Ordinanza cautelare 16 febbraio 2021
Sentenza 24 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Pescara, sez. I, sentenza 24/04/2026, n. 207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Pescara |
| Numero : | 207 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00207/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00060/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di AR (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 60 del 2021, proposto da
NO Di IO, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Dioguardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Lanciano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avv. Antonella Filomena Fantini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
- della delibera di giunta del 21.10.2020 n. 234 sulla revisione PTFP 2020/22- Piano assunzioni a tempo indeterminato- a seguito entrata in vigore nuovo regime capacità ex art. 33, comma 2, D.L. n. 34/2019 conv. dalla Legge n. 58/2019, pubblicata sull'Albo Pretorio del Comune il 23.10.2020;
- nonché di ogni altro atto presupposto, prodromico e/o conseguenziale e/o connesso, compresa la determina 12.20.2020 del dirigente del Settore affari generali (RG n. 1363 del 12.10.2020) e la nota del Comune inviata a mezzo PEC del 6.8.2020 (prot. n. 40805)
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Lanciano;
Vista la memoria congiunta delle parti del 13 aprile 2026, con la quale parte ricorrente ha dichiarato di voler rinunciare al ricorso e parte resistente vi ha aderito;
Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c), 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 aprile 2026 il dott. OR IE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e DI
Respinta la domanda cautelare, nell’imminenza della fissata udienza straordinaria di smaltimento, le parti depositavano memoria congiunta di rinuncia.
In dettaglio, nella predetta memoria, parte ricorrente dichiarava di rinunciare espressamente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 84 c.p.a., al ricorso, nonché a ogni domanda, eccezione e istanza formulata nell’odierno giudizio; mentre, parte resistente dichiarava di accettare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 84, comma 3, c.p.a., precisando di non aver interesse alla prosecuzione del giudizio.
Le parti, con il predetto atto congiunto, convenivano che le spese, competenze ed onorari del giudizio venissero integralmente compensate tra loro, nulla avendo a pretendere l’una dall’altra a tale titolo.
Al Collegio non resta dunque che prendere atto dell’intervenuta rinuncia al giudizio, come da succitata memoria congiunta, sottoscritta dalle parti e dai relativi difensori, muniti di procura speciale all’uopo rilasciata.
Per l’effetto, va dichiarato estinto il giudizio, ai sensi dell’art. 84 c.p.a.
Le spese del giudizio vanno compensate tra tutte le parti, stante l’accordo intervenuto sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo, sezione staccata di AR (sezione prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in AR nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
IA BA VA, Presidente
Valeria Nicoletta Flammini, Consigliere
OR IE, Consigliere, Estensore
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| OR IE | IA BA VA |
IL SEGRETARIO