TRIB
Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 19/11/2025, n. 5026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5026 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 19/11/2025, innanzi al G.L. Dr. FA TI, con l'assistenza della
Dott.ssa Elena Damiano, Funzionario AUPP, chiamata la causa n° R.G. L. 2399 2025, pendente tra
Parte_1
Ricorrente
C/
CP_1
Resistente
Sono presenti l'Avv. Luca CUPPARI, in sostituzione dell'Avv. Carmela CASTELLO, per parte ricorrente e l'Avv. Delia CERNIGLIARO per l' CP_1
L'Avv. Cuppari insiste nel ricorso e contesta le eccezioni formulate nella memoria di costituzione avversaria.
L'Avv. Cernigliaro insiste nell'eccezione preliminare e chiede che la causa venga posta in decisione.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Pone la causa in decisione;
Si ritira in camera di consiglio per deliberare;
Rientrato in aula decide come da sentenza contestuale di cui dà lettura alle ore 16.00 e che viene qui, di seguito, integralmente trascritta.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dr. FA TI)
1
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
TRIBUNALE DI PALERMO
______________________ Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro in persona del Giudice Dr. FA TI, nella causa civile iscritta al
Per ___________________ n° 2399 R.G.L. 2025, promossa
[...]
[...]
, rappresentato e difeso dall'Avv. Carmela Parte_2
CASTELLO, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato
presso lo studio di questa, in Palermo, Via CATANIA n° 15;
Ricorrente
C O N T R O
Il Cancelliere
rappresentato e difeso dall'Avv. Delia CERNIGLIARO, CP_1
giusta procura generale richiamata in memoria di costituzione ed elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura distrettuale dell'Ente, in Palermo, Via Laurana 59;
Convenuto
OGGETTO : SE UC FAMILIARE.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi
All'udienza del 19/11/2025, ha pronunciato SENTENZA, avente il seguente dispositivo e contenente l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2 DISPOSITIVO
Definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti costituite;
In parziale accoglimento del ricorso, condanna l' al pagamento in favore di CP_1
dei ratei dell'assegno per il nucleo familiare dal 1° Luglio Parte_1
2019 al 28/09/2021, nella misura prevista dalle relative tabelle, oltre gli accessori di
legge.
Rigetta, nel resto, il ricorso.
Dichiara compensate per un terzo le spese processuali e condanna l' al CP_1
pagamento della residua frazione, che liquida in Euro 1.600,00, oltre rimborso spese
generali, IVA e C.P.A., con distrazione in favore dell'Avv. Carmela CASTELLO, ai
sensi dell'art. 93 cod. proc.civ.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA D
DECISIONE
Con ricorso depositato il 17/02/2025, , dipendente della Parte_1 [...]
, che, a suo dire, non aveva provveduto a corrispondergli in Controparte_2
via di anticipazione l'assegno per il nucleo familiare, adì questo Tribunale per ottenere la condanna dell' convenuto in giudizio, al pagamento dei ratei dell'assegno CP_1
per il nucleo familiare in relazione al periodo 1/07/2018 – 1/02/2022, con gli accessori di legge .
L' ritualmente costituitosi con memoria difensiva, ha eccepito la improponibilità CP_1
del ricorso per difetto di domanda amministrativa e comunque la carenza di prova dei presupposti per il pagamento diretto da parte dell' dell CP_1 CP_3
All'udienza del 19/11/2025, sulle conclusioni di cui in epigrafe, la causa è stata decisa come da suindicato dispositivo.
3 Va preliminarmente disattesa l'eccezione di improponibilità del ricorso sollevata dall' , atteso che le domande amministrative di per i periodi indicati CP_1 CP_3
risultano depositate dal lavoratore e corredate di numero di protocollo apposto dall'Istituto ( v. docc. da 1 a 4 in fascicolo ). Pt_1
Ciò posto, la domanda è fondata parzialmente, nei sensi di cui alle seguenti considerazioni.
L'istituto degli assegni familiari è stato radicalmente riformato dall'art. 2 D.L.
13/03/1988 n° 69 conv. in L. legge n. 153/88 e, attualmente, la prestazione non è più
riferita al familiare a carico, bensì al nucleo familiare nel suo complesso.
Hanno diritto all' assegno i nuclei familiari dei lavoratori dipendenti, dei titolari di pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali da lavoro dipendente, dei lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi, del personale statale in servizio e in quiescenza e dei dipendenti e pensionati degli enti pubblici anche non territoriali.
