Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Emilia Romagna, sentenza 09/01/2026, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Emilia Romagna |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENT. N. 1/2026/R
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE
PER LA REGIONE MA
composta dai seguenti magistrati:
AS ER Presidente Riccardo PATUMI Consigliere Khelena NIKIFARAVA Primo Referendario relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 46450 proposto a istanza della Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna della Corte dei conti nei confronti di
EN ZU (C.F. [...]), nato a [...] il [...] e residente in [...], rappresentato e difeso dagli Avv.ti Roberto Ghini (PEC roberto.ghini@ordineavvmodena.it) e Alessandro Morselli (PEC alessandro.morselli@ordineavvmodena.it) del Foro di MO, presso il cui Studio in MO, corso Duomo n. 20 è elettivamente domiciliato;
Visto l’atto di citazione;
Letti gli altri atti e documenti di causa;
Uditi nella pubblica udienza del giorno 8 ottobre 2025:
il relatore Primo Ref. Khelena Nikifarava;
il Pubblico Ministero nella persona del S.P.G. Antonio Senatore;
l’Avv. Stella Paola Fanelli, in sostituzione degli Avv.ti Roberto Ghini e Alessandro Morselli, per il convenuto EN ZU.
FATTO
I. Con atto di citazione in giudizio depositato in Segreteria il 15 novembre 2024, la Procura regionale presso questa Sezione Giurisdizionale esercitava l’azione di responsabilità per danno erariale nei confronti del Sig. EN ZU, all’epoca dei fatti Responsabile dell’Ufficio Edilizia Privata e Urbanistica del Comune di Serramazzoni (MO), condannato in via definitiva, con sentenza emessa in seguito al dibattimento, per il reato previsto e punito dall’art. 317 c.p. (“Concussione”) ed evocato in giudizio in persona del dirigente pro tempore del Servizio Sociale Territoriale del Comune di MO quale tutore provvisorio, per effetto dell’interdizione legale ex art. 32 c.p.
La notitia damni era rappresentata da alcuni articoli sul notiziario regionale on line dell’agenzia stampa ANSA, pubblicati tra la fine di giugno e l’inizio di luglio del 2012, che riferivano dell’arresto in flagranza dell’odierno convenuto, all’epoca dei fatti Responsabile dell’Ufficio Urbanistica del Comune di Serramazzoni (MO), con l’accusa di concussione per aver ricevuto una busta con 500 euro, ritenuta parte di una tangente molto più consistente.
Con sentenza n. 2560/2016, emessa all’esito del dibattimento, il Tribunale di MO condannava il Sig. CC a 5 anni di reclusione per il reato di concussione per costrizione (art. 317 c.p.), ritenendo raggiunta la prova oltre ogni ragionevole dubbio in relazione al seguente capo di imputazione:
“perché, abusando dei poteri connessi alla qualità di dirigente responsabile dell’Edilizia Privata-Urbanistica del Comune di Serramazzoni, imponeva al Geometra LL RG il pagamento della somma di 15.000 in contanti per agevolare una pratica edilizia della UR OB (di cui era socio lo stesso LL RG) relativa a un terreno sito in Serramazzoni Via Giardini (ex proprietà Ferrari, foglio 41 mappale 1153), nonché un’altra pratica edilizia personale di LL RG relativa ad un terreno sito in san Dalmazio (foglio 56 mappale 111) *concussione per costrizione determinata dall’ingiusta minaccia che, in caso contrario le legittime istanze della PO non avrebbero avuto regolare corso. *
I denari venivano corrisposti in maniera frazionata mediante consegna di piccole somme contanti nelle mani di CC EN fra Ottobre 2010 e Gennaio 2012, fino all’importo parziale di 10.500 (di tale somma, quella di euro 1000, consegnata materialmente a CC in data 23/11/2010, era apparentemente destinata a NA SA).
Il 27/06/2012 in occasione della corresponsione di una ulteriore dazione di 500 euro, che CC aveva sollecitato a LL, CC veniva arrestato in flagranza di reato.
