Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 31/03/2025, n. 445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 445 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Catanzaro SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott.ssa Barbara Fatale Consigliere dott. Antonio Cestone Consigliere relatore all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. con provvedimento depositato il 24.2.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 675 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2023, vertente TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. Parte_1
Giuseppina Angela Turano
appellante
E
Controparte_1 appellato non costituito
Oggetto: appello a sentenza del Tribunale di Cosenza. Retribuzione nel periodo di godimento delle ferie.
Conclusioni: come da atti di causa.
Svolgimento del processo
1) Con la sentenza impugnata il tribunale di Cosenza ha parzialmente accolto il ricorso proposto da
, dipendente di per ottenere il pagamento dell Controparte_1 Parte_1 [...]
che non gli era stato corrisposto per le giornate di ferie Controparte_2 godute dal 2015 al 2022. In particolare, il tribunale ha condannato l'azienda al pagamento della somma di euro 3.674,43, a fronte della somma di euro 3.783,20 richiesta dal lavoratore.
2) Avverso tale sentenza ha proposto appello chiedendone l'integrale Parte_1 riforma con rigetto della domanda giudiziale.
3) non si è costituito, l'appellante non ha depositato note di trattazione scritta e la Controparte_1 causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
5) Richiamato il disposto dell'art. 127 ter, ultimo comma c.p.c., nel caso di specie deve farsi applicazione del noto insegnamento di legittimità secondo cui “nel rito del lavoro l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, non essendo consentito
- alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cosiddetta ragionevole durata del processo "ex" art. 111, secondo comma, Cost. - al giudice di assegnare, "ex" art. 421 cod. proc. civ., all'appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 cod. proc. civ.” (Cass. SSUU n° 20604/08).
6) Al riguardo si osserva anche che la Suprema Corte (Cass. n° 8595/17) ha chiarito che la mancata notificazione, intesa come totale omissione dell'adempimento, e l'impossibilità per il giudice di riscontrarne l'esistenza finiscono per assumere identico rilievo preclusivo dell'ulteriore corso del procedimento e, pur nella loro ontologica differenza, egualmente si configurano come un non compiuto assolvimento degli oneri di impulso gravanti sulla parte (Cass. 14/10/1992, n. 11227).
7) Da ultimo si osserva che, pur in mancanza di deposito di note scritte ad opera dell'appellante entro il termine del 18.3.25, era comunque precluso al giudice il rinvio della causa ad altra udienza ai sensi dell'art. 348, comma 2, c.p.c e dello stesso art. 127 ter c.p.c. Tanto in ragione dell'omessa notifica dell'appello e dell'insegnamento giurisprudenziale secondo cui nel rito del lavoro, in caso di mancata costituzione di entrambe le parti all'udienza di discussione, il giudice di appello deve dichiarare
d'ufficio l'improcedibilità - che non è nella disponibilità delle parti - senza poter rinviare la causa ad altra udienza, ai sensi dell'art. 348, comma 2, c.p.c., poiché detto rinvio presuppone la regolare "vocatio in ius" e nelle ipotesi in cui l'appellante non provi che la notifica del ricorso e del decreto di fissazione sia avvenuta, non è consentito al giudice assegnare un termine per la rinotifica, dovendosi tutelare l'aspettativa della controparte al giudicato (Cass. n° 17368/18);
8) Nulla sulle spese di lite attesa la mancata costituzione dell'appellato, mentre dal tenore della decisione discende per l'appellante l'obbligo di ulteriore versamento del contributo unificato come per legge.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso Parte_1 la sentenza del Tribunale di Cosenza n° 1007/23, così provvede:
1) dichiara improcedibile l'appello;
2) nulla sulle spese di lite;
3) dà atto che per effetto della odierna decisione, sussistono a carico dell'appellante i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 – quater, D.P.R. n° 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, c. 1 – bis, stesso Decreto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione Lavoro, del 31.3.25.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr. Antonio Cestone Dr.ssa Gabriella Portale