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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 17/02/2025, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: R. Gen. N. 1077/2020
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere rel.
Dott. Annamaria Laneri Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1077/2020 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 10 dicembre 2020 e posta in decisione all'udienza collegiale del 02
ottobre 2024
OGGETTO: CP_1 d a
[...]
(deposito bancario,
e , con il patrocinio Controparte_2 Controparte_3
cassetta di sicurezza, dell'avv. Stefano Laini apertura di credito) APPELLANTI
CODICE: c o n t r o
P.IVA_1 Controparte_4 Controparte_5
con il patrocinio dell'avv. Andrea Fioretti
[...]
APPELLATA
Controparte_6
APPELLATA CONTUMACE
1
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia, pubblicata in data 7
marzo 2020, n. 557/2020.
CONCLUSIONI
Degli appellanti
“…contrariis reiectis:
In via principale e nel merito:
1. accertare e dichiarare, in ragione delle argomentazioni dispiegate in atti,
che Banco OP Società Cooperativa non è creditrice della somma di €
99.808,83 (a correzione del refuso contenuto nell'atto introduttivo ove indicava - erroneamente - la somma di € 118.344,60), oltre agli interessi al tasso contrattuale di mora dal 12.08.2014 al pagamento effettivo, come sancito nella sentenza impugnata;
2. accertare e dichiarare che il tasso effettivo globale delle condizioni economiche del prodotto//servizio del 17.08.2004 relativo al c/c n. 237/2029;
accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione della legge n.
108/96, della clausola determinativa degli interessi debitori, delle CMS e delle spese presenti nelle condizioni economiche del prodotto//servizio del
17.08.2004 relative al c/c n. 237/2029 per cui è causa e, per l'effetto,
dichiarare l'inefficacia degli addebiti in c/c per interessi/commissioni/spese applicati nel corso dell'intero rapporto e dichiarare l'applicazione in via dispositiva dell'art. 1815 II comma c.c. all'intero rapporto di c/c per cui è
causa;
2 3. accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt.
1325 e 1418 c.c. nonché degli artt. 1346 e 1418 c.c., della clausola relativa alle commissioni di massimo scoperto presente nelle condizioni economiche del prodotto/servizio del 17.08.2004 relative al c/c n. 237/2029 per cui è
causa e per l'effetto, dichiarare l'inefficacia degli addebiti in c/c per commissioni di massimo scoperto applicati nel corso dell'intero rapporto;
4. accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione dell'art. 1283
c.c. e della delibera CIRC 22.04.2000, della clausola relativa alla capitalizzazione trimestrale e, per l'effetto, dichiarare l'inefficacia di ogni e qualsivoglia capitalizzazione di interesse al rapporto di c/c n. 237/2029 per cui è causa;
5. accertare e dichiarare l'applicazione di interessi in violazione della LG. N.
108/96 (cd. usura sopravvenuta) nei trimestri indicati nella perizia di parte degli appellanti e di cui al fascicolo di primo grado in relazione al rapporto di c/c n. 237/2029 per cui è causa e, per l'effetto, dichiarare l'applicazione in via dispositiva dell'art. 1815 II comma c.c. per i trimestri accertati e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'esatto dare/avere del c/c/ n. 237/2029;
6. accertare e dichiarare, per violazione dell'art. 1343 c.c., la nullità della fideiussione del 12.01.2005 e dell'08.04.2001, in subordine, accertare dichiarare, per violazione dell'art. 1956 II comma c.c., l'invalidità della fideiussione del 12.01.2005 e dell'08.04.2001, in via ulteriormente subordinate, accertare e dichiarare la liberazione del fideiussore CP_3
ex art. 1956 c.c. per i motivi di cui all'atto di citazione in appello;
[...]
3 in ogni caso: con rifusione delle spese di lite, delle quali lo scrivente difensore si dichiara antistatario sin d'ora) di entrambi i gradi del giudizio (anche alla luce della soccombenza parziale di controparte riconosciuta in I grado)”.
Dell'appellata
“…contrariis reiectis, per i motivi esposti:
1) In via pregiudiziale, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello avversario ex art. 342 c.p.c.;
2) In via gradata, rigettare comunque l'appello in quanto infondato in fatto e in diritto, e, per l'effetto, confermare la sentenza appellata;
3) In via ulteriormente gradata, nel caso di revoca della sentenza appellata n.
557/2020 per i motivi di cui all'atto di citazione in appello, condannare comunque l'appellante al pagamento dell'importo anche minore, che sarà
accertato come dovuto per le medesime causali di credito di cui alla sentenza impugnata;
4) Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. società cooperativa aveva chiesto ed ottenuto l'emissione CP_6
del decreto ingiuntivo n. 6879/2014 in data 22 e 24 settembre 2014 nei confronti di titolare dell'omonima impresa individuale, e Controparte_2
di in qualità di fideiussore, per il pagamento in solido della Controparte_3
somma di € 118.344,60, oltre interessi e spese di procedura, a titolo di saldo del conto corrente n. 237/2029, acceso presso la filiale di Gratacasolo del
4 (fusosi poi per incorporazione nel . Controparte_7 CP_6
1.1. Gli ingiunti proponevano opposizione eccependo: la nullità del decreto monitorio per mancata produzione degli estratti conto, l'assenza di pattuizione delle condizioni economiche regolanti il rapporto, l'usurarietà,
quindi la nullità, degli interessi debitori, la nullità della c.m.s. per indeterminatezza, la nullità della capitalizzazione trimestrale degli interessi per difformità dalla delibera CICR del 2000, l'usura sopravvenuta, la nullità
della fideiussione per illiceità della causa, la liberazione del fideiussore dalla garanzia ex art. 1956 c.c.
Chiedevano, previa sospensione della provvisoria esecutività, la revoca del decreto ingiuntivo, oltre che l'accertamento dei rapporti di dare/avere,
epurando dal conto gli addebiti illegittimi, con condanna della banca, in caso di accertata usurarietà dei tassi, al risarcimento del danno ex art. 185 c.p.
1.2. La banca, costituendosi, aveva chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
2. Con sentenza n. 557/2020 pubblicata in data 7 marzo 2020, il Tribunale di
Brescia ha revocato il decreto ingiuntivo, condannando e Controparte_2
in solido, al pagamento in favore della banca della somma Controparte_3
di € 99.808,83, oltre interessi al tasso contrattuale di mora dal 12 agosto 2014
al saldo.
2.1. In particolare, il Tribunale, respinta l'istanza di provvisoria esecutività
ed istruita la causa a mezzo c.t.u. contabile, ha dato atto dell'intervento in giudizio ex art. 111 c.p.c. di e per essa della mandataria Controparte_8
5 quale cessionaria del credito controverso, senza che sia Controparte_4
stata chiesta l'estromissione della cedente.
2.2. Ha precisato che la domanda di pagamento trova il proprio titolo nel contratto di c/c n. 237/2029, estinto per passaggio a sofferenza in data 11
agosto 2014 con saldo passivo di € 127.120,57, azionato dalla creditrice per la minor somma di € 118.344,60, al netto dell'indennità di sconfino.
2.3. In ordine alle censure svolte in tema di interessi passivi, c.m.s. e capitalizzazione, il Tribunale, ritenendo condivisibili i risultati dell'espletata c.t.u., ha, anzitutto, rigettato le doglianze relative all'assenza nel contratto,
peraltro regolarmente sottoscritto, delle condizioni economiche risultando specificamente pattuite la misura di interessi debitori e creditori, la capitalizzazione trimestrale degli interessi, la c.m.s., le spese ed i giorni di valuta per le singole operazioni.
2.4. Ha dato atto della produzione da parte della banca, a dimostrazione dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito, oltre che dell'estratto ex
art. 50 TUB in sede monitoria anche di tutti gli estratti conto dall'apertura del conto sino al suo passaggio a sofferenza, ritenendo così adempiuto l'onere probatorio su di essa gravante ex art. 2697 c.c., non essendovi stata puntuale contestazione sul punto.
2.5. Sulla scorta della documentazione prodotta, ha condiviso quanto accertato dal c.t.u. riguardo: alla coincidenza delle spese addebitate in occasione delle liquidazioni periodiche trimestrali con quelle pattuite, eccetto che per le “spese canone periodico/forfettarie” addebitate per € 457,51, non
6 pattuite e quindi epurate dal saldo;
all'applicazione delle valute come contrattualmente pattuite;
alla previsione in contratto della pari capitalizzazione trimestrale degli interessi in conformità alla delibera CICR
del 9 febbraio 2000 e dell'art. 120 TUB, con conseguente legittimità
dell'anatocismo praticato;
la determinatezza della c.m.s., prevista nella misura dell'1,00% sulla punta massima a debito del saldo liquido trimestrale,
e la sua validità in relazione alla sua causa negoziale (Cass. 12965/2016;
all'addebito, nei periodi indicati a pag. 12 della relazione, del “corrispettivo
per disponibilità creditizia” per € 2.563,29, dell'“indennità di
sconfinamento” per € 8.775,87 e della “commissione di istruttoria veloce”
per € 5.600,00 nonostante l'assenza di specifica pattuizione ed in mancanza dell'esercizio dello ius variandi ex art. 118 TUB, con scomputo di tali importi dal saldo.
2.6. In tema di usura, il Tribunale ha evidenziato che il c.t.u.: ha calcolato il
TEG sulla scorta delle istruzioni di AN d'TA <
riferimento in considerazione dell'utilizzo effettivo di fondi nel corso di ciascun trimestre (c.d. accordato di fatto)>>; non avendo a disposizione le lettere di concessione di affidamento ha svolto i calcoli utilizzando come accordato il c.d. “fido di fatto” ricavato dagli estratti scalari, accertando il rispetto del tasso soglia del 18,51% in vigore alla stipula del contratto a fronte del tasso debitore nominale annuo del 13,35%, (suscettibile di maggiorazione al 17,35% in ipotesi di utilizzo oltre i limiti del fido nominale), nonché del tasso effettivo annuo del 14,033% (passibile di maggiorazione al 18,033%
7 per utilizzi oltre i limiti del fido nominale), con esclusione della usura originaria;
inquadrando il rapporto nella categoria delle “aperture di credito in conto corrente” e, a partire dal terzo trimestre del 2013, in quella degli
“scoperti senza affidamento”, ha riscontrato il superamento del tasso soglia usura nel terzo trimestre del 2004, nel primo trimestre del 2010 e nel quarto trimestre del 2013, precisando che il superamento riscontrato nel terzo trimestre del 2004 (primo trimestre di vigenza del contratto) è stato causato dall'addebito di interessi passivi di lieve entità in ordine a spese più
consistenti in relazione ad un accordato quantificato sulla punta di massimo scoperto di € 3,73 e, quindi, che l'importo delle spese rapportato all'esiguità
dello scoperto ha causato detto superamento.
In ordine a tale profilo il Tribunale ha chiarito che tale sforamento non integra usura originaria, in quanto dovuto all'applicazione di spese legate all'apertura del conto e non all'erogazione del credito, essendo stato accordato un importo irrilevante, aggiungendo che, a fronte della stipulazione del contratto a ridosso della chiusura del terzo trimestre, risulta maggiormente attendibile la verifica del superamento della soglia usura tenendo in considerazione l'intero quadrimestre successivo all'instaurazione del rapporto, onde evitare <> causati dall'incidenza delle spese di apertura su un scoperto esiguo.
Pertanto, rilevata l'assenza di superamenti della soglia usura a partire dal secondo trimestre, fatta eccezione per il primo trimestre del 2010 ed il quarto trimestre del 2013 a causa della <
8 annua sull'utilizzo>>, pur ritenendo difficoltosa l'applicazione del principio sancito dalle Sezioni Unite in tema di usura sopravvenuta nei rapporti di mutuo (Cass. S.U. n. 24675/2017), in quanto il superamento del tasso soglia non è conseguenza dell'oscillazione dei tassi medi praticati, bensì
dell'incidenza degli oneri convenuti tra le parti sullo scoperto registrato nel periodo di riferimento ha ritenuto necessario epurare dal saldo gli interessi passivi per i trimestri in questione, rettificandolo nell'importo di € 99.808,83
a debito.
