Sentenza 24 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 24/02/2025, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
RGL n. 848/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ALESSANDRIA
SEZIONE LAVORO
in persona del Giudice dr.ssa Silvia Fioraso, ha pronunciato all'udienza del 24/02/2025, mediante lettura del dispositivo, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 848/2022 RGL, promossa da:
, assistito dall'avv. CARBONARO ALBERTO Parte_1
PARTE RICORRENTE
contro
:
assistita dall'avv. BALDI SERENA Controparte_1
PARTE CONVENUTA
Oggetto: accertamento rapporto lavoro subordinato - retribuzione – risarcimento danni
Premesso che: con ricorso depositato in data 20.7.2022, ha dedotto: Parte_1
- di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze della con mansioni di Controparte_1 gestore trasporti ed dal 17.3.2017 al 19.1.2022, inizialmente, e Controparte_2 fino al 29.7.2021, senza formale assunzione e successivamente in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- che sin dalla costituzione della società, con denominazione sociale
[...]
egli aveva figurato come socio, ma in realtà tale qualità era stata solo Controparte_3 apparente poiché l'unico e vero socio amministratore della società è sempre stato CP_3
il quale infatti, in data 23.7.2021, impose agli altri soci, che avevano come lui
[...]
1
acconsentito inizialmente a figurare come tali perché questa era la condizione che aveva posto il per consentir loro di lavorare, di cedergli le rispettive quote per poi CP_3 provvedere alla trasformazione della società in s.r.l.;
- che dopo aver ceduto le proprie quote era stato assunto, con decorrenza 30.7.2021, alle dipendenze della continuando di fatto a svolgere le medesime mansioni;
Controparte_1
- che, nello specifico, egli svolse fino al 10.6.2021 mansioni di gestore trasporti, meglio descritte in ricorso, a cui si sono aggiunte dal 9.8.2019 quelle di autista/autotrasportatore, mentre dal 11.6.2021 fino alla cessazione del rapporto svolse soltanto mansioni di autista/autotrasportatore, subendo di fatto un demansionamento in conseguenza del fatto che gli fu ordinato dal di comunicare al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti CP_3 che non rivestiva più la qualità di gestore trasporti per la Controparte_1
- di essere sempre stato sottoposto al potere direttivo, organizzativo e disciplinare di quale socio amministratore della Controparte_3 Controparte_3 prima, e della poi;
Controparte_1
- di aver sempre osservato lo stesso orario di lavoro: dalle ore 5:00/6:00 alle 20:00/21:00 dal lunedì al venerdì e dalle 7:00 alle 12:00 almeno due sabati al mese;
- di non aver mai goduto di riposi, ferie, pause intermedie, festività;
- di aver percepito uno stipendio mensile di circa € 1.000,00;
- di aver sempre ricevuto il rimborso delle spese vive relative alle trasferte;
- di aver subìto un infortunio in data 20.1.2021 all'interno del Porto di Genova, a seguito del quale gli veniva amputata la falange distale del secondo dito della mano destra, per fatto imputabile ad un dipendente della società e con responsabilità della stessa, che non lo aveva adeguatamente formato, per il quale aveva ottenuto indennizzo dall'INAIL;
- di aver rassegnato le proprie dimissioni con decorrenza 19.1.2022.
