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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 14/04/2025, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E O R D I N A R I O D I U D I N E
seconda sezione civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Anna FASAN presidente dott.ssa Annalisa BARZAZI giudice relatore dott. Gianmarco CALIENNO giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
di apertura della liquidazione giudiziale di (C.F. Controparte_1
, con sede legale a Pavia di Udine (Udine), frazione Lauzacco, Viale del Lavoro n. P.IVA_1
94/5, in persona del legale rappresentante sig. Controparte_2
(R.G. P.U. 36-1/2025)
sentita la relazione del giudice delegato;
letta l'istanza di apertura della propria liquidazione giudiziale depositata dalla stessa società
debitrice, in persona del presidente del consiglio di amministrazione con il Controparte_2
patrocinio dell'avv. Bruno Dal Ben del Foro di Udine;
rilevato che nel ricorso la società debitrice ha dichiarato di rinunciare alla comparizione in udienza;
rilevato che la debitrice, operante nel settore della carpenteria metallica, dichiara di non essere più in grado di soddisfare regolarmente le sue obbligazioni, che è stato eroso il patrimonio e non sussistono prospettive di risanamento della situazione debitoria, determinata dalla scarsa marginalità
delle numerose commesse accettate nel corso degli anni e connotata dal progressivo aggravamento dell'esposizione verso gli istituti bancari e l'erario;
rilevato che la debitrice espone, ancora, che “i beni aziendali, divisi ed ordinati, sono a
disposizione del nominando Curatore presso la sede in Pavia di Udine, frazione Lauzacco”;
rilevato che l'art. 121 CCII prevede che “Le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si
applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di
cui all'art. 2 c. 1, lett. d), e che siano in stato di insolvenza;
rilevato che l'assoggettabilità della debitrice alla liquidazione giudiziale è dimostrata dai dati dimensionali relativi all'attivo, ai ricavi e all'indebitamento, riportati nei bilanci depositati presso il registro delle imprese, relativi agli esercizi 2022 e 2023, prodotti dalla ricorrente;
rilevato che lo stato di insolvenza è ammesso dalla debitrice nel ricorso, proposto dal presidente del consiglio di amministrazione con determinazione sollecitata dalla stessa assemblea dei soci e sottolineato che la bozza del bilancio di esercizio 2024 evidenzia la negatività del patrimonio netto;
letto l'art. 201 c. 10 CCII, secondo cui al procedimento di accertamento del passivo si applica la sospensione feriale dei termini;
P.Q.M.
visti gli artt. 2, 39, 40, 41, 49, 121 CCII:
-dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale di (C.F. Controparte_1
), con sede legale a Pavia di Udine (Udine), frazione Lauzacco, Viale del Lavoro n. P.IVA_1
94/5;
-nomina quale giudice delegato la dott.ssa Annalisa Barzazi;
-nomina curatore il dott. , (C.F. ), con studio a Udine, in Persona_1 C.F._1
Viale del Ledra n. 108; -ordina al legale rappresentante della debitrice e a chiunque ne abbia il materiale possesso di depositare, ove a ciò non si sia già provveduto, entro tre giorni, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nel caso in cui la documentazione sia tenuta a norma dell'art. 2215 bis cod. civ.), dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale;
-dispone che il curatore, ai sensi dell'art. 193 CCII, provveda all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni della debitrice, secondo le norme del codice di procedura civile, se non sia possibile procedere immediatamente al loro inventario;
-fissa, ex art. 49 c. 3 lett. d) CCII, l'udienza dell'8 settembre 2025, ore 12.00, per lo svolgimento dell'esame dello stato passivo della società, che avrà luogo davanti al predetto giudice delegato;
-assegna ai creditori e ai terzi, che vantino diritti reali o personali su cose in possesso della società debitrice, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui sopra (che scadrà il
9 luglio 2025, stante la sospensione feriale nel mese di agosto) per l'invio all'indirizzo di posta certificata del curatore del ricorso e dei relativi documenti, secondo le modalità di cui all'art. 201
CCII, avvertendoli che le domande presentate dopo la scadenza del suddetto termine saranno considerate tardive, ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 CCII;
-avverte che il termine massimo per la presentazione delle domande tardive è quello di sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo;
-autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies, 155 sexies
disp. att. c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati all'imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal D.Lgs. 5.8.2015, n. 127; 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
-dispone, ai sensi dell'art. 49 CCII, che la presente sentenza sia comunicata alla società
debitrice, al pubblico ministero, comunicata per estratto al curatore, nonché trasmessa per estratto,
anche per via telematica, all'ufficio del registro delle imprese delle CCIAA di Pordenone-Udine.
Udine, 10 aprile 2025.
