegue in ordine alle ulteriori libellate domande. Quanto a quella risarcitoria, è jus receptum come «In tema di risoluzione del contratto per difformità o vizi dell'opera, qualora il committente abbia chiesto il risarcimento del danno in correlazione con la risoluzione e i vizi dell'opera non siano risultati tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, così da giustificare lo scioglimento del contratto, la richiesta risarcitoria non può essere accolta per mancanza dei presupposti della pretesa azionata, che si deve fondare sulla medesima causa petendi della domanda di risoluzione» (Cass. Civ. 14.2.2022 n.
4713; conf. Cass. Civ. 13.7.2018 n. 18578, 4.3.2015 n. 4366), all'uopo precisandosi che,
«Allorquando sia da rigettare la domanda di risoluzione del contratto per mancanza di colposità dell'inadempimento o per la scarsa importanza di esso, viene meno il presupposto per l'accoglimento della domanda accessoria di risarcimento salvo che la pretesa risarcitoria costituisca una distinta domanda ex art. 1223 c.c., rivolta ad ottenere il risarcimento del danno da inadempimento, indipendentemente dalla proposta domanda di risoluzione» (Cass. Civ. 30.7.1979
n. 4489).
Ora nel caso di specie, al di là dell'impossibilità di ingresso, per difetto del relativo presupposto fondativo, della domanda di "risoluzione parziale" contrattuale, è indubbia per come strutturata in citazione (veggasi la "conclusioni" rassegnate a pag. 41) la connotazione della domanda risarcitoria de qua in via non già autonoma ex art. 1223 c.c. bensì dipendente rispetto – appunto – a quella di risoluzione.
Analogamente per quanto concerne la domanda volta a "dichiararsi la legittimità della sospensione di ogni ulteriore pagamento da parte dell'attrice a favore dei convenuti da dichiararsi non dovuto a fronte delle difettosità e/o difformità delle opere e delle lavorazioni accertate dal
C.T.U.", sostanzialmente integrante un'eccezione d'inadempimento ex art. 1460 c.c., strumento questo tuttavia di natura interinale, che «consente la dilazione della prestazione di un contraente, ma non produce, in se stessa, in difetto di pronuncia risolutiva del contratto, effetto estintivo dell'obbligazione della parte eccipiente» (Cass. Civ. 12.7.2005 n. 14597) che non appare perciò invocabile in quanto parte attrice, per le ragioni sopra esposte, non può ottenere nei confronti dei convenuti la risoluzione del contratto.
Ne discende pertanto il rigetto delle ulteriori domande attoree.
Venendo alle domande affluite in causa in riconvenzionale da parte dei convenuti, quanto a quelle avanzate dallo deve rigettarsi per genericità quella di CP_2 pagamento delle prestazioni "extra" e cioè "ulteriori" siccome "non comprese nell'originario contratto d'incarico professionale", indicate nella comparsa di risposta meramente quali afferenti le "caratteristiche delle opere realizzate" e la "contabilità" delle stesse e correlate ad
"una esponenziale moltiplicazione delle spese vive (di trasferta principalmente)", formulate in modo generico e non emendata, peraltro, in alcun modo nella successiva memoria ex art. 183 co. 6° n. 1 c.p.c..
La domanda di manleva proposta, invece, nei confronti della Controparte_4
resta assorbita per effetto del rigetto della domanda risarcitoria attorea per
[...]
la quale era stata invocata garanzia.
Quanto poi alle riconvenzionali di disattesa – come visto – l'eccezione CP_1
d'inadempimento sollevata dall'attrice, deve trovare ingresso quella inerente il pagamento di € 45.847,89 (oltre i.v.a. ed interessi ai sensi del D. Lgs. n. 192/2012) quale saldo del corrispettivo dovuto per i lavori eseguiti e non corrisposto dalla committente. Tale somma, indicata dall'impresa nella comparsa di risposta del 27.4.2021, non veniva specificamente contestata dall'attrice nelle note scritte del 12.5.2021, in cui al riguardo (sub CP_11
"Contabilità finale" a pag. 19) si limitava a rivendicare di non aver "giustamente proceduto al saldo prezzo" per i gravi difetti delle opere realizzate, ivi partitamente richiamati, di tal che, una volta esclusa la censurabilità nel presente giudizio dell'esecuzione delle stesse, non v'è ragione per disattendere la richiesta di saldo dell'altrimenti incontroverso corrispettivo.