Sulla scorta dei fatti esposti e delle diffuse argomentazioni in diritto formulate, egli ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“A) accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullamento e/o l'illegittimità e/o l'invalidità e/o l'inefficacia
e/o la simulazione e/o l'intestazione fiduciaria del contratto sociale e/o del rapporto sociale e/o delle partecipazioni societarie di cui in atti e per cui è causa;
accertare e dichiarare che le transazioni e/o le rinunce e/o le conciliazioni e/o le scritture e/o gli accordi e/o gli accordi aziendali e/o gli accordi collettivi territoriali e/o gli accordi quadro territoriali
e/o i verbali di accordo sindacale aziendale, eventualmente sottoscritte/i dal ricorrente e/o prodotte/i dalla resistente e/o acquisite/i nel presente processo, sono nulle/i e/o invalide/i e/o inefficaci e/o inesistenti e/o annullabili e/o revocabili e/o in frode alla legge e/o simulati;
accertare e dichiarare che le contestazioni disciplinari e/o le sanzioni disciplinari e/o gli addebiti e/o le trattenute comminate/i e/o operate/i al ricorrente dalla resistente sono nulle/i e/o illegittime/i e/o invalide/i e/o annullabili e/o inefficaci;
2 RGL n. 848/2022
B) accertare e dichiarare che il ricorrente ha lavorato, senza soluzione di continuità, dal 17-03-
2017 al 19-01-2022, alle dipendenze della già Controparte_1 Controparte_3
quale lavoratore subordinato a tempo indeterminato, con orario full-time, oltre alle numerose
[...] ore di lavoro straordinario e/o supplementare svolte, con qualifica e mansioni di cui al livello 2° del
CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione, in subordine di cui al livello 3° super del medesimo
CCNL, in ulteriore subordine di cui al livello B 3 e/o di cui alla qualifica 3, parametro retributivo B
e/o A-B-C del medesimo CCNL ed in estremo subordine con qualifica e mansioni di cui al livello, alla categoria, alla qualifica ed al parametro retributivo accertandi del CCNL Logistica, Trasporto
Merci e Spedizione o di cui al CCNL accertando;
C) accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto che la in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante p.t., gli paghi gli emolumenti e/o le indennità e/o le retribuzioni e/o le differenze retributive per stipendi, paga base, retribuzioni, livello superiore, categoria superiore, inquadramento superiore, parametro retributivo superiore, qualifica superiore, indennità di mensa, tredicesime, quattordicesime, ferie, permessi, festività, goduti e non goduti, indennità di trasferta, credito ex D.L. n. 66/2014, trattamento integrativo ex D.L. n. 3/2020, anzianità di servizio, lavoro straordinario e/o supplementare e/o prestato di sabato, riposi compensativi mai goduti, riposi, riposi intermedi, pause, trattamento di fine rapporto (TFR), incidenza di straordinario e/o lavoro supplementare e/o prestato di sabato e/o dei riposi mai goduti sugli altri istituti e/o gli emolumenti
e/o le indennità e/o le retribuzioni e/o le differenze retributive di cui in atti ed accertandi/e, pari alla somma di euro 194.839,87, ovvero pari alla somma di denaro maggiore o minore che risulterà dovuta a seguito dell'espletanda istruttoria, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
condannare la in persona del suo legale rappresentante p.t., a pagare al ricorrente Controparte_1 la somma di euro 194.839,87, ovvero la somma di denaro maggiore o minore che risulterà dovuta
a seguito dell'espletanda istruttoria, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
D) accertare e dichiarare che la è responsabile dell'infortunio subito dal ricorrente, Controparte_1 per cui è causa;
accertare e dichiarare che la è responsabile di tutti i danni patiti e patiendi dal Controparte_1 ricorrente e di cui in atti, nella misura che risulterà dovuta all'esito dell'espletanda istruttoria, occorrendo in via equitativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
condannare la in persona del suo legale rappresentante p.t., a risarcire il ricorrente Controparte_1 di tutti i danni patiti e patiendi da quest'ultimo nella misura che risulterà dovuta all'esito dell'espletanda istruttoria, occorrendo in via equitativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
3 RGL n. 848/2022
E) condannare la in persona del suo legale rappresentante p.t., a consegnare al Controparte_1 ricorrente le buste paga relative ai mesi da marzo 2017 a luglio 2021, e quelle relative al TFR ed alle spettanze di fine rapporto;
con vittoria di spese legali, compensi professionali, esborsi, diritti ed onorari del presente processo, oltre contributo spese generali 15%, iva e cpa.”.
Si è costituita in giudizio la preliminarmente eccependo l'incompetenza del Controparte_1
Tribunale di Alessandria a conoscere del rapporto sociale intercorso tra il ricorrente e la
[...]
in ragione dell'esistenza di clausola compromissoria nell'atto Controparte_3 costitutivo, e, nel merito, contestando le domande avversarie e la ricostruzione fattuale e giuridica poste a loro fondamento, con conseguente richiesta di rigetto del ricorso e con vittoria di spese.
