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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVII, sentenza 07/01/2026, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 86/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 17, riunita in udienza il 22/10/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
PANNULLO NICOLA, Presidente
AR GI, OR
BASILE FAUSTO, Giudice
in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1278/2024 depositato il 13/03/2024
proposto da
Citta' Metropolitana Di Roma - Via Iv Novembre 119/a 00187 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Difensore_5 - CF_Difensore_5
Difensore_6 - CF_Difensore_6
Difensore_7 - CF_Difensore_7
Difensore_8 - CF_Difensore_8
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 Spa - P.IVA_2
Difeso da
Difensore_9 - CF_Difensore_9 ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Resistente_3 Srl - P.IVA_3
Difeso da
Difensore_10 - CF_Difensore_10
Difensore_11 - CF_Difensore_11
Difensore_12 - CF_Difensore_12
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 10441/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
16 e pubblicata il 04/08/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 54 IPT-IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3117/2025 depositato il
27/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ritualmente notificato alla Resistente_3 (Italiana) s.r.l., con sede legale in BO ala Indirizzo_1, alla Resistente_1 ed alla Resistente_2 s.p.a., la Città metropolitana di Roma Capitale impugnava la sentenza n.10441/2023 resa dalla Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di
Roma in data 4.8.2023, non notificata, con la quale, in accoglimento della domanda proposta dalla
Resistente_3 s.r.l., dichiarava l'annullamento dell'avviso di accertamento n. 54/2022 IPT 2016, avente ad oggetto la richiesta di pagamento della imposta provinciale di trascrizione (IPT), relativa all'anno di imposta
2016, per un importo complessivo di euro 12.895.456,13, di cui euro 9.790.761,49 a titolo IPT, euro
2.937.228,45 a titolo di sanzione ed euro 167.466,19 a titolo di interessi.
2. Con l'originario ricorso, la Resistente_3 (Italiana) s.r.l., premesso di far parte del gruppo multinazionale Resistente_3, attivo nel campo del noleggio a breve termine di veicoli senza conducente, e di aver versato la IPT, a partire dal trasferimento della sede legale da Roma a BO (avvenuto nel 2013), alla Resistente_1
, si opponeva al predetto avviso di accertamento eccependo:
a) la intervenuta decadenza del potere di accertamento della Città Metropolitana di Roma Capitale. Ciò, in quanto il dies a quo del termine di decadenza era da individuarsi nella data della costituzione della sede legale a BO (2013), evento che, a giudizio della Città Metropolitana, avrebbe integrato la fattispecie dell'abuso del diritto. Parimenti a dirsi nel caso in cui si ritenesse di far decorrere il termine di decadenza dal 2016 (e non dal 2013), contemplando il Regolamento della Città Metropolitana di Roma Capitale, nell'anno
2016, un termine triennale e, nell'anno della notifica dell'avviso di accertamento (30.12.2021), un termine quinquennale (scadente, peraltro, il giorno corrispondente del quinto anno successivo rispetto a quello in cui i versamenti avrebbero dovuto essere effettuati). Alle medesime conclusioni si perviene anche volendo ritenere applicabile, come indicato nell'avviso di accertamento, il termine quinquennale previsto dall'art. 1, comma 161, l. 296/2006;
b) l'assenza del potere di accertamento in capo alla Città Metropolitana di Roma Capitale, avendo fissato essa ricorrente la sede legale ed amministrativa in BO;
c) la illegittimità della pretesa impositiva per insussistenza del contestato abuso del diritto ovvero di aver trasferito la sede legale da Roma a BO al solo fine di beneficiare della più favorevole aliquota fissa prevista dalla Provincia di BO per l'Imposta Provinciale di Trascrizione;
d) la violazione dell'art. 10-bis, comma 1, dello Statuto del Contribuente, nella parte in cui dall'ammontare del tributo oggetto di accertamento non veniva scomputato l'ammontare versato alla Resistente_1
a titolo di IPT in relazione al periodo d'imposta 2016;
e) il difetto di motivazione;
f) la illegittimità delle sanzioni amministrative comminate.