In Serramazzoni dall’Ottobre 2010 al 27/06/2012
*come modificato all’udienza del 01/04/2014”.
Ai sensi dell’art. 317-bis c.p. il Sig. CC veniva altresì dichiarato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici, mentre ai sensi dell’art. 322-ter c.p. veniva disposta la confisca della somma di euro 10.500,00, quale profitto del reato, pari all’ammontare del denaro effettivamente percepito dall’odierno convenuto in esecuzione della più ampia promessa di pagamento dell’importo complessivo di euro 15.000,00.
Nel rinviare ad un separato giudizio al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite, la sentenza n. 2560/2016 del Tribunale di MO assegnava a favore del Comune di Serramazzoni una provvisionale immediatamente esecutiva ex art. 540, comma 2, c.p.p. in misura di euro 20.000,00 a titolo di danno all’immagine subito dall’ente.
La sentenza di primo grado veniva integralmente confermata con sentenza n. 1002/2020 della Corte d’Appello di Bologna, divenuta irrevocabile per il Sig. CC in data 2 febbraio 2021, per l’effetto della sentenza n. 34836/2021 della Corte Suprema di Cassazione, Sez. VI Penale, che rigettava il ricorso in sede di legittimità proposto dall’odierno ricorrente.
Il danno erariale conseguente veniva quantificato dalla Procura erariale, in via equitativa, nell’importo complessivo di euro 40.000,00, di cui euro 30.000,00 a titolo di danno all’immagine e euro 10.000,00 quale danno da violazione del sinallagma contrattuale.
II. L’invito a dedurre, datato 29 agosto 2024, veniva indirizzato al Sig. CC in persona del legale rappresentante, dirigente pro tempore del Servizio Sociale Territoriale del Comune di MO quale tutore provvisorio, e notificato in pari data all’indirizzo PEC istituzionale casellaistituzionale046@cert.comune.modena.it, come da ricevuta depositata in atti.
In merito alla regolarità della predetta notifica, la Procura depositava in atti un documento proveniente dal Tribunale di MO, datato 13 agosto 2024 ed attestante che a tale data – visto il registro informatizzato SICID – Volontaria Giurisdizione, in uso all’Ufficio – in relazione al Sig. CC risultava pendente innanzi il predetto Tribunale “il procedimento di tutela per interdizione legale avente numero di ruolo 896/2021 R.G. Vol. Giur. e che il tutore provvisorio nominato è il Servizio Sociale del Comune di MO, sito in MO, Via Santi n. 14, dirigente responsabile la Dott.ssa Giulia Paltrinieri”, senza che l’interessato abbia chiesto la sostituzione del tutore provvisorio.
Dalla documentazione depositata successivamente dalla Procura (in data 4 novembre 2024) risultava che il Servizio Sociale del Comune di MO aveva inoltrato il predetto invito a dedurre alla Casa Circondariale Sant’Anna di MO in data 11 settembre 2024.
III. Il convenuto non depositava controdeduzioni, né chiedeva di essere sentito personalmente.
IV. L’atto di citazione in giudizio, indirizzato al Sig. CC sempre in persona del dirigente pro tempore del Servizio Sociale Territoriale del Comune di MO quale tutore provvisorio in pendenza dell’interdizione legale, veniva depositato il 15 novembre 2024 e notificato in data 19 novembre 2024, sempre all’indirizzo PEC casellaistituzionale046@cert.comune.modena.it.
V. In data 13 marzo 2025 si costituiva in giudizio il convenuto CC, assistito dagli Avv.ti Roberto Ghini e Alessandro Morselli, entrambi del Foro di MO (con procura alle liti datata 11 marzo 2025), rappresentando, in primo luogo, che la notifica dell’atto di citazione era avvenuta in data 15 gennaio 2025, con il conseguente mancato rispetto del termine di 90 giorni liberi tra la notificazione e l’udienza, previsto dall’art. 88, comma 3, c.g.c., con la conseguente richiesta di dichiarare la nullità della notifica “o in via gradata disporne la rinnovazione o il rinvio dell’udienza”. Non risultava depositata agli atti la documentazione relativa a tale notifica effettuata personalmente al Sig. CC.