Il nucleo familiare considerato va individuato nel coniuge non legalmente separato,
nei figli ed equiparati di età inferiore a 18 anni ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro. A seguito della sentenza della Corte
Cost. n. 180/99 sono inclusi tra i familiari anche i nipoti in linea retta minorenni, non formalmente affidati ma di fatto viventi a carico del richiedente. La vivenza a carico si realizza quando l'ascendente provveda abitualmente al mantenimento del minore.
Il mantenimento è presunto in caso di convivenza.
L'assegno compete in misura differenziata in ragione del numero dei componenti e del reddito del nucleo familiare, secondo la tabella allegata al provvedimento legislativo, annualmente rivalutata.
Per quanto concerne il reddito familiare, esso è composto dall'ammontare dei redditi di qualsiasi natura, assoggettabili all'IRPEF, conseguiti dai componenti nell'anno solare precedente il 10 luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione dell'assegno fino al 30 giugno dell'anno successivo.
4 La prestazione non spetta se la somma di redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale è inferiore al 70% del reddito complessivo del nucleo familiare.
Ciò premesso, va rilevato che l' aveva riconosciuto la spettanza degli assegni CP_1
familiari dall'1/07/2018 al 28/09/2021, liquidando i relativi importi che il datore di lavoro era tenuto ad anticipare ( v. estratto informatico doc. 5 prod. GATTUSO). CP_1
Ciò dispensa questo Tribunale dall'accertamento della sussistenza dei requisiti, che era stato compiuto da parte dello stesso Istituto.
Va, poi, preso atto che nella e-mail inviata dal legale della in data CP_2
7/07/2023 al difensore del viene sostenuto che ha Pt_1 Controparte_2
corrisposto in busta paga quelli dovuti sino al 30/06/2019, mentre ha rappresentato l'impossibilità dell'azienda di provvedere al pagamento di quelli successivi,
invitando il lavoratore a chiederne all' la corresponsione. CP_1
In una precedente lettera del 9/06/2023, la procuratrice della ditta affermava che gli erano stati conteggiati ed erogati dal nelle buste paga, sino al CP_3 CP_2
30/06/2019.
Nella disciplina degli assegni familiari il datore di lavoro assume la funzione di
adiectus solutionis o di mandatario ex lege con la conseguenza che - esaurendo il mandato ex lege i propri effetti nei rapporti interni fra e datore di lavoro e mettendo CP_1
capo ad una indicazione di pagamento od assegnazione riconducibile, nonostante la fonte legale, nell'ambito della disciplina della delegatio solvendi - la mancata anticipazione dell'integrazione salariale da parte dello stesso costituisce inadempimento solo nei confronti dell' il quale resta esposto all'azione diretta CP_1
dei lavoratori aventi diritto, che non possono invece agire per tale titolo nei confronti del datore di lavoro ( v. in tal senso, sia pur riferito all'analogo istituto dell'integrazione salariale, Cass. Sez. Lav. 28/04/1983 n° 1838).
Poiché, però, il lavoratore non ha contestato la circostanza, affermata nelle suddette missive da lui prodotte che i ratei relativi a periodi anteriori al 1° Luglio 2019 siano stati corrisposti, ne ha depositato le buste paga al fine di consentire al giudice la
5 relativa verifica, la domanda può trovare accoglimento solo per i ratei di CP_3
maturati dall'1/07/2019 al 28/09/2021 ( termine oltre il quale non risultano più
autorizzati dall'Istituto), mentre va respinta nel resto.
Il ricorso va, quindi, parzialmente accolto, con condanna dell' al pagamento CP_1
in favore di dei ratei dell'assegno per il nucleo familiare dal 1° Parte_1
Luglio 2019 al 28/09/2021, nella misura prevista dalle relative tabelle, oltre gli accessori di legge.
Deve, invece, rigettarsi nel resto.