Costituitasi in giudizio, la Città Metropolitana di Roma Capitale deduceva che, essendo stato disposto il trasferimento della sede legale a BO esclusivamente per ragioni fiscali, come comprovato dalla circostanza che nella città di Roma continuavano a svolgere le proprie funzioni apicali tutti i dipendenti a cui la società aveva attribuito mansioni direttive, amministrative e di coordinamento, correttamente era stato contestato alla contribuente una condotta abusiva ex art. 10-bis dello Statuto del Contribuente (ovvero di aver aggirato il principio di territorialità della IPT fondato sul luogo di residenza effettiva del contribuente), a sua volta determinativa del potere impositivo in capo ad essa convenuta. Deduceva, altresì, che tale contestazione, ovvero che l'effettivo centro di interesse della contribuente fosse in realtà da localizzare in Roma e non nella città di BO, era ulteriormente avvalorata dal fatto che la controllante Resistente_3 s.r.l. aveva mantenuto la sede legale in Roma e che anche la domiciliazione dei procuratori speciali e dei membri del Collegio Sindacale della società era rimasta presso la precedente sede di Resistente_3 (Italiana) s.r.l. Concludeva, quindi, per il rigetto della domanda, anche in ragione della piena tempestività dell'esercizio del potere impositivo, stante la rigorosa applicazione del termine quinquennale di decadenza previsto dalla legge.
A seguito di chiamata in causa da parte della società ricorrente, si costituivano in giudizio anche la
Resistente_2 s.p.a., con sede in BO, e la Resistente_1. Peraltro, mentre la prima si limitava ad eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva, la seconda concludeva per l'accoglimento del ricorso proposto dalla società con riferimento agli effetti di ricaduta sulla Resistente_1 in termini di entrate fiscali con vittoria delle spese del giudizio.
Con sentenza n.10441/2023, la Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Roma, in accoglimento della domanda proposta dalla Resistente_3 (Italiana) s.r.l., annullava l'avviso di accertamento n. 54/2022 IPT 2016, avente ad oggetto la richiesta di pagamento della imposta provinciale di trascrizione (IPT) relativa all'anno di imposta 2016, ritenendo fondata la sollevata eccezione di decadenza (con assorbimento delle restanti eccezioni concernenti il diritto e il merito della controversia). Estrometteva, altresì, dal giudizio la
Resistente_2 s.p.a., non rinvenendo in essa alcuna legittimazione passiva in ordine alle questioni dedotte nel ricorso introduttivo della causa.
3. Con l'atto di appello in esame, la Città Metropolitana di Roma Capitale eccepiva la illegittimità della sentenza gravata, nella parte in cui, errando, in luogo di ritenere applicabile al caso in esame il termine quinquennale di decadenza previsto dall'art. 1, comma 161, l. 296/2006, si sostiene che l'impugnato avviso di accertamento - notificato in data 22.4.2022 ed avente ad oggetto la richiesta di pagamento della imposta provinciale di trascrizione (IPT) relativa all'anno di imposta 2016 - sia stato notificato oltre il termine triennale di decadenza previsto dall'art. 12 del regolamento metropolitano approvato con deliberazione n. 80 del 2005
(vigente nel 2016).
La ricorrente, inoltre, proponeva, come motivi di appello, le medesime controdeduzioni poste a sostegno della propria comparsa di costituzione e risposta depositata nel primo grado di giudizio.
Instauratosi il contraddittorio, provvedeva a costituirsi in giudizio la Resistente_3 (Italiana) s.r.l., con sede legale in BO alla Indirizzo_1, la quale concludeva per il rigetto dell'appello, con conseguente conferma della sentenza gravata, fatto salvo il punto relativo alla dichiarata estromissione di Resistente_2 s.p.a., che riteneva erroneamente disposto.
Si costituivano in giudizio, inoltre, anche la Resistente_2 s.p.a. e la Resistente_1
, le quali ribadivano le posizioni rispettivamente da esse assunte nel giudizio di primo grado.
Con memorie conclusionali, la appellante e la Resistente_3 (Italiana) s.r.l. si riportavano a quanto già dedotto nei propri scritti difensivi.
La controversia veniva, quindi, discussa all'udienza del 22.10.2025, nel corso della quale, la Corte, sentite le parti e verificata la sussistenza delle condizioni di ammissibilità, decideva come da dispositivo sulla scorta degli atti e dei documenti legittimamente prodotti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale è infondato.
Correttamente, invero, il Giudice di prime cure ha ritenuto intervenuta la decadenza dal potere di accertamento in capo alla Città Metropolitana di Roma, non avendo quest'ultima contestato il trasferimento della sede legale da Roma a BO, avvenuto nell'anno 2013, entro il termine triennale di decadenza/ prescrizione, per il recupero dell'IPT, previsto dagli artt. 56, comma 4, d.lvo 446/1997 e 5, comma 51, d.l.
