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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 27/11/2025, n. 1525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1525 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Donatella Parla, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 699 dell'anno 2022 del Ruolo Generale vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in C.DA CHIANCHITELLE SN ALIA, presso lo studio dell'avv.
AN MA PIA, che la rappresenta e difende per procura in calce al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
[...]
domiciliato in Palermo, Via Laurana n. 59, presso l'Avvocatura Distrettuale dell' con l'avv. CONROTTO EMILIA, che lo rappresenta e difende CP_1
per procura notarile in atti
RESISTENTE
OGGETTO: ripetizione di indebito
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza a trattazione scritta del
26/06/2025 le parti concludevano come da note autorizzate, cui si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 09/03/2022, parte ricorrente chiede l'annullamento
1 della comunicazione di indebito n. 16598981 notificata il 04/11/2021 nonché di ritenere illegittima la richiesta di restituzione della somma di € 1.984,60 erogata dal mese di febbraio 2021 al mese di novembre 2021 a titolo di prestazione INVCIV n. 07103847, con condanna dell'Istituto a restituire le eventuali somme trattenute a titolo di indebito.
L' si è costituito eccependo l'infondatezza in fatto e in diritto del CP_1
ricorso, di cui chiede il rigetto.
La domanda è fondata.
Nella specie, deve trovare applicazione la normativa di cui all'art. 52, comma
2, della L. 88/1989, così come integrata dall'art.13, comma 1, L. 30/12/1991
n.412, che esclude la possibilità del recupero dell'indebito pensionistico, a
CP_ meno che non si accerti (con onere a carico dell' che agisce per il recupero) il dolo del pensionato medesimo.
L'art. 13 L. n. 412/1991 prevede, infatti, che: “
1. Le disposizioni di cui all'articolo
52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite.
2. L' procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei CP_1
pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza. 3.
L'articolo 1, comma 2, della legge 21 marzo 1988, n. 93, si interpreta nel senso che la
2 salvaguardia degli effetti giuridici derivanti dagli atti e dai provvedimenti adottati durante il periodo di vigenza del decreto-legge 9 dicembre 1987, n. 495, resta delimitata a quelli adottati dal competente ente erogatore delle prestazioni”.
Nel caso in questione si evince che parte ricorrente ha regolarmente e tempestivamente ottemperato alla comunicazione dei propri redditi (cfr. allegati , tant'è che l' nulla contesta in merito e riferisce di avere CP_1 CP_1
proceduto alla verifica reddituale nei termini di cui al citato art. 13, appurando l'esistenza dell'indebito oggetto del presente giudizio.
Tuttavia, l' non ha in alcun modo fornito la prova – com'era suo onere CP_1
– che le somme richieste a titolo di ripetizione di indebito fossero state dolosamente percepite dal ricorrente, sicché ne va dichiarata l'irripetibilità.
A sostegno si richiama la pronuncia n. 5606 del 23 febbraio 2023 con cui la
Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, sulla base della consolidata giurisprudenza di legittimità (Sentenza n. 28771 del 09/11/2018, Ordinanza
n. 13223 del 30/06/2020, Ordinanza n. 24180 del 04/08/2022), ha sentenziato che “in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con
l'articolo 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, (…)”.
Ne deriva, quindi, che parte ricorrente non è tenuta a restituire le somme indebitamente percepite e che il provvedimento di recupero è da ritenersi illegittimo.
3 Le spese seguono la soccombenza dell' e si liquidano, sulla base del CP_1
valore dichiarato, come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
PQM
Il Tribunale di Termini Imerese, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa
Dichiara che l' non ha il diritto di ripetere da CP_1 Parte_1
l'importo di € 1.984,60, indicato come indebitamente erogato dal mese di febbraio 2021 al mese di novembre 2021 sulla pensione INVCIV n.
07103847;
Condanna, di conseguenza, l' a restituire alla ricorrente le somme già CP_1
eventualmente recuperate illegittimamente, con gli interessi legali dalla data di ogni trattenuta sino al soddisfo.
Condanna l' a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, che liquida in CP_1
complessivi € 1.769,00, oltre spese generali IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Termini Imerese il 27/11/2025.
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Donatella Parla, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010 n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011 n. 44.