Va infine rigettata la domanda di condanna ex art. 96, comma 3 c.p.c. avanzata da
. non sussistendone i presupposti. Controparte_16 CP_3
Infine, in ordine al governo delle spese di lite le stesse vanno interamente compensate ex art. 92 co. 2° c.p.c. tra l'attrice e lo . in ragione Controparte_16 CP_3
della reciproca soccombenza, nonché tra questi ultimi e la Compagnia Assicuratrice, correttamente chiamata in causa per una manleva rimasta però assorbita.
Quanto, invece, ai rapporti tra l'attrice e le spese seguono la Controparte_1 soccombenza sostanziale dell'attrice e si liquidano in base ai parametri introdotti dal D.M.
55/14, come modificato dal D.M. 147/22, ai valori medi per tutte le fasi (scaglione di valore indeterminale).
Le spese di Atp vengono poste in via definitiva a carico della parte soccombente.
P. Q. M.
Tribunale di Gorizia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
• rigetta la domanda proposta da Controparte_6 • rigetta la domanda riconvenzionale proposta dallo e dal geom. Controparte_2 nei confronti della società attrice;
CP_3
• dichiara assorbita la domanda di manleva avanzata dallo e dal Controparte_2
geom. nei confronti della CP_3 Controparte_4
• accoglie la domanda riconvenzionale e per l'effetto condanna Controparte_6
al pagamento in favore di di € 45.847,89 oltre i.v.a. ed
[...] Controparte_1
interessi ai sensi del D. Lgs. n. 192/2012 dalla domanda giudiziale al saldo;
• compensa interamente le spese di lite tra e lo Controparte_6 CP_2 ed il geom.
[...] CP_3
• compensa interamente le spese di lite tra lo ed il geom. e CP_2 CP_3
Controparte_4
• condanna al pagamento, in favore di Controparte_6 Controparte_1
delle spese di lite che liquida in complessivi € 10.860,00 per compensi, oltre rimborso
[...] spese forf. (nella misura del 15% del compenso), I.V.A. e C.P.A. come per legge, oltre le spese relative al giudizio di A.T.P.
Così deciso in Gorizia il 4.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Di Donato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI GORIZIA
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Francesca Di Donato ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 1131/2020 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi e vertente
TRA
(P.I. , in persona del Parte_1 P.IVA_1
proprio legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Mulitsch ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Gorizia al Corso Italia n. 51, giusta procura in atti
ATTRICE
CONVENUTA IN RICONVENZIONALE
E
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t,. Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. Rossanna Gregolet ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Monfalcone alla via IX giugno n. 103, giusta procura in atti
CONVENUTA
ATTRICE IN RICONVENZIONALE
NONCHE'
(C.F. E P.IVA ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3
rappresentante p.t. e GEOM. (c.f. ) Controparte_3 C.F._1
rappresentati e difesi dall'avv. Petra Giacomini ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Portogruaro (VE) alla via Pio X n. 2, giusta procura in atti
CONVENUTI ATTORI IN RICONVENZIONALE
E
. IVA in persona del Controparte_4 P.IVA_4
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Rossetti Longo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pordenone alla Via della Colonna n. 12 giusta procura in atti
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
Oggetto: contratto di appalto e di opera intellettuale.
Conclusioni:
Per parte attrice: “In via principale e nel merito: dichiararsi la legittimità della sospensione di ogni ulteriore pagamento da parte dell'attrice a favore dei convenuti da dichiararsi non dovuto a fronte delle difettosità e/o difformità delle opere e delle lavorazioni accertate dal C.T.U.;
Dichiararsi la risoluzione parziale del contratto d'appalto e del contratto professionale di progettazione e di direzione lavori oggetto di causa per le ragioni di cui in narrativa, accertato il grave inadempimento dello del geom. e della ditta Controparte_2 CP_3 [...]
