Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 16/03/2026, n. 2166
CS
Rigetto
Sentenza 16 marzo 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Rilevanza dei limiti di emissione acustica e accertamento del relativo superamento

    Il Collegio ritiene che la norma regolamentare sia volta alla tutela della quiete pubblica come bene giuridico autonomo, distinto dall'inquinamento acustico disciplinato dalla legge quadro. Il disturbo è presunto nel momento in cui si verificano le condotte vietate negli orari proibiti, specialmente se udibili dall'esterno.

  • Rigettato
    Sviamento di potere e difetto di istruttoria e di presupposto

    La tutela della quiete pubblica è un bene giuridico distinto da quello dell'inquinamento acustico. Il Comune ha legittimamente esercitato la propria potestà regolamentare per garantire la vivibilità del centro urbano, e la violazione dell'art. 65 del RPSU si concretizza nell'emissione di suoni nelle ore vietate, non richiedendo necessariamente accertamenti fonometrici.

  • Rigettato
    Assenza di segnalazioni dei cittadini e inidoneità dei rilievi fotografici

    Le fotografie sono considerate prove idonee a documentare la presenza dell'amplificatore. Non sono necessarie prove fonometriche poiché la violazione si concretizza nell'emissione di suoni nelle ore vietate, fatto che il regolamento considera idoneo a turbare la quiete.

  • Rigettato
    Mancata contestazione immediata della contravvenzione

    Gli accertamenti d'ufficio possono riguardare anche aspetti diversi da quelli contestati immediatamente e sono legittimi. Il giudice di primo grado ha escluso un vizio del provvedimento per questo motivo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 16/03/2026, n. 2166
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 2166
    Data del deposito : 16 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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