Con il secondo motivo, la difesa del convenuto chiedeva di dichiarare la nullità ed improcedibilità del giudizio per mancata valida notifica dell’invito a dedurre, affermando che “all’atto della notifica il CC era già uscito dalla Casa Circondariale di MO e si trovava presso la propria abitazione”, argomentando altresì che la notifica doveva eseguirsi in ogni caso personalmente all’interessato stante il carattere asseritamente sanzionatorio della responsabilità per danno erariale.
Nel merito, il convenuto argomentava per la mancata prova della diversità del danno azionato nel presente procedimento rispetto a quello liquidato a favore del Comune di Serramazzoni quale parte civile nel giudizio penale, con la conseguente richiesta di dichiarare l’inammissibilità o la nullità della citazione, nonché per la non adeguatezza dei criteri di liquidazione del danno all’immagine utilizzati dalla Procura erariale, con la conseguente richiesta, in via gradata, di ridurre sensibilmente il danno rispetto alla somma richiesta dalla Procura.
VI. All’udienza di trattazione del 2 aprile 2025, il magistrato relatore si soffermava sulla questione preliminare relativa alla validità delle notifiche al convenuto sia dell’atto di citazione che dell’invito a dedurre, in relazione allo stato di interdizione legale del Sig. CC, in quanto dalla documentazione in atti non risultava il periodo di esecuzione della pena detentiva. Il magistrato relatore segnalava, inoltre, la rilevanza dell’esatta individuazione del termine dell’interdizione legale anche ai fini della validità della procura alle liti.
Il PM contabile e l’Avv. Morselli per il convenuto argomentavano ampiamente come da verbale, insistendo per l’accoglimento delle rispettive conclusioni in atti.
In particolare, l’Avv. Morselli produceva in udienza la documentazione inerente alla liberazione anticipata del Sig. CC, disposta con l’ordinanza n. 2024/860 del 14 novembre 2024, con il conseguente venir meno dello stato di interdizione legale, nonché la notifica personalmente al Sig. CC in data 15 gennaio 2025 dell’atto di citazione nel presente procedimento.
VII. Con l’ordinanza n. 31/2025 il Collegio rilevava che dalla documentazione prodotta dal convenuto risultava che lo stato di interdizione legale del Sig. EN CC era cessato in conseguenza della liberazione anticipata disposta con l’ordinanza del 14 novembre 2024, quindi con l’effetto a far data dal 15 novembre 2024, coincidente con la data del deposito dell’atto di citazione nel presente giudizio.
Pertanto, l’ordinanza n. 31/2025 confermava anzitutto la validità della notifica dell’invito a dedurre, effettuata in data 29 agosto 2024 al convenuto in persona del legale rappresentante, dirigente pro tempore del Servizio Sociale Territoriale del Comune di MO quale tutore provvisorio, in quanto a tale data il Sig. CC si trovava ancora in stato di interdizione legale.
Con riferimento, invece, alla notifica dell’atto di citazione – effettuata sempre presso il tutore provvisorio, anche se nel frattempo lo stato di interdizione legale era già cessato in conseguenza della liberazione anticipata – il Collegio rilevava che la regolare costituzione in giudizio del convenuto CC aveva sanato la relativa nullità ai sensi del combinato disposto degli artt. 44, comma 3, e 48 c.g.c., avendo l’atto raggiunto lo scopo cui è destinato.
Inoltre, il Collegio constatava la regolarità della costituzione del Sig. EN CC in proprio, essendo nel frattempo cessata la tutela legale.