(già condannarsi tutti alla restituzione degli Controparte_1 Controparte_5 acconti ricevuti, oltre ad interessi moratori e/o legali dal pagamento alla restituzione effettiva, oltre alle somme a titolo di danno qui prudenzialmente indicate in Euro 300.000,00 o diversa ritenuta dal Giudice, nella percentuale che apparirà di Giustizia, per i costi da sostenere per eliminare i vizi col rifacimento delle opere viziate a regola d'arte e per il rifacimento delle opere di progettazione e di direzione lavori di cui alle opere viziate, oltre al risarcimento del danno emergente e da lucro cessante per quanto di Giustizia, oltre interessi dal dovuto al saldo effettivo.
In ogni caso, spese di causa, comprese quelle legali e di CTP relative all'accertamento tecnico preventivo, integralmente rifuse;
IN VIA ISTRUTTORIA Come nelle memorie 183 cpc.”
Per parte convenuta “In ordine alle domande riconvenzionali svolte da Controparte_1 nei confronti dei coevocati, si tiene ferma l'istanza proposta sin dalla comparsa di risposta d.d. CP_1
27 aprile 2021 e successivamente reiterata, sia in via di regressione del processo allo stadio de quo sia in via di rimessione in termini, ossia:
“Attesa la dichiarazione della convenuta di voler proporre le sottoestese Controparte_1 domande a loro riferite a carico dei coevocati in persona del legale Controparte_2 rappresentante in carica pro tempore, e geom. voglia il Giudice disporre ai sensi CP_3 dell'art. 269 comma II c.p.c. – ante Cartabia - lo spostamento della prima udienza per consentire la loro citazione nel rispetto dei termini dell'articolo 163bis c.p.c.. ovvero assegnare a Controparte_1 termine per notificare ai medesimi la propria comparsa contenente le domande riconvenzionali
[...] nei loro confronti nel rispetto dei termini dell'articolo 163bis c.p.c. nonché rifissare udienza ex art. 183 c.p.c.. Nel merito Voglia il Tribunale Ill.mo In via principale dichiarare nulle ed inammissibili le domande attoree oppure rigettarle perché infondate, quantomeno nei confronti di Controparte_1
In via subordinata accertare e dichiarare che in
[...] Controparte_6 persona del legale rappresentante , ha violato gli artt. 1175 e 1375 del Cod. Civ. e Parte_2 condannarla al risarcimento del danno a favore di in misura equivalente alle Controparte_1 restituzioni e risarcimenti, oltre rivalutazione ed interessi, reclamati dall'attrice, con ciò compensando le pretese restitutorie e risarcitorie attoree.
In via subordinata in denegata ipotesi di ritenuta corresponsabilità di Controparte_1 accertare e dichiarare il grado e la quota di responsabilità, nonché le conseguenze derivate, tra in persona del legale rappresentante CP_7 Controparte_6 Pt_2
, in persona del legale rappresentante in carica pro
[...] Controparte_8 tempore, e Direttore dei lavori geom. e, per l'effetto detrarre ex artt. 1127 e 2056 Cod. CP_3
Civ. dal risarcimento quantificato in corso di causa la percentuale la cui causazione è imputabile a condannare in persona del legale Controparte_6 Controparte_2 rappresentante in carica pro tempore, e geom. in misura corrispondente alla CP_3 responsabilità accertata a loro carico, a restituire / rifondere/ tenere indenne Controparte_1 di quanto essa ha denegatamente da pagare, come quantificato in corso di causa, a
[...]