La causa è stata istruita mediante l'esame della documentazione prodotta dalle parti e l'escussione di alcuni testimoni.
All'udienza del 24.2.2025 essa è stata discussa oralmente dai difensori e decisa come da dispositivo che segue.
Considerato che:
l'eccezione preliminare sollevata dalla parte resistente è infondata, come peraltro già evidenziato con ordinanza 2-3.3.2023.
Appare utile ed assorbente il richiamo di quanto puntualizzato dalla giurisprudenza di legittimità, per cui, “in tema di giudicato su questioni pregiudiziali, vanno distinte le pregiudiziali che sono tali soltanto in senso logico in quanto investono circostanze che rientrano nel fatto costitutivo del diritto dedotto in causa e devono essere necessariamente decise incidenter tantum e questioni pregiudiziali in senso tecnico che concernono, invece, circostanze distinte ed indipendenti dal detto fatto costitutivo, del quale, tuttavia, rappresentano un presupposto giuridico;
queste ultime, che possono dare luogo ad un giudizio autonomo, sono suscettibili di passare in cosa giudicata, unitamente alla questione sul diritto dedotto in lite, solo in presenza di espressa domanda di parte di soluzione della questione stessa (Cass. nr. 14578 del 2005; Cass. nr. 3248 del 2001; Cass. nr.
4229 del 1995). In altre parole, costituisce oggetto di giudicato implicito la situazione di fatto che si pone come antecedente logico necessario della pronuncia resa sulla domanda dell'attore o sull'eccezione del convenuto (Cass. nr. 28415 del 2017) ossia il fatto costitutivo del diritto fatto valere (Cass. nr. 25304 del 2015) e non anche la questione pregiudiziale in senso tecnico, disciplinata dall'art. 34 cod. proc.civ., ed indicante una situazione che, pur rappresentando un presupposto del fatto dedotto in giudizio, è tuttavia distinta ed indipendente dal fatto costitutivo sul quale tale fatto si fonda;
detta situazione è oggetto solo di accertamento incidentale (inidoneo a passare in giudicato), tranne che una decisione con efficacia di giudicato sia richiesta per legge o per apposita domanda di una delle parti” ( Cass. nr. 462 del 1999, Cass. n. 9409/2018).
4 RGL n. 848/2022
Inoltre, è stato affermato che affinché una questione pregiudiziale si trasformi in causa pregiudiziale è necessario, oltre alla domanda di parte, anche un interesse ad agire effettivo, che travalichi quello immediato e circoscritto alla sola definizione della causa iniziale, e consistente nell'attitudine della questione a influire su altri rapporti, proiettando su di essi le sue conseguenze giuridiche (si vedano in questo senso, fra molte, Cass. 6172/2015, Cass. 3248/2001, Cass.
562/1977).
Nella specie, il ricorrente ha chiesto soltanto l'accertamento e il conseguente pagamento di propri affermati crediti, ponendo quale fatto costitutivo l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la società resistente, svoltosi nel periodo e con le modalità indicate in ricorso, in luogo del rapporto societario formalizzato. Viene in rilievo, quindi, una questione pregiudiziale soltanto in senso logico, che investe circostanze controverse rientranti nel fatto costitutivo del diritto di credito dedotto in causa nei confronti di e che può e deve essere decisa incidenter tantum. Controparte_1
Passando al merito, all'esito dell'istruttoria giudiziale non è emersa prova dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente e la società resistente prima della assunzione avvenuta con decorrenza 30.7.2021.
È pacifico e confermato dalla documentazione prodotta che il ricorrente fu assunto dalla CP_1 con decorrenza 30.7.2021 in forza di contratto di lavoro a tempo indeterminato e pieno, con
[...] mansioni di autista ed inquadramento nel livello 3S CCNL Autotrasporto Merci Industria, che egli partecipò alla costituzione della acquisendone la qualità di Controparte_3 socio mediante atto costitutivo del 11.6.2016 e che esercitò il diritto di recesso per giusta causa ai sensi dell'art. 5 dell'atto costitutivo e dell'art. 2285 c.c. con liquidazione della quota sociale a suo tempo acquistata e medio tempore incrementata in forza di scrittura privata del 28.7.2021.