2.7. Per quanto concerne le eccezioni avanzate dalla garante circa l'omessa informativa sull'entità dell'esposizione e la concessione del credito in presenza di una situazione economica precaria in assenza di propria autorizzazione, il Tribunale ha rilevato che: in base all'art. 5 della fideiussione, la garante si era impegnata a tenersi informata sulle condizioni economiche del soggetto garantito, non potendo, quindi, imputarsi alla banca la mancata informativa al riguardo;
in data 8 aprile 2011 è stato confermato l'impegno fideiussorio, con aumento dell'importo massimo garantito ad €
95.000,00, pur conoscendo il garante l'esposizione debitoria del soggetto garantito;
non è stata provata l'erogazione di ulteriore credito da parte della banca, nonostante la difficile situazione economica del debitore.
2.8. Infine, non avendo gli opponenti allegato e provato l'asserito pregiudizio patito a causa della lamentata usura, il Tribunale ha respinto la domanda di risarcimento danni da essi svolta in via riconvenzionale.
3. Avverso la predetta sentenza hanno proposto appello e Controparte_2
9 sulla scorta di tre motivi. Controparte_3
4. Si è costituita in giudizio (nell'interesse di Controparte_4 CP_5
, chiedendo il rigetto del gravame.
[...]
5. All'udienza del 12 maggio 2021, la Corte, dichiarata la contumacia di
Banco OP Società Cooperativa e rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
5. All'udienza del 2 ottobre 2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come trascritte in epigrafe e, assegnati i termini ex art. 190 cod.proc.civ., la causa
è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo gli appellanti contestano quanto affermato dal
Tribunale circa la presenza delle condizioni economiche regolanti il c/c nel documento contrattuale, deducendo la sola indicazione di esse nel documento di sintesi del 17 agosto 2004 (“tasso creditore nominale 0,025% (netto
0,01825%); tasso debitore nominale annuo del 13,35% (effettivo 14,0333%);
CMS entro fido dell'1%; maggiorazione per utilizzi oltre i limiti del fido
nominale applicata all'intero ammontare del saldo a debito per i giorni di
funzionamento irregolare del 4% (quindi un tasso pari al 18,0333%); spesa
per ogni singola operazione €. 2,00; spese di estinzione c/c €. 78,00; spese
fisse di chiusura trimestrali €. 28,00; spese per interessi debitori trimestrali
€. 20,00; minimo spese €. 5,00; spese istruttoria e gestione fido dello 0,84%
10 (minimo €. 105,00); spese invio estratto conto mensili €. 2,50; spese invio
comunicazione variazione condizioni e ogni comunicazione periodica,
diversa o integrativa dell'estratto conto, espressamente prevista dalla legge
€. 2,50; assicurazione clienti annua €. 3,84; commissioni bonifici;
commissioni assegni”) e la non riferibilità al contratto di c/c oggetto di causa,
esponendo come già dall'apertura del conto la banca abbia applicato condizioni difformi. Il Giudice, quindi, avrebbe dovuto dichiarare la nullità
del contratto di c/c per assoluto difetto di pattuizione delle condizioni economiche, essendo impossibile considerare il documento di sintesi allegato al medesimo, sia per l'assenza di indicazioni relative al c/c, sia per mancata corrispondenza delle condizioni in esso contenute con quelle in concreto applicate.
Infatti, la banca avrebbe applicato: dal IV° trimestre 2004 un forfait di €
10,00 (non previsto dal doc. di sintesi) aumentato ad € 10,34 nel I° trimestre
2006, ad € 11,00 nel II° trimestre 2007, ad € 11,53 nel II° trimestre 2008, ad
€ 11,67 nel III° trimestre 2010, ad € 11,94 nel IV° trimestre 2010, diminuito ad € 7,96 nel III° trimestre 2014; dal IV° trimestre 2004 spese fisse di chiusura per € 30,00 (anziché € 25,00 previsti dal doc. di sintesi), aumentate ad € 31,09 nel III° trimestre 2010; dal II° trimestre 2008 spese fisse di chiusura interessi debitori per € 20,98 (anziché € 20,00 previsti dal doc. di sintesi), aumentate ad € 21,74 nel III° trimestre 2010; dal III° trimestre 2009
il corrispettivo disponibilità creditizia del 1,5% (non previsto), passata al
1,3% nel III° trimestre 2011, aumentata al 2% nel IV° trimestre 2012; dal II°
trimestre 2010 indennità di sconfinamento di € 10,00 ed € 25,00 (non
11 prevista), passata ad € 5,00 e € 50,00 nel III° trimestre 2012, aumentata ad €
80,00 e € 150,00 nel IV° trimestre 2012, ad € 150,00 e € 250,00 nel III°
trimestre 2013; dal III° trimestre 2013 tasso debitore su scoperto del 19,50%
(anziché 17,35% come previsto nel doc. di sintesi).
Deducono che: riguardo al “corrispettivo disponibilità creditizia” e dal III°
trimestre 2009 l'art. 2 bis D.L. 78/2009 prevede l'applicazione di una
“commissione per messa a disposizione fondi” a favore del titolare del c/c, a prescindere dal prelevamento della somma, a patto che il corrispettivo sia predeterminato in misura omnicomprensiva e proporzionalmente all'importo e alla durata dell'affidamento, che l'ammontare omnicomprensivo non superi lo 0,50% per trimestre dell'importo dell'affidamento, che vi sia pattuizione scritta, anche per il tasso debitore per le somme utilizzate e che non sia rinnovabile tacitamente, che il corrispettivo sia specificamente evidenziato e rendicontato con cadenza massima annuale e venga indicato l'effettivo utilizzo delle somme avvenuto nello medesimo periodo;
che il cliente possa recedere in ogni momento;
in caso di mancato rispetto di tali requisiti, la clausola sarebbe nulla e sarebbe necessario ricalcolare il saldo dare/avere fra le parti, epurando gli addebiti applicati a tale titolo;
ciò dovrebbe avvenire in specie, non essendo il corrispettivo stato concordato tra le parti, nonostante l'applicazione di un'aliquota superiore allo 0,50% prevista normativamente.
Gli appellanti contestano la legittimità della capitalizzazione trimestrale reciproca degli interessi come pattuita all'art. 5 delle condizioni generali di contratto, per cui “I rapporti dare e avere relativi al conto, sia esso debitore
o creditore, vengono regolati con identica periodicità, pattuita ed indicata
12 nel contratto” e che la periodicità è indicata solamente nel documento di sintesi. In ogni caso, richiamando l'art. 6 della Delibera CICR del 2000,
evidenziano l'indicazione nel documento di sintesi di un tasso creditore effettivo dello 0,01825% e di un tasso creditore nominale dello 0,01815%;
“risolvendo la formula per il calcolo del tasso effettivo partendo dal tasso
nominale e dal numero di periodi annuali, si ottiene che il tasso creditore
nominale del 0,01825% è pari al tasso creditore effettivo del 0,018375%”,
dunque non sarebbe rispettata la delibera CICR 2000, con conseguente illegittimità della capitalizzazione. Inoltre, espongono che la modifica della disciplina dell'anatocismo operata dal comma 629 della Legge di Stabilità
del 2014 garantisce solamente la coincidenza temporale della liquidazione degli interessi di tutte le operazioni dare/avere, senza capitalizzazione,
dunque, a partire del 1° gennaio 2014 l'anatocismo non sarebbe più
applicabile.
Parte appellante ribadisce la nullità della c.m.s. per indeterminatezza,
prevedendo il documento di sintesi le relative modalità di calcolo “sulla
punta massima a debito del saldo liquido trimestrale”, ma solo in relazione agli “utilizzi su posizioni non affidate”, mentre per gli “utilizzi su posizioni
affidate” sarebbe prevista solo una “commissione massimo scoperto entro
fido 1%”, senza indicazione delle modalità di calcolo.
1.1. Il motivo è infondato, eccetto per quanto concerne le doglianze in punto di capitalizzazione degli interessi.
1.2. Infondata è la deduzione di mancata riferibilità del documento di sintesi al contratto di conto corrente.
13 L'istituto di credito ha prodotto sin dal primo grado di giudizio copia del contratto di c/c n. 2029, datato 17 agosto 2004 e debitamente sottoscritto da cui è allegato il cd. “documento di sintesi” intestato al Controparte_2
medesimo e da egli sottoscritto in pari data, in cui si legge “Dichiariamo che
voluto avvalerci del diritto di acquisire copia del testo delle Pt_1
lettere da completarsi a firma Vostra e nostra prima della stipula del
contratto di cui al presente documento di sintesi. Dichiariamo inoltre di aver
ricevuto copia del presente documento”. Tale documento di sintesi è
composto da una serie di allegati, ossia un foglio informativo, un foglio recante le “condizioni economiche del Prodotto/Servizio”, un foglio recante le “clausole contrattuali che regolano il Prodotto/Servizio”, ed un ultimo allegato che, riproducendo nuovamente le condizioni economiche del contratto, riporta la seguente dicitura “ogni rinvio nel contratto al foglio
informativo analitico s'intende riferito al presente foglio che contiene le
condizioni economiche applicate al rapporto e che, sottoscritto dalla banca
e dal cliente, forma parte integrante e sostanziale del contratto medesimo”;
anche tale ultimo allegato riporta in calce la data del 17 agosto 2004 e la firma di entrambi i contraenti.
Gli appellanti non hanno fornito a questa Corte elementi per ritenere che i documenti in questione, sottoscritti dal correntista, che non ha disconosciuto le proprie firme, in data coeva al contratto di conto corrente non siano riferibili al coevo contratto di c/c oggetto di causa e neanche vi è deduzione che fossero, invece, riconducibili ad altro e diverso rapporto stipulato tra le parti nel medesimo contesto temporale.
14 1.3. Infondata è la deduzione di mancata regolamentazione delle condizioni economiche
Gli stessi appellanti hanno riportato nei loro scritti difensivi le condizioni economiche relative al rapporto, che risultano essere regolarmente disciplinate, a differenza di quanto dai medesimi dedotto. Infatti, dalle condizioni economiche risulta che: il “tasso creditore annuo al lordo delle
imposte vigenti applicato in ragione della giacenza media trimestrale” è
indicato nella misura dello 0,025% quale tasso nominale annuo e dello
0,025% quale tasso effettivo annuo, il “tasso creditore annuo al netto delle
imposte vigenti” è indicato nella misura dello 0,01825 % quale tasso nominale annuo e dello 0,01825% quale tasso effettivo annuo, il “tasso a
debito” sugli “utilizzi su posizioni affidate” è indicato nella misura del 13,35
% quale tasso nominale annuo e del 14,0333% quale tasso effettivo annuo;
le “spese fisse e variabili di gestione” sono suddivise in “spese per
operazione”, “commissioni e spese” e “costi gestione rapporto”, le cui sottovoci sono singolarmente previste e recano gli importi dovuti;
le valute sono specificamente previste e classificate in “valute sui versamenti”, “valute
su prelevamenti”, “valute sull'imputazione degli interessi”, le cui voci sottostanti sono singolarmente regolate;
sono, altresì, pattuite le “utenze”,
“altre tipologie di bonifico”, “Altre spese” e gli “oneri relativi alle valute”.
Anche il C.T.U., alle pagg. 9 e 10 della perizia, ha dato atto che “Il contratto
di conto corrente n. 237/2029 è stato accesso i data 17.08.2024 tra il Sig.
e il Credito Bergamasco Spa. Detto contratto risulta Controparte_2
debitamente sottoscritto dal correntista in data 17.08.2004… In calce al
15 contratto di conto corrente vi è il prospetto delle condizioni economiche
applicabili al rapporto”, riportando in sintesi le principali condizioni economiche e precisando, per quanto concerne le spese, che “Il contratto di
conto corrente prevedeva la pattuizione delle spese addebitate con le
liquidazioni periodiche trimestrali, per cui si ritiene che le stesse siano
dovute”, ma che, per le spese “canone periodico/spese forfettarie”
“…l'istituto di credito ha addebitato “spese canone periodico/forfettarie”
complessivamente per euro 457,51. L'ammontare di tali spese non è stato
quantificato nell'iniziale contratto, di conseguenza sono state ritenute
indebite”.