per capitale, rivalutazione ed interessi In via riconvenzionale condannare Controparte_6
in persona del legale rappresentante , al Controparte_6 Parte_2 pagamento in favore di della somma di € 45.847,89 + i.v.a., o della diversa Controparte_1 somma che sarà ritenuta di giustizia ovvero determinanda a mezzo di istruttoria, con gli interessi ex Dlg. 192/2012, dal dovuto al saldo ovvero subordinatamente in ragione delle responsabilità che dovessero essere accertate a loro carico, condannare lo in persona del Controparte_2 legale rappresentante in carica pro tempore, ed il geom. al risarcimento in favore di CP_3 in misura corrispondente al corrispettivo dell'appalto, oltre rivalutazione ed Controparte_1 interessi, che quest'ultima non dovesse incassare da e/o Controparte_6 dovesse a questa restituire. In tutti i casi con la rifusione delle spese di lite. Rifuse anche le spese di
A.T.P., di C.T.U., come da decreto d.d. 7 gennaio 2020 e di C.T.P..” Per “Piaccia all'Ill.mo Tribunale Controparte_9 adito, disattesa e respinta ogni diversa e contraria istanza: In via pregiudiziale: accertare e dichiarare l'inammissibilità e/ o improponibilità della domanda e l'incompetenza dell'adito Giudice per l'esistenza di una clausola compromissoria. In via preliminare: autorizzare la chiamata in causa della compagnia , con sede legale in Controparte_10
Lungadige Cangrande, 16- 37126 Verona in persona del suo legale rappresentante pro tempore,
C.F. e P. IVA della C.C.I.A.A. di Verona n. 9962- – REA Milano n° PartitaIVA_5
1999051, affinchè sia esteso il contraddittorio nei suoi confronti e affinchè sia condannata a manlevare lo e il Geom. da ogni pretesa avanzata ed Controparte_2 CP_3 eventualmente accertata nei confronti di questi ultimi, e, per l'effetto, disporsi lo spostamento dell'udienza di comparizione ai sensi dell'art. 269 c.p.c. per consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di legge. Sempre in via preliminare: accertarsi e dichiararsi la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza del petitum e della causa petendi, con ogni conseguente determinazione di legge. Sempre in via ulteriormente preliminare: accertarsi l'intervenuta prescrizione del diritto e dell'azione ex artt. 1667 e 1669 c.c. e comunque ex art. 2226 c.c..
Nel merito: Per tutti i motivi di cui in premessa, rigettare ogni domanda formulata nei confronti dello e del Geom. in quanto infondata in fatto ed Controparte_2 CP_3 in diritto Nel merito in via subordinata: 1) Per le ragioni di cui in narrativa, accertare la percentuale di responsabilità a carico dell'impresa costruttrice (già Controparte_1
e dello e/o del Geom. e, Controparte_5 Controparte_2 CP_3 per l'effetto, ridursi le pretese attoree nei confronti dei secondi in misura corrispondente alla sua esclusiva responsabilità. 2) Per tutte le ragioni di cui in narrativa, condannare la compagnia assicuratrice , con sede legale in Lungadige Controparte_10
Cangrande, 16- 37126 Verona in persona del suo legale rappresentante pro tempore, C.F. e P. IVA
R.E.A. della C.C.I.A.A. di Verona n. 9962- – REA Milano n° 1999051, a tenere P.IVA_4 manlevato ed indenne lo e il Geom. dai costi, dalle spese che Controparte_2 CP_3 fosse condannato a corrispondere all'attrice, nonchè da qualunque pregiudizio o condanna dovesse derivare dall'accoglimento anche parziale delle domande avversarie. Nel merito in via ulteriormente subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi che venga accertata la risoluzione parziale del contatto tra e nonché il Geom. accertare in ordine a CP_6 CP_2 CP_3 quali punti il contratto di cui al doc. 2 risulta risolto e, per l'effetto, quantificare a quanto ammonta l'asserito minor valore dell'attività svolta dallo e dal geometra in CP_2 CP_3 proporzione all'intero valore delle prestazioni svolte dallo che, tra quelle previste a CP_2 contratto, quantificate in € 16.800,00, e quelle extra contratto, quantificate in € 15.178,32, corrispondono a un valore di € 31.978,32, per l'intera opera professionale prestata. In via riconvenzionale: condannarsi a pagare in favore dello Parte_3 [...]
la somma di euro 15.178,32, dovuti a titolo di residuo a pagare per compensi Controparte_2 professionali, oltre interessi legali dal dovuto al saldo effettivo, con ogni conseguente declaratoria.