Al contempo, ai sensi dell’art. 86, comma 10, c.g.c. veniva accolta l’eccezione del mancato rispetto del termine di comparizione, sollevata nella comparsa di costituzione del Sig. CC, in quanto l’atto di citazione risultava notificato personalmente al convenuto solo in data 15 gennaio 2025, con la conseguente fissazione di una nuova udienza di trattazione nel rispetto del termine di 90 giorni liberi ex art. 88, comma 3, c.g.c.
VIII. Il convenuto non depositava una nuova memoria di costituzione ex art. 90 c.g.c. nel termine di 20 giorni prima della nuova data dell’udienza fissata.
IX. All’odierna udienza di discussione, il PM contabile e l’avv. Fanelli, per delega degli avv.ti Ghini e Morselli, per il convenuto argomentavano ampiamente come da verbale, insistendo per l’accoglimento delle rispettive conclusioni in atti.
DIRITTO
1. In via preliminare, deve essere dichiarata manifestamente infondata l’eccezione della nullità dell’atto introduttivo per il mancato rispetto dei termini ex art. 88 c.g.c.
Infatti, l’art. 88, comma 2, c.g.c. qualifica espressamente come ordinatorio il termine assegnato al pubblico ministero per la notificazione dell’atto di citazione, mentre le conseguenze del mancato rispetto del termine di 90 giorni liberi tra il giorno della notificazione della citazione e quello della udienza ex art. 88, comma 3, c.g.c. sono disciplinate dall’art. 86, comma 10, c.g.c. che prevede per tale ipotesi la necessità di fissare “una nuova udienza nel rispetto dei termini”.
Al contempo, la regolare costituzione in giudizio del convenuto CC ha sanato la nullità della notificazione dell’atto di citazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 44, comma 3, e 48 c.g.c., avendo l’atto raggiunto lo scopo cui è destinato.
All’udienza del 2 aprile 2025, rilevato che la notifica dell’atto di citazione personalmente al Sig. CC veniva eseguita solo in data 15 gennaio 2025, il Collegio accoglieva l’eccezione - sollevata dal convenuto in via gradata – con la richiesta di disporre il rinvio dell’udienza. Pertanto, con l’ordinanza n. 31/2025 veniva fissata una nuova udienza di trattazione per il giorno 8 ottobre 2025 ai sensi del predetto art. 86, comma 10, c.g.c.
Incidentalmente, deve essere rilevato che il convenuto non svolgeva alcuna ulteriore attività difensiva in vista della nuova udienza, risultando pertanto che la richiesta di rinvio abbia avuto carattere meramente dilatatorio, senza aver subito alcuna “ingiustificata compressione del diritto di difesa” lamentata nella comparsa di costituzione a sostegno della relativa eccezione.
2. Sempre in via preliminare, deve essere dichiarata manifestamente infondata anche l’eccezione dell’inammissibilità dell’atto di citazione per violazione dell’art. 67 c.g.c.
Infatti, la responsabilità per danno erariale non ha carattere sanzionatorio, ma meramente risarcitorio dei danni effettivamente patiti dall’ente pubblico a causa delle condotte illegittime di un soggetto legato al predetto ente da un rapporto di servizio.
Di conseguenza, risulta pienamente conforme alla Costituzione ed alla CEDU la notifica dell’invito a dedurre al tutore del soggetto che si trova in stato di interdizione legale, mentre il ritardo nella successiva trasmissione della notizia da parte del tutore può rilevare esclusivamente ai fini dell’eventuale rimessione in termini ai sensi dell’art. 153, comma 2, c.p.c., provando la non imputabilità del ritardo al convenuto e l’immediata attivazione non appena venuto a conoscenza dell’atto.
Peraltro, non può non essere rilevata l’inerzia dello stesso Sig. CC nell’eventuale richiesta della sostituzione del tutore provvisorio nominato d’ufficio dal Giudice Tutelare, con un proprio familiare, mentre dalla sentenza n. 2560/2016 del Tribunale di MO risulta che l’odierno convenuto aveva almeno due familiari stretti, presenti in occasione della perquisizione domiciliare del 29 giugno 2012: la moglie AU OL e la figlia HI CC (punto 3.3.1. della sentenza del Tribunale di MO).