1.4. Quanto alla mancata corrispondenza di tali condizioni rispetto a quelle in concreto applicate, va evidenziato che parte appellante, a pag. 6 del proprio atto di citazione nel presente grado, si duole persino dell'applicazione di condizioni più favorevoli rispetto a quelle contrattualmente pattuite (tranne per quanto riguarda il forfait di €10,00 e le spese fisse di chiusura): “tasso
debitore 8% (invece del 13,35% indicato nel documento di sintesi); - CMS
0,25% (invece del 1% indicato nel documento di sintesi) … spese invio c/c €.
2,00 (invece di €. 2,50 previste dal documento di sintesi); - spese trasparenza
€. 2,00 (invece di €. 2,50 previste dal documento di sintesi); … spese di
istruttoria e gestione fido €. 25,00 (previsto al 0,84% con un minimo di €.
105,00 dal documento di sintesi)”, senza considerare che vi è stata pattuizione del conferimento all'istituto bancario dello ius variandi (sul cui legittimo esercizio non è stata posta questione), e ripropone le censure già
avanzate in primo grado, nonostante il Tribunale abbia già provveduto ad
16 epurare dal conto le spese forfettarie, il corrispettivo per disponibilità
creditizia, le indennità di sconfinamento e la commissione di istruttoria veloce in assenza di specifica pattuizione (<<…spese canone periodico/forfettarie”, addebitate per complessivi € 457,51 in mancanza di previa determinazione in contratto: il c.t.u. ha, pertanto, correttamente provveduto a scomputare tali oneri dal saldo rettificato… il “corrispettivo per disponibilità creditizia” per € 2.563,29, l'“indennità di sconfinamento” per €
8.775,87 e la “commissione di istruttoria veloce” per € 5.600,00, in mancanza di specifica pattuizione di tali oneri;
il c.t.u. ha, pertanto, provveduto a scomputare dette commissioni dal saldo rettificato, operazione da ritenersi corretta dal momento che non è stata rinvenuta in atti alcuna pattuizione degli oneri in esame e che la AN non ha evidenziato in relazione agli stessi l'esistenza di proposte unilaterali di modifica comunicate al correntista ex art. 118 t.u.b.>>).
Inoltre, parte appellante non ha sottoposto a questo Collegio elementi per ritenere che le doglianze formulate a pagina 7 dell'atto d'appello si riferiscano a voci ed importi ulteriori e diversi da quelli già considerati dal
Tribunale, con le cui statuizioni l'appellante nemmeno si confronta.
1.5. Peraltro, a fronte delle argomentazioni esposte e dei capi della sentenza di primo grado richiamati, la Corte ritiene manifestamente infondato l'assunto per cui il Tribunale non avrebbe preso in considerazione determinati aspetti relativi alle condizioni economiche applicate al rapporto e asseritamente ritenute più svantaggiose per il cliente.
1.6. Le doglianze avanzate in tema di valute a pagina 8 dell'atto d'appello
17 sono generiche, oltre che inammissibili, non fornendo alcun argomento volto a scalfire le statuizioni sul punto emesse dal Tribunale.
1.7. Fondato è invece il motivo d'appello con riferimento alla questione della capitalizzazione trimestrale degli interessi nei termini di seguito esposti.
Il contratto all'art. 5 prevede che “Gli interessi sono riconosciuti al
correntista o dallo stesso corrisposti nella misura pattuita e indicata in
contratto. I rapporti di dare e avere relativi al conto, sia esso debitore o
creditore, vengono regolati con identica periodicità, pattuita e indicata in
contratto, portando in conto, con valuta “data di regolamento”
dell'operazione, gli interessi, le commissioni e le spese ed applicando le
trattenute fiscali di legge. Il saldo risultante dalla chiusura periodica così
calcolato produce interessi secondo le medesime modalità…”.
Esaminata la contestazione di parte appellante alla luce delle disposizioni contrattuali, si rileva che il TAN e il TAE sono pattuiti entrambi nella misura dello 0,01825%.
Su tale questione, la Corte osserva che condizione di legittimità della capitalizzazione è anche l'indicazione del tasso rapportato su base annua, in quanto, oltre al T.A.N. (tasso annuo nominale), i contratti devono indicare il
T.A.E. (tasso annuo effettivo) che include l'effetto della capitalizzazione infrannuale. La delibera CICR 9 febbraio 2000 all'art. 6 ha così disposto: "I
contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del
credito stipulati dopo l'entrata in vigore della presente delibera indicano la
periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato.
Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre
18 indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli
effetti della capitalizzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione degli
interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per
iscritto".
Sul punto, si è pronunciata recentemente la Suprema Corte, al cui principio di diritto il Collegio intende aderire: << La previsione, nel contratto di conto corrente stipulato nella vigenza della delibera CICR 9 febbraio 2000, di un tasso di interesse creditore annuo nominale coincidente con quello effettivo non dà ragione della capitalizzazione infrannuale dell'interesse creditore, che
è richiesta dall'art. 3 della delibera, e non soddisfa la condizione posta dall'art. 6 della delibera stessa, secondo cui, nei casi in cui è prevista una tale capitalizzazione infrannuale, deve essere indicato il valore del tasso,
rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione>>
(Cass. n. 4321/2022).
In particolare, la Corte di Cassazione (in parte motiva) ha affermato che <
Delib. CICR 9 febbraio 2000, art. 3, dopo aver prescritto, al comma 1, che nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi deve avvenire sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti, ha stabilito, al comma 2, che "(n)ell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori".
La Delib. CICR, cui l'art. 120 t.u.b., comma 2, ha demandato (la fissazione)
di fissare "modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi"
nelle operazioni bancarie, ha pertanto subordinato l'anatocismo nei rapporti di conto corrente non solo alla pattuizione della stessa periodicità della
19 capitalizzazione degli interessi attivi e passivi, ma anche, per il caso di capitalizzazione infrannuale, alla condizione, suggerita da una esigenza di trasparenza, della indicazione, nel contratto, del tasso annuo calcolato per effetto della capitalizzazione stessa… In tal senso, l'indicazione, in contratto,
di un tasso annuo effettivo dell'interesse creditore corrispondente a quello nominale (e cioè di un tasso annuo dell'interesse capitalizzato coincidente con quello non capitalizzato) rende per un verso priva di contenuto la clausola anatocistica riferita agli interessi attivi - giacché sconfessa, nei fatti, che detti interessi siano soggetti a capitalizzazione - e non soddisfa, per altro verso,
quanto esige il cit. art.
6. A tale ultimo proposito occorre infatti considerare che la previsione di un tasso di interesse effettivo corrispondente a quello nominale equivale alla mancata indicazione del tasso annuo calcolato per effetto della capitalizzazione: anche ad ammettere che le parti abbiano realmente voluto quest'ultima (in una qualche misura numericamente apprezzabile), il contratto di conto corrente mancante della detta indicazione non soddisferebbe una delle condizioni cui è subordinata, secondo quanto si
è detto, la pattuizione dell'anatocismo… infatti, se si ha riguardo alla richiamata disciplina, delle due l'una. O la capitalizzazione è solo figurativa,
nel senso che la misura oltremodo esigua del tasso di interesse creditore non genera, di fatto, alcun effetto anatocistico: e allora la mancata indicazione dell'incremento del tasso discende dal fatto che, in concreto, gli interessi creditori non si capitalizzano affatto e, a fortiori, non si capitalizzano con la medesima periodicità degli interessi passivi, secondo quanto invece esige la
Delib., art. 3; oppure la contabilizzazione degli interessi sugli interessi genera
20 un qualche reale incremento: e in questo caso occorre indicare il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione, giusta la Delib. stessa, art. 6>>.
L'enunciato principio è stato, peraltro, ribadito successivamente dalla Corte
di legittimità (sent. n.18664/23) che, rigettando sul punto la tesi di un istituto bancario, ha statuito che: <
dell'art. 120 TUB può operarsi la capitalizzazione degli interessi passivi sono indicate dal CICR e la cit. delib. del 9 febbraio 2000, dopo aver stabilito che gli interessi possono produrre a loro volta interessi secondo le modalità e i criteri indicati negli articoli che seguono (art. 1), ha precisato che la capitalizzazione infrannuale esige l'indicazione del valore del tasso,
rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione
(art. 6). Una volta chiarito che l'indicazione di un tasso creditore (un tasso annuo effettivo) che non evidenzi l'incremento determinato dalla capitalizzazione non soddisfa quest'ultima condizione, è agevole comprendere che in una siffatta evenienza non risulta integrato uno dei presupposti di cui l'art. 1 delib. CICR, in attuazione dell'art. 120, comma 2
t.u.b., subordina la pratica dell'anatocismo>>.
Nel caso di specie, alla luce di tali considerazioni, la clausola anatocistica pattuita in contratto va, pertanto, dichiarata nulla con la conseguenza che devono essere espunti dal saldo debitore gli importi addebitati a tale titolo per l'intera durata del rapporto (con assorbimento della questione relativa alla legittimità dell'anatocismo in data successiva al 1° gennaio 2014), calcolati dal c.t.u. nella somma di € 9.915,07.
21 1.9. Infine, in tema di c.m.s., la Corte osserva che la validità della commissione, come osservato dal Tribunale, è stata riconosciuta dalla giurisprudenza maggioritaria, avendo quale causa autonoma quella di compensare i capitali messi a disposizione della correntista, purché vi sia pattuizione per iscritto.
Come recentemente ribadito dalla Corte di legittimità <
corrente bancario, è nulla, per indeterminatezza dell'oggetto, la clausola negoziale che prevede la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza contenere alcun riferimento al valore sul quale tale percentuale deve essere calcolata. Si è osservato al riguardo, rilevando il vulnus informativo che in tal modo si determina in suo danno, che il correntista, a fronte degli obblighi cui è tenuta la banca a mente dell'art. 117 TUB, in difetto di un'indicazione che espliciti i criteri e le modalità di calcolo della stessa, non è in grado di conoscere quando e come sorgerà l'obbligo di dover corrispondere la suddetta commissione alla banca,
da ciò discendendo appunto la ragione per ritenere affetta da nullità la c.m.s.
che si limiti ad indicare unicamente la percentuale di calcolo (Cass., Sez. I,
20/06/2022, n. 19825)>> (Cass. ord. n. 5359/2024).
Gli appellanti censurano che il Tribunale abbia ritenuto legittime le c.m.s.
pattuite deducendo che, nel caso di specie la commissione di massimo scoperto per gli “utilizzi su posizioni affidate” è indicata solo per quanto riguarda la percentuale, la periodicità e la somma su cui va calcolata, non essendone determinate le modalità di calcolo.
Il Collegio rileva la infondatezza della doglianza in quanto il contratto di c/c
22 n. 2029 prevede per la c.m.s. entro fido la percentuale dell'1,00%, la periodicità di applicazione trimestrale (come indicato nelle condizioni generali di contratto: “la periodicità di addebito delle commissioni e spese è
stabilita a fine marzo, giugno, settembre, dicembre di ogni anno”; cfr Cass.
n. 1373/2024) e la base e la modalità di calcolo è così prevista “… sul tasso
debitore in corso, si applica sull'intero ammontare del saldo a debito, per i
giorni di funzionamento irregolare nel periodo di liquidazione, fino a
concorrenza dei limiti massimi di tasso effettivo tempo per tempo stabiliti
dalla legge 773/1996 n. 108”; mentre per la c.m.s. per utilizzi oltre il limite di fido la percentuale prevista è dell'1,00%, la periodicità di applicazione è
trimestrale (come indicato nelle citate condizioni generali di contratto: “la
periodicità di addebito delle commissioni e spese è stabilita a fine marzo,
giugno, settembre, dicembre di ogni anno”) e la base e la modalità di calcolo
è così prevista: “calcolata sulla punta massima a debito del saldo liquido
trimestrale”.
2. Con il secondo motivo gli appellanti espongono come il c.t.u. abbia riscontrato la sussistenza di usura sopravvenuta in alcuni trimestri e deducono che il proprio il c.t.p. avrebbe riscontrato in ulteriori trimestri il superamento del tasso soglia (III° e IV° trimestre 2009, tutti e quattro i trimestri del 2010, I° e II° trimestre del 2011, III° trimestre del 2013, I° II°
III° trimestre 2014), tuttavia ciò non sarebbe stato considerato dal Tribunale.