Per quanto concerne le prove orali raccolte nel corso del procedimento, in via preliminare si osserva che non sussiste alcuna incapacità a testimoniare da parte degli ex soci della
[...]
Controparte_3
La giurisprudenza di legittimità ha infatti chiarito che “Nei giudizi in cui è parte (o possa avere interesse a partecipare in tale qualità) una società dotata di personalità giuridica sono incapaci a testimoniare, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., le sole persone fisiche che, in virtù del rapporto di rappresentanza organica, sono legittimate a costituirsi in nome e per conto di detta società.”
(Cassazione civile sez. III, 23/10/2024, n.27461) e che “l'amministratore di una società non può essere ammesso a deporre nel processo in cui abbia agito come rappresentante della società medesima, data l'inconciliabilità esistente tra la posizione di testimone e quella di parte. Tale divieto non sussiste, invece, per il venir meno di detta inconciliabilità, qualora l'amministratore sia chiamato a deporre in un processo in cui non rappresenti la società (e, a maggior ragione, se al momento in cui sia stato indotto come testimone non era più rappresentante della società). In tale ultima ipotesi, la detta incapacità può verificarsi, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., solo se
l'amministratore abbia nella causa un interesse attuale e concreto che potrebbe legittimare la sua
5 RGL n. 848/2022
partecipazione al giudizio” (Cassazione civile, sez. II, 11/11/1996, n. 9826, così anche le sentenze della Corte di Cassazione nn. 2083 del 1977, 241 del 1966 e 3256 del 1956).
Nella specie, si evidenzia che la società, inizialmente costituita come società di persone (s.n.c.) è stata poi trasformata in società di capitali (s.r.l.), con continuità dei rapporti giuridici sorti in precedenza, ed attualmente unico socio amministratore e rappresentante della stessa è CP_3
Peraltro, gli ex soci della società, chiamati a deporre nel presente procedimento, non erano
[...] muniti del potere di rappresentanza e amministrazione della stessa neppure prima della trasformazione.
In forza del richiamo contenuto nell'art. 2293, l'amministrazione e la rappresentanza nelle s.n.c. sono disciplinate dalle norme sulle società semplici e, in particolare, dalla norma di cui all'art. 2266 secondo la quale, in mancanza di diversa disposizione del contratto, la rappresentanza spetta a ciascun socio amministratore e si estende a tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale.
Dalla visura camerale della risulta una diversa disposizione Controparte_3 ossia che fosse dotato dei poteri di amministrazione e rappresentanza della società soltanto
. Controparte_3
A ciò si aggiunge che parte ricorrente non ha formalmente e tempestivamente eccepito la nullità delle testimonianze comunque acquisite, ancorchè con riserva di valutazione circa la loro valutabilità (Cass. 29714/2023).
Ciò chiarito, possono essere analizzate le testimonianze assunte in corso di causa.
Il teste , ha riferito: “Sono stato socio fondatore della Traslog di RO Testimone_1
CI e C. S.n.c.. Attualmente lavoro come autista, ma non sono più socio. Sono stato socio sino a quando la Traslog poi non si è trasformata in è stato d'accordo a costituire Controparte_4 la con l'intento di collaborare come socio con mansioni di autista e l'utilizzo del CP_3 proprio camion. ha sempre partecipato attivamente alle assemblee. … per tutto il CP_4 periodo in cui è stato socio della Traslog si è comportato come un lavoratore autonomo. Pt_1
Non aveva vincoli di orario, non era sottoposto a controllo. Il IG non faceva l'autista. Pt_1
Non so con precisione cosa facesse. Per quello che so io, non svolgeva alcuna attività
Pt_1 per la Traslog, è vero che era socio, ma non mi risulta che facesse nulla. Lo so in base alle riunioni che si facevano, lì si parlava di quello che ognuno dei soci faceva. Quando è stata costituita la società, il IG ha detto che voleva partecipare come socio lavoratore, ma poi si è
Pt_1 scoperto che non aveva né la patente, né il camion. Lui diceva di fare il gestore del trasporto, ma io non gli ho mai visto fare niente. … di tanto in tanto, si occupava di ordinare qualche pezzo di ricambio che poi noi autisti ci occupavamo di sostituire. Questo accadeva quando c'erano da fare piccoli interventi meccanici che potevamo fare noi autisti senza portare il camion dal meccanico. E' vero che, presa la patente, sin dal 21/1/2021 e fino al 29 giugno 2021 ha svolto mansioni
Pt_1 di autista in modo saltuario ed organizzandosi in modo autonomo e senza vincoli di orario. … il costo della patente di , pari ad Euro 4.500,00, fu integralmente pagato dalla .
