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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 26/05/2025, n. 906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 906 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
-II Sez. Civile- Composto dai Sigg. Magistrati:
-dott. Giampiero M. FIORE Presidente rel.
-dott. Anna Maria ROSSI Consigliere
-dott. Bianca Maria GAUDIOSO Consigliere ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile di APPELLO in materia di LOCAZIONI iscritta a ruolo al n. 967/22 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 23/5/25 e promossa
DA
rappresentato e difeso dall'Avv. Lodovico Bacciocchi Parte_1 ed elett.te dom.to in Piacenza presso lo studio del medesimo. Appellante
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'Avv. Morena Controparte_1 Gazzola presso l'Ufficio Legale dell'Ente in Piacenza è elettivamente domiciliata. Appellata
avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Piacenza in data 1/12/21.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti conclusionali. MOTIVI
-Rilevato che alla prima udienza di discussione e decisione fissata ex art. 437 cpc del 14/2/25 nessuno compariva per l'appellante Parte_1
-che il Collegio, disattendendo esplicitamente la richiesta di rinvio per impedimento, fissava nuova udienza di discussione e decisione;
-che all'odierna udienza nessuno è comparso e dalla pervenuta istanza di nuovo rinvio, sempre per impedimento, si evince che il difensore dell'appellante si è reso perfettamente edotto della fissazione dell'odierna udienza, assumendosi il “rischio” processuale della verificazione degli effetti ex art. 348 cpc in caso di doppia mancata comparizione, posto da un lato l'onere immanente sulla parte dell'impulso processuale, e dall'altro la possibilità del giudice del rilievo della mancata comparizione ex officio;
-che, nondimeno, va considerato che il legislatore non ha voluto sottoporre gli effetti della improcedibilità ex art. 348 cpc a seguito della doppia mancata comparizione alla previsione di mancanza di “giustificati motivi”, come previsto esplicitamente in altre norme, se non al fatto obiettivo e “neutro” della doppia mancata comparizione, ciò, come è noto, per ossequiare una ratio deflattiva dei procedimenti, onde evitare strategie difensive meramente dilatorie;
-considerato che, come è altresì noto, in materia civile la difesa non è inderogabilmente intuitu personae, non vertendosi nel delicatissimo novero dello status libertatis bensì di diritti economico-patrimoniali, basati sull'assolvimento dell'onere della prova che, nel caso dell'appello, deve essere, sia sul piano assertivo-argomentativo che su quello documentale, già fissato nei motivi di gravame, sicchè la medesima Cassazione, in sede civile, ha fissato l'unico limite della impossibilità di conferire delega a rappresentare la difesa ad altro collega (Cass. n.10546 del 3/10/18),
-che, nel nostro caso, la nuova istanza per l'odierna udienza va disattesa non solo in quanto generica, ma soprattutto mancante del riferimento alcuno alla impossibilità di delegare altro collega,
-che, pertanto all'odierna seconda mancata comparizione consegue l'improcedibilità dell'appello ex art. 348 cpc,
P. Q. M.
la Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunziando sull'appello proposto, così decide: A)dichiara improcedibile l'appello proposto;
B)condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado che liquida in complessivi €2.906,00, oltre accessori come per legge. C)Ricorrono i presupposti di cui all'art 13 comma 1 quater DPR n.115 del 2002 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello. Così deciso in Bologna il 23/5/25. IL PRESIDENTE rel. ed est. (Giampiero M. Fiore)
-II Sez. Civile- Composto dai Sigg. Magistrati:
-dott. Giampiero M. FIORE Presidente rel.
-dott. Anna Maria ROSSI Consigliere
-dott. Bianca Maria GAUDIOSO Consigliere ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile di APPELLO in materia di LOCAZIONI iscritta a ruolo al n. 967/22 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 23/5/25 e promossa
DA
rappresentato e difeso dall'Avv. Lodovico Bacciocchi Parte_1 ed elett.te dom.to in Piacenza presso lo studio del medesimo. Appellante
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'Avv. Morena Controparte_1 Gazzola presso l'Ufficio Legale dell'Ente in Piacenza è elettivamente domiciliata. Appellata
avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Piacenza in data 1/12/21.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti conclusionali. MOTIVI
-Rilevato che alla prima udienza di discussione e decisione fissata ex art. 437 cpc del 14/2/25 nessuno compariva per l'appellante Parte_1
-che il Collegio, disattendendo esplicitamente la richiesta di rinvio per impedimento, fissava nuova udienza di discussione e decisione;
-che all'odierna udienza nessuno è comparso e dalla pervenuta istanza di nuovo rinvio, sempre per impedimento, si evince che il difensore dell'appellante si è reso perfettamente edotto della fissazione dell'odierna udienza, assumendosi il “rischio” processuale della verificazione degli effetti ex art. 348 cpc in caso di doppia mancata comparizione, posto da un lato l'onere immanente sulla parte dell'impulso processuale, e dall'altro la possibilità del giudice del rilievo della mancata comparizione ex officio;
-che, nondimeno, va considerato che il legislatore non ha voluto sottoporre gli effetti della improcedibilità ex art. 348 cpc a seguito della doppia mancata comparizione alla previsione di mancanza di “giustificati motivi”, come previsto esplicitamente in altre norme, se non al fatto obiettivo e “neutro” della doppia mancata comparizione, ciò, come è noto, per ossequiare una ratio deflattiva dei procedimenti, onde evitare strategie difensive meramente dilatorie;
-considerato che, come è altresì noto, in materia civile la difesa non è inderogabilmente intuitu personae, non vertendosi nel delicatissimo novero dello status libertatis bensì di diritti economico-patrimoniali, basati sull'assolvimento dell'onere della prova che, nel caso dell'appello, deve essere, sia sul piano assertivo-argomentativo che su quello documentale, già fissato nei motivi di gravame, sicchè la medesima Cassazione, in sede civile, ha fissato l'unico limite della impossibilità di conferire delega a rappresentare la difesa ad altro collega (Cass. n.10546 del 3/10/18),
-che, nel nostro caso, la nuova istanza per l'odierna udienza va disattesa non solo in quanto generica, ma soprattutto mancante del riferimento alcuno alla impossibilità di delegare altro collega,
-che, pertanto all'odierna seconda mancata comparizione consegue l'improcedibilità dell'appello ex art. 348 cpc,
P. Q. M.
la Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunziando sull'appello proposto, così decide: A)dichiara improcedibile l'appello proposto;
B)condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado che liquida in complessivi €2.906,00, oltre accessori come per legge. C)Ricorrono i presupposti di cui all'art 13 comma 1 quater DPR n.115 del 2002 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello. Così deciso in Bologna il 23/5/25. IL PRESIDENTE rel. ed est. (Giampiero M. Fiore)