In via istruttoria: disporsi prova per interrogatorio formale e testi sui fatti di cui in narrativa, con riserva di specifica capitolazione in concedendo. Si chiede, altresì, di essere abilitati a prova contraria a quella ex adverso articolata, nei limiti di eventuale ammissione della stessa. Si chiede che venga disposta nuova Consulenza Tecnica D'Ufficio, al fine di valutare la conformità delle opere svolte, le eventuali responsabilità in capo allo e al geom. e l'esatta CP_2 CP_3 quantificazione del danno, nonché la quantificazione dell'intero valore dell'opera prestata da CP_2
e dal geom. in base all'intera prestazione professionale resa Precisa altresì le
[...] CP_3 proprie conclusioni, in via istruttoria, come da seconda memoria ex art. 183 c.p.c. datata
31.01.2022 nonchè come da terza memoria ex art. 183 c.p.c. datata 21.02.2022. La procuratrice degli odierni convenuti e Geom. formula in Controparte_2 CP_3 ogni caso istanza di accertamento di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., avendo l'attore agito azionando pretese creditorie Controparte_6 manifestamente esorbitanti, che si sono rivelate in corso di lite del tutto arbitrarie e indimostrate, tanto da apparire animate da dolo o quanto meno colpa grave, nell'accezione di cui alla richiamata previsione normativa. Si chiede pertanto che la Società attrice venga condannata al risarcimento a favore dei convenuti del danno patito, il quale andrà liquidato, anche d'ufficio, in via equitativa.”
Per Cattolica Assicurazioni: “ in via pregiudiziale: rilevata la nullità della citazione per indeterminatezza della domanda, assegnarsi a parte attrice un termine perentorio per le dovute integrazioni ai sensi dell'art. 164 cpc.; nel merito, rispetto alle domande dell'attrice: rigettarsi le domande dell'attrice verso i convenuti / chiamanti in quanto infondate in fatto e in diritto e comunque ridurle secondo le obiettività istruttorie, la misura delle rispettive responsabilità ed il concorso di colpa dell'attrice; spese di lite della terza chiamata rifuse;
in via subordinata, nel merito rispetto alla domanda di manleva: rigettarsi le domande dei convenuti / chiamanti in quanto infondate in fatto e in diritto e comunque ridurle secondo le condizioni contrattuali;
spese di lite rifuse.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, Controparte_6 (di seguito " ) deduceva di aver eseguito dei lavori di manutenzione, CP_11
riqualificazione e adeguamento di un suo capannone sito in Ronchi dei Legionari alla via
Srebernic nn. 10/12 per i quali, per quanto inerente l'introdotto contenzioso, si era avvalsa, giusta contratto di "conferimento incarico professionale" del 1°.11.2016, dello Controparte_2
(di seguito " ) ed in specie del geom. (di seguito "
[...] CP_2 CP_12 CP_13
) per la parte progettuale, tecnico-amministrativa e di "assistenza ai lavori", e, giusto
[...]
contratto di appalto, di (di seguito " ) "per l'esecuzione di lavori da Controparte_1 CP_1
serramentista e per la riorganizzazione degli spazi interni". Rappresentava, altresì, che, all'esito degli stessi, era insorto "un contenzioso … in ordine ai rispettivi adempimenti contrattuali" per cui aveva dato corso a un procedimento di a.t.p. dinanzi a questo Tribunale espletato CP_1
dai C.T.U. geom. ed ing. con relazioni del 15.10.2019 e 14.11.2019. CP_14 CP_15
A fondamento della propria pretesa richiamava gli esiti di tale procedimento d'istruzione preventiva e così le "pesanti criticità" ed i molteplici "vizi" rinvenibili nelle opere realizzate da ed, in relazione ad essi, il correlato "grave inadempimento" dello CP_1
e del geom. instando innanzi all'intestato Tribunale per sentire CP_2 CP_3
"dichiararsi la legittimità della sospensione di ogni ulteriore pagamento da parte dell'attrice a favore dei convenuti da dichiararsi non dovuto a fronte delle difettosità e/o difformità delle opere e delle lavorazioni accertate dal C.T.U.; Dichiararsi la risoluzione parziale del contratto d'appalto e del contratto professionale di progettazione e di direzione lavori oggetto di causa per le ragioni di cui in narrativa, accertato il grave inadempimento dello del geom. Controparte_2 CP_3
e della ditta (già condannarsi tutti alla Controparte_1 Controparte_5 restituzione degli acconti ricevuti, oltre ad interessi moratori e/o legali dal pagamento alla restituzione effettiva, oltre alle somme a titolo di danno che risulteranno in corso di causa, e di cui se ne chiede l'accertamento, qui prudenzialmente indicate in Euro 300.000,00 così prudenzialmente indicate, o altra maggiore o minore che risulterà all'esito dell'istruttoria, per i costi da sostenere per eliminare i vizi col rifacimento delle opere viziate a regola d'arte e per il rifacimento delle opere di progettazione e di direzione lavori di cui alle opere viziate, oltre al risarcimento del danno emergente e da lucro cessante oltre interessi dal dovuto al saldo effettivo", con rivalsa delle spese del presente giudizio e di quello anteriore d'istruzione preventiva.