Inoltre, dalla documentazione in atti risulta che il Servizio Sociale del Comune di MO aveva trasmesso l’invito a dedurre alla Casa Circondariale Sant’Anna di MO – dove l’odierno convenuto all’epoca scontava la pena detentiva – in data 11 settembre 2024, quindi è ragionevole presumere che l’atto abbia raggiunto il Sig. CC il giorno stesso e nei giorni immediatamente successivi.
Viceversa, non risulta che il Sig. CC abbia preso contatti con la Procura erariale al fine di richiedere l’audizione personale, né quali elementi utili in merito all’esercizio dell’azione per danno erariale egli avrebbe potuto fornire in tale occasione, essendo peraltro che i fatti materiali posti alla base della condanna per il reato ex art. 317 c.p. (concussione per costrizione) definitivamente accertati in sede penale con sentenza irrevocabile emessa all’esito del dibattimento.
Di conseguenza, non risulta alcuna lesione del diritto di difesa del Sig. CC per il fatto della notifica dell’invito a dedurre al tutore legale.
3. Ancora in via preliminare, deve essere dichiarata manifestamente infondata l’ulteriore eccezione della “inammissibilità o nullità non essendo stato in alcun modo citato quale ulteriore e diverso danno avrebbe arrecato il sig. CC EN rispetto a quello già liquidato dal giudice civile” (riferimento da intendersi correttamente al “giudice penale”, in quanto l’unica liquidazione dei danni risultante dagli atti è quella operata in sede penale con la sentenza n. 2560/2016 del Tribunale di MO).
Infatti, la liquidazione del danno all’immagine patito dal Comune di Serramazzoni disposta con la predetta sentenza n. 2560/2016 del Tribunale Penale di MO è stata operata a titolo di “provvisionale immediatamente esecutiva” ex art. 540, comma 2, c.p.p., “tenuto conto della posizione tenuta dall’imputato all’interno dello stesso piccolo Comune e del vasto risalto negativo esterno avuto dalla vicenda”, mentre la condanna generica ai sensi degli artt. 538 ss. c.p.p. al risarcimento dei danni in favore delle parti civile costituite, ivi compreso il Comune di Serramazzoni, prevede espressamente che i danni sono “da liquidarsi in separato giudizio civile”.
La “provvisionale” rappresenta una somma di denaro liquidata dal giudice in favore della parte danneggiata, come anticipo sull’importo integrale che le spetterà in via definitiva. Di conseguenza, la condanna ad una “provvisionale” presuppone sempre la necessità di un nuovo giudizio finalizzato all’accertamento dell’eventuale maggior danno.
Peraltro, sempre sul tema della quantificazione del danno – a titolo della provvisionale – il giudice penale ha avuto l’occasione di pronunciarsi anche in sede di appello, precisando che il “danno alla immagine del Comune derivato da una tale associazione alla figura del proprio “funzionario disonesto”, ha avuto impatti negativi per l’intera amministrazione, non rilegabili dunque al solo ambito lavorativo del dirigente TAGLIAZUCCI e dunque il quantum, già liquidato dal giudice di primo grado in euro 20.000,00 è più che provato ed anzi appare essere stato benevolmente contenuto nei minimi” (sentenza n. 1002/2020 della Corte d’Appello di Bologna, irrevocabile).
Inoltre, il presente giudizio ha ad oggetto non solo il danno all’immagine, ma anche un ulteriore voce di danno – non presa in considerazione nell’ambito del giudizio penale – rappresentata dal danno da violazione del sinallagma contrattuale.
Infine, deve essere osservato che l’eventuale adozione di autonome iniziative di recupero da parte dell’Amministrazione danneggiata – che potrebbero consistere nell’esecuzione coattiva della condanna alla provvisionale contenuta nella sentenza di condanna penale – non è ostativa alla concorrente azione esercitata in questa sede dall’attore pubblico, stante l’autonomia delle rispettive procedure, e fermo restando che l’eventuale futuro recupero delle somme, che dovesse determinare la reintegrazione, in tutto o in parte, del danno erariale qui azionato, potrà essere fatto valere dal convenuto in sede di esecuzione.