Pt_1 CP_3
6 RGL n. 848/2022
Lo so perché il pagamento della patente è stato discusso e approvato dall'assemblea dei soci. E' vero che nella Traslog non c'era un capo, ma ogni socio era libero di autodeterminarsi negli impegni e negli orari”.
Il teste ha dichiarato: “Sono stato socio della Traslog di RO CI e C. S.n.c. Testimone_2 sino ad agosto del 2021. Dal settembre 2021 sono stato assunto come dipendente. Attualmente lavoro come autista e non sono più socio … Ho conosciuto il IG durante le riunioni Pt_1 dei soci della Traslog. Quando sono entrato nella Traslog, il IG era già socio. Mi Pt_1 risulta vero per averlo appreso dai colleghi che il IG era stato d'accordo a costituire la Pt_1
con l'intento di collaborare come socio con mansioni di autista e l'utilizzo del proprio CP_3 camion. Non so se avesse un camion, io non l'ho mai visto. E' vero che ha Pt_1 Pt_1 sempre partecipato alle assemblee dei soci ed alle decisioni societarie. Ha sempre goduto dei relativi benefici economici. aveva l'incarico di fare il gestore dei mezzi, cioè predisporre Pt_1 la documentazione per le consegne e doveva collaborare con gli autisti per la soluzione di eventuali problemi con i mezzi. Ma non mi risulta che lui lo abbia mai fatto. Mi è capitato di aver bisogno e di aver contattato , ma non sapeva cosa fare. Così ho sentito il IG Pt_1 CP_3
Una volta avevo bisogno di cambiare le gomme al camion, doveva occuparsene il IG
, ma alla fine ho dovuto rivolgermi a Il IG avrebbe dovuto Pt_1 CP_3 Pt_1 occuparsi di fare il gestore dei mezzi con continuità e seguendo un orario, ma non era reperibile o, comunque, non era in grado di risolvere i problemi. E' vero che il costo della patente di , Pt_1 pari ad Euro 4.500,00, fu integralmente pagato dalla . E' vero che nella CP_3 CP_3 non c'era nessuno che dava ordini e direttive ai soci, eravamo tutti liberi di autodeterminarci gli impegni e gli orari di lavoro”.
Quanto alle informazioni ottenute dagli altri testimoni, le stesse non si presentano comunque come idonee a dimostrare l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato dedotto in ricorso.
Il teste dipendente della s.n.c. dal 2017 al novembre 2020, ha dichiarato soltanto Testimone_3 che: “Ho conosciuto il IG alla Traslog sul lavoro, ci vedevamo e non sempre Parte_1 prima di partire col camion al mattino. … non guidava, ma andava in giro in camion con Pt_1 un autista perché conosceva le zone e gli itinerari. … aveva un camion di sua proprietà, Pt_1 ma era rotto ed inutilizzato. Il IG non faceva l'autista perché gli avevano ritirato la Pt_1 patente ed era rimasto senza.”.
