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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 29/09/2025, n. 953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 953 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catanzaro
Prima Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente,
Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere,
Dott.ssa Concetta Zinghinì Giudice Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al Proc. R.G. n.1158/2019 R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza del 11 febbraio 2025, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente
TRA rappresentata e difesa dall'avvocato Alessia Petrone giusta Parte_1 procura in calce all'atto di appello, elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Cosenza– Via G. e F. Falcone n. 168.
APPELLANTE
CONTRO in personale del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata Controparte_1
e difesa dagli avvocati Leopoldo Conti e Enrico Ambrogio giusta procura in atti, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Ambrogio in Cosenza (CS) C.so
Fera n. 166.
APPELLATA
E
Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE
Conclusioni
Per gli appellanti:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro, contrariis reiectis:
1. in via pregiudiziale e cautelare, sospendere la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
1
2. in via principale e nel merito accogliere per quanto esposto in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, dichiarare la nullità della sentenza n. 791/2018 emessa dal Tribunale di Paola, sezione civile, nella persona del Giudice dott.
Franco Caroleo resa nell'ambito del giudizio NRG 1431/2016, pubblicata in data
30.11.2018, mai notificata;
3.in via meramente subordinata dichiarare non dovute dalla sig.ra Parte_1 le somme liquidate nella gravata sentenza a titolo di spese legali in favore di
[...]
determinate “in € 3.235,00 per compensi di avvocato oltre iva e Controparte_3
c.p.a. e rimborso ex art. 2 d.m. n. 55/2014”;
4. in ogni caso, con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre iva e c.p.a. come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellata : CP_1
“In via principale:
Accertare e dichiarare che la sentenza n. 791/2018 emessa dal Tribunale di Paola resa nell'ambito del giudizio RG 1431/2016 pubblicata il 30.11.2018 non produce effetti nei confronti di e per l'effetto dichiarare non dovute le somme Parte_1 liquidate nella sentenza a titolo di spese legali in favore di Controparte_3
In ogni caso:
Spese compensate di entrambi i gradi del giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto citazione ritualmente notificato, e hanno Controparte_2 Parte_1 proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 225/2016 emesso dal
Tribunale di Paola in data 29.06.2016 con il quale ad istanza della Controparte_3 in persona del suo legale rappresentante veniva loro ingiunto il pagamento della somma di € 6.741,77 oltre interessi moratori e convenzionali, spese di procedura, quale saldo debitore del contratto di finanziamento n. 17774747.
A sostegno della opposizione rilevavano il difetto probatorio non essendo la documentazione prodotta sufficiente a soddisfare i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito.
Nel merito contestavano la richiesta di pagamento tanto nell'an che nel quantum, eccependo l'illegittimità delle somme pretese dalla parte opposta in quanto calcolate come frutto della capitalizzazione trimestrale degli interessi in violazione dell'art. 1283 c.c.
2 Eccepivano, altresì, il carattere usurario degli interessi.
Si è costituita in giudizio la contestando i motivi sottesi alla proposta CP_3 opposizione.
Istruita la causa su sola base documentale, all'udienza del 29.11.2018 sulle conclusioni delle parti la causa veniva trattenuta in decisione.
Il Tribunale di Paola con la sentenza n. 791/2018 emessa in data 29 novembre
2018 e depositata il 30 novembre 2018 ha ritenuto l'opposizione infondata ed ha così statuito:
- Rigetta l'opposizione, confermando, per l'effetto, l'opposto decreto ingiuntivo, corredato di clausola di provvisoria esecutività;
- condanna le parti opponenti, in solido, al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese processuali che determina in € 3.235,00 per compensi di avvocato, oltre iva e cpa e rimborso ex art. 2 d.m. m. 55/2014”.
Con atto notificato in data 30.05.2019 ha proposto gravame Parte_1 chiedendo con unico profilo di censura dichiararsi la nullità della sentenza gravata per difetto dello ius postulandi- inesistenza della procura alle liti-violazione dell'art. 83 c.p.c.
Segnatamente l'appellante ha premesso di avere ricevuto il d.i. n.225/2016 CP emesso dal Tribunale di Paola ad istanza della banca , ma di avere ritenuto di non proporre opposizione;
tuttavia pur in assenza di conferimento di procura il d.i. veniva opposto anche in suo nome e per suo conto in qualità di debitore solidale, circostanza questa di cui veniva a conoscenza solo a seguito della notifica degli atti di esecuzione da parte della creditrice procedente ove si Controparte_3 faceva riferimento alla sentenza oggi gravata ed al relativo giudizio di opposizione.