Il giudice estensore Il presidente dott.ssa Annalisa Barzazi dott.ssa Anna Fasan
seconda sezione civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Anna FASAN presidente dott.ssa Annalisa BARZAZI giudice relatore dott. Gianmarco CALIENNO giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
di apertura della liquidazione giudiziale di (C.F. Controparte_1
, con sede legale a Pavia di Udine (Udine), frazione Lauzacco, Viale del Lavoro n. P.IVA_1
94/5, in persona del legale rappresentante sig. Controparte_2
(R.G. P.U. 36-1/2025)
sentita la relazione del giudice delegato;
letta l'istanza di apertura della propria liquidazione giudiziale depositata dalla stessa società
debitrice, in persona del presidente del consiglio di amministrazione con il Controparte_2
patrocinio dell'avv. Bruno Dal Ben del Foro di Udine;
rilevato che nel ricorso la società debitrice ha dichiarato di rinunciare alla comparizione in udienza;
rilevato che la debitrice, operante nel settore della carpenteria metallica, dichiara di non essere più in grado di soddisfare regolarmente le sue obbligazioni, che è stato eroso il patrimonio e non sussistono prospettive di risanamento della situazione debitoria, determinata dalla scarsa marginalità
delle numerose commesse accettate nel corso degli anni e connotata dal progressivo aggravamento dell'esposizione verso gli istituti bancari e l'erario;
rilevato che la debitrice espone, ancora, che “i beni aziendali, divisi ed ordinati, sono a
disposizione del nominando Curatore presso la sede in Pavia di Udine, frazione Lauzacco”;
rilevato che l'art. 121 CCII prevede che “Le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si
applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di
cui all'art. 2 c. 1, lett. d), e che siano in stato di insolvenza;
rilevato che l'assoggettabilità della debitrice alla liquidazione giudiziale è dimostrata dai dati dimensionali relativi all'attivo, ai ricavi e all'indebitamento, riportati nei bilanci depositati presso il registro delle imprese, relativi agli esercizi 2022 e 2023, prodotti dalla ricorrente;
rilevato che lo stato di insolvenza è ammesso dalla debitrice nel ricorso, proposto dal presidente del consiglio di amministrazione con determinazione sollecitata dalla stessa assemblea dei soci e sottolineato che la bozza del bilancio di esercizio 2024 evidenzia la negatività del patrimonio netto;
letto l'art. 201 c. 10 CCII, secondo cui al procedimento di accertamento del passivo si applica la sospensione feriale dei termini;
P.Q.M.
visti gli artt. 2, 39, 40, 41, 49, 121 CCII:
-dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale di (C.F. Controparte_1
), con sede legale a Pavia di Udine (Udine), frazione Lauzacco, Viale del Lavoro n. P.IVA_1
94/5;
-nomina quale giudice delegato la dott.ssa Annalisa Barzazi;
-nomina curatore il dott. , (C.F. ), con studio a Udine, in Persona_1 C.F._1
Viale del Ledra n. 108; -ordina al legale rappresentante della debitrice e a chiunque ne abbia il materiale possesso di depositare, ove a ciò non si sia già provveduto, entro tre giorni, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nel caso in cui la documentazione sia tenuta a norma dell'art. 2215 bis cod. civ.), dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale;
-dispone che il curatore, ai sensi dell'art. 193 CCII, provveda all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni della debitrice, secondo le norme del codice di procedura civile, se non sia possibile procedere immediatamente al loro inventario;
-fissa, ex art. 49 c. 3 lett. d) CCII, l'udienza dell'8 settembre 2025, ore 12.00, per lo svolgimento dell'esame dello stato passivo della società, che avrà luogo davanti al predetto giudice delegato;
-assegna ai creditori e ai terzi, che vantino diritti reali o personali su cose in possesso della società debitrice, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui sopra (che scadrà il
9 luglio 2025, stante la sospensione feriale nel mese di agosto) per l'invio all'indirizzo di posta certificata del curatore del ricorso e dei relativi documenti, secondo le modalità di cui all'art. 201
CCII, avvertendoli che le domande presentate dopo la scadenza del suddetto termine saranno considerate tardive, ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 CCII;
-avverte che il termine massimo per la presentazione delle domande tardive è quello di sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo;
-autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies, 155 sexies
disp. att. c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati all'imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal D.Lgs. 5.8.2015, n. 127; 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
-dispone, ai sensi dell'art. 49 CCII, che la presente sentenza sia comunicata alla società
debitrice, al pubblico ministero, comunicata per estratto al curatore, nonché trasmessa per estratto,
anche per via telematica, all'ufficio del registro delle imprese delle CCIAA di Pordenone-Udine.
Udine, 10 aprile 2025.
Il giudice estensore Il presidente dott.ssa Annalisa Barzazi dott.ssa Anna Fasan