2.1. Il motivo è generico.
La Corte osserva come il Tribunale abbia correttamente escluso la debenza degli interessi usurari nei trimestri presi in considerazione dal c.t.u. in cui è
23 stato riscontrato il superamento del tasso soglia: <
trimestre ha condotto a rilevare lo sforamento della soglia anti-usura nel terzo trimestre 2004, nel primo trimestre 2010 e nel quarto trimestre 2013… Nei
trimestri in cui si è verificato il superamento della soglia appare, pertanto,
doveroso scomputare gli interessi passivi, al fine di epurare il rapporto della componente patologica riscontrata e ricondurlo al rispetto della disciplina di cui agli artt. 1815 c.c. e 644 c.p. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il saldo contabile va rettificato nell'importo di € 99.808,83 a debito del correntista (cfr. c.t.u. pag. 19, ipotesi in cui le c.m.s. sono considerate non ripetibili in quanto adeguatamente pattuite)>>.
Parte appellante si è limitata a dedurre che il proprio c.t.p. ha individuato il superamento del tasso soglia usura in trimestri ulteriori rispetto a quelli già
individuati dal c.t.u. in primo grado, senza, tuttavia, fornire adeguate ragioni a sostegno delle proprie deduzioni né sottoporre ad altrettanto adeguate censure la relazione del consulente d'ufficio, già ampiamente espressasi in tema di usura.
3. Con il terzo motivo parte appellante lamenta una serie di profili di illegittimità relativamente alla fideiussione prestata da a Controparte_3
partire dalla nullità per illiceità della causa, essendosi ella obbligata a garantire un debito affetto da usura ai sensi dell'art. 9 della fideiussione anche in presenza di clausole o obbligazioni dichiarate invalide. Inoltre, evidenzia che la garanzia prevede la rinuncia del garante a proporre eccezioni ex art. 1956 c.c., nel caso in cui “non potesse avvenire la surrogazione a suo favore
nei diritti ed in tutte le altre garanzie della banca verso il debitore
24 principale”.
Tutto ciò violerebbe gli artt. 1938 e 1956 c.c., dovendo la fideiussione per obbligazioni future indicare l'importo massimo garantito ed il fideiussore non dovrebbe rinunciare preventivamente alla possibilità di avvalersi della liberazione. Tali norme sarebbero derogabili solo in senso favorevole.
Deducono che la banca non avrebbe potuto richiedere una garanzia senza limiti e con importo indeterminato e nemmeno erogare credito a in CP_2
caso di mutamento delle sue condizioni economiche, senza previa autorizzazione della garante, che avrebbe dovuto, contrariamente a quanto avvenuto in specie, essere informata dell'entità del proprio impegno, come previsto dall'art.
5. Infatti, la banca non avrebbe informato la garante del peggioramento delle condizioni economiche di ed avrebbe chiesto CP_2
l'aumento dell'importo massimo garantito a € 90.000,00, concedendo a quest'ultimo somme sempre maggiori.
3.1. Il motivo è infondato.
3.2. La Corte osserva che la questione relativa alla nullità della garanzia per asserita nullità dell'obbligazione garantita è assorbita dalle considerazioni precedentemente esposte in materia di usura, precisando che l'usurarietà dei tassi (peraltro, frutto solo dell'ammontare delle spese in rapporto all'esiguità
dello scoperto, come evidenziato dal Tribunale, sulla base dell'espletata c.t.u., con esclusione) non determina la nullità integrale del contratto in cui essa è riscontrata, bensì solamente degli addebiti a titolo di interessi affetti da usura (cfr. art. 1815 c.c.), i cui importi vanno epurati dal saldo, come già
disposto dal Tribunale.
25 3.3. Quanto alla natura della garanzia prestata, a fronte delle deduzioni riproposte dalla banca sul punto ex art. 346 c.p.c., va rilevato che l'obbligazione fideiussoria è un'obbligazione di natura accessoria, in quanto presuppone l'obbligazione principale del debitore, di cui garantisce l'adempimento; la causa del contratto è la funzione di garanzia dell'inadempimento dell'obbligazione mediante l'allargamento della base soggettiva, la quale è del tutto indipendente dall'effettivo rischio di inadempimento e, dunque, dall'eventualità che il debitore principale non adempia la propria obbligazione, ovvero che il suo patrimonio, o il bene offerto in garanzia reale, sia insufficiente a soddisfare le ragioni del creditore.
La pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 3947/2010 ben delinea la differenza degli elementi caratterizzanti la fideiussione e il contratto autonomo di garanzia, riscontrabili nel caso in esame: <
autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), espressione dell'autonomia negoziale ex art. 1322 cod. civ., ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, che può riguardare anche un fare infungibile (qual è
l'obbligazione dell'appaltatore), contrariamente al contratto del fideiussore, il quale garantisce l'adempimento della medesima obbligazione principale altrui (attesa l'identità tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante); inoltre, la causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no, mentre con la fideiussione, nella quale
26 solamente ricorre l'elemento dell'accessorietà, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale. Ne deriva che, mentre il fideiussore è un "vicario" del debitore, l'obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione,
essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perché non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all'adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore>>; inoltre, <
in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale>>.
Non viene, quindi, garantito l'inadempimento dell'obbligazione principale,
ma il rischio di inadempimento della debitrice principale e dei fideiussori. La
funzione della garanzia è quindi quella di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale e sui fideiussori.
Nel caso di specie, siamo dinanzi ad una fideiussione omnibus con clausola di “pagamento a prima richiesta” (“art. 7 – Pagamento del fideiussore 1. Il
fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice
27 richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni
altro accessorio”).
3.4. Precisata la natura del contratto, la Corte dà atto che, contrariamente a quanto dedotto da parte appellante, nel documento contrattuale è
precisamente indicato l'importo massimo della garanzia. In particolare, nel documento datato 8 aprile 2011, allegato al documento contrattuale siglato in pari data e recante le norme contrattuali, si legge che “ Parte_2
dichiara… che: la presente fideiussione non è altro che la conferma della
fideiussione rilasciata in data 12/01/2005 per l'importo di euro 51.000,00…
ora da intendersi aumentato ad euro 95.000,00… e della quale non
costituisce novazione, anche con riferimento al suo oggetto, essendone
semplicemente un'integrazione e conferma senza soluzione di continuità…
mi costituisco fideiussore solidale di e dei suoi Parte_3
successori o aventi causa, sino alla concorrenza dell'importo di Euro
95.000,00… per l'adempimento delle obbligazioni verso codesta banca,
dipendenti da operazioni bancarie di qualunque natura, già consentite o che
venissero in seguito consentite al predetto nominativo o a chi gli fosse
subentrato…”.
3.5. In merito alla questione dell'informativa sull'andamento del rapporto garantito, il Tribunale ha già richiamato l'art. 5 (“Informazioni
sull'andamento del rapporto garantito”) del contratto di fideiussione, in base al quale “
1. Il fideiussore avrà cura di tenersi al corrente delle condizioni
patrimoniali del debitore e, in particolare, di informarsi presso lo stesso
dello svolgimento dei suoi rapporti con la banca. 2 La banca è comunque
28 tenuta, a richiesta del fideiussore, a comunicargli, entro i limiti delle
operazioni e dell'importo dallo stesso garantiti, l'entità dell'esposizione del
debitore relativa ai rapporti garantiti, quale ad essa risultante, nonché,
previo ottenimento da parte del fideiussore del consenso scritto del debitore
principale, ulteriori informazioni concernenti l'esposizione stessa. 3.
Indipendentemente da quanto disposto dal precedente comma 2, la banca
comunica al fideiussore – nei limiti e alle condizioni ivi previsti – le
medesime informazioni con cadenza annuale in forma scritta all'ultimo
indirizzo comunicato”, statuendo, che: <
è sufficiente rilevare che, ai sensi dell'art. 5 dell'atto fideiussorio, la signora si era impegnata a tenersi informata sulle condizioni patrimoniali del CP_3
debitore, con la conseguenza che l'eventuale ignoranza circa l'entità
dell'esposizione debitoria non può essere imputata alla AN, alla quale non risulta che la garante abbia fatto pervenire nel corso del rapporto richieste di informazioni rimaste inevase. Quanto all'asserito peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore - per vero solo enunciato dall'opponente e in alcun modo dalla medesima dimostrato - va evidenziato che la stessa garante risulta aver confermato in data 8.4.2011 l'impegno fideiussorio assunto, aumentandone il limite a € 95.000,00 (cfr. doc. 6 di parte convenuta),
e ciò nella piena consapevolezza dell'ampiezza dell'esposizione debitoria principale. Non risulta, infine, dimostrato che la AN abbia concesso nuovo credito al debitore in presenza di una situazione - nota all'Istituto - che rendesse notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito. In
mancanza dell'allegazione e della dimostrazione dello specifico pregiudizio
29 asseritamente patito dagli opponenti in conseguenza dell'usura lamentata va,
da ultimo, respinta la domanda di risarcimento del danno svolta dagli stessi in via riconvenzionale>>.
Tali statuizioni non sono state censurate da parte appellante, che nulla ha dedotto riguardo alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1956 c.c. al fine di contrastare le motivate considerazioni del Tribunale.
Ciò rende l'appello, sul punto, inammissibile.
4. In conclusione, va accolto soltanto il primo motivo per quanto di ragione,
con conseguente accertamento dell'esistenza in capo agli appellanti di un debito minore rispetto a quello accertato dal Tribunale, e, in parziale riforma della sentenza impugnata, essi vanno condannati al pagamento della minor somma di € 89.893,76 (importo calcolato epurando dal saldo debitore accertato in primo grado di € 99.808,83 l'importo addebitato a titolo di interessi anatocistici per € 9.915,07) a titolo di saldo debitore del c/c n. 2029.
5. Con riferimento al regime delle spese di lite, la parziale riforma della sentenza impugnata determina la necessità di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, in relazione all'esito complessivo della lite (Cass.
27706/2019, 1775/2017).
5.1. Tenendo conto del principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite per cui è configurabile la reciproca soccombenza in presenza di una pluralità di domande formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi (Cass. S.U.
32061/2022), sussistono i presupposti per una parziale compensazione delle
30 spese di entrambi i gradi del giudizio nella misura di 2/3, essendo risultate fondate le contestazioni inerenti al credito azionato dall'istituto bancario soltanto limitatamente agli aspetti già oggetto della sentenza di primo grado,
e, in esito al presente grado, in ordine alla capitalizzazione degli interessi,
determinando ciò un'ulteriore riduzione dell'entità di tale credito.
5.2. Pertanto, va disposta la compensazione nella misura di 1/3 delle spese di entrambi i gradi di giudizio e gli appellanti vanno condannati in solido al pagamento dei restanti 2/3, che si liquidano per l'intero nella misura già
indicata dal Tribunale per il primo grado e, per il presente grado, nei soli confronti della parte costituita, come in dispositivo, in conformità ai parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n. 147/2022 dello scaglione di riferimento (scaglione compreso tra € 52.001,00 ed € 260.000,00), ad eccezione della fase di trattazione, che si liquida in conformità al parametro minimo, tenuto conto dell'attività difensiva svolta in relazione a tale fase.
Ferma la liquidazione delle spese di c.t.u. per come già disposta dal
Tribunale, in quanto conforme al criterio di ripartizione adottato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
1) in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Brescia, pubblicata in data 7 marzo 2020 n. 557/2020 e in parziale accoglimento dell'appello proposto da e , dichiara la illegittimità Controparte_2 Controparte_3
degli addebiti relativi alla capitalizzazione trimestrale per le ragioni di cui in
31 motivazione e, per l'effetto, condanna questi ultimi in solido al pagamento in favore del della minor somma di € 89.893,76 oltre Controparte_9
interessi al tasso contrattuale di mora dal 12 agosto 2014 al saldo;
2) rigetta nel resto l'appello;
3) dichiara compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio nella misura di 1/3, e, per l'effetto, condanna gli appellanti in solido al pagamento dei restanti 2/3 di dette spese nella misura liquidata per l'intero dal Tribunale per il primo grado di giudizio, e, per il presente grado in favore della sola parte costituita (nell'interesse di Controparte_4 CP_5
, che liquida per l'intero in € 2.977,00 per la fase di studio, € 1.911,00
[...]
per la fase introduttiva, € 2.163,00 per la fase di trattazione ed € 5.103,00 per la fase decisionale, oltre IVA e CPA e rimborso forfetario come per legge.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 5 febbraio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Vittoria Gabriele Giuseppe Magnoli
32
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: R. Gen. N. 1077/2020
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere rel.