Radicatosi il contraddittorio, si costituivano i convenuti, estensivamente contestando le domande attoree e chiedendone la reiezione. in particolare, con comparsa del 27.4.2021, respingeva ogni Controparte_1 addebito, deducendo di essere stata "una semplice esecutrice degli ordini altrui" e di aver perciò "agito quale nudus minister attuando specifiche direttive", eccependo che era CP_11
"decaduta dal diritto di esercitare la garanzia ex art. 1667 co. 1° c.c." per i "vizi" dell'opera realizzata per effetto di "accettazione … per facta concludentia", a sua volta spiegando riconvenzionale (diretta) nei confronti di quest'ultima per il "pagamento della somma di €
45.847,89 + i.v.a. o della diversa somma che sarà ritenuta di giustizia … con gli interessi ex D. Lgs.
192/2012 dal dovuto al saldo" a titolo di "corrispettivo residuo" non versatole sulle opere realizzate, alla luce della "contabilità finale" delle stesse, nonché "trasversale" nei confronti degli altri convenuti in chiave di "regresso/manleva" per quanto eventualmente fosse statuito a suo debito nei confronti di CP_11
Parimenti lo studio ed il geom. con comparsa del 27.4.2021, precisate CP_3 CP_3
le attività rispettivamente svolte (il primo, in breve, quelle progettuali e tecnico- amministrative, il secondo la direzione dei lavori), contestavano gli addebiti loro mossi, in particolare rimarcando la "amplissima autonomia decisionale" mantenuta nella vicenda da che aveva via via imposto "modifiche esecutive" determinanti un "generale CP_11
impoverimento dell'opera", sicchè la non conformità della medesima alla "iniziale progettazione" era dovuta alle "scelte operate dal committente stesso", che aveva frapposto una condotta non collaborativa alla "verifica" della "flessibilità delle pareti" e comunque, ove mai effettivamente fossero rinvenibili "vizi … nella realizzazione dell'immobile", gli stessi avrebbero dovuto essere "imputati tuttalpiù all'impresa esecutrice" ed in ogni caso non avrebbero mai rivestito una tale "gravità" da "giustificare la risoluzione del contratto di prestazione d'opera intercorso tra le parti". Pertanto, dichiarando di essere assicurati per la responsabilità professionale con la , ne chiedevano in Controparte_4 limine la chiamata in causa a fini di manleva e, nel merito, concludevano per la reiezione delle domande attoree nei loro confronti o, in subordine, in caso di statuita "risoluzione parziale" del contratto inter partes, determinare "a quanto ammonta l'asserito minor valore dell'attività svolta dallo e dal geom. , chiedendo, a loro volta, in CP_2 CP_3
riconvenzionale la condanna di al pagamento di "€ 15.178,32 dovuti a titolo di residuo CP_11
a pagare per compensi professionali", inerenti le prestazioni professionali "extra" eseguite rispetto a quelle iniziali concordate e pagate dalla committente, salvo la manleva per ogni loro debitoria da parte della Compagnia Assicuratrice.
Quest'ultima, ritualmente tratta in causa, si è costituita con comparsa del 5.11.2021, chiedendo "nel merito", rispetto alle domande attoree, la loro reiezione o di "ridurle secondo le obiettività istruttorie"; rispetto, invece, alla domanda di manleva di rigettarla, "in quanto infondata in fatto e diritto", o comunque di "ridurla secondo le condizioni contrattuali".
Venivano concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c. e la causa era istruita mediante l'interrogatorio formale di parte attrice e l'acquisizione del fascicolo di Atp RG.
1260/2018.
Il giudizio veniva rinviato per la decisione e, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, era trattenuto in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Tanto premesso, le domande attoree sono infondate per le ragioni che di seguito si esporranno.