Da ultimo ed incidentalmente, si rileva che a distanza di diversi anni dalla condanna a titolo della provvisionale, il convenuto non ha nemmeno allegato l’eventuale effettivo pagamento degli importi spettanti al Comune di Serramazzoni.
4. Nel merito, la domanda di risarcimento del danno proposta dalla Procura regionale in relazione ai fatti in epigrafe è fondata e meritevole di integrale accoglimento.
In punto di fatto, la sussistenza materiale e l’antigiuridicità dei comportamenti ascritti ad odierno convenuto sono pacifiche, in quanto emergenti, tra l’altro, da una sentenza penale irrevocabile di condanna n. 2560/2016 per il reato previsto e sanzionato dall’art. 317 c.p. (Concussione), emessa dal Tribunale di MO il 20 dicembre 2016 all’esito del dibattimento, in relazione al capo di imputazione integralmente riportato al precedente punto I in fatto.
Ai sensi dell’art. 651 c.p.p., “la sentenza irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale”.
Va pertanto affermato che la condanna definitiva adottata nei confronti del convenuto CC ha efficacia di giudicato nel presente giudizio.
Non può disconoscersi, pertanto, che l’odierno convenuto, nella sua qualità di Responsabile dell’Ufficio Urbanistica del Comune di Serramazzoni, abbia indotto il geometra LL a promettergli una somma di complessivi euro 15.000,00 (di cui euro 10.500,00 effettivamente pagati dalla vittima nel lungo periodo dal mese di ottobre 2010 fino al mese di giugno 2012), sotto la pressione dell’ingiusta minaccia che, in caso contrario, le legittime istanze presentate dall’interessato non avrebbero avuto regolare corso.
Risultano, conseguentemente, pienamente provati i seguenti elementi dell’illecito erariale:
a) il rapporto di servizio, segnatamente, di pubblico impiego tra il Sig. CC ed il Comune di Serramazzoni, con il conseguente radicamento della giurisdizione in favore di questa Corte;
b) la condotta infedele ed antigiuridica ex art. 317 c.p., perpetrata dall’odierno convenuto mediante abuso dei propri poteri di funzionario;
c) l’elemento psicologico del dolo quale consapevole e volontaria inosservanza dei doveri di servizio nell’espletamento delle proprie funzioni.
5. Dalle condotte poste in essere dal Sig. CC sono derivati, in termini di causalità, all’Amministrazione di appartenenza un danno all’immagine ed un ulteriore danno da violazione del sinallagma contrattuale.
6. La responsabilità amministrativa del dipendente pubblico per la realizzata violazione del nesso sinallagmatico afferisce al pregiudizio che la pubblica amministrazione subisce per la disutilità della spesa sostenuta (ex multis, Corte dei conti, Sezione giur. Lombardia n. 143/2017; id. n. 1/2012; id. n. 47/2011), dal momento che la retribuzione corrisposta al dipendente infedele è venuta, nei fatti, non solo a compensare le lecite e doverose attività istituzionali ma, in massima parte, ad arricchire indebitamente il medesimo dipendente per un’attività svolta in violazione dei doveri e degli obblighi di servizio (cfr., ex multis, Corte dei conti, Sezione giur. Lombardia n. 310/2012) e in senso contrario agli interessi del datore di lavoro pubblico (ex multis, Cass. civ. Sez. lav. n. 776/2015; id. n. 20562/2018).
La quantificazione in via equitativa della voce di danno da violazione del sinallagma contrattuale, operata dalla Procura erariale in misura di euro 10.000,00, appare congrua tenuto conto, da un lato, del lungo periodo – ben 21 mesi – per cui si è protratta l’azione illecita del Sig. CC approfittando dei propri poteri di responsabile dell’Ufficio Urbanistica del Comune di Serramazzoni e, dall’altro lato, delle retribuzioni percepite nel periodo di riferimento.