Dott. Annamaria Laneri Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1077/2020 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 10 dicembre 2020 e posta in decisione all'udienza collegiale del 02
ottobre 2024
OGGETTO: CP_1 d a
[...]
(deposito bancario,
e , con il patrocinio Controparte_2 Controparte_3
cassetta di sicurezza, dell'avv. Stefano Laini apertura di credito) APPELLANTI
CODICE: c o n t r o
P.IVA_1 Controparte_4 Controparte_5
con il patrocinio dell'avv. Andrea Fioretti
[...]
APPELLATA
Controparte_6
APPELLATA CONTUMACE
1
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia, pubblicata in data 7
marzo 2020, n. 557/2020.
CONCLUSIONI
Degli appellanti
“…contrariis reiectis:
In via principale e nel merito:
1. accertare e dichiarare, in ragione delle argomentazioni dispiegate in atti,
che Banco OP Società Cooperativa non è creditrice della somma di €
99.808,83 (a correzione del refuso contenuto nell'atto introduttivo ove indicava - erroneamente - la somma di € 118.344,60), oltre agli interessi al tasso contrattuale di mora dal 12.08.2014 al pagamento effettivo, come sancito nella sentenza impugnata;
2. accertare e dichiarare che il tasso effettivo globale delle condizioni economiche del prodotto//servizio del 17.08.2004 relativo al c/c n. 237/2029;
accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione della legge n.
108/96, della clausola determinativa degli interessi debitori, delle CMS e delle spese presenti nelle condizioni economiche del prodotto//servizio del
17.08.2004 relative al c/c n. 237/2029 per cui è causa e, per l'effetto,
dichiarare l'inefficacia degli addebiti in c/c per interessi/commissioni/spese applicati nel corso dell'intero rapporto e dichiarare l'applicazione in via dispositiva dell'art. 1815 II comma c.c. all'intero rapporto di c/c per cui è
causa;
2 3. accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt.
1325 e 1418 c.c. nonché degli artt. 1346 e 1418 c.c., della clausola relativa alle commissioni di massimo scoperto presente nelle condizioni economiche del prodotto/servizio del 17.08.2004 relative al c/c n. 237/2029 per cui è
causa e per l'effetto, dichiarare l'inefficacia degli addebiti in c/c per commissioni di massimo scoperto applicati nel corso dell'intero rapporto;
4. accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione dell'art. 1283
c.c. e della delibera CIRC 22.04.2000, della clausola relativa alla capitalizzazione trimestrale e, per l'effetto, dichiarare l'inefficacia di ogni e qualsivoglia capitalizzazione di interesse al rapporto di c/c n. 237/2029 per cui è causa;
5. accertare e dichiarare l'applicazione di interessi in violazione della LG. N.
108/96 (cd. usura sopravvenuta) nei trimestri indicati nella perizia di parte degli appellanti e di cui al fascicolo di primo grado in relazione al rapporto di c/c n. 237/2029 per cui è causa e, per l'effetto, dichiarare l'applicazione in via dispositiva dell'art. 1815 II comma c.c. per i trimestri accertati e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'esatto dare/avere del c/c/ n. 237/2029;
6. accertare e dichiarare, per violazione dell'art. 1343 c.c., la nullità della fideiussione del 12.01.2005 e dell'08.04.2001, in subordine, accertare dichiarare, per violazione dell'art. 1956 II comma c.c., l'invalidità della fideiussione del 12.01.2005 e dell'08.04.2001, in via ulteriormente subordinate, accertare e dichiarare la liberazione del fideiussore CP_3
ex art. 1956 c.c. per i motivi di cui all'atto di citazione in appello;
[...]
3 in ogni caso: con rifusione delle spese di lite, delle quali lo scrivente difensore si dichiara antistatario sin d'ora) di entrambi i gradi del giudizio (anche alla luce della soccombenza parziale di controparte riconosciuta in I grado)”.
Dell'appellata
“…contrariis reiectis, per i motivi esposti:
1) In via pregiudiziale, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello avversario ex art. 342 c.p.c.;
2) In via gradata, rigettare comunque l'appello in quanto infondato in fatto e in diritto, e, per l'effetto, confermare la sentenza appellata;
3) In via ulteriormente gradata, nel caso di revoca della sentenza appellata n.
557/2020 per i motivi di cui all'atto di citazione in appello, condannare comunque l'appellante al pagamento dell'importo anche minore, che sarà
accertato come dovuto per le medesime causali di credito di cui alla sentenza impugnata;
4) Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. società cooperativa aveva chiesto ed ottenuto l'emissione CP_6
del decreto ingiuntivo n. 6879/2014 in data 22 e 24 settembre 2014 nei confronti di titolare dell'omonima impresa individuale, e Controparte_2
di in qualità di fideiussore, per il pagamento in solido della Controparte_3
somma di € 118.344,60, oltre interessi e spese di procedura, a titolo di saldo del conto corrente n. 237/2029, acceso presso la filiale di Gratacasolo del
4 (fusosi poi per incorporazione nel . Controparte_7 CP_6
1.1. Gli ingiunti proponevano opposizione eccependo: la nullità del decreto monitorio per mancata produzione degli estratti conto, l'assenza di pattuizione delle condizioni economiche regolanti il rapporto, l'usurarietà,
quindi la nullità, degli interessi debitori, la nullità della c.m.s. per indeterminatezza, la nullità della capitalizzazione trimestrale degli interessi per difformità dalla delibera CICR del 2000, l'usura sopravvenuta, la nullità
della fideiussione per illiceità della causa, la liberazione del fideiussore dalla garanzia ex art. 1956 c.c.
Chiedevano, previa sospensione della provvisoria esecutività, la revoca del decreto ingiuntivo, oltre che l'accertamento dei rapporti di dare/avere,
epurando dal conto gli addebiti illegittimi, con condanna della banca, in caso di accertata usurarietà dei tassi, al risarcimento del danno ex art. 185 c.p.
1.2. La banca, costituendosi, aveva chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
2. Con sentenza n. 557/2020 pubblicata in data 7 marzo 2020, il Tribunale di
Brescia ha revocato il decreto ingiuntivo, condannando e Controparte_2
in solido, al pagamento in favore della banca della somma Controparte_3
di € 99.808,83, oltre interessi al tasso contrattuale di mora dal 12 agosto 2014
al saldo.
2.1. In particolare, il Tribunale, respinta l'istanza di provvisoria esecutività
ed istruita la causa a mezzo c.t.u. contabile, ha dato atto dell'intervento in giudizio ex art. 111 c.p.c. di e per essa della mandataria Controparte_8
5 quale cessionaria del credito controverso, senza che sia Controparte_4
stata chiesta l'estromissione della cedente.
2.2. Ha precisato che la domanda di pagamento trova il proprio titolo nel contratto di c/c n. 237/2029, estinto per passaggio a sofferenza in data 11
agosto 2014 con saldo passivo di € 127.120,57, azionato dalla creditrice per la minor somma di € 118.344,60, al netto dell'indennità di sconfino.
2.3. In ordine alle censure svolte in tema di interessi passivi, c.m.s. e capitalizzazione, il Tribunale, ritenendo condivisibili i risultati dell'espletata c.t.u., ha, anzitutto, rigettato le doglianze relative all'assenza nel contratto,
peraltro regolarmente sottoscritto, delle condizioni economiche risultando specificamente pattuite la misura di interessi debitori e creditori, la capitalizzazione trimestrale degli interessi, la c.m.s., le spese ed i giorni di valuta per le singole operazioni.
2.4. Ha dato atto della produzione da parte della banca, a dimostrazione dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito, oltre che dell'estratto ex
art. 50 TUB in sede monitoria anche di tutti gli estratti conto dall'apertura del conto sino al suo passaggio a sofferenza, ritenendo così adempiuto l'onere probatorio su di essa gravante ex art. 2697 c.c., non essendovi stata puntuale contestazione sul punto.
2.5. Sulla scorta della documentazione prodotta, ha condiviso quanto accertato dal c.t.u. riguardo: alla coincidenza delle spese addebitate in occasione delle liquidazioni periodiche trimestrali con quelle pattuite, eccetto che per le “spese canone periodico/forfettarie” addebitate per € 457,51, non
6 pattuite e quindi epurate dal saldo;
all'applicazione delle valute come contrattualmente pattuite;
alla previsione in contratto della pari capitalizzazione trimestrale degli interessi in conformità alla delibera CICR
del 9 febbraio 2000 e dell'art. 120 TUB, con conseguente legittimità
dell'anatocismo praticato;
la determinatezza della c.m.s., prevista nella misura dell'1,00% sulla punta massima a debito del saldo liquido trimestrale,
e la sua validità in relazione alla sua causa negoziale (Cass. 12965/2016;
all'addebito, nei periodi indicati a pag. 12 della relazione, del “corrispettivo
per disponibilità creditizia” per € 2.563,29, dell'“indennità di
sconfinamento” per € 8.775,87 e della “commissione di istruttoria veloce”
per € 5.600,00 nonostante l'assenza di specifica pattuizione ed in mancanza dell'esercizio dello ius variandi ex art. 118 TUB, con scomputo di tali importi dal saldo.
2.6. In tema di usura, il Tribunale ha evidenziato che il c.t.u.: ha calcolato il
TEG sulla scorta delle istruzioni di AN d'TA <
riferimento in considerazione dell'utilizzo effettivo di fondi nel corso di ciascun trimestre (c.d. accordato di fatto)>>; non avendo a disposizione le lettere di concessione di affidamento ha svolto i calcoli utilizzando come accordato il c.d. “fido di fatto” ricavato dagli estratti scalari, accertando il rispetto del tasso soglia del 18,51% in vigore alla stipula del contratto a fronte del tasso debitore nominale annuo del 13,35%, (suscettibile di maggiorazione al 17,35% in ipotesi di utilizzo oltre i limiti del fido nominale), nonché del tasso effettivo annuo del 14,033% (passibile di maggiorazione al 18,033%
7 per utilizzi oltre i limiti del fido nominale), con esclusione della usura originaria;
inquadrando il rapporto nella categoria delle “aperture di credito in conto corrente” e, a partire dal terzo trimestre del 2013, in quella degli
“scoperti senza affidamento”, ha riscontrato il superamento del tasso soglia usura nel terzo trimestre del 2004, nel primo trimestre del 2010 e nel quarto trimestre del 2013, precisando che il superamento riscontrato nel terzo trimestre del 2004 (primo trimestre di vigenza del contratto) è stato causato dall'addebito di interessi passivi di lieve entità in ordine a spese più
consistenti in relazione ad un accordato quantificato sulla punta di massimo scoperto di € 3,73 e, quindi, che l'importo delle spese rapportato all'esiguità
dello scoperto ha causato detto superamento.
In ordine a tale profilo il Tribunale ha chiarito che tale sforamento non integra usura originaria, in quanto dovuto all'applicazione di spese legate all'apertura del conto e non all'erogazione del credito, essendo stato accordato un importo irrilevante, aggiungendo che, a fronte della stipulazione del contratto a ridosso della chiusura del terzo trimestre, risulta maggiormente attendibile la verifica del superamento della soglia usura tenendo in considerazione l'intero quadrimestre successivo all'instaurazione del rapporto, onde evitare <> causati dall'incidenza delle spese di apertura su un scoperto esiguo.
Pertanto, rilevata l'assenza di superamenti della soglia usura a partire dal secondo trimestre, fatta eccezione per il primo trimestre del 2010 ed il quarto trimestre del 2013 a causa della <
8 annua sull'utilizzo>>, pur ritenendo difficoltosa l'applicazione del principio sancito dalle Sezioni Unite in tema di usura sopravvenuta nei rapporti di mutuo (Cass. S.U. n. 24675/2017), in quanto il superamento del tasso soglia non è conseguenza dell'oscillazione dei tassi medi praticati, bensì
dell'incidenza degli oneri convenuti tra le parti sullo scoperto registrato nel periodo di riferimento ha ritenuto necessario epurare dal saldo gli interessi passivi per i trimestri in questione, rettificandolo nell'importo di € 99.808,83
a debito.