Invero, chiedeva "Dichiararsi la risoluzione parziale del contratto d'appalto e del CP_11 contratto professionale di progettazione e di direzione lavori oggetto di causa per le ragioni di cui in narrativa, accertato il grave inadempimento dello del geom. Controparte_2 CP_3
e della ditta (già ". Controparte_1 Controparte_5
Giova rammentare che per consolidato orientamento della giurisprudenza sia di legittimità che di merito, «La risoluzione parziale del contratto, esplicitamente prevista dall'art. 1458 del codice civile per i contratti a esecuzione continuata o periodica, è possibile anche per il contratto a esecuzione istantanea, quando il relativo oggetto sia rappresentato – secondo la valutazione di legge o vizi logici – non da un'unica cosa infrazionabile, ma da più cose aventi propria individualità, quando, cioè, ciascuna di queste, separata dal tutto, mantenga un'autonomia economico-funzionale, che la renda definibile come bene a sé, suscettibile di diritto o di negoziazione distinti» (Cass. Civ. 16.11.2020 n. 25845; conf. Cass. Civ.
2.7.2013 n. 16556 e 20.5.2005 n.
10700, nonché Trib. Napoli 3.5.2022 n. 4324, Trib. Firenze 14.4.2022 n. 1101 e Trib. Torre
Annunziata 4.9.2014 n. 2328).
Ebbene, al di là del fatto che l'attrice non ha mai dedotto la frazionabilità dei due contratti di appalto e d'opera professionale de quibus, nella specie la stessa, alla luce dell'incontroverso unitario ambito di ciascuno, è da escludersi sia per il primo che per il secondo la frazionabilità, trattandosi di attività – materiali l'uno, intellettuali operative l'altro – oggettivamente e teleologicamente unitarie, tali peraltro oggettivamente considerate nei rispettivi contratti stipulati.
Dunque, la domanda attorea di "risoluzione parziale" dei due contratti de quibus va rigettata, con quanto ne consegue in ordine alle ulteriori libellate domande. Quanto a quella risarcitoria, è jus receptum come «In tema di risoluzione del contratto per difformità o vizi dell'opera, qualora il committente abbia chiesto il risarcimento del danno in correlazione con la risoluzione e i vizi dell'opera non siano risultati tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, così da giustificare lo scioglimento del contratto, la richiesta risarcitoria non può essere accolta per mancanza dei presupposti della pretesa azionata, che si deve fondare sulla medesima causa petendi della domanda di risoluzione» (Cass. Civ. 14.2.2022 n.
4713; conf. Cass. Civ. 13.7.2018 n. 18578, 4.3.2015 n. 4366), all'uopo precisandosi che,
«Allorquando sia da rigettare la domanda di risoluzione del contratto per mancanza di colposità dell'inadempimento o per la scarsa importanza di esso, viene meno il presupposto per l'accoglimento della domanda accessoria di risarcimento salvo che la pretesa risarcitoria costituisca una distinta domanda ex art. 1223 c.c., rivolta ad ottenere il risarcimento del danno da inadempimento, indipendentemente dalla proposta domanda di risoluzione» (Cass. Civ. 30.7.1979
n. 4489).
Ora nel caso di specie, al di là dell'impossibilità di ingresso, per difetto del relativo presupposto fondativo, della domanda di "risoluzione parziale" contrattuale, è indubbia per come strutturata in citazione (veggasi la "conclusioni" rassegnate a pag. 41) la connotazione della domanda risarcitoria de qua in via non già autonoma ex art. 1223 c.c. bensì dipendente rispetto – appunto – a quella di risoluzione.
Analogamente per quanto concerne la domanda volta a "dichiararsi la legittimità della sospensione di ogni ulteriore pagamento da parte dell'attrice a favore dei convenuti da dichiararsi non dovuto a fronte delle difettosità e/o difformità delle opere e delle lavorazioni accertate dal
C.T.U.", sostanzialmente integrante un'eccezione d'inadempimento ex art. 1460 c.c., strumento questo tuttavia di natura interinale, che «consente la dilazione della prestazione di un contraente, ma non produce, in se stessa, in difetto di pronuncia risolutiva del contratto, effetto estintivo dell'obbligazione della parte eccipiente» (Cass. Civ. 12.7.2005 n. 14597) che non appare perciò invocabile in quanto parte attrice, per le ragioni sopra esposte, non può ottenere nei confronti dei convenuti la risoluzione del contratto.