Il teste , che ha riferito di aver lavorato per la per tre anni, dall'ottobre Testimone_4 CP_1
2018 al novembre 2021, ha dichiarato di essere stato contattato dal IG per CP_3
l'assunzione, che fu il a tenere il colloquio di lavoro e ad assumerlo, indicandogli la tratta CP_3
e il mezzo che avrebbe dovuto utilizzare. Chiarendo che quanto indicato dal teste è del tutto compatibile e coerente con la qualità di socio amministratore e rappresentante ricoperto dal nella società all'epoca, si osserva che la testimonianza prosegue con ulteriori CP_3 specificazioni: “Dopo un paio di settimane il IG mi ha comunicato che avrei dovuto CP_3
7 RGL n. 848/2022
cambiare il camion, cioè da una motrice a tre assi ad un autoarticolato, e la tratta, passando da
Genova Milano a Genova Bologna. Non avevo mai guidato un autoarticolato prima, quindi all'inizio fui affiancato per qualche giorno dal IG e poi per una ventina di giorni dal Persona_1 IG . Il IG , dopo un paio di giorni che mi affiancava, mi disse che era Pt_1 Pt_1 meglio per me e per la società lavorare durante il giorno e fare i container in Porto a Genova. Mi disse che Genova Bologna era una tratta troppo impegnativa per me. Telefonò al IG e CP_3 gli disse che era meglio che io lavorassi in porto. Finita la telefonata il IG mi Pt_1 confermò che dal giorno dopo avrei lavorato al porto. Il IG mi ha chiamato dopo CP_3 dicendomi che dovevo inviare una mia fotografia per il tesserino portuale”. La circostanza riferita evidenzia che il condivideva con alcune decisioni in merito all'attività e alla Pt_1 CP_3 gestione dei rapporti con i dipendenti. Il teste prosegue poi espressamente affermando che “Non so se il IG desse indicazioni e direttive al IG in merito alle consegne che CP_3 Pt_1 la doveva effettuare, alla merce da consegnare, agli orari che i lavoratori dovevano CP_1 rispettare, ai ritiri da effettuare, ai containers da trasportare, agli autoarticolati da utilizzare e da gestire.” e che, per quanto lo riguardava, “Durante l'affiancamento, cosa fare me lo diceva il IG
.”; poi egli afferma di “supporre” che “il IG desse ordini e direttive al IG Pt_1 CP_3
”, ma quando spiega il motivo delle sue “supposizioni”, non riferisce in realtà di alcun
Pt_1 potere direttivo esercitato dal nei confronti del ricorrente: “sentivo il IG CP_3 Pt_1 parlare con il IG per telefono. Non ho mai sentito in tali circostanze il IG CP_3 CP_3 dare ordini o direttive al IG . Ricordo che in una occasione però dopo una telefonata
Pt_1 tra il IG ed il IG in cui parlavano del fatto che la motrice doveva essere CP_3 Pt_1 sottoposta a collaudo, al termine della conversazione, il IG mi ha detto che dovevo
Pt_1 andare a fare questo collaudo. Suppongo quindi che ci sarà stata una direttiva impartita, anche se io non l'ho sentita”; quanto riferito palesa esclusivamente un confronto tra e in
Pt_1 CP_3 ordine alla necessità di sottoporre a collaudo un mezzo, niente più. Né indicazioni favorevoli alla ricostruzione fattuale prospettata dal ricorrente emerge dalla descrizione fatta dal teste delle attività espletate dal , indicate in quelle proprie del gestore trasporti e, dal 2020 al 2021
Pt_1 anche quale autista, in particolare, nel periodo che interessa, di un furgone o di un camioncino, poiché il teste riferisce che iniziò a guidare l'autoarticolato solo nell'ultimo periodo, nel
Pt_1
2021 (il rapporto di lavoro del teste è cessato a novembre 2021, secondo quanto da lui stesso indicato).
Il teste , che ha riferito di aver lavorato per la soltanto un Testimone_5 CP_1 paio di mesi durante l'estate del 2018 e di essere stato affiancato in questo periodo dal ricorrente, ha dichiarato che “Il IG dava ordini e direttive al IG . Lo chiamava anche CP_3 Pt_1 al cellulare per dirgli cosa fare.”, senza tuttavia fornire esempi, descrivere l'oggetto delle direttive, specificare alcunchè; anzi, l'unica precisazione fornita (“Quando facevamo due viaggi in un giorno, finito il primo il IG chiamava per ordinargli il secondo viaggio da fare.”), in CP_3 Pt_1
8 RGL n. 848/2022
realtà, non appare di per sé sufficiente per concludere nel senso dell'esercizio da parte del del potere direttivo ed organizzativo nei confronti del ricorrente;
invero, com'è pacifico tra CP_3 le parti, oltre ad essere socio amministratore e rappresentante della società, era anche CP_3
l'unico dei soci a non svolgere attività di autista, sicchè era lui ad occuparsi della gestione dei rapporti con i clienti.