Le spese di lite vanno compensate per un terzo, atteso l'esito globale del giudizio,
mentre devono essere poste, per la residua frazione, a carico dell' CP_1
prevalentemente soccombente, e liquidarsi come in dispositivo, con distrazione in favore dell'Avv. Carmela CASTELLO, che ne ha fatto richiesta ex art. 93 cod. proc.civ.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, il 19/11/2025
IL GIUDICE
FA TI
6
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 19/11/2025, innanzi al G.L. Dr. FA TI, con l'assistenza della
Dott.ssa Elena Damiano, Funzionario AUPP, chiamata la causa n° R.G. L. 2399 2025, pendente tra
Parte_1
Ricorrente
C/
CP_1
Resistente
Sono presenti l'Avv. Luca CUPPARI, in sostituzione dell'Avv. Carmela CASTELLO, per parte ricorrente e l'Avv. Delia CERNIGLIARO per l' CP_1
L'Avv. Cuppari insiste nel ricorso e contesta le eccezioni formulate nella memoria di costituzione avversaria.
L'Avv. Cernigliaro insiste nell'eccezione preliminare e chiede che la causa venga posta in decisione.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Pone la causa in decisione;
Si ritira in camera di consiglio per deliberare;
Rientrato in aula decide come da sentenza contestuale di cui dà lettura alle ore 16.00 e che viene qui, di seguito, integralmente trascritta.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dr. FA TI)
1
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
TRIBUNALE DI PALERMO
______________________ Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro in persona del Giudice Dr. FA TI, nella causa civile iscritta al
Per ___________________ n° 2399 R.G.L. 2025, promossa
[...]
[...]
, rappresentato e difeso dall'Avv. Carmela Parte_2
CASTELLO, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato
presso lo studio di questa, in Palermo, Via CATANIA n° 15;
Ricorrente
C O N T R O
Il Cancelliere
rappresentato e difeso dall'Avv. Delia CERNIGLIARO, CP_1
giusta procura generale richiamata in memoria di costituzione ed elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura distrettuale dell'Ente, in Palermo, Via Laurana 59;
Convenuto
OGGETTO : SE UC FAMILIARE.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi
All'udienza del 19/11/2025, ha pronunciato SENTENZA, avente il seguente dispositivo e contenente l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2 DISPOSITIVO
Definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti costituite;
In parziale accoglimento del ricorso, condanna l' al pagamento in favore di CP_1
dei ratei dell'assegno per il nucleo familiare dal 1° Luglio Parte_1
2019 al 28/09/2021, nella misura prevista dalle relative tabelle, oltre gli accessori di
legge.
Rigetta, nel resto, il ricorso.
Dichiara compensate per un terzo le spese processuali e condanna l' al CP_1
pagamento della residua frazione, che liquida in Euro 1.600,00, oltre rimborso spese
generali, IVA e C.P.A., con distrazione in favore dell'Avv. Carmela CASTELLO, ai
sensi dell'art. 93 cod. proc.civ.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA D
DECISIONE
Con ricorso depositato il 17/02/2025, , dipendente della Parte_1 [...]
, che, a suo dire, non aveva provveduto a corrispondergli in Controparte_2
via di anticipazione l'assegno per il nucleo familiare, adì questo Tribunale per ottenere la condanna dell' convenuto in giudizio, al pagamento dei ratei dell'assegno CP_1
per il nucleo familiare in relazione al periodo 1/07/2018 – 1/02/2022, con gli accessori di legge .
L' ritualmente costituitosi con memoria difensiva, ha eccepito la improponibilità CP_1
del ricorso per difetto di domanda amministrativa e comunque la carenza di prova dei presupposti per il pagamento diretto da parte dell' dell CP_1 CP_3
All'udienza del 19/11/2025, sulle conclusioni di cui in epigrafe, la causa è stata decisa come da suindicato dispositivo.
3 Va preliminarmente disattesa l'eccezione di improponibilità del ricorso sollevata dall' , atteso che le domande amministrative di per i periodi indicati CP_1 CP_3
risultano depositate dal lavoratore e corredate di numero di protocollo apposto dall'Istituto ( v. docc. da 1 a 4 in fascicolo ). Pt_1
Ciò posto, la domanda è fondata parzialmente, nei sensi di cui alle seguenti considerazioni.
L'istituto degli assegni familiari è stato radicalmente riformato dall'art. 2 D.L.
13/03/1988 n° 69 conv. in L. legge n. 153/88 e, attualmente, la prestazione non è più
riferita al familiare a carico, bensì al nucleo familiare nel suo complesso.
Hanno diritto all' assegno i nuclei familiari dei lavoratori dipendenti, dei titolari di pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali da lavoro dipendente, dei lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi, del personale statale in servizio e in quiescenza e dei dipendenti e pensionati degli enti pubblici anche non territoriali.