Ne discende pertanto il rigetto delle ulteriori domande attoree.
Venendo alle domande affluite in causa in riconvenzionale da parte dei convenuti, quanto a quelle avanzate dallo deve rigettarsi per genericità quella di CP_2 pagamento delle prestazioni "extra" e cioè "ulteriori" siccome "non comprese nell'originario contratto d'incarico professionale", indicate nella comparsa di risposta meramente quali afferenti le "caratteristiche delle opere realizzate" e la "contabilità" delle stesse e correlate ad
"una esponenziale moltiplicazione delle spese vive (di trasferta principalmente)", formulate in modo generico e non emendata, peraltro, in alcun modo nella successiva memoria ex art. 183 co. 6° n. 1 c.p.c..
La domanda di manleva proposta, invece, nei confronti della Controparte_4
resta assorbita per effetto del rigetto della domanda risarcitoria attorea per
[...]
la quale era stata invocata garanzia.
Quanto poi alle riconvenzionali di disattesa – come visto – l'eccezione CP_1
d'inadempimento sollevata dall'attrice, deve trovare ingresso quella inerente il pagamento di € 45.847,89 (oltre i.v.a. ed interessi ai sensi del D. Lgs. n. 192/2012) quale saldo del corrispettivo dovuto per i lavori eseguiti e non corrisposto dalla committente. Tale somma, indicata dall'impresa nella comparsa di risposta del 27.4.2021, non veniva specificamente contestata dall'attrice nelle note scritte del 12.5.2021, in cui al riguardo (sub CP_11
"Contabilità finale" a pag. 19) si limitava a rivendicare di non aver "giustamente proceduto al saldo prezzo" per i gravi difetti delle opere realizzate, ivi partitamente richiamati, di tal che, una volta esclusa la censurabilità nel presente giudizio dell'esecuzione delle stesse, non v'è ragione per disattendere la richiesta di saldo dell'altrimenti incontroverso corrispettivo.
Va infine rigettata la domanda di condanna ex art. 96, comma 3 c.p.c. avanzata da
. non sussistendone i presupposti. Controparte_16 CP_3
Infine, in ordine al governo delle spese di lite le stesse vanno interamente compensate ex art. 92 co. 2° c.p.c. tra l'attrice e lo . in ragione Controparte_16 CP_3
della reciproca soccombenza, nonché tra questi ultimi e la Compagnia Assicuratrice, correttamente chiamata in causa per una manleva rimasta però assorbita.
Quanto, invece, ai rapporti tra l'attrice e le spese seguono la Controparte_1 soccombenza sostanziale dell'attrice e si liquidano in base ai parametri introdotti dal D.M.
55/14, come modificato dal D.M. 147/22, ai valori medi per tutte le fasi (scaglione di valore indeterminale).
Le spese di Atp vengono poste in via definitiva a carico della parte soccombente.
P. Q. M.
Tribunale di Gorizia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
• rigetta la domanda proposta da Controparte_6 • rigetta la domanda riconvenzionale proposta dallo e dal geom. Controparte_2 nei confronti della società attrice;
CP_3
• dichiara assorbita la domanda di manleva avanzata dallo e dal Controparte_2
geom. nei confronti della CP_3 Controparte_4
• accoglie la domanda riconvenzionale e per l'effetto condanna Controparte_6
al pagamento in favore di di € 45.847,89 oltre i.v.a. ed
[...] Controparte_1
interessi ai sensi del D. Lgs. n. 192/2012 dalla domanda giudiziale al saldo;
• compensa interamente le spese di lite tra e lo Controparte_6 CP_2 ed il geom.
[...] CP_3
• compensa interamente le spese di lite tra lo ed il geom. e CP_2 CP_3
Controparte_4
• condanna al pagamento, in favore di Controparte_6 Controparte_1
delle spese di lite che liquida in complessivi € 10.860,00 per compensi, oltre rimborso
[...] spese forf. (nella misura del 15% del compenso), I.V.A. e C.P.A. come per legge, oltre le spese relative al giudizio di A.T.P.
Così deciso in Gorizia il 4.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Di Donato