Il teste il quale anch'egli ha riferito di aver lavorato per la Testimone_6
un paio di mesi durante l'estate del 2018, per poi rettificare nel senso che si è trattato di CP_1 un mese soltanto, giugno 2018, durante cui è stato affiancato dal , ha dichiarato che “Mi è Pt_1 capitato più volte di sentire il IG dare ordini e direttive al IG . Gli CP_3 Pt_1 telefonava per ordinargli i viaggi che doveva fare, dove doveva andare a caricare e scaricare.”, in realtà riferendosi alle tratte e alle destinazioni cui avrebbe dovuto essere adibito lo stesso teste, il quale stava svolgendo un periodo di affiancamento con il , il quale non guidava perché Pt_1 era sprovvisto di patente;
si replicano le osservazioni già svolte con riguardo alla precedente testimonianza.
Quanto alla circostanza, ritenuta dal ricorrente rilevante, riferita dai testi Testimone_5
e che essi avrebbero ricevuto la proposta da parte del
[...] Testimone_6 di diventare soci, si evidenzia come dalle testimonianze non si evinca affatto CP_3 un'imposizione, anzi, il primo ha riferito di aver risposto che non era interessato e pertanto fu assunto quale dipendente.
Neppure dirimente è la circostanza che i mezzi utilizzati dagli autisti fossero della società e le spese vive per le trasferte (pedaggi, carburante…) fossero poste a carico della società; da un lato, si evidenzia come gli ultimi due testimoni fossero dipendenti e abbiano riferito di mezzi da loro stessi guidati e di tratte effettuate con il solo affiancamento del ricorrente per il breve periodo in cui si è svolto il loro rapporto lavorativo, dall'altro, si rileva che comunque il rischio d'impresa non è riconducibile riduttivamente alle spese vive sostenute, che ben possono essere poste a carico della società, bensì all'investimento che il socio può fare in capitale e/o in natura ed anche mediante conferimento del proprio apporto lavorativo. Lo stesso discorso vale per quanto concerne il costo del rinnovo della patente del ricorrente, cui si è fatta carico la società.
Se è vero che nell'atto costitutivo della non è indicato Controparte_3 espressamente che vi siano soci che abbiano conferito anche beni diversi dal denaro, circostanza invero emersa in sede di istruttoria testimoniale, è altrettanto vero, come evidenziato da altra giurisprudenza di merito, che “La prova da parte del lavoratore della subordinazione è presupposto necessario per la costruzione dell'intero rapporto di lavoro, tenendo conto che l'elemento tipico che contraddistingue la subordinazione è l'assoggettamento al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro. Ciò anche nel caso in cui il lavoratore in questione sia socio di una società di persone. Difatti, affinché un socio possa ritenersi lavoratore subordinato di una società di persone è necessario l'avveramento di due condizioni: la prima è il conferimento non consistente
9 RGL n. 848/2022
in prestazione di attività lavorativa, e la seconda è l'assoggettamento al potere direttivo di altro socio a lui sovraordinato. Di talché, l'assenza del controllo gerarchico da parte di un altro socio munito di poteri di supremazia potrà essere sicuramente utilizzato dal giudice quale criterio di valutazione dell'esistenza o meno del rapporto di subordinazione.
Sul punto la giurisprudenza della Suprema Corte ha affermato che "nelle società di persone è configurabile un rapporto di lavoro subordinato tra la società e uno dei soci purchè ricorrano due condizioni: a) che la prestazione non integri un conferimento previsto dal contratto sociale;
b) che il socio presti la sua attività lavorativa sotto il controllo gerarchico di un altro socio munito di poteri di supremazia. Il compimento di atti di gestione o la partecipazione alle scelte più o meno importanti per la vita della società non sono, in linea di principio, incompatibili con la suddetta configurabilità, sicchè anche quando esse ricorrano è comunque necessario verificare la sussistenza delle suddette due condizioni. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso poichè il socio si era limitato a dedurre la sua partecipazione ai dividendi e alla gestione della società, circostanza in sè non decisiva, nonchè la mancata corresponsione della retribuzione, così richiedendo alla Corte la diretta valutazione dei fatti). (Cass. n. 23129/2010)”
(Corte appello Bari sez. lav., 20/09/2018, n.1629).