Posto ciò, rilevava di non avere mai conferito neppure verbalmente, alcun mandato legale affinchè venisse proposta, nel suo interesse, opposizione a D.I. n.
225/2016 notificatole da in qualità di debitrice garante;
Controparte_3 assume, che la mancanza di procura produce la “ nullità dell'attività processuale compiuta;
ha chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza gravata.
Con comparsa depositata in data 07.11.2019, si è costituita in giudizio l'appellata frattempo divenuta titolare del credito Controparte_4 evidenziando la sua buona fede;
di avere appreso per la prima volta dell'inesistenza di una valida procura alle liti conferita da all'avv. ER nel Parte_1 giudizio davanti al Tribunale, solamente al momento della ricezione
3 dell'opposizione all'esecuzione (RGES.106/2019 Tribunale di Paola); di avere immediatamente rinunciato al pignoramento e alla procedura esecutiva intrapresa nei confronti dell'appellante alla luce dell'eccezione sollevata dalla stessa, comunicando al terzo di svincolare le somme eventualmente sottoposte a pignoramento.
Non si è costituita la parte appellata . Controparte_2
La Corte con provvedimento del 18 novembre 2019 a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12 novembre 2019 tenuto conto dell'avvenuta rinuncia da parte della società appellata delle spese liquidate in sentenza, ha rigettato la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza e rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 11.2.2025 le parti hanno formalizzato in forma cartolare le rispettive richieste conclusive sì come integralmente trascritte in epigrafe;
la Corte con provvedimento del 22 febbraio 2025 dopo aver fissato i termini di cui all'articolo 190 c.p.c., per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, la Corte ha trattenuto la causa per la decisione.
Tanto l'appellante che l'appellata hanno depositato Controparte_3 comparsa conclusionale e memoria di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I
In via del tutto preliminare deve essere dichiarata la contumacia dell'appellata che pur ritualmente convenuta non si è costituita in Controparte_2 giudizio.
II
Nel merito l'appello proposto da risulta fondato e meritevole Parte_1 di accoglimento.
L'appellante rileva e deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 83 c.p.c. in quanto non avrebbe mai conferito procura alle liti per la proposizione dell'opposizione al decreto ingiuntivo n. 225/2016 emesso su istanza della dal Tribunale di Paola, ne avrebbe autorizzato alcuno Controparte_5 ad agire in suo nome e per suo conto.
4 La sentenza gravata risulta quindi emessa all'esito di un giudizio cui la signora sarebbe stata parte senza valida instaurazione del Parte_1 contraddittorio, in quanto rappresentata da un difensore senza mandato.
Non appare inutile premettere che ai sensi dell'art. 82 c.p.c. fuori dai casi consentiti dalla legge le parti debbano stare in giudizio attraverso il ministero o l'assistenza di un difensore e, che il successivo art. 83 c.p.c. dispone che il difensore al fine di rappresentare giudizialmente la parte, deve essere munito di una valida procura, da conferire per iscritto, con atto pubblico o scrittura privata autenticata.
Molteplici sono gli effetti e le conseguenze di eventuali vizi della procura, ma in particolare bisogna distinguere l'ipotesi in cui la procura alle liti sia inesistente, rispetto a quella in cui la stessa sia da considerarsi invalida o inefficace.
Con la riforma attuata dalla l. 69/2009, ratione temporis applicabile al caso di specie, il previgente art.182 c.p.c., comma 2, è stato novellato, sicchè a fronte della invalidità e/o inefficacia della procura, è possibile sanare il relativo difetto.
Quando invece la procura sia inesistente, ossia non sia mai stata conferita, risulti essere falsa, oppure venga rilasciato da un soggetto diverso da quello che deve essere rappresentato in giudizio, se pure è pacifico che il processo sia stato validamente instaurato e, dunque, lo stesso sia perfettamente esistente, tuttavia, il conferimento di valida procura rappresenta elemento imprescindibile per riconoscere ed attribuire l'attività svolta dal difensore, direttamente alla parte rappresentata;
l'inesistenza del conferimento della procura, comporta l'impossibilità che gli effetti processuali si producano in capo alla parte.