Né il convenuto abbia fornito alcuna argomentazione idonea ad escludere lo sviamento delle energie lavorative del Sig. CC, né alcun ulteriore e diverso criterio di calcolo della relativa voce di danno.
7. Con riferimento alla risarcibilità del cd. danno all’immagine, l’art. 17, comma 30 ter, del d.l. n. 78/2009 e successive modifiche (conv. dalla l. n. 102/2009 e poi modificato con d.l. n. 103/2009, convertito dalla l. n. 141/2009) prevede la pregiudizialità collegata alla preventiva ed irretrattabile condanna penale per uno dei reati previsti dall’art. 7 della legge 27 marzo 2001 n. 97 (cfr. SS.RR. 19 marzo 2015 n. 8/QM), e pertanto osserva il Collegio che non appare dubbia la sussistenza del danno all’immagine, essendo stato l’odierno convenuto condannato con sentenza irrevocabile per il reato di concussione ex art. 317 c.p.
In merito alla quantificazione del danno all’immagine, collocandosi le condotte di reato ascritte al Sig. CC in epoca anteriore all’entrata in vigore della legge 6 novembre 2012, n. 190 (che ha introdotto, nell’ambito dell’art. 1 della l. n. 20/1994, con il comma 1-sexies, il criterio, comunque meramente presuntivo, del doppio dell’utilitas o del cd. duplum tangentizio), si impone il ricorso agli ordinari criteri di quantificazione in via equitativa, ex art. 1226 c.c.
Ai fini della predetta quantificazione equitativa, la giurisprudenza (per tutte, le sentenze di Sez. II App. n. 283/2023, n.239/2023, n. 221/2023, n.127/2022, n.14/2022, n.193/2021, n. 250/2019 e n. 237/2017) richiede che tale quantificazione si basi su di un’analisi in concreto delle singole fattispecie di comportamento illecito e si fondi su una serie di indicatori ragionevoli: a) di natura oggettiva, inerenti alla natura del fatto, alle modalità di perpetrazione dell’evento pregiudizievole, alla eventuale reiterazione dello stesso, all’entità dell’eventuale arricchimento; b) di natura soggettiva, legati al ruolo rivestito dal pubblico dipendente nell’ambito della Pubblica Amministrazione; c) di natura sociale, legati alla negativa impressione suscitata nell’opinione pubblica locale ed anche all’interno della stessa Amministrazione, all’eventuale clamor fori e alla diffusione ed amplificazione del fatto operata dai mass-media, la quale diffusione non integra, dunque, la lesione del bene tutelato, indicandone semplicemente la dimensione (cfr. Sez. II App. sent. n.178/2020, n. 290/2020, n. 14/2022, n.283/2023).
In considerazione di questi elementi di valutazione, si ritiene congrua la determinazione equitativa del danno all’immagine in misura di € 30.000,00, pari al doppio della somma richiesta alla vittima del reato.
Infatti, tale importo si ricollega al valore attribuito dallo stesso Sig. CC alla propria condotta e riflette adeguatamente l’oggettiva ed intrinseca gravità della condotta concussiva protrattasi per ben 21 mesi; inoltre, tale importo valorizza adeguatamente anche il ruolo di preminenza del Sig. CC quale Responsabile dell’Ufficio Urbanistica del piccolo Comune, tale da permettergli di fatto di accentrare su sé stesso tutte le decisioni in materia (come emerge anche dalla motivazione della sentenza penale di condanna), nonché appare consono rispetto alla rilevanza e risonanza che la vicenda de qua ha avuto sugli organi di stampa, anche sui relativi siti web.