Il nucleo familiare considerato va individuato nel coniuge non legalmente separato,
nei figli ed equiparati di età inferiore a 18 anni ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro. A seguito della sentenza della Corte
Cost. n. 180/99 sono inclusi tra i familiari anche i nipoti in linea retta minorenni, non formalmente affidati ma di fatto viventi a carico del richiedente. La vivenza a carico si realizza quando l'ascendente provveda abitualmente al mantenimento del minore.
Il mantenimento è presunto in caso di convivenza.
L'assegno compete in misura differenziata in ragione del numero dei componenti e del reddito del nucleo familiare, secondo la tabella allegata al provvedimento legislativo, annualmente rivalutata.
Per quanto concerne il reddito familiare, esso è composto dall'ammontare dei redditi di qualsiasi natura, assoggettabili all'IRPEF, conseguiti dai componenti nell'anno solare precedente il 10 luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione dell'assegno fino al 30 giugno dell'anno successivo.
4 La prestazione non spetta se la somma di redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale è inferiore al 70% del reddito complessivo del nucleo familiare.
Ciò premesso, va rilevato che l' aveva riconosciuto la spettanza degli assegni CP_1
familiari dall'1/07/2018 al 28/09/2021, liquidando i relativi importi che il datore di lavoro era tenuto ad anticipare ( v. estratto informatico doc. 5 prod. GATTUSO). CP_1
Ciò dispensa questo Tribunale dall'accertamento della sussistenza dei requisiti, che era stato compiuto da parte dello stesso Istituto.
Va, poi, preso atto che nella e-mail inviata dal legale della in data CP_2
7/07/2023 al difensore del viene sostenuto che ha Pt_1 Controparte_2
corrisposto in busta paga quelli dovuti sino al 30/06/2019, mentre ha rappresentato l'impossibilità dell'azienda di provvedere al pagamento di quelli successivi,
invitando il lavoratore a chiederne all' la corresponsione. CP_1
In una precedente lettera del 9/06/2023, la procuratrice della ditta affermava che gli erano stati conteggiati ed erogati dal nelle buste paga, sino al CP_3 CP_2
30/06/2019.
Nella disciplina degli assegni familiari il datore di lavoro assume la funzione di
adiectus solutionis o di mandatario ex lege con la conseguenza che - esaurendo il mandato ex lege i propri effetti nei rapporti interni fra e datore di lavoro e mettendo CP_1
capo ad una indicazione di pagamento od assegnazione riconducibile, nonostante la fonte legale, nell'ambito della disciplina della delegatio solvendi - la mancata anticipazione dell'integrazione salariale da parte dello stesso costituisce inadempimento solo nei confronti dell' il quale resta esposto all'azione diretta CP_1
dei lavoratori aventi diritto, che non possono invece agire per tale titolo nei confronti del datore di lavoro ( v. in tal senso, sia pur riferito all'analogo istituto dell'integrazione salariale, Cass. Sez. Lav. 28/04/1983 n° 1838).
Poiché, però, il lavoratore non ha contestato la circostanza, affermata nelle suddette missive da lui prodotte che i ratei relativi a periodi anteriori al 1° Luglio 2019 siano stati corrisposti, ne ha depositato le buste paga al fine di consentire al giudice la
5 relativa verifica, la domanda può trovare accoglimento solo per i ratei di CP_3
maturati dall'1/07/2019 al 28/09/2021 ( termine oltre il quale non risultano più
autorizzati dall'Istituto), mentre va respinta nel resto.
Il ricorso va, quindi, parzialmente accolto, con condanna dell' al pagamento CP_1
in favore di dei ratei dell'assegno per il nucleo familiare dal 1° Parte_1
Luglio 2019 al 28/09/2021, nella misura prevista dalle relative tabelle, oltre gli accessori di legge.
Deve, invece, rigettarsi nel resto.
Le spese di lite vanno compensate per un terzo, atteso l'esito globale del giudizio,
mentre devono essere poste, per la residua frazione, a carico dell' CP_1
prevalentemente soccombente, e liquidarsi come in dispositivo, con distrazione in favore dell'Avv. Carmela CASTELLO, che ne ha fatto richiesta ex art. 93 cod. proc.civ.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, il 19/11/2025
IL GIUDICE
FA TI
6