2.7. Per quanto concerne le eccezioni avanzate dalla garante circa l'omessa informativa sull'entità dell'esposizione e la concessione del credito in presenza di una situazione economica precaria in assenza di propria autorizzazione, il Tribunale ha rilevato che: in base all'art. 5 della fideiussione, la garante si era impegnata a tenersi informata sulle condizioni economiche del soggetto garantito, non potendo, quindi, imputarsi alla banca la mancata informativa al riguardo;
in data 8 aprile 2011 è stato confermato l'impegno fideiussorio, con aumento dell'importo massimo garantito ad €
95.000,00, pur conoscendo il garante l'esposizione debitoria del soggetto garantito;
non è stata provata l'erogazione di ulteriore credito da parte della banca, nonostante la difficile situazione economica del debitore.
2.8. Infine, non avendo gli opponenti allegato e provato l'asserito pregiudizio patito a causa della lamentata usura, il Tribunale ha respinto la domanda di risarcimento danni da essi svolta in via riconvenzionale.
3. Avverso la predetta sentenza hanno proposto appello e Controparte_2
9 sulla scorta di tre motivi. Controparte_3
4. Si è costituita in giudizio (nell'interesse di Controparte_4 CP_5
, chiedendo il rigetto del gravame.
[...]
5. All'udienza del 12 maggio 2021, la Corte, dichiarata la contumacia di
Banco OP Società Cooperativa e rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
5. All'udienza del 2 ottobre 2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come trascritte in epigrafe e, assegnati i termini ex art. 190 cod.proc.civ., la causa
è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo gli appellanti contestano quanto affermato dal
Tribunale circa la presenza delle condizioni economiche regolanti il c/c nel documento contrattuale, deducendo la sola indicazione di esse nel documento di sintesi del 17 agosto 2004 (“tasso creditore nominale 0,025% (netto
0,01825%); tasso debitore nominale annuo del 13,35% (effettivo 14,0333%);
CMS entro fido dell'1%; maggiorazione per utilizzi oltre i limiti del fido
nominale applicata all'intero ammontare del saldo a debito per i giorni di
funzionamento irregolare del 4% (quindi un tasso pari al 18,0333%); spesa
per ogni singola operazione €. 2,00; spese di estinzione c/c €. 78,00; spese
fisse di chiusura trimestrali €. 28,00; spese per interessi debitori trimestrali
€. 20,00; minimo spese €. 5,00; spese istruttoria e gestione fido dello 0,84%
10 (minimo €. 105,00); spese invio estratto conto mensili €. 2,50; spese invio
comunicazione variazione condizioni e ogni comunicazione periodica,
diversa o integrativa dell'estratto conto, espressamente prevista dalla legge
€. 2,50; assicurazione clienti annua €. 3,84; commissioni bonifici;
commissioni assegni”) e la non riferibilità al contratto di c/c oggetto di causa,
esponendo come già dall'apertura del conto la banca abbia applicato condizioni difformi. Il Giudice, quindi, avrebbe dovuto dichiarare la nullità
del contratto di c/c per assoluto difetto di pattuizione delle condizioni economiche, essendo impossibile considerare il documento di sintesi allegato al medesimo, sia per l'assenza di indicazioni relative al c/c, sia per mancata corrispondenza delle condizioni in esso contenute con quelle in concreto applicate.
Infatti, la banca avrebbe applicato: dal IV° trimestre 2004 un forfait di €
10,00 (non previsto dal doc. di sintesi) aumentato ad € 10,34 nel I° trimestre
2006, ad € 11,00 nel II° trimestre 2007, ad € 11,53 nel II° trimestre 2008, ad
€ 11,67 nel III° trimestre 2010, ad € 11,94 nel IV° trimestre 2010, diminuito ad € 7,96 nel III° trimestre 2014; dal IV° trimestre 2004 spese fisse di chiusura per € 30,00 (anziché € 25,00 previsti dal doc. di sintesi), aumentate ad € 31,09 nel III° trimestre 2010; dal II° trimestre 2008 spese fisse di chiusura interessi debitori per € 20,98 (anziché € 20,00 previsti dal doc. di sintesi), aumentate ad € 21,74 nel III° trimestre 2010; dal III° trimestre 2009
il corrispettivo disponibilità creditizia del 1,5% (non previsto), passata al
1,3% nel III° trimestre 2011, aumentata al 2% nel IV° trimestre 2012; dal II°
trimestre 2010 indennità di sconfinamento di € 10,00 ed € 25,00 (non
11 prevista), passata ad € 5,00 e € 50,00 nel III° trimestre 2012, aumentata ad €
80,00 e € 150,00 nel IV° trimestre 2012, ad € 150,00 e € 250,00 nel III°
trimestre 2013; dal III° trimestre 2013 tasso debitore su scoperto del 19,50%
(anziché 17,35% come previsto nel doc. di sintesi).
Deducono che: riguardo al “corrispettivo disponibilità creditizia” e dal III°
trimestre 2009 l'art. 2 bis D.L. 78/2009 prevede l'applicazione di una
“commissione per messa a disposizione fondi” a favore del titolare del c/c, a prescindere dal prelevamento della somma, a patto che il corrispettivo sia predeterminato in misura omnicomprensiva e proporzionalmente all'importo e alla durata dell'affidamento, che l'ammontare omnicomprensivo non superi lo 0,50% per trimestre dell'importo dell'affidamento, che vi sia pattuizione scritta, anche per il tasso debitore per le somme utilizzate e che non sia rinnovabile tacitamente, che il corrispettivo sia specificamente evidenziato e rendicontato con cadenza massima annuale e venga indicato l'effettivo utilizzo delle somme avvenuto nello medesimo periodo;
che il cliente possa recedere in ogni momento;
in caso di mancato rispetto di tali requisiti, la clausola sarebbe nulla e sarebbe necessario ricalcolare il saldo dare/avere fra le parti, epurando gli addebiti applicati a tale titolo;
ciò dovrebbe avvenire in specie, non essendo il corrispettivo stato concordato tra le parti, nonostante l'applicazione di un'aliquota superiore allo 0,50% prevista normativamente.
Gli appellanti contestano la legittimità della capitalizzazione trimestrale reciproca degli interessi come pattuita all'art. 5 delle condizioni generali di contratto, per cui “I rapporti dare e avere relativi al conto, sia esso debitore
o creditore, vengono regolati con identica periodicità, pattuita ed indicata
12 nel contratto” e che la periodicità è indicata solamente nel documento di sintesi. In ogni caso, richiamando l'art. 6 della Delibera CICR del 2000,
evidenziano l'indicazione nel documento di sintesi di un tasso creditore effettivo dello 0,01825% e di un tasso creditore nominale dello 0,01815%;
“risolvendo la formula per il calcolo del tasso effettivo partendo dal tasso
nominale e dal numero di periodi annuali, si ottiene che il tasso creditore
nominale del 0,01825% è pari al tasso creditore effettivo del 0,018375%”,
dunque non sarebbe rispettata la delibera CICR 2000, con conseguente illegittimità della capitalizzazione. Inoltre, espongono che la modifica della disciplina dell'anatocismo operata dal comma 629 della Legge di Stabilità
del 2014 garantisce solamente la coincidenza temporale della liquidazione degli interessi di tutte le operazioni dare/avere, senza capitalizzazione,
dunque, a partire del 1° gennaio 2014 l'anatocismo non sarebbe più
applicabile.
Parte appellante ribadisce la nullità della c.m.s. per indeterminatezza,
prevedendo il documento di sintesi le relative modalità di calcolo “sulla
punta massima a debito del saldo liquido trimestrale”, ma solo in relazione agli “utilizzi su posizioni non affidate”, mentre per gli “utilizzi su posizioni
affidate” sarebbe prevista solo una “commissione massimo scoperto entro
fido 1%”, senza indicazione delle modalità di calcolo.
1.1. Il motivo è infondato, eccetto per quanto concerne le doglianze in punto di capitalizzazione degli interessi.
1.2. Infondata è la deduzione di mancata riferibilità del documento di sintesi al contratto di conto corrente.
13 L'istituto di credito ha prodotto sin dal primo grado di giudizio copia del contratto di c/c n. 2029, datato 17 agosto 2004 e debitamente sottoscritto da cui è allegato il cd. “documento di sintesi” intestato al Controparte_2
medesimo e da egli sottoscritto in pari data, in cui si legge “Dichiariamo che
voluto avvalerci del diritto di acquisire copia del testo delle Pt_1
lettere da completarsi a firma Vostra e nostra prima della stipula del
contratto di cui al presente documento di sintesi. Dichiariamo inoltre di aver
ricevuto copia del presente documento”. Tale documento di sintesi è
composto da una serie di allegati, ossia un foglio informativo, un foglio recante le “condizioni economiche del Prodotto/Servizio”, un foglio recante le “clausole contrattuali che regolano il Prodotto/Servizio”, ed un ultimo allegato che, riproducendo nuovamente le condizioni economiche del contratto, riporta la seguente dicitura “ogni rinvio nel contratto al foglio
informativo analitico s'intende riferito al presente foglio che contiene le
condizioni economiche applicate al rapporto e che, sottoscritto dalla banca
e dal cliente, forma parte integrante e sostanziale del contratto medesimo”;
anche tale ultimo allegato riporta in calce la data del 17 agosto 2004 e la firma di entrambi i contraenti.
Gli appellanti non hanno fornito a questa Corte elementi per ritenere che i documenti in questione, sottoscritti dal correntista, che non ha disconosciuto le proprie firme, in data coeva al contratto di conto corrente non siano riferibili al coevo contratto di c/c oggetto di causa e neanche vi è deduzione che fossero, invece, riconducibili ad altro e diverso rapporto stipulato tra le parti nel medesimo contesto temporale.
14 1.3. Infondata è la deduzione di mancata regolamentazione delle condizioni economiche
Gli stessi appellanti hanno riportato nei loro scritti difensivi le condizioni economiche relative al rapporto, che risultano essere regolarmente disciplinate, a differenza di quanto dai medesimi dedotto. Infatti, dalle condizioni economiche risulta che: il “tasso creditore annuo al lordo delle
imposte vigenti applicato in ragione della giacenza media trimestrale” è
indicato nella misura dello 0,025% quale tasso nominale annuo e dello
0,025% quale tasso effettivo annuo, il “tasso creditore annuo al netto delle
imposte vigenti” è indicato nella misura dello 0,01825 % quale tasso nominale annuo e dello 0,01825% quale tasso effettivo annuo, il “tasso a
debito” sugli “utilizzi su posizioni affidate” è indicato nella misura del 13,35
% quale tasso nominale annuo e del 14,0333% quale tasso effettivo annuo;
le “spese fisse e variabili di gestione” sono suddivise in “spese per
operazione”, “commissioni e spese” e “costi gestione rapporto”, le cui sottovoci sono singolarmente previste e recano gli importi dovuti;
le valute sono specificamente previste e classificate in “valute sui versamenti”, “valute
su prelevamenti”, “valute sull'imputazione degli interessi”, le cui voci sottostanti sono singolarmente regolate;
sono, altresì, pattuite le “utenze”,
“altre tipologie di bonifico”, “Altre spese” e gli “oneri relativi alle valute”.
Anche il C.T.U., alle pagg. 9 e 10 della perizia, ha dato atto che “Il contratto
di conto corrente n. 237/2029 è stato accesso i data 17.08.2024 tra il Sig.
e il Credito Bergamasco Spa. Detto contratto risulta Controparte_2
debitamente sottoscritto dal correntista in data 17.08.2004… In calce al
15 contratto di conto corrente vi è il prospetto delle condizioni economiche
applicabili al rapporto”, riportando in sintesi le principali condizioni economiche e precisando, per quanto concerne le spese, che “Il contratto di
conto corrente prevedeva la pattuizione delle spese addebitate con le
liquidazioni periodiche trimestrali, per cui si ritiene che le stesse siano
dovute”, ma che, per le spese “canone periodico/spese forfettarie”
“…l'istituto di credito ha addebitato “spese canone periodico/forfettarie”
complessivamente per euro 457,51. L'ammontare di tali spese non è stato
quantificato nell'iniziale contratto, di conseguenza sono state ritenute
indebite”.