953/1982, nonché dal Regolamento IPT 2015, pro tempore vigente, decorrente dalla prima annualità dovuta in seguito al suddetto trasferimento, ossia entro il 31 dicembre 2016. E ciò, non solo ai fini di eventuali accertamenti fiscali relativi agli anni di imposta dal 2013 al 2015, ma anche al fine di far salvi gli accertamenti relativi alle annualità successive, dal 2017 in avanti. L'avviso di accertamento impugnato è, pertanto, tardivo, per essere decorso il termine triennale a disposizione della Città metropolitana di Roma per accertare l'IPT non versata per l'anno 2016, in quanto tale contestazione avrebbe dovuto avvenire, ai sensi della richiamata normativa, entro tre anni dalla data in cui la formalità (la trascrizione) era stata eseguita.
La società appellata, inoltre, dimostrando documentalmente la effettività del trasferimento della sua sede legale, a far tempo dall'anno 2013, da Roma a BO, ha del tutto sterilizzato la contestazione di abuso del diritto nei suoi confronti elevata dalla Città Metropolitana di Roma ai sensi dell'art. 10-bis dello Statuto dei diritti del contribuente.
Essa, invero, ha provato l'assunzione di personale in misura adeguata alle finalità societarie come da statuto, l'acquisto di beni strumentali all'esercizio dell'attività e la localizzazione del centro dei suoi interessi in BO ai sensi degli artt. 16 e 46 c.c. (sul punto, v. gli atti relativi alla verifica fiscale effettuata nel 2022 dalla Agenzia delle Entrate, da cui si evince la constatata presenza di risorse, nella sede di BO, atte ad assicurare la piena funzionalità della società ai fini dell'assolvimento delle attività statutarie).
Non ricorre, pertanto, nel caso di specie, alcun elemento dell'abuso del diritto, dal momento che, se è indiscutibile che la scelta di spostare la sede legale è collegata alla minor pressione fiscale, non ricorre il primo requisito della fattispecie contestata ovvero l'assenza della sostanza economica, attesa, come detto, la sussistenza di sostanza economica dell'operazione. Di conseguenza, il trasferimento della sede legale presso le province autonome, che presentano un minor profilo di pressione tributaria, porta a ritenere che la scelta operata sia rispettosa dell'impianto normativo e quindi sia legittimo appunto perché l'art. 10-bis, comma 4, dello Statuto dei diritti del contribuente consente al contribuente di scegliere legittimamente il risparmio d'imposta che l'ordinamento gli consente.
Non meritevole di accoglimento, al contrario, si appalesa l'appello incidentale proposto dalla Resistente_3 (Italiana) s.r.l.
Immune da vizi, invero, deve ritenersi la decisione adottata dal Giudice di prime cure, con la quale veniva disposta la estromissione dal giudizio della Resistente_2. Quest'ultima, invero, svolge solo un servizio di gestione a favore della Resistente_1 su base contrattuale e senz'altro non è titolare dell'entrata pubblica in questione. Essa, inoltre, non figura tra i soggetti legittimati per legge a partecipare al processo tributario ai sensi dell'art. 10 d.lvo 546/1992, nel quale non rientrano le società costituite ai sensi dell'art. 52 comma 5, lett. b), n. 3, d.lvo 446/1997, qual è Resistente_2. Quest'ultima, poi, non può neppure essere considerata quale ente impositore o quale agente della riscossione, non essendo stato posto in essere, nel caso in esame, alcun atto di riscossione nei confronti dei soggetti coinvolti.
Ai sensi dell'art. 15 d.lvo 546/1992, le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza a carico dell'appellante e vanno parametrate ai valori medi tabellari di cui al d.m. 55/2014, risultando dovute nella misura di € 10.000,00, oltre accessori di legge, a favore della appellata Resistente_3. Vanno invece dichiarate interamente compensate le spese di lite nei confronti delle altre parti.
P.Q.M.