Su tale scorta, il difetto originario di procura non consente alcuna sanatoria (ex multis Cassazione S.U. Sentenza n. 10414/2017), l'inesistenza del mandato difensivo comporterà che l'attività processuale risulterà esclusivamente a carico del difensore, il quale, si assumerà la responsabilità dell'attività espletata e sarà tenuto al pagamento delle spese del giudizio.
In sintesi, qualora la procura sia inesistente il rapporto processuale non si instaura con la parte che si assume rappresentata, sicchè gli effetti economici del processo non possono ricadere su di essa.
5 Inoltre, sulla questione si è pronunciata anche la Cass., sez. un., 21 dicembre
2022, n. 37434, chiamata sulla questione : “Se, ai sensi dell'art. 182, 2°co., c.p.c., come novellato dalla l. n. 69 del 2009, il giudice debba assegnare un termine per il rilascio della procura ad litem o per la rinnovazione della stessa solo nel caso in cui la procura rilasciata al difensore di una parte sia materialmente presente in atti ma, tuttavia, risulti affetta da un vizio che ne determini la nullità, o anche nel caso in cui un avvocato abbia agito in rappresentanza di una parte senza che in atti esista alcuna procura da quest'ultima rilasciata in suo favore”, che attiene, in definitiva, ai limiti di sanabilità della procura alle liti e, in particolare, se il meccanismo di sanatoria predisposto dall'art. 182, 2°co., c.p.c., come modificato dalla l. n. 69/2009, possa trovare applicazione anche in caso di materiale mancanza agli atti di causa della procura alle liti ovvero di sua radicale inesistenza.
La Corte, ha aderito al restrittivo orientamento che nega che la parte possa ovviare, con effetto sanante ex tunc, alla mancanza di procura alle liti o, comunque, alla sua assenza in atti, rilevando come l'estensione della “sanatoria” al caso di procura inesistente si porrebbe in contrasto con il principio di cui agli artt. 82 e 83
c.p.c.che salvo casi limitati impone il ministero di un difensore.
Posto ciò, nel caso di specie, dagli elementi probatori acquisiti non risulta che la signora abbia mai conferito procura al difensore che ha Parte_1 proposto opposizione al decreto ingiuntivo anche in suo nome;
dalla documentazione in atti non si rinviene alcuna procura validamente rilasciata e sottoscritta dall'odierna appellante, la quale, assume di avere avuto conoscenza del giudizio né della sentenza se non in occasione dell'avvio di procedura esecutiva nei suoi confronti da parte della CP_3
Tali circostanze non risultano contestate dalla banca appellata, la quale, peraltro, ha dichiarato di avere estinto la procedura esecutiva e di rinunciare alle spese della sentenza impugnata, inoltre, non risultano elementi idonei ad inficiarne la loro attendibilità.
L'eccezione di parte appellante è assorbente, in quanto attiene alla inesistenza della procura alle liti con conseguente nullità insanabile dell'intero procedimento, non essendo configurabile in tal caso sanatoria per raggiungimento dello scopo. Pertanto, in assenza di valida costituzione in giudizio della CP_6
il processo svoltosi nei suoi confronti risulta affetto da nullità insanabile per
[...]
6 difetto di ius postulandi, con conseguente nullità della sentenza emessa all'esito del procedimento.
Ne consegue l'accoglimento dell'appello, con declaratoria di nullità della sentenza impugnata nei confronti della signora branda e del relativo Pt_1 procedimento.
Ogni altra questione assorbita.
Tenuto conto della rinuncia della appellata alle spese del grado CP_3 precedente, nonché della natura della controversia e della condotta processuale delle parti, può disporsi la compensazione integrale delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da atto di citazione notificato in data 30 Parte_1 maggio 2019, avverso la sentenza n. 791/2018 emessa dal Tribunale di Paola in data
29.11.2018 e depositata in data 30.11.2018, così provvede:
- Accoglie l'appello;
- - Dichiara la nullità della sentenza impugnata e del relativo procedimento nei confronti di per difetto di valida procura alle liti ai sensi dell'art. 83 Parte_1
c.p.c.
- Compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio della Corte di Appello, I sezione civile, del giorno 23 settembre 2025
Il G.A Estensore Il Presidente
(Dott.ssa Concetta Zinghinì) (Dott. Alberto Nicola Filardo)
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