1.4. Quanto alla mancata corrispondenza di tali condizioni rispetto a quelle in concreto applicate, va evidenziato che parte appellante, a pag. 6 del proprio atto di citazione nel presente grado, si duole persino dell'applicazione di condizioni più favorevoli rispetto a quelle contrattualmente pattuite (tranne per quanto riguarda il forfait di €10,00 e le spese fisse di chiusura): “tasso
debitore 8% (invece del 13,35% indicato nel documento di sintesi); - CMS
0,25% (invece del 1% indicato nel documento di sintesi) … spese invio c/c €.
2,00 (invece di €. 2,50 previste dal documento di sintesi); - spese trasparenza
€. 2,00 (invece di €. 2,50 previste dal documento di sintesi); … spese di
istruttoria e gestione fido €. 25,00 (previsto al 0,84% con un minimo di €.
105,00 dal documento di sintesi)”, senza considerare che vi è stata pattuizione del conferimento all'istituto bancario dello ius variandi (sul cui legittimo esercizio non è stata posta questione), e ripropone le censure già
avanzate in primo grado, nonostante il Tribunale abbia già provveduto ad
16 epurare dal conto le spese forfettarie, il corrispettivo per disponibilità
creditizia, le indennità di sconfinamento e la commissione di istruttoria veloce in assenza di specifica pattuizione (<<…spese canone periodico/forfettarie”, addebitate per complessivi € 457,51 in mancanza di previa determinazione in contratto: il c.t.u. ha, pertanto, correttamente provveduto a scomputare tali oneri dal saldo rettificato… il “corrispettivo per disponibilità creditizia” per € 2.563,29, l'“indennità di sconfinamento” per €
8.775,87 e la “commissione di istruttoria veloce” per € 5.600,00, in mancanza di specifica pattuizione di tali oneri;
il c.t.u. ha, pertanto, provveduto a scomputare dette commissioni dal saldo rettificato, operazione da ritenersi corretta dal momento che non è stata rinvenuta in atti alcuna pattuizione degli oneri in esame e che la AN non ha evidenziato in relazione agli stessi l'esistenza di proposte unilaterali di modifica comunicate al correntista ex art. 118 t.u.b.>>).
Inoltre, parte appellante non ha sottoposto a questo Collegio elementi per ritenere che le doglianze formulate a pagina 7 dell'atto d'appello si riferiscano a voci ed importi ulteriori e diversi da quelli già considerati dal
Tribunale, con le cui statuizioni l'appellante nemmeno si confronta.
1.5. Peraltro, a fronte delle argomentazioni esposte e dei capi della sentenza di primo grado richiamati, la Corte ritiene manifestamente infondato l'assunto per cui il Tribunale non avrebbe preso in considerazione determinati aspetti relativi alle condizioni economiche applicate al rapporto e asseritamente ritenute più svantaggiose per il cliente.
1.6. Le doglianze avanzate in tema di valute a pagina 8 dell'atto d'appello
17 sono generiche, oltre che inammissibili, non fornendo alcun argomento volto a scalfire le statuizioni sul punto emesse dal Tribunale.
1.7. Fondato è invece il motivo d'appello con riferimento alla questione della capitalizzazione trimestrale degli interessi nei termini di seguito esposti.
Il contratto all'art. 5 prevede che “Gli interessi sono riconosciuti al
correntista o dallo stesso corrisposti nella misura pattuita e indicata in
contratto. I rapporti di dare e avere relativi al conto, sia esso debitore o
creditore, vengono regolati con identica periodicità, pattuita e indicata in
contratto, portando in conto, con valuta “data di regolamento”
dell'operazione, gli interessi, le commissioni e le spese ed applicando le
trattenute fiscali di legge. Il saldo risultante dalla chiusura periodica così
calcolato produce interessi secondo le medesime modalità…”.
Esaminata la contestazione di parte appellante alla luce delle disposizioni contrattuali, si rileva che il TAN e il TAE sono pattuiti entrambi nella misura dello 0,01825%.
Su tale questione, la Corte osserva che condizione di legittimità della capitalizzazione è anche l'indicazione del tasso rapportato su base annua, in quanto, oltre al T.A.N. (tasso annuo nominale), i contratti devono indicare il
T.A.E. (tasso annuo effettivo) che include l'effetto della capitalizzazione infrannuale. La delibera CICR 9 febbraio 2000 all'art. 6 ha così disposto: "I
contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del
credito stipulati dopo l'entrata in vigore della presente delibera indicano la
periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato.
Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre
18 indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli
effetti della capitalizzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione degli
interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per
iscritto".
Sul punto, si è pronunciata recentemente la Suprema Corte, al cui principio di diritto il Collegio intende aderire: << La previsione, nel contratto di conto corrente stipulato nella vigenza della delibera CICR 9 febbraio 2000, di un tasso di interesse creditore annuo nominale coincidente con quello effettivo non dà ragione della capitalizzazione infrannuale dell'interesse creditore, che
è richiesta dall'art. 3 della delibera, e non soddisfa la condizione posta dall'art. 6 della delibera stessa, secondo cui, nei casi in cui è prevista una tale capitalizzazione infrannuale, deve essere indicato il valore del tasso,
rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione>>
(Cass. n. 4321/2022).
In particolare, la Corte di Cassazione (in parte motiva) ha affermato che <
Delib. CICR 9 febbraio 2000, art. 3, dopo aver prescritto, al comma 1, che nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi deve avvenire sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti, ha stabilito, al comma 2, che "(n)ell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori".
La Delib. CICR, cui l'art. 120 t.u.b., comma 2, ha demandato (la fissazione)
di fissare "modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi"
nelle operazioni bancarie, ha pertanto subordinato l'anatocismo nei rapporti di conto corrente non solo alla pattuizione della stessa periodicità della
19 capitalizzazione degli interessi attivi e passivi, ma anche, per il caso di capitalizzazione infrannuale, alla condizione, suggerita da una esigenza di trasparenza, della indicazione, nel contratto, del tasso annuo calcolato per effetto della capitalizzazione stessa… In tal senso, l'indicazione, in contratto,
di un tasso annuo effettivo dell'interesse creditore corrispondente a quello nominale (e cioè di un tasso annuo dell'interesse capitalizzato coincidente con quello non capitalizzato) rende per un verso priva di contenuto la clausola anatocistica riferita agli interessi attivi - giacché sconfessa, nei fatti, che detti interessi siano soggetti a capitalizzazione - e non soddisfa, per altro verso,
quanto esige il cit. art.
6. A tale ultimo proposito occorre infatti considerare che la previsione di un tasso di interesse effettivo corrispondente a quello nominale equivale alla mancata indicazione del tasso annuo calcolato per effetto della capitalizzazione: anche ad ammettere che le parti abbiano realmente voluto quest'ultima (in una qualche misura numericamente apprezzabile), il contratto di conto corrente mancante della detta indicazione non soddisferebbe una delle condizioni cui è subordinata, secondo quanto si
è detto, la pattuizione dell'anatocismo… infatti, se si ha riguardo alla richiamata disciplina, delle due l'una. O la capitalizzazione è solo figurativa,
nel senso che la misura oltremodo esigua del tasso di interesse creditore non genera, di fatto, alcun effetto anatocistico: e allora la mancata indicazione dell'incremento del tasso discende dal fatto che, in concreto, gli interessi creditori non si capitalizzano affatto e, a fortiori, non si capitalizzano con la medesima periodicità degli interessi passivi, secondo quanto invece esige la
Delib., art. 3; oppure la contabilizzazione degli interessi sugli interessi genera
20 un qualche reale incremento: e in questo caso occorre indicare il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione, giusta la Delib. stessa, art. 6>>.
L'enunciato principio è stato, peraltro, ribadito successivamente dalla Corte
di legittimità (sent. n.18664/23) che, rigettando sul punto la tesi di un istituto bancario, ha statuito che: <
dell'art. 120 TUB può operarsi la capitalizzazione degli interessi passivi sono indicate dal CICR e la cit. delib. del 9 febbraio 2000, dopo aver stabilito che gli interessi possono produrre a loro volta interessi secondo le modalità e i criteri indicati negli articoli che seguono (art. 1), ha precisato che la capitalizzazione infrannuale esige l'indicazione del valore del tasso,
rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione
(art. 6). Una volta chiarito che l'indicazione di un tasso creditore (un tasso annuo effettivo) che non evidenzi l'incremento determinato dalla capitalizzazione non soddisfa quest'ultima condizione, è agevole comprendere che in una siffatta evenienza non risulta integrato uno dei presupposti di cui l'art. 1 delib. CICR, in attuazione dell'art. 120, comma 2
t.u.b., subordina la pratica dell'anatocismo>>.
Nel caso di specie, alla luce di tali considerazioni, la clausola anatocistica pattuita in contratto va, pertanto, dichiarata nulla con la conseguenza che devono essere espunti dal saldo debitore gli importi addebitati a tale titolo per l'intera durata del rapporto (con assorbimento della questione relativa alla legittimità dell'anatocismo in data successiva al 1° gennaio 2014), calcolati dal c.t.u. nella somma di € 9.915,07.
21 1.9. Infine, in tema di c.m.s., la Corte osserva che la validità della commissione, come osservato dal Tribunale, è stata riconosciuta dalla giurisprudenza maggioritaria, avendo quale causa autonoma quella di compensare i capitali messi a disposizione della correntista, purché vi sia pattuizione per iscritto.
Come recentemente ribadito dalla Corte di legittimità <
corrente bancario, è nulla, per indeterminatezza dell'oggetto, la clausola negoziale che prevede la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza contenere alcun riferimento al valore sul quale tale percentuale deve essere calcolata. Si è osservato al riguardo, rilevando il vulnus informativo che in tal modo si determina in suo danno, che il correntista, a fronte degli obblighi cui è tenuta la banca a mente dell'art. 117 TUB, in difetto di un'indicazione che espliciti i criteri e le modalità di calcolo della stessa, non è in grado di conoscere quando e come sorgerà l'obbligo di dover corrispondere la suddetta commissione alla banca,
da ciò discendendo appunto la ragione per ritenere affetta da nullità la c.m.s.
che si limiti ad indicare unicamente la percentuale di calcolo (Cass., Sez. I,
20/06/2022, n. 19825)>> (Cass. ord. n. 5359/2024).
Gli appellanti censurano che il Tribunale abbia ritenuto legittime le c.m.s.
pattuite deducendo che, nel caso di specie la commissione di massimo scoperto per gli “utilizzi su posizioni affidate” è indicata solo per quanto riguarda la percentuale, la periodicità e la somma su cui va calcolata, non essendone determinate le modalità di calcolo.
Il Collegio rileva la infondatezza della doglianza in quanto il contratto di c/c
22 n. 2029 prevede per la c.m.s. entro fido la percentuale dell'1,00%, la periodicità di applicazione trimestrale (come indicato nelle condizioni generali di contratto: “la periodicità di addebito delle commissioni e spese è
stabilita a fine marzo, giugno, settembre, dicembre di ogni anno”; cfr Cass.
n. 1373/2024) e la base e la modalità di calcolo è così prevista “… sul tasso
debitore in corso, si applica sull'intero ammontare del saldo a debito, per i
giorni di funzionamento irregolare nel periodo di liquidazione, fino a
concorrenza dei limiti massimi di tasso effettivo tempo per tempo stabiliti
dalla legge 773/1996 n. 108”; mentre per la c.m.s. per utilizzi oltre il limite di fido la percentuale prevista è dell'1,00%, la periodicità di applicazione è
trimestrale (come indicato nelle citate condizioni generali di contratto: “la
periodicità di addebito delle commissioni e spese è stabilita a fine marzo,
giugno, settembre, dicembre di ogni anno”) e la base e la modalità di calcolo
è così prevista: “calcolata sulla punta massima a debito del saldo liquido
trimestrale”.
2. Con il secondo motivo gli appellanti espongono come il c.t.u. abbia riscontrato la sussistenza di usura sopravvenuta in alcuni trimestri e deducono che il proprio il c.t.p. avrebbe riscontrato in ulteriori trimestri il superamento del tasso soglia (III° e IV° trimestre 2009, tutti e quattro i trimestri del 2010, I° e II° trimestre del 2011, III° trimestre del 2013, I° II°
III° trimestre 2014), tuttavia ciò non sarebbe stato considerato dal Tribunale.