La Corte, sciolta la riserva, rigetta l'appello principale di Città Metropolitana di Roma Capitale e rigetta l'appello incidentale di Resistente_3. Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite, ln favore della Resistente_3
,liquidate in € 10.000,00. oltre accessori di legge Compensa le spese di lite nei confronti delle altre parti. Il relatore dott. Marotta Il Presidente dott. Pannullo
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 17, riunita in udienza il 22/10/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
PANNULLO NICOLA, Presidente
AR GI, OR
BASILE FAUSTO, Giudice
in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1278/2024 depositato il 13/03/2024
proposto da
Citta' Metropolitana Di Roma - Via Iv Novembre 119/a 00187 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Difensore_5 - CF_Difensore_5
Difensore_6 - CF_Difensore_6
Difensore_7 - CF_Difensore_7
Difensore_8 - CF_Difensore_8
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 Spa - P.IVA_2
Difeso da
Difensore_9 - CF_Difensore_9 ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Resistente_3 Srl - P.IVA_3
Difeso da
Difensore_10 - CF_Difensore_10
Difensore_11 - CF_Difensore_11
Difensore_12 - CF_Difensore_12
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 10441/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
16 e pubblicata il 04/08/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 54 IPT-IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3117/2025 depositato il
27/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ritualmente notificato alla Resistente_3 (Italiana) s.r.l., con sede legale in BO ala Indirizzo_1, alla Resistente_1 ed alla Resistente_2 s.p.a., la Città metropolitana di Roma Capitale impugnava la sentenza n.10441/2023 resa dalla Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di
Roma in data 4.8.2023, non notificata, con la quale, in accoglimento della domanda proposta dalla
Resistente_3 s.r.l., dichiarava l'annullamento dell'avviso di accertamento n. 54/2022 IPT 2016, avente ad oggetto la richiesta di pagamento della imposta provinciale di trascrizione (IPT), relativa all'anno di imposta
2016, per un importo complessivo di euro 12.895.456,13, di cui euro 9.790.761,49 a titolo IPT, euro
2.937.228,45 a titolo di sanzione ed euro 167.466,19 a titolo di interessi.
2. Con l'originario ricorso, la Resistente_3 (Italiana) s.r.l., premesso di far parte del gruppo multinazionale Resistente_3, attivo nel campo del noleggio a breve termine di veicoli senza conducente, e di aver versato la IPT, a partire dal trasferimento della sede legale da Roma a BO (avvenuto nel 2013), alla Resistente_1
, si opponeva al predetto avviso di accertamento eccependo:
a) la intervenuta decadenza del potere di accertamento della Città Metropolitana di Roma Capitale. Ciò, in quanto il dies a quo del termine di decadenza era da individuarsi nella data della costituzione della sede legale a BO (2013), evento che, a giudizio della Città Metropolitana, avrebbe integrato la fattispecie dell'abuso del diritto. Parimenti a dirsi nel caso in cui si ritenesse di far decorrere il termine di decadenza dal 2016 (e non dal 2013), contemplando il Regolamento della Città Metropolitana di Roma Capitale, nell'anno
2016, un termine triennale e, nell'anno della notifica dell'avviso di accertamento (30.12.2021), un termine quinquennale (scadente, peraltro, il giorno corrispondente del quinto anno successivo rispetto a quello in cui i versamenti avrebbero dovuto essere effettuati). Alle medesime conclusioni si perviene anche volendo ritenere applicabile, come indicato nell'avviso di accertamento, il termine quinquennale previsto dall'art. 1, comma 161, l. 296/2006;
b) l'assenza del potere di accertamento in capo alla Città Metropolitana di Roma Capitale, avendo fissato essa ricorrente la sede legale ed amministrativa in BO;
c) la illegittimità della pretesa impositiva per insussistenza del contestato abuso del diritto ovvero di aver trasferito la sede legale da Roma a BO al solo fine di beneficiare della più favorevole aliquota fissa prevista dalla Provincia di BO per l'Imposta Provinciale di Trascrizione;
d) la violazione dell'art. 10-bis, comma 1, dello Statuto del Contribuente, nella parte in cui dall'ammontare del tributo oggetto di accertamento non veniva scomputato l'ammontare versato alla Resistente_1
a titolo di IPT in relazione al periodo d'imposta 2016;
e) il difetto di motivazione;
f) la illegittimità delle sanzioni amministrative comminate.
