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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 10/06/2025, n. 1803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1803 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5962/2024
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE
UDIENZA del 10.06.2025
Il Giudice;
lette le note scritte depositate ai fini della partecipazione all'odierna udienza;
letti gli atti e i documenti di causa;
viste le richieste delle parti;
P.Q.M.
Pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Valeria Rossi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5962/2024 promossa da:
pagina 1 di 4 , elettivamente domiciliata in Falerna (CZ), via Zara n. 6, presso lo Parte_1
studio dell'avv. Mercurio Giselda, contro
, patrocinata dall'Avvocatura Controparte_1
distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici in Via Armando Diaz n.11 domicilia e presso cui andranno inviate le comunicazioni di Cancelleria
OGGETTO: Querela di falso
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note per la partecipazione alla odierna udienza.
Fatto e diritto
Con atto di citazione per querela di falso, ha convenuto l Parte_1 [...]
(già dinanzi al Tribunale di Controparte_1 Controparte_2
Nola, al fine di far accertare la falsità della firma apparentemente ascrivibile ad essa attrice apposta sull'avviso di ricevimento relativo a una raccomandata afferente alla comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca.
Con comparsa depositata in data 25.03.2025, si è costituita l' Controparte_1
eccependo, in via preliminare, l'incompetenza dell'adito Tribunale per essere inderogabilmente competente per territorio il Tribunale di Roma o il Tribunale di
Napoli.
Il giudizio alla prima udienza è stato quindi rinviato per la decisione all'odierna udienza, invitando le parti a concludere in merito alla eccezione di incompetenza territoriale.
Con le note depositate per la partecipazione alla odierna udienza la parte attrice ha aderito alla sollevata eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale adito;
chiedendo, termine per la riassunzione del giudizio con compensazione delle spese di lite.
pagina 2 di 4 Ciò sinteticamente premesso in ordine ai fatti oggetto di causa, va dichiarata l'incompetenza territoriale dell'adito Tribunale in favore del Tribunale di Roma ovvero del Tribunale di Napoli.
Ed invero, al di fuori del caso di sua proposizione in via incidentale innanzi al tribunale, la competenza territoriale sulla querela di falso va individuata in base ai criteri di collegamento di cui agli artt. 18 e 19 c.p.c., in considerazione del fatto che nel relativo processo è obbligatorio l'intervento del pubblico ministero e che, pertanto, la competenza per territorio ha carattere inderogabile, senza che possa aversi riguardo agli effetti della pronuncia sui rapporti giuridici della cui prova si tratta e dovendosi altresì escludere che la stessa – in mancanza di una specifica disposizione normativa – sia modificabile per effetto di attrazione da parte della causa di merito (v., da ultimo, Sez. 6
– 2, Ordinanza n. 10361 del 01/06/2020, Rv. 657820 – 02). In particolare, come noto, ai sensi dell'art. 19 c.p.c., in caso di persone giuridiche è competente il giudice del luogo dove ha la sede, ovvero, alternativamente, il giudice del luogo dove la persona giuridica ha uno stabilimento e un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l'oggetto della domanda.
Ebbene, nel caso di specie, dovendo trovare applicazione i criteri relativi al foro generale delle persone giuridiche di cui all'art. 19 c.p.c., la competenza territoriale deve essere attribuita al Tribunale di Roma (foro della sede della convenuta) o al Tribunale di
Napoli (foro della sede secondaria con rappresentante autorizzato a stare in giudizio), atteso che la parte convenuta ha allegato di aver sede a Roma, ed i responsabili del contezioso regionale campano sono tutti domiciliati in Napoli.
Le spese di lite possono ritenersi compensate avuto riguardo al contegno processuale della parte attrice che ha aderito alla suddetta eccezione, nonché alla luce della mancanza di attività istruttoria nel presente procedimento che è stato definitivo per questioni di diritto con riferimento a quanto previsto dal 2° comma dell'art. 19 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza pagina 3 di 4 disattesa o assorbita, così dispone:
1. Dichiara l'incompetenza del Tribunale di Nola per essere competente per territorio il Tribunale di Roma o in alternativa il Tribunale di Napoli dinanzi al quale il giudizio sarà riassunto nei termini di legge;
2. Compensa le spese di lite tra le parti.
Nola, 10.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Rossi
pagina 4 di 4
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE
UDIENZA del 10.06.2025
Il Giudice;
lette le note scritte depositate ai fini della partecipazione all'odierna udienza;
letti gli atti e i documenti di causa;
viste le richieste delle parti;
P.Q.M.
Pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Valeria Rossi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5962/2024 promossa da:
pagina 1 di 4 , elettivamente domiciliata in Falerna (CZ), via Zara n. 6, presso lo Parte_1
studio dell'avv. Mercurio Giselda, contro
, patrocinata dall'Avvocatura Controparte_1
distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici in Via Armando Diaz n.11 domicilia e presso cui andranno inviate le comunicazioni di Cancelleria
OGGETTO: Querela di falso
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note per la partecipazione alla odierna udienza.
Fatto e diritto
Con atto di citazione per querela di falso, ha convenuto l Parte_1 [...]
(già dinanzi al Tribunale di Controparte_1 Controparte_2
Nola, al fine di far accertare la falsità della firma apparentemente ascrivibile ad essa attrice apposta sull'avviso di ricevimento relativo a una raccomandata afferente alla comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca.
Con comparsa depositata in data 25.03.2025, si è costituita l' Controparte_1
eccependo, in via preliminare, l'incompetenza dell'adito Tribunale per essere inderogabilmente competente per territorio il Tribunale di Roma o il Tribunale di
Napoli.
Il giudizio alla prima udienza è stato quindi rinviato per la decisione all'odierna udienza, invitando le parti a concludere in merito alla eccezione di incompetenza territoriale.
Con le note depositate per la partecipazione alla odierna udienza la parte attrice ha aderito alla sollevata eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale adito;
chiedendo, termine per la riassunzione del giudizio con compensazione delle spese di lite.
pagina 2 di 4 Ciò sinteticamente premesso in ordine ai fatti oggetto di causa, va dichiarata l'incompetenza territoriale dell'adito Tribunale in favore del Tribunale di Roma ovvero del Tribunale di Napoli.
Ed invero, al di fuori del caso di sua proposizione in via incidentale innanzi al tribunale, la competenza territoriale sulla querela di falso va individuata in base ai criteri di collegamento di cui agli artt. 18 e 19 c.p.c., in considerazione del fatto che nel relativo processo è obbligatorio l'intervento del pubblico ministero e che, pertanto, la competenza per territorio ha carattere inderogabile, senza che possa aversi riguardo agli effetti della pronuncia sui rapporti giuridici della cui prova si tratta e dovendosi altresì escludere che la stessa – in mancanza di una specifica disposizione normativa – sia modificabile per effetto di attrazione da parte della causa di merito (v., da ultimo, Sez. 6
– 2, Ordinanza n. 10361 del 01/06/2020, Rv. 657820 – 02). In particolare, come noto, ai sensi dell'art. 19 c.p.c., in caso di persone giuridiche è competente il giudice del luogo dove ha la sede, ovvero, alternativamente, il giudice del luogo dove la persona giuridica ha uno stabilimento e un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l'oggetto della domanda.
Ebbene, nel caso di specie, dovendo trovare applicazione i criteri relativi al foro generale delle persone giuridiche di cui all'art. 19 c.p.c., la competenza territoriale deve essere attribuita al Tribunale di Roma (foro della sede della convenuta) o al Tribunale di
Napoli (foro della sede secondaria con rappresentante autorizzato a stare in giudizio), atteso che la parte convenuta ha allegato di aver sede a Roma, ed i responsabili del contezioso regionale campano sono tutti domiciliati in Napoli.
Le spese di lite possono ritenersi compensate avuto riguardo al contegno processuale della parte attrice che ha aderito alla suddetta eccezione, nonché alla luce della mancanza di attività istruttoria nel presente procedimento che è stato definitivo per questioni di diritto con riferimento a quanto previsto dal 2° comma dell'art. 19 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza pagina 3 di 4 disattesa o assorbita, così dispone:
1. Dichiara l'incompetenza del Tribunale di Nola per essere competente per territorio il Tribunale di Roma o in alternativa il Tribunale di Napoli dinanzi al quale il giudizio sarà riassunto nei termini di legge;
2. Compensa le spese di lite tra le parti.
Nola, 10.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Rossi
pagina 4 di 4