2.1. Il motivo è generico.
La Corte osserva come il Tribunale abbia correttamente escluso la debenza degli interessi usurari nei trimestri presi in considerazione dal c.t.u. in cui è
23 stato riscontrato il superamento del tasso soglia: <
trimestre ha condotto a rilevare lo sforamento della soglia anti-usura nel terzo trimestre 2004, nel primo trimestre 2010 e nel quarto trimestre 2013… Nei
trimestri in cui si è verificato il superamento della soglia appare, pertanto,
doveroso scomputare gli interessi passivi, al fine di epurare il rapporto della componente patologica riscontrata e ricondurlo al rispetto della disciplina di cui agli artt. 1815 c.c. e 644 c.p. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il saldo contabile va rettificato nell'importo di € 99.808,83 a debito del correntista (cfr. c.t.u. pag. 19, ipotesi in cui le c.m.s. sono considerate non ripetibili in quanto adeguatamente pattuite)>>.
Parte appellante si è limitata a dedurre che il proprio c.t.p. ha individuato il superamento del tasso soglia usura in trimestri ulteriori rispetto a quelli già
individuati dal c.t.u. in primo grado, senza, tuttavia, fornire adeguate ragioni a sostegno delle proprie deduzioni né sottoporre ad altrettanto adeguate censure la relazione del consulente d'ufficio, già ampiamente espressasi in tema di usura.
3. Con il terzo motivo parte appellante lamenta una serie di profili di illegittimità relativamente alla fideiussione prestata da a Controparte_3
partire dalla nullità per illiceità della causa, essendosi ella obbligata a garantire un debito affetto da usura ai sensi dell'art. 9 della fideiussione anche in presenza di clausole o obbligazioni dichiarate invalide. Inoltre, evidenzia che la garanzia prevede la rinuncia del garante a proporre eccezioni ex art. 1956 c.c., nel caso in cui “non potesse avvenire la surrogazione a suo favore
nei diritti ed in tutte le altre garanzie della banca verso il debitore
24 principale”.
Tutto ciò violerebbe gli artt. 1938 e 1956 c.c., dovendo la fideiussione per obbligazioni future indicare l'importo massimo garantito ed il fideiussore non dovrebbe rinunciare preventivamente alla possibilità di avvalersi della liberazione. Tali norme sarebbero derogabili solo in senso favorevole.
Deducono che la banca non avrebbe potuto richiedere una garanzia senza limiti e con importo indeterminato e nemmeno erogare credito a in CP_2
caso di mutamento delle sue condizioni economiche, senza previa autorizzazione della garante, che avrebbe dovuto, contrariamente a quanto avvenuto in specie, essere informata dell'entità del proprio impegno, come previsto dall'art.
5. Infatti, la banca non avrebbe informato la garante del peggioramento delle condizioni economiche di ed avrebbe chiesto CP_2
l'aumento dell'importo massimo garantito a € 90.000,00, concedendo a quest'ultimo somme sempre maggiori.
3.1. Il motivo è infondato.
3.2. La Corte osserva che la questione relativa alla nullità della garanzia per asserita nullità dell'obbligazione garantita è assorbita dalle considerazioni precedentemente esposte in materia di usura, precisando che l'usurarietà dei tassi (peraltro, frutto solo dell'ammontare delle spese in rapporto all'esiguità
dello scoperto, come evidenziato dal Tribunale, sulla base dell'espletata c.t.u., con esclusione) non determina la nullità integrale del contratto in cui essa è riscontrata, bensì solamente degli addebiti a titolo di interessi affetti da usura (cfr. art. 1815 c.c.), i cui importi vanno epurati dal saldo, come già
disposto dal Tribunale.
25 3.3. Quanto alla natura della garanzia prestata, a fronte delle deduzioni riproposte dalla banca sul punto ex art. 346 c.p.c., va rilevato che l'obbligazione fideiussoria è un'obbligazione di natura accessoria, in quanto presuppone l'obbligazione principale del debitore, di cui garantisce l'adempimento; la causa del contratto è la funzione di garanzia dell'inadempimento dell'obbligazione mediante l'allargamento della base soggettiva, la quale è del tutto indipendente dall'effettivo rischio di inadempimento e, dunque, dall'eventualità che il debitore principale non adempia la propria obbligazione, ovvero che il suo patrimonio, o il bene offerto in garanzia reale, sia insufficiente a soddisfare le ragioni del creditore.
La pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 3947/2010 ben delinea la differenza degli elementi caratterizzanti la fideiussione e il contratto autonomo di garanzia, riscontrabili nel caso in esame: <
autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), espressione dell'autonomia negoziale ex art. 1322 cod. civ., ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, che può riguardare anche un fare infungibile (qual è
l'obbligazione dell'appaltatore), contrariamente al contratto del fideiussore, il quale garantisce l'adempimento della medesima obbligazione principale altrui (attesa l'identità tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante); inoltre, la causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no, mentre con la fideiussione, nella quale
26 solamente ricorre l'elemento dell'accessorietà, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale. Ne deriva che, mentre il fideiussore è un "vicario" del debitore, l'obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione,
essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perché non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all'adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore>>; inoltre, <
in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale>>.
Non viene, quindi, garantito l'inadempimento dell'obbligazione principale,
ma il rischio di inadempimento della debitrice principale e dei fideiussori. La
funzione della garanzia è quindi quella di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale e sui fideiussori.
Nel caso di specie, siamo dinanzi ad una fideiussione omnibus con clausola di “pagamento a prima richiesta” (“art. 7 – Pagamento del fideiussore 1. Il
fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice
27 richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni
altro accessorio”).
3.4. Precisata la natura del contratto, la Corte dà atto che, contrariamente a quanto dedotto da parte appellante, nel documento contrattuale è
precisamente indicato l'importo massimo della garanzia. In particolare, nel documento datato 8 aprile 2011, allegato al documento contrattuale siglato in pari data e recante le norme contrattuali, si legge che “ Parte_2
dichiara… che: la presente fideiussione non è altro che la conferma della
fideiussione rilasciata in data 12/01/2005 per l'importo di euro 51.000,00…
ora da intendersi aumentato ad euro 95.000,00… e della quale non
costituisce novazione, anche con riferimento al suo oggetto, essendone
semplicemente un'integrazione e conferma senza soluzione di continuità…
mi costituisco fideiussore solidale di e dei suoi Parte_3
successori o aventi causa, sino alla concorrenza dell'importo di Euro
95.000,00… per l'adempimento delle obbligazioni verso codesta banca,
dipendenti da operazioni bancarie di qualunque natura, già consentite o che
venissero in seguito consentite al predetto nominativo o a chi gli fosse
subentrato…”.
3.5. In merito alla questione dell'informativa sull'andamento del rapporto garantito, il Tribunale ha già richiamato l'art. 5 (“Informazioni
sull'andamento del rapporto garantito”) del contratto di fideiussione, in base al quale “
1. Il fideiussore avrà cura di tenersi al corrente delle condizioni
patrimoniali del debitore e, in particolare, di informarsi presso lo stesso
dello svolgimento dei suoi rapporti con la banca. 2 La banca è comunque
28 tenuta, a richiesta del fideiussore, a comunicargli, entro i limiti delle
operazioni e dell'importo dallo stesso garantiti, l'entità dell'esposizione del
debitore relativa ai rapporti garantiti, quale ad essa risultante, nonché,
previo ottenimento da parte del fideiussore del consenso scritto del debitore
principale, ulteriori informazioni concernenti l'esposizione stessa. 3.
Indipendentemente da quanto disposto dal precedente comma 2, la banca
comunica al fideiussore – nei limiti e alle condizioni ivi previsti – le
medesime informazioni con cadenza annuale in forma scritta all'ultimo
indirizzo comunicato”, statuendo, che: <
è sufficiente rilevare che, ai sensi dell'art. 5 dell'atto fideiussorio, la signora si era impegnata a tenersi informata sulle condizioni patrimoniali del CP_3
debitore, con la conseguenza che l'eventuale ignoranza circa l'entità
dell'esposizione debitoria non può essere imputata alla AN, alla quale non risulta che la garante abbia fatto pervenire nel corso del rapporto richieste di informazioni rimaste inevase. Quanto all'asserito peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore - per vero solo enunciato dall'opponente e in alcun modo dalla medesima dimostrato - va evidenziato che la stessa garante risulta aver confermato in data 8.4.2011 l'impegno fideiussorio assunto, aumentandone il limite a € 95.000,00 (cfr. doc. 6 di parte convenuta),
e ciò nella piena consapevolezza dell'ampiezza dell'esposizione debitoria principale. Non risulta, infine, dimostrato che la AN abbia concesso nuovo credito al debitore in presenza di una situazione - nota all'Istituto - che rendesse notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito. In
mancanza dell'allegazione e della dimostrazione dello specifico pregiudizio
29 asseritamente patito dagli opponenti in conseguenza dell'usura lamentata va,
da ultimo, respinta la domanda di risarcimento del danno svolta dagli stessi in via riconvenzionale>>.
Tali statuizioni non sono state censurate da parte appellante, che nulla ha dedotto riguardo alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1956 c.c. al fine di contrastare le motivate considerazioni del Tribunale.
Ciò rende l'appello, sul punto, inammissibile.
4. In conclusione, va accolto soltanto il primo motivo per quanto di ragione,
con conseguente accertamento dell'esistenza in capo agli appellanti di un debito minore rispetto a quello accertato dal Tribunale, e, in parziale riforma della sentenza impugnata, essi vanno condannati al pagamento della minor somma di € 89.893,76 (importo calcolato epurando dal saldo debitore accertato in primo grado di € 99.808,83 l'importo addebitato a titolo di interessi anatocistici per € 9.915,07) a titolo di saldo debitore del c/c n. 2029.
5. Con riferimento al regime delle spese di lite, la parziale riforma della sentenza impugnata determina la necessità di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, in relazione all'esito complessivo della lite (Cass.
27706/2019, 1775/2017).
5.1. Tenendo conto del principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite per cui è configurabile la reciproca soccombenza in presenza di una pluralità di domande formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi (Cass. S.U.
32061/2022), sussistono i presupposti per una parziale compensazione delle
30 spese di entrambi i gradi del giudizio nella misura di 2/3, essendo risultate fondate le contestazioni inerenti al credito azionato dall'istituto bancario soltanto limitatamente agli aspetti già oggetto della sentenza di primo grado,
e, in esito al presente grado, in ordine alla capitalizzazione degli interessi,
determinando ciò un'ulteriore riduzione dell'entità di tale credito.
5.2. Pertanto, va disposta la compensazione nella misura di 1/3 delle spese di entrambi i gradi di giudizio e gli appellanti vanno condannati in solido al pagamento dei restanti 2/3, che si liquidano per l'intero nella misura già
indicata dal Tribunale per il primo grado e, per il presente grado, nei soli confronti della parte costituita, come in dispositivo, in conformità ai parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n. 147/2022 dello scaglione di riferimento (scaglione compreso tra € 52.001,00 ed € 260.000,00), ad eccezione della fase di trattazione, che si liquida in conformità al parametro minimo, tenuto conto dell'attività difensiva svolta in relazione a tale fase.
Ferma la liquidazione delle spese di c.t.u. per come già disposta dal
Tribunale, in quanto conforme al criterio di ripartizione adottato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
1) in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Brescia, pubblicata in data 7 marzo 2020 n. 557/2020 e in parziale accoglimento dell'appello proposto da e , dichiara la illegittimità Controparte_2 Controparte_3
degli addebiti relativi alla capitalizzazione trimestrale per le ragioni di cui in
31 motivazione e, per l'effetto, condanna questi ultimi in solido al pagamento in favore del della minor somma di € 89.893,76 oltre Controparte_9
interessi al tasso contrattuale di mora dal 12 agosto 2014 al saldo;
2) rigetta nel resto l'appello;
3) dichiara compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio nella misura di 1/3, e, per l'effetto, condanna gli appellanti in solido al pagamento dei restanti 2/3 di dette spese nella misura liquidata per l'intero dal Tribunale per il primo grado di giudizio, e, per il presente grado in favore della sola parte costituita (nell'interesse di Controparte_4 CP_5
, che liquida per l'intero in € 2.977,00 per la fase di studio, € 1.911,00
[...]
per la fase introduttiva, € 2.163,00 per la fase di trattazione ed € 5.103,00 per la fase decisionale, oltre IVA e CPA e rimborso forfetario come per legge.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 5 febbraio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Vittoria Gabriele Giuseppe Magnoli
32