Ancora, per quanto concerne l'esercizio del potere disciplinare da parte di nei confronti CP_3 dei testimoni, dipendenti della società, o la circostanza che essi rivolgessero a richieste di CP_3 autorizzazione ferie o permesso, v'è da dire che nessuno ha riferito alcunchè in merito a quanto accadeva a , ciò che davvero sarebbe stato rilevante. Pt_1
Si evidenzia, ad abundantiam, che: il ricorrente è stato titolare di impresa individuale cancellata in data 23.1.2017, che risulta dal certificato del Centro per l'Impiego prodotto che abbia avuto quantomeno un rapporto di lavoro dipendente con altra azienda nel 2020 della durata di un mese e con impegno orario di 30 ore settimanali, che egli risulta aver partecipato alle assemblee dei soci e beneficiato dell'accrescimento della propria quota a seguito di esclusione di altri soci, che gli accrediti risultanti dall'estratto del suo conto corrente bancario da parte della non CP_1 risultano essere avvenuti con precise e costanti cadenze temporali e gli importi corrispondenti risultano esser stati sempre diversi mentre la causale è individuata in “prelevamento soci”, che il pacifico e documentato possesso da parte del ricorrente all'epoca della costituzione della s.n.c. del c.d. patentino di gestore dei trasporti, ossia di specifico attestato di idoneità professionale per il trasporto nazionale e internazionale, così come il riconoscimento del ruolo di gestore dei trasporti per la , sono circostanze neutre, considerato che detto attestato è, secondo quanto CP_1 indicato da entrambe le parti, comunque necessario ai fini dell'esercizio di attività di autotrasportatore, in forma di impresa individuale o collettiva.
Dal mancato accertamento di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti nel periodo 17.3.2017 –
29.7.2021 discende il rigetto di tutte le domande che lo presuppongono.
10 RGL n. 848/2022
Con riguardo al periodo successivo all'assunzione, dalle testimonianze raccolte in corso di causa
(teste ) è emerso che abbia svolto esclusivamente mansioni di Tes_4 Pt_1 autista/autotrasportatore e non di gestore dei trasporti, circostanza peraltro pacifica, essendo state documentate dal medesimo ricorrente le dimissioni dal ruolo comunicate per il tramite della commercialista della società al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a giugno 2021. In relazione a detto periodo nessuno dei testimoni ha riferito dell'orario in concreto osservato dal ricorrente e, peraltro, dalla descrizione dell'attività di autotrasportatore, svolta anche dal teste
, fatta da quest'ultimo si evince che la prestazione richiesta era di lavoro discontinuo, Tes_4 circostanza da cui discende un particolare rigore nella valutazione della prova del lavoro straordinario che non può in alcun modo ritenersi superata.
Con riguardo alla responsabilità della società per l'infortunio occorso al ricorrente a gennaio 2021 presso il Porto di Genova, invocata a vario titolo, si evidenzia, per quanto concerne i titoli di responsabilità diversi da quello previsto dall'art. 2087 c.c., che nessuno dei testimoni escussi in corso di causa era presente e ha reso dichiarazioni in merito alla dinamica dei fatti né su altre circostanze rilevanti, sicchè alcuna responsabilità può ritenersi accertata.
In conclusione, il ricorso dev'essere integralmente rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico della parte ricorrente nella misura indicata in dispositivo e liquidata ai sensi del DM 55/2014 e ss.mm., tenuto conto del valore della domanda e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o deduzione,
- rigetta integralmente le domande di cui al ricorso;
- condanna parte ricorrente a rifondere a parte resistente le spese di lite, che liquida in complessivi € 9.000,00, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA e successive occorrende.
Motivazione entro 60 giorni.
Alessandria, il 24/02/2025.
Il Giudice
Silvia Fioraso
11