In particolare, con riferimento a tale ultimo profilo di clamor fori, la diffusione della notizia non è stata limitata ad alcune sintetiche righe sulla sezione regionale dell’Ansa (come sostenuto dalla difesa del convenuto), pubblicati in occasione dell’arresto in flagranza del Sig. CC a giugno 2012, ma è stata ripresa anche a dicembre 2016 dal Resto del Carlino in occasione della sentenza di condanna di primo grado a 5 anni di reclusione (“Serramazzoni, CC condannato a cinque anni per concussione”), per poi essere riportata dal notiziario on-line www.modenaindiretta.it a febbraio 2020 in occasione della conferma in appello della sentenza di primo grado (“Serramazzoni, condanna confermata per CC”) e poi ulteriormente ampiamente diffusa nel febbraio 2021, con ben 3 articoli, dal Resto del Carlino, edizione di MO (“Condannato per una mazzetta, CC portato in carcere”), e dalla Gazzetta di MO (“Condanna definitiva per CC”, “CC finisce in carcere: dovrà scontare 4 anni e 8 mesi”) per dare notizia dell’avvio dell’esecuzione della pena detentiva, nonché, da ultimo, anche a settembre 2021, dalla Gazzetta di MO a commento della sentenza della Cassazione (“Tangenti per far passare la pratica CC non lasciava scelta”) (docc. 1 e 8 allegati all’atto di citazione).
Inoltre, deve essere confutata la tesi difensiva per cui il danno alla reputazione del Comune di Serramazzoni “ebbe a derivare non da tale fatto ma da altri e differenti accadimenti (che coinvolsero il sindaco pro tempore e parte della giunta) che portarono, come noto, al commissariamento del Comune”.
Infatti, la condotta del Sig. CC quale dipendente di ruolo della Pubblica Amministrazione, con il conseguente rapporto di immedesimazione organica ed attribuzione di autonomi poteri, indipendenti da quelli degli organi politici, anche a presidio della legalità dell’azione amministrativa, ha leso l’immagine del Comune di Serramazzoni in modo autonomo e, per certi versi, ancora più grave proprio a causa del predetto rapporto organico. A tale ultimo riguardo, è sufficiente osservare che – come risulta dalla documentazione processuale – il Sindaco si è dimesso a distanza di pochi giorni dalla diffusione delle prime notizie sulle indagini per corruzione del Comune, mentre l’odierno convenuto ha percepito la retribuzione per tutti gli anni dall’arresto in flagranza il 27 giugno 2012 fino al licenziamento in data 29 settembre 2021 (quindi, per oltre 9 anni).
8. In conclusione, ravvisati i presupposti della responsabilità erariale, il Collegio ritiene di condannare il convenuto CC al risarcimento a favore del Comune di Serramazzoni dell’importo complessivo di euro 40.000,00, già comprensivo della rivalutazione monetaria, di cui euro 30.000,00 a titolo di danno all’immagine e euro 10.000,00 quale danno da violazione del sinallagma contrattuale, con interessi legali dal deposito fino al soddisfo.
In relazione alla provvisionale di euro 20.000,00 a titolo di danno all’immagine, disposta in sede penale, l’Amministrazione avrà cura di evitare in sede esecutiva ogni eventuale duplicazione risarcitoria a carico del Sig. CC.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate a favore dello Stato come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna, definitivamente pronunciando,
ACCOGLIE
la domanda attorea e, per l’effetto, condanna il Sig. EN CC, a favore del Comune di Serramazzoni (MO), per l’importo complessivo di euro 40.000,00 (di cui euro 30.000,00 a titolo di danno all’immagine e euro 10.000,00 quale danno da violazione del sinallagma contrattuale), già comprensivo della rivalutazione monetaria, oltre agli interessi legali dal deposito della sentenza fino al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate a favore dello Stato nella misura pari a euro 96,00 (euro novantasei/00).
Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.
Così deciso in Bologna, nella Camera di consiglio dell’8 ottobre 2025.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE Khelena NIKIFARAVA AS ER
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Depositata in Segreteria il giorno 09 gennaio 2026 p. Il Direttore di Segreteria Dott.ssa Lucia Caldarelli
(f.to digitalmente)