Costituitasi in giudizio, la Città Metropolitana di Roma Capitale deduceva che, essendo stato disposto il trasferimento della sede legale a BO esclusivamente per ragioni fiscali, come comprovato dalla circostanza che nella città di Roma continuavano a svolgere le proprie funzioni apicali tutti i dipendenti a cui la società aveva attribuito mansioni direttive, amministrative e di coordinamento, correttamente era stato contestato alla contribuente una condotta abusiva ex art. 10-bis dello Statuto del Contribuente (ovvero di aver aggirato il principio di territorialità della IPT fondato sul luogo di residenza effettiva del contribuente), a sua volta determinativa del potere impositivo in capo ad essa convenuta. Deduceva, altresì, che tale contestazione, ovvero che l'effettivo centro di interesse della contribuente fosse in realtà da localizzare in Roma e non nella città di BO, era ulteriormente avvalorata dal fatto che la controllante Resistente_3 s.r.l. aveva mantenuto la sede legale in Roma e che anche la domiciliazione dei procuratori speciali e dei membri del Collegio Sindacale della società era rimasta presso la precedente sede di Resistente_3 (Italiana) s.r.l. Concludeva, quindi, per il rigetto della domanda, anche in ragione della piena tempestività dell'esercizio del potere impositivo, stante la rigorosa applicazione del termine quinquennale di decadenza previsto dalla legge.
A seguito di chiamata in causa da parte della società ricorrente, si costituivano in giudizio anche la
Resistente_2 s.p.a., con sede in BO, e la Resistente_1. Peraltro, mentre la prima si limitava ad eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva, la seconda concludeva per l'accoglimento del ricorso proposto dalla società con riferimento agli effetti di ricaduta sulla Resistente_1 in termini di entrate fiscali con vittoria delle spese del giudizio.
Con sentenza n.10441/2023, la Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Roma, in accoglimento della domanda proposta dalla Resistente_3 (Italiana) s.r.l., annullava l'avviso di accertamento n. 54/2022 IPT 2016, avente ad oggetto la richiesta di pagamento della imposta provinciale di trascrizione (IPT) relativa all'anno di imposta 2016, ritenendo fondata la sollevata eccezione di decadenza (con assorbimento delle restanti eccezioni concernenti il diritto e il merito della controversia). Estrometteva, altresì, dal giudizio la
Resistente_2 s.p.a., non rinvenendo in essa alcuna legittimazione passiva in ordine alle questioni dedotte nel ricorso introduttivo della causa.
3. Con l'atto di appello in esame, la Città Metropolitana di Roma Capitale eccepiva la illegittimità della sentenza gravata, nella parte in cui, errando, in luogo di ritenere applicabile al caso in esame il termine quinquennale di decadenza previsto dall'art. 1, comma 161, l. 296/2006, si sostiene che l'impugnato avviso di accertamento - notificato in data 22.4.2022 ed avente ad oggetto la richiesta di pagamento della imposta provinciale di trascrizione (IPT) relativa all'anno di imposta 2016 - sia stato notificato oltre il termine triennale di decadenza previsto dall'art. 12 del regolamento metropolitano approvato con deliberazione n. 80 del 2005
(vigente nel 2016).
La ricorrente, inoltre, proponeva, come motivi di appello, le medesime controdeduzioni poste a sostegno della propria comparsa di costituzione e risposta depositata nel primo grado di giudizio.
Instauratosi il contraddittorio, provvedeva a costituirsi in giudizio la Resistente_3 (Italiana) s.r.l., con sede legale in BO alla Indirizzo_1, la quale concludeva per il rigetto dell'appello, con conseguente conferma della sentenza gravata, fatto salvo il punto relativo alla dichiarata estromissione di Resistente_2 s.p.a., che riteneva erroneamente disposto.
Si costituivano in giudizio, inoltre, anche la Resistente_2 s.p.a. e la Resistente_1
, le quali ribadivano le posizioni rispettivamente da esse assunte nel giudizio di primo grado.
Con memorie conclusionali, la appellante e la Resistente_3 (Italiana) s.r.l. si riportavano a quanto già dedotto nei propri scritti difensivi.
La controversia veniva, quindi, discussa all'udienza del 22.10.2025, nel corso della quale, la Corte, sentite le parti e verificata la sussistenza delle condizioni di ammissibilità, decideva come da dispositivo sulla scorta degli atti e dei documenti legittimamente prodotti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale è infondato.
Correttamente, invero, il Giudice di prime cure ha ritenuto intervenuta la decadenza dal potere di accertamento in capo alla Città Metropolitana di Roma, non avendo quest'ultima contestato il trasferimento della sede legale da Roma a BO, avvenuto nell'anno 2013, entro il termine triennale di decadenza/ prescrizione, per il recupero dell'IPT, previsto dagli artt. 56, comma 4, d.lvo 446/1997 e 5, comma 51, d.l.
953/1982, nonché dal Regolamento IPT 2015, pro tempore vigente, decorrente dalla prima annualità dovuta in seguito al suddetto trasferimento, ossia entro il 31 dicembre 2016. E ciò, non solo ai fini di eventuali accertamenti fiscali relativi agli anni di imposta dal 2013 al 2015, ma anche al fine di far salvi gli accertamenti relativi alle annualità successive, dal 2017 in avanti. L'avviso di accertamento impugnato è, pertanto, tardivo, per essere decorso il termine triennale a disposizione della Città metropolitana di Roma per accertare l'IPT non versata per l'anno 2016, in quanto tale contestazione avrebbe dovuto avvenire, ai sensi della richiamata normativa, entro tre anni dalla data in cui la formalità (la trascrizione) era stata eseguita.
La società appellata, inoltre, dimostrando documentalmente la effettività del trasferimento della sua sede legale, a far tempo dall'anno 2013, da Roma a BO, ha del tutto sterilizzato la contestazione di abuso del diritto nei suoi confronti elevata dalla Città Metropolitana di Roma ai sensi dell'art. 10-bis dello Statuto dei diritti del contribuente.
Essa, invero, ha provato l'assunzione di personale in misura adeguata alle finalità societarie come da statuto, l'acquisto di beni strumentali all'esercizio dell'attività e la localizzazione del centro dei suoi interessi in BO ai sensi degli artt. 16 e 46 c.c. (sul punto, v. gli atti relativi alla verifica fiscale effettuata nel 2022 dalla Agenzia delle Entrate, da cui si evince la constatata presenza di risorse, nella sede di BO, atte ad assicurare la piena funzionalità della società ai fini dell'assolvimento delle attività statutarie).
Non ricorre, pertanto, nel caso di specie, alcun elemento dell'abuso del diritto, dal momento che, se è indiscutibile che la scelta di spostare la sede legale è collegata alla minor pressione fiscale, non ricorre il primo requisito della fattispecie contestata ovvero l'assenza della sostanza economica, attesa, come detto, la sussistenza di sostanza economica dell'operazione. Di conseguenza, il trasferimento della sede legale presso le province autonome, che presentano un minor profilo di pressione tributaria, porta a ritenere che la scelta operata sia rispettosa dell'impianto normativo e quindi sia legittimo appunto perché l'art. 10-bis, comma 4, dello Statuto dei diritti del contribuente consente al contribuente di scegliere legittimamente il risparmio d'imposta che l'ordinamento gli consente.
Non meritevole di accoglimento, al contrario, si appalesa l'appello incidentale proposto dalla Resistente_3 (Italiana) s.r.l.
Immune da vizi, invero, deve ritenersi la decisione adottata dal Giudice di prime cure, con la quale veniva disposta la estromissione dal giudizio della Resistente_2. Quest'ultima, invero, svolge solo un servizio di gestione a favore della Resistente_1 su base contrattuale e senz'altro non è titolare dell'entrata pubblica in questione. Essa, inoltre, non figura tra i soggetti legittimati per legge a partecipare al processo tributario ai sensi dell'art. 10 d.lvo 546/1992, nel quale non rientrano le società costituite ai sensi dell'art. 52 comma 5, lett. b), n. 3, d.lvo 446/1997, qual è Resistente_2. Quest'ultima, poi, non può neppure essere considerata quale ente impositore o quale agente della riscossione, non essendo stato posto in essere, nel caso in esame, alcun atto di riscossione nei confronti dei soggetti coinvolti.
Ai sensi dell'art. 15 d.lvo 546/1992, le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza a carico dell'appellante e vanno parametrate ai valori medi tabellari di cui al d.m. 55/2014, risultando dovute nella misura di € 10.000,00, oltre accessori di legge, a favore della appellata Resistente_3. Vanno invece dichiarate interamente compensate le spese di lite nei confronti delle altre parti.
P.Q.M.
La Corte, sciolta la riserva, rigetta l'appello principale di Città Metropolitana di Roma Capitale e rigetta l'appello incidentale di Resistente_3. Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite, ln favore della Resistente_3
,liquidate in € 10.000,00. oltre accessori di legge Compensa le spese di lite nei confronti delle altre parti. Il relatore dott. Marotta Il Presidente dott. Pannullo