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IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Donatella Parla, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 699 dell'anno 2022 del Ruolo Generale vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in C.DA CHIANCHITELLE SN ALIA, presso lo studio dell'avv.
AN MA PIA, che la rappresenta e difende per procura in calce al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
[...]
domiciliato in Palermo, Via Laurana n. 59, presso l'Avvocatura Distrettuale dell' con l'avv. CONROTTO EMILIA, che lo rappresenta e difende CP_1
per procura notarile in atti
RESISTENTE
OGGETTO: ripetizione di indebito
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza a trattazione scritta del
26/06/2025 le parti concludevano come da note autorizzate, cui si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 09/03/2022, parte ricorrente chiede l'annullamento
1 della comunicazione di indebito n. 16598981 notificata il 04/11/2021 nonché di ritenere illegittima la richiesta di restituzione della somma di € 1.984,60 erogata dal mese di febbraio 2021 al mese di novembre 2021 a titolo di prestazione INVCIV n. 07103847, con condanna dell'Istituto a restituire le eventuali somme trattenute a titolo di indebito.
L' si è costituito eccependo l'infondatezza in fatto e in diritto del CP_1
ricorso, di cui chiede il rigetto.
La domanda è fondata.
Nella specie, deve trovare applicazione la normativa di cui all'art. 52, comma
2, della L. 88/1989, così come integrata dall'art.13, comma 1, L. 30/12/1991
n.412, che esclude la possibilità del recupero dell'indebito pensionistico, a
CP_ meno che non si accerti (con onere a carico dell' che agisce per il recupero) il dolo del pensionato medesimo.
L'art. 13 L. n. 412/1991 prevede, infatti, che: “
1. Le disposizioni di cui all'articolo
52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite.
2. L' procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei CP_1
pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza. 3.
L'articolo 1, comma 2, della legge 21 marzo 1988, n. 93, si interpreta nel senso che la
2 salvaguardia degli effetti giuridici derivanti dagli atti e dai provvedimenti adottati durante il periodo di vigenza del decreto-legge 9 dicembre 1987, n. 495, resta delimitata a quelli adottati dal competente ente erogatore delle prestazioni”.
Nel caso in questione si evince che parte ricorrente ha regolarmente e tempestivamente ottemperato alla comunicazione dei propri redditi (cfr. allegati , tant'è che l' nulla contesta in merito e riferisce di avere CP_1 CP_1
proceduto alla verifica reddituale nei termini di cui al citato art. 13, appurando l'esistenza dell'indebito oggetto del presente giudizio.
Tuttavia, l' non ha in alcun modo fornito la prova – com'era suo onere CP_1
– che le somme richieste a titolo di ripetizione di indebito fossero state dolosamente percepite dal ricorrente, sicché ne va dichiarata l'irripetibilità.
A sostegno si richiama la pronuncia n. 5606 del 23 febbraio 2023 con cui la
Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, sulla base della consolidata giurisprudenza di legittimità (Sentenza n. 28771 del 09/11/2018, Ordinanza
n. 13223 del 30/06/2020, Ordinanza n. 24180 del 04/08/2022), ha sentenziato che “in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con
l'articolo 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, (…)”.
Ne deriva, quindi, che parte ricorrente non è tenuta a restituire le somme indebitamente percepite e che il provvedimento di recupero è da ritenersi illegittimo.
3 Le spese seguono la soccombenza dell' e si liquidano, sulla base del CP_1
valore dichiarato, come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
PQM
Il Tribunale di Termini Imerese, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa
Dichiara che l' non ha il diritto di ripetere da CP_1 Parte_1
l'importo di € 1.984,60, indicato come indebitamente erogato dal mese di febbraio 2021 al mese di novembre 2021 sulla pensione INVCIV n.
07103847;
Condanna, di conseguenza, l' a restituire alla ricorrente le somme già CP_1
eventualmente recuperate illegittimamente, con gli interessi legali dalla data di ogni trattenuta sino al soddisfo.
Condanna l' a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, che liquida in CP_1
complessivi € 1.769,00, oltre spese generali IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Termini Imerese il 27/11/2025.
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Donatella Parla, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010 